Massime civili della Cassazione di agosto 2012

Appello – Consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado e posta a fondamento del gravame – Rinnovazione delle operazioni peritali – Vizio di ultrapetizione

(cod. proc. civ.: artt. 112, 196, 356, 441)

— In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il principio secondo il quale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito valutare l’opportunità di rinnovare le indagini peritali va coordinato con il principio dell’effetto devolutivo dell’appello, sicché, qualora l’appellante non abbia censurato la consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado e anzi ne abbia posto le risultanze a fondamento del gravame, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che disponga la rinnovazione delle operazioni peritali, derivandone la nullità della nuova consulenza e della sentenza che vi aderisca (Sent. n. 14338, Sez. lavoro, del 9-8-2012).

 

Appello – Facoltà del giudice di invitare immediatamente le parti a precisare le conclusioni

(cod. proc. civ.: artt. 183, 350)

— Nel giudizio d’appello è facoltà del giudice, esaurite le formalità della prima udienza ed ove non ritenga di compiere atti istruttori, invitare immediatamente le parti a precisare le conclusioni, senza alcuna necessità di fissare i termini per la trattazione della causa e per le decisioni istruttorie, di cui all’art. 183 c.p.c., il quale è norma inapplicabile al procedimento di gravame (Sent. n. 14188, Sez. III, del 7-8-2012).

 

Comunione – Uso della cosa comune – Risarcimento del danno in caso di sottrazione delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene

(cod. civ.: artt. 820 III co., 1102, 1223)

— In tema di uso della cosa comune, nell’ipotesi di sottrazione delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene, è risarcibile, sotto l’aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, ancorché derivabile da un uso della cosa diverso da quello tipico. Tale danno, da ritenersi in re ipsa, ben può essere quantificato in base ai frutti civili che l’autore della violazione abbia tratto dall’uso esclusivo del bene, imprimendo ad esso una destinazione diversa da quella precedente (Sent. n. 14213, Sez. II, del 7-8-2012).

 

Condominio – Nomina di un nuovo amministratore in sostituzione del precedente dimissionario – Efficacia nei confronti dei terzi

(cod. civ.: artt. 1129, 1131; cod. proc. civ.: art. 75 III co.)

— In tema di condominio negli edifici, la nomina di un nuovo amministratore in sostituzione del precedente dimissionario spiega efficacia nei confronti dei terzi, anche ai fini della rappresentanza processuale dell’ente, dal momento in cui sia adottata la relativa deliberazione dell’assemblea, nelle forme di cui all’art. 1129 c.c., senza che abbia rilievo la diversa data in cui sia stato sottoscritto il verbale di consegna della documentazione dal vecchio al nuovo amministratore (Sent. n. 14599, Sez. II, del 22-8-2012).

 

Condominio – Parti comuni dell’edificio – Installazione di un ascensore, al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comuni

(cod. civ.: artt. 907, 1102, 1117; L. 13/1989: art. 3 II co.)

— In tema di condominio, l’installazione di un ascensore, al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 c.c., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi la disciplina dettata dall’art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell’art. 3, comma 2, L. 9 gennaio 1989 n. 13, non trovando detta disposizione applicazione in ambito condominiale (Sent. n. 14096, Sez. II, del 3-8-2012).

 

Condominio – Parti comuni dell’edificio – Trasformazione del tetto, da parte del condomino proprietario del piano sottostante, in terrazza di proprio uso esclusivo

(cod. civ.: artt. 1117, 1120, 1122, 1127)

— Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene (Sent. n. 14107, Sez. II, del 3-8-2012).

 

Condominio – Uso particolare o più intenso del bene comune – Quando è illegittimo

(cod. civ.: artt. 1102, 1120 II co.)

— In tema di condominio, è illegittimo l’uso particolare o più intenso del bene comune, ai sensi dell’art. 1102 c.c., ove si arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio condominiale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima la realizzazione di alcuni fori di porta o di finestra posti sulle facciate dell’edificio, i quali avevano alterato la simmetria dei fori preesistenti, producendo un risultato esteticamente sgradevole) (Sent. n. 14607, Sez. II, del 22-8-2012).

 

Consulente tecnico d’ufficio – Attività

(cod. proc. civ.: art. 194)

— Il consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 194 c.p.c., può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile l’acquisizione, ad opera del consulente tecnico d’ufficio, di documentazione relativa alla certificazione catastale ed alla regolarità urbanistica dell’immobile oggetto di divisione) (Sent. n. 14577, Sez. II, del 21-8-2012).

 

Contratto – Clausole vessatorie – Mancata specifica approvazione scritta

(cod. civ.: artt. 1341 II co., 1421; cod. proc. civ.: art. 808)

— In tema di condizioni generali di contratto, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie (nella specie: clausola compromissoria), ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., requisito per l’opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest’ultimo è il solo legittimato a farne valere l’eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell’aderente non può essere invocata dal predisponente (Sent. n. 14570, Sez. VI, del 20-8-2012).

 

Contratto preliminare di vendita immobiliare – Clausola con cui il promissario acquirente si impegna ad acquistare per sé o per persona da nominare – Effetti

(cod. civ.: artt. 1351, 1401, 1406, 1407, 1411, 1470)

— In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola con cui il promissario acquirente si impegna ad acquistare per sé o per persona da nominare comporta la configurabilità o di una cessione del contratto, ai sensi dell’art. 1406 e segg. c.c., con il preventivo consenso alla cessione a norma dell’art. 1407 c.c., o di un contratto per persona da nominare, di cui all’art. 1401 c.c., e ciò sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo, o, infine, di un contratto a favore del terzo, ai sensi dell’art. 1411 c.c., mediante la facoltà di designazione concessa all’uopo al promissario fino alla stipulazione del definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell’intervento di terzi nella fattispecie contrattuale preliminare o definitiva va, tuttavia, riferita necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l’interprete deve ricercare in concreto, anche in correlazione alla funzione invalsa nella pratica quotidiana degli affari di impiegare il contratto preliminare per la disciplina intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una coincidenza, che non sia meramente nominale, con gli schemi tipici approntati dal legislatore (Sent. n. 14105, Sez. II, del 3-8-2012).

 

Dimissioni – Principio della libertà di forma – Eccezione

(cod. civ.: artt. 1352, 2118)

— Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto dal lavoratore con una dichiarazione di volontà unilaterale e recettizia (dimissioni), per la quale vige il principio della libertà di forma, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto nel contratto, collettivo o individuale, una forma convenzionale, quale la forma scritta; in tal caso, quest’ultima si presume voluta per la validità dell’atto di dimissioni, a norma dell’art. 1352 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali, con la conseguenza che le dimissioni rassegnate oralmente, anziché per iscritto come richiesto dalla contrattazione collettiva applicabile (nella specie, art. 130 del c.c.n.l. 8 luglio 1982 per i dipendenti del settore turismo), sono invalide per difetto della forma ad substantiam (Sent. n. 14343, Sez. lavoro, del 9-8-2012).

 

Divisione transattiva e transazione divisoria – Elemento distintivo

(cod. civ.: artt. 764 I e II co., 1969)

— Il discrimen tra divisione transattiva, rescindibile ex art. 764, comma 1, c.c., e transazione divisoria, non rescindibile ex art. 764, comma 2, c.c., né annullabile per errore ex art. 1969 c.c., non è costituito dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dall’esistenza, nella prima e non nella seconda, di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione (Sent. n. 13942, Sez. III, del 3-8-2012).

 

Domanda giudiziale – Qualificazione e attribuzione, da parte del giudice, di un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti

(cod. proc. civ.: artt. 99, 112, 163 III co. n. 4; cod. civ.: artt. 1453, 1571, 1810)

— Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio. Pertanto incorre nel vizio di ultrapetizione la decisione che, a fronte di una domanda di risoluzione della locazione per inadempimento del conduttore e di conseguente condanna al rilascio dell’immobile locato, accolga la domanda di rilascio ritenendo stipulato tra le parti un comodato senza determinazione di durata, atteso che tale decisione pone a suo fondamento un fatto estraneo alla materia del contendere, qual è la richiesta di restituzione del bene ex art. 1810 c.c., introducendo nel processo una causa petendi diversa da quella enunciata dalla parte a sostegno della domanda (Sent. n. 13945, Sez. III, del 3-8-2012).

 

Esecuzione forzata – Notifica al debitore, da parte del creditore, di un secondo precetto al fine di sanare un vizio formale del primo – Ammissibilità – Condizione

(cod. proc. civ.: artt. 479, 482)

— È consentito al creditore notificare al debitore una seconda volta il precetto, al fine di sanare un vizio formale del primo (nella specie, accompagnato da un titolo privo di formula esecutiva), ma solo a condizione che nel frattempo l’azione esecutiva non sia già iniziata. In tal caso, il termine di dieci giorni per l’inizio dell’esecuzione, di cui all’art. 482 c.p.c., decorrerà dalla notifica del secondo precetto (Sent. n. 14189, Sez. III, del 7-8-2012).

 

Giudicato – Accertamento contenuto nella sentenza che ha dichiarato la simulazione assoluta del contratto nei rapporti tra il simulato alienante ed un suo creditore, nonché nei confronti del simulato acquirente

(cod. civ.: artt. 1414, 2909)

— Ai sensi dell’art. 2909 c.c., l’accertamento contenuto nella sentenza che ha dichiarato la simulazione assoluta del contratto nei rapporti tra il simulato alienante ed un suo creditore, nonché nei confronti del simulato acquirente, non può essere invocato da altro creditore della medesima parte, se non sia intervenuto in quel giudizio, non rientrando egli nel novero degli «aventi causa» da una delle parti, ai sensi e per gli effetti della norma menzionata (Sent. n. 13938, Sez. III, del 3-8-2012).

 

Giudicato – Copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto

(cod. proc. civ.: artt. 324, 346; cod. civ.: art. 2909)

— Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato l’eccezione di nullità di un contratto d’opera professionale in relazione al quale la P.A., dopo aver vanamente denunciato in primo grado il difetto della forma scritta ad substantiam, non aveva riproposto la questione nel primo atto difensivo del giudizio di appello instaurato dalla controparte) (Sent. n. 14535, Sez. lavoro, del 16-8-2012).

 

Giudizio di rinvio in grado d’appello, riassunto a seguito della sentenza della Corte di cassazione – Produzione di nuovi documenti

(cod. proc. civ.: artt. 345 III co., 383, 394)

— Nel giudizio di rinvio in grado d’appello, riassunto a seguito della sentenza della Corte di cassazione, si possono produrre nuovi documenti che non si siano potuti depositare in precedenza per causa di forza maggiore (Sent. n. 14101, Sez. II, del 3-8-2012).

 

Impugnazioni incidentali tardive – Ricorso per cassazione dell’appellante incidentale contro la declaratoria di inammissibilità dell’appello principale

(cod. proc. civ.: artt. 329, 334, 339, 360)

— Il soccombente ha l’onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge e solo eccezionalmente l’art. 334 c.p.c. concede alla parte, che non abbia ritenuto di impugnare la sentenza nei termini o vi abbia fatto acquiescenza, la facoltà di proporre impugnazione tardiva in via incidentale, in quanto l’interesse ad impugnare sia emerso dall’impugnazione principale. Ne consegue che non è configurabile un interesse dell’appellante incidentale a ricorrere per cassazione contro la declaratoria di inammissibilità dell’appello principale, che pure abbia comportato la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale, fatta eccezione per il caso di rinuncia dell’appellante principale, giacché, altrimenti, in tal caso, l’esito dell’impugnazione incidentale sarebbe determinato dalla volontà dell’impugnante principale (Sent. n. 14558, Sez. lavoro, del 17-8-2012).

 

Lavoro autonomo – Recesso del cliente dal contratto d’opera intellettuale

(cod. civ.: artt. 1353, 2237 I co.)

— L’art. 2237 c.c., il quale pone a carico del cliente che receda dal contratto d’opera il compenso per l’opera svolta (indipendentemente dall’utilità che ne sia derivata), può essere derogato dai contraenti, i quali possono subordinare il diritto del professionista al compenso alla realizzazione di un determinato risultato, con la conseguenza che il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell’evento dedotto come oggetto della condizione sospensiva comporta l’esclusione del compenso stesso, salvo che il recesso ante tempus da parte del cliente sia stato causa del venir meno del risultato oggetto di tale condizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione dell’enunciato principio, aveva negato il diritto al compenso al professionista per l’assistenza medico-legale svolta in un giudizio risarcitorio, avendo le parti condizionato il compenso stesso all’esito positivo della lite, laddove la causa si era conclusa con il definitivo rigetto della domanda di risarcimento, escludendo altresì che il recesso, operato dal cliente già al termine del procedimento di primo grado, potesse valutarsi come causa del mancato avveramento del risultato auspicato) (Sent. n. 14510, Sez. II, del 14-8-2012).

 

Lavoro subordinato – Prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro – Qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo – Criterio di necessità

(cod. civ.: artt. 2094, 2222, 2230)

— In caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, cioè l’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere verificata mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice di merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto. (Nella specie, applicando l’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito, che aveva desunto la natura subordinata del rapporto di lavoro di un medico presso una casa di cura dalla natura delle mansioni assegnategli, prive di autonomo contenuto professionale, giacché interamente predeterminate dai sanitari sopraordinati e meramente esecutive delle loro prescrizioni) (Sent. n. 14573, Sez. lavoro, del 20-8-2012).

 

Lavoro subordinato – Retribuzione – Superminimo individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore

(cod. civ.: artt. 2099, 2697)

— Il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell’assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l’emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l’onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l’assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso nei confronti della decisione di merito che aveva desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali) (Sent. n. 14689, Sez. lavoro, del 29-8-2012).

 

Licenziamento illegittimo – Domanda di reintegrazione nel posto di lavoro – È logicamente consequenziale alla domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento

(L. 300/1970: art. 18)

— Nell’ambito della tutela reale del posto di lavoro, la domanda di reintegrazione è logicamente consequenziale alla domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento, sicché il giudice che abbia dichiarato illegittimo il recesso con sentenza non definitiva, senza nulla dire sulla domanda di reintegrazione, può ordinare la reintegrazione medesima con la sentenza definitiva all’esito del giudizio sul risarcimento dei danni cagionati dal licenziamento (Sent. n. 14327, Sez. lavoro, del 9-8-2012).

 

Licenziamento illegittimo – Risarcimento del danno – Caso in cui è escluso

(L. 300/1970: art. 18)

— La previsione dell’art. 18 L. 20 maggio 1970, n. 300, concernente il diritto del lavoratore licenziato al risarcimento del danno, non trova applicazione nel caso in cui la revoca del licenziamento sia intervenuta prima della scadenza del preavviso e sia espressamente accettata dal lavoratore, il quale abbia dichiarato di voler proseguire nel rapporto di lavoro, dovendosi ritenere che, in tale ipotesi, sia venuto meno, per concorde volontà delle parti, il fatto generatore del danno, in quanto il recesso non ha spiegato efficacia alcuna sulla continuità del rapporto e sulla ordinaria funzionalità del sinallagma contrattuale (Sent. n. 14510, Sez. II, del 14-8-2012).

 

Licenziamento per giusta causa – È un licenziamento ontologicamente disciplinare

(cod. civ.: art. 2119; L. 300/1970: art. 7 II e III co.)

— Il licenziamento per giusta causa, irrogato per una condotta tenuta dal dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro e ritenuta dal datore di lavoro tanto scorretta da minare il vincolo fiduciario, è un licenziamento ontologicamente disciplinare, a prescindere dalla sua inclusione tra le misure disciplinari dello specifico regime del rapporto, e deve essere assoggettato, quindi, alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell’art. 7 statuto lav. circa la contestazione dell’addebito e il diritto di difesa (Sent. n. 14326, Sez. lavoro, del 9-8-2012).

 

Negozio di accertamento – Nullità per mancanza di causa – Fattispecie in tema di scrittura privata

(cod. civ.: artt. 1322, 1325 n. 2, 1418 II co., 2702)

— Nel negozio di accertamento, il quale persegue la funzione di eliminare l’incertezza di una situazione giuridica preesistente, la nullità per mancanza di causa è ipotizzabile solo quando le parti, per errore o volutamente, abbiano accertato una situazione inesistente, oppure quando la situazione esisteva, ma era certa. Pertanto, con riguardo ad una scrittura privata avente ad oggetto il riconoscimento di una determinata intestazione di proprietà immobiliare, la mancanza di effetti traslativi, e la circostanza che il documento non contenga un’espressa indicazione dei rapporti che l’hanno preceduta, non sono ragioni di per sé sufficienti per affermare la nullità ed inoperatività della scrittura medesima, per difetto di causa, rendendosi necessaria un’indagine sui possibili suoi collegamenti con negozi precedenti intercorsi fra le stesse parti, al fine di stabilire se ricorra l’indicata funzione, e se, quindi, sia configurabile un negozio di accertamento rivolto a rendere definitiva e vincolante una precedente situazione incerta. (Fattispecie relativa ad una scrittura privata, che il giudice di merito aveva qualificato come negozio di accertamento, con cui le parti riconoscevano l’esistenza di un rapporto di società e con essa la contitolarità dei beni individualmente intestati, perché acquistati con i proventi dell’attività comune) (Sent. n. 14618, Sez. II, del 24-8-2012).

 

Obbligazioni – Estinzione – Compensazione atecnica

(cod. civ.: art. 1241)

— In tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorché i crediti abbiano origine da un unico rapporto — la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento — nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l’accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un’apposita domanda riconvenzionale o di un’apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l’autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, ritenuta l’autonomia tra il credito di un agente per l’indennità di fine rapporto e il credito del preponente per il risarcimento dei danni da omessa vigilanza su un subagente, aveva dichiarato illegittima la compensazione operata dal preponente, senza considerare che la domanda giudiziale dell’agente diretta a ottenere l’intera indennità di fine rapporto aveva introdotto nel thema decidendum la questione della legittimità della trattenuta disposta dal preponente, pur in difetto di un’apposita riconvenzionale o eccezione di compensazione) (Sent. n. 14688, Sez. lavoro, del 29-8-2012).

 

Processo – Estinzione per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio

(cod. proc. civ.: artt. 393, 394 III co.)

— Nel caso di estinzione del processo per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’effetto vincolante del principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di cassazione, nel nuovo processo instaurato con la riproposizione della domanda, non preclude alle parti di formulare domande o eccezioni nuove rispetto a quelle del giudizio estinto, non operando la preclusione, stabilita invece dall’art. 394, comma 3, c.p.c. con riguardo al procedimento in sede di rinvio, di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel processo in cui fu pronunciata la sentenza cassata (Sent. n. 14723, Sez. II, del 30-8-2012).

 

Proprietà – Actio negatoria servitutis – Fattispecie

(cod. civ.: artt. 844, 949, 1031)

— La domanda con cui il proprietario di una terrazza chiede la rimozione di alcuni stenditoi, collocati da un vicino sulle finestre prospicienti un cortile interno, sui quali venga stesa biancheria sgocciolante sulla medesima terrazza, deve essere qualificata come actio negatoria servitutis, ai sensi dell’art. 949 c.c., e non può inquadrarsi nella disciplina delle immissioni, implicando i fatti posti in essere dal proprietario dell’appartamento sovrastante l’affermazione di un diritto di natura reale sulla terrazza, il cui esercizio per il tempo prescritto dalla legge potrebbe comportare l’acquisto per usucapione della servitù (Sent. n. 14547, Sez. VI, del 16-8-2012).

 

Proprietà – Limitazioni legali – Distanze per gli alberi

(cod. civ.: artt. 892, 896, 1158)

— Il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, riconoscendo espressamente l’art. 896 c.c. al proprietario del fondo, sul quale essi protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo. Ne consegue che non rileva la sussistenza di un muro divisorio, proprio o comune, sul confine, in quanto, ai sensi dell’art. 892 c.c., le piante devono essere tenute, in ogni caso, ad un’altezza che non ecceda la sommità del muro stesso (Sent. n. 14632, Sez. II, del 24-8-2012).

 

Protezione dei dati personali – Videosorveglianza – Trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali

(D.Lgs. 196/2003: art. 5 III co.)

— In materia di videosorveglianza, il proprietario unico di un immobile, sebbene parzialmente concesso in locazione o in comodato, deve considerarsi, ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, persona fisica che agisce per fini esclusivamente personali, e come tale non assoggettabile alla disciplina del decreto suddetto nei casi in cui i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (Sent. n. 14346, Sez. I, del 9-8-2012).

 

Responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione ex art. 2087 cod. civ. – Responsabilità oggettiva – Esclusione

(cod. civ.: art. 2087)

— La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro, previo accertamento, tramite consulenza tecnica d’ufficio, dell’idoneità a fini preventivi delle strisce antiscivolo poste sui gradini della scala dalla quale il lavoratore era caduto) (Sent. n. 14192, Sez. III, del 7-8-2012).

 

Responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 cod. civ. – Tutela delle condizioni di lavoro

(cod. civ.: artt. 2087, 2697)

— La responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, sanzionando anche, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia (Sent. n. 13956, Sez. lavoro, del 3-8-2012).

 

Revocazione – Provvedimento pronunciato ex art. 401 cod. proc. civ. sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per revocazione – Ha natura ordinatoria

(cod. proc. civ.: art. 401; Cost.: art. 111 VII co.)

— Il provvedimento pronunciato ai sensi dell’art. 401 c.p.c., sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per revocazione, ha natura ordinatoria, poiché non contiene alcuna decisione in senso tecnico, né pregiudica in alcun modo la decisione della causa. Esso, pertanto, non è impugnabile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost. (Sent. n. 14680, Sez. VI, del 28-8-2012).

 

Ricorso per cassazione – Motivi – Erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo

(cod. proc. civ.: artt. 112, 360)

— In tema di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto dell’impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. (Nella specie, il ricorso aveva erroneamente indicato in rubrica l’art. 112 c.p.c., relativo al vizio di omessa pronuncia, ma in realtà si doleva della carenza assoluta di motivazione sul punto controverso) (Sent. n. 14026, Sez. tributaria, del 3-8-2012).

 

Ricorso per cassazione – Principio di autosufficienza

(cod. proc. civ.: artt. 360, 366)

— Il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell’autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l’esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte. Solo nel caso della deduzione del vizio per omessa pronuncia su una o più domande avanzate in primo grado è, invece, necessaria, al fine dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la specifica indicazione dei motivi sottoposti al giudice del gravame sui quali egli non si sarebbe pronunciato, essendo in tal caso indispensabile la conoscenza puntuale dei motivi di appello (Sent. n. 14561, Sez. lavoro, del 17-8-2012).

 

Ricorso per cassazione proposto contro più parti – Deposito – Nozione di «ultima notificazione» ex art. 369 I co. cod. proc. civ.

(cod. proc. civ.: art. 369 I co.)

— L’art. 369, comma 1, c.p.c., stabilendo che il deposito del ricorso per cassazione va eseguito entro venti giorni dall’ultima notifica, deve essere interpretato nel senso che «ultima notificazione» è quella eseguita nei confronti di una delle più controparti cui il ricorso deve essere notificato e non lo sia ancora stato in precedenza, non già quella reiterata nei confronti della medesima parte, a meno che la prima notificazione alla medesima parte non debba essere considerata viziata da nullità (Sent. n. 14411, Sez. VI, del 10-8-2012).

 

Scrittura privata – Data – Opponibilità nei confronti dei terzi – Criterio di necessità

(cod. civ.: artt. 2704 I co., 2721, 2727)

— In tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall’art. 2704, comma 1, c.c., ai fini dell’opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. Ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento (Sent. n. 13943, Sez. III, del 3-8-2012).

 

Servitù di passaggio coattivo – Esenzione ex art. 1051 IV co. cod. civ.

(cod. civ.: art. 1051 IV co.; Cost.: artt. 41, 42)

— In materia di servitù di passaggio coattivo, l’esenzione prevista dall’art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; la norma indicata non trova invece applicazione allorché, rispettando l’esenzione, l’interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l’interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili. Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell’eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi (Sent. n. 14102, Sez. II, del 3-8-2012).

 

Servitù di veduta e servitù esercitata mediante un balcone «aggettante» sul fondo gravato

(cod. civ.: artt. 840, 905, 1027)

— La servitù di veduta e quella esercitata mediante un balcone «aggettante» sul fondo gravato soddisfano interessi e determinano pesi differenti, di guisa che la prima non include totalmente la seconda, esaurendo la veduta la propria utilitas nella maggiore amenità arrecata al fondo dominante. Ne consegue che il titolo negoziale costitutivo di una servitù di «veduta ed affaccio» non implica di per sé — in assenza di specifiche indicazioni di segno diverso e tenuto conto che la nozione di affaccio è comune tanto alle vedute dirette, quanto ai balconi — la facoltà del proprietario del fondo dominante di esercitare la veduta tramite un balcone aggettante, la cui realizzazione viola, pertanto, l’art. 840 c.c. (Sent. n. 14620, Sez. II, del 24-8-2012).

 

Servitù volontarie – Indicazione espressa dell’estensione e delle modalità di esercizio della servitù – Necessità – Esclusione – Fondamento e conseguenza

(cod. civ.: artt. 1058, 1064, 1065)

— Al fine della valida costituzione negoziale di una servitù, non è necessaria l’indicazione espressa dell’estensione e delle modalità di esercizio della servitù, in quanto, in mancanza, soccorrono le norme suppletive di cui all’art. 1064 c.c., secondo cui il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, ed all’art. 1065 c.c., secondo cui colui che ha un diritto non può usarne se non a mezzo del suo titolo e del suo possesso; con la conseguenza che, solo nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente (Sent. n. 14546, Sez. VI, del 16-8-2012).

 

Transazione – Annullabilità per falsità di documenti – Conseguenza in tema di prescrizione

(cod. civ.: artt. 1973, 2935)

— Ai sensi dell’art. 1973 c.c. è annullabile la transazione che sia stata perfezionata, in tutto o in parte, sulla scorta di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi. Ne consegue che il termine di cinque anni, entro il quale si prescrive l’azione volta ad ottenere l’annullamento della transazione, inizia a decorrere dal giorno in cui la falsità sia stata accertata giudizialmente o trovi riscontro in una prova non contestata, integrando la mancanza di un accertamento con sentenza o di una prova certa della falsità gli estremi di un impedimento all’esercizio del diritto, rilevante agli effetti dell’art. 2935 c.c. e quindi operante come causa di sospensione della prescrizione (Sent. n. 14656, Sez. II, del 27-8-2012).