Percorso discendente della categoria

Percorso discendente della categoria

 Sono intervenuto più volte a riguardo, criticando la china verso la quale sta scivolando la categoria.

Mi auguro che l’analisi del percorso che ho redatto per pro-memoria scuota chi ha la presunzione di rappresentare la categoria, in quanto nell’ultimo quinquennio si ha l’impressione che l’auto vada avanti senza l’autista.

I graduali progressi, che hanno dato dignità documentata alla categoria, sono merito di uno staff di colleghi che all’epoca furono validi interlocutori con l’Amministrazione con programmi ben determinati.

La categoria, se avesse ottenuto la dirigenza, sarebbe stata oggi garantita nei rapporti concreti con gli organi competenti.

È evidente che la dirigenza amministrativa ha preso il sopravvento nell’ambito del Palazzo ed anche fuori, per cui le difficoltà e la qualità dei rapporti ne sono la prova.

I CCNL dovevano essere le tappe per la crescita giuridica e funzionale, indispensabile ora più che mai, tenuto conto che il bilancio economico del settore è quasi in rosso, per la sparizione dei protesti cambiari, per la riduzione delle procedure esecutive, per il livellamento della percentuale e per la mancanza di altre funzioni incentivanti compatibili con la professione.

Sindacalmente, dopo il divorzio dalla UIL-PA si è persa la cognizione di chi tutela la categoria. Sparuti gruppi si affacciarono alla UGL, ora la Federazione Intesa pare abbia raccolto alcuni iscritti, i quali affideranno a tale organizzazione l’operazione di unificazione, come da incontro del primo luglio u.s..

Tra le novità che non devono scandalizzare, pare vi sia parità di funzioni tra un custode giudiziario e l’ufficiale giudiziario in sede di sgombero di un immobile pignorato.

Ho cercato di ricostruire il percorso dalle origini sino ai giorni nostri. Certamente la figura unica giuridica che si sta delineando sarà quella di un «usciere giudiziario» munito di un diploma di laurea triennale, a disposizione del dirigente amministrativo per gli adempimenti richiesti.

Cordialmente

Marco Melli

Date ed elementi di riferimento Natura del provvedimento Considerazioni
L. 21.12.1902 n. 528

 

 

 

D.Lgs. 5.5.1947 n. 380

 

 

L. 18.10.1951 n. 1128

Istituzione ufficiale giudiziario addetto all’Ordine giudiziario

Denominazione e nascita di un rapporto di pubblico servizio

Istituzione uff. giud. dirigente

Testo coordinato che disciplina lo stato giuridico ed economico dell’ufficiale giudiziario

La figura atipica ha origini remote assumendo un ruolo essenziale nell’ambito del procedimento giudiziario. Questo organo privo di strumenti operativi viene coadiuvato da personale privato assunto a suo carico, con la qualifica di commesso autorizzato per le attività di notificazione e amanuense per attività amministrative interne. A seguito della legge n. 1128/1951 viene disciplinato lo stato giuridico del settore regolarizzando due ruoli distinti: ufficiale giudiziario e aiutante ufficiale giudiziario. Il primo equiparato alla carriera di concetto ed il secondo a quella esecutiva. Requisiti culturali adeguati alle due posizioni al pari delle cancellerie.
D.P.R. 15.12.1959 n. 1229 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari Vengono regolamentate le attribuzioni, lo stato economico nonché diritti e doveri.
L. 11.6.1962 n. 546 Modifiche al testo del D.P.R. n. 1229/1959 Viene definita la pianta organica che prevede 1550 ufficiali giudiziari e 1900 aiutanti ufficiali giudiziari.
D.P.R. 28.12.1970 n. 1077 e D.P.R. 28.12.1970 n. 1079 Trattamento economico dei pubblici dipendenti Equiparazione alla carriera di concetto per gli ufficiali giudiziari e a quella esecutiva per gli aiutanti ufficiali giudiziari. Per i cancellieri carriera speciale proiettata a quella direttiva in seguito (D.P.R. n. 1077/1970).
D.P.R. 30.6.1972 n. 748 Disciplina delle funzioni dirigenziali nella Pubblica Amministrazione Con il passaggio alla carriera direttiva i cancellieri acquisiscono anche quella dirigenziale, mentre per l’ufficiale giudiziario dirigente permangono le prerogative previste dall’art. 47 del D.P.R. n. 1229/1959 quale primus inter pares.
L. 12.6.1973 n. 349

 

 

 

 

 

Modifiche alle norme sui protesti cambiari Parificazione tra notai ed ufficiali giudiziari sia sulle tariffe che sul diritto di servirsi di presentatore. Agli aiutanti ufficiali giudiziari viene concessa solo la presentazione dei titoli per il protesto. Attività in via di estinzione…
Congresso nazionale 23/25 gennaio 1976 Congresso di Rimini 23/25 gennaio 1976, preceduto dal Congresso di Milano 25/28 maggio 1967, nonché dal Congresso di Potenza 8/10 settembre 1972 Importanti appuntamenti che hanno dimostrato la maturità della categoria, guidata da uno staff di colleghi preparati e ben determinati. Il Congresso di Rimini ha segnato l’orientamento della base, dibattuta tra statizzazione, proventismo e libera professione, in maggioranza verso la prima soluzione. (Convegno nazionale di studio nei giorni 18 e 19 ottobre 1975). Rimini segna anche l’abbandono di un’autonomia gestionale dei problemi con l’adesione alla Uil, che ha tutelato il settore Unep fino all’avvento di odierni presunti strateghi che stanno contribuendo ad annullare gli effetti dei risultati ottenuti.
L. 11.7.1980 n. 312 Nuovo assetto retributivo funzionale del personale statale Vengono definiti i profili professionali per il pubblico impiego, ivi compreso il personale Unep. Il regime delle carriere viene sostituito con 8 qualifiche. L’Ufficio Unep a pari dignità con le cancellerie è considerato unità complessa, che individua ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari (ex commessi autorizzati) e coadiutori (ex amanuensi).
Lavinio 23/25 ottobre 1980 1ª Conferenza organizzativa nazionale I lavori si concludono sollecitando l’Amministrazione ad un’adeguata qualificazione per le attribuzioni con rilevanza esterna. In particolare, si chiede l’elevazione del titolo di studio, alla luce di quanto previsto dalla L. 312/1980.
Taranto 13/15 ottobre 1983 2ª Conferenza organizzativa nazionale Si sollecitò l’incentivazione della statizzazione del settore avendo come obiettivo la parificazione con il settore delle cancellerie, stante analoga individuazione delle figure professionali.
D.P.R. 29.12.1984 n. 1219 Individua i profili professionali in applicazione dell’art. 3 della L. n. 312/1980 Il personale viene individuato secondo le posizioni di Funzionario, Collaboratore, Assistente e Operatore.
Bologna 28-30 novembre 1986 Conferenza Nazionale della Giustizia Per l’Unep fu delegato il collega Melli, il quale espose le problematiche del settore ed evidenziò tra l’altro l’esigenza di regolamentare la dirigenza degli Uffici Nep secondo i modelli della dirigenza statale, stante le responsabilità previste per tale figura.
Roma 26 aprile 1989 La dirigenza negli Uffici Nep Relazione trasmessa agli organi istituzionali competenti, a seguito dell’incontro della segreteria generale Lisug-Uil con l’Associazione Nazionale Magistrati.
L. 1.2.1989 n. 30 nonché istruzioni teletrascritte con n. 2072/1989 dal Gabinetto del Ministro prot. n. 62/4/8 per l’applicazione della legge n. 30/1989 e della legge n. 251/1989 Istituzione preture circondariali Con tale legge sono stati aboliti i mandamenti trasformando le ex Preture in sedi distaccate. Sulla base dell’organizzazione degli uffici l’allora Ministro Vassalli propose con una circolare l’accentramento della gestione dei servizi amministrativi nella sede circondariale. Se non ci fosse stata un’azione di opposizione da parte delle sedi distaccate in uno con i magistrati preposti, si sarebbe ottenuto un punto a favore della migliore qualificazione della dirigenza Unep.
D.P.R. 17.1.1990 n. 44 Declaratorie relative alle attribuzioni dei profili professionali del personale Unep e ai requisiti culturali di accesso alle carriere Le posizioni giuridiche sono ben definite in quanto al dirigente Unep viene riferita la qualifica di Funzionario (ex 8° livello), agli ufficiali giudiziari quella di Collaboratore (ex 7°), agli aiutanti ufficiali giudiziari quella di Assistente (ex 6°) e ai coadiutori quella di Operatore (ex 4°). I requisiti culturali vengono stabiliti nel diploma di laurea per gli ufficiali giudiziari, diploma di scuola media superiore per gli aiutanti e di scuola media inferiore per gli operatori (G.U. n. 44 del 6.3.1990).
Nota prot. 10/12/11 del 18 giugno 1991 Modifiche del D.P.C.M. 18 marzo 1989 – settore Unep Si propone una dotazione organica di 522 posti di ottava qualifica (funzionario Unep), di 1028 di settima qualifica (collaboratore Unep), di 1900 di sesta qualifica (assistente Unep), di 1500 posti di quinta qualifica (operatore Unep).

A tale iniziativa gli organi competenti dell’Amministrazione non diedero seguito, per cui, per mancanza delle dotazioni organiche di livello, gli ufficiali giudiziari che ricorsero al TAR persero la causa mancando la dotazione organica di livello pur con il riconoscimento delle mansioni svolte.

L’Amministrazione è in debito per tale inadempimento ingiustificato.

L. 16.10.1991 n. 321 Statizzazione degli operatori Unep Modifica dello stato giuridico della categoria, facilitata dalla natura delle attribuzioni previste per il personale interno all’Unep. Gli ufficiali giudiziari non aderirono all’adeguamento del loro stato giuridico atipico, per cui in seno allo stesso ufficio convivono due diversi rapporti con l’Amministrazione.
Decisione n. 252 del TAR del Lazio, sez 1ª, del 25.11.1992, dep. 18.2.1993 Inquadramento degli ufficiali giudiziari nelle qualifiche funzionali Spetta solo agli ufficiali giudiziari dirigenti, e non agli altri ufficiali giudiziari, l’inquadrameno nell’8ª qualifica funzionale (funzionario Unep). Qualifica che successivamente è stata svuotata di contenuti e distribuita alla categoria senza alcun obiettivo con il CCNL 29.7.2010.
G.U. 30.3.1993 Concorso a 84 posti di ufficiale giudiziario Primo concorso per il quale viene richiesto il requisito culturale del diploma di laurea in Giurisprudenza o titoli equipollenti. Riconoscimento per la categoria a seguito dei profili professionali individuati dalla Commissione paritetica competente.
D.M. 1.9.1993 Istituzione della Commissione per la soluzione dei problemi concernenti il personale Unep La Commissione, presieduta dal Direttore Generale Testi e composta da rappresentanti delle tre categorie, concluse i lavori e trasmise al Ministro Conso il 14 marzo 1994 una relazione circostanziata i cui punti essenziali riguardarono i profili delle tre categorie e l’istituzione del ruolo dirigenziale, da individuarsi in funzioni di responsabilità, ispettive, nonché di studio e di ricerca.
Fiuggi 19-21 marzo 1993 Congresso Nazionale Il tema fu «L’ufficiale giudiziario nella nuova realtà del pubblico impiego». La relazione fu del collega Melli, subentrato alla Segreteria Generale a seguito delle dimissioni del collega Mascolo.
CCNL 1998/2001 Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale Le posizioni economiche introdotte vengono individuate secondo le aree B e C: C2 per il dirigente, C1 per gli ufficiali giudiziari, B3 per gli assistenti e B2 per gli operatori. L’art. 42 prevede posizioni super per 200 ufficiali giudiziari e 500 per la posizione B3. Gli aiutanti ufficiali giudiziari assumono la denominazione di «ufficiali giudiziari B3».
P.D.G. 5.2.2001 Prima applicazione della selezione interna del personale Unep Il Bollettino Ufficiale n. 3 del Ministero della Giustizia pubblica l’avviso per la selezione interna per coprire 80 posti C3 e 794 C2.
Nota 12.2.2001 prot. n. 177 M.G. Percorso di riqualificazione per gli ufficiali giudiziari C2 e C3 da avviarsi a Genova presso la Scuola di formazione ed aggiornamento del personale giudiziario. Avvisi per la riqualificazione del personale nell’area economica funzionale C, in prima attuazione dell’art. 16 del contratto integrativo sottoscritto il 5 aprile 2000 I corsi hanno avuto inizio il 15 aprile 2002, preceduti da un seminario tenuto nel marzo 2001. Le graduatorie erano distinte. A fine corso bisognava sostenere un esame con presentazione di una tesi. Coloro che fossero risultati utilmente collocati nella graduatoria nazionale sarebbero stati inquadrati nella figura professionale di competenza. I posti disponibili per la figura professionale C3 erano 80, e 794 per la figura professionale C2. L’Amministrazione, a corsi conclusi, venne meno alle operazioni di selezione e tutto si concluse come corso di aggiornamento, senza alcun obbligo di rispondere delle spese inutili cagionate dagli organi «presunti competenti». Tale grave inadempienza causò ulteriori ricorsi al Tar, che comodamente respinse le azioni, mancando gli elementi per accogliere le istanze dei ricorrenti.
Circolare 27.9.2002 Diramata dal Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale – Ufficio VI a firma del Dr. Nicola Cerrato Ha alimentato la confusione negli uffici regolamentando la «interfungibilità» anche nelle sedi ove non vi era necessità. Ha risvegliato la pretesa degli aiutanti ufficiali giudiziari di un’ipotesi di «unificazione dei ruoli» e possiamo considerare l’origine della confusione tra le categorie attraverso i CCNL partoriti successivamente.
Andu – 5 agosto 2002 Associazione Nazionale Dirigenti Unep aderente all’Andig-Dirstat Promossa da un gruppo di dirigenti Unep, con atto costitutivo n. 32653/5685 di repertorio, ebbe un’adesione di 160 iscritti, che diedero vita a varie iniziative e convegni per sensibilizzare gli organi competenti sull’esigenza di normalizzare tale ruolo. L’attività, a seguito del ricambio delle cariche per anzianità, nel giro di pochi anni è andata quasi ad estinguersi.
Interventi per porre limiti alla interfungibilità Sono pervenuti vari interventi da parte degli organi competenti dell’Amministrazione e di alcuni Presidenti Capi degli Uffici Stante le varie situazioni degli uffici con organici in parte soddisfacenti in parte no, l’orientamento è quello di sostituire il sistema di applicazione con un’«autorizzazione» del Capo dell’Ufficio giudiziario «qualora le esigenze di servizio lo richiedano».
Sent. C.A. Lecce, sez. Lavoro, del 21.10.2003, dep. 14.11.2003 Ufficiale giudiziario dirigente. Norme sul trattamento retributivo dell’ufficiale giudiziario C2 e dell’ufficiale giudiziario C3 Chi dirige una struttura complessa la cui attività ha rilevanza esterna ha diritto di essere inquadrato per il periodo dal 1° luglio 1998 al 5 aprile 2000 nel trattamento retributivo dell’ufficiale giudiziario C2 e dal 6 aprile 2000 in poi nel trattamento retributivo dell’ufficiale giudiziario C3.
CCNL 2006/2009 Contratto del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia Il sistema è articolato per aree, individuate attraverso declaratorie di mansioni corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità utili per l’espletamento di attività da svolgere. Le aree secondo i profili professionali del personale sono individuate in: prima area: ausiliario; seconda area: operatore Unep, assistente Unep, ufficiale giudiziario; terza area: funzionario giudiziario, funzionario Unep.
Circ. 13.4.2007 n. 573/TE Ministero della Giustizia Chiarimenti sul D.Lgs. n. 240/2006 riguardanti l’individuazione delle competenze dei magistrati capi dell’ufficio giudiziario e dei dirigenti amministrativi preposti all’ufficio. Si evidenzia che la normativa del settore non tocca in alcun modo gli Uffici Unep che hanno una loro specifica autonomia, con la nomina dell’ufficiale giudiziario dirigente, stante la sorveglianza del Presidente Capo dell’Ufficio giudiziario. Ora si assiste ad una brutta situazione di natura economica, per la quale si reclama un’interfungibilità «illimitata», in quanto le notifiche sono rimaste l’unica fonte di guadagno, stante la diminuzione delle esecuzioni e l’estinzione dei protesti cambiari.
Proposte di legge 1997/2002 Istituzione del ruolo dirigenziale del personale della carriera direttiva degli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti On.li Pagano e Gazzara – n. 3197 del 12 febbraio 1997.

On. Gazzara – n. 981 del 21 giugno 2001.

On.li Meduri + 21 – n. 1343 del 18 aprile 2002.

P.D.G. 9 agosto 2010 Applicazione del CCNL sottoscritto il 29 luglio 2010 Si procede per l’attribuzione della fascia economica superiore, secondo il seguente sistema di classificazione. Funzionario Unep: confluisce nel profilo la figura professionale dell’ufficiale giudiziario, ex posizioni economiche C1, C1S, C2 e C3; Ufficiale giudiziario: confluiscono nel profilo le ex posizioni economiche B3 e B3S; Assistente giudiziario: confluisce nel profilo la figura dell’operatore ex posizione economica B2.
Nota min. 30.10.2012 prot. VI-DOG/1714/035/2012/CA Chiarimenti sui contenuti del CCNI del Ministero relativi alle funzioni del Funzionario Unep (Area III) e dell’Ufficiale giudiziario (Area II) Si precisa che il compimento degli atti di esecuzione rientra nei contenuti professionali della III Area cui appartiene il Funzionario Unep, mentre per quanto concerne il profilo dell’Ufficiale giudiziario i compiti sono di collaborazione qualificata nell’ambito dell’Ufficio curando in particolare l’attività di notificazione e, qualora a giudizio del Capo dell’Ufficio lo richiedano le esigenze del servizio, l’attività di esecuzione.
Art. 122 del D.P.R. 15.12.1959 n. 1229 modificato dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 Percentuale sui crediti recuperati dall’Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall’Erario per effetto della vendita dei corpi di reato Questa voce, pur essendo accessoria, per diversi anni ha determinato una dignitosa entrata nel bilancio degli ufficiali giudiziari. L’importo erogato bimestralmente veniva ripartito dal dirigente nella misura di 2/3 dell’importo complessivo tra gli ufficiali giudiziari e di 1/3 tra gli aiutanti ufficiali giudiziari. Le quote non erano prefissate, in quanto l’importo da gestire era subordinato al recupero a favore dell’Erario per ciascun bimestre. Successivamente la riscossione delle somme da recuperare è stata demandata alla Sogei e le quote bimestrali vengono determinate su base nazionale, senza distinzione di sede, per gli aventi diritto. Altra novità è la previsione di un compenso che rientra tra le spese di esecuzione, subordinato all’esito del pignoramento.
Probabili riqualificazioni previste dall’art. 21 quater della legge n. 132/2015 Si è già verificato un incontro tra le OO.SS. e l’Amministrazione il 1° luglio 2016 A completamento dell’estinzione della figura dell’ufficiale giudiziario, ancora sopravvissuta nei codici di rito, si assisterà al passaggio di 622 ex aiutanti ufficiali giudiziari (ora ufficiali giudiziari) nella figura professionale di funzionario Unep. Si cestina così qualsiasi norma che prevede un iter concorsuale. Legittimare l’operazione quale progressione economica all’interno dell’area è indecente, in quanto si vuole legittimare l’unificazione dei ruoli, che certamente mortificherà chi è ancora in servizio entrando in ruolo, quando ciò avveniva secondo le norme vigenti dell’epoca.