Permessi di ore in uscita

RISPOSTE A QUESITI

Autorizzazione ai dipendenti UNEP a godere dei permessi di ore in uscita ai sensi dell’art. 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104

 

NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI UNEP, Prot. VI-DOG/708/03-1/2014/CA del 29 luglio 2014, diretta al Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e, per conoscenza, al Presidente della Corte d’Appello di Messina e all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

 

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si rileva che l’autorizzazione a godere dei permessi di ore in uscita ai sensi dell’art. 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 non incontra alcun limite giuridico per i dipendenti UNEP (funzionari ed ufficiali giudiziari) e ciò a prescindere che in linea di principio tale categoria di personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria non è assoggettata all’istituto ordinario dell’orario di lavoro (cfr. art. 19 CCNL comparto ministeri) bensì alla norma speciale di cui all’art. 7 del CCNL 24 aprile 2002 («Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari») che dispone quanto segue: «Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all’espletamento degli incarichi loro affidati.».

A maggior ragione, risulta fondata l’autorizzazione dei permessi in questione nel caso specifico del dipendente UNEP in servizio presso il locale Ufficio NEP, per il quale in via eccezionale, per ragioni di salute, si è addivenuti alla determinazione di adibire il medesimo esclusivamente ai servizi interni, esonerandolo altresì dall’osservanza del precitato art. 7 delle Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari ed assoggettandolo all’istituto dell’orario di lavoro, in conformità alle indicazioni operative di cui alle note ministeriali prot. n. 6/225/03-1/2007/CA del 25 febbraio 2008 (allegata) e prot. VI-DOG/542/03-1/2014/CA del 4 giugno 2014 (allegata).

Pertanto, è conforme a normativa vigente l’applicabilità, all’ufficiale giudiziario di cui trattasi, dell’istituto dei permessi giornalieri di 2 ore ai sensi dell’art. 33 comma 3 della legge 104/1992, ferma restando su un piano generale l’estensione dello stesso istituto ai dipendenti UNEP, ricorrendone i presupposti di legge.

 

Il Direttore Generale

Emilia Fargnoli

 

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Orario predeterminato rilevabile con modalità informatizzate per l’ufficiale giudiziario addetto esclusivamente ai servizi interni, per motivi di salute

 

NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI UNEP, Prot. VI-DOG/542/03-1/2014/CA del 4 giugno 2014, diretta al Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e, per conoscenza, al Presidente della Corte d’Appello di Messina e all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

 

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, viene formulato dalla S.V. apposito quesito con il quale chiede di voler definitivamente chiarire se, nel caso di ufficiali giudiziari che «per ragioni di salute, sono adibiti esclusivamente ai servizi interni, si applichi la regola indicata nella richiamata nota … (del 18 marzo 2014) ovvero costituiscano l’eccezione di cui alla nota ministeriale del 25 febbraio 2008».

Fermo restando che la nota prot. n. 6/225/03-1/2007/CA del 25 febbraio 2008 «non può essere utilizzata per avallare la linea della determinazione oraria della prestazione lavorativa di un ufficiale giudiziario adibito ai servizi interni di un Ufficio NEP» (cfr. cit. nota prot. VI-DOG/248/03-1/2014/CA del 18 marzo 2014), si ritiene che la fattispecie sottoposta all’attenzione di questa Direzione Generale nel quesito formulato rientri fra i casi particolari — vale a dire «ufficiali giudiziari adibiti continuativamente ed esclusivamente ai soli servizi interni di un Ufficio NEP in quanto esonerati, per specifiche ragioni, dalle restanti attività d’istituto» — ai quali la nota del 25 febbraio 2008 fa riferimento.

In relazione a tale limitata ipotesi, la S.V. può valutare l’applicabilità dell’indicazione ministeriale, contenuta nella precitata nota del 25 febbraio 2008, per regolare l’organizzazione del lavoro, in termini temporali, del personale UNEP interessato.

 

Il Direttore Generale

Emilia Fargnoli

 

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Orario di lavoro e rilevamento elettronico delle presenze del personale UNEP. Gestione amministrativa degli operatori giudiziari B2 addetti agli Uffici NEP

 

NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI UNEP, Prot. n. 6/225/03-1/2007/CA del 25 febbraio 2008, diretta al Presidente della Corte di Appello di Messina.

 

Con riferimento al quesito posto dall’ufficiale giudiziario dirigente dell’Ufficio NEP di Milazzo pervenuto con la nota della S.V. Prot. n. 6052/07 del 20 novembre 2007 e a quanto rappresentato, in relazione allo stesso, dal Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nella nota prot. n. 2575 del 30 novembre 2007, si espone quanto segue.

La materia in oggetto è disciplinata dall’art. 7 del CCNL 24 aprile 2002 («Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari»), che prevede per i dipendenti UNEP il «tempo di lavoro» e non l’orario di lavoro, istituto riferibile al restante personale amministrativo dell’Amministrazione Giudiziaria.

Ne consegue che per quanto riguarda gli ufficiali giudiziari non è possibile l’applicazione dell’art. 19 del CCNL – Comparto Ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995 che prevede, per il personale amministrativo, l’espletamento della prestazione lavorativa in 36 ore settimanali.

Tuttavia, in relazione al caso di specie rappresentato nel quesito di cui trattasi, vale a dire di un ufficiale giudiziario adibito esclusivamente ai servizi interni di un Ufficio NEP, il monte-ore lavorativo sopra menzionato va osservato dal dipendente UNEP come minimo dell’attività lavorativa esigibile dalla parte datoriale, al fine di contribuire alla funzionalità dell’Ufficio NEP in correlazione ai servizi richiesti dall’utenza (parti private, Uffici giudiziari e altre Amministrazioni dello Stato).

Stante quanto sopra detto, si reputa che un ufficiale giudiziario stabilmente e continuativamente addetto ai servizi interni di un Ufficio NEP sia tenuto all’osservanza di un orario di lavoro giornaliero predeterminato, rilevabile anche con modalità informatizzate, in considerazione altresì che il predetto dipendente è destinatario di emolumenti (quota imponibile delle indennità di trasferta, quota percentuale di cui all’art. 122 D.P.R. 1229/1959 in combinato ex art. 6 CCNL 24 aprile 2002 e FUA) la cui misura è rapportata ai giorni di effettivo servizio.

Con riferimento all’ulteriore quesito posto dal Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nella citata nota del 30 novembre 2007, trasmessa altresì per conoscenza alla S.V., riguardante la titolarità della gestione del personale UNEP, assegnata dal menzionato D.P.R. 1229/1959 al Capo dell’Ufficio e confermata come tale dalla Circolare del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del 13 aprile 2007, inerente a chiarimenti sull’applicabilità del Decreto Legislativo 25 luglio 2006 n. 240, si rileva che il Capo dell’Ufficio rimane titolare anche della gestione degli operatori giudiziari B2 addetti agli Uffici NEP. In merito a ciò, va aggiunta la considerazione che i predetti lavoratori fanno parte della stessa struttura lavorativa degli ufficiali giudiziari, per cui si impongono, con riguardo all’organizzazione del lavoro, esigenze di coordinamento tra le due categorie di personale che devono essere valutate in una visione unitaria dal Capo dell’Ufficio.

 

Il Direttore Generale

Carolina Fontecchia