Massime penali della Cassazione di maggio 2012

Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti – Quando si hanno due distinte ed autonome organizzazioni

(D.P.R. 309/1990: art. 74)

— In tema di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, si è in presenza non di un’unica ma di due distinte ed autonome organizzazioni quando sono diversi il territorio ed il tempo in cui esse operano ed i soggetti che ne fanno parte (Sent. n. 19220, Sez. VI, del 21-5-2012).

 

Competenza per materia – Conflitto positivo

(cod. proc. pen.: art. 28)

— Il conflitto positivo di competenza per materia, che abbia riguardo ad uno stesso fatto diversamente qualificato dai giudici in conflitto, va risolto in favore del giudice la cui competenza materiale sia più ampia, perché questi può decidere nel merito pur nell’eventualità che dia al fatto una diversa e meno grave definizione giuridica (Sent. n. 19368, Sez. I, del 22-5-2012).

 

Evasione – Allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzato a svolgere attività lavorativa – Dolo generico – Sufficienza

(cod. pen.: art. 385; cod. proc. pen.: art. 284)

— L’evasione consistente nell’allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzato a svolgere attività lavorativa richiede il dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente (Sent. n. 19220, Sez. VI, del 21-5-2012).

 

Gratuito patrocinio – Ammissione – Voci di reddito computabili

(D.P.R. 115/2002: art. 76)

— Ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, nelle voci di reddito computabili rientrano anche i redditi di tipo agrario e dominicale connessi alla disponibilità di terreni agricoli (Sent. n. 21253, Sez. IV, del 31-5-2012).

 

Indagini preliminari – Chiusura – Proroga del termine

(cod. proc. pen.: artt. 406, 568, 606)

— L’ordinanza del G.i.p. che decide sulla richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari non è impugnabile, neppure attraverso il ricorso per cassazione (Sent. n. 18540, Sez. VI, del 15-5-2012).

 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria – Tentativo

(cod. pen.: artt. 56, 377 bis)

— Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, previsto dall’art. 377-bis cod. pen., è un reato di evento per il quale è configurabile la forma del tentativo. (Fattispecie relativa ad un’ipotesi di reato consumato, in cui un coindagato ha reso mendaci dichiarazioni nel corso di una serie di interrogatori dinanzi all’autorità giudiziaria) (Sent. n. 16369, Sez. VI, del 3-5-2012).

 

Misure cautelari personali – Obbligo di motivazione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere

(cod. proc. pen.: artt. 273, 292)

— In tema di misure cautelari personali, l’obbligo di motivazione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere non può ritenersi assolto, per quanto concerne l’esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, con la mera evidenziazione grafica in grassetto degli elementi di fatto (nella specie, estrapolati dal compendio dell’intercettazione), occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate, il cui controllo in sede di legittimità deve limitarsi a verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza di completezza espositiva (Sent. n. 18728, Sez. VI, del 16-5-2012).

 

* Misure cautelari reali – Revoca

(cod. proc. pen.: artt. 316, 324)

— La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti (Sent. n. 17201, Sez. II, del 9-5-2012).

 

Sentenza – Mancanza o incompletezza del dispositivo

(cod. proc. pen.: artt. 130, 546, 547)

— La mancanza o incompletezza del dispositivo comporta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 546 cod. proc. pen., in quanto l’obbligo della pronuncia sull’azione penale, cui corrisponde un diritto soggettivo dell’imputato, può dirsi adempiuto soltanto con la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza stessa. (La S.C. ha precisato che ad una eventuale omissione non può supplirsi con la motivazione della sentenza, la quale adempie una finalità meramente strumentale ed è improduttiva di conseguenze giuridiche se non trova la sua conclusione nel dispositivo: ne deriva l’impossibilità di fare ricorso alla procedura di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen., riservata esclusivamente alle ipotesi nelle quali l’errore non determini la nullità dell’atto) (Sent. n. 20958, Sez. II, del 31-5-2012).

 

Truffa – Emissione di un assegno postale privo di copertura

(cod. pen.: art. 640)

— L’emissione di un assegno postale privo di copertura può integrare il reato di truffa se sia accompagnata da un comportamento dell’agente idoneo ad indurre in inganno chi riceve il titolo, vincendone le resistenze mediante assicurazioni sulle proprie intenzioni di pagare, atte ad ingenerare fiducia nella propria solvibilità (Sent. n. 20966, Sez. II, del 31-5-2012).

 

Turbata libertà degli incanti commessa attraverso «altri mezzi fraudolenti» – Nozione di «altri mezzi fraudolenti»

(cod. pen.: art. 353)

— Il delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) può essere commesso, oltre che con violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni, anche attraverso «altri mezzi fraudolenti», categoria nella quale rientra ogni genere di artificio, inganno, menzogna usati per alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione alla gara. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto sussistente il delitto nel caso di soggetti che, nell’ambito della procedura esecutiva per la vendita all’asta dei beni ricompresi nel fallimento dei genitori, sistematicamente procedevano, dopo ciascuna aggiudicazione provvisoria, ad offrire l’aumento del sesto sul prezzo determinato, facendo schizzare in alto il prezzo medesimo, con conseguente ritiro degli aggiudicatari provvisori, salvo poi non provvedere a saldare il prezzo, così determinando l’inizio di una nuova gara a prezzi ribassati) (Sent. n. 20211, Sez. VI, del 25-5-2012).