Destinazione dei beni mobili degli uffici del Giudice di Pace mantenuti ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 156/2012

Circolare 17 novembre 2014 – Istruzioni relative alla destinazione dei beni mobili degli uffici del Giudice di Pace mantenuti ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 156/2012

 

17 novembre 2014

 

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale Risorse Materiali, Beni e Servizi

– Circolare di istruzioni –

 

Prot. n. 7749.ID del 19 novembre 2014

 

In riferimento alle problematiche in ordine alla possibilità di lasciare i beni mobili dello Stato, attualmente utilizzati negli uffici del Giudice di Pace che saranno mantenuti, in ossequio a quanto disposto dall’art. 3 del D.Lgs. 156/2012, nella disponibilità del Comune che ne faccia richiesta — addossandosi l’obbligo di mantenimento dell’Ufficio —, si rassegnano le seguenti considerazioni, scaturenti dallo scenario normativo vigente.

I beni mobili in uso presso gli uffici del Giudice di Pace, per i quali sia intervenuto il provvedimento di mantenimento con oneri a carico dei Comuni, possono essere trasferiti, innanzitutto, agli uffici del Giudice di Pace aventi sede nell’ambito territoriale di competenza o, comunque, essere assegnati ad altri Uffici Giudiziari che ne rappresentino l’esigenza.

Gli stessi, in nessun caso possono costituire oggetto di cessione gratuita, visto il divieto espressamente stabilito dal comma 1 dell’art. 14 del D.P.R. n. 254/2002.

Si fa presente, a tal riguardo, che la Ragioneria Generale dello Stato ha diramato, con la circolare n. 33/RGS del 9 dicembre 2009, precise indicazioni operative di carattere generale proprio in materia di cessione di beni mobili.

In essa, infatti, si evidenzia che i beni mobili ritenuti dalla Commissione, prevista dall’art. 14 del D.P.R. 254/2002, non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell’ufficio, devono essere prioritariamente destinati alla vendita, da esperire secondo le previsioni contenute nel D.P.R. 189/2001.

Il Regolamento di cui al D.P.R. 254/2002 prevede, poi, al comma 2 dell’art. 14 del sopra richiamato D.P.R., una deroga al divieto di cessione gratuita dei soli beni che non siano più funzionali alle esigenze dell’ufficio.

Infatti, secondo le precise indicazioni esplicative contenute nella citata circolare n. 33/2009, qualora l’Ufficio non ravvisi l’opportunità della vendita, perché, eventualmente, ritenuta non conveniente, i beni sono ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana; in subordine la cessione gratuita è consentita ad organismi di volontariato di protezione civile che operano per scopi umanitari, nonché alle istituzioni scolastiche o, in subordine, ad altri enti no-profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie ed enti di protezione sociale.

Com’è evidente, non si tratta di una deroga generalizzata, bensì di una possibilità destinata esclusivamente ad una categoria ben individuata di beneficiari.

Pertanto, è rimessa al Presidente del Tribunale territorialmente competente la valutazione sulle richieste di utilizzo dei beni mobili in oggetto formulate dagli uffici giudiziari del circondario.

All’esito di quanto sopra, con riferimento ai beni mobili residui, qualora l’Ente locale — la cui istanza di mantenimento ex art. 3 D.Lgs. 156/2012 sia stata definitivamente accolta — faccia richiesta di avere concessi i beni mobili de quibus a titolo di comodato d’uso gratuito, è del pari rimessa al Presidente del Tribunale territorialmente competente la scelta di concedere o meno il comodato d’uso all’Ente stesso.

Solo dopo che sia stato individuato l’ufficio del giudice di pace «mantenuto» cui sono concessi i beni mobili in oggetto, potrà avvenire il passaggio degli stessi nelle scritture inventariali dell’ufficio del Giudice di Pace «ipotetico accorpante» e cioè di quello che avrebbe accorpato l’ufficio qualora l’ente locale non avesse proposto istanza ex art. 3 D.Lgs. 156/2012.

Va sottolineato che nel Regolamento di cui al D.P.R. 254/2002 non sono contenute specifiche disposizioni relative alla possibilità di attribuire i beni mobili statali in comodato d’uso gratuito ad altre Amministrazioni o altri soggetti, per cui occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nel codice civile, ex art. 1803 e ss., che tipizza il comodato come il contratto con il quale un soggetto (comodante) consegna gratuitamente una cosa ad un altro soggetto (comodatario) perché se ne serva per un tempo e per un uso determinati, con l’obbligo di restituirla entro il termine convenuto ovvero, in mancanza, su richiesta del comodante.

Con il comodato d’uso, quindi, l’Amministrazione resta in ogni caso proprietaria del bene anche se questo esce dalla sua diretta disponibilità.

Orbene, a tale proposito è opportuno richiamare quanto precisato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 43/2006 — recante alcune indicazioni generali in merito alla possibilità dell’Amministrazione di attribuire in «uso» gratuito un bene del patrimonio statale ad altre amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti — evidenziando, in particolare, la permanenza in capo al consegnatario dell’ufficio comodante di precise responsabilità.

Restano, infatti, a carico dell’Amministrazione titolare dei beni mobili statali gli adempimenti connessi alla periodica rendicontazione patrimoniale al competente ufficio riscontrante, applicandosi allo stesso consegnatario per debito di vigilanza, pure per i beni oggetto di comodato a favore di terzi, le prescrizioni dettate dal D.P.R. n. 254/2002.

Quanto agli uffici del giudice di pace soppressi e di cui non è stato previsto il mantenimento ai sensi del D.M. 7 marzo 2014, indicati nell’allegato 2 allo stesso D.M., i relativi beni mobili confluiranno presso la sede del giudice di pace circondariale accorpante.

Solo nel caso in cui detta sede risulti inadeguata a recepire i beni in oggetto, si applicherà la procedura sopra descritta e sarà demandata al Presidente del Tribunale la scelta di assegnare il mobilio agli uffici giudiziari del circondario che ne facciano richiesta. In mancanza di richieste si applicheranno le disposizioni di cui al D.P.R. 254/2002 e la circolare 33/RGS del 9 dicembre 2009, sopra richiamate.

 

Roma, 17 novembre 2014

 

IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Malato