Massime penali della Cassazione di aprile 2013

Appello – Riforma in peius di una sentenza assolutoria

(cod. proc. pen.: artt. 593, 603; CEDU: art. 6)

— Il giudice di appello per riformare in peius una sentenza assolutoria è obbligato — in base all’art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia — alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile (Sent. n. 16566, Sez. VI, del 12-4-2013).

 

Avvocati – Impedimento a comparire del difensore – Rinvio dell’udienza per precedenti impegni professionali

(cod. proc. pen.: art. 420 ter V co.)

— In tema di impedimento a comparire del difensore, il rinvio dell’udienza per precedenti impegni professionali deve essere disposto dal giudice solo se la richiesta di differimento sia stata formulata in un momento immediatamente prossimo alla data di ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza di cui è chiesto il rinvio. (Fattispecie relativa a giudizio di cassazione nel quale è stata rigettata la richiesta di rinvio formulata oltre quaranta giorni dopo la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza e soli otto giorni prima della data stabilita per la celebrazione di questa) (Sent. n. 17595, Sez. VI, del 17-4-2013).

 

Calunnia – Imputato che attribuisce un determinato fatto di reato ad altra persona, che pure sa innocente, soltanto per negare la propria responsabilità

(cod. pen.: art. 368; Cost.: art. 24 II co.)

— In tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l’imputato che attribuisce un determinato fatto di reato ad altra persona, che pure sa innocente, soltanto per negare la propria responsabilità e ciò faccia nell’immediatezza dell’accertamento o nella sede processuale propria. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di calunnia nei confronti di un soggetto che, dopo aver ricevuto una contestazione di guida senza patente, il giorno successivo si era recato presso l’ufficio dei verbalizzanti, asserendo falsamente non essere stato lui alla guida dell’auto e, quindi, accusando di falso ideologico l’estensore del verbale) (Sent. n. 15928, Sez. VI, del 5-4-2013).

 

Calunnia – Tentativo – Fattispecie

(cod. pen.: artt. 56, 368)

— Integra il delitto di tentata calunnia la condotta dell’imputato (nella specie, del reato di violenza sessuale) che redige una dichiarazione a falsa firma della vittima contenente la ritrattazione delle accuse a suo carico e la recapita nella cassetta delle lettere del suo difensore, risultando ampiamente prevedibile la successiva trasmissione del documento dall’avvocato all’autorità giudiziaria, anche in forza delle disposizioni che regolano il mandato difensivo (Sent. n. 15007, Sez. VI, del 2-4-2013).

 

Corte Costituzionale – Decisione della Corte di risoluzione di un conflitto di attribuzioni tra il Presidente della Repubblica ed una Procura della Repubblica in tema di distruzione della documentazione relativa ad intercettazioni telefoniche

(cod. proc. pen.: artt. 127, 268 VI co., 269, 271)

— La decisione della Corte costituzionale di risoluzione di un conflitto di attribuzioni tra il Presidente della Repubblica ed una Procura della Repubblica, che afferma non spettare a quest’ultima di omettere di chiedere al giudice l’immediata distruzione della documentazione relativa ad intercettazioni telefoniche, senza sottoposizione della stessa al contraddittorio tra le parti e con modalità idonee ad assicurare la segretezza del contenuto delle conversazioni intercettate, vincola anche il giudice in ogni stato e grado del procedimento in cui è stato sollevato il conflitto, precludendo allo stesso il potere di valutare se disporre lo svolgimento di una procedura camerale partecipata a norma dell’art. 268, comma sesto, cod. proc. pen. (Sent. n. 18373, Sez. VI, del 22-4-2013).

 

* Esecuzione – Annullamento senza rinvio di uno o più capi di condanna – Istanza di sospensione condizionale avanzata ma non valutata nel giudizio di cognizione – Competenza del giudice dell’esecuzione

(cod. proc. pen.: artt. 620, 665; cod. pen.: artt. 163, 164)

— In caso di annullamento senza rinvio di uno o più capi di condanna, spetta al giudice dell’esecuzione provvedere sull’istanza di sospensione condizionale, avanzata ma non valutata nel giudizio di cognizione in quanto la pena complessivamente irrogata risultava superiore al limite di legge per la concedibilità del beneficio (Sent. n. 16679, Sez. I, del 12-4-2013).

 

Esecuzione – Organo giurisdizionale competente per la revisione – Attribuzione della funzione di giudice dell’esecuzione – Esclusione – Fondamento

(cod. proc. pen.: artt. 629, 648, 665)

— Deve escludersi l’attribuzione della funzione di giudice dell’esecuzione all’organo giurisdizionale competente per la revisione atteso che il procedimento di revisione, a differenza delle impugnazioni ordinarie, non concorre alla formazione del giudicato penale, ma lo presuppone, in quanto finalizzato alla revoca, totale o parziale, della sentenza di condanna divenuta irrevocabile (Sent. n. 18360, Sez. I, del 22-4-2013).

 

Estradizione per l’estero – Concedibilità – Requisito della doppia incriminabilità – Criterio di sufficienza

(cod. pen.: art. 13 II co.)

— Ai fini della concedibilità dell’estradizione per l’estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, di cui all’art. 13, secondo comma, cod. pen., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità del titolo e la difformità del trattamento sanzionatorio. (Nella specie, la Corte di merito aveva ritenuto irrilevante la circostanza che talune condotte oggetto dei reati ipotizzati dallo Stato estero non integrassero uno specifico reato per l’ordinamento italiano ma solo segmenti della truffa perpetrata ai danni della J.P. Morgan Bank) (Sent. n. 15927, Sez. VI, del 5-4-2013).

 

Estradizione per l’estero – Modalità di inoltro della domanda – Criterio di sufficienza

(cod. proc. pen.: art. 700)

— In tema di estradizione per l’estero, deve escludersi che le modalità di inoltro della domanda impongano il ricorso a particolari formalità, essendo sufficiente la riconducibilità certa della domanda stessa allo Stato estero richiedente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto idonea la richiesta composta da alcune pagine dattiloscritte trasmesse via fax, corredata da documenti contenuti in un plico con sigillo ufficiale del Dipartimento dello Stato estero) (Sent. n. 15927, Sez. VI, del 5-4-2013).

 

Favoreggiamento personale – Fattispecie

(cod. pen.: art. 378)

— Integra il delitto di favoreggiamento personale la pressione effettuata su un terzo per indurlo a non presentare una denuncia di reato alle competenti autorità. (Fattispecie relativa al tentativo di un sacerdote di dissuadere una sua parrocchiana dallo sporgere denuncia per una violenza sessuale subita dalla figlia minorenne) (Sent. n. 16391, Sez. VI, del 10-4-2013).

 

Favoreggiamento personale – Mera omissione di denuncia di reato, ancorché obbligatoria – Non vi rientra

(cod. pen.: artt. 361, 378)

— Non integra il delitto di favoreggiamento personale la mera omissione di denuncia di reato, ancorché obbligatoria. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di condanna per favoreggiamento, con rinvio al giudice di merito per accertare l’eventuale sussistenza del delitto di omessa denuncia di reato, nel caso dell’appartenente alla Polizia di Stato che, dopo aver subito il furto, regolarmente denunciato, della propria autovettura, aveva, invece, omesso di denunciare una richiesta estorsiva avanzatagli per la restituzione dell’auto medesima) (Sent. n. 15923, Sez. VI, del 5-4-2013).

 

Giudice – Principio di immutabilità

(cod. proc. pen.: art. 495)

— Non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilità del giudice qualora, successivamente al provvedimento di ammissione delle prove ma prima dell’inizio dell’istruttoria dibattimentale, muti l’organo giudicante, in assenza di obiezione o esplicita richiesta delle parti di rivisitazione dell’ordinanza ex art. 495 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio di immutabilità, funzionale al rispetto dei principi di oralità ed immediatezza, esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all’istruttoria) (Sent. n. 18615, Sez. VI, del 24-4-2013).

 

Indulto – Reato abituale la cui consumazione si sia protratta in epoca successiva alla scadenza del termine di operatività del provvedimento di concessione dell’indulto – Fattispecie in tema di maltrattamenti in famiglia

(cod. pen.: artt. 174, 572; L. 241/2006)

— A fronte di un reato abituale, la cui consumazione si sia protratta in epoca successiva alla scadenza del termine di operatività del provvedimento di concessione dell’indulto, non sussiste il diritto ad un indulto frazionato con riferimento alla parte di condotta posta in essere nel periodo precedente. (Fattispecie relativa al delitto di maltrattamenti, le cui condotte iniziali erano state commesse prima della scadenza del termine di operatività dell’indulto previsto dalla L. n. 241 del 2006) (Sent. n. 18616, Sez. VI, del 24-4-2013).

 

Induzione indebita a dare o promettere utilità – Elemento oggettivo

(cod. pen.: art. 319 quater; L. 190/2012: art. 1 LXXV co. lett. i)

— La condotta di induzione, che costituisce l’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall’art. 1, comma 75, L. n. 190 del 2012, consiste in un’attività di persuasione, basata sulla maggiore forza del soggetto con la qualifica pubblica (e, quindi, tale da integrare il metus pubblicae potestatis) che, prospettando una conseguenza dannosa derivante dall’applicazione della legge, induca il privato, senza reali spazi contrattuali sull’an, alla promessa o alla dazione della richiesta utilità (Sent. n. 16566, Sez. VI, del 12-4-2013).

 

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni inutilizzabili – Distruzione della documentazione relativa – Procedura camerale nel contraddittorio tra le parti – Applicabilità – Ambito

(cod. proc. pen.: artt. 127, 268, 269, 271)

— In tema di distruzione della documentazione relativa ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni inutilizzabili, la procedura camerale nel contraddittorio tra le parti è applicabile per le ipotesi di violazione di norme processuali, mentre è preclusa nel caso in cui vi siano state violazioni di ordine sostanziale riconducibili a diritti e interessi di rilievo costituzionale. (In applicazione del principio, è stato escluso che per la distruzione di intercettazioni riguardanti conversazioni del Presidente della Repubblica casualmente captate sia possibile il ricorso alla procedura in contraddittorio) (Sent. n. 18373, Sez. VI, del 22-4-2013).

 

Mandato di arresto europeo emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto ad evitare la celebrazione del processo penale in assenza dell’imputato

(L. 69/2005)

— In tema di mandato di arresto europeo, può essere data esecuzione in Italia ad un M.A.E. emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto ad evitare la celebrazione del processo penale in assenza dell’imputato. (Fattispecie relativa ad un M.A.E. processuale emesso dall’autorità giudiziaria polacca, con il quale è stata richiesta la consegna per un termine di quattordici giorni) (Sent. n. 18625, Sez. VI, del 24-4-2013).

 

Mandato di arresto europeo – Nozione di «residenza»

(L. 69/2005)

— In tema di mandato di arresto europeo, ai fini della nozione di «residenza», che viene in considerazione per l’applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, i precedenti e le pendenze penali della persona richiesta in consegna non costituiscono elementi di fatto utili ad attestare l’esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato (Sent. n. 16169, Sez. VI, dell’8-4-2013).

 

Mandato di arresto europeo – Rifiuto, da parte della Corte d’appello, della consegna del cittadino italiano

(L. 69/2005: art. 18 lett. r)

— In tema di mandato di arresto europeo, quando la Corte d’appello rifiuta la consegna del cittadino italiano ai sensi dell’art. 18, comma primo, lett. r), L. 22 aprile 2005, n. 69, non deve provvedere alla revoca della misura cautelare a suo tempo applicata all’interessato, che mantiene la sua efficacia per consentire l’esecuzione in Italia della pena detentiva inflitta con la sentenza di condanna straniera (Sent. n. 17960, Sez. VI, del 18-4-2013).

 

Misure cautelari personali – Riesame – Termini per la richiesta relativa – Da quando decorrono

(cod. proc. pen.: artt. 294, 309)

— In tema di riesame, i termini per la relativa richiesta decorrono dall’attestazione del difensore in calce al verbale dell’interrogatorio dell’imputato, effettuato ai sensi dell’art. 294 c.p.p., di avere ricevuto l’avviso del deposito dell’ordinanza cautelare e di avere preso cognizione del contenuto della stessa (Sent. n. 17958, Sez. VI, del 18-4-2013).

 

Omissione di atti d’ufficio – Atto d’ufficio che per ragione di giustizia deve essere compiuto senza ritardo – Nozione

(cod. pen.: art. 328 II co.)

— In tema di omissione di atti di ufficio, per atto di ufficio che per ragione di giustizia deve essere compiuto senza ritardo si intende solo un ordine o provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile, o più agevole, l’attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che attenga ad una ragione di giustizia la mancata notifica, da parte di un messo comunale, di un atto trasmesso da una Direzione provinciale del lavoro per il recupero di contributi dovuti agli enti previdenziali e per l’applicazione di sanzioni amministrative) (Sent. n. 16567, Sez. VI, del 12-4-2013).

 

Ordinamento penitenziario – Sopraggiungere della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali – Effetto

(cod. proc. pen.: artt. 284, 298; L. 354/1975: art. 47)

— Il sopraggiungere della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali ha come effetto quello di sospendere il corso di quest’ultima fino alla cessazione della misura cautelare con essa incompatibile (Sent. n. 15925, Sez. VI, del 5-4-2013).

 

Peculato – Fattispecie

(cod. pen.: artt. 314, 323)

— Integra il delitto di peculato, e non quello di abuso di ufficio, la condotta del pubblico ufficiale che, comportandosi uti dominus rispetto alla cosa di cui abbia il possesso per ragioni di ufficio, la ceda, anche provvisoriamente, a terzi estranei all’amministrazione, perché ne facciano un uso al di fuori di ogni controllo della pubblica amministrazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di peculato in un’ipotesi in cui un vigile urbano aveva ceduto in più occasioni, fuori dai suoi orari di servizio, la radiotrasmittente, utilizzabile per le comunicazioni con la centrale operativa, al titolare di un’impresa di soccorso stradale, per consentirgli di conoscere gli incidenti che avvenivano nel territorio, di recarsi tempestivamente sui luoghi e di lucrare sul recupero dei mezzi coinvolti) (Sent. n. 16381, Sez. VI, del 10-4-2013).

 

* Procedimento per la restituzione in termini – Decisione sull’istanza

(cod. proc. pen.: artt. 127, 175 IV co.)

— Nel procedimento per la restituzione in termini, il giudice competente provvede sull’istanza de plano, atteso che l’art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. non opera alcun richiamo alla disciplina prevista dall’art. 127 cod. proc. pen., salvo che sia in corso un procedimento principale celebrato con rito camerale, nel qual caso la decisione sull’istanza deve avvenire con le medesime forme (Sent. n. 18240, Sez. VI, del 19-4-2013).

 

Prova – Perizia – Rilascio di saggio grafico – Non può essere equiparato alle dichiarazioni autoindizianti

(cod. proc. pen.: artt. 63, 224, 228, 508)

— Il rilascio di saggio grafico non può essere equiparato alle dichiarazioni autoindizianti la cui inutilizzabilità in caso di violazione delle prescrizioni è prevista dall’art. 63 cod. proc. pen. e, pertanto, non è affetto da nullità il provvedimento con cui il giudice disponga la raccolta di essi al fine di sottoporli al perito quali scritture di comparazione senza averne dato avviso alle parti ed in mancanza dell’intervento dei difensori (Sent. n. 16400, Sez. II, dell’11-4-2013).

 

Reato – Circostanze attenuanti comuni – Provocazione

(cod. pen.: art. 62 n. 2)

— La circostanza attenuante della provocazione non ricorre ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d’ira, ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira. In altri termini, per quanto i criteri di adeguatezza e proporzione fra fatto ingiusto e reazione non siano propri della circostanza in esame, ciò nonostante un’evidente e macroscopica differenza tra tali termini a raffronto induce a ritenere che non sia lo stato d’ira prodotto dal fatto altrui a scatenare la reazione lesiva, quanto altri sentimenti, quali la vendetta, il malanimo, il desiderio di sopraffazione, con esclusione quindi del rapporto di derivazione causale della condotta criminosa e del fatto antecedente (Sent. n. 18326, Sez. I, del 22-4-2013).

 

Spese processuali – Condanna di più imputati al pagamento delle spese in favore della parte civile

(cod. proc. civ.: art. 97; cod. proc. pen.: art. 74)

— La condanna di più imputati al pagamento delle spese in favore della parte civile deve ritenersi regolata dall’art. 97 cod. proc. civ. per cui ciascuno dei soccombenti è condannato in proporzione al rispettivo interesse nella causa, applicandosi, invece, la solidarietà nel solo caso di interesse comune (Sent. n. 18615, Sez. VI, del 24-4-2013).

 

Spese processuali – Remissione del debito

(D.P.R. 115/2002: art. 6)

— L’istituto della remissione del debito previsto dall’art. 6 D.P.R. n. 115 del 2002 si riferisce esclusivamente alle spese relative al processo penale e, pertanto, esso non trova applicazione in relazione a spese poste a carico del terzo interessato nel procedimento di prevenzione (Sent. n. 18418, Sez. I, del 24-4-2013).

 

Termini processuali – Restituzione nel termine per impugnare – Notifica dell’estratto contumaciale della sentenza al difensore di fiducia presso cui l’imputato ha eletto domicilio

(cod. proc. pen.: artt. 107, 161, 175)

— In tema di restituzione nel termine per impugnare, la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza al difensore di fiducia presso cui l’imputato ha eletto domicilio deve ritenersi regolare anche quando il legale abbia nel frattempo rinunziato al mandato, ma non per questo è sufficiente a fondare una valida presunzione di conoscenza del provvedimento da parte dello stesso imputato, atteso che tale presunzione presuppone la permanenza del legame professionale (Sent. n. 16330, Sez. V, del 10-4-2013).

 

Testimonianza – Esame del minore vittima di abusi sessuali – Assistenza di un esperto di psicologia infantile – Necessità – Esclusione – Fondamento

(cod. proc. pen.: art. 194)

— L’esame testimoniale del minore, vittima di abusi sessuali, non richiede obbligatoriamente l’assistenza di un esperto di psicologia infantile, non essendo quest’ultima imposta dalla legge. (In motivazione, la S.C. ha ricordato che le Carte internazionali di Noto e Lanzarote raccomandano, più che la presenza dell’esperto, la videoregistrazione dell’esame) (Sent. n. 16981, Sez. IV, del 12-4-2013).

 

Testimonianza – Persone imputate in un procedimento connesso o di un reato collegato che assumono la qualità di testimone assistito

(cod. proc. pen.: artt. 12 lett. c, 64, 197 bis, 371 II co., 444)

— L’imputato in procedimento connesso a norma dell’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. o di un reato collegato ai sensi dell’art. 371, comma secondo, cod. proc. pen. può essere esaminato in qualità di testimone assistito ex art. 197 bis cod. proc. pen. senza che sia necessario procedere agli avvisi previsti dall’art. 64 cod. proc. pen. se la sua posizione è stata definita con decisione divenuta irrevocabile (nella specie, sentenza di patteggiamento) ed egli ha già reso in precedenza dichiarazioni sulla responsabilità di altri (Sent. n. 17133, Sez. VI, del 15-4-2013).