Massime penali della Cassazione di febbraio 2013

Appello – Riforma della sentenza assolutoria di primo grado in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito al processo – Obbligo del giudice

(cod. proc. pen.: artt. 530, 593, 605 I co.)

— Nel giudizio di appello, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito al processo, la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, una volta compiuto il confronto puntuale con la motivazione della decisione di assoluzione, impone al giudice di argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilità del primo giudizio (Sent. n. 8705, Sez. VI, del 21-2-2013).

 

Appello – Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – Ammissione di prove a carico dell’imputato

(cod. proc. pen.: artt. 190, 190 bis, 495 I co., 603)

— La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello implica, a norma dell’art. 495, comma primo, cod. proc. pen., che, a fronte dell’ammissione di prove a carico, l’imputato ha diritto all’ammissione delle prove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prime, nel rispetto dei parametri previsti dagli artt. 190 e 190 bis cod. proc. pen., con esclusione, quindi, delle sole prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva respinto la richiesta di ammissione di prove a discarico ritenendo le stesse non necessarie) (Sent. n. 8700, Sez. VI, del 21-2-2013).

 

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – Vincolo associativo poggiante sul rapporto tra il fornitore della sostanza e gli spacciatori

(L. 309/1990: art. 74)

— L’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste anche quando il vincolo associativo poggia sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore della sostanza e gli spacciatori, sempre che vi sia consapevolezza di operare nell’ambito di un’unica associazione e di contribuire alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sent. n. 6261, Sez. II, dell’8-2-2013).

 

Associazione per delinquere – Sodale che abbia patito uno stabile isolamento dal gruppo in forza di detenzione prolungata e senza soluzione di continuità

(cod. pen.: art. 416)

— Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, laddove uno dei sodali abbia patito uno stabile isolamento dal gruppo in forza di detenzione prolungata e senza soluzione di continuità, occorre la prova della permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all’organizzazione del gruppo stesso, anche se solo a carattere morale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto erronea la condanna di un detenuto a carico del quale era emerso il solo dato dell’affidamento in lui riposto da altri sodali non detenuti) (Sent. n. 6819, Sez. II, del 12-2-2013).

 

Calunnia – Fattispecie

(cod. pen.: art. 368)

— Configura il delitto di calunnia l’indicazione, nel momento di acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalità di altra persona effettivamente esistente, sempreché la reale identità fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalità quali, ad esempio, rilievi dattiloscopici. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concorso in calunnia sia nei confronti dell’autore del reato di guida in stato di ebbrezza, privo di documenti, che aveva fornito ai verbalizzanti le generalità del fratello, sia del soggetto presente nell’auto che aveva confermato le false generalità) (Sent. n. 6150, Sez. VI, del 7-2-2013).

 

Concussione – Elemento oggettivo

(cod. pen.: art. 317; L. 190/2012: art. 1 LXXV co. lett. d)

— La prospettazione da parte del pubblico ufficiale di una minaccia ingiusta che sia idonea a costituire una vis compulsiva configura la condotta di costrizione, che integra l’elemento oggettivo del delitto di concussione di cui all’art. 317 cod. pen., nel testo come modificato dall’art. 1, comma 75, della L. n. 190 del 2012. (Nella specie, la Corte ha confermato la concussione con riferimento ad una richiesta avanzata da un vigile urbano ad un minore di versare una somma di denaro, pari a cinquanta euro, per omettere la verbalizzazione di una violazione al codice della strada, comportante una sanzione pecuniaria di gran lunga maggiore) (Sent. n. 6578, Sez. VI, dell’11-2-2013).

 

Concussione – Elemento oggettivo – Nozione di costrizione

(cod. pen.: art. 317; L. 190/2012: art. 1 LXXV co.)

— In tema di concussione, integra il requisito della costrizione — che costituisce l’elemento oggettivo della fattispecie, così come modificata dall’art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190 — qualunque violenza morale, attuata con abuso di qualità o di poteri, che si risolva nella prospettazione, esplicita o implicita, di un male ingiusto, recante alla vittima un danno patrimoniale o non patrimoniale. (In motivazione la Corte ha precisato che il concetto di costrizione non ricomprende l’utilizzo della violenza fisica, incompatibile con l’abuso di qualità o di funzioni) (Sent. n. 7495, Sez. VI, del 15-2-2013).

 

Consulente tecnico d’ufficio nominato nell’ambito di un procedimento arbitrale – Non assume la qualità di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio – Fondamento

(cod. proc. civ.: art. 64; cod. pen.: artt. 357, 358)

— Il consulente tecnico di ufficio nominato nell’ambito di un procedimento arbitrale non assume la qualità di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, in quanto egli esplica funzione ausiliaria in relazione ad un istituto, l’arbitrato, di natura privatistica, ed a favore di soggetti, gli arbitri, che non sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato di corruzione) (Sent. n. 5901, Sez. VI, del 6-2-2013).

 

Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza – Valutazione – Criteri

(cod. proc. pen.: art. 521)

— Ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull’intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sent. n. 5890, Sez. VI, del 6-2-2013).

 

Corruzione propria – Interesse ad accertare se il fatto già qualificato come corruzione propria possa essere ricondotto nella nuova fattispecie di corruzione per l’esercizio della funzione – Insussistenza – Ragione

(cod. pen.: artt. 318, 319; L. 190/2012: art. 1 LXXV co. lett. f)

— Non sussiste alcun interesse ad accertare se il fatto già qualificato come corruzione propria, ai sensi dell’art. 319 cod. pen., possa essere ricondotto nella nuova fattispecie di corruzione per l’esercizio delle funzioni, di cui all’art. 318 cod. pen., così come introdotta dall’art. 1, comma 75, L. n. 190 del 2012, atteso che tale ultima disposizione prevede la stessa pena di cui all’art. 319 cod. pen., vigente al momento della commissione del fatto (Sent. n. 9079, Sez. VI, del 25-2-2013).

 

Estorsione – Fattispecie

(cod. pen.: art. 629)

— Integra il delitto di estorsione la condotta di colui che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per l’attività di intermediazione posta in essere per la restituzione del bene sottratto, in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia implicita della mancata restituzione del bene come conseguenza del mancato versamento di tale compenso (Sent. n. 6818, Sez. II, del 12-2-2013).

 

Estradizione per l’estero – Decisione sulla sospensione dell’efficacia della misura della custodia cautelare in carcere «a soddisfatta giustizia italiana»

(cod. proc. pen.: artt. 285, 708, 709, 714; L. 69/2005: artt. 23, 24)

— In tema di estradizione per l’estero, la decisione sulla sospensione dell’efficacia della misura della custodia cautelare in carcere «a soddisfatta giustizia italiana», diversamente dalla procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo, non può essere disposta dalla Corte di appello, ma è rimessa all’insindacabile scelta politica di competenza del Ministro della giustizia (Sent. n. 5647, Sez. VI, del 4-2-2013).

 

Estradizione per l’estero – Estradando che abbia interesse alla traduzione in lingua madre dell’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere

(cod. proc. pen.: artt. 143, 292, 568, 714)

— In tema di estradizione per l’estero, costituisce onere dell’estradando, che abbia interesse alla traduzione in lingua madre dell’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, farne istanza ai fini dell’esercizio del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di cui non è stata richiesta la traduzione consuma la relativa facoltà, presupponendone la carenza d’interesse (Sent. n. 5647, Sez. VI, del 4-2-2013).

 

Estradizione per l’estero – Mancata notifica al difensore dell’avviso di deposito dell’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’estradando

(cod. proc. pen.: artt. 178, 183, 292, 714)

— In tema di estradizione per l’estero, la mancata notifica al difensore dell’avviso di deposito dell’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’estradando integra una nullità di ordine generale «a regime intermedio», non assoluta, che resta sanata per il raggiungimento dello scopo a norma dell’art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità svizzere) (Sent. n. 5647, Sez. VI, del 4-2-2013).

 

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici – Relazioni di servizio redatte da agenti della polizia giudiziaria – Hanno natura di atto pubblico

(cod. pen.: art. 479)

— In tema di reati contro la fede pubblica, le relazioni di servizio redatte da agenti della polizia giudiziaria hanno natura di atto pubblico, in quanto il pubblico ufficiale vi attesta un’attività da lui espletata ovvero attesta che determinati fatti sono caduti sotto la sua diretta percezione e vengono così rievocati, con la conseguenza che la falsità inerente al loro contenuto integra l’ipotesi criminosa del falso ideologico (Sent. n. 5907, Sez. VI, del 6-2-2013).

 

Giudice – Ricusazione – Motivo di grave inimicizia – Caso in cui non sussiste

(cod. proc. pen.: artt. 36 I co. lett. d, 37 I co. lett. a)

— Non costituisce motivo di grave inimicizia tale da legittimare la ricusazione il fatto che il giudice abbia precedentemente impiegato, nella motivazione di sentenza relativa ad altro processo nei confronti dello stesso imputato, espressioni che, pur se non rispondenti alle caratteristiche di sobrietà e di continenza proprie del suo ruolo e, quindi, eventualmente rilevanti in sede disciplinare o di valutazione della professionalità, non siano palesemente estranee ai punti della decisione da adottare. (Fattispecie in cui il giudice, in una precedente sentenza riguardante il delitto di maltrattamenti, aveva definito l’imputato «soggetto rozzo e violento») (Sent. n. 5903, Sez. VI, del 6-2-2013).

 

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti – Stato di alterazione del conducente

(D.Lgs. 285/1992: art. 187)

— Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare un’analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta sufficiente l’analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell’imputato riscontrato al momento del fatto) (Sent. n. 6995, Sez. IV, del 12-2-2013).

 

* Impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni – Quando è ammissibile

(cod. proc. pen.: artt. 529, 576, 581)

— L’impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l’espressa indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti civili (Sent. n. 6509, Sez. Unite, dell’8-2-2013).

 

Induzione indebita a dare o promettere utilità – Elemento oggettivo – Nozione di induzione

(cod. pen.: art. 319 quater; L. 190/2012: art. 1 LXXV co.)

— L’induzione, che costituisce l’elemento oggettivo della fattispecie di cui all’art. 319 quater cod. pen., così come introdotta dall’art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190, sussiste quando, in assenza di qualsivoglia minaccia, vengano prospettate, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, conseguenze sfavorevoli derivanti dall’applicazione della legge, per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la prospettazione di un male che non si palesa come ingiusto per chi lo subisce giustifica la punizione del soggetto indotto) (Sent. n. 7495, Sez. VI, del 15-2-2013).

 

Infortuni sul lavoro – Responsabilità del capo cantiere – Fattispecie in tema di omicidio colposo

(D.Lgs. 81/2008; cod. pen.: art. 589)

— In tema di prevenzione degli infortuni, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione, sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del capo cantiere in ordine al reato di omicidio colposo per non aver impedito l’uso di un escavatore ribaltatosi per l’elevata pendenza dei luoghi) (Sent. n. 9491, Sez. IV, del 27-2-2013).

 

Interrogatorio formale reso dall’imputato nel procedimento civile – Acquisizione nel processo penale – Quando è legittima

(cod. proc. pen.: artt. 237, 238; cod. proc. civ.: art. 230)

— È legittima l’acquisizione nel processo penale dell’interrogatorio formale reso dall’imputato nel procedimento civile, quando questo risulta definito, ancorché con conciliazione giudiziale, trattandosi di atto proveniente da un processo al quale il medesimo soggetto ha partecipato, esplicando la sua difesa (Sent. n. 5880, Sez. VI, del 6-2-2013).

 

Interruzione colposa della gravidanza e omicidio colposo – Criterio distintivo

(L. 194/1978: art. 17; cod. pen.: art. 589)

— In tema di delitti contro la persona, il criterio distintivo tra la fattispecie di interruzione colposa della gravidanza e quella di omicidio colposo si individua nell’inizio del travaglio e, dunque, nel raggiungimento dell’autonomia del feto. (Fattispecie nella quale, ai fini dell’integrazione del reato di omicidio colposo, è stato ritenuto che la morte era sopraggiunta a travaglio iniziato quando il feto, benché ancora nell’utero, aveva raggiunto una propria autonomia con la rottura del sacco contenente il liquido amniotico) (Sent. n. 7967, Sez. IV, del 19-2-2013).

 

Memoria difensiva depositata nel procedimento civile – Acquisizione nel processo penale – Legittimità

(cod. proc. pen.: art. 234; cod. proc. civ.: art. 416 II co.)

— È legittima l’acquisizione nel processo penale della memoria difensiva depositata nel procedimento civile, attesa la sua natura di prova documentale alla luce della nozione generale di documento accolta dall’art. 234 cod. proc. pen. (Sent. n. 5880, Sez. VI, del 6-2-2013).

 

Misure cautelari personali – Appello del P.M. avverso ordinanza cautelare, i cui motivi siano riferiti al solo punto dell’adeguatezza della misura emessa

(cod. proc. pen.: artt. 274, 310)

— L’appello del P.M., ex art. 310 cod. proc. pen., avverso ordinanza cautelare, i cui motivi siano riferiti al solo punto dell’adeguatezza della misura emessa, non attribuisce al tribunale del riesame la cognizione anche sui punti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, a meno che non siano emersi elementi nuovi o diversi, non valutati precedentemente dal giudice che ha emesso il provvedimento (Sent. n. 6592, Sez. VI, dell’11-2-2013).

 

Misure cautelari personali – Custodia cautelare – Sentenza di condanna in appello che, in parziale riforma di quella di primo grado, riconosca un’attenuante ad effetto speciale

(cod. proc. pen.: artt. 285, 303, 424; D.P.R. 309/1990: art. 73 V co.)

— In tema di custodia cautelare, la sentenza di condanna in appello che, in parziale riforma di quella di primo grado, riconosca un’attenuante ad effetto speciale, non comporta la rideterminazione retroattiva dei termini di durata massima per le precedenti fasi del procedimento, attesa l’autonomia di ciascuna di esse. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame che aveva giudicato irrilevante il riconoscimento, da parte della Corte di appello, dell’attenuante di cui all’art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della determinazione del termine di durata per la fase antecedente all’emissione del decreto che dispone il giudizio) (Sent. n. 7199, Sez. VI, del 13-2-2013).

 

Misure cautelari personali – Decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche che non siano allegati alla richiesta del P.M. – Successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo

(cod. proc. pen.: artt. 179, 271, 291, 309)

— In tema di misure cautelari, se i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non siano allegati alla richiesta del P.M., la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo non determina l’inutilizzabilità, né la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni, salvo che la difesa dell’indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sent. n. 7521, Sez. VI, del 15-2-2013).

 

Misure cautelari personali – Giudice che abbia fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall’art. 274 cod. proc. pen.

(cod. proc. pen.: artt. 274, 568 IV co.)

— In tema di misure cautelari personali, quando il giudice ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall’art. 274 cod. proc. pen., i motivi di gravame che investono una sola di esse nell’accertata sussistenza di un’altra sono inammissibili per mancanza di interesse, in quanto l’eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio (Sent. n. 7200, Sez. VI, del 13-2-2013).

 

* Misure di sicurezza patrimoniali – Ipotesi particolari di confisca – Presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali accumulate da un soggetto condannato per determinati reati ex art. 12 sexies D.L. 306/1992

(D.L. 306/1992: art. 12 sexies; L. 356/1992)

— La presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali accumulate da un soggetto condannato per determinati reati di cui all’art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali, sia che provengano dall’attività economica svolta, benché non evidenziate, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi (Sent. n. 6336, Sez. I, dell’8-2-2013).

 

* Omicidio aggravato – È imprescrittibile solo se commesso dopo la modifica dell’art. 157 cod. pen.

(cod. pen.: artt. 69, 157, 575, 576, 577; L. 251/2005: art. 6 I co.)

— Il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell’ergastolo, è imprescrittibile, anche se posto in essere da minore o se le circostanze aggravanti siano oggetto di comparazione con attenuanti, soltanto se commesso dopo la modifica dell’art. 157 cod. pen. da parte della L. n. 251 del 2005. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la declaratoria di prescrizione del delitto di omicidio aggravato, commesso prima dell’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, per il quale erano state concesse le circostanze attenuanti generiche e quella della minore età prevalenti sulle contestate aggravanti, per essere trascorsi, dalla data di commissione del fatto, quindici anni prima dell’intervento di atti interruttivi) (Sent. n. 9391, Sez. I, del 27-2-2013).

 

Patteggiamento – Ricorso dell’imputato che deduca presunti errori di calcolo nella sanzione applicata o il mancato aumento della stessa in ragione della continuazione

(cod. proc. pen.: artt. 444, 568 IV co.; cod. pen.: art. 81 II co.)

— È inammissibile il ricorso dell’imputato che, in relazione ad una sentenza di applicazione della pena, deduca presunti errori di calcolo nella sanzione applicata o il mancato aumento della stessa in ragione della continuazione, qualora il medesimo non indichi l’esistenza di una concreta utilità alla rimozione del provvedimento impugnato (Sent. n. 7405, Sez. VI, del 14-2-2013).

 

Pornografia minorile – Modifica introdotta dall’art. 4 I co., lett. h), L. 172/2012 – Applicabilità ex nunc

(L. 172/2012: art. 4 I co. lett. h; cod. pen.: art. 600 ter)

— La modifica introdotta dall’art. 4, comma primo, lett. h), della legge 1 ottobre 2012, n. 172 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, approvata a Lanzarote il 25 ottobre 2007), al delitto di pornografia minorile (art. 600 ter cod. pen.), ai sensi della quale per l’integrazione del reato non è necessaria una esibizione lasciva degli organi genitali di soggetti minori di anni diciotto, ma è sufficiente una qualunque rappresentazione degli stessi organi per scopi sessuali, è applicabile solo alle condotte commesse successivamente all’entrata in vigore del mutamento normativo. (Fattispecie relativa a detenzione di materiale pedopornografico consistente in foto di glutei ed organi genitali di bambini ritratti in spiaggia) (Sent. n. 5874, Sez. III, del 6-2-2013).

 

Prescrizione del reato – Termine di decorrenza

(cod. pen.: artt. 9, 158)

— Il termine di decorrenza della prescrizione va computato dalla data del commesso reato anche quando la legge fa dipendere la punibilità dal verificarsi di una mera condizione di procedibilità. (Principio affermato in relazione a reati commessi dal cittadino italiano all’estero e punibili a richiesta del Ministro della Giustizia) (Sent. n. 6806, Sez. II, del 12-2-2013).

 

Processo esecutivo – Ricorso per cassazione del Procuratore Generale della Corte di appello avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale in veste di giudice dell’esecuzione – Configurabilità – Esclusione – Fondamento

(cod. proc. pen.: artt. 51, 570, 666)

— Il Procuratore Generale della Corte di appello non ha titolo per ricorrere in Cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale, in veste di giudice dell’esecuzione, in quanto unico legittimato all’impugnazione è il P.M. che ha avuto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo (Sent. n. 6324, Sez. I, dell’8-2-2013).

 

Reato continuato – Pena principale alla quale si deve fare riferimento per stabilire la durata della conseguente pena accessoria

(cod. pen.: artt. 19, 28, 69, 81 II co.)

— In caso di condanna per reato continuato, la pena principale alla quale si deve fare riferimento per stabilire la durata della conseguente pena accessoria è quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti, e non già quella complessivamente individuata tenendo conto dell’aumento per la continuazione. (Fattispecie relativa alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici) (Sent. n. 7346, Sez. I, del 14-2-2013).

 

Ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante ad effetto speciale – Interesse dell’indagato – Quando sussiste

(cod. proc. pen.: artt. 303, 309, 311, 568 IV co.)

— Sussiste l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sulla valutazione della gravità del fatto ovvero sul computo della durata massima della custodia cautelare (Sent. n. 7203, Sez. VI, del 13-2-2013).

 

Ricorso per cassazione – Motivi – Quando sono inammissibili

(cod. proc. pen.: artt. 581 lett. c, 591 I co. lett. c, 606)

— In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l’aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l’indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sent. n. 8700, Sez. VI, del 21-2-2013).

 

Ricorso per cassazione – Motivo generico – Fattispecie

(cod. proc. pen.: artt. 581 lett. c, 606)

— È inammissibile, per genericità del motivo, il ricorso per cassazione che, denunciando il difetto di motivazione della sentenza di appello per omesso o manifestamente illogico o contraddittorio confronto con le ragioni esposte dal primo giudice a sostegno della decisione integralmente riformata, non proceda ad autonoma critica indicando, specificamente e con illustrazione delle ragioni della decisività, i passaggi della sentenza di primo grado ignorati o confrontati in modo manifestamente illogico o contraddittorio (Sent. n. 5879, Sez. VI, del 6-2-2013).

 

Ricorso per cassazione – Presentazione di motivo nuovo, da parte dell’imputato, non enunciato in appello – Riqualificazione giuridica del fatto da parte della Corte di cassazione – Limiti

(cod. proc. pen.: artt. 593, 606, 609)

— La Corte di cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell’imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto di non poter procedere alla richiesta riqualificazione del fatto da concussione in corruzione, perché dedotta su aspetti in fatto mai prospettati al giudice di merito) (Sent. n. 6578, Sez. VI, dell’11-2-2013).

 

Sentenza – Irrogazione di una pena illegale per violazione del limite edittale – Quando il giudice di legittimità non può procedere alla rettificazione dell’errore ex art. 619 cod. proc. pen.

(cod. pen.: artt. 17 e segg.; cod. proc. pen.: art. 619)

— In caso di irrogazione di una pena illegale per violazione del limite edittale, il giudice di legittimità non può procedere alla rettificazione dell’errore a norma dell’art. 619 cod. proc. pen. laddove il diverso limite della pena base potrebbe determinare una differente valutazione in tema di bilanciamento delle circostanze, operazione quest’ultima preclusa alla Corte di cassazione. (Fattispecie relativa a pena base determinata con riferimento ad un limite edittale minimo inferiore a quello previsto dalla legge) (Sent. n. 7194, Sez. VI, del 13-2-2013).

 

Testimonianza – Imputato di reato connesso o collegato, la cui posizione sia stata separatamente definita nel procedimento minorile, che assuma l’ufficio di testimone assistito nel giudizio a carico dei coimputati maggiorenni

(cod. proc. pen.: art. 197; D.P.R. 448/1988: art. 28)

— L’imputato di reato connesso o collegato, la cui posizione sia stata separatamente definita nel procedimento minorile per positiva messa alla prova, che è equiparabile ad una sentenza di condanna, assume l’ufficio di testimone assistito nel giudizio a carico dei coimputati maggiorenni, ma deve essere avvisato della facoltà di non deporre se nel processo a suo carico aveva negato la propria responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione (Sent. n. 7964, Sez. IV, del 19-2-2013).

 

Udienza preliminare – Ordinanza con cui il G.U.P. dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso interrogatorio dell’indagato che ne abbia fatto richiesta – Abnormità – Esclusione

(cod. proc. pen.: artt. 405, 415 bis III co., 416)

— Non è abnorme l’ordinanza con cui il G.U.P. dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso interrogatorio dell’indagato che ne abbia fatto richiesta. (Fattispecie in cui la nullità era stata dichiarata sul presupposto dell’illegittimo rigetto dell’istanza di rinvio dell’interrogatorio formulata dalla difesa dell’indagato) (Sent. n. 9730, Sez. VI, del 28-2-2013).

 

Utilizzazione di segreti di ufficio – Profitto non patrimoniale perseguito

(cod. pen.: art. 326 III co.)

— Nel reato di utilizzazione di notizie acquisite per ragioni di ufficio, il profitto non patrimoniale perseguito può essere integrato anche dall’utilità consistente nel consentire a terzi l’elusione di controlli previsti dalla legge. (Fattispecie in cui sottufficiali della polizia di frontiera avevano fatto uso di dati identificativi di cittadini stranieri fermati per controlli, dei quali avevano fotocopiato passaporti e codici fiscali, al fine di consentire ad altro straniero, irregolarmente presente nel territorio dello Stato, di attivare schede telefoniche senza dover fornire le proprie generalità, e di evitare così il rischio di espulsione) (Sent. n. 9726, Sez. VI, del 28-2-2013).

 

Utilizzazione di segreti di ufficio – Reato impossibile – Configurabilità – Esclusione – Fondamento

(cod. pen.: artt. 49 II co., 326 III co.)

— In tema di violazione del segreto di ufficio, l’utilizzazione di notizie acquisite per ragioni di ufficio non integra un comportamento innocuo ed inoffensivo, tale da far configurare un reato impossibile, poiché la fattispecie prevista dall’art. 326, comma terzo, cod. pen. è posta anche a tutela dell’interesse a che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio non tragga dall’esercizio delle sue funzioni un indebito vantaggio rispetto agli altri cittadini. (Fattispecie in cui sottufficiali della polizia di frontiera avevano fatto uso di dati identificativi di cittadini stranieri fermati per controlli, dei quali avevano fotocopiato passaporti e codici fiscali, al fine di consentire ad altro straniero, irregolarmente presente nel territorio dello Stato, di attivare schede telefoniche senza dover fornire le proprie generalità, e di evitare così il rischio di espulsione) (Sent. n. 9726, Sez. VI, del 28-2-2013).

 

Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Onere dell’interessato di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione – Sussistenza

(cod. pen.: art. 570)

— In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione. (In applicazione di questo principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso l’impossibilità di adempiere solo perché l’imputato, nel periodo in contestazione, aveva fruito del sussidio di disoccupazione, omettendo qualunque accertamento sull’entità delle somme dallo stesso percepite) (Sent. n. 7372, Sez. VI, del 14-2-2013).