Criteri di liquidazione dell’indennità di trasferta

RISPOSTE A QUESITI

Criteri di liquidazione dell’indennità di trasferta dovuta agli ufficiali giudiziari – Circolare prot. n. 10-20/02/2013 del Segretariato Generale della Corte dei Conti

 

NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI UNEP, Prot. VI-DOG/802/03-1/2014/CA del 30 settembre 2014, diretta al Presidente della Corte d’Appello di Trieste e, per conoscenza, all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

 

La circolare della Corte dei Conti in oggetto prende in esame la materia della «contestualità delle trasferte» per gli atti di notificazione, disciplinata dall’art. 28 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 che dispone: «L’ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell’interesse di parti diverse, né quando l’ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l’altro una distanza eccedente i cinquecento metri.».

In merito, si rileva che la menzionata circolare non distingue tra le richieste di notifica degli atti in materia pensionistica e quelle inerenti ai giudizi di conto e di responsabilità contabile. In tali ultimi casi, la Corte dei Conti «non agisce in nome e per conto di altri ma motu proprio, in rappresentanza dell’erario e dei suoi interessi» (cfr. nota Dir. Gen. Pers. Form., prot. n. 6/559/03-1/SG del 20 aprile 2005), per cui trova applicazione il primo periodo del citato art. 28 D.P.R. 115/2002.

L’Amministrazione centrale, allo stato, si è espressa con particolare riferimento al pagamento delle spese di notifica da parte della Corte dei Conti nell’ambito del contenzioso pensionistico.

Con nota prot. n. 6/756/03-1/SG del 26 maggio 2005, si è ribadito che «1’orientamento ministeriale è diretto ad assicurare un diverso trattamento a seconda della natura degli atti: per i giudizi di conto e responsabilità contabile e in tema di contenzioso pensionistico».

Con successiva nota prot. n. 6/2054/03-1 del 22 dicembre 2006, il cui contenuto è stato poi confermato con circolare prot. n. 6/1336/035/2008/CA del 17 settembre 2008         (allegata), questa Direzione Generale, risolvendo un quesito posto dal Presidente della Corte di Appello di Ancona, ha escluso l’applicabilità al giudizio pensionistico del primo periodo dell’art. 28 cit., ritenendo che in tale ipotesi la Corte dei Conti non può considerarsi «parte», a differenza di quanto avviene nel giudizio di conto e di responsabilità contabile. Ciò perché nel giudizio pensionistico non vi è coincidenza tra parte richiedente la notifica e parte processuale.

Partendo dal presupposto che in tali casi «la Corte effettua la richiesta di notifica per più parti processuali», si è ritenuto che la questione vada risolta nel senso di applicare la «seconda parte dell’art. 28 del citato Testo Unico, dove si fa riferimento alla richiesta di notifica proveniente dalla medesima persona, ma per conto e nell’interesse di più parti».

Seguendo tale interpretazione, si è pervenuti alla conclusione che «nelle richieste di notifica concernenti il contenzioso pensionistico vadano liquidate più indennità di trasferta in ragione dell’appartenenza degli atti a procedimenti diversi (tante indennità di trasferta quanti sono i procedimenti civili a cui si riferiscono i biglietti di cancelleria)».

Pertanto, allo stato, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento, non si ravvisano elementi nuovi tali da dover rivedere l’orientamento già espresso sulla materia.

 

Il Direttore Generale

Emilia Fargnoli

  

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Modalità di percezione dell’indennità di trasferta, da parte degli ufficiali giudiziari, nelle ipotesi previste dall’art. 28, secondo capoverso, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico sulle spese di giustizia) – Contestualità di trasferte derivante dall’espletamento di più atti da parte di un solo ufficiale giudiziario

 

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI UNEP, Prot. n. 6/1336/035/2008/CA del 17 settembre 2008, diretta ai Presidenti delle Corti d’Appello e, per conoscenza, all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

 

Con riferimento alla materia in oggetto e in attuazione di quanto disposto da questa Direzione con Circolare prot. n. 6/976/035/2008/CA del 23 giugno 2008, si espone quanto segue.

L’art. 135 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 («Ordinamento degli ufficiali giudiziari»), che disciplinava la «contestualità di trasferte» derivante dall’espletamento di più atti, da parte di un solo ufficiale giudiziario, è stato abrogato espressamente dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 («Testo Unico sulle spese di giustizia») e sostituito dall’art. 28 del medesimo testo di legge.

Nello specifico, mentre il primo capoverso del suddetto art. 28 riguarda l’ipotesi della percezione di una sola indennità di trasferta da parte dell’ufficiale giudiziario che proceda, su richiesta di una stessa parte, alla notifica di diversi atti del suo ufficio nella medesima località, il capoverso successivo prevede espressamente la non applicazione della disposizione di cui al capoverso precedente, sia nel caso di atti richiesti dalla stessa persona per conto e nell’interesse di parti diverse, sia quando l’ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi o quando, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l’altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

Dalla parificazione delle due fattispecie citate nel secondo capoverso del citato art. 28 D.P.R. n. 115/2002, si deduce che il regime di percezione delle indennità di trasferta da adottare deve essere identico. E precisamente, nel caso di atti richiesti dalla stessa persona per conto e nell’interesse di parti diverse, all’ufficiale giudiziario spettano tante indennità di trasferta quanti sono gli atti espletati o i destinatari del singolo atto, calcolate tutte con partenza dall’Ufficio giudiziario di appartenenza, nella misura corrispondente alla fascia chilometrica di riferimento di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 115/2002 e tenendo conto, per ogni indennità di trasferta relativa al singolo atto o destinatario, del percorso più breve come disposto dall’art. 21 del D.P.R. n. 115/2002; identica disciplina deve essere adottata anche nel caso in cui l’ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi o quando, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l’altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

Nell’ipotesi in cui si debba procedere ad effettuare la notifica di diversi atti, richiesti dalla stessa parte, da eseguirsi fuori dal Comune sede dell’Ufficio giudiziario, nei confronti di più destinatari residenti fra loro a distanze superiori ai cinquecento metri l’uno dall’altro, l’ufficiale giudiziario ha diritto a percepire tante indennità di trasferta quanti sono i destinatari degli atti e la trasferta è calcolata per l’intero percorso di andata e ritorno dall’Ufficio giudiziario di appartenenza, conformemente a quanto previsto dai citati artt. 21 e 35 del Testo Unico sulle spese di giustizia.

Pertanto, alla luce di quanto suesposto in relazione alle nuove disposizioni normative intervenute, devono considerarsi superate le precedenti disposizioni regolamentari emanate sulla materia, che facevano riferimento all’art. 135 del predetto D.P.R. n. 1229/1959.

Si precisa, inoltre, che sono esclusi dalla disciplina innanzi esposta gli atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per i quali occorre avere a riferimento l’art. 33 del D.P.R. n. 115/2002 che ha sostituito l’abrogato art. 143 del D.P.R. n. 1229/1959.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Dirigenti degli Uffici NEP dei distretti di rispettiva competenza la presente circolare, al fine di assicurare l’uniformità di applicazione della normativa vigente nella materia in questione.

Con l’occasione, si porgono distinti saluti.

 

Il Direttore Generale

Carolina Fontecchia