Massime penali della Cassazione di luglio 2013

Abuso d’ufficio – Mera illegittimità degli atti amministrativi – Possibilità di un effettivo e non strumentale fine primario di perseguimento di un interesse pubblico da parte del pubblico ufficiale – Configurabilità del reato – Esclusione

(cod. pen.: art. 323)

— La mera illegittimità degli atti amministrativi non è di per sé significativa della configurazione del reato di abuso di ufficio nel caso in cui non possa senz’altro escludersi l’effettivo e non strumentale fine primario di perseguimento di un interesse pubblico da parte del pubblico ufficiale (Sent. n. 32649, Sez. II, del 26-7-2013).

 

Appello – Sentenza che riformi totalmente la decisione di primo grado

(cod. proc. pen.: art. 605)

— La sentenza di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sent. n. 28359, Sez. III, dell’1-7-2013).

 

Armi – Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere – Porto di un coltello con lama lunga cm. 21 fuori della propria abitazione – Proposito suicidiario dell’imputato – Non è idoneo a scriminarne la condotta

(L. 110/1975: art. 4)

— Non costituisce giustificato motivo, idoneo a scriminare la condotta dell’imputato, accusato di violazione dell’art. 4 della legge n. 110 del 1975, di avere portato fuori della propria abitazione un coltello con lama lunga cm. 21, il proposito suicidiario da lui manifestato, essendo stata sua intenzione porre fine alla propria esistenza con detto coltello lontano dalla propria abitazione. Il suicidio, pur non essendo punito in sé nel vigente ordinamento penale a titolo di tentativo, costituisce pur sempre una scelta moralmente non condivisibile, non giustificabile ed avversata dalla stragrande maggioranza dei consociati, a prescindere dalle loro convinzioni religiose e politiche, siccome contraria al comune modo di sentire, in quanto negatrice del principio fondamentale su cui si fonda ogni comunità organizzata e costituito dal rispetto e dalla promozione della vita in ogni sua manifestazione (Sent. n. 33244, Sez. I, del 31-7-2013).

 

Armi – Porto abusivo – Porto di un coltello a serramanico dotato di un sistema di blocco della lama – Vi rientra

(cod. pen.: art. 699 II co.; L. 110/1975: art. 4 II e III co.)

— Il porto di un coltello a serramanico dotato di un sistema di blocco della lama, rientrando quest’ultimo nella categoria delle armi proprie non da sparo o «bianche», integra non già il reato di cui all’art. 4, commi 2 e 3, della L. n. 110 del 1975, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all’art. 699, comma 2, c.p. Nella fattispecie rientra qualunque coltello che, pur non essendo a scatto, presenta una lama che diventa fissa alla fine del percorso manuale d’estrazione, con le caratteristiche proprie del pugnale, tanto che la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio; in effetti il meccanismo di blocco consente la fruibilità del coltello come se fosse un pugnale o uno stiletto (Sent. n. 29483, Sez. I, del 10-7-2013).

 

Associazione di tipo mafioso – Concorso esterno – Quando è configurabile

(cod. pen.: artt. 110, 416 bis)

— È configurabile il concorso esterno in associazione mafiosa allorché risulti sussistente un rapporto di consapevole e volontaria collaborazione dell’imputato con l’organizzazione mafiosa denominata «cosa nostra», attraverso un’attività di illecita interferenza nell’aggiudicazione degli appalti pubblici, con reciproco vantaggio consistente, per l’imputato, nel conseguimento di commesse, e, per l’organizzazione criminosa, nel rafforzamento del proprio potere di influenza nello specifico settore imprenditoriale, con possibilità di indirizzarne le risorse al proprio interno, e dunque di accrescere, in definitiva, le proprie risorse economiche (Sent. n. 30346, Sez. VI, del 15-7-2013).

 

Associazione per delinquere – Criterio di sufficienza

(cod. pen.: art. 416)

— Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, il fatto che l’attività criminosa abbia avuto una durata temporale limitata è una circostanza completamente irrilevante; infatti, non è necessario che tale attività si sia protratta a lungo nel tempo, essendo sufficiente che il vincolo associativo non sia stato a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati. (La Corte si è così pronunciata riconoscendo la sussistenza di una struttura criminosa che predisponeva una falsa documentazione fiscale e reddituale, riferibile a datori di lavoro fittizi, al fine di allegarla alle domande di sanatoria dei permessi di soggiorno di cittadini extracomunitari) (Sent. n. 29909, Sez. II, del 12-7-2013).

 

Associazione per delinquere finalizzata all’incitamento ed alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi – Fattispecie

(cod. pen.: art. 416; L. 654/1975: art. 3 III co.)

— Costituisce un’associazione a delinquere finalizzata all’incitamento ed alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi, anche una struttura, quale quella di specie, la quale utilizzava la gestione del blog per tenere i contatti tra gli aderenti, fare proselitismo, anche mediante diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo, programmare azioni dimostrative o violente, raccogliere elargizioni economiche a favore del forum, censire episodi o persone («traditori» e «delinquenti italiani», perché avevano operato a favore dell’uguaglianza e dell’integrazione degli immigrati) (Sent. n. 33179, Sez. III, del 31-7-2013).

 

Bancarotta fraudolenta – Dolo – Oggetto – Dissesto – Esclusione

(R.D. 267/1942: art. 216)

— L’oggetto del dolo dei reati di bancarotta fraudolenta non include la prospettiva del dissesto, essendo tale oggetto limitato, quanto in particolare al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, alla consapevolezza di dare a beni della fallita una destinazione diversa da quella dovuta secondo la funzionalità dell’impresa, privando quest’ultima di risorse e di garanzie per i creditori (Sent. n. 28514, Sez. V, del 2-7-2013).

 

Corruzione e concussione – Elementi differenziali – Individuazione – Criterio di necessità

(cod. pen.: artt. 317, 318, 319)

— Ai fini dell’individuazione degli elementi differenziali tra i reati di corruzione e di concussione, occorre avere riguardo al rapporto tra le volontà dei soggetti, che nella corruzione è paritario ed implica la libera convergenza delle medesime verso la realizzazione di un comune obiettivo illecito, mentre nella concussione è caratterizzato dalla presenza di una volontà costrittiva o induttiva del pubblico ufficiale, condizionante la libera formazione di quella del privato, il quale si determina alla dazione, ovvero alla promessa, soggiacendo all’ingiusta pretesa del primo solo per evitare un pregiudizio maggiore (Sent. n. 30542, Sez. VI, del 16-7-2013).

 

Corruzione – Nozione di «altra utilità»

(cod. pen.: artt. 318, 319)

— In tema di corruzione, la nozione di «altra utilità», quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di corruzione di cui all’art. 319 c.p. nei confronti di un consigliere comunale che, in cambio del voto favorevole ad una delibera, aveva ricevuto una promessa di aiuto, finalizzata ad ottenere una progressione di carriera nell’ente in cui prestava attività lavorativa) (Sent. n. 29789, Sez. VI, dell’11-7-2013).

 

Danneggiamento – Circostanza aggravante del fatto commesso su cosa esposta alla pubblica fede

(cod. pen.: artt. 625 I co. n. 7, 635 II co. n. 3)

— Il reato di danneggiamento aggravato, per essere la cosa danneggiata esposta alla pubblica fede, può avere ad oggetto sia le cose mobili che quelle immobili, poiché l’ambito di applicazione dell’aggravante ha riguardo alla qualità, alla destinazione ed alla condizione delle cose indicate nell’art. 625, n. 7, c.p. e non anche alla natura mobile o immobile del bene danneggiato. Tuttavia non può intendersi integrata l’ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell’art. 635, n. 3, in relazione all’art. 625, n. 7, c.p., quando l’immobile, pure «non abitato» o «dismesso» come nella specie, sia ancora dotato di strutture, barriere od impedimenti, preordinati in modo permanente ad assicurarne l’inviolabilità da parte di terzi. (Nella specie, infatti, il bene di proprietà dell’Enel risultava chiuso, dotato di portoncino d’ingresso ed infissi, tant’è che l’azione illecita attribuita agli imputati ha avuto necessariamente inizio con l’effrazione della porta di ingresso, che costituiva l’impedimento il quale, per la sua funzionale idoneità, era tale da escludere l’affidamento dell’immobile stesso alla fede pubblica) (Sent. n. 30543, Sez. VI, del 16-7-2013).

 

Delitti contro la P.A. – Incaricato di un pubblico servizio – Titolare di tabaccheria delegato alla riscossione delle tasse automobilistiche – Vi rientra – Ragione

(cod. pen.: artt. 314, 358)

— I titolari di tabaccheria delegati alla riscossione delle tasse automobilistiche vanno considerati incaricati di pubblico servizio poiché essi, per le incombenze loro affidate, subentrano nella posizione della p.a. e svolgono mansioni che ineriscono al corretto e puntuale svolgimento della riscossione medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di peculato nei confronti del tabaccaio che si era appropriato dei soldi riscossi) (Sent. n. 28974, Sez. VI, dell’8-7-2013).

 

Dibattimento – Nuove contestazioni – Principio di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza – Violazione – Quando sussiste

(cod. proc. pen.: art. 521)

— Sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all’accusa formulata quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, così, di fronte — senza avere avuto alcuna possibilità di difesa — ad un fatto del tutto nuovo (Sent. n. 28877, Sez. I, dell’8-7-2013).

 

Difensore di fiducia – Espressione di volontà dell’imputato di nominarlo – Conseguenze

(cod. proc. pen.: artt. 96, 97, 148)

— L’espressione di volontà dell’imputato di nominare un proprio difensore di fiducia comporta la cessazione delle funzioni del difensore d’ufficio con la conseguenza che dal momento della nomina tutte le notificazioni vanno eseguite al difensore di fiducia. Quindi, anche se l’atto di impugnazione è stato proposto dal difensore d’ufficio, la nomina successiva del difensore di fiducia comporta che l’avviso d’udienza debba essere notificato al difensore di fiducia se la nomina sia stata effettuata prima della spedizione dell’avviso (Sent. n. 31065, Sez. II, del 19-7-2013).

 

Difensore – Scelta, da parte del titolare del diritto di difesa, di fargli esporre la versione dei fatti invece che provvedervi personalmente – Mancato esercizio del diritto di difesa – Esclusione – Fondamento

(cod. proc. pen.: artt. 96 e segg.; Cost.: art. 24 II co.)

— La scelta di far esporre al proprio difensore la versione dei fatti, in luogo che provvedervi personalmente, non produce il mancato esercizio del diritto di difesa, essendo rimessa al titolare del diritto l’individuazione delle modalità di esercizio della difesa che ritiene più consone. (Nella specie, è stato respinto il ricorso contro un provvedimento di convalida dell’arresto pronunciato dal Gip del Tribunale che aveva convalidato un arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale; la difesa aveva eccepito la nullità della disposta convalida per non essere stata preceduta dall’interrogatorio dell’interessato) (Sent. n. 28988, Sez. VI, dell’8-7-2013).

 

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone – Incidenza sulla tranquillità pubblica – Necessità – Fondamento

(cod. pen.: art. 659)

— La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare. La condizione suddetta è verificata allorché i rumori molesti siano provocati, e si diffondano, nell’ambito di un condominio (Sent. n. 28874, Sez. I, dell’8-7-2013).

 

Estradizione per l’estero – Sentenza della Corte di appello favorevole all’estradizione – Ritiro, da parte dello Stato richiedente, della domanda in pendenza del giudizio di cassazione – Annullamento senza rinvio della sentenza – Necessità – Fondamento

(cod. proc. pen.: artt. 606, 620, 700, 705)

— Deve essere annullata senza rinvio la sentenza della Corte di appello favorevole all’estradizione quando lo Stato richiedente ritiri la domanda in pendenza del giudizio di cassazione, attesa la sopravvenuta inesistenza delle condizioni di accoglimento del petitum correlato alla instaurata procedura (Sent. n. 28435, Sez. VI, dell’1-7-2013).

 

Falsità in scrittura privata – «Compatibilità» dei tratti grafici – Rilevanza

(cod. pen.: art. 485)

— La «compatibilità» dei tratti grafici, se non può fondare, da sola, la responsabilità per il falso, tuttavia non è corretto svalutarla del tutto e porla a base della negazione della responsabilità, giacché è frutto di una valutazione prudenziale del perito e non elide gli altri elementi indiziari che, uniti alla «compatibilità» e valutati nell’insieme, sono idonei a portare il livello probatorio raggiunto in concreto, e richiesto per il giudizio di condanna, a livello di sufficienza (Sent. n. 30499, Sez. V, del 15-7-2013).

 

Falsità materiale dell’autentica della firma delle delibere di un’assemblea societaria – Non è un’ipotesi di falso «innocuo» o «inutile» – Fondamento

(cod. pen.: art. 476)

— Non si versa in un’ipotesi di falso «innocuo» o «inutile» quando sia stato falsificato non il contenuto delle delibere, ma l’autentica della firma delle delibere di un’assemblea societaria, in quanto detta condotta lede il bene protetto dalla norma codicistica atteso che l’autenticazione comporta un potenziamento dell’efficacia probatoria dell’atto, determinato dal fatto che un pubblico ufficiale attesti che quell’atto proviene da chi lo ha sottoscritto (Sent. n. 28501, Sez. V, del 2-7-2013).

 

Favoreggiamento personale realizzato attraverso una condotta omissiva – Configurabilità

(cod. pen.: art. 378)

— Il reato di favoreggiamento personale può essere realizzato anche attraverso una condotta omissiva e quindi anche rispondendo in maniera consapevolmente reticente alle domande poste dalla polizia giudiziaria. (Nella specie, è stata confermata la condanna nei confronti dell’imputato che, sentito dai Carabinieri, aveva dichiarato di non voler indicare né il luogo né la persona da cui aveva acquistato una sostanza stupefacente, così aiutando l’autore del reato di spaccio ad eludere le investigazioni dell’Autorità) (Sent. n. 30349, Sez. VI, del 15-7-2013).

 

Giudice – Ricusazione – «Conoscenza» del fatto – Nozione

(cod. proc. pen.: art. 38 II co.)

— La «conoscenza» del fatto che rappresenta la causa di ricusazione («sia divenuta nota») va intesa come effettiva conoscenza laddove si tratti di circostanza verificatasi al di fuori del processo (Sent. n. 30181, Sez. VI, del 12-7-2013).

 

* Giudice – Ricusazione – Dichiarazione ex art. 38 II co. cod. proc. pen. – Termine per la proposizione – Dies a quo

(cod. proc. pen.: art. 38 II co.)

— Il termine per la proposizione della dichiarazione di ricusazione di cui all’art. 38, comma secondo, cod. proc. pen. decorre dal momento in cui la causa di ricusazione medesima sia venuta a conoscenza effettiva e completa dell’interessato, nei suoi termini fattuali e giuridici. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che non potesse ritenersi conosciuta una causa di ricusazione di un magistrato, derivante da affermazioni contenute in una sua precedente sentenza, sol perché il ricusante aveva commentato quella pronuncia sulla stampa) (Sent. n. 30181, Sez. VI, del 12-7-2013).

 

Giudice – Ricusazione – «Inimicizia grave» – Ipotesi in cui non ricorre

(cod. proc. pen.: artt. 36 I co. lett. d, 37 I co. lett. a; cod. pen.: art. 133 II co.)

— Non ricorre l’ipotesi di ricusazione dell’«inimicizia grave» — di cui all’art. 36, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. — nel caso in cui un giudice, in una precedente sentenza di condanna riguardante il medesimo imputato, sia incorso in eventuali errori nell’individuazione dei criteri da cui desumere la capacità a delinquere, ai fini della determinazione della pena, non potendo tale comportamento considerarsi una manifestazione di pregiudizio nei confronti dell’imputato (Sent. n. 30181, Sez. VI, del 12-7-2013).

 

Giurisdizione del giudice italiano in caso di diffamazione compiuta mediante l’inserimento nella rete telematica Internet di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche se il sito web sia stato registrato all’estero – Sussistenza – Condizione

(cod. proc. pen.: art. 1; cod. pen.: artt. 6, 595)

— Il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l’inserimento nella rete telematica Internet di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all’estero, purché l’offesa sia stata percepita da fruitori che si trovino in Italia (Sent. n. 33179, Sez. III, del 31-7-2013).

 

Impugnazione proposta a un giudice incompetente – Art. 568 V co. cod. proc. pen. – Ambito di operatività

(cod. proc. pen.: art. 568 V co.)

— La disposizione dell’art. 568, comma 5, c.p.p. — secondo cui l’impugnazione proposta a giudice incompetente deve essere da questo trasmessa a quello competente — non può considerarsi principio generale applicabile al di fuori della materia delle impugnazioni, atteso che tale regola vale esclusivamente nel caso in cui l’erronea individuazione del giudice dipenda da errata qualificazione del mezzo di impugnazione dovendo altrimenti ritenersi inammissibile il gravame. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato senza rinvio, per incompetenza funzionale, l’ordinanza con cui la Corte di appello aveva deciso, in luogo della Corte di cassazione, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione) (Sent. n. 29246, Sez. IV, del 9-7-2013).

 

Interruzione di un ufficio o servizio pubblico – Criterio di necessità

(cod. pen.: art. 340)

— Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico richiede che il turbamento della regolarità dell’ufficio si riferisca ad un’alterazione del suo funzionamento, ancorché temporanea, intesa nel suo complesso, tanto da alterarne la concreta operatività globale (Sent. n. 28716, Sez. VI, del 4-7-2013).

 

Mandato d’arresto europeo – Presupposto della «residenza» – Criteri di necessità

(L. 69/2005)

— In tema di mandato d’arresto europeo, per accertare la sussistenza del presupposto della «residenza» occorre fare riferimento a indici quali la legalità della presenza in Italia, l’apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale rispetto alla commissione del reato e alla condanna subita, la fissazione in Italia della sede principale, se non esclusiva, delle occupazioni lavorative e degli interessi familiari ed affettivi, l’eventuale pagamento degli oneri contributivi e fiscali (Sent. n. 28623, Sez. VI, del 3-7-2013).

 

Misure cautelari personali – Esigenze cautelari – Sussistenza – Presunzione – Operatività anche nel caso in cui sia contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso e suo superamento

(cod. pen.: artt. 110, 416 bis; cod. proc. pen.: art. 274)

— La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera anche nel caso in cui sia contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ma è superata se risulti esclusa, secondo una valutazione prognostica, la possibilità del ripetersi della situazione che ha dato luogo al contributo dell’extraneus alla vita della consorteria, a differenza di quanto rileva con riferimento alla partecipazione all’associazione mafiosa, giacché in tal caso, atteso l’evidenziarsi di una situazione di affectio societatis, la presunzione è vinta solo se siano acquisiti elementi tali da dimostrare in concreto un consistente allontanamento del soggetto rispetto all’associazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio un’ordinanza che aveva ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di revoca di misura custodiale nei confronti di un esponente politico cessato da tutte le cariche pubbliche e di partito, costituenti il presupposto fattuale delle condotte contestate, sulla base di una valutazione astratta in ordine alla perdurante esistenza del potere politico dell’indagato, omettendo qualsiasi riferimento a fatti recenti da cui inferire la prosecuzione dei rapporti tra questi ed il sodalizio) (Sent. n. 28435, Sez. VI, dell’1-7-2013).

 

Misure cautelari personali – Gravi indizi di colpevolezza – «Gravità» – Valutazione – Criterio di necessità

(cod. proc. pen.: art. 273)

— In tema di misure cautelari personali, gli indizi di colpevolezza altro non sono che gli elementi di prova — siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta — sottoposti a valutazione incidentale nell’ambito del subprocedimento cautelare. La loro connotazione in termini di «gravità» deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura (Sent. n. 32038, Sez. I, del 23-7-2013).

 

Molestia o disturbo alle persone – Elemento soggettivo

(cod. pen.: art. 660)

— L’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 660 cod. pen. consiste nella coscienza e volontà della condotta tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare e disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine non biasimevole, o addirittura per il ritenuto conseguimento della soddisfazione di un proprio diritto, con modalità non legali (Sent. n. 33267, Sez. I, del 31-7-2013).

 

Notificazioni eseguite mediante consegna al difensore – Sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato

(cod. proc. pen.: artt. 161 IV co., 171 lett. e)

— Sono nulle le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato, qualora non risulti che l’indagato sia stato avvisato dell’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità dell’indicazione stessa, le notificazioni verranno eseguite nella forma di cui all’art. 161, comma 4, c.p.p. (Sent. n. 32158, Sez. I, del 24-7-2013).

 

Pena – Estinzione – Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale – Valutazione del giudice – Criteri

(cod. pen.: artt. 133, 163, 175)

— La concessione del beneficio di cui all’art. 175 c.p. (non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale), differente nei suoi presupposti applicativi rispetto alla sospensione condizionale della pena, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da condurre in base ad un giudizio di valore riferito ai criteri enunciati nell’art. 133 c.p. (Sent. n. 33275, Sez. I, del 31-7-2013).

 

Prova documentale – Videoregistrazione – Vi rientra

(cod. proc. pen.: art. 234; D.Lgs. 196/2003)

— Le videoregistrazioni costituiscono una prova documentale, la cui acquisizione è consentita ai sensi dell’art. 234 c.p.p., essendo inoltre irrilevante che siano state rispettate o meno le istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penale (Sent. n. 28554, Sez. II, del 3-7-2013).

 

Prova – Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali – Distruzione – Richiesta al G.I.P. – Spetta solo al P.M. – Fondamento

(cod. proc. pen.: art. 240 II co.)

— Soltanto il P.M. può chiedere al G.I.P. la distruzione della documentazione anonima formata attraverso attività illecita di intercettazione o di acquisizione di informazioni. Il compito di verificare ed accertare eventuali profili di illiceità nella formazione dell’atto di cui si chiede la distruzione non può che rientrare, infatti, nella competenza esclusiva del P.M. in quanto accessoria all’attività di raccolta delle prove da parte di quest’ultimo, ferma restando ovviamente la sanzionabilità in via autonoma di eventuali abusi. Peraltro l’inutilizzabilità degli atti illegalmente formati a mente dell’art. 240, comma 2, c.p.p. nell’attuale formulazione non preclude che gli stessi possano valere come spunto di indagine, così come accade per gli scritti anonimi (Sent. n. 29433, Sez. III, del 10-7-2013).

 

Rapina impropria – Concorso anomalo di persone

(cod. pen.: artt. 116, 624, 628 II co.)

— L’eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di furto per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l’impunità può essere ritenuto logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto e, se realizzato, comporta la configurabilità nei confronti dei concorrenti nolenti del concorso anomalo, ex art. 116 c.p., nel reato di rapina impropria ascrivibile al compartecipe che se ne sia reso materialmente responsabile (Sent. n. 32644, Sez. II, del 26-7-2013).

 

Reati colposi – Nesso di causalità

(cod. pen.: art. 40)

— In tema di reati colposi, la causalità si configura non solo quando il comportamento diligente imposto dalla norma a contenuto cautelare violata avrebbe certamente evitato l’evento antigiuridico che la stessa norma mirava a prevenire, ma anche quando una condotta appropriata avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare il danno (Sent. n. 31980, Sez. IV, del 23-7-2013).

 

Reati edilizi – Sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dell’opera abusiva – Configurabilità – Fondamento

(D.P.R. 380/2001: artt. 31, 44; cod. pen.: artt. 163, 165)

— In tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato (Sent. n. 28356, Sez. III, dell’1-7-2013).

 

Reato – Circostanza attenuante comune della provocazione – Configurabilità – Criterio di sufficienza

(cod. pen.: art. 62 n. 2)

— L’immediatezza della reazione, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante comune della provocazione, deve essere intesa in senso relativo, avuto riguardo alla situazione concreta e alle stesse modalità di reazione, in modo da non esigere una contemporaneità che finirebbe per limitare la sfera di applicazione dell’attenuante in questione e per frustrarne la ratio; ne deriva che per l’integrazione della provocazione è sufficiente che l’azione reattiva sia condotta a termine persistendo lo stato d’ira provocato dal fatto ingiusto altrui e che tra l’insorgere della reazione e tale fatto sussista una reale contiguità temporale, senza che occorra che la reazione sia istantanea (Sent. n. 29179, Sez. I, del 9-7-2013).

 

Reato – Circostanza attenuante comune della riparazione integrale del danno mediante il risarcimento di esso – Configurabilità – Riferimento a parametri correlati e diretti al fatto-reato – Necessità

(cod. pen.: art. 62 n. 6; cod. proc. pen.: art. 76; cod. civ.: artt. 2043, 2059)

— Se è ben vero che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, comma 1, n. 6, c.p. il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all’apprezzamento del giudice, è altrettanto certo che il giudice deve fare riferimento a parametri correlati e diretti al fatto-reato valutando, in modo congruo, logico e non contraddittorio, tutti i pregiudizi (patrimoniali e morali) che il delitto, in relazione al quale vi sia stata costituzione di parte civile, ha cagionato alla parte lesa (Sent. n. 33389, Sez. I, dell’11-7-2013).

 

Reato – Circostanza attenuante comune dell’aver agito per suggestione di una folla in tumulto – Nozione di «folla in tumulto» e presupposti della circostanza attenuante

(cod. pen.: art. 62 n. 3)

— In merito all’attenuante di cui all’art. 62 n. 3 c.p., occorre tener presente che per «folla in tumulto» deve intendersi una riunione imponente e disordinata di individui che, per un concorso di emozioni, reagiscano in modo violento. Conseguentemente, l’attenuante in esame è configurabile allorché ricorrano tre presupposti: 1) una moltitudine di persone addensate in un determinato luogo e agitate da passioni che determinino uno stato di eccitazione violenta collettiva; 2) la presenza, in mezzo alla folla, del soggetto agente che non abbia avuto, in precedenza, intenzione di commettere l’illecito; 3) un nesso di causalità psichica tra la suggestione emanata dalla folla e la condotta illecita (Sent. n. 30540, Sez. VI, del 16-7-2013).

 

Reato – Circostanze attenuanti generiche – Concessione sul solo presupposto dell’«assoluta incensuratezza» dell’imputato – Esclusione – Fondamento normativo

(cod. pen.: art. 62 bis III co.)

— La concessione di circostanze attenuanti generiche non può essere riconosciuta sulla base del solo presupposto costituito dall’«assoluta incensuratezza» dell’imputato; in tal caso si violerebbe il disposto dell’art. 62 bis, terzo comma, cod. pen., in base al quale la sola assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere posta a fondamento della concessione delle circostanze suddette (Sent. n. 28810, Sez. IV, del 5-7-2013).

 

Ricettazione – Fattispecie

(cod. pen.: art. 648)

— Ricorre il reato di ricettazione laddove vi sia adempimento di un’obbligazione mediante consegna di cosa di cui è ben chiara al ricevente la provenienza delittuosa; il fatto che la cessione del bene venga fatta in occasione di un adempimento dell’obbligazione, e che il creditore abbia di mira l’ottenere ciò che gli spetta, non ha certo efficacia scriminante e ricorre comunque il dolo intenzionale di trarre profitto dalla provenienza delittuosa, ancorché l’azione sia finalizzata anche a ricevere la prestazione dovuta (Sent. n. 33131, Sez. VI, del 30-7-2013).

 

Ricorso per cassazione – Annullamento con rinvio di una sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della Corte di appello

(cod. proc. pen.: art. 623 lett. c)

— In caso di annullamento con rinvio di una sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della Corte di appello, gli atti vanno trasmessi alla stessa sezione affinché provveda a celebrare il nuovo giudizio, sebbene in diversa composizione (Sent. n. 30189, Sez. VI, del 12-7-2013).

 

Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – Quando deve essere disposta

(cod. proc. pen.: art. 603)

— La rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. deve essere disposta ogni qual volta il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti, situazione che può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti ovvero quando l’incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze oppure sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sent. n. 28962, Sez. IV, dell’8-7-2013).

 

Risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di congiunto – Convivenza – Necessità – Esclusione – Ragione

(cod. civ.: art. 2059)

— In tema di danno non patrimoniale da perdita di congiunto, non può ritenersi determinante il requisito della convivenza (nella specie, relativa al rapporto reciproco tra nonno e nipote), poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l’importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno-nipote: ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza — del tutto conforme all’attuale società improntata alla continua telecomunicazione — di molteplici contatti telefonici o telematici (Sent. n. 29735, Sez. III, dell’11-7-2013).

 

Sentenza – Motivazione – Mancata redazione – Conseguenza: nullità della sentenza

(cod. proc. pen.: artt. 125 III co., 544, 546 I co. lett. e, f)

— La mancata redazione della motivazione della sentenza, a causa di un qualsiasi impedimento del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, è equiparabile all’omessa motivazione e non determina l’inesistenza della pronuncia ma la sua nullità, rilevabile in quanto tale solo se dedotta, come avvenuto nella specie, a seguito di impugnazione (Sent. n. 31965, Sez. VI, del 23-7-2013).

 

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – Presupposto

(cod. proc. pen.: art. 321; cod. pen.: art. 322 ter)

— Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, previsto dall’art. 322 ter c.p., presuppone che l’imputato abbia già conseguito il profitto illecito del reato (Sent. n. 31211, Sez. II, del 22-7-2013).

 

Sequestro probatorio del corpo del reato – Decreto relativo – Idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine – Necessità

(cod. proc. pen.: art. 253)

— Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell’accertamento dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del corpo del reato è in re ipsa (Sent. n. 31950, Sez. II, del 23-7-2013).

 

Sequestro probatorio del corpo del reato e sequestro probatorio delle cose pertinenti al reato – Elementi distintivi

(cod. proc. pen.: art. 253)

— In tema di mezzi di ricerca della prova, il sequestro del corpo del reato (che mira a sottrarre all’indagato la disponibilità delle cose sulle quali, o mediante le quali, il reato è stato commesso, nonché di quelle che ne costituiscono il prodotto, il profitto od il prezzo) è obbligatorio e si distingue dal sequestro delle cose pertinenti al reato, che è invece posto a tutela delle esigenze probatorie, ed è facoltativo (Sent. n. 31950, Sez. II, del 23-7-2013).

 

Sequestro probatorio di documenti falsi e di carte di identità intestate ad altri che depongano per la commissione di condotte truffaldine e di falso in scrittura privata – Legittimità, anche nel caso di mancata presentazione della querela – Fondamento

(cod. proc. pen.: artt. 253, 257, 336; cod. pen.: artt. 120, 485, 640)

— È legittimo il sequestro probatorio di documenti falsi e di carte di identità intestate ad altri, che depongano per la commissione di condotte truffaldine e di falso in scrittura privata, anche ove non sia stata presentata la querela in relazione agli ipotizzabili reati di truffa e di falso in scrittura privata, atteso peraltro che, nel procedimento di riesame di un provvedimento de quo, non è ammissibile l’esame della questione di improcedibilità per mancanza di querela, attenendo detta questione al merito dell’imputazione (Sent. n. 30675, Sez. II, del 16-7-2013).

 

Spese processuali – Obbligazione relativa – È una sanzione economica accessoria alla pena

(D.P.R. 115/2002: artt. 4 e segg.; L. 1423/1956)

— L’obbligazione relativa alle spese processuali nel processo penale deve essere considerata non come un’obbligazione civile, ma una vera e propria sanzione economica accessoria alla pena. È del tutto evidente che non possono assumere la predetta natura le spese processuali eventualmente poste a carico del terzo interessato nel procedimento di prevenzione, tenuto conto che tale procedimento non può mai comportare l’irrogazione di una pena, non essendo in alcun modo paragonabile ad essa né la misura di prevenzione personale (pur essendo connotata da un contenuto limitativo della libertà personale), né la misura di prevenzione patrimoniale alla cui applicazione è finalizzato il procedimento di prevenzione. Del resto, il terzo che interviene nel procedimento di prevenzione laddove venga in esame l’applicazione di una misura patrimoniale, sia che intervenga volontariamente, sia che partecipi iussu iudicis, non è destinatario della misura di prevenzione, ma portatore nel procedimento di prevenzione di un mero interesse di natura civilistica (Sent. n. 32473, Sez. I, del 25-7-2013).

 

Traffico di influenze illecite e corruzione – Elemento distintivo

(cod. pen.: artt. 318, 319, 346 bis; L. 190/2012: art. 1 LXXV co. lett. r)

— Il delitto di traffico di influenze, di cui all’art. 346 bis c.p. (norma introdotta dall’art. 1, comma 75, L. n. 190 del 2012), si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l’opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all’agente pubblico (Sent. n. 29789, Sez. VI, dell’11-7-2013).

 

Truffa – Fattispecie

(cod. pen.: art. 640; L. 689/1981: art. 37)

— Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria (art. 37 della L. 24 novembre 1981, n. 689), la condotta del datore di lavoro che, per mezzo dell’artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore, induce in errore l’istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva. (La Corte ha precisato che il meno grave reato di cui all’art. 37 citato si differenzia dalla truffa sia per l’assenza di artifici e raggiri sia per la finalizzazione del dolo specifico, diretto ad omettere il versamento in tutto o in parte di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza ed assistenza obbligatoria) (Sent. n. 29455, Sez. II, del 10-7-2013).