Notificazioni da eseguirsi nell’isola di Ischia

RISPOSTE A QUESITI

Competenza territoriale dell’Ufficio NEP di Napoli per le notificazioni da eseguirsi nell’isola di Ischia

 

NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI UNEP, Prot. VI-DOG/673/03-1/2014/CA del 21 luglio 2014, diretta al Presidente della Corte d’Appello di Napoli e, per conoscenza, all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

 

Con il quesito posto da un ufficiale giudiziario in servizio presso l’Ufficio NEP di codesta Corte di Appello, si chiede «di conoscere il parere … in merito alla possibilità per il personale Unep della Corte di Appello di Napoli, di poter ancora eseguire di persona nei comuni dell’isola d’Ischia le notificazioni o se debba, invece, giusto il disposto del 3° comma dell’art. 34 del D.P.R. 1229/1959, limitarsi agli atti di esecuzione e comunque agli atti diversi da quelli di notificazione e protesto».

Con il D.M. 8 maggio 2014 è stata determinata, ai sensi del comma 4 dell’art. 10 D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, la data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate insulari dei Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto, Livorno e Napoli in Lipari, Portoferraio e Ischia, temporaneamente ripristinate ai sensi del medesimo articolo. Con riferimento specifico ai comuni dell’isola di Ischia, l’art. 1 del precitato D.M. ha statuito che la data di funzionamento della sezione distaccata del Tribunale di Ischia è fissata per il giorno 9 giugno 2014.

Nonostante la previsione normativa, mancando allo stato il recepimento concreto della stessa da parte del Tribunale di Napoli con l’emanazione di un provvedimento che dia disposizioni di attuazione, l’Ufficio NEP di Ischia risulta di fatto non ripristinato, per cui le relative attività istituzionali rimangono temporaneamente incardinate, nel loro complesso, presso l’Ufficio NEP di Napoli ed espletate con le modalità previste dalla normativa vigente.

Pertanto, il riferimento all’art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 («Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari»), citato nel quesito, non trova applicazione nella fattispecie di cui trattasi, in quanto la menzionata norma si riferisce ad un Ufficio NEP formalmente costituito e che allo stesso tempo è nella materiale impossibilità di funzionare per mancanza di personale.

 

Il Direttore Generale

Emilia Fargnoli