Massime civili della Cassazione di febbraio 2014

Appalto – Cessione – Desumibilità dalla volontà comunque manifestata dalle parti – Sussistenza – Fondamento

(cod. civ.: artt. 1350, 1406, 1655)

— L’appalto è un contratto a forma libera, la cui cessione può desumersi dalla volontà comunque manifestata dalle parti (Ord. n. 3916, Sez. VI, del 19-2-2014).

 

Appalto – Onerosità o difficoltà dell’esecuzione – Clausola con cui si escluda, in deroga all’art. 1664 cod. civ., il diritto dell’appaltatore ad ulteriore compenso per le difficoltà impreviste incontrate nell’esecuzione dell’opera – Portata

(cod. civ.: art. 1664)

— La clausola con la quale si escluda, in deroga all’art. 1664 cod. civ., il diritto dell’appaltatore a ulteriore compenso per le difficoltà impreviste incontrate nell’esecuzione dell’opera (cosiddetto appalto «a forfait») non comporta alcuna alterazione della struttura ovvero della funzione dell’appalto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio, ma solo un ulteriore allargamento del rischio, senza che questo, pur così ulteriormente allargato, esorbiti dall’alea normale del tipo contrattuale (Sent. n. 4198, Sez. II, del 21-2-2014).

 

Appalto – Pluralità di appaltatori di un’opera complessa – Diritto al compenso e liberazione del committente

(cod. civ.: artt. 1292, 1314, 1655)

— Nel caso di pluralità di appaltatori nella realizzazione di un’opera complessa, ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 1314 cod. civ., può domandare solo la propria quota di compenso e il committente è liberato solo quando abbia corrisposto la quota spettante a ciascuno, salvo che sia stata espressamente pattuita la solidarietà attiva (Sent. n. 4197, Sez. II, del 21-2-2014).

 

Assenza – Conservazione del patrimonio dello scomparso – Gestione, da parte del curatore, delle società facenti capo all’imprenditore scomparso – Configurabilità – Fondamento

(cod. civ.: artt. 48 I co., 2247)

— La «conservazione del patrimonio dello scomparso», ai sensi dell’art. 48 cod. civ., pur non configurandosi come intrinsecamente dinamica, può implicare la gestione di attività economiche complesse, affinché non subiscano pregiudizio per la momentanea assenza del titolare, sicché il giudice può autorizzare il curatore dell’imprenditore scomparso a gestire le società a lui facenti capo (Sent. n. 4081, Sez. II, del 20-2-2014).

 

Comunione – Amministratore – Legittimazione ad agire contro uno dei comunisti – Condizione

(cod. civ.: artt. 1106 II co., 1131 I co.; cod. proc. civ.: art. 75)

— L’amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al secondo comma dell’art. 1106 cod. civ., non essendo applicabile analogicamente — per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati — la regola contenuta nel primo comma dell’art. 1131 cod. civ., la quale attribuisce all’amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi (Sent. n. 4209, Sez. II, del 21-2-2014).

 

Condominio – Pagamento pro quota eseguito dal condomino direttamente a mani del creditore del condominio che non sia munito di titolo esecutivo verso lo stesso singolo partecipante – Idoneità ad estinguere il debito – Esclusione – Fondamento

(cod. civ.: artt. 1117, 1123, 1131; cod. proc. civ.: art. 474)

— Il condominio si pone, verso i terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condomini, attinenti alle parti comuni, sicché l’amministratore è rappresentante necessario della collettività dei partecipanti, sia quale assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose comuni, sia quale referente dei relativi pagamenti. Ne consegue che non è idoneo ad estinguere il debito pro quota il pagamento eseguito dal condomino direttamente a mani del creditore del condominio, se tale creditore non è munito di titolo esecutivo verso lo stesso singolo partecipante (Ord. n. 3636, Sez. VI, del 17-2-2014).

 

Condominio – Spese – Natura periodica – Sussistenza – Conseguenza in tema di prescrizione

(cod. civ.: artt. 1123, 1135 I co. n. 3, 2948 n. 4)

— Le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino (Sent. n. 4489, Sez. II, del 25-2-2014).

 

Contratto a prestazioni corrispettive – Risoluzione per inadempimento – Pronuncia costitutiva – Effetti

(cod. civ.: artt. 1453, 1458, 1460)

— Nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempimento, con un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite. Ne consegue che l’eccezione inadimplenti non est adimplendum può paralizzare la richiesta della controprestazione relativa alla prestazione già eseguita, ma non quella relativa alla parte della prestazione che non sia stata restituita né offerta in restituzione (Sent. n. 4442, Sez. III, del 25-2-2014).

 

Contratto d’opera intellettuale – Compenso che non sia stato pattuito tra le parti, né sia determinabile in base a tariffe o usi – Liquidazione – Criterio di necessità

(cod. civ.: artt. 48, 2233 I co.)

— In tema di contratto d’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 2233, primo comma, cod. civ., per la liquidazione del compenso del professionista (nella specie, curatore dello scomparso), ove il compenso stesso non sia stato pattuito tra le parti, né sia determinabile in base a tariffe o usi, il giudice deve acquisire il parere dell’associazione professionale di appartenenza (Sent. n. 4081, Sez. II, del 20-2-2014).

 

Contratto d’opera intellettuale – Gratuità – Legittimità – Presunzione di onerosità – Esclusione

(cod. civ.: artt. 2229 e segg., 2727, 2729)

— Le disposizioni degli artt. 2229 e segg. cod. civ., che disciplinano il contratto d’opera intellettuale, non escludono la legittimità di accordi di prestazione gratuita, né determinano una presunzione di onerosità, nemmeno iuris tantum (Ord. n. 2769, Sez. VI, del 6-2-2014).

 

Contratto – Nullità – Legittimazione generale all’azione relativa – Non esime l’attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse – Fondamento

(cod. civ.: artt. 1421, 1471 I co. n. 1; cod. proc. civ.: art. 100)

— La legittimazione generale all’azione di nullità, prevista dall’art. 1421 cod. civ., non esime l’attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse, a norma dell’art. 100 cod. proc. civ., non potendo tale azione essere esercitata per un fine collettivo di attuazione della legge. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato improponibile la domanda di un cittadino che, promossa una raccolta di firme contro la vendita di un edificio comunale, aveva chiesto di invalidarla ai sensi dell’art. 1471, n. 1, cod. civ.) (Sent. n. 2447, Sez. II, del 4-2-2014).

 

Licenziamento disciplinare – Rilevanza penale dei fatti contestati e conseguente denuncia all’autorità inquirente – Non fanno venir meno l’obbligo di immediata contestazione – Fondamento, limite e conseguenza

(L. 300/1970: art. 7)

— In tema di licenziamento disciplinare, la rilevanza penale dei fatti contestati, e la conseguente denuncia all’autorità inquirente, non fanno venire meno l’obbligo dì immediata contestazione, in considerazione della rilevanza che esso assume rispetto alla tutela dell’affidamento e del diritto di difesa dell’incolpato, sempre che i fatti riscontrati facciano emergere, in termini di ragionevole certezza, significativi elementi di responsabilità a carico del lavoratore. Ne consegue che il differimento dell’incolpazione è giustificato soltanto dalla necessità, per il datore di lavoro, di acquisire conoscenza della riferibilità dei fatti, nelle linee essenziali, al lavoratore e non anche dall’integrale accertamento degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non giustificato un ritardo nell’elevazione della contestazione di quasi sette mesi, dall’inizio degli accertamenti ispettivi, nell’ambito di una filiale di un istituto bancario di notevoli dimensioni) (Sent. n. 4724, Sez. lavoro, del 27-2-2014).

 

Locazione – Restituzione della cosa locata – Onere del conduttore di dare piena prova liberatoria della non imputabilità nei suoi confronti di ogni singolo danno riscontrato al bene locato – Sussistenza

(cod. civ.: artt. 1588, 1590, 2697)

— Il conduttore, ai sensi degli artt. 1588 e 1590 cod. civ., al termine della locazione ed all’atto della riconsegna dell’immobile, ha l’onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità nei suoi confronti di ogni singolo danno riscontrato al bene locato, che deve presumersi in buono stato all’inizio del rapporto, esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto all’uso dedotto in contratto (Sent. n. 2619, Sez. III, del 5-2-2014).

 

Obbligazioni con cui, in forza di accollo semplice o interno, una parte si accolli nei rapporti con il debitore accollato il pagamento di interessi da questi dovuti al terzo creditore – Art. 1284 III co. cod. civ. – Applicabilità – Esclusione

(cod. civ.: artt. 1273, 1284 III co.)

— L’art. 1284 cod. civ., in materia di pattuizione degli interessi ultralegali, non si applica all’obbligazione con la quale, in forza di accollo semplice o interno, una parte si accolli nei rapporti con il debitore accollato il pagamento di interessi da questi dovuti al terzo creditore. (Nella specie, un’impresa appaltatrice si era impegnata a tenere indenne lo I.A.C.P. — Istituto Autonomo per le Case Popolari — dagli oneri relativi agli interessi nascenti dai contratti bancari stipulati per poter effettuare i pagamenti anticipati all’impresa appaltatrice stessa per lavori già eseguiti, ancorché l’Istituto non avesse ancora ricevuto le somme che la Regione avrebbe dovuto erogare e che consentivano di realizzare l’apprezzabile interesse di entrambe le parti alla prosecuzione dei lavori) (Sent. n. 4383, Sez. I, del 24-2-2014).

 

Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi» – Elementi distintivi

(cod. civ.: artt. 1173, 1176 II co., 1218, 2697)

— Le obbligazioni, siano esse «di risultato» o «di mezzi», sono sempre finalizzate a riversare nella sfera giuridica del creditore un’utilitas oggettivamente apprezzabile, fermo restando che, nel primo caso, il risultato stesso è in rapporto di causalità necessaria con l’attività del debitore, non dipendendo da alcun fattore ad essa estraneo, mentre nell’obbligazione «di mezzi» il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori ulteriori e concomitanti (come, nella specie, fattori agronomici non controllabili dall’appaltatore, impegnatosi solo alla corretta esecuzione di un trattamento antiossidante della frutta stoccata in celle frigorifere). Ne consegue che il debitore «di mezzi» prova l’esatto adempimento dimostrando di aver osservato le regole dell’arte e di essersi conformato ai protocolli dell’attività, mentre non ha l’onere di provare che il risultato è mancato per cause a lui non imputabili (Sent. n. 4876, Sez. II, del 28-2-2014).

 

Obbligazioni indivisibili – Nozione

(cod. civ.: art. 1316)

— L’obbligazione è indivisibile ai sensi dell’art. 1316 cod. civ. solo quando la prestazione abbia per oggetto una cosa o un atto che non è suscettibile di divisione per sua natura (oggettivamente indivisibile) o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti (soggettivamente indivisibile). Ne consegue che è divisibile l’obbligazione di risarcimento del danno in forma specifica nascente da un atto di transazione e avente ad oggetto lavori di sistemazione di terreni, se tale fu la volontà delle parti e se sia i terreni che la prestazione dovuta sono frazionabili (Sent. n. 2822, Sez. III, del 7-2-2014).

 

Obbligazioni – Pagamento – Quietanza rilasciata dal creditore al debitore – Confessione stragiudiziale alla parte – Sussistenza – Conseguenza

(cod. civ.: artt. 1199, 2732, 2733, 2735)

— Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., sicché non può impugnare l’atto se non provando, a norma dell’art. 2732 cod. civ., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente provare la non veridicità della dichiarazione (Sent. n. 4196, Sez. II, del 21-2-2014).

 

Obbligazioni – Pattuizione di interessi superiori alla misura legale – Forma scritta ad substantiam – Necessità – Conseguenza

(cod. civ.: artt. 1284 III co., 1350)

— Ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell’obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta ad substantiam, sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso per facta concludentia (Sent. n. 3017, Sez. III, dell’11-2-2014).

 

Obbligazioni propter rem – Tipicità – Sussistenza – Conseguenza

(cod. civ.: artt. 1173, 1322)

— Le obbligazioni propter rem sono caratterizzate dal requisito della tipicità, con la conseguenza che esse possono sorgere per contratto solo nei casi e col contenuto espressamente previsti dalla legge (Sent. n. 4572, Sez. III, del 26-2-2014).

 

Obbligazioni solidali – Pluralità di creditori – Presunzione di solidarietà attiva – Esclusione – Previsione espressa legale o contrattuale preesistente alla richiesta di adempimento – Necessità

(cod. civ.: art. 1292)

— La solidarietà attiva fra più creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all’esistenza del vincolo l’identità qualitativa delle prestazioni (eadem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi) (Sent. n. 2822, Sez. III, del 7-2-2014).

 

Possesso – Azione di reintegrazione proposta dal detentore autonomo – Onere della prova del detentore – Contenuto

(cod. civ.: artt. 1168, 2697)

— Il detentore autonomo, che proponga azione di reintegrazione del possesso, deve provare di aver esercitato in nome altrui il potere di fatto sulla cosa, dimostrando l’esistenza del titolo posto a base dell’allegata detenzione, senza che il giudice debba accertare la validità e l’efficacia di siffatto titolo, atteso che in materia possessoria non rileva mai la valutazione degli effetti negoziali di un atto (Ord. n. 3627, Sez. VI, del 17-2-2014).

 

Prescrizione in materia di assicurazione – Art. 2952 IV co. cod. civ. – Portata

(cod. civ.: artt. 2935, 2952 IV co.)

— In tema di assicurazione, l’art. 2952, quarto comma, cod. civ., regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, stabilisce, quale regime speciale, la sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato, con decorrenza non già dalla denuncia del sinistro, ma dalla comunicazione all’assicuratore della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, che è efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo (Sent. n. 4548, Sez. III, del 26-2-2014).

 

Presunzioni – Validità – Criterio di sufficienza

(cod. civ.: artt. 2727, 2729)

— Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola dell’inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell’inferenza probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Sent. n. 2632, Sez. lavoro, del 5-2-2014).

 

Processo del lavoro – Appello – Divieto di nova – Ambito

(cod. proc. civ.: artt. 416, 437 II co.)

— Nel rito del lavoro, il divieto di nova in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l’art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l’altra parte all’impossibilità di chiedere l’assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell’avversario (Sent. n. 4854, Sez. lavoro, del 28-2-2014).

 

Processo del lavoro – Sentenza di condanna generica – Ammissibilità

(cod. proc. civ.: artt. 278 I co., 414)

— Anche nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica (non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del quantum alla prosecuzione del giudizio), ben potendo la domanda essere limitata fin dall’inizio all’accertamento dell’an, con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum (Sent. n. 4587, Sez. lavoro, del 26-2-2014).

 

Proprietà – Muro che risulti eretto in sopraelevazione di un fabbricato, a chiusura di un lato di una terrazza di copertura di questo – Non è un muro di cinta – Fondamento

(cod. civ.: artt. 873, 878)

— Il muro di cinta, da non considerare per il computo delle distanze nelle costruzioni, ai sensi dell’art. 878 cod. civ., è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione. Pertanto, non è da ritenere muro di cinta quello che risulti eretto in sopraelevazione di un fabbricato, a chiusura di un lato di una terrazza di copertura di questo, posto che un simile manufatto non si configura separato dall’edificio cui inerisce e resta nel medesimo incorporato (Sent. n. 4742, Sez. II, del 27-2-2014).

 

Prova documentale – Copie degli atti – Copie fotografiche o fotostatiche di scritture – Art. 2719 cod. civ. – Ipotesi in cui è applicabile

(cod. civ.: art. 2719; cod. proc. civ.: artt. 214, 215)

— L’art. 2719 cod. civ., che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto all’ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Ord. n. 2374, Sez. VI, del 4-2-2014).

 

Provvedimenti giurisdizionali ed atti processuali di parte – Interpretazione – Rispettivi criteri di necessità

(preleggi: artt. 12 e segg.; cod. civ.: art. 1362; cod. proc. civ.: artt. 121, 131)

— Mentre nell’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle preleggi, in ragione dell’assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, nell’interpretazione degli atti processuali delle parti occorre fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all’art. 1362 cod. civ., che valorizzano l’intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale (Sent. n. 4205, Sez. II, del 21-2-2014).

 

Responsabilità extracontrattuale – Illecito aquiliano – Elementi costitutivi – Individuazione

(cod. civ.: art. 2043)

— Gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano sono la condotta, l’elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale. Ne consegue che, ove il giudice ritenga insussistente uno qualsiasi di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza necessità di accertare la sussistenza degli altri (Sent. n. 2422, Sez. III, del 4-2-2014).

 

Responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia – Riferimento, contenuto nella domanda di risarcimento danni, ad una concreta condotta colposa del danneggiante – Invocazione, nei successivi gradi di giudizio, dell’applicazione dell’art. 2051 cod. civ. – Inammissibilità

(cod. civ.: artt. 2043, 2051; cod. proc. civ.: art. 345 I co.)

— Il riferimento ad una concreta condotta colposa del danneggiante, contenuto nella domanda di risarcimento danni, esclude che la parte attrice abbia inteso richiamare la fattispecie della responsabilità da cose in custodia, essendo questa fondata sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno a prescindere dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode, ciò che preclude all’attore la possibilità di invocare, nei successivi gradi di giudizio, l’applicazione dell’art. 2051 cod. civ. (Principio applicato dalla S.C. con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dai genitori di una minore vittima di un grave infortunio dopo aver partecipato ad una lezione di nuoto, avendo costoro, in primo grado, dedotto la colpa della società convenuta, in quanto, al momento del sinistro, il pavimento dello spogliatoio-doccia era sdrucciolevole perché bagnato e privo di tappetini antiscivolo, salvo poi dolersi della mancata applicazione — da parte del giudice di merito — dell’art. 2051 cod. civ.) (Sent. n. 4446, Sez. III, del 25-2-2014).

 

Revocazione di una sentenza della Corte di cassazione – Errore di fatto – Deve riguardare gli atti «interni» al giudizio di legittimità – Conseguenza

(cod. proc. civ.: artt. 391 bis, 395 n. 4, 398)

— L’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve riguardare gli atti «interni» al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima. Ne consegue che, ove il dedotto errore di fatto sia stato causa determinante della sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado, in relazione ad atti o documenti esaminati dal giudice di merito, o che quest’ultimo avrebbe dovuto esaminare, la parte danneggiata è tenuta a proporre impugnazione, ex artt. 395, primo comma, n. 4, e 398 cod. proc. civ., contro la decisione di merito, non essendole consentito addurre tale errore in un momento successivo (Sent. n. 3820, Sez. lavoro, del 18-2-2014).

 

Ricorso per cassazione – Tardività – Fattispecie

(cod. proc. civ.: artt. 327 I co., 360)

— Il ricorso per cassazione va dichiarato tardivo ove il ricorrente depositi copia autentica della sentenza dalla quale non si evinca la data di pubblicazione e la notificazione del ricorso sia avvenuta in una data che non risulti tempestiva ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., nemmeno se calcolata in relazione al giorno di deliberazione della sentenza. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ritenuto che fosse onere del ricorrente controllare l’idoneità della copia autentica rilasciata dalla cancelleria — in sé illeggibile — a dimostrare la tempestività dell’impugnazione) (Sent. n. 2721, Sez. III, del 6-2-2014).

 

Servitù di passaggio coattivo – Art. 1051 III co. cod. civ. – Ratio ed ambito di applicazione

(cod. civ.: art. 1051 III co.)

— In tema di passaggio coattivo, la disposizione dell’art. 1051, terzo comma, cod. civ., essendo diretta a consentire l’adeguamento della servitù alle esigenze del fondo che ne beneficia, mediante ampliamento della sede del transito già esistente sul fondo altrui, è applicabile anche nell’ipotesi in cui si domandi di ampliare una strada inclusa nel fondo dominante tramite asservimento di una parte del fondo latistante (Sent. n. 3092, Sez. II, dell’11-2-2014).

 

Servitù irregolare – Obbligo a vantaggio della persona indicata nell’atto, senza alcuna funzione di utilità fondiaria – Configurabilità – Fondamento normativo

(cod. civ.: artt. 1027, 1322 II co.)

— In base al principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 cod. civ., i privati possono sottrarsi alla tipicità dei diritti reali su cose altrui, costituendo, invece della servitù prediale, un obbligo a vantaggio della persona indicata nell’atto, senza alcuna funzione di utilità fondiaria (Sent. n. 3091, Sez. II, dell’11-2-2014).

 

Servitù per destinazione del padre di famiglia – Opponibilità del diritto ai successivi acquirenti del fondo servente – Permanenza del requisito della visibilità delle opere destinate all’esercizio della servitù – Necessità – Esclusione

(cod. civ.: artt. 1031, 1061, 1062)

— In tema di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, non si richiede, ai fini dell’opponibilità del diritto ai successivi acquirenti del fondo servente, la permanenza del requisito della visibilità delle opere destinate all’esercizio della servitù, necessario per il sorgere del diritto (Sent. n. 4214, Sez. II, del 21-2-2014).

  

Servitù per destinazione del padre di famiglia – Quando è stabilita ope legis

(cod. civ.: artt. 1031, 1061, 1062)

— La servitù per destinazione del padre di famiglia è stabilita ope legis quando, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell’unico fondo, lo stato dei luoghi sia posto o lasciato, con opere o segni manifesti ed univoci, in una situazione oggettiva integrante de facto il contenuto della servitù, indipendentemente dalla volontà del proprietario, dovendosi ricercare la subordinazione del fondo non già nell’intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente considerate (Sent. n. 3219, Sez. II, del 12-2-2014).

 

Successioni legittime – Pluralità di designati a succedere in ordine successivo – Delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori – Sussistenza – Conseguenza

(cod. civ.: artt. 457, 474, 565)

— In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell’eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare un’accettazione, anche tacita, dell’eredità (Sent. n. 2743, Sez. II, del 6-2-2014).

 

Usucapione – Eccezione sollevata in primo grado – Mancata riproposizione da parte dell’appellato contumace – Rilevabilità d’ufficio dal giudice del gravame – Esclusione – Fondamento

(cod. proc. civ.: artt. 291, 346; cod. civ.: art. 1158)

— L’eccezione di usucapione sollevata in primo grado e non riproposta dall’appellato rimasto contumace non è rilevabile d’ufficio dal giudice del gravame, atteso che, alla luce del principio di parità delle parti nel processo e dell’effetto devolutivo dell’appello, non può attribuirsi all’appellato contumace una posizione di maggiore favore rispetto all’appellante (Sent. n. 2730, Sez. II, del 6-2-2014).

 

Vendita – Inadempimento del venditore – Responsabilità extracontrattuale – Quando sorge – Responsabilità contrattuale – Quando sorge

(cod. civ.: artt. 1476, 1490, 1494, 1495 III co., 2043)

— L’inadempimento del venditore può far sorgere una responsabilità anche extracontrattuale ove siano stati lesi interessi del compratore che, essendo sorti fuori dal contratto, abbiano consistenza di diritti assoluti, mentre, qualora il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità, si resta nell’ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale. (Nella specie, l’acquirente lamentava essergli stato venduto un cane senza pedigree; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva escluso l’esistenza della responsabilità extracontrattuale trattandosi di posizioni di interesse tutte riconducibili al contratto) (Sent. n. 3021, Sez. III, dell’11-2-2014).