Messo non dipendente comunale

RISPOSTE A QUESITI

Soppressione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Sorso ai sensi del D.M. 7 marzo 2014 – Istanza del messo non dipendente comunale (già messo di conciliazione) del soppresso Ufficio, di continuazione delle mansioni presso l’Ufficio accorpante di Sassari

 

NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI UNEP, Prot. VI-DOG/695/025-6/2014/CA del 28 luglio 2014, diretta alla Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari e, per conoscenza, all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

 

Con riferimento all’istanza del messo indicato in oggetto, si rileva l’attuale vigenza dell’art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 («Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari») il quale stabilisce quanto segue: «Ove manchino o siano impediti l’ufficiale giudiziario e l’aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell’ufficio dispone, con decreto scritto sull’atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione del luogo dove l’atto deve essere notificato.».

In considerazione di tale previsione normativa e delle indicazioni contenute nella circolare DOG del 5 maggio 2014 sulle istruzioni per l’attuazione del D.M. 7 marzo 2014 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie degli Uffici del Giudice di Pace), ricorrendone i presupposti nella fattispecie di cui trattasi, nulla osta al Presidente del Tribunale di Sassari, in qualità di Capo dell’Ufficio giudiziario, di procedere con decreto al rinnovo della nomina del messo del Giudice di Pace di Sassari, non dipendente comunale, in relazione al quale non sussiste altresì alcun rapporto organico con il Ministero della Giustizia, non facendo parte il medesimo di alcun ruolo di figura professionale prevista dall’attuale Ordinamento del personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria.

Peraltro, la remunerazione di tale messo del Giudice di Pace è limitata ai diritti di notificazione e alle indennità di trasferta previsti dalla normativa vigente e non costituisce una partita di spesa fissa a carico dell’erario, mentre sul piano giuridico il predetto rimane un soggetto estraneo all’Amministrazione pubblica che tuttavia è incaricato dall’Autorità giudiziaria di svolgere le funzioni di messo del Giudice di Pace.

Inoltre, nelle valutazioni che possono indurre il Presidente del Tribunale di Sassari a rinnovare l’incarico in questione a tale soggetto rientra la considerazione dei carichi di lavoro giornalieri prodotti dall’Ufficio del Giudice di Pace in sede, per i quali possono risultare non sufficienti le risorse umane del personale amministrativo in carico all’Ufficio stesso e al locale Ufficio NEP: infatti, in relazione a quest’ultimo Ufficio si registra allo stato la non totale copertura della pianta organica prevista per la figura dell’ufficiale giudiziario. A tali parametri ne vanno aggiunti anche altri che sono in stretto collegamento, come l’accresciuta estensione dei territori, le distanze da percorrere per le notificazioni eseguite a mani, il numero dei Comuni serviti dall’Ufficio del Giudice di Pace e dal relativo Ufficio NEP.

Considerati tali elementi e le attuali esigenze di espletamento dei servizi di notificazione nella sede interessata, rimane pertanto nelle determinazioni del Presidente del Tribunale di Sassari la decisione finale di rinnovare l’incarico al messo non dipendente comunale del locale Ufficio del Giudice di Pace, proveniente dal soppresso Ufficio di Sorso.

 

 Il Direttore Generale

Emilia Fargnoli