Massime penali della Cassazione di giugno 2013

Appello – Interesse dell’imputato ad appellare – Fattispecie in cui sussiste

(cod. proc. pen.: artt. 568 IV co., 593; cod. pen.: artt. 316 ter II co., 483, 640; L. 689/1981: art. 1)

— Sussiste l’interesse dell’imputato ad appellare una statuizione del giudice penale che, pur assolvendo l’imputato «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato», implichi una responsabilità di natura amministrativa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibile l’appello dell’imputato avverso una sentenza che, riqualificando i fatti originariamente contestati come integranti i delitti previsti dagli artt. 640 e 483 c.p. nella fattispecie di cui all’art. 316 ter, comma 2, c.p., aveva ordinato la trasmissione degli atti al prefetto per l’applicazione della sanzione amministrativa) (Sent. n. 27726, Sez. VI, del 24-6-2013).

 

Atti persecutori – Criterio di sufficienza

(cod. pen.: art. 612 bis)

— Non occorre una lunga sequela di azioni delittuose per ritenere integrato il reato di stalking, essendo sufficiente che esse siano di numero e consistenza tali da ingenerare nella vittima il fondato timore di subire offesa alla propria integrità fisica o morale e da provocare nella stessa «un perdurante e grave stato d’ansia», ovvero «un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto» (Sent. n. 27798, Sez. V, del 25-6-2013).

 

Atti sessuali con minorenne – Reato ex art. 609 quater cod. pen. – Sussiste anche nell’ipotesi di contatti per via telematica – Fondamento

(cod. pen.: art. 609 quater)

— Sussiste il reato di cui all’art. 609 quater (atti sessuali con minorenne) anche nell’ipotesi di contatti per via telematica, in quanto gli atti sessuali, di cui al reato in esame, non devono essere necessariamente caratterizzati dal contatto fisico tra la vittima e l’agente, ben potendo l’autore del delitto trovare soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere all’esecuzione di atti, quali ad esempio la masturbazione su sé stessa da parte della vittima (Sent. n. 25822, Sez. III, del 12-6-2013).

 

«Ausiliari del traffico» – Non sono pubblici ufficiali – Fondamento normativo

(L. 488/1999: art. 68 I co.)

— I cosiddetti «ausiliari del traffico» non rivestono la qualifica di pubblici ufficiali; l’art. 68, comma 1, della L. n. 488 del 1999 delimita infatti le funzioni di tali soggetti a quelle di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta all’interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi e di quelle immediatamente limitrofe e necessarie a compiere le manovre atte a garantire la concreta funzionalità del parcheggio in concessione (Sent. n. 26222, Sez. V, del 14-6-2013).

 

Bancarotta fraudolenta attuata mediante dissipazione – Concessione di un appartamento a terzi «estranei» senza pretendere un corrispettivo – Quando non configura il delitto

(R.D. 267/1942: art. 216 I co. n. 1)

— Non configura il delitto di bancarotta fraudolenta, attuata mediante dissipazione, la concessione di un appartamento a terzi «estranei» senza pretendere un corrispettivo se il contratto di locazione risulta stipulato prima e indipendentemente dalla volontà di avvantaggiare il terzo, e cioè per finalità proprie dell’impresa, la quale, in persona del legale rappresentante, decide solo in un secondo momento, del tutto occasionalmente, di permettere al terzo di usufruire gratuitamente dell’appartamento, per un tempo limitato, non potendosi ammettere la natura distrattiva dell’operazione, poiché in tal caso il godimento del terzo non può valere ad alterare un negozio giuridico che vede la propria causa in rapporti antecedenti, meritevoli di autonomo approfondimento. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la condanna emessa nei confronti dell’amministratore della società, poiché la locazione dell’appartamento in questione era sicuramente riconducibile a contratti autonomi ed anteriore alla concessione dell’immobile a terzi) (Sent. n. 23883, Sez. I, del 3-6-2013).

 

Calunnia – Dolo – Criterio di necessità

(cod. pen.: art. 368)

— In tema di calunnia, affinché si realizzi il dolo è necessario che chi formula la falsa accusa abbia certezza dell’innocenza dell’incolpato. L’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude, quindi, l’elemento soggettivo e tale esclusione opera solo se il convincimento dell’accusatore si basi su elementi seri e concreti e non su semplici supposizioni. Va precisato che, se l’erroneo convincimento sulla colpevolezza dell’accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica, l’omissione di tale verifica determina effettivamente la dolosità di un’accusa espressa in termini perentori; quando invece l’erroneo convincimento riguarda profili valutativi della situazione oggetto di accusa, non descritta in sé in termini radicalmente difformi dalla realtà, l’attribuzione dell’illiceità è dominata da una pregnante inferenza soggettiva, che, nella misura in cui non risulti fraudolenta, è inidonea ad integrare il dolo tipico della calunnia. (Nella specie, relativa all’accusa di calunnia rivolta ad un padre che con querela aveva incolpato la moglie di avergli negato, in violazione dell’ordinanza del Tribunale, gli incontri con la figlia minore, la Corte ha escluso la responsabilità dell’imputato, atteso che i difficili rapporti tra i coniugi avevano tratto in inganno l’uomo) (Sent. n. 27729, Sez. VI, del 24-6-2013).

 

Circolazione stradale – Omicidio colposo conseguente a sinistro stradale – Mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza

(cod. pen.: art. 589; D.Lgs. 285/1992: artt. 142, 172)

— In tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un’autovettura che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l’impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima, e l’evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza, il quale può, tuttavia, riflettersi sulla quantificazione della pena e sull’ammontare risarcitorio (Sent. n. 25138, Sez. IV, del 6-6-2013).

 

Circolazione stradale – Principio dell’affidamento – Limite

(cod. strad.: artt. 140, 141, 142, 186)

— Il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell’opposto principio, secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti purché rientri nel limite della prevedibilità. (Nella specie, relativa ad un sinistro mortale avvenuto ad un incrocio regolato da semaforo attraversato dall’imputato ad una velocità eccessiva ed in evidente stato di ebbrezza alcolica, la Corte ha sottolineato che, anche ammesso che il semaforo favorisse l’imputato, egli, se avesse prestato la normale e dovuta prudenza nella guida, avrebbe potuto rendersi conto della presenza dell’auto condotta dalla persona offesa ed evitare o contenere l’impatto con la medesima) (Sent. n. 27350, Sez. IV, del 21-6-2013).

 

Circolazione stradale – Responsabilità del conducente del veicolo in caso di investimento di un pedone – Esclusione – Criterio di necessità

(cod. strad.: artt. 190, 191; cod. pen.: art. 41 I e II co.)

— Il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento di un pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o violativo di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe concausa dell’evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente: art. 41 c.p., comma 1), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento (art. 41 c.p., comma 2) (Sent. n. 24171, Sez. IV, del 4-6-2013).

 

Competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia – Individuazione

(cod. proc. pen.: art. 16 I co.)

— La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, a norma dell’art. 16 I co. c.p.p., appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. La gravità del reato è determinata in ragione della pena più elevata nel massimo o, in caso di parità, della pena più elevata nel minimo, dovendosi quindi avere esclusivo riferimento alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso che queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose (Sent. n. 24172, Sez. IV, del 4-6-2013).

 

Concorso di persone nel reato – Ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati – Non è concorso «anomalo»

(cod. pen.: artt. 110, 116)

— Non configura il concorso cosiddetto «anomalo» di cui all’art. 116 cod. pen., ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone, l’ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati. (Fattispecie in cui all’accordo fra i correi per commettere un furto hanno fatto seguito gli ulteriori reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, commessi durante la fuga a seguito di un intervento della polizia giudiziaria) (Sent. n. 25446, Sez. VI, del 10-6-2013).

 

Concorso di persone nel reato – Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

(cod. pen.: art. 116)

— L’art. 116 cod. pen. disciplina il caso in cui, a fronte di un accordo per la commissione di un reato, su iniziativa di un altro concorrente viene commesso un reato diverso da quello concordato (Sent. n. 25446, Sez. VI, del 10-6-2013).

 

Detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope – Elemento oggettivo – Nozione di «detenzione»

(D.P.R. 309/1990: art. 73)

— Ai fini della configurabilità della condotta materiale della detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il termine «detenzione» non implica necessariamente un contatto fisico immediato con la sostanza stupefacente, ma va inteso come disponibilità di fatto di questa, realizzata anche senza l’esercizio continuo di un potere manuale — continuo e/o immediato — su di essa da parte del soggetto attivo. È detentore, in buona sostanza, non solo chi «ha» la droga presso di sé, fisicamente, ma anche chi, pur in assenza di alcun contatto materiale, ne può liberamente «disporre», conoscendo il luogo di custodia ed avendone libero accesso (Sent. n. 24172, Sez. IV, del 4-6-2013).

 

* Estradizione per l’estero – Esecuzione della consegna – Sospensione per effetto dell’attivazione della procedura diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale a norma del D.Lgs. n. 25/2008

(cod. proc. pen.: artt. 303 IV co., 308, 708 VI co.; D.Lgs. 25/2008)

— In tema di estradizione per l’estero, quando l’esecuzione della consegna viene sospesa per effetto dell’attivazione della procedura diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, non è applicabile alle misure coercitive in corso di esecuzione all’atto della sospensione la disciplina dei termini di durata massima previsti dagli artt. 303, comma 4, e 308 c.p.p., ma quella prevista dall’art. 708, comma 6, c.p.p. (Fattispecie in cui l’esecuzione del D.M. di estradizione è stata sospesa dal g.a. in attesa della decisione sul riconoscimento della protezione internazionale, negato dalla Commissione territoriale con provvedimento impugnato dinanzi al tribunale civile) (Sent. n. 25866, Sez. VI, del 12-6-2013).

 

False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri – Nozione di qualità personali

(cod. pen.: art. 496)

— Per qualità personali, ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 496 c.p., si deve intendere ogni attributo che serva a distinguere un individuo nella personalità economica o professionale e che possa avere interesse per l’autorità interrogante. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che una qualifica professionale ovvero l’effettivo esercizio di un’attività lavorativa rientrano nel novero delle suddette qualità da dichiarare nella loro reale consistenza ai fini e per gli effetti del precetto penale di cui all’articolo 496 c.p., confermando la condanna dell’imputato per aver falsamente dichiarato nel proprio curriculum vitae, inviato ad un Comune, di aver ricoperto una carica lavorativa) (Sent. n. 26600, Sez. V, del 18-6-2013).

 

Giudice – Astensione e ricusazione basate su considerazioni eminentemente soggettive o su generici sospetti – Insussistenza – Fondamento

(cod. proc. pen.: artt. 36, 37; Cost.: art. 25 I co.)

— In tema di astensione e ricusazione, né il giudice che si astiene, né la parte che lo ricusa possono fondarsi su considerazioni eminentemente soggettive o su generici sospetti, atteso che i motivi di astensione obbligatoria generale (e, conseguentemente, di ricusazione), essendo tassativamente indicati dall’art. 36 cod. proc. pen., in quanto determinanti una deroga al principio del giudice naturale (art. 25 della Costituzione), vanno necessariamente considerati di stretta interpretazione (Sent. n. 27813, Sez. II, del 25-6-2013).

 

Giudice – Ricusazione – Motivi – Affermazioni del tutto generiche del giudice sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie – Non vi rientrano

(cod. proc. pen.: artt. 36 I co. lett. c, 37 I co. lett. a)

— Non può integrare il motivo di ricusazione dell’avere il giudice espresso, fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie, un parere sull’oggetto del procedimento, la formulazione di affermazioni del tutto generiche, prive di riferimenti anche superficiali al possibile esito del processo. (Fattispecie relativa a giudice occupatosi genericamente, in scritti od interventi aventi natura scientifica o comunque culturale, di vicende che avrebbero costituito successivamente oggetto di decisione da parte sua in un procedimento penale) (Sent. n. 27813, Sez. II, del 25-6-2013).

 

Giudice – Ricusazione – Motivi – «Parere» del giudice sull’oggetto del procedimento e «convincimento» sui fatti oggetto dell’imputazione – Distinzione

(cod. proc. pen.: artt. 36 I co. lett. c, 37 I co. lett. a e b)

— Ai fini della ricusazione del giudice, il «convincimento» richiesto dall’art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. ha un significato più ristretto, implicante un’analisi ed una riflessione, rispetto al «parere» richiesto dagli artt. 36, comma primo, lett. c), e 37, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., che indica un’opinione non preceduta necessariamente da un ragionamento fondato sulla conoscenza dei fatti o degli atti processuali (Sent. n. 27813, Sez. II, del 25-6-2013).

 

Giudizio abbreviato – Caso in cui è ammissibile

(cod. proc. pen.: artt. 438, 623)

— È ammissibile l’accesso al rito abbreviato richiesto dall’imputato per la prima volta nell’udienza preliminare rinnovata a seguito dell’annullamento con rinvio della precedente sentenza di non luogo a procedere disposto dalla Corte di cassazione (Sent. n. 28184, Sez. IV, del 27-6-2013).

 

Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale – Nozione di abbandono «materiale e morale»

(cod. pen.: art. 578)

— L’abbandono «materiale e morale» costituisce un requisito della fattispecie oggettiva del delitto di infanticidio da leggere «in chiave soggettiva»: in altri termini, la concreta situazione di abbandono, pur rappresentando un dato concreto e indiscutibile che deve effettivamente sussistere, trattandosi di un elemento del fatto tipico, non deve rivestire carattere di oggettiva assolutezza, in quanto è sufficiente ad integrare la situazione tipica anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto (Sent. n. 26663, Sez. I, del 19-6-2013).

 

Ingiuria – Provocazione – Criterio di sufficienza

(cod. pen.: artt. 594, 599 II co.)

— Nel reato di ingiuria, ai fini del riconoscimento della provocazione non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l’offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finché duri lo stato d’ira suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo nella reazione sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l’offesa (Sent. n. 28292, Sez. V, del 28-6-2013).

 

Invasione di terreni o edifici – Occupazione arbitraria di un immobile – Stato di necessità – Quando ricorre

(cod. pen.: artt. 54, 633)

— L’occupazione arbitraria di un immobile rientra nella previsione dell’art. 54 c.p., solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l’esigenza dell’agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi (Sent. n. 24432, Sez. II, del 5-6-2013).

 

Misure cautelari personali – Interesse dell’indagato al ricorso avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere con riferimento all’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza – Quando sussiste

(cod. proc. pen.: artt. 273, 285, 314, 405 I co. bis, 408; L. 46/2006: art. 3)

— Sussiste l’interesse dell’indagato al ricorso avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in punto di gravi indizi di colpevolezza, quando detto provvedimento, nelle more del giudizio di legittimità, abbia perso efficacia o sia stato per qualunque ragione revocato, posto che, anche nel caso in cui il provvedimento revocato abbia riconosciuto la mancanza originaria di un quadro di gravità indiziaria, permane l’interesse alla pronuncia sul punto della Corte di Cassazione sia sotto il profilo di cui all’art. 314 cod. proc. pen. che sotto quello dell’art. 405 cod. proc. pen., comma 1 bis, introdotto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, attesi i riflessi della decisione del giudice di legittimità sul potere di archiviazione del pubblico ministero (Sent. n. 25198, Sez. V, del 7-6-2013).

 

Misure cautelari personali – Procedimento camerale de libertate – Audizione, da parte del magistrato di sorveglianza, della persona sottoposta ad indagini che si trovi detenuta fuori del circondario del tribunale competente

(cod. proc. pen.: artt. 127, 179, 309)

— Nel procedimento camerale de libertate l’audizione, da parte del magistrato di sorveglianza, della persona sottoposta ad indagini che si trovi detenuta fuori del circondario del tribunale competente è sostitutiva dell’intervento in udienza, con conseguente nullità assoluta dell’udienza camerale e del suo provvedimento conclusivo nel caso in cui non si proceda all’audizione richiesta. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato, per violazione dei diritti difensivi, la decisione del tribunale del riesame che non aveva vagliato le dichiarazioni rese dal detenuto al magistrato di sorveglianza) (Sent. n. 26993, Sez. IV, del 20-6-2013).

 

Misure cautelari personali – Riesame – Ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza

(cod. proc. pen.: artt. 273, 309, 311, 606 I co. lett. e)

— In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sent. n. 26992, Sez. IV, del 20-6-2013).

 

Misure cautelari reali – Sequestro preventivo – Decreto – Impugnazione dell’indagato

(cod. proc. pen.: artt. 321, 322, 568 IV co., 581, 591)

— È inammissibile, per mancanza di interesse, l’impugnazione dell’indagato che lamenti la nullità del decreto di sequestro preventivo per mancata notifica del medesimo al credito pignoratizio. (Fattispecie in tema di riesame) (Sent. n. 25582, Sez. V, del 11-6-2013).

 

Omicidio colposo – Assistente ai bagnanti – Funzione

(cod. pen.: art. 589)

— Il compito dell’assistente ai bagnanti è quello di scongiurare sul nascere situazioni di pericolo, non solo ove le stesse appaiano macroscopicamente percepibili (come nel caso di colui che vistosamente si dimena non sapendo nuotare), ma soprattutto nelle ipotesi in cui il bagnante, vittima di un malore, manifestatosi in forma subdola, si abbandoni, inerte e silente, sull’acqua. (Nella specie, la Corte ha confermato la responsabilità di un’accompagnatrice e di un’assistente bagnante per la morte dovuta ad annegamento di un minore colto da malore, in quanto non si erano accorte tempestivamente del sopravvenire dell’improvviso malore che aveva portato all’annegamento) (Sent. n. 24165, Sez. IV, del 4-6-2013).

 

Omicidio preterintenzionale – Elemento soggettivo – Individuazione

(cod. pen.: art. 584)

— L’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo misto a colpa, ma unicamente dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni, a condizione che la morte dell’aggredito sia causalmente conseguente alla condotta dell’agente, il quale, pertanto, risponde per fatto proprio, sia pure per un evento più grave di quello effettivamente voluto che, per esplicita previsione legislativa, aggrava il trattamento sanzionatorio. (Nella specie, l’imputato, nel corso di un regolamento di conti per un fallo di gioco avvenuto durante una partita di calcetto, aveva colpito con un pugno la vittima, la quale cadendo aveva sbattuto il capo contro un marciapiede decedendo due giorni dopo) (Sent. n. 27161, Sez. I, del 20-6-2013).

 

Patrocinio a spese dello Stato – Infedeltà dichiarativa – Elemento rilevante

(D.P.R. 115/2002: artt. 76, 77, 78, 79 I co. lett. c, 95)

— In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini dell’integrazione del reato di infedeltà dichiarativa (art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) rileva il superamento dei limiti reddituali vigenti al momento della presentazione dell’istanza di ammissione, non potendo esplicare efficacia retroattiva i parametri che abbiano successivamente elevato la soglia economica per ottenere il beneficio (Sent. n. 25651, Sez. IV, dell’11-6-2013).

 

Processo – Rimessione – Atti e comportamenti del pubblico ministero – Quando assumono rilevanza

(cod. proc. pen.: artt. 45 e segg.)

— Ai fini della rimessione del processo, gli atti e i comportamenti del pubblico ministero possono assumere rilevanza ai sensi degli artt. 45 e segg. cod. proc. pen. purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto sull’imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo (Sent. n. 25449, Sez. VI, del 10-6-2013).

 

Prostituzione minorile – Induzione – Configurabilità – Criterio di sufficienza

(cod. pen.: art. 600 bis)

— Ai fini della configurabilità del reato di induzione alla prostituzione minorile non è necessario che il soggetto passivo sia avviato ad avere rapporti a pagamento con una pluralità indiscriminata di persone, essendo sufficiente che l’agente induca il soggetto passivo a fare mercimonio del suo corpo (Sent. n. 26618, Sez. III, del 19-6-2013).

 

Reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità

(D.L. 122/1993: art. 3; L. 205/1993)

— In materia di aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso non è necessario, ai fini della configurabilità, che la condotta incriminata sia percepita da terze persone (Sent. n. 25870, Sez. V, del 12-6-2013).

 

Reato – Circostanza aggravante comune dei motivi futili – Quando sussiste

(cod. pen.: art. 61 n. 1)

— Sussiste la circostanza aggravante dei motivi futili quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l’azione commessa, in guisa da risultare assolutamente sproporzionato all’entità del fatto e rappresentare, quindi, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto e un’occasione per l’agente di dare sfogo al proprio impulso criminale. (Nella specie, il motivo che aveva determinato l’imputato a compiere il gesto di estrema gravità (l’omicidio, n.d.r.) in danno della moglie non era costituito dall’uso smodato del telefono da parte della vittima (fatto obiettivamente banale rispetto al delitto compiuto), ma dalla circostanza che il ricorso ai servizi telefonici di chiromanzia comportava costi tali da dimezzare il reddito dell’imputato, con le gravi ripercussioni sul bilancio familiare rilevate dal giudice di primo grado e non escluse nella sentenza impugnata) (Sent. n. 26017, Sez. I, del 13-6-2013).

 

Reato – Circostanze attenuanti generiche – Meritevolezza – Motivazione – Necessità

(cod. pen.: artt. 62 bis, 133)

— In tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne, sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o dell’invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell’art. 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche, derivandone così che, esemplificando, queste ben possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato (Sent. n. 24172, Sez. IV, del 4-6-2013).

 

Responsabilità da reato dell’ente – Quando sussiste

(D.Lgs. 231/2001: art. 5)

— Sussiste la responsabilità da reato dell’ente qualora la persona giuridica abbia avuto un interesse anche solo concorrente con quello dell’agente alla commissione del reato presupposto (Sent. n. 24559, Sez. VI, del 5-6-2013).

 

* Ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione adottato in violazione del contraddittorio – Da chi deve essere proposto ed entro quale termine

(cod. proc. pen.: artt. 409, 585, 606)

— Il ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione adottato in violazione del contraddittorio deve essere proposto dalla persona offesa entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di effettiva conoscenza della sua esistenza (Sent. n. 25019, Sez. VI, del 6-6-2013).

 

Rissa – Contesto relativo – Esclude sia la legittima difesa che l’eccesso colposo

(cod. pen.: artt. 52, 55, 588)

— L’accertato contesto di rissa impone di escludere la scriminante della legittima difesa e tanto impedisce, alla radice, di configurare l’ipotesi dell’eccesso colposo (Sent. n. 23883, Sez. I, del 3-6-2013).

 

Sequestro conservativo – Legittimazione della parte civile a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza con cui il tribunale per il riesame ha revocato il sequestro conservativo disposto nel suo interesse

(cod. proc. pen.: artt. 74, 316, 318, 324, 325)

— La parte civile è legittimata a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza con cui il tribunale per il riesame ha revocato il sequestro conservativo disposto nel suo interesse (Sent. n. 25449, Sez. VI, del 10-6-2013).

 

Truffa – Fattispecie in cui non è configurabile

(cod. pen.: art. 640)

— Non è configurabile il reato di truffa tutte le volte in cui gli artifizi o raggiri incidano sulla determinazione di un organo che, esercitando un potere di natura pubblicistica, è tenuto ad accertare una violazione amministrativa, proprio perché manca l’elemento costitutivo del reato ossia l’atto di disposizione patrimoniale di natura privatistica (Sent. n. 26839, Sez. II, del 20-6-2013).

 

Violenza sessuale – Requisiti

(cod. pen.: art. 609 bis)

— La configurabilità del reato di violenza sessuale non dipende dall’interpretazione soggettiva del giudicante, ma è legata alla contestuale presenza di un requisito soggettivo (il fine di concupiscenza, ravvisabile anche nel caso non si ottenga il soddisfacimento sessuale) e di un requisito oggettivo, consistente nella concreta idoneità della condotta a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale ed a suscitare od a soddisfare la brama sessuale dell’agente; sicché rientrano tra gli atti sessuali anche i toccamenti, i palpeggiamenti e gli sfregamenti sulle parti intime delle vittime, posti in essere dall’agente in maniera subdola e repentina (Sent. n. 26440, Sez. III, del 18-6-2013).