Mansioni degli ufficiali giudiziari

RISPOSTE A QUESITI

Richiesta di chiarimenti in merito alle mansioni degli ufficiali giudiziari

 

NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI UNEP, Prot. VI-DOG/598/03-1/2014/CA del 24 giugno 2014, diretta al Presidente della Corte d’Appello di Trieste e, per conoscenza, all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

 

Con il quesito riguardante la materia in oggetto, si chiede «di conoscere se le attività di cui la “reclamante” disconosce la titolarità, siano o meno da annoverarsi fra i compiti previsti per la figura professionale di appartenenza, tenuto conto di quanto lo stesso Dirigente U.N.E.P. ha chiarito nelle disposizioni di servizio del … e del … allegate».

Al riguardo, si ritiene che nella fattispecie prospettata con riferimento alle disposizioni di servizio del … e del …, alla luce della declaratoria contrattuale dell’ufficiale giudiziario prevista dall’attuale Ordinamento professionale del personale, introdotto dal Contratto Collettivo Integrativo del 29 luglio 2010 — «Lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell’ambito dell’attività degli Uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti (Uffici N.E.P.), curando, in particolare, l’attività di notificazione e, qualora, a giudizio del capo dell’ufficio, lo richiedano le esigenze del servizio, l’attività di esecuzione» —, non ricorra in alcuna delle attività assegnate al personale dell’«ufficio civile notificazioni a mezzo posta» lo svolgimento di mansioni che esorbitano dal profilo professionale di appartenenza della dipendente.

Tuttavia, nel caso specifico dell’ufficiale giudiziario di cui trattasi, sarà necessario attenersi alle precise prescrizioni contenute nella sentenza n. …/2003, passata in giudicato, del Tribunale di Gorizia – Giudice del lavoro emessa in data …, che accerta «“il diritto della ricorrente ad essere adibita permanentemente ai servizi di istituto interni, senza maneggio di denaro”, con conseguente “condanna” del “Ministero resistente ad assegnare la ricorrente alle mansioni sopra indicate”».

In merito alla questione insorta, trattandosi di un «reclamo» con specifiche e dettagliate contestazioni inerenti a presunti profili di «illegittimità parziale» contenuti negli ordini di servizio del … e del …, così come definita dalla «reclamante», il «reclamo» dovrà essere deciso dalla S.V. nella qualità di Capo dell’Ufficio giudiziario e in virtù dei poteri di sorveglianza ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 («Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari»), con la stretta osservanza delle prescrizioni previste dalla citata sentenza, onde evitare un nuovo ricorso della dipendente al Giudice del lavoro, che veda soccombente il Ministero della Giustizia (parte datoriale).

Al riguardo, si ritiene utile, al fine di comporre la vertenza creatasi tra la Dirigenza del locale Ufficio NEP e la dipendente, di procedere all’emanazione di un ordine di servizio che riguardi esclusivamente la predetta, ed in tal modo evitare che nel conferimento delle attività da espletare risultino inclusi compiti che, facendo parte di un settore nel suo complesso, come quello dell’«ufficio civile notificazioni a mezzo posta», possano in astratto essere assegnati anche all’ufficiale giudiziario in questione, compiti che a loro volta possano porsi in contrasto con le prescrizioni della sentenza de qua.

 

Il Direttore Generale

Emilia Fargnoli