Massime civili della Cassazione di marzo 2014

Appalto d’opera – Transazione intervenuta tra le parti ed avente ad oggetto una riduzione del prezzo a fronte delle contestazioni del committente – Quando ha carattere novativo e quando ha carattere non novativo

(cod. civ.: artt. 1230, 1655, 1965)

— In materia di appalto d’opera, la transazione intervenuta tra le parti, ed avente ad oggetto una riduzione del prezzo a fronte delle contestazioni del committente, ha carattere novativo solo ove si fondi sull’effettivo riscontro dei denunciati vizi, difetti o ritardi nell’esecuzione del lavoro appaltato, la cui sussistenza induce a ritenere che l’appaltatore, accettando il ridotto corrispettivo, abbia implicitamente riconosciuto il minor valore delle opere realizzate rispetto a quanto originariamente pattuito, mentre ha carattere non novativo ove l’accordo sia stato concluso al solo fine di evitare la lite ed affrettare il pagamento (Sent. n. 7208, Sez. III, del 27-3-2014).

 

Arricchimento senza causa – Azione generale di arricchimento nei confronti della P.A. – Riconoscimento dell’utilità dell’opera e configurabilità dell’arricchimento – Valutazione discrezionale della sola P.A. beneficiaria – Sussistenza

(cod. civ.: art. 2041)

— In tema di azione per indebito arricchimento nei confronti della P.A., il riconoscimento dell’utilità dell’opera e la configurabilità stessa di un arricchimento restano affidati ad una valutazione discrezionale della sola P.A. beneficiaria, unica legittimata — mediante i suoi organi amministrativi o tramite quelli cui è istituzionalmente devoluta la formazione della sua volontà — ad esprimere il relativo giudizio, che presuppone il ponderato apprezzamento circa la rispondenza, diretta o indiretta, dell’opera al pubblico interesse, senza che possa operare in via sostitutiva la valutazione di amministrazioni terze, pur se interessate alla prestazione, né di un qualsiasi altro soggetto dell’amministrazione beneficiaria. Tale riconoscimento può essere esplicito o implicito, occorrendo, in quest’ultimo caso, che l’utilizzazione dell’opera sia consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell’ente, in quanto la differenza tra le due forme di riconoscimento sta solo nel fatto che la prima è contenuta in una dichiarazione espressa, mentre la seconda si ricava da un comportamento di fatto, tale da far concludere che il suo autore abbia inteso conseguire uno specifico risultato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l’ammissibilità dell’azione di arricchimento nei confronti di una USL sul presupposto dell’insussistenza del riconoscimento, sia pure implicito, dell’utilitas da parte degli organi dell’ente pubblico effettivamente deputati a disporre la spesa sanitaria) (Sent. n. 5397, Sez. I, del 7-3-2014).

 

Azienda – Possesso e usucapione – Considerazione dell’azienda come bene distinto dai singoli componenti – Necessità

(cod. civ.: artt. 1140, 1160, 2555)

— Ai fini della disciplina del possesso e dell’usucapione, l’azienda, quale complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto l’usucapibilità, da parte del proprietario della metà di una farmacia al cui interno aveva esercitato l’attività di farmacista per oltre vent’anni comportandosi quale unico proprietario, dell’altra metà della farmacia) (Sent. n. 5087, Sez. Unite, del 4-3-2014).

 

Cessione dei crediti – Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto – Notificazione della cessione – Può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario – Fondamento normativo

(cod. civ.: art. 1264)

— L’art. 1264 cod. civ. non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché la notificazione, che ha solo l’effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Ord. n. 5869, Sez. VI, del 13-3-2014).

 

Comodato – Concessione di un immobile per tutta la vita del comodatario – È un contratto a termine – Fondamento e conseguenza

(cod. civ.: artt. 1804 III co., 1809, 1810, 1811)

— La concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine, di cui è certo l’an ed incerto il quando, atteso che, con l’inserimento di un elemento accidentale per l’individuazione della precisa durata (nella specie, la massima possibile, ossia per tutta la durata della vita del beneficiario), il comodante ha limitato la possibilità di recuperare, quando voglia, la disponibilità materiale dell’immobile, rafforzando, al contempo, la posizione del comodatario, a cui viene garantito il godimento per tutto il tempo individuato. Ne consegue che, in tale evenienza, il comodante o i suoi eredi possono sciogliersi dal contratto soltanto nelle ipotesi di cui agli artt. 1804, terzo comma, 1809 e 1811 cod. civ. e non liberamente come avviene nel comodato precario (Sent. n. 6203, Sez. III, del 18-3-2014).

 

Competenza per territorio – Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione – Art. 20 cod. proc. civ. – Si applica a tutte le obbligazioni – Conseguenza

(cod. proc. civ.: artt. 20, 38, 360; cod. civ.: art. 2043)

— In tema di competenza territoriale, l’art. 20 cod. proc. civ. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale. Ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l’incompetenza per territorio, ha l’onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l’altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (ovvero, quello del forum commissi delicti e quello del forum destinatae solutionis), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Ord. n. 5456, Sez. VI, del 10-3-2014).

 

Competenza per territorio nelle cause di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale – Individuazione – Criterio di necessità

(cod. proc. civ.: art. 20; cod. civ.: artt. 1182, 1218)

— Nell’ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento non già al luogo ove si è verificato l’inadempimento, ma a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, e ciò anche quando il convenuto contesti in radice l’esistenza dell’obbligazione stessa (Ord. n. 6762, Sez. VI, del 21-3-2014).

 

Competenza per territorio per ragioni di connessione – Modificazione – Criteri legali – Derogabilità su accordo delle parti – Sussistenza – Fondamento normativo

(cod. proc. civ.: artt. 28, 31 e segg.)

— I criteri legali di modificazione della competenza per territorio per ragioni di connessione di cui agli artt. 31 e segg. cod. proc. civ. sono derogabili su accordo delle parti ai sensi dell’art. 28 dello stesso codice (Ord. n. 7183, Sez. VI, del 26-3-2014).

 

* Comunione – Locazione di un immobile ad uno dei comproprietari – Cessazione per scadenza del termine o per risoluzione per inadempimento del conduttore – Condanna del conduttore-comproprietario al rilascio dell’immobile in favore della comunione – Possibilità – Fondamento

(cod. civ.: artt. 1102, 1103, 1453, 1571, 1590; cod. proc. civ.: art. 608)

— Quando la locazione di un immobile ad uno dei comproprietari cessi per scadenza del termine o per risoluzione per inadempimento del conduttore, il bene deve essere restituito alla comunione, affinché questa possa disporne, esercitando, attraverso la sua maggioranza, le facoltà di godimento diretto o indiretto. Ne consegue che il conduttore-comproprietario può essere condannato al rilascio dell’immobile in favore della comunione, onde permettere agli altri comproprietari di disporre delle rispettive quote, facendo uso della cosa comune secondo il loro diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 cod. civ., trattandosi in tale ipotesi, peraltro, non di ordinare al comproprietario di restituire l’intero bene, ma la sola quota di esso, in maniera da reimmettere il concedente nella sua codetenzione (Sent. n. 7197, Sez. III, del 27-3-2014).

 

Condominio – Assemblea – Rapporto di portierato – Instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato – Desumibilità, oltre che da delibere assembleari, anche da fatti concludenti

(cod. civ.: artt. 1135, 1136, 2094)

— In materia di rapporto di portierato, in favore di un condominio, l’assemblea dei condomini ha il potere di prestare direttamente il proprio consenso, anche per fatti concludenti, alla conclusione di un contratto. Ne consegue che l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato può essere desunta, oltre che da delibere assembleari, anche dall’esplicazione dell’attività lavorativa, dall’occupazione, da parte del lavoratore, dell’appartamento condominiale assegnato, e dall’accettazione della prestazione di lavoro da parte del condominio (Sent. n. 5297, Sez. lavoro, del 6-3-2014).

Contratti del consumatore – Nozione di «consumatore»

(D.Lgs. 206/2005: artt. 3 lett. a, 33)

— La qualifica di consumatore di cui all’art. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 — rilevante ai fini dell’identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all’art. 33 del citato D.Lgs. —, spetta alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell’esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso. Ne consegue che non rileva in modo decisivo, al fine di escludere la sussistenza di un rapporto di consumo, la sola circostanza che la parte, nel concludere il contratto con il professionista, si sia qualificata come «avvocato» (Ord. n. 5705, Sez. VI, del 12-3-2014).

 

Contratto – Integrazione – Presupposto – Individuazione

(cod. civ.: art. 1374)

— Il presupposto dell’integrazione di cui all’art. 1374 cod. civ. è l’incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti. Ne consegue che in caso di completa ed inequivoca espressione di tale volontà non può farsi questione di integrazione del contratto ma, eventualmente, solo di invalidità totale o parziale dello stesso se in contrasto con disposizioni di legge. (Nella specie, la S.C. ha escluso che un contratto di servizi aeroportuali potesse considerarsi prorogato oltre il termine di scadenza ivi previsto in ragione della norma penale che sanziona l’interruzione di pubblico servizio, rilevando che tale responsabilità presuppone la vigenza e l’efficacia del contratto di gestione del servizio ovvero l’esistenza di disposizioni vincolanti dettate dalla P.A. per la proroga del servizio dopo la scadenza del rapporto) (Sent. n. 6747, Sez. I, del 21-3-2014).

 

Contratto – Interpretazione – Criterio prioritario – Individuazione

(cod. civ.: art. 1362 I co.; D.L. 333/1992: art. 11 II co.; L. 359/1992)

— In tema di interpretazione dei contratti, è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all’art. 1362, primo comma, cod. civ., sicché, quando esso risulti sufficiente, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto assolutamente chiaro il tenore letterale della clausola di un contratto di locazione ad uso abitativo con cui le parti avevano voluto pattiziamente estendere ad ogni successiva scadenza la necessità per il locatore di dare disdetta motivata al conduttore ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) (Sent. n. 5595, Sez. III, dell’11-3-2014).

 

Contratto – Interpretazione di buona fede – Portata – Fattispecie relativa a vendita con clausola di servitù di passaggio

(cod. civ.: artt. 1058, 1366, 1470)

— In tema di interpretazione del contratto (nella specie, vendita con clausola di servitù), la buona fede esclude significati unilaterali o contrastanti con l’affidamento dell’uomo medio. (Nella specie, in relazione ad una convenzione costitutiva di una servitù di passaggio, inserita nel più ampio contesto di un atto di vendita con il quale il proprietario di un fondo, in origine unico, aveva alienato parte di esso a terzi, assumeva rilievo il significato letterale dell’atto, che, contro il principio nemini res sua servit, costituiva sul fondo venduto una servitù di passaggio «in favore del compratore», anziché del venditore) (Sent. n. 5782, Sez. II, del 12-3-2014).

 

Contratto preliminare di vendita – Recesso del promissario acquirente – Diritto dell’altro contraente alla stipula del definitivo e all’azione ex art. 2932 cod. civ. – Sussistenza – Fondamento

(cod. civ.: artt. 1351, 1373, 1470, 2932)

— La «parte negoziale», quale entità soggettiva di imputazione delle posizioni attive e passive nascenti dal contratto, è insensibile alle proprie mutazioni interne, sicché, qualora un promissario acquirente receda dal preliminare di compravendita, l’altro può pretendere la stipula del definitivo ed agire ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., facendosi carico dell’intero prezzo (Sent. n. 5776, Sez. II, del 12-3-2014).

 

Contratto – Risoluzione per inadempimento a seguito della pronuncia costitutiva del giudice – Conseguenze

(cod. civ.: artt. 1224 II co., 1277, 1453, 1458)

— La risoluzione del contratto per inadempimento a seguito della pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l’obbligo restitutorio relativo all’originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno — da provarsi dal creditore — rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell’art. 1224 cod. civ. (Sent. n. 5639, Sez. III, del 12-3-2014).

 

Contratto – Risoluzione per inadempimento – Effetti

(cod. civ.: art. 1453)

— In tema di contratti con prestazioni sinallagmatiche, ai sensi dell’art. 1453 c.c., l’inadempimento, o l’inesatto adempimento, della prestazione di una parte, abilita l’altra a poter scegliere tra la richiesta dell’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso chiedere anche il risarcimento del danno. Qualora invece si richieda solo il risarcimento, il contratto rimane in vita, non facendo quindi venir meno il diritto della parte contrattuale a percepire il corrispettivo per la prestazione eseguita (Sent. n. 6886, Sez. II, del 24-3-2014).

 

* Contratto – Risoluzione per mutuo consenso – Rilevabilità anche d’ufficio

(cod. civ.: art. 1372)

— La risoluzione del contratto per mutuo consenso può essere rilevata anche d’ufficio (nella specie, da un collegio di arbitri irrituali) (Sent. n. 6125, Sez. I, del 17-3-2014).

 

Contratto traslativo della proprietà di un bene, per il quale la controprestazione sia costituita, in parte, da una cosa in natura e, in parte, da una somma di denaro – Qualificazione dell’atto come vendita o permuta – Criterio di necessità

(cod. civ.: artt. 1362, 1470, 1552)

— Al fine di stabilire se un contratto traslativo della proprietà di un bene, per il quale la controprestazione sia costituita, in parte, da una cosa in natura e, in parte, da una somma di denaro, costituisca una compravendita o una permuta, una volta che si escluda la duplicità di negozi ovvero l’ipotesi del contratto con causa mista, occorre avere riguardo non già alla prevalenza del valore economico del bene in natura ovvero della somma di denaro, bensì alla comune volontà delle parti, verificando se esse hanno voluto cedere un bene contro una somma di denaro, commutando una parte di essa, per ragioni di opportunità, con un altro bene, ovvero hanno concordato lo scambio di beni in natura, ricorrendo all’integrazione in denaro soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi (Sent. n. 5605, Sez. II, dell’11-3-2014).

 

Deposito in albergo – Responsabilità per le cose portate in albergo – Obbligo del cliente di affidare in custodia all’albergatore gli oggetti di valore di sua proprietà – Insussistenza

(cod. civ.: artt. 1783 III co., 1785 bis)

— In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l’obbligo di affidare in custodia all’albergatore gli oggetti di valore di sua proprietà, mancando una specifica previsione normativa in tal senso; se, tuttavia, il cliente non si avvalga di tale facoltà e le cose vengano sottratte, egli può ottenere il ristoro non del danno integrale ma solamente entro il limite massimo stabilito dall’art. 1783, terzo comma, cod. civ., salvo che non provi la colpa dell’albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o di collaborazione, ai sensi dell’art. 1785 bis cod. civ. (Sent. n. 5030, Sez. III, del 4-3-2014).

 

Deposito in albergo – Sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo e non consegnate in custodia – Limite del risarcimento dovuto dall’albergatore – Commisurazione al prezzo di locazione dell’alloggio per giornata, ovvero al corrispettivo complessivo e non a quello pro quota dovuto dal singolo cliente

(cod. civ.: art. 1783 III co.)

— In ipotesi di sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo e non consegnate in custodia, il limite del risarcimento dovuto dall’albergatore, secondo la dizione dell’ultimo comma dell’art. 1783 cod. civ., è commisurato al prezzo di locazione dell’alloggio per giornata, ovvero al corrispettivo complessivo e non a quello pro quota dovuto dal singolo cliente (Sent. n. 5030, Sez. III, del 4-3-2014).

 

Domanda giudiziale – Interpretazione – Criteri di necessità

(cod. proc. civ.: art. 99; cod. civ.: art. 1362)

— In tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire (Sent. n. 6226, Sez. lavoro, del 18-3-2014).

 

Giudicato – Limiti oggettivi – Quando possono estendersi oltre la causa petendi ed il petitum della domanda originaria

(cod. civ.: art. 2909; cod. proc. civ.: artt. 163 III co. nn. 3 e 4, 167 II co., 324)

— I limiti oggettivi del giudicato possono estendersi oltre la causa petendi ed il petitum della domanda originaria sia quando la domanda riconvenzionale o l’eccezione del convenuto amplii l’oggetto del giudizio, sia quando una situazione giuridica sia comune a più cause tra le medesime parti, sicché la soluzione delle questioni di fatto o di diritto ad essa relative in una delle cause faccia stato nelle altre in cui quella rilevi. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha ritenuto che l’accertamento giudiziale dell’esistenza di un accordo transattivo in ordine alla remissione di un credito cambiario, intervenuto tra i debitori ed un istituto bancario a definizione di una controversia, non potesse comprendere altre posizioni in sofferenza dei primi, oggetto di un distinto giudizio) (Sent. n. 5245, Sez. III, del 6-3-2014).

 

Giudizio di cassazione – Ricorrente che abbia eletto domicilio in Roma, indicando altresì l’indirizzo di posta elettronica certificata – Controricorso – Può essere indifferentemente notificato sia presso il detto domicilio, sia a mezzo posta elettronica – Fondamento normativo

(cod. proc. civ.: artt. 366 II co., 370)

— In tema di giudizio per cassazione, allorché il ricorrente abbia eletto domicilio in Roma, indicando altresì l’indirizzo di posta elettronica certificata, il controricorso può essere indifferentemente notificato sia presso il detto domicilio, sia a mezzo posta elettronica, in quanto l’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ. consente le notificazioni in via alternativa — con l’uso della disgiuntiva «ovvero» — all’uno o all’altro luogo (Ord. n. 5457, Sez. VI, del 10-3-2014).

 

Ipoteca – Mancata rinnovazione – Conseguenze

(cod. civ.: artt. 2808, 2848)

— La mancata rinnovazione dell’ipoteca comporta, allo spirare del termine di decadenza ventennale, non l’estinzione del titolo esecutivo — permanendo la possibilità di procedere in forza di esso ad una nuova iscrizione ipotecaria con un nuovo grado —, ma l’estinzione dell’ipoteca stessa, con la conseguenza che è preclusa una re-iscrizione opponibile ai terzi acquirenti, i quali abbiano trascritto il loro titolo successivamente all’iscrizione non rinnovata, che integra una trascrizione opponibile al creditore (ex) ipotecario secondo le ordinarie regole di pubblicità immobiliare (Sent. n. 5628, Sez. III, del 12-3-2014).

 

Lavoro subordinato – Mansioni – Demansionamento – Accertamento – Criteri di necessità

(cod. civ.: art. 2103)

— Allorché si tratti di individuare, ai fini dell’accertamento di un eventuale demansionamento, la pertinenza delle mansioni svolte in concreto, rispetto ad una determinata posizione funzionale, il procedimento logico-giuridico non può prescindere da tre fasi successive, costituite dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, nonché dal raffronto tra il risultato della prima indagine e le previsioni della normativa contrattuale individuate nella seconda (Sent. n. 7123, Sez. lavoro, del 26-3-2014).

 

Lavoro subordinato – Mansioni – Divieto di variazione peggiorativa – Portata

(cod. civ.: art. 2103)

— Il divieto di variazione peggiorativa, di cui all’art. 2103 cod. civ., comporta che al prestatore di lavoro non possano essere affidate, anche se soltanto secondo un criterio di equivalenza formale, mansioni sostanzialmente inferiori a quelle in precedenza disimpegnate, dovendo il giudice di merito accertare, in concreto, se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito, e garantiscano, al contempo, lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali. Né l’osservanza dei criteri di cui all’art. 2103 cod. civ. può essere disattesa in sede di contrattazione collettiva, neppure nell’ipotesi del cosiddetto «riclassamento», che, pur implicando un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza delle mansioni, non può in ogni caso condurre allo svilimento della professionalità acquisita dal singolo lavoratore, mediante un’equivalenza verso mansioni che, anche se rivalutate, abbiano in concreto l’effetto di mortificarla (Sent. n. 4989, Sez. lavoro, del 4-3-2014).

 

Licenziamento del dirigente – «Giustificatezza» – Criterio di sufficienza

(cod. civ.: art. 2119)

— Ai fini della «giustificatezza» del licenziamento del dirigente, è rilevante qualsiasi motivo che lo sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, atteso che non è necessaria un’analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente (Sent. n. 6110, Sez. lavoro, del 17-3-2014).

 

Licenziamento – Momento di perfezionamento – Individuazione

(cod. civ.: art. 2118)

— Il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, sicché la decorrenza del termine di decadenza, per l’impugnazione del recesso, opera dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell’efficacia del rapporto di lavoro (Sent. n. 6845, Sez. II, del 24-3-2014).

 

Mediazione – Garanzia personale prestata dal mediatore per l’adempimento delle prestazioni di una delle parti del contratto concluso per il suo tramite – È regolata dai principi propri della fideiussione – Conseguenza

(cod. civ.: artt. 1350, 1763, 1937, 2721, 2727)

— La garanzia personale prestata dal mediatore ai sensi dell’art. 1763 cod. civ., per l’adempimento delle prestazioni di una delle parti del contratto concluso per il suo tramite, è regolata dai principi propri della fideiussione, sicché, come previsto dall’art. 1937 cod. civ., essa deve risultare da una volontà espressa. A tal fine non è necessaria la forma scritta né l’utilizzo di formule sacramentali, ma occorre che la volontà di prestare fideiussione si manifesti in un patto, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo e, dunque, anche con testimoni o per presunzioni (Sent. n. 5417, Sez. III, del 7-3-2014).

 

Pagamento dell’indebito – Azione di indebito oggettivo – Ha carattere restitutorio – Conseguenze

(cod. civ.: artt. 2033 e segg., 2041)

— L’azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 e ss. cod. civ. (e cioè quando abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata), operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l’azione generale di arricchimento senza causa prevista dall’art. 2041 cod. civ., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell’equilibrio economico. Pertanto, nel caso di prestazione di facere, la quale non è suscettibile di restituzione e, in quanto indebita, non è oggetto di valide ed efficaci determinazioni delle parti circa il suo valore economico, non è proponibile l’azione di indebito oggettivo ma, in presenza dei relativi presupposti, solo quella di ingiustificato arricchimento (Sent. n. 6747, Sez. I, del 21-3-2014).

 

Possesso – Azione di reintegrazione – Convenuto che ne eccepisca l’ultrannualità – Onere dell’attore di provare la tempestività dell’azione – Sussistenza

(cod. civ.: artt. 1168, 2697)

— Qualora il convenuto eccepisca l’ultrannualità dell’azione di spoglio, spetta all’attore provarne la tempestività (Sent. n. 6428, Sez. II, del 19-3-2014).

 

Proprietà – Azione di regolamento di confini – Effetto recuperatorio – Non ne esclude la natura petitoria – Conseguenza

(cod. civ.: art. 950)

— L’effetto recuperatorio del regolamento di confini non muta la natura petitoria dell’azione, sicché, ai fini dell’ordine di rilascio della porzione immobiliare controversa, non occorre accertare l’origine illecita del relativo possesso (Sent. n. 5603, Sez. II, dell’11-3-2014).

 

Proprietà – Limitazioni legali – Distanza delle costruzioni dalle vedute – Diritto del proprietario del piano di un edificio condominiale di esercitare dalle proprie aperture la veduta appiombo – Sussistenza – Conseguenza

(cod. civ.: artt. 900, 907, 1117)

— Il proprietario del piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture (nella specie, finestra e non balcone aggettante) la veduta appiombo, sicché può imporre al vicino di non costruire una veranda, seppur nei limiti del perimetro del sottostante balcone, a meno di tre metri (Ord. n. 7269, Sez. VI, del 27-3-2014).

 

Proprietà – Limitazioni legali – Distanze nelle costruzioni – «Costruzione» – Nozione

(cod. civ.: art. 873)

— Ai fini della disciplina sulle distanze legali, è «costruzione» qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo (nella specie, un «bungalow») che, per solidità, struttura e sporgenza dal terreno, possa creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza minima tra le costruzioni, intende evitare (Ord. n. 5753, Sez. VI, del 12-3-2014).

 

Prova presuntiva – Valutazione – Criterio di necessità

(cod. civ.: art. 2727)

— La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l’esistenza del fatto da provare (Sent. n. 5787, Sez. III, del 13-3-2014).

 

Prova testimoniale – Divieto di provare patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento – Ambito di riferimento

(cod. civ.: artt. 1199, 2722)

— Il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, previsto dall’art. 2722 cod. civ., si riferisce al documento contrattuale, formato con l’intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, e non opera con riguardo ad una quietanza, che è atto contenente una dichiarazione unilaterale (Sent. n. 5417, Sez. III, del 7-3-2014).

 

Prova – Valutazione – Fatto notorio – Nozione

(cod. proc. civ.: art. 115 II co.)

— Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d’analoghe controversie. (Nella specie, il giudice di merito, con riguardo alla determinazione del valore di mercato degli immobili, aveva ritenuto erronea una consulenza tecnica d’ufficio relativa alla stima del valore venale di un immobile espropriato e lo aveva più che dimezzato «sì come noto a questa Corte per la specifica esperienza acquisita in materia») (Sent. n. 6299, Sez. I, del 19-3-2014).

 

Querela di falso – Denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco – Quando postula la proposizione della querela di falso

(cod. proc. civ.: art. 221)

— La denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis, non anche nell’ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo contra pacta (Sent. n. 5417, Sez. III, del 7-3-2014).

 

Responsabilità medica – Malattia ad esito certamente infausto – Errata esecuzione di un intervento chirurgico praticabile per rallentarne l’esito – Perdita della chance del paziente di maggiore sopravvivenza – Liquidazione equitativa del danno relativo – Criterio di necessità

(cod. civ.: artt. 1226, 2056; Cost.: art. 32)

— In tema di responsabilità medica, dà luogo a danno risarcibile l’errata esecuzione di un intervento chirurgico praticabile per rallentare l’esito certamente infausto di una malattia, che abbia comportato la perdita per il paziente della chance di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissuto. In tale eventualità, le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, rilevano ai fini della liquidazione equitativa del danno, che dovrà altresì tenere conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di intervento chirurgico corretto (Sent. n. 7195, Sez. III, del 27-3-2014).

 

Revocazione – Impugnazione – Sentenza emessa dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione – Non è suscettibile di una nuova impugnazione per revocazione, né nei suoi confronti è proponibile il ricorso straordinario di cui all’art. 111 VII co. Cost. – Fondamento

(cod. proc. civ.: artt. 395, 403; Cost.: art. 111 VII co.)

— Ai sensi dell’art. 403 cod. proc. civ., avverso la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sono proponibili soltanto i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata. Ne consegue che la sentenza emessa dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione non è suscettibile di una nuova impugnazione per revocazione, né nei suoi confronti è proponibile il ricorso straordinario di cui all’art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio quando l’ordinamento non appresti altri mezzi di impugnazione (Sent. n. 5294, Sez. lavoro, del 6-3-2014).

 

Ricorso per cassazione – Motivi – Censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado – Inammissibilità

(cod. proc. civ.: artt. 360, 366)

— Con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado (Sent. n. 6733, Sez. lavoro, del 21-3-2014).

 

Ricorso per cassazione – Motivi – Nullità del procedimento – Mero vizio del processo – Inammissibilità del ricorso – Fondamento

(cod. proc. civ.: art. 360 I co. n. 4; Cost.: art. 24 II co.)

— L’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso incidentale con il quale si denunciava l’illegittima rimessione in termini che aveva consentito la proposizione di una chiamata in garanzia nei confronti del ricorrente incidentale, senza prospettare in che modo la regola processuale disattesa avesse concretamente leso il diritto di difendersi e contraddire) (Sent. n. 6330, Sez. lavoro, del 19-3-2014).

 

Ricorso per cassazione – Motivi – Vizio di motivazione per l’asserito omesso esame di un documento – Deduzione – Criterio di necessità

(cod. proc. civ.: art. 360 I co. n. 5)

— Qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l’asserito omesso esame di un documento (nella specie, di due raccomandate, interruttive della prescrizione), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi — mediante integrale trascrizione del contenuto dell’atto nel ricorso — la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (Sent. n. 4980, Sez. lavoro, del 4-3-2014).

 

Risarcimento del danno alla salute – Liquidazione unitaria del danno biologico e del danno morale – Adozione di tabelle che includano nel punto base la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione – Configurabilità

(cod. civ.: artt. 2056, 2059, 2727)

— In tema di risarcimento del danno alla salute, la necessaria liquidazione unitaria del danno biologico e del danno morale può correttamente effettuarsi mediante l’adozione di tabelle che includano nel punto base la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione, nel senso di dare per presunta, secondo l’id quod plerumque accidit, quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento, l’esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva (Sent. n. 5243, Sez. III, del 6-3-2014).

 

Risarcimento del danno per morte della persona offesa – Congiunti superstiti a cui sia stata concessa una pensione di reversibilità – Compensatio lucri cum damno – Configurabilità – Esclusione – Fondamento

(cod. civ.: artt. 2043, 2056)

— L’ipotesi della compensatio lucri cum damno non si configura quando, a seguito della morte della persona offesa, ai congiunti superstiti aventi diritto al risarcimento del danno sia stata concessa una pensione di reversibilità, giacché tale erogazione si fonda su un titolo diverso rispetto all’atto illecito (Sent. n. 5504, Sez. III, del 10-3-2014).

 

Scrittura privata – Sottoscrizione – Illeggibilità della firma apposta in calce alla comunicazione di licenziamento – Nullità dell’atto rilevabile d’ufficio – Esclusione – Vizio di carattere relativo – Configurabilità – Sanatoria – Condizione

(cod. civ.: artt. 2118, 2697, 2702)

— L’illeggibilità della firma apposta in calce alla comunicazione di licenziamento non integra un motivo di nullità dell’atto rilevabile d’ufficio, ma, eventualmente, un vizio di carattere relativo, suscettibile di sanatoria in difetto di tempestiva deduzione, ove siano dimostrate, con onere a carico della parte che le allega, la non autenticità della sottoscrizione o l’insussistenza in capo al sottoscrittore della qualità indicata nell’atto (Sent. n. 6219, Sez. lavoro, del 18-3-2014).

 

Società per azioni – Assemblea – Deliberazioni – Nullità – È limitata ai soli casi di impossibilità o illiceità dell’oggetto

(cod. civ.: art. 2379)

— Nell’ambito dell’autonoma disciplina dell’invalidità delle deliberazioni dell’assemblea delle società per azioni, la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall’art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell’oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l’interesse del singolo socio, risultando dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società (Sent. n. 6882, Sez. II, del 24-3-2014).

 

Transazione – Prova scritta – Trascrizione di colloqui telefonici – Idoneità – Esclusione

(cod. civ.: artt. 1967, 2712)

— La prova scritta della transazione, necessaria ai sensi dell’art. 1967 cod. civ., non può consistere nella trascrizione di colloqui telefonici, la quale non è «documento», né la riproduzione meccanica di un documento (Sent. n. 7505, Sez. II, del 31-3-2014).