Massime penali della Cassazione di agosto 2012

Bancarotta fraudolenta per distrazione – Nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell’impresa – Necessità – Esclusione – Fondamento

(R.D. 267/1942: art. 216 I co. n. 1)

— Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell’impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l’impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza (Sent. n. 32779, Sez. feriale, del 17-8-2012).

 

Concussione – Fattispecie

(cod. pen.: art. 317)

— Integra il delitto di concussione il costruttore il quale, nell’ambito della realizzazione di un intervento di edilizia convenzionata, condizioni la conclusione o l’esecuzione del contratto alla dazione da parte dell’acquirente avente i requisiti per essere inserito nelle apposite graduatorie di una somma maggiore rispetto a quella dovuta ai sensi della convenzione e non corrispondente a migliorie o varianti con quest’ultimo concordate (Sent. n. 33155, Sez. VI, del 23-8-2012).

 

Corruzione propria – Atto contrario ai doveri d’ufficio – Individuazione – Criterio di sufficienza

(cod. pen.: artt. 319, 322 bis)

— In tema di corruzione propria, l’atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto dell’accordo illecito, non deve essere individuato nei suoi connotati specifici, essendo sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma appartenenti al genus previsto. (Principio applicato in riferimento all’art. 322 bis cod. pen.) (Sent. n. 32779, Sez. feriale, del 17-8-2012).

 

Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione – Condotta consistente nel retribuire una persona che effettui telefonate dal contenuto erotico

(L. 75/1958: art. 3)

— Non integra il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75) la condotta consistente nel retribuire una persona che effettui telefonate dal contenuto erotico nelle quali, senza impegnare zone corporali erogene o compiere atti sessuali su se stessa o su altri soggetti, si limiti ad eccitare sessualmente l’interlocutore che, autonomamente, esegua pratiche sessuali sul proprio corpo in conseguenza delle altrui «prestazioni vocali» (Sent. n. 33546, Sez. III, del 31-8-2012).

 

Misure cautelari personali coercitive – Impugnazioni

(cod. proc. pen.: artt. 309, 310, 311)

— In tema di impugnazioni delle misure coercitive, il ricorso cosiddetto per saltum in cassazione può essere proposto solo avverso le ordinanze genetiche delle misure coercitive, essendo invece inammissibile con riferimento a tutti i restanti provvedimenti ad esse relativi, unicamente impugnabili, a norma dell’art. 310 cod. proc. pen., con il mezzo dell’appello. (Fattispecie relativa all’ordinanza di rigetto di una richiesta di sostituzione di misura custodiale applicata a seguito di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche) (Sent. n. 32161, Sez. feriale, del 9-8-2012).

 

Misure cautelari personali – Gravi indizi di colpevolezza – Dichiarazioni rese dal coindagato o dal coimputato del medesimo reato o da persona indagata in procedimento connesso o collegato

(cod. proc. pen.: artt. 192 III e IV co., 273 co. I e I bis)

— Ai fini dell’adozione di misure cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coindagato o dal coimputato del medesimo reato o da persona indagata in procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza, ex art. 273, commi 1 e 1 bis, cod. proc. pen. soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, così da assumere idoneità dimostrativa in relazione all’attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, e la relativa dimostrazione, attesa la fase incidentale in cui è effettuata, deve essere orientata ad acquisire non la certezza ma l’elevata probabilità di colpevolezza del chiamato (Sent. n. 32779, Sez. feriale, del 17-8-2012).

 

Misure cautelari reali – Sequestro preventivo – Nesso pertinenziale della cosa al reato

(cod. proc. pen.: art. 321)

— In tema di sequestro preventivo, al fine di evitare una indiscriminata compressione del diritto di proprietà e di uso del bene, il presupposto del nesso pertinenziale della cosa al reato deve essere oggetto di congrua motivazione da parte del giudice sia con riguardo al profilo della specifica, intrinseca e stabile strumentalità della cosa sottoposta a sequestro all’attività illecita che si ritiene commessa dall’indagato, sia con riferimento alla possibilità che quell’attività venga reiterata o aggravata (Sent. n. 32807, Sez. VI, del 21-8-2012).

 

Omicidio – Circostanza aggravante comune dell’aver agito con crudeltà

(cod. pen.: artt. 61 n. 4, 575)

— In tema di omicidio, l’aggravante di aver agito con crudeltà non può ravvisarsi nella mera reiterazione di colpi di coltello inferti alla vittima, se tale azione, che è connessa alla natura del mezzo usato per conseguire l’effetto delittuoso, non eccede i limiti della normalità causale e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza (Sent. n. 33021, Sez. I, del 22-8-2012).

 

* Pena – Estinzione – Termine triennale per la concessione della riabilitazione

(cod. pen.: artt. 174, 179 I co.)

— Il termine triennale per la concessione della riabilitazione decorre, in caso di condanna a pena condonata, dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha applicato l’indulto e non da quella del provvedimento legislativo che l’ha concesso (Sent. n. 33135, Sez. I, del 22-8-2012).

 

Principio di correlazione tra accusa e sentenza – Violazione – È una nullità a regime intermedio

(cod. proc. pen.: artt. 180, 521, 606)

— La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sent. n. 31436, Sez. VI, dell’1-8-2012).

 

Querela proposta dall’amministratore di sostegno nell’interesse del figlio quale persona offesa dal reato

(cod. pen.: artt. 120, 121; cod. proc. pen.: art. 338; cod. civ.: artt. 404, 405)

— È valida la querela proposta, nei limiti dei poteri individuati dal decreto di nomina del giudice tutelare, dall’amministratore di sostegno nell’interesse del figlio quale persona offesa dal reato (nella specie, di lesioni gravissime), non essendo necessaria la nomina di un curatore speciale per l’assenza di un conflitto di interessi tra le persone interessate (Sent. n. 32338, Sez. IV, del 10-8-2012).

 

Reato – Circostanza aggravante comune del nesso teleologico

(cod. pen.: art. 61 n. 2)

— La circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall’art. 61 n. 2 cod. pen., è configurabile anche quando il reato-fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, essendo irrilevante l’applicazione di una causa di improcedibilità (Sent. n. 32862, Sez. II, del 21-8-2012).

 

Reato tentato – Determinazione della pena da parte del giudice

(cod. pen.: artt. 56, 132)

— Nella determinazione della pena nel reato tentato, il giudice può procedere ad una differenziata diminuzione di pena per la sanzione pecuniaria e per quella detentiva, attesa la particolare funzione retributiva e sanzionatoria di ciascuna di esse, salvo l’obbligo della motivazione. (Fattispecie in cui nel reato di tentata estorsione il giudice ha ridotto della metà la reclusione ed in misura minore la multa) (Sent. n. 32158, Sez. feriale, del 9-8-2012).

 

Sentenza collegiale – Mancanza della sigla del giudice estensore su uno solo dei fogli del provvedimento – È una mera irregolarità

(cod. proc. pen.: art. 546 II co.)

— In tema di sentenza collegiale, la mancanza della sigla del giudice estensore su uno solo dei fogli del provvedimento non determina alcuna nullità, configurando una mera irregolarità (Sent. n. 33029, Sez. I, del 22-8-2012).

 

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – Sostituzione delle somme di denaro oggetto del sequestro mediante rilascio di garanzia fideiussoria per un ammontare corrispondente al profitto del reato – Esclusione

(cod. proc. pen.: art. 321; cod. pen.: art. 322 ter)

— Le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non sono suscettibili di sostituzione mediante rilascio di garanzia fideiussoria per un ammontare corrispondente al profitto del reato, atteso che, altrimenti, verrebbe frustrata la finalità della misura cautelare, diretta a sottrarre all’indagato la disponibilità del patrimonio, che invece risulterebbe invariata per lo spostamento del vincolo sul denaro del garante (Sent. n. 33587, Sez. III, del 31-8-2012).