Massime penali della Cassazione di dicembre 2014

* Affidamento in prova al servizio sociale – Il suo esito positivo determina l’automatica estinzione delle pene accessorie – Fondamento normativo

(cod. pen.: art. 20; L. 354/1975: art. 47 XII co.)

— L’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale determina l’automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono definite dall’art. 20 c.p. «effetti penali» della condanna e che l’art. 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975 n. 354 collega all’esito favorevole della prova l’estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di «ogni altro effetto penale». (Fattispecie in tema di inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e di incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa) (Sent. n. 52551, Sez. I, del 18-12-2014).

 

Appropriazione indebita – Fattispecie

(cod. pen.: art. 646)

— Integra il reato di appropriazione indebita la condotta del trustee che destina i beni conferiti in trust a finalità proprie o comunque diverse da quelle per realizzare le quali il negozio fiduciario è stato istituito, in quanto l’intestazione formale del diritto di proprietà al trustee ha solo la valenza di una proprietà temporale, che non consente di disporre dei beni in misura piena ed esclusiva (Sent. n. 50672, Sez. II, del 3-12-2014).

 

Associazione di tipo mafioso

(cod. pen.: art. 416 bis)

— Il reato di partecipazione ad associazione mafiosa è di natura permanente, ma ciascun atto di partecipazione è da solo sufficiente ad integrarlo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse reputato rilevante per la configurabilità del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. il compimento di un viaggio effettuato con armi e denaro all’estero al fine di sovvenire alle difficoltà di membri del sodalizio criminoso in stato di pericolo e bisogno) (Sent. n. 53118, Sez. VI, del 19-12-2014).

 

Associazione di tipo mafioso – Circostanza aggravante dell’illecito finanziamento di attività economiche

(cod. pen.: art. 416 bis VI co.)

— In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis, comma 6, c.p., concernente l’illecito finanziamento di attività economiche, ha natura oggettiva ed è, pertanto, riferibile all’attività dell’associazione in quanto tale; ne consegue che essa è valutabile, anche in difetto di formale contestazione, a carico di tutti i componenti del sodalizio mafioso, ed anche del concorrente esterno consapevole dei fatti oggetto della predetta aggravante o che per colpa li ignori (Sent. n. 52094, Sez. V, del 15-12-2014).

 

Carcere duro ex art. 41 bis Ord. Penit. – Natura

(L. 354/1975: art. 41 bis; L. 94/2009)

— Il regime di detenzione differenziato previsto dall’art. 41 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, anche dopo la modifica normativa ad opera della legge 15 luglio 2009 n. 94, ha conservato la sua natura di istituto caratterizzato da finalità preventive, e non si è trasformato in una «pena differenziata». (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che avesse violato il principio di specialità l’applicazione del regime detentivo differenziato nei confronti di persona consegnata dall’autorità estera in esecuzione di mandato di arresto europeo nel quale era stato omesso ogni riferimento alla disciplina di cui all’art. 41 bis cit.) (Sent. n. 52054, Sez. I, del 15-12-2014).

 

Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza – Fattispecie

(cod. proc. pen.: art. 521)

— Non sussiste violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza qualora il fatto ritenuto in quest’ultima, ancorché diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa o per farne derivare la sua responsabilità penale per un reato di minore gravità. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza con riferimento alla condanna dell’amministratore di una società per il delitto di bancarotta, in relazione alla distrazione delle somme costituenti il corrispettivo della vendita di tre mobili antichi appartenenti alla società, a fronte dell’originaria contestazione, avente ad oggetto la distrazione del complesso degli arredi di un castello, comprendente i tre mobili predetti, osservando che l’immutazione del fatto era stata la diretta conseguenza della linea difensiva dell’imputato) (Sent. n. 50326, Sez. V, del 2-12-2014).

 

Custodia cautelare in carcere – Motivazione in ordine alla scelta di tale misura cautelare – Criterio di sufficienza

(cod. proc. pen.: art. 275)

— In tema di scelta delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento relativo alla misura della custodia cautelare in carcere, non è necessaria un’analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell’indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell’attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l’ulteriore dimostrazione dell’inidoneità delle altre misure coercitive (Sent. n. 51260, Sez. V, del 10-12-2014).

 

Decreto che dispone il giudizio immediato – Impugnabilità – Esclusione – Ragione

(cod. proc. pen.: artt. 429, 456)

— Il decreto che dispone il giudizio immediato non è impugnabile, avendo — come il decreto che dispone il giudizio emesso all’esito dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 429 c.p.p. — natura di mero atto di impulso processuale (Sent. n. 51216, Sez. VI, del 10-12-2014).

 

Diffamazione – Criterio di necessità

(cod. pen.: art. 595)

— Il reato di diffamazione è costituito dall’offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso il delitto nella condotta del commissario di un Corpo di polizia municipale che, in un’intervista, aveva commentato l’elevatissima percentuale di accoglimento dei ricorsi presentati dagli automobilisti, avverso le sanzioni amministrative loro irrogate, con la frase «non siamo in presenza di errori casuali, sono errori voluti dall’alto») (Sent. n. 51096, Sez. V, del 9-12-2014).

 

Diffamazione – Il direttore responsabile di un telegiornale non risponde per l’omesso controllo necessario ad impedire il reato – Fondamento

(cod. pen.: art. 57; L. 223/1990: art. 30)

— Il direttore responsabile di un telegiornale non risponde per l’omesso controllo necessario ad impedire il reato di diffamazione né ai sensi dell’art. 57 cod. pen., dettato solo per i reati commessi con il mezzo della stampa periodica, né ai sensi dell’art. 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, atteso che le norme speciali previste in questa disposizione in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione commesso attraverso trasmissioni televisive si riferiscono a soggetti specificamente indicati — il concessionario privato, la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione —, né possono trovare applicazione analogica (Sent. n. 50987, Sez. V, del 4-12-2014).

 

Estorsione – Fattispecie

(cod. pen.: artt. 393, 629)

— Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l’azione intimidatrice con la quale si costringe il debitore a pagare il proprio debito nelle mani di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio e al quale sia stato ceduto il credito, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio (Sent. n. 52241, Sez. V, del 16-12-2014).

 

Falsità materiale commessa dal privato – Fattispecie

(cod. pen.: artt. 476, 482)

— Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato — e non quello di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.) — la condotta di colui che formi un atto falso apparentemente proveniente da pubblico ufficiale, in quanto il reato di cui all’art. 476 c.p. è un reato proprio che presuppone l’effettiva qualifica di pubblico ufficiale del suo autore (Sent. n. 50345, Sez. V, del 2-12-2014).

 

Falsità materiale in testamento olografo – Fattispecie

(cod. pen.: artt. 476, 491)

— Integra il delitto di falso materiale in testamento olografo (artt. 476 e 491 cod. pen.) la redazione di un documento — apparentemente scritto di proprio pugno dal testatore — con l’aiuto materiale di altro soggetto (che gli guidi la mano), in quanto, in tal caso, il documento non è formato, come prescritto dalla legge, esclusivamente dal de cuius e, quindi, non può essere considerato olografo (Sent. n. 51709, Sez. V, dell’11-12-2014).

 

* Furto in un supermercato – Monitoraggio dell’azione furtiva in essere e conseguente intervento difensivo in continenti – Impediscono la consumazione del delitto, che resta allo stadio del tentativo – Ragione

(cod. pen.: artt. 56, 624)

— In caso di furto in un supermercato, il monitoraggio dell’azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale, ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sent. n. 52117, Sez. Unite, del 16-12-2014).

 

* Guida sotto l’influenza dell’alcool – Sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità

(cod. strad.: art. 186 co. IX bis)

— In tema di guida sotto l’influenza dell’alcool, la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità può essere disposta dal giudice, oltre che d’ufficio e sempre che l’imputato non si opponga, anche su richiesta di quest’ultimo, ma tale istanza può essere rigettata se non consente di individuare il tipo di lavoro sostitutivo concretamente applicabile, non sussistendo un onere per il decidente di predisporre il progetto relativo alle modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva (Sent. n. 53570, Sez. feriale, del 23-12-2014).

 

Imputabilità – Vizio totale o parziale di mente – Disturbi della personalità

(cod. pen.: artt. 88, 89)

— Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i «disturbi della personalità» possono rientrare nel concetto di «infermità» purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale (Sent. n. 52951, Sez. I, del 19-12-2014).

 

Ingiuria – Ipotesi in cui non è configurabile

(cod. pen.: art. 594)

— Al fine dell’accertamento dell’idoneità dell’espressione utilizzata a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 594 c.p., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell’offeso e dell’offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia pronunciata; nel contempo è necessario considerare che l’uso di un linguaggio meno corretto, più aggressivo e disinvolto di quello in uso in precedenza è accettato o sopportato dalla maggioranza dei cittadini determinando un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale. Ne consegue che l’espressione «sei pazzo», rivolta all’indirizzo della persona offesa in un contesto di conflittualità tra coniugi, non determina automaticamente la lesione del bene tutelato dall’art. 594 c.p., non concretandosi in un giudizio di disvalore sulle qualità personali del destinatario (Sent. n. 50969, Sez. V, del 4-12-2014).

— Non integrano la condotta di ingiuria le espressioni verbali, caratterizzate da terminologia scorretta e ineducata, che, pur risolvendosi in dichiarazioni di insofferenza rispetto all’azione del soggetto nei cui confronti sono dirette, non si traducono in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali dello stesso, e che risultano ormai accettate dalla coscienza sociale secondo un criterio di media convenzionale. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la configurabilità del reato nella condotta dell’imputato che, durante una discussione animata in ambito lavorativo, si era rivolto con la frase «Lei stia zitto … la smetta di rompere i coglioni» ad un collega medico al quale — in forza della propria posizione gerarchicamente sovraordinata — egli stava imputando alcune inefficienze) (Sent. n. 51093, Sez. V, del 9-12-2014).

 

* Intralcio alla giustizia – Fattispecie

(cod. pen.: artt. 371 bis, 372, 377)

— Integra il delitto di intralcio alla giustizia previsto dall’art. 377 c.p. in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 371 bis o 372 c.p., a seconda della fase procedimentale o processuale in cui viene posta in essere, la condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità al consulente tecnico del P.M. al fine di influire sul contenuto della consulenza, anche quando l’incarico a questi affidato implica la formulazione di giudizi di natura tecnico-scientifica (Sent. n. 51824, Sez. Unite, del 12-12-2014).

 

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – Elemento oggettivo

(cod. pen.: art. 474)

— In tema di introduzione nel territorio dello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, non è sufficiente, ai fini della configurazione del delitto previsto dall’art. 474 cod. pen., la mera confondibilità di un marchio registrato con altro marchio anch’esso registrato (Sent. n. 51698, Sez. V, dell’11-12-2014).

 

Lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive

(L. 401/1989: art. 6 bis I co.; cod. pen.: art. 635 II co. n. 5 bis)

— La condotta di chi, in occasione di manifestazioni sportive, lancia fumogeni, razzi o corpi contundenti atti ad offendere, cagionando danni a cose di proprietà pubblica, integra il reato previsto dall’art. 6 bis, comma 1, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, e non anche quello di danneggiamento di cui all’art. 635, comma 2, c.p., attesa la «clausola di riserva» («salvo che il fatto costituisca più grave reato») contenuta nella prima disposizione (Sent. n. 50004, Sez. III, dell’1-12-2014).

 

* Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice – Criterio di sufficienza e criterio di necessità

(cod. pen.: art. 388)

— Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), è necessario e sufficiente che vi sia stata una richiesta di adempimento (o una messa in mora), anche informale, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non equivoca, rigorosamente provata anche quanto alla sua ricezione da parte del debitore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato l’idoneità di una sollecitazione ad adempiere inoltrata personalmente al soggetto obbligato dal professionista delegato dai creditori alla gestione della controversia) (Sent. n. 51218, Sez. VI, del 10-12-2014).

 

Minaccia – Ipotesi in cui non è configurabile

(cod. pen.: art. 612)

— Il reato di minaccia che si concretizza attraverso l’invio di uno scritto richiede il riferimento esplicito, chiaro ed inequivocabile ad un male ingiusto, idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore in chi risulti esserne il destinatario. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che potesse costituire minaccia la comunicazione via e-mail mediante la quale l’imputato prospettava in termini generici al proprio contraente una legittima azione giudiziaria civile e la diffusione di notizie relative all’inadempimento negoziale commesso nei suoi confronti) (Sent. n. 51246, Sez. V, del 10-12-2014).

 

Percosse – Fattispecie

(cod. pen.: art. 581)

— Integra il reato di percosse la condotta di colui che strattona per un braccio la persona offesa, spingendola contro un muro in modo da procurarle lievi contusioni, considerato che il termine percuotere non è assunto nell’art. 581 c.p. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell’altrui persona fisica (Sent. n. 51085, Sez. V, del 5-12-2014).

 

Provocazione – Criterio di necessità

(cod. pen.: art. 62 n. 2)

— Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma c.d. per accumulo, si richiede la prova dell’esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l’esplosione, in relazione ed in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo, la cui esistenza è, tuttavia, da escludersi, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata rispetto all’ultimo episodio dal quale trae origine, da far escludere la sussistenza di un nesso causale tra offesa, sia pure potenziata dall’accumulo, e reazione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso l’attenuante della provocazione nei confronti dell’imputato, che aveva inferto alla moglie ferite con un coltello multiuso, sfregiandole il viso, dopo che questa gli aveva confessato il persistere della relazione con il cognato) (Sent. n. 51237, Sez. V, del 10-12-2014).

 

Rifiuto di atti d’ufficio – Elemento soggettivo – Criterio di necessità

(cod. pen.: art. 328 I co.)

— Ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d’ufficio, è necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra ius, senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna emessa nei confronti di un sindaco e di un dirigente amministrativo di un comune in relazione all’omesso smaltimento del percolato di una discarica comunale non più attiva, escludendo la sussistenza del dolo, in quanto, durante il periodo di tempo trascorso dalle segnalazioni del problema all’affidamento dei lavori di smaltimento ad una ditta specializzata, il primo aveva fatto adottare dalla giunta comunale una delibera per la bonifica della discarica, ed il secondo aveva fatto svolgere accertamenti per risolvere definitivamente l’inconveniente) (Sent. n. 51149, Sez. VI, del 9-12-2014).

 

Rimessione del processo – Grave situazione locale – Criterio di necessità

(cod. proc. pen.: art. 45)

— La grave situazione locale idonea a configurare causa di rimessione del processo ad altra sede deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualità e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato una richiesta di rimessione del processo fondata sulla presenza di contrapposte iniziative e prese di posizione assunte da una parte della cittadinanza del luogo del giudizio in ordine a provvedimenti giudiziari adottati in epoca precedente all’esercizio dell’azione penale ed ormai superati in molti dei loro effetti) (Sent. n. 52976, Sez. I, del 19-12-2014).

 

Rivelazione del contenuto di documenti segreti – Criterio di necessità

(cod. pen.: art. 621)

— Ai fini dell’integrazione del reato di rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.) è necessario che dalla rivelazione e dall’utilizzazione del segreto derivi, quale condizione di punibilità, un nocumento, intendendosi per tale un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura in danno del titolare del diritto alla segretezza. (Nella specie la S.C. ha ritenuto integrato il nocumento nella rivelazione di oltre 3200 informazioni relative ad una società e rivelate ad altra concorrente della prima con la determinazione di una turbativa illecita al mercato nei confronti della società titolare di tali informazioni) (Sent. n. 51089, Sez. V, del 9-12-2014).

 

* Sequestro conservativo – Criterio di sufficienza

(cod. proc. pen.: art. 316 I e II co.)

— Per l’adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, c.p.p., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore (Sent. n. 51660, Sez. Unite, dell’11-12-2014).

 

Tentato omicidio – Fattispecie

(cod. pen.: art. 56, 575)

— In tema di tentato omicidio, la scarsa entità o anche l’inesistenza delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l’intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (Sent. n. 52043, Sez. I, del 15-12-2014).

 

Udienza preliminare – Modificazione della qualificazione giuridica del fatto

(cod. proc. pen.: art. 423)

— Il giudice dell’udienza preliminare, anche in mancanza di specifica previsione, può modificare la qualificazione giuridica del fatto per il quale il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, disponendo la vocatio in ius innanzi al giudice competente in relazione al fatto così come diversamente qualificato (Sent. n. 51424, Sez. III, dell’11-12-2014).

 

* Violenza sessuale – Abuso di autorità

(cod. pen.: art. 609 bis)

— In tema di violenza sessuale, l’espressione «abuso di autorità», che costituisce, unitamente alla «violenza» o alla «minaccia», una delle modalità di consumazione del reato previsto dall’art. 609 bis c.p., ricomprende non solo le posizioni autoritative di tipo pubblicistico, ma anche ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali. (Fattispecie relativa a violenza sessuale commessa nei confronti di una dipendente con mansioni di segretaria mediante abuso dell’autorità derivante dalla posizione di datore di lavoro) (Sent. n. 49990, Sez. III, dell’1-12-2014).

 

Violenza sessuale commessa da un incaricato di pubblico servizio – Procedibilità d’ufficio – Criterio di sufficienza

(cod. pen.: artt. 358, 609 bis, 609 septies IV co. n. 3)

— La procedibilità d’ufficio del delitto di violenza sessuale commesso dall’incaricato di pubblico servizio non richiede l’abuso delle funzioni pubblicistiche svolte, essendo sufficiente il semplice collegamento tra le condotte illecite e le predette funzioni. (Fattispecie di violenza sessuale commessa da medico ospedaliero nell’ambito dell’attività libero-professionale svolta in regime di intra moenia) (Sent. n. 50299, Sez. III, del 2-12-2014).

 

Violenza sessuale tentata – Fattispecie

(cod. pen.: artt. 56, 609 bis)

— Integra il reato di violenza sessuale tentata, e non un’ipotesi di desistenza volontaria, il mancato soddisfacimento delle richieste a sfondo sessuale del reo, conseguente al rifiuto opposto dalla vittima della violenza o della minaccia, in quanto l’impossibilità di portare a consumazione il reato per l’opposizione della parte offesa costituisce un fatto indipendente dalla volontà dell’agente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità dell’art. 56, comma 3, c.p., nella condotta del soggetto che, dopo aver percosso, tentato di immobilizzare e spogliare la propria convivente, l’aveva poi costretta ad uscire dall’abitazione per le minacce di costei di urlare ed attirare l’attenzione dei vicini) (Sent. n. 51420, Sez. III, dell’11-12-2014).

 

(Le massime il cui titolo è preceduto da un asterisco sono quelle il cui indirizzo è contrastato o minoritario; le massime senza asterisco sono quelle il cui indirizzo è unanime).