Quesiti vari

 

RISPOSTE A QUESITI

Quesiti vari (attività preparatoria degli atti da notificare, posizione assicurativa e attività di collaborazione nella ricezione degli atti) formulati da un assistente giudiziario in servizio presso l’Ufficio NEP di Avellino

 

NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI UNEP, Prot. VI-DOG/781/03-1/2014/CA del 24 settembre 2014, diretta al Presidente della Corte d’Appello di Napoli e, per conoscenza, all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

 

Con il primo quesito viene chiesto se, in ottemperanza al C.C.I. del 29 luglio 2010, l’assistente giudiziario addetto ad un Ufficio NEP sia tenuto ad «effettuare materialmente le fotocopie mancanti degli atti giudiziari pervenuti all’ufficio per la notifica, quando gli originali ne sono privi; questo sia in materia penale che in materia civile», anche nella considerazione che l’Ufficio NEP, in base all’Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari del 1959, «è privato della figura professionale dell’Ausiliario Giudiziario».

In merito al punto in questione, si rileva che la possibilità di impiego degli assistenti giudiziari nell’attività sopra richiamata è suffragata dalla declaratoria del relativo profilo professionale previsto dall’attuale Ordinamento professionale che, per quanto riguarda i contenuti, prevede che si tratta di «lavoratori che svolgono, sulla base di istruzioni, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria, contabile, tecnica o amministrativa attribuiti agli specifici profili previsti nella medesima area e attività preparatoria o di formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori …».

Con riferimento al secondo quesito, vertente sulla posizione assicurativa degli assistenti giudiziari, si evidenzia, innanzitutto, che sia la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG) che la Cassa Trattamenti Pensionistici Statali (CTPS) sono gestite attualmente dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici, entrambe in regime pubblicistico. In secondo luogo, si fa presente che il passaggio da una Cassa pensionistica ad un’altra era ammissibile fino all’entrata in vigore del C.C.I. del 5 aprile 2000, con un trasferimento dal ruolo di «operatore UNEP» a quello di «operatore amministrativo», formalizzato con un P.D.G. emesso dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione, previo accoglimento di apposita istanza del dipendente.

Allo stato, gli assistenti giudiziari, che originariamente siano entrati in servizio con la qualifica di operatori UNEP e pertanto addetti agli Uffici NEP, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo — a domanda o d’ufficio — ad Uffici di cancelleria o di segreteria giudiziaria, conservano obbligatoriamente l’iscrizione alla CPUG ai sensi e per gli effetti della legge 27 aprile 1981 n. 167, tuttora vigente.

Sul punto, peraltro, la competenza circa l’assoggettamento alla tipologia di Cassa pensionistica è radicata presso le Ragionerie Territoriali dello Stato che effettuano materialmente le ritenute previdenziali sugli emolumenti stipendiali dei dipendenti in questione, per cui è da escludere qualsiasi intervento sulla materia da parte di questa Amministrazione centrale.

Infine, relativamente al terzo quesito, in merito alle mansioni degli assistenti giudiziari nell’ambito degli Uffici NEP, anche alla luce del nuovo Ordinamento professionale previsto dal precitato C.C.I. del 29 luglio 2010, si confermano le indicazioni contenute nella circolare prot. n. 1311/027-1/035 del 28 luglio 2003, emessa da questa Direzione Generale, relativamente alla possibilità di assegnare alla ricezione interna degli atti da parte degli Uffici giudiziari e alle attività di sportello, per la presa in carico degli atti da parte dell’utenza privata, assistenti giudiziari sotto il coordinamento e la sorveglianza di un funzionario UNEP, «il quale deve essere presente allo sportello, o quanto meno in ufficio, al fine di consentire la risoluzione immediata di quesiti sollevati dall’utenza o di operare delle scelte e prendere decisioni che competono alle professionalità superiori».

Si prega, pertanto, di comunicare l’orientamento espresso nelle materie in questione al Presidente del Tribunale di Avellino, unitamente alle Sue valutazioni ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 («Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari») in riferimento al concreto svolgimento delle mansioni contrattuali previste per gli assistenti giudiziari addetti agli Uffici NEP, e ciò al fine di assicurare il corretto funzionamento dell’Ufficio NEP di cui trattasi.

 

Il Direttore Generale

Emilia Fargnoli