Massime penali della Cassazione di ottobre 2013

Abuso d’ufficio – Criterio di esclusione

(cod. pen.: art. 323)

— Non sussiste il reato di abuso di ufficio quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio agisca al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni anche se la condotta posta in essere sia occasionata dallo svolgimento delle stesse. (Nella specie, la Corte ha escluso l’esistenza del reato nei confronti di un vigile urbano che si era appropriato di un pass per disabili rilasciato ad una persona poi deceduta) (Sent. n. 42836, Sez. VI, del 18-10-2013).

 

Abuso d’ufficio – Fattispecie in cui non è configurabile

(cod. pen.: art. 323)

— Non commettono abuso d’ufficio i coniugi — nella specie, sindaco ed ex sindaco — che, parcheggiando le proprie autovetture in una strada pubblica con divieto di transito, non impediscono, comunque, il passaggio pedonale. (Nella specie, la Corte ha accolto la ricostruzione del G.U.P., il quale aveva chiarito che la natura pubblica della traversa — ove vigeva un divieto di transito, ma non di sosta — ne consentiva comunque la fruizione, per finalità di sosta, a tutti gli utenti della strada, non risultandone impedito l’accesso da parte di chiunque) (Sent. n. 42849, Sez. VI, del 18-10-2013).

 

Abuso d’ufficio – Realizzazione della condotta illecita «nello svolgimento delle funzioni o del servizio» – Criterio di necessità

(cod. pen.: art. 323 I co.)

— L’art. 323 c.p., con il richiamo alla locuzione «nello svolgimento delle funzioni o del servizio», richiede che il funzionario realizzi la condotta illecita agendo nella sua veste di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza che rimangono privi di rilievo penale quei comportamenti che, quandanche posti in violazione del dovere di correttezza, siano tenuti come soggetto privato senza servirsi in alcun modo dell’attività funzionale svolta (Sent. n. 42849, Sez. VI, del 18-10-2013).

 

Appropriazione indebita – Omissione, da parte del datore di lavoro, del versamento ad un proprio dipendente di emolumenti per indennità di malattia ed assegni per il nucleo familiare – Configurabilità del reato – Esclusione – Ragione

(cod. pen.: art. 646)

— L’omissione, da parte del datore di lavoro, del versamento ad un proprio dipendente di emolumenti per indennità di malattia ed assegni per il nucleo familiare non può integrare il delitto di appropriazione indebita, giacché il datore di lavoro si limita a non versare al lavoratore una somma di denaro che sarebbe dovuta, ma in nessun modo si appropria indebitamente di beni del lavoratore (Sent. n. 41162, Sez. II, del 7-10-2013).

 

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – Criterio di necessità

(D.P.R. 309/1990: art. 74)

— Si è in presenza di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogni qualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all’attuazione del programma criminale (Sent. n. 43327, Sez. II, del 23-10-2013).

 

Bancarotta fraudolenta – Esiguità della somma distratta – Irrilevanza ai fini della configurabilità del reato

(R.D. 267/1942: art. 216)

— L’esiguità della somma distratta è irrilevante ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, il cui evento è costituito unicamente dalla lesione dell’interesse patrimoniale della massa creditoria, già riconducibile alla condotta di sottrazione di beni a detrimento della garanzia patrimoniale o di documentazione in pregiudizio delle possibilità di verifica contabile, e non anche dal dissesto della società, estraneo alla struttura del reato in quanto mero substrato economico dell’insolvenza (Sent. n. 41887, Sez. V, del 10-10-2013).

 

Concorso di persone nel reato – Cooperazione nel delitto colposo – Nozione

(cod. pen.: artt. 113, 589 II co.)

— È responsabile ai sensi dell’art. 113 cod. pen. di cooperazione nel delitto colposo l’agente il quale, trovandosi ad operare in una situazione di rischio da lui immediatamente percepibile, pur non rivestendo alcuna posizione di garanzia, contribuisca con la propria condotta cooperativa all’aggravamento del rischio, fornendo un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell’evento, ancorché la condotta del cooperante, in sé considerata, appaia tale da non violare alcuna regola cautelare, essendo sufficiente l’adesione intenzionale dell’agente all’altrui azione negligente, imprudente o inesperta, assumendo così sulla sua azione il medesimo disvalore che, in origine, è caratteristico solo dell’altrui comportamento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità, ex artt. 113 e 589, comma secondo, cod. pen., del socio amministratore di una società subaffittuaria di una stalla unitamente all’amministratore unico di una s.r.l., proprietaria della medesima stalla e committente dei lavori di sostituzione di lastre di fibrocemento nella copertura del tetto della predetta stalla, nel corso dei quali un lavoratore precipitava dal tetto e perdeva la vita) (Sent. n. 43083, Sez. IV, del 18-10-2013).

 

Delitti contro l’attività giudiziaria – Esimente ex art. 384 I co. cod. pen. – Criterio di necessità

(cod. pen.: art. 384 I co.)

— L’esimente di cui all’art. 384, comma 1, cod. pen. non può essere invocata sulla base di un mero timore, anche solo presunto od ipotetico, ma occorre un effettivo danno nella libertà o nell’onore, evitabile solo con la commissione di uno dei reati in relazione ai quali l’esimente opera (Sent. n. 41092, Sez. VI, del 4-10-2013).

— Ai fini dell’integrazione dell’esimente di cui all’art. 384, comma 1, cod. pen. (necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore) è necessario che il pericolo non sia genericamente temuto ma sia collegato a circostanze obiettive, attuali e concrete che ne delimitino con precisione contenuto ed effetti (Sent. n. 41092, Sez. VI, del 4-10-2013).

 

Diffamazione – Critica che si manifesti attraverso l’esposizione di una personale interpretazione – Valore di esimente

(cod. pen.: artt. 51 I co., 595)

— In materia di diffamazione, la critica che si manifesti attraverso l’esposizione di una personale interpretazione ha valore di esimente, nella ricorrenza degli altri requisiti, senza che possa pretendersi la verità oggettiva di quanto sostenuto, ma da tale requisito non può prescindersi, viceversa, quando — come nel caso di specie — un fatto obiettivo sia posto a fondamento dell’elaborazione critica. (Fattispecie relativa ad un articolo di giornale in cui si contestava che, nel corso di un telegiornale nazionale, fossero stati indicati dati erronei in merito al numero di soggetti intercettati, con conseguente lesione dell’onorabilità del direttore del telegiornale e del giornalista che aveva fornito quella notizia) (Sent. n. 40930, Sez. I, del 3-10-2013).

 

Estradizione per l’estero – Consegna di madre di prole di età che necessiti di continua assistenza materiale ed affettiva – Condizione

(cod. proc. pen.: artt. 697, 708)

— In tema di estradizione per l’estero, la condizione di madre di prole di età che, anche se superiore ai tre anni, necessiti di continua assistenza materiale ed affettiva, impone che la consegna sia subordinata all’esistenza nel Paese richiedente di garanzie idonee ad assicurare i contatti dell’estradanda con i figli con modalità sia pure non corrispondenti a quelle previste dall’ordinamento penitenziario italiano, ma comunque tali da salvaguardare l’integrità psico-fisica del minore, del genitore e della stessa famiglia (Sent. n. 41642, Sez. VI, dell’8-10-2013).

 

Estradizione per l’estero – Esigenza di acquisire elementi conoscitivi circa la disciplina penitenziaria applicata dallo Stato richiedente – Accertamenti della Corte d’appello

(cod. proc. pen.: artt. 697, 704)

— Nel procedimento di estradizione per l’estero, se emerge l’esigenza di acquisire elementi conoscitivi in ordine alla disciplina penitenziaria applicata dallo Stato richiedente, la Corte d’appello deve effettuare i necessari accertamenti anche chiedendo informazioni alle autorità del Paese istante. (Fattispecie in cui occorreva assicurarsi della disciplina vigente nella Repubblica di Polonia in ordine al trattamento penitenziario riservato alle madri detenute con prole infantile) (Sent. n. 41642, Sez. VI, dell’8-10-2013).

 

Evasione – Oggetto della tutela penale – Individuazione

(cod. pen.: art. 385)

— Oggetto della tutela penale nel reato di evasione è il rispetto dovuto all’autorità delle decisioni giudiziarie sul presupposto di un legittimo stato di arresto o di detenzione del soggetto attivo, sicché deve ritenersi violata la norma incriminatrice ogni qual volta il cautelato sfugga ai controlli di polizia, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà (Sent. n. 43791, Sez. VI, del 25-10-2013).

 

Falsità in atti – Caso in cui il pubblico ufficiale sia chiamato ad esprimere un giudizio

(cod. pen.: art. 479)

— In tema di falsità in atti, nel caso in cui il pubblico ufficiale sia chiamato ad esprimere un giudizio, questo non è destinato a provare la verità di alcun fatto. Tuttavia se per la sua formulazione sia necessario fare riferimento, anche implicitamente, a parametri predeterminati che dettano criteri di valutazione che vincolano il giudizio ad una verifica di conformità della situazione fattuale ai medesimi, l’atto potrà risultare falso se il suddetto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (Sent. n. 43413, Sez. V, del 24-10-2013).

 

Frode nell’esercizio del commercio – Tentativo – Configurabilità – Criterio di sufficienza

(cod. pen.: artt. 56, 515)

— Il tentativo di frode nell’esercizio del commercio non richiede, ai fini della sua configurabilità, l’effettiva messa in vendita del prodotto, essendo sufficiente l’accertamento della destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (Sent. n. 41699, Sez. III, del 9-10-2013).

 

Frode nell’esercizio del commercio – Tentativo – Criterio di sufficienza

(cod. pen.: artt. 56, 515)

— Il tentativo di frode nell’esercizio del commercio non richiede, ai fini della sua configurabilità, l’effettiva messa in vendita del prodotto, essendo sufficiente l’accertamento della destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (Sent. n. 41699, Sez. III, del 9-10-2013).

 

Giudicato – Divieto di un secondo giudizio – Medesimo fatto – Nozione

(cod. proc. pen.: art. 649 I co.)

— Per medesimo fatto, ai fini dell’applicazione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 649 cod. proc. pen., deve intendersi l’identità degli elementi costitutivi del reato, e cioè di condotta, evento e nesso causale, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge (Sent. n. 40724, Sez. II, del 2-10-2013).

 

Giudice – Ricusazione – Cause ai fini della decorrenza dei termini di decadenza per la proposizione della relativa istanza – Sono «note» solo se effettivamente conosciute dalla parte – Fondamento

(cod. proc. pen.: art. 38 II co.)

— Ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 38, comma secondo, cod. proc. pen. per la tempestiva proposizione della dichiarazione di ricusazione, la causa posta a fondamento dell’istanza può dirsi «nota», nel caso in cui attiene a vicende accadute almeno in parte fuori dall’udienza, solo se è effettivamente conosciuta dalla parte, e non anche se è semplicemente conoscibile, essendo difficoltosa, in tale ipotesi, la verifica del rispetto dell’ordinaria diligenza da parte dell’interessato (Sent. n. 41110, Sez. VI, del 4-10-2013).

 

Giudice – Ricusazione – Cause ai fini della decorrenza dei termini di decadenza per la proposizione della relativa istanza – Sono «note» solo se il difensore dell’imputato contumace è presente all’udienza

(cod. proc. pen.: art. 38 II co.)

— Le cause di ricusazione, ai fini della decorrenza dei termini di decadenza per la proposizione della relativa istanza, possono essere ritenute «note» all’imputato contumace, in quanto conosciute o conoscibili in udienza, solo se il suo difensore è presente alla stessa, ma non anche se il medesimo è assente per legittimo impedimento (Sent. n. 41110, Sez. VI, del 4-10-2013).

 

Giudice – Ricusazione – Decorrenza del termine ex art. 38 II co. cod. proc. pen. per la proposizione della relativa dichiarazione – Causa di ricusazione «nota» – Nozione

(cod. proc. pen.: art. 38 II co.)

— Ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 38, comma 2, c.p.p. per la proposizione della relativa dichiarazione, la causa di ricusazione può dirsi «nota» quando essa sia effettivamente conosciuta dalla parte, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la mera conoscibilità, spettando l’onere della prova della conoscenza a chi contesta la tempestività della detta dichiarazione. È ben vero che nella giurisprudenza di legittimità esiste un indirizzo interpretativo differente che tende a valorizzare il concetto della «conoscibilità», ma lo stesso, a ben vedere, riguarda le cause di ricusazione che si siano verificate nel corso di un’udienza, le uniche con riferimento alle quali è possibile immaginare una conoscibilità di quella causa con l’impiego di una diligenza (Sent. n. 41110, Sez. VI, del 4-10-2013).

 

Giudizio abbreviato – Potere del giudice di integrazione officiosa delle prove ritenute necessarie – Sussistenza

(cod. proc. pen.: artt. 441 V co., 507)

— In tema di giudizio abbreviato, il giudice può esercitare un potere di integrazione officiosa delle prove identico a quello previsto dall’art. 507 cod. proc. pen. per il dibattimento e non incontra, quindi, alcun ostacolo nell’acquisizione delle prove ritenute necessarie, essendo, in questa prospettiva, irrilevante che l’azione penale sia stata esercitata in via ordinaria o nella forma della richiesta di giudizio immediato (Sent. n. 40724, Sez. II, del 2-10-2013).

 

Giudizio abbreviato – Sentenza emessa a conclusione del giudizio d’appello tenutosi con le forme camerali

(cod. proc. pen.: artt. 127, 420 quinquies, 442, 544, 548, 585)

— In tema di giudizio abbreviato, la sentenza emessa a conclusione del giudizio d’appello tenutosi con le forme camerali non deve essere notificata all’imputato che abbia rinunciato a comparire, rappresentato ad ogni effetto del suo difensore, ed il termine per impugnare la sentenza decorre, sia per l’imputato sia per il difensore, dalla data di deposito della motivazione (Sent. n. 41392, Sez. IV, del 7-10-2013).

 

Indagini preliminari – Chiusura – Rigetto da parte del P.M. della sollecitazione della persona offesa a presentare una richiesta di riapertura delle indagini

(cod. proc. pen.: artt. 409 VI co., 414)

— Il rigetto da parte del P.M. della sollecitazione della persona offesa a presentare una richiesta di riapertura delle indagini, ai sensi dell’art. 414 c.p.p., non preclude il diritto della medesima persona offesa a presentare il ricorso per cassazione contro il già adottato provvedimento di archiviazione, sussistendo le condizioni previste dall’art. 409, comma 6, c.p.p. (In motivazione la Corte ha precisato che la sollecitazione della parte offesa rivolta al P.M. non può essere considerata come rinuncia implicita a far valere eventuali nullità verificatesi nel procedimento che ha portato all’archiviazione) (Sent. n. 44410, Sez. VI, del 31-10-2013).

 

Mandato d’arresto europeo – Persona richiesta che sia cittadino di altro Paese membro dell’Unione Europea ed abbia chiesto di scontare la pena in Italia

(L. 69/2005: art. 18 lett. r)

— In tema di mandato di arresto europeo, qualora la persona richiesta sia cittadino di altro Paese membro dell’Unione Europea ed abbia chiesto di scontare la pena in Italia, allegando dati e circostanze specifiche e non pretestuose in ordine alla condizione dello stabile radicamento nel territorio, la Corte d’appello è tenuta a svolgere ogni opportuna verifica sull’operatività della causa ostativa alla consegna prevista dall’art. 18, comma 1, lett. r), L. 22 aprile 2005, n. 69, non spettando tali valutazioni alla Corte di cassazione, cui difettano poteri sostitutivi o di integrazione istruttoria. (Fattispecie relativa alla richiesta di consegna di un cittadino rumeno che, pur avendo dedotto dinanzi alla Corte d’appello le ragioni del proprio stabile radicamento in Italia, aveva allegato la relativa documentazione solo in sede di legittimità) (Sent. n. 41910, Sez. VI, del 7-10-2013).

 

Mandato d’arresto europeo – Procedimento di consegna per l’estero – Applicazione della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale – Esclusione

(D.Lgs. 69/2005: art. 39 II co.)

— In tema di mandato di arresto europeo, al procedimento di consegna per l’estero non si applica la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale. (Fattispecie relativa ai termini per la presentazione del ricorso per cassazione) (Sent. n. 44265, Sez. VI, del 30-10-2013).

 

Misure cautelari personali – Latitanza – Declaratoria – Presupposto psicologico – Accertamento – Criterio di sufficienza

(cod. proc. pen.: art. 296)

— Ai fini dell’accertamento della volontarietà della sottrazione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale, che costituisce il presupposto psicologico della declaratoria di latitanza, non occorre dimostrare la conoscenza dell’avvenuta emissione di tale provvedimento, ma è sufficiente che l’interessato si ponga in condizioni di irreperibilità, sapendo che quel provvedimento può essere emesso (Sent. n. 43962, Sez. VI, del 28-10-2013).

 

* Misure cautelari personali – Procedimento camerale di riesame o di appello – Mancata traduzione in udienza dell’imputato o dell’indagato che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione – Effetti

(cod. proc. pen.: artt. 127, 178, 179, 309, 310)

— Nel procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell’imputato o dell’indagato — detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice — che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell’udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., senza che ne consegua tuttavia l’inefficacia della misura cautelare adottata (Sent. n. 44415, Sez. VI, del 31-10-2013).

 

* Misure cautelari personali – Riesame o appello – Mancata traduzione in udienza dell’imputato o dell’indagato che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione – Effetto

(cod. proc. pen.: artt. 127, 178, 179, 309, 310)

— Nel procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell’imputato o dell’indagato — detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice —, che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell’udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., senza che ne consegua tuttavia l’inefficacia della misura cautelare adottata (Sent. n. 44415, Sez. VI, del 31-10-2013).

 

Misure cautelari personali – Valutazione di compatibilità detentiva per una persona di oltre ottanta anni di età – Criteri di necessità

(cod. proc. pen.: art. 275 IV co.)

— In costanza di persona di oltre ottanta anni di età, la valutazione di compatibilità detentiva deve essere particolarmente rigorosa quanto alla sussistenza di una situazione di pericolosità e quanto alla sofferenza ulteriore che in un anziano può provocare lo stato di detenzione (Sent. n. 43890, Sez. I, del 25-10-2013).

 

Notificazione all’imputato – Caso di nullità assoluta

(cod. proc. pen.: artt. 161 III co., 178, 179)

— È affetta da nullità assoluta la notifica eseguita in un luogo diverso da quello dichiarato o eletto dall’imputato al momento della scarcerazione, con atto ricevuto a verbale dal direttore dell’istituto di reclusione ai sensi dell’art. 161, comma terzo, cod. proc. pen., anche se tale verbale non sia stato trasmesso all’autorità giudiziaria procedente (Sent. n. 43774, Sez. II, del 25-10-2013).

 

Notificazione all’imputato in caso di irreperibilità – Irreperibilità – Ha valore relativo – Fondamento e conseguenze ai fini della validità del decreto di irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale

(cod. proc. pen.: artt. 159, 420 quater)

— In tema di notificazione all’imputato, l’irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall’art. 159 c.p.p., l’A.G. non sia pervenuta all’individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Ne consegue che, ai fini della validità del decreto di irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale, all’esito del relativo decreto di citazione a giudizio, rileva soltanto la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite ed eventuali notizie successive, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa nei predetti motivi di gravame, non possono avere incidenza ex post, sulla legittimità della procedura eseguita in base alle risultanze conosciute o conoscibili al momento dell’adempimento delle prescritte formalità (Sent. n. 43117, Sez. VI, del 21-10-2013).

 

Notificazioni – Elezione di domicilio presso un luogo dove hanno sede gli uffici comunali, senza alcuna indicazione di un domiciliatario – Valida elezione o dichiarazione di domicilio – Esclusione

(cod. proc. pen.: art. 161)

— L’elezione del domicilio per le notificazioni presso un luogo dove hanno sede gli uffici comunali, senza alcuna indicazione di un domiciliatario, non costituisce valida elezione o dichiarazione di domicilio. (Nella specie, la Corte, ritenuta l’invalidità della dichiarazione di domicilio, ha considerato correttamente effettuata la notifica presso il luogo in cui il soggetto risultava abitare, a mano del genitore) (Sent. n. 41363, Sez. VI, del 7-10-2013).

 

Notificazioni – Elezione di domicilio – Validità – Criterio di necessità

(cod. proc. pen.: artt. 161, 162)

— Ciò che qualifica la validità di un’elezione del domicilio è l’individuazione della persona del domiciliatario; pertanto, è valida la notifica dell’estratto contumaciale eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario anche se effettuata presso uno studio diverso, ed ubicato in un’altra città, rispetto a quello indicato nell’atto di elezione (Sent. n. 43880, Sez. I, del 25-10-2013).

 

Oltraggio – Abrogazione degli artt. 341 e 344 cod. pen. – È un’ipotesi di abolitio criminis – Conseguenze in caso di condanna

(cod. pen.: artt. 2 II co., 61 n. 10, 341, 344, 594; L. 205/1999: art. 18 I co.; cod. proc. pen.: art. 673)

— In tema di oltraggio, l’abrogazione degli artt. 341 e 344 c.p., disposta dall’art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205, integra un’ipotesi di abolitio criminis disciplinata dall’art. 2, comma 2, c.p. con la conseguenza che, se vi è stata condanna, ne cessano esecuzione ed effetti penali e la relativa sentenza deve essere revocata, ai sensi dell’art. 673 c.p.p., dal giudice dell’esecuzione, al quale non è consentito modificare l’originaria qualificazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza, riqualificando come ingiuria aggravata dalla qualità del soggetto passivo (art. 594 c.p. e art. 61, n. 10, c.p.) la condotta contestata come oltraggio e rideterminando, in relazione alla nuova fattispecie penale, la pena già irrogata (Sent. n. 42900, Sez. I, del 18-10-2013).

 

Patrocinio a spese dello Stato – Sanzione pecuniaria erogata ex art. 616 cod. proc. pen. – Non vi rientra

(cod. proc. pen.: artt. 98, 616; D.P.R. 115/2002: artt. 74 e segg.)

— Non è coperta dal patrocinio a spese dello Stato la sanzione pecuniaria erogata ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (Sent. n. 42918, Sez. I, del 18-10-2013).

 

Patteggiamento – Proposizione, da parte dell’imputato, di questioni, in sede di ricorso per cassazione, in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.

(cod. proc. pen.: artt. 129, 444, 606)

— In tema di patteggiamento, non è consentito all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni, in sede di ricorso per cassazione, in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata al momento del giudizio. (Nella specie, la Corte, non avendo il ricorrente indicato le specifiche ragioni per l’applicabilità dell’art. 129 c.p.p., ha dichiarato inammissibile il ricorso) (Sent. n. 41408, Sez. IV, del 7-10-2013).

 

Peculato – Criteri di necessità

(cod. pen.: art. 314)

— Non sussiste il delitto di peculato in assenza di intrinseco rilievo economico dell’oggetto dell’appropriazione e di concreta incidenza di quest’ultima sulla funzionalità dell’ufficio o del servizio. (Fattispecie relativa all’appropriazione di un pass per disabili, rilasciato a persona poi deceduta ed utilizzato da un vigile urbano) (Sent. n. 42836, Sez. VI, del 18-10-2013).

 

Peculato – Quando non sussiste

(cod. pen.: art. 314)

— Non sussiste il delitto di peculato in assenza di intrinseco rilievo economico dell’oggetto dell’appropriazione e di concreta incidenza di quest’ultima sulla funzionalità dell’ufficio o del servizio (esclusa, nella specie, la responsabilità penale in capo ad un agente di polizia che si era impossessato di un pass per disabili rilasciato a persona poi deceduta) (Sent. n. 42836, Sez. VI, del 18-10-2013).

 

Pena – Sospensione condizionale – Presupposti oggettivi e soggettivi – Valutazione – Criterio di necessità

(cod. pen.: artt. 163, 164)

— La valutazione dei presupposti oggettivi e soggettivi per la concessione della sospensione condizionale della pena deve essere trasfusa in una motivazione non apparente e quindi meramente assertiva, bensì pienamente idonea a giustificare con specificità, nel caso concreto, la negazione del beneficio (Sent. n. 44201, Sez. III, del 29-10-2013).

 

Pena – Sospensione condizionale – Valutazione dei presupposti oggettivi e soggettivi – Motivazione specifica – Necessità

(cod. pen.: artt. 163, 164; cod. proc. pen.: art. 125 III co.)

— La valutazione dei presupposti oggettivi e soggettivi evincibili dagli artt. 163 e 164 c.p. deve essere trasfusa in una motivazione non apparente e quindi meramente assertiva, bensì pienamente idonea a giustificare con specificità, nel caso concreto, la negazione del beneficio (Sent. n. 44201, Sez. III, del 29-10-2013).

 

Pena – Sospensione condizionale – Valutazione – Spetta al giudice di merito

(cod. pen.: art. 163)

— La sospensione condizionale della pena, collegata a fattori oggettivi e soggettivi, non è automatica e la relativa valutazione è riservata al potere discrezionale del giudice di merito in sede di relativo eventuale giudizio di condanna (Sent. n. 43125, Sez. VI, del 21-10-2013).

 

Pornografia minorile – Distribuzione o divulgazione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori – Elemento soggettivo ed elemento oggettivo – Rispettivi criteri di necessità

(cod. pen.: art. 600 ter III co.)

— Ai fini della sussistenza del delitto di distribuzione o divulgazione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori degli anni diciotto (art. 600 ter, comma 3, c.p.) occorre, sotto il profilo soggettivo, che il materiale sia inserito in un sito accessibile a tutti al di fuori di un canale privilegiato o sia, comunque, propagato ad un numero indeterminato di destinatari. Inoltre, per l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato, occorre che i files di cui si compone il materiale vietato siano interamente scaricati e visionabili nonché lasciati nella cartella dei files destinati alla condivisione (Sent. n. 44190, Sez. III, del 29-10-2013).

 

Procedimento per decreto – Pubblico ministero che abbia richiesto l’emissione di decreto penale di condanna – Proscioglimento da parte del giudice per le indagini preliminari – È possibile solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 cod. proc. pen.

(cod. proc. pen.: artt. 129, 459, 530 II co.)

— Il giudice per le indagini preliminari può prosciogliere la persona nei cui confronti il pubblico ministero abbia richiesto l’emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 c.p.p. e non anche per la mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. (Sent. n. 44211, Sez. III, del 29-10-2013).

 

Reati commessi in parte all’estero – Affermazione della giurisdizione italiana – Criterio di sufficienza

(cod. proc. pen.: art. 1; cod. pen.: artt. 6, 7, 56)

— Ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (Sent. n. 43340, Sez. II, del 23-10-2013).

 

Riciclaggio – Criterio di necessità

(cod. pen.: art. 648 bis)

— Per ipotizzare il delitto di riciclaggio è necessario che la condotta di trasferimento o sostituzione del denaro o di «oscuramento» della relativa origine riguardi somme in sé provenienti da delitto (Sent. n. 41499, Sez. II, dell’8-10-2013).

 

Riciclaggio – Criterio di sufficienza

(cod. pen.: art. 648 bis)

— Perché sussista il delitto di riciclaggio non è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità debbano provenire direttamente o immediatamente dai delitti presupposto, essendo sufficiente anche una loro provenienza mediata. (Fattispecie relativa ad attività di monetizzazione di assegni ritenuti provenienti dall’attività di un’associazione mafiosa, senza che fosse identificata la provenienza da specifici delitti fine) (Sent. n. 41499, Sez. II, dell’8-10-2013).

 

* Ricorso immediato per cassazione avverso sentenza di primo grado priva di motivazione – Accoglimento – Conseguenza

(cod. proc. pen.: artt. 125 III co., 546 I co. lett. e, 569)

— Nel caso di accoglimento del ricorso immediato per cassazione avverso sentenza di primo grado priva di motivazione il rinvio deve essere disposto al giudice competente per l’appello (Sent. n. 43973, Sez. VI, del 28-10-2013).

 

Ricorso per cassazione avverso le sentenze che decidono sulla competenza – Configurabilità – Esclusione – Fondamento normativo

(cod. proc. pen.: artt. 28, 568 II co.)

— L’art. 568, comma 2, c.p.p. esclude espressamente il ricorso per cassazione avverso le sentenze che decidono sulla competenza, le quali possono soltanto dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’art. 28 cod. proc. pen. (Sent. n. 41481, Sez. III, dell’8-10-2013).

 

Ricorso per cassazione – Casi – Vizio di travisamento della prova in caso di «doppia conforme» – Ipotesi in cui può essere dedotto

(cod. proc. pen.: art. 606)

— Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta «doppia conforme», sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sent. n. 44765, Sez. IV, del 22-10-2013).

 

Riduzione in schiavitù mediante approfittamento dello stato di necessità altrui – Fattispecie

(cod. pen.: art. 600)

— Integra il delitto di riduzione in schiavitù mediante approfittamento dello stato di necessità altrui la condotta di chi approfitta della mancanza di alternative esistenziali di un immigrato da un Paese povero, imponendogli condizioni di vita abnormi e sfruttandone le prestazioni lavorative al fine di conseguire il saldo del debito da questi contratto con chi ne ha agevolato l’immigrazione clandestina (Sent. n. 44385, Sez. V, del 31-10-2013).

 

Riduzione in schiavitù – Significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona – Necessità

(cod. pen.: art. 600)

— In tema di accusa di riduzione in schiavitù mossa ad un gestore di circo, le precarie condizioni igienico-sanitarie in cui sono costrette a vivere alcune persone al seguito della carovana del circo; il carattere asseritamente raccapricciante di alcuni numeri circensi ai quali alcune ragazze sarebbero state obbligate; la costrizione a lavori defatiganti senza il rispetto degli ordinari tempi lavorativi sono elementi fattuali che possono essere sintomatici della condizione di continuativa soggezione richiesta dalla norma, ma non sono, di per sé, sufficienti, in mancanza di più adeguata giustificazione idonea a dimostrare che agli stessi abbia fatto riscontro una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona, necessaria per la configurazione di quello stato di soggezione rilevante ai fini della sussistenza del reato in questione, anche indipendentemente da una totale privazione della libertà personale (Sent. n. 44385, Sez. V, del 31-10-2013).

 

Sentenza di appello – Motivazione apparente

(cod. proc. pen.: artt. 125 III co., 546 I co. lett. e, 581 lett. c, 605)

— Va considerata apparente la motivazione del giudice di appello che, a fronte di una specifica contestazione contenuta nei motivi, si limiti ad affermare che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado sono condivisibili, senza nemmeno indicare i passaggi motivazionali della medesima sentenza che possano confutare le censure proposte (Sent. n. 43972, Sez. VI, del 28-10-2013).

 

Sentenza non definitiva – Irrevocabilità – Esclusione – Conseguenza in caso di sopravvenienza di un’abrogatio delicti

(cod. proc. pen.: artt. 525, 629, 648)

— Fintanto che l’intera decisione non sia divenuta definitiva, la sentenza non può ritenersi irrevocabile, con la conseguenza che, se sopravvenisse un’abrogatio delicti, la sentenza, sia pure non irrevocabile unicamente quoad poenam, non potrebbe più trovare esecuzione e quindi non potrebbe essere assoggettata all’istituto previsto dall’art. 629 c.p.p. (Sent. n. 40941, Sez. V, del 3-10-2013).

 

Sequestro preventivo – Cosa sottoposta a sequestro che sia stata successivamente restituita all’avente diritto, individuato in un soggetto diverso da quello che aveva la disponibilità della cosa al momento del sequestro

(cod. proc. pen.: art. 321)

— Qualora la cosa sottoposta a sequestro preventivo sia stata successivamente restituita all’avente diritto, individuato in un soggetto diverso da quello che aveva la disponibilità della cosa al momento del sequestro, quest’ultimo, a seguito del venir meno del vincolo sulla cosa, perde interesse all’impugnazione, che deve pertanto essere dichiarata inammissibile, non potendo il medesimo conseguire, per effetto dell’eventuale accertamento dell’illegittimità del sequestro, il ripristino della disponibilità del bene, essendone impedito dal distinto provvedimento di restituzione, aggredibile attraverso incidente di esecuzione (Sent. n. 43541, Sez. I, del 24-10-2013).

 

Stupefacenti – Circostanza aggravante ex art. 80 I co., lett. b), D.P.R. 309/1990 – Rinvio formale a tutte le ipotesi richiamate dall’art. 112 I co., n. 4, cod. pen. – Operatività

(D.P.R. 309/1990: art. 80 I co. lett. b; cod. pen.: art. 112 I co. n. 4)

— In tema di stupefacenti, la circostanza aggravante prevista dall’art. 80, comma primo, lett. b), D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, opera, per il principio di dinamicità delle fonti del diritto, un rinvio formale a tutte le ipotesi richiamate dall’art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen., che non è limitato soltanto alla condotta di colui che abbia «determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto», ma si estende alle ulteriori ipotesi successivamente introdotte di «essersi comunque avvalso degli stessi» o di aver con questi «partecipato nella commissione di un delitto». (Fattispecie in cui è stata riconosciuta l’aggravante nella condotta di un soggetto che si era avvalso di un minore per il trasporto dello stupefacente) (Sent. n. 44403, Sez. VI, del 31-10-2013).

 

Testimonianza – Dichiarazioni rese da persona indagata – Quando sono validamente assunte senza il rispetto delle garanzie difensive

(cod. proc. pen.: artt. 64, 65, 197 bis, 362; Cost.: art. 24 II co.)

— Le dichiarazioni rese da persona indagata sono validamente assunte senza il rispetto delle garanzie difensive quando riguardano fatti di reato attinenti a terzi, in relazione ai quali non sussiste alcuna connessione o collegamento probatorio con quelli ad essa addebitati, assumendo la medesima, con riguardo a dette vicende, la veste di testimone e, prima del giudizio, di persona informata dei fatti. (Fattispecie in cui il dichiarante, detenuto in custodia cautelare per reati contro il patrimonio, era stato escusso, come persona informata sui fatti, sull’identificazione dei soggetti i cui numeri erano stati scoperti nella memoria del suo cellulare ed aveva indicato uno di essi come la persona da cui acquistava stupefacenti per uso personale) (Sent. n. 41118, Sez. VI, del 4-10-2013).

 

Testimonianza – Facoltà di astensione dei prossimi congiunti dell’imputato – Avviso relativo – Va rivolto, a pena di nullità, anche in sede di sommarie informazioni rese al difensore ex art. 391 bis cod. proc. pen.

(cod. proc. pen.: artt. 199 II co., 391 bis)

— L’avviso ai prossimi congiunti dell’imputato in ordine alla facoltà degli stessi di astenersi dal testimoniare va loro rivolto, a pena di nullità, anche in sede di sommarie informazioni rese al difensore ex art. 391 bis cod. proc. pen. (Sent. n. 41484, Sez. III, dell’8-10-2013).

 

Udienza preliminare – Modifica dell’imputazione ad opera del P.M. – Fino a quando può essere validamente compiuta

(cod. proc. pen.: artt. 421, 423)

— In sede di udienza preliminare, la modifica dell’imputazione ad opera del pubblico ministero può essere validamente compiuta fino alla formale dichiarazione di chiusura della discussione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la modifica dell’imputazione effettuata subito dopo la conclusione dell’intervento della parte civile, prima che il giudice dichiarasse chiusa la discussione) (Sent. n. 41409, Sez. IV, del 7-10-2013).

 

Violazione degli obblighi di assistenza familiare – «Mezzi di sussistenza» – Nozione

(cod. pen.: art. 570)

— In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, avuto riguardo ad una corretta lettura della portata concettuale e sostanziale dei «mezzi di sussistenza», in essi non sono ricompresi solo i mezzi di sopravvivenza vitale (vitto e alloggio), ma anche quelli che consentano il soddisfacimento di altre e non secondarie esigenze della vita quotidiana (ad es., abbigliamento necessario, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione essenziali, ecc.) (Sent. n. 43119, Sez. VI, del 21-10-2013).

 

Violenza sessuale – Concorso di persone nel reato – Presupposti

(cod. pen.: artt. 110, 609 bis, 609 octies)

— È illogico, oltre che giuridicamente non corretto, ravvisare gli estremi del concorso nel reato di violenza sessuale, figura ben diversa dalla violenza sessuale di gruppo originariamente contestata, quando di tale diverso reato nessuno dei concorrenti sia mai stato chiamato a rispondere. Infatti l’affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato ne presuppone innanzitutto l’esistenza e quindi l’avvenuta consumazione da parte dei concorrenti (Sent. n. 40976, Sez. III, del 4-10-2013).

 

Violenza sessuale – Pluralità degli abusi – Esclude la ravvisabilità del fatto di minore gravità

(cod. pen.: art. 609 bis)

— La pluralità degli abusi sessuali, compiuti anche durante la gravidanza ed in prossimità del parto, in un incalzante contesto di sopraffazione e di pieno annullamento della libertà di autodeterminazione della vittima, che doveva soggiacere alle morbosità dell’uomo, osta alla ravvisabilità del fatto di minore gravità (Sent. n. 41486, Sez. III, dell’8-10-2013).