Proposta di modifica per l’equa ripartizione dei compensi accessori

DR MAURO VENEZIA

FUNZIONARIO UNEP CORTE D’APPELLO DI NAPOLI CENTRO DIREZIONALE TORRE B 2° P. ST.1

NAPOLI 07/09/2023

PROPOSTA DI MODIFICA PER L’EQUA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI RELATIVI AL COMBINATO DISPOSTO ART. 122 D.P.R. 15/12/59 N. 1229 O.U.G. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 132/2014 CONVERTITO CON LEGGE N. 162/2014 S.M. E ART. 492 BIS CPC

Prima di prospettare e di sottoporre all’attenzione delle SS.VV. la disamina che segue è indispensabile

PREMETTERE

Che soprattutto alla luce dell’ultima riforma 10/10/22 n.150 (Rif. Cartabia) sono state introdotte innovazioni giuridico-informatiche che mirano a snellire e migliorare le tempistiche per la definizione dei procedimenti giudiziari, con importanti riflessi sulla nuova organizzazione anche degli Uffici UNEP imprimendo a questi ultimi una significativa accelerazione attraverso l’impiego di importanti strumenti digitali e tecnologici che nello stesso momento fanno emergere numerose discrasie rispetto alle vecchie normative in uso, rendendo necessari urgenti adeguamenti e diverse interpretazioni come quella relativa al nuovo art.122 O.U.G. che qui si intende evidenziare;

Che con D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, il Legislatore, in prospettiva della riforma della Giustizia e del nuovo PCT, introduceva l’art. 492 bis C.P.C. (ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare) nel contempo riformava il relativo criterio retributivo modificando l’art. 122 O.U.G. in linea con le caratteristiche della professione intellettuale dell’U.G. la cui retribuzione è caratterizzata da proventi/incentivanti (si veda a titolo esemplificativo similmente alla quota reddito IRPEF del 50%, o la quota reddito percentuale di cui all’ex art. 122 c. 2 D.P.R. 1229/59 tutte quote reddito divise in parti uguali tra gli U.G./Funzionari UNEP ). La ratio Legis del compenso accessorio, sebbene in linea con lo status giuridico-economico dell’U.G. sancito nell’ O.U.G. del 59, presenta un grave difetto di carattere tecnico/pratico che solo gli U.G. possono correggere, vale a dire trascura le caratteristiche delle competenze territoriali esterne all’Ufficio, tutte disomogenee e diverse per ciascuno UUNEP e per ogni zona all’interno dello stesso territorio che si palesano in modo macroscopico soprattutto nei grandi Uffici UNEP come Roma, Milano, Torino, Napoli etc. a cui bisogna assolutamente porre rimedio, rispetto al nuovo art. 122 O.U.G. per evitare gravi disparità ed ingiustizie;

Che sebbene l’obiettivo del legislatore sia encomiabile in quanto pensato in linea con la natura giuridica dell’U.G. relativamente alla retribuzione, sicuramente ad hoc e perfettamente funzionale ai piccoli centri o piccoli Uffici NEP, viceversa per i grandi centri e grandi Uffici NEP palesa gravi criticità, che si tiene a precisarlo subito, a parere dello scrivente, NON RISOLVIBILI CON LA ROTAZIONE DEGLI U.G. RISPETTO ALLE SUDDETTE ZONE DI COMPETENZA,  in quanto  creerebbe gravi disagi agli U.G. stessi e gravissimi disservizi rispetto alla efficienza ed efficacia, come sancito dall’art. 97 della Cost., dove in particolare al comma 3, impone che l’operato della P.A. sia improntato ai principi di efficienza e IMPARZIALITÀ, senza contare poi che non risolverebbe le DISPARITA’ e le DISUGUAGLIANZE relativamente al nuovo art. 122 O.U.G. se rapportato anche all’art. 3 e 36 della Cost. (La retribuzione oltre che tempestiva – dal 2014 – sic! – deve essere anche adeguata e non certo affidata al caso ed alla fortuna dei Funzionari).

Che, per esempio, più tecnicamente, molte zone del Circondario di Napoli presentano una prevalente vocazione di tipo penalistico ove quasi mai consentirebbe ai colleghi addetti a codeste zone di partecipare alle attività di ricerca telematica dei beni da pignorare nonché alla esecuzione e relativa distribuzione dei proventi.

Viceversa, altre zone sono caratterizzate da una prevalente vocazione civilistica che consentirebbe ai colleghi addetti di goderne in forma quasi esclusiva, ictu oculi, balza la grave disparità e discriminazione nella distribuzione dei proventi sic et simpliciter, liquidati dal G.E. con Decreto esclusivamente indirizzato al Dirigente UNEP (SI TENGA BEN PRESENTE LA MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE APPENA DESCRITTA PER RICHIAMARLA IN SEGUITO);

che a conclusione di questa premessa e non certo per ultimo, la materia che segue si basa fondamentalmente su quanto affermato da autorevoli colleghi: l’Ispettorato Ministeriale nell’ipotesi di uguale ripartizione dei proventi di cui al novellato art. 122 O.U.G in combinato disposto con l’art. 492 bis C.P.C., effettuerebbe soltanto semplice rilievo senza l’applicazione di sanzioni.

Ciò che si propone alle SS.LL. potrebbe consistere nella istituzione di una terza competenza e, nella fattispecie: attualmente potremmo affermare che esistono due competenze fondamentali in cui si articolano i servizi degli Uffici UNEP ovverosia una competenza interna ed una esterna.

SI POTREBBE ISTITUIRE una terza competenza che legittimerebbe una uguale ripartizione dei proventi ex art. 492 bis C.P.C.:

  • Competenza interna detta digitale relativa al PCT- GSU;
  • Competenza territoriale esterna all’Ufficio relativa alle attività di notificazione-esecuzione;
  • COMPETENZA DIGITALE ESECUTIVA E DEI SERVIZI ESTERNI IN VIRTU’ DEL NUOVO PCT-GSU COLLEGATO AL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 492 BIS CPC ED ART. 122 U.G. COME MODIFICATO DALLA LEGGE.

Più esplicitamente, al fine di perequare i compensi aggiuntivi, anziché far ruotare gli U.G. sulle zone che dividono il circondario di un   grande   ufficio   (Roma,   Torino,   Milano,   Napoli etc.) che determinano la competenza di ciascuno, che si ribadisce, sarebbe inammissibile/insostenibile/dannosa per i principi enunciati, sia per i medesimi Funzionari che per l’efficienza e l’efficacia dei servizi UNEP, per motivi facilmente intuibili, pertanto si potrebbe VALUTARE l’opportunità di una nuova proposta che CERTO non vuole avere la presunzione di essere   depositaria   della   verità   assoluta   e   risolutiva   rispetto    alle   previsioni   legislative, ma SICURAMENTE l’ambizione di aprire un confronto pacato e civile tra il Ministero della Giustizia, parti sociali e tutti i colleghi non solo del nostro Ufficio, ma attraverso i social network in tutti gli UUNEP d’ Italia, da intendersi work in progress, partendo dall’ipotesi di far ruotare per tutti gli U.G., nessuno escluso, la c.d. competenza digitale, in tal modo si potrebbero attribuire, seguendo solo un ordine cronologico delle richieste telematiche di cui all’art. 492 bis C.P.C., a tutti i settori (e/o anche ai singoli Funzionari che vi appartengono) in modo da rendere possibile la partecipazione egualitaria di tutti gli U.G. e Funzionari UNEP esterni alla ricerca telematica dei beni ed alle conseguenti attività in executivis.

Così facendo tutti i Funzionari parteciperebbero, si ripete, in modo egualitario sia all’attività di intelligence, ricerca telematica dei beni da staggire, che alle procedure esecutive telematiche e/o sul territorio nel rispetto della competenza territoriale e/o digitale.

Una volta terminato il processo esecutivo il G.E. emette Decreto di liquidazione indirizzato direttamente al solo Dirigente UNEP, quest’ultimo, in virtù dell’organizzazione dei servizi, da lui stesso disposta ai sensi dell’art. 48 dell’O.U.G. del 59, sotto la diretta sorveglianza del Magistrato delegato, giustificherebbe la distribuzione dei proventi in parti uguali tra tutti gli U.G. e Funzionari UNEP esterni in virtù della istituita nuova competenza digitale esecutiva, previo versamento delle ritenute previdenziali (cassa pensione-fondo credito) fermo restando un eventuale conguaglio annuale relativo all’aliquota IRPEF (alquanto improbabile ma risolvibile trattenendo una aliquota maggiore, in prospettiva di maggiori introiti, a quella attuale) spalmato dal Dirigente UNEP su tutti i funzionari ed U.G. aderenti alla competenza digitale esterna o detta anche INTERPRETAZIONE DIGITALE DEI COMPENSI prevenendo così ogni eventuale rilievo o sanzione, alla stessa stregua della quota reddito IRPEF del 50%, o   la quota reddito percentuale di cui all’ex art. 122 c. 2 D.P.R. 1229/59 tutte quote reddito divise in parti uguali tra gli U.G./Funzionari UNEP ).

È necessario tener conto che la sperimentazione dell’attuazione dell’accordo siglato tra il Ministero della Giustizia e la direzione dell’A.E., dopo ben nove anni dall’entrata in vigore dell’art. 492 bis C.P.C., troverà pratica applicazione per tutti gli Uffici UNEP, salvo scongiurata proroga, già da settembre.

In conclusione, rimane solo un auspicio personale che tale proposta, seppure giudicata da taluni negativamente, non certo per partito preso o bastian contrario, sia integrata o modificata da chi esprime legittime critiche, con proposte proprie anche ex novo.

È giunto finalmente il tempo per gli Ufficiali Giudiziari di abbandonare l’atavico pessimismo della fine degli Uffici UNEP, perché, tuttavia, è proprio nei momenti in cui tutto sembra nero all’orizzonte che le persone dotate di intelligenza, capacità di gioco di squadra e spirito di iniziativa (come è la maggioranza di noi, cari colleghi e colleghe e come hanno dimostrato con la sperimentazione gli Uffici-pilota di Roma e Milano) ripartono con slancio e trasformano il rischio in opportunità, la debolezza in forza, l’ansia in lucidità.

Fiducioso, ringrazia e rimane in attesa di Vs. adesioni. NELL’ESPRIMERE VIVA CORDIALITÀ PORGE DISTINTI SALUTI

 

Funzionario UNEP

Dr. Mauro Venezia