Massime civili della Cassazione di dicembre 2014

Actio negatoria servitutis – Funzioni

(cod. civ.: art. 949)

— In tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce actio negatoria servitutis non solo la domanda diretta all’accertamento dell’inesistenza della pretesa servitù, ma anche quella volta all’eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo, sì da ottenere l’effettiva libertà del fondo ed impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all’esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l’acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (Sent. n. 27405, Sez. II, del 29-12-2014).

— L’actio negatoria servitutis può essere diretta sia all’accertamento dell’inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un’opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell’opera stessa, ma non l’ordine di esecuzione di opere eccedenti la finalità dell’azione, che è quella di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo oggetto del pregiudizio (Sent. n. 27564, Sez. II, del 31-12-2014).

 

Actio negatoria servitutis – Legittimazione attiva e legittimazione passiva

(cod. civ.: art. 949)

— Nell’actio negatoria servitutis la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù, e, nel caso in cui la legittimazione di una delle parti, pur assente all’atto della proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire fino all’emissione della decisione, dato che la legittimazione ad agire, rappresentando una condizione dell’azione, non può subire limitazioni temporali, sicché è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l’azione ab origine, indipendentemente dal momento in cui si verifichi (Sent. n. 26769, Sez. II, del 18-12-2014).

 

Anatocismo – Art. 1283 cod. civ. – Estendibilità ai debiti di valore – Esclusione – Ragione

(cod. civ.: artt. 1283, 2043 e segg.)

— La disposizione che ammette l’anatocismo, dettata dall’art. 1283 cod. civ. in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale, valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non è, quindi, estensibile ai debiti di valore, quali quelli derivanti da responsabilità aquiliana (Sent. n. 25729, Sez. III, del 5-12-2014).

 

Appello – Onere di adeguatezza della motivazione – Criterio di sufficienza

(cod. proc. civ.: art. 132 II co. n. 4)

— Al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Sent. n. 25509, Sez. VI, del 2-12-2014).

 

* Avvocati – Condotte anteriori all’iscrizione all’Albo – Rilevanza disciplinare – Esclusione – Fondamento

(R.D.L. 1578/1933: art. 38)

— L’esercizio del potere disciplinare nei confronti degli avvocati, ai sensi dell’art. 38 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, tutela il prestigio dell’Ordine forense in presenza di comportamenti idonei a screditarne l’autorevolezza e la credibilità, tenuti dagli iscritti in violazione dei doveri professionali, sicché non hanno rilevanza disciplinare le condotte antecedenti l’iscrizione all’Albo, a prescindere dalla loro rilevanza penale e dalla loro capacità di determinare strepitus fori nel periodo d’iscrizione (Sent. n. 25369, Sez. Unite, dell’1-12-2014).

 

Azione di regolamento di confini

(cod. civ.: art. 950)

— In tema di azione ex art. 950 cod. civ., al fine della determinazione del confine tra due fondi limitrofi e dell’individuazione della loro esatta consistenza, assume rilevanza preminente il tipo di frazionamento catastale contenente gli estremi della lottizzazione, qualora le parti ad esso abbiano fatto espresso riferimento nei rispettivi atti di acquisto (Sent. n. 27170, Sez. II, del 22-12-2014).

 

Concorrenza sleale – Ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 cod. civ.

(cod. civ.: art. 2598; cod. proc. civ.: art. 112)

— In tema di concorrenza sleale, l’ipotesi prevista dall’art. 2598, n. 3, cod. civ. — consistente nell’avvalersi «direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda» — si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici previsti dai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione e costituisce un’ipotesi autonoma di possibili casi alternativi, per i quali è necessaria la prova in concreto dell’idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente. Pertanto, se a fondamento della domanda sono allegati atti di imitazione servile, come tali integranti concorrenza sleale per la loro intrinseca idoneità a creare confusione con i prodotti e l’attività del concorrente, non può il giudice sostituire alla causa petendi della domanda una causa petendi diversa sia sotto il profilo giuridico che sotto quello dei fatti materiali, né porre i medesimi fatti, invocati dall’attore come atti di imitazione servile, a fondamento dell’accertamento della concorrenza sleale sotto il diverso profilo dell’art. 2598, n. 3, cod. civ. senza con ciò andare oltre i limiti della domanda proposta, sulla quale soltanto si è validamente instaurato il contraddittorio (Sent. n. 25652, Sez. I, del 4-12-2014).

 

Condominio – Parti comuni dell’edificio

(cod. civ.: artt. 1117, 1126)

— In tema di condominio, le gronde, i doccioni ed i canali di scarico, che convogliano le acque meteoriche dalla sommità di un edificio condominiale, costituiscono parti comuni, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all’uso comune, ricadono tra i beni di cui all’art. 1117 cod. civ., senza che rilevi la circostanza che la copertura del fabbricato dal quale provengano tali acque sia costituita da tetto a falda, lastrico o terrazzo di proprietà esclusiva, né trovi applicazione il regime sulle spese stabilito dall’art. 1126 cod. civ., il quale disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso (Sent. n. 27154, Sez. II, del 22-12-2014).

 

Contratto – Interpretazione – Principio in claris non fit interpretatio – Portata

(cod. civ.: art. 1362)

— In tema di interpretazione del contratto, il principio in claris non fit interpretatio rende superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo del testo contrattuale quando la comune intenzione dei contraenti sia chiara, non essendo a tal fine però sufficiente la chiarezza lessicale in sé e per sé considerata, sicché detto principio non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti (Sent. n. 25840, Sez. III, del 9-12-2014).

 

Domanda giudiziale – Interpretazione – Dovere del giudice del merito

(cod. proc. civ.: artt. 99, 112)

— Il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di appello nella parte in cui aveva pronunciato la risoluzione per inadempimento del contratto di intermediazione finanziaria dedotto in giudizio, unica fonte obbligatoria di natura negoziale della fattispecie, sebbene con la domanda fosse stata formalmente chiesta la risoluzione dell’ordine di acquisto, avente natura meramente esecutiva del mandato sotteso al contratto medesimo) (Sent. n. 26159, Sez. III, del 12-12-2014).

 

Domanda giudiziale – Interpretazione – Utilizzabilità delle norme sull’interpretazione del contratto – Esclusione – Fondamento

(cod. proc. civ.: artt. 99, 112; cod. civ.: artt. 1362 e segg.)

— Ai fini dell’interpretazione delle domande giudiziali non sono utilizzabili le norme sull’interpretazione del contratto, in quanto, rispetto alle attività giudiziali, non si pone una questione di individuazione della comune intenzione delle parti e la stessa soggettiva intenzione della parte rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire alla controparte di cogliere l’effettivo contenuto dell’atto e di svolgere un’adeguata difesa (Sent. n. 25853, Sez. III, del 9-12-2014).

 

Emotrasfusioni – Omessa vigilanza da parte del Ministero della salute – Danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV – Responsabilità del Ministero ex art. 2043 cod. civ.

(cod. civ.: art. 2043)

— Il Ministero della salute è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati, sicché risponde, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV, contratte da soggetti emotrasfusi, per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati (Sent. n. 26152, Sez. III, del 12-12-2014).

 

Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto – Dovere del giudice

(cod. civ.: artt. 1351, 1362, 2932)

— In tema di contratto preliminare, il giudice, nel pronunciare la sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., non deve limitarsi ad una meccanica trasposizione di esso, poiché è tenuto ad accertare l’effettiva volontà delle parti in ordine all’esatta identificazione dell’oggetto, che, se non esattamente individuato, deve essere individuabile anche con elementi acquisiti aliunde a mezzo di atti e documenti collegati a quello oggetto di valutazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la sentenza di merito che era pervenuta all’esatta individuazione dei beni oggetto del preliminare attraverso il «riferimento alla quota ereditaria di comproprietà degli immobili identificata per relationem rispetto all’asse ereditario») (Sent. n. 25725, Sez. III, del 5-12-2014).

 

Furto in appartamento agevolato da ponteggi – Responsabilità dell’imprenditore e del condominio

(cod. civ.: artt. 2043, 2051)

— Nell’ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, è configurabile la responsabilità dell’imprenditore, ex art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nell’adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 c.c., per l’omessa vigilanza e custodia cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura (Sent. n. 26900, Sez. III, del 19-12-2014).

 

Interpretazione e applicazione della legge straniera – Criteri

(L. 218/1995: art. 15)

— Dall’art. 15 della legge 31 maggio 1995, n. 218, ai cui sensi la legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo, discende che il diritto straniero, una volta riconosciuto applicabile alla fattispecie concreta, deve essere interpretato dal giudice italiano secondo i criteri ermeneutici suoi propri. (Nella specie, la Corte d’appello, riconosciuta l’applicabilità del diritto anglosassone, ha correttamente interpretato una «clausola di classificazione», inserita in un contratto di assicurazione contro i danni da naufragio, come una promissory warranty, considerandola, per l’effetto, non una clausola limitativa della responsabilità dell’assicuratore, bensì una delimitazione convenzionale dell’oggetto del contratto, ravvisando nella sua violazione un’ipotesi di breach of warranty, ovvero di inoperatività della copertura assicurativa per trasporti merci compiuti con navi non affidabili) (Sent. n. 25735, Sez. III, del 5-12-2014).

 

Locazione di immobili ad uso non abitativo – Diritto di prelazione del conduttore – Portata

(L. 392/1978: art. 38)

— In tema di locazione per uso diverso dall’abitazione, il diritto di prelazione riconosciuto al conduttore, con sacrificio dell’autonomia contrattuale del locatore, dall’art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non si estende agli immobili che, pur essendo complementari a quelli ove è esercitata l’attività commerciale, non hanno il contatto diretto con il pubblico e sono giuridicamente, catastalmente e strutturalmente autonomi (Sent. n. 27514, Sez. III, del 30-12-2014).

— In tema di locazione ad uso diverso dall’abitazione, il diritto di prelazione riconosciuto al conduttore dall’art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, può estendersi anche a quelle unità immobiliari (nella specie il vano sottostante a quello, ubicato al piano terra, in cui era svolta l’attività di tabaccheria) che, pur diverse dal bene locato, presentino, rispetto ad esso, un vincolo pertinenziale costituito dal proprietario locatore e non dal conduttore con la mera tolleranza di costui (Sent. n. 27514, Sez. III, del 30-12-2014).

 

Mediazione – Diritto alla provvigione qualora l’affare sia stato concluso tra persone giuridiche

(cod. civ.: artt. 1387, 1754, 1755)

— In tema di contratto di mediazione, qualora l’affare sia stato concluso tra persone giuridiche, il mediatore ha diritto alla provvigione anche quando la «messa in relazione», causalmente rilevante ai sensi degli artt. 1754 e 1755 cod. civ., sia inizialmente intervenuta tra soggetti che, seppur sprovvisti di poteri di legale rappresentanza, abbiano intrapreso e partecipato alle trattative per conto e nell’interesse delle persone giuridiche (Sent. n. 25851, Sez. III, del 9-12-2014).

 

Mediazione – Diritto alla provvigione – Quando sorge

(cod. civ.: art. 1755)

— In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente che il mediatore — pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo — abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Sent. n. 25851, Sez. III, del 9-12-2014).

— Il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell’affare, sicché va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato, e il prezzo, a condizione che l’opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativo ad un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nell’iniziale messa in relazione delle parti (Sent. n. 25851, Sez. III, del 9-12-2014).

 

Memoria ex art. 378 cod. proc. civ. – Non può integrare i motivi del ricorso per cassazione – Ragione

(cod. proc. civ.: art. 378)

— La memoria ex art. 378 cod. proc. civ. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente — cioè in maniera completa, compiuta e definitiva — enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (Sent. n. 26670, Sez. VI, del 18-12-2014).

 

Notificazioni a mezzo posta – Sono riservate in via esclusiva all’Ente Poste

(D.Lgs. 261/1999; L. 890/1982; cod. proc. civ.: art. 149)

— In tema di notifiche a mezzo posta, il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, continua a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che è inammissibile l’atto di appello notificato mediante servizio di posta privata, trattandosi di una notificazione inesistente, insuscettibile di sanatoria e non assistita dalla funzione probatoria che l’art. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di invii raccomandati (Sent. n. 27021, Sez. VI, del 19-12-2014).

 

Omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 I co. n. 5 cod. proc. civ. – Differenza

(cod. proc. civ.: artt. 112, 360 I co. n. 5)

— La differenza fra l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. consiste nel fatto che, nel primo caso, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre, nel secondo caso, l’omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione (Sent. n. 25714, Sez. VI, del 4-12-2014).

 

Periti e consulenti tecnici – Determinazione dei loro onorari

(D.P.R. 115/2002: artt. 50 e segg.)

— In tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma degli artt. 50 e segg. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l’interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico-giuridiche secondo le quali debba ritenersi non dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione (Sent. n. 27126, Sez. II, del 19-12-2014).

 

Principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato – Fattispecie in cui non è violato

(cod. proc. civ.: art. 112)

— Il giudice d’appello che riformi in parte la sentenza impugnata, indipendentemente da una specifica richiesta dell’appellante, il quale abbia invece domandato nelle sue conclusioni la sola riforma integrale della sentenza, non viola il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., in quanto il petitum immediato dell’impugnazione è la riforma della sentenza, mentre l’ampiezza di detta riforma dipende dall’esito dello scrutinio degli specifici motivi d’appello proposti (Sent. n. 26908, Sez. III, del 19-12-2014).

 

Prova – Valutazione – Dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio non formale

(cod. proc. civ.: artt. 116, 117)

— In tema di valutazione della prova, le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio non formale, pur se prive di alcun valore confessorio, in quanto detto mezzo è diretto semplicemente a chiarire i termini della controversia, ben possono costituire il fondamento del convincimento del giudice di merito, al quale è riservata la valutazione, non censurabile in sede di legittimità, se congruamente e ragionevolmente motivata, della loro concludenza e attendibilità (Sent. n. 27407, Sez. II, del 29-12-2014).

 

Responsabilità civile – Esimenti del caso fortuito e della forza maggiore – Fattispecie in cui non sussistono

(cod. civ.: artt. 2043, 2051)

— In tema di responsabilità civile, l’esimente del caso fortuito e quella della forza maggiore (invocabili in presenza di circostanze tali da escludere, rispettivamente, la colpa dell’agente o il nesso causale tra la sua condotta e l’evento dannoso) non possono essere invocate dal proprietario di una strada in relazione ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche pur di particolare forza ed intensità, protrattesi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, allorché sia stato accertato che gli stessi trovano origine nell’insufficienza del sistema di deflusso delle acque meteoriche, realizzato a seguito di lavori di ammodernamento della strada in questione (Sent. n. 26545, Sez. III, del 17-12-2014).

 

Responsabilità civile – Fattispecie in cui non sussiste

(cod. civ.: artt. 2043, 2051)

— Nell’ipotesi di danni cagionati ad uno spettatore dal lancio dagli spalti di un moschettone da trekking durante una partita di calcio, la società proprietaria dell’impianto non ne risponde né ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., trattandosi di evento non controllabile a causa delle migliaia di spettatori delle partite e della non intrinseca pericolosità dell’oggetto lanciato, come tale facilmente occultabile e introducibile sui luoghi, né ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per la riconducibilità del danno non alla natura del bene custodito o all’uso che ne è stato fatto dal custode ma alla condotta illecita di un terzo, rispetto al quale lo stadio rappresenta esclusivamente il contesto nel cui ambito è accaduto l’evento (Sent. n. 26901, Sez. III, del 19-12-2014).

 

Ricorso per cassazione – Illeggibilità della sottoscrizione in calce da parte del difensore munito di valida procura – Quando non incide sull’ammissibilità dell’atto – Ragione

(cod. proc. civ.: artt. 83, 125 I co., 365)

— L’illeggibilità della sottoscrizione in calce al ricorso per cassazione, da parte del difensore munito di valida procura, non incide sull’ammissibilità dell’atto, seppure ne sia contestata da controparte la provenienza, allorché essa sia comunque integrata dalla firma di autentica del mandato, parimenti ivi apposta, atteso che l’apposizione di entrambe le sottoscrizioni sul ricorso, recante la precisa indicazione del nome del difensore, comporta una presunzione di loro appartenenza allo stesso, e ne esclude l’attribuibilità a persona non identificabile (Sent. n. 27403, Sez. II, del 29-12-2014).

 

Ricorso per cassazione per omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito – Duplice onere del ricorrente

(cod. proc. civ.: art. 366 I co. n. 6)

— Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito ha, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Sent. n. 26174, Sez. trib., del 12-12-2014).

 

Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto

(cod. proc. civ.: artt. 360 I co. n. 3, 366 I co. n. 4)

— Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., ricorre (o non ricorre) a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, poiché il ricorrente è tenuto, in ogni caso, a prospettare l’erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata e ad indicare, a pena d’inammissibilità ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ., i motivi per i quali chiede la cassazione (Sent. n. 26307, Sez. lavoro, del 15-12-2014).

 

Ricorso per cassazione – Rinuncia – Determina una pronuncia di estinzione del giudizio – Ragione

(cod. proc. civ.: artt. 360, 360 bis, 390, 391)

— Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente, ancorché espressa in via subordinata, determina senz’altro una pronuncia di estinzione del giudizio in quanto pregiudiziale anche rispetto alla declaratoria di inammissibilità del medesimo ricorso (Sent. n. 25824, Sez. VI, del 5-12-2014).

 

Ricorso per cassazione – Vizio di motivazione ed errore di diritto – Distinzione

(cod. proc. civ.: art. 360 I co. nn. 3 e 5)

— In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. concerne esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche che, invece, in quanto prospettabili come vizio relativo ad una disposizione di natura processuale (quale, nella specie, la declaratoria di inammissibilità dell’appello), ricadono sotto il profilo dell’errore di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (Sent. n. 26292, Sez. II, del 15-12-2014).

 

Riproduzioni meccaniche – Registrazione fonografica di un colloquio tra presenti – Vi rientra – Conseguenze

(cod. civ.: art. 2712; cod. pen.: art. 51 I co.)

— La registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, rientrando nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 cod. civ., ha natura di prova ammissibile nel processo civile, sicché la sua effettuazione, operata dal lavoratore ed avente ad oggetto un colloquio con il proprio datore di lavoro, non integra illecito disciplinare. Né tale condotta, comunque scriminata ex art. 51 cod. pen., in quanto esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale, può ritenersi lesiva del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, che concerne esclusivamente l’affidamento di quest’ultimo sulle capacità del dipendente di adempimento dell’obbligazione lavorativa (Sent. n. 27424, Sez. lavoro, del 29-12-2014).

 

Risarcimento del danno biologico di natura permanente

(cod. civ.: artt. 2043, 2056)

— In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell’integrità psico-fisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell’invalidità temporanea e di quella permanente, quest’ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l’individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (Sent. n. 26897, Sez. III, del 19-12-2014).

 

Risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa – Esercizio del diritto di cronaca – Limite della continenza

(cod. civ.: artt. 2043, 2059; cod. pen.: artt. 51 I co., 595 III co.)

— In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca soggiace al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l’altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell’articolo, ma all’intero contesto espressivo in cui l’articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell’immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto insussistente il requisito della continenza per le eccedenti modalità di presentazione di contesto della notizia, mirata — anche nella combinazione di titoli e sottotitoli — a convogliare sul lettore l’immagine disonorevole di un P.M. inadeguato a svolgere le indagini e dominato da moventi ideologici e da interessi personali e professionali surrettiziamente perseguiti in danno degli indagati) (Sent. n. 25739, Sez. III, del 5-12-2014).

 

Risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa – Liquidazione del danno morale – Va necessariamente operata con criteri equitativi

(cod. civ.: artt. 1226, 2056, 2059; cod. pen.: art. 595 III co.)

— In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno morale va necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico (Sent. n. 25739, Sez. III, del 5-12-2014).

 

Risarcimento del danno causato da esposizione ad immissioni sonore intollerabili

(cod. civ.: artt. 844, 2059, 2727; cod. proc. civ.: art. 115 II co.)

— L’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza. (Nella specie, le immissioni sonore — costituite da musica ad alto volume e altri schiamazzi «clamorosamente eccedenti la normale tollerabilità» in orario serale e notturno — avevano determinato una lesione, non futile, al diritto al riposo notturno per un periodo di almeno tre anni) (Sent. n. 26899, Sez. III, del 19-12-2014).

 

Risarcimento del danno – Interessi e rivalutazione – Possono essere riconosciuti anche d’ufficio e in appello, se non erano stati espressamente esclusi nella domanda risarcitoria

(cod. civ.: artt. 1223, 1224, 2043)

— La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell’obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d’ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell’originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Sent. n. 26374, Sez. III, del 16-12-2014).

 

Risoluzione del contratto per inadempimento – Reciproche domande di risoluzione

(cod. civ.: art. 1453)

— Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all’altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (Sent. n. 26907, Sez. III, del 19-12-2014).

 

Sentenza – Dichiarazione di incostituzionalità di una norma nell’intervallo di tempo tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza – Si applica lo ius superveniens

(cod. proc. civ.: art. 133)

— L’esistenza giuridica della sentenza civile è, ad eccezione dei casi in cui vi è obbligo di lettura del dispositivo in udienza, determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria, laddove la sua deliberazione è atto privo di rilevanza giuridica esterna. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui, nell’intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, venga dichiarata incostituzionale una determinata normativa, si applica lo ius superveniens così intervenuto (Sent. n. 26066, Sez. I, del 10-12-2014).

 

Sentenza e ordinanza – Criterio differenziatore

(cod. proc. civ.: art. 279)

— Per stabilire se un provvedimento ha carattere di sentenza o di ordinanza, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all’effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze — soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato — i provvedimenti che, ai sensi dell’art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la qualificazione come ordinanza del provvedimento di rimessione in istruttoria per l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio adottato in un giudizio di scioglimento della comunione, negando rilievo all’anticipazione di merito in esso contenuta circa l’infondatezza dell’eccezione di indivisibilità) (Sent. n. 27127, Sez. II, del 19-12-2014).

 

Separazione giudiziale dei coniugi – Allontanamento unilaterale di un coniuge dalla residenza familiare – È causa di addebito della separazione perché costituisce violazione di un obbligo matrimoniale

(cod. civ.: artt. 143, 146, 151 II co.)

— L’allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata osservando che non aveva alcuna rilevanza, ai fini dell’addebito della separazione al marito, la mancata prova dell’affermata relazione extraconiugale, non essendo contestato l’abbandono della casa coniugale) (Sent. n. 25663, Sez. I, del 4-12-2014).

 

Testamento – Annullamento per incapacità naturale del testatore – Presupposto e onere della prova

(cod. civ.: artt. 591, 2697)

— In tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di un’infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Sent. n. 27351, Sez. II, del 23-12-2014).

 

Usucapione del diritto a tenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella di legge – Termine di decorrenza – Dies a quo

(cod. civ.: artt. 892, 1158)

— Ai fini dell’usucapione del diritto a tenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella di legge, il termine decorre dalla data del piantamento, perché è da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare, nel concorso delle altre circostanze richieste, l’acquisto del diritto per decorso del tempo, come è desumibile dall’art. 892, terzo comma, cod. civ., che fa riferimento, ai fini della misurazione della distanza di un albero dal confine, alla base esterna del tronco «nel tempo della piantagione» (Sent. n. 26418, Sez. II, del 16-12-2014).

 

(Le massime il cui titolo è preceduto da un asterisco sono quelle il cui indirizzo è contrastato o minoritario; le massime senza asterisco sono quelle il cui indirizzo è unanime).