Massime civili della Cassazione di gennaio 2015

Azione generale di rescissione del contratto per lesione – Approfittamento dello stato di bisogno – Quando avviene

(cod. civ.: art. 1448)

— In tema di azione di rescissione per lesione, l’approfittamento dello stato di bisogno consiste nella consapevolezza che una parte abbia dello squilibrio tra le prestazioni contrattuali derivante dallo stato di bisogno altrui di cui ha parimenti conoscenza, non essendo a tal fine sufficiente uno squilibrio solo ipotizzato da parte del contraente in posizione di vantaggio (Sent. n. 1651, Sez. VI, del 28-1-2015).

 

Circolazione stradale – Un veicolo è «in circolazione» non solo quando è in marcia ma anche quando sosta in luoghi ove si svolge il traffico veicolare – Conseguenza

(cod. civ.: art. 2054)

— Ai sensi dell’art. 2054 cod. civ., un veicolo è «in circolazione» non solo quando sia in marcia ma anche se sosti in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, sicché va qualificato come «scontro» qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo (Sent. n. 281, Sez. III, del 13-1-2015).

 

Comunione – Ciascun comproprietario è legittimato ad agire o resistere in giudizio per la tutela della cosa comune

(cod. civ.: art. 1105 IV co.)

— Ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l’intera cosa comune (e non una sua frazione), è legittimato ad agire o resistere in giudizio per la tutela della stessa nei confronti dei terzi o di un singolo comproprietario, anche senza il consenso degli altri partecipanti (Sent. n. 1650, Sez. VI, del 28-1-2015).

 

Condominio – Parti comuni dell’edificio

(cod. civ.: art. 1117)

— In tema di condominio, l’art. 1117 cod. civ. contiene un’elencazione solo esemplificativa e non tassativa dei beni che si presumono comuni poiché sono tali anche quelli aventi un’oggettiva e concreta destinazione al servizio comune, salvo che risulti diversamente dal titolo, mentre, al contrario, tale presunzione non opera con riguardo a beni che, per le proprie caratteristiche strutturali, devono ritenersi destinati oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari (Sent. n. 1680, Sez. II, del 29-1-2015).

 

Curatore dell’eredità giacente – È legittimato attivamente e passivamente in tutte le cause che riguardano l’eredità medesima

(cod. civ.: art. 529; cod. proc. civ.: art. 75)

— Il curatore dell’eredità giacente, pur non essendo rappresentante del chiamato all’eredità, è legittimato attivamente e passivamente, ai sensi dell’art. 529 cod. civ., in tutte le cause che riguardano l’eredità medesima (Sent. n. 39, Sez. II, dell’8-1-2015).

 

Danno esistenziale – Desumibilità da massime di comune esperienza

(cod. civ.: art. 2059; cod. proc. civ.: art. 115 II co.)

— Il danno esistenziale, quale criterio di liquidazione del più generale danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 cod. civ., può essere desunto in forza dell’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. da massime di comune esperienza, quali la giovane età del danneggiato al momento dell’infortunio (nella specie, venticinque anni) e la gravità delle conseguenze dell’infortunio (nella specie, immobilizzazione su sedia a rotelle), incidenti sulla normale vita di relazione dell’infortunato avuto riguardo alla capacità di procreazione, alla vita sessuale, alla possibilità di praticare sport ed altre analoghe attività (Sent. n. 777, Sez. lavoro, del 19-1-2015).

 

Diffamazione a mezzo stampa – Esercizio del diritto di critica – Limite della continenza

(cod. pen.: artt. 51 I co., 257, 258, 595 III co.)

— In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esercizio del diritto di critica giornalistica è legittimo ove sussista proporzione tra l’importanza del fatto e la necessità della sua esposizione, ed i contenuti espressivi con i quali la critica è esercitata, senza trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere diffamatorio di un articolo di stampa secondo il quale il trasferimento della sede legale di una società commerciale, da Milano, nel medesimo periodo in cui era ivi in corso l’inchiesta «Mani Pulite», a Bergamo, ove veniva promossa la procedura per la cessione di un ramo di azienda, non poteva reputarsi casuale ma finalizzato a scegliere una sede idonea a consentire una rapida conclusione della procedura stessa, escludendo indesiderati controlli che avrebbero quantomeno rallentato l’operazione) (Sent. n. 839, Sez. III, del 20-1-2015).

 — In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esercizio del diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l’uso di un linguaggio colorito e pungente, è condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite della continenza, sia sotto l’aspetto della correttezza formale dell’esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull’onore o la reputazione, e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto carattere diffamatorio all’uso del termine «spia» riferito ad un uomo politico, avuto riguardo anche al fatto che gli artt. 257 e 258 cod. pen. puniscono espressamente, fra i delitti contro la personalità dello Stato, condotte di spionaggio politico o militare o relativo a notizie di cui sia stata vietata la divulgazione) (Sent. n. 1434, Sez. III, del 27-1-2015).

 

Diffamazione – Esercizio del diritto di critica – Limite della continenza

(cod. pen.: artt. 51 I co., 595)

— Il legittimo esercizio del diritto di critica — anche in ambito politico, ove è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati — è pur sempre condizionato, come quello di cronaca, dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell’esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse. Ove tuttavia la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme ad opinioni dell’autore, in modo da costituire al contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto (Sent. n. 841, Sez. III, del 20-1-2015).

 

Distanze legali per gli alberi – Alberi di alto o medio fusto – Quando possono costituire siepe

(cod. civ.: art. 892 II co.)

— Gli alberi di alto o medio fusto possono costituire siepe, ai sensi dell’art. 892, secondo comma, cod. civ., anche se non appartengano a specie contemplate espressamente dalla norma purché siano tagliati periodicamente vicino al ceppo così da impedirne la crescita in altezza e favorirne quella in larghezza; in tal caso sussiste l’obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine (Sent. n. 1682, Sez. II, del 29-1-2015).

 

Lavoro – Condotta illecita extralavorativa – Rilevanza disciplinare

(cod. civ.: art. 2119; L. 300/1970: art. 7; cod. pen.: artt. 629, 644; Cost.: artt. 3, 97)

— La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte possono anche determinare l’irrogazione della sanzione espulsiva ove siano presenti caratteri di gravità, da apprezzarsi diversamente in relazione alla natura privatistica o pubblicistica dell’attività svolta. Ne consegue la legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore attinto da condanna penale per usura ed estorsione, ove il datore sia una società a partecipazione pubblica, erogatrice di un servizio pubblico (nella specie, Poste italiane s.p.a.), poiché l’assoggettamento dell’attività ai principi di imparzialità e buon andamento, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., comporta che il lavoratore è tenuto, anche fuori dal lavoro, ad assicurare affidabilità nei confronti del datore di lavoro e dell’utenza (Sent. n. 776, Sez. lavoro, del 19-1-2015).

 

Lavoro – Contestazione disciplinare – Non è assimilabile alla formulazione dell’accusa nel processo penale – Fondamento e conseguenza

(L. 300/1970: art. 7; cod. proc. pen.: artt. 405, 529 e segg., 654; Cost.: art. 24 II co.)

— La contestazione disciplinare a carico del lavoratore non è assimilabile alla formulazione dell’accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire all’incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, sicché essa va valutata in modo autonomo rispetto ad eventuali imputazioni in sede penale. Ne consegue che, ove il lavoratore sia stato assolto con sentenza dibattimentale dichiarata irrevocabile (quale che sia la formula utilizzata), i fatti ivi accertati, ancorché non decisivi ai fini della responsabilità penale, possono conservare rilevanza, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., ai fini del rapporto di lavoro, senza che resti preclusa, per effetto dell’assoluzione, la cognizione della domanda da parte del giudice civile (Sent. n. 13, Sez. lavoro, del 5-1-2015).

 

Lavoro – Obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato – Contenuto

(cod. civ.: artt. 1175, 1375, 2105)

— L’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall’art. 2105 cod. civ., integrandosi detta norma con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, sicché il lavoratore è tenuto ad astenersi da qualsiasi condotta che risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento irrogato per lo svolgimento di attività sportiva suscettibile di aggravare le condizioni fisiche del lavoratore, evidenziando che, proprio per motivi di salute, il datore di lavoro aveva assegnato il dipendente a mansioni ridotte e diverse da quelle precedenti) (Sent. n. 144, Sez. lavoro, del 9-1-2015).

 

Locazione di immobili urbani – Quando il locatore non può pretendere, al termine del rapporto, il risarcimento dei danni per le spese di riparazione

(cod. civ.: artt. 1576, 1587 n. 1)

— In tema di locazione di immobili urbani, il locatore non può pretendere, al termine del rapporto, il risarcimento dei danni per le spese di riparazione, se non offre la prova dell’uso scorretto della cosa da parte del conduttore (Sent. n. 1320, Sez. VI, del 26-1-2015).

 

Magistrati – Illeciti disciplinari – Reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Quando è escluso

(D.Lgs. 109/2006: art. 2 I co. lett. q)

— In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l’illecito previsto dall’art. 2, comma 1, lett. q), del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, è escluso quando i ritardi dipendano per causalità proporzionale dalla complessiva situazione di lavoro dell’incolpato, sicché, ai fini della causa di esclusione della punibilità per inesigibilità della condotta, occorre accertare se le funzioni qualitative e quantitative espletate dal magistrato, le attività e gli incarichi d’ufficio da lui svolti, le condizioni e modalità di lavoro dal medesimo non autonomamente scelte abbiano inciso causalmente, proporzionalmente e specificamente sui tempi a disposizione per il compimento degli atti, in modo da qualificare i ritardi come ragionevoli (Sent. n. 470, Sez. Unite, del 14-1-2015).

 

Mediazione – Diritto alla provvigione – Fattispecie in cui non sussiste

(cod. civ.: art. 1755)

— In tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione quando una prima fase delle trattative avviate con l’intervento di un mediatore non dia risultato positivo e accada che la conclusione dell’affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall’intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto efficacia causale all’attività di un primo mediatore consistita nell’aver occasionalmente accompagnato presso l’abitazione della venditrice una potenziale acquirente, senza valutare se la ripresa delle trattative tra le parti fosse intervenuta per effetto di iniziative nuove assolutamente non ricollegabili alle precedenti e da queste condizionate, tali da escludere la rilevanza dell’intervento dell’originario mediatore) (Sent. n. 1120, Sez. III, del 22-1-2015).

 

Mutatio libelli – Quando si verifica

(cod. proc. civ.: art. 183)

— Si ha mutatio libelli quando la parte immuti l’oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell’azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Sent. n. 1585, Sez. II, del 28-1-2015).

 

Omessa pronuncia da parte del giudice d’appello – Quando è configurabile e quando non lo è

(cod. proc. civ.: art. 112)

— Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorché manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la conferma, da parte del giudice d’appello, dell’inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’atto di diniego del rimborso equivalesse, implicitamente, a ritenere l’atto stesso come legittimamente emesso) (Sent. n. 452, Sez. tributaria, del 14-1-2015).

 

Prove raccolte in un altro giudizio – Utilizzabilità

(cod. proc. civ.: artt. 115, 116; D.Lgs.Lgt. 382/1944: artt. 21 e segg.)

— Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all’ammissione e all’assunzione della prova (costituita, nella specie, da una deposizione testimoniale resa in assenza del contraddittorio nel corso di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato nella fase svoltasi dinanzi al Consiglio dell’Ordine locale, culminato poi nella decisione del Consiglio Nazionale Forense, giudice speciale istituito con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382) (Sent. n. 840, Sez. III, del 20-1-2015).

 

Revocazione della sentenza per errore di fatto – Fattispecie in cui l’errore di fatto non sussiste

(cod. proc. civ.: art. 395 n. 4)

— L’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza, non sussiste allorché la parte abbia denunciato l’erronea presupposizione dell’inesistenza di un giudicato, poiché questo, essendo destinato a fissare la «regola» del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma attiene all’interpretazione delle norme giuridiche, mentre l’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti a giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (Sent. n. 321, Sez. VI, del 13-1-2015).

 

Revocazione della sentenza – Proposizione della domanda – Espressione «stesso giudice» di cui all’art. 398 I co. cod. proc. civ. – Significato

(cod. proc. civ.: art. 398 I co.)

— In tema d’impugnazione per revocazione, l’espressione «stesso giudice», di cui all’art. 398, primo comma, cod. proc. civ., designa lo stesso ufficio giudiziario e non le stesse persone fisiche autrici della sentenza oggetto di revocazione, e neppure la stessa sezione, sicché è ammissibile il giudizio di revocazione che si svolga dinanzi ad altra sezione, diversa da quella che ha emesso la sentenza impugnata, appartenente allo stesso ufficio (Sent. n. 1554, Sez. tributaria, del 28-1-2015).

 

Ricorso per cassazione – Improcedibilità – Fattispecie

(cod. proc. civ.: art. 369 II co. n. 2)

— Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., qualora la copia autentica della sentenza impugnata, depositata dal ricorrente, sia incompleta. (Nella specie, la S.C. ha altresì precisato che non era stata rinvenuta né nel fascicolo d’ufficio né in quello della controparte alcuna altra copia autentica integrale della decisione, sicché, in conseguenza dell’incompletezza della copia prodotta, era rimasto precluso ogni accesso cognitivo alle ragioni del decisum) (Sent. n. 1012, Sez. tributaria, del 21-1-2015).

 

Ricorso per cassazione per vizio di motivazione – Mancata ammissione della prova testimoniale

(cod. proc. civ.: artt. 360 I co. n. 5, 421)

— La mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata in sede di legittimità per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha statuito che erroneamente la Corte territoriale — con riguardo ad una domanda di condanna al pagamento di differenze retributive avanzata da un’addetta al call center — non aveva ammesso la prova testimoniale sulla natura subordinata del rapporto di lavoro, ritenendo i relativi capitoli vertenti su circostanze oggetto di prova documentale, ovvero inidonei alla prova e generici nonostante l’indicazione delle mansioni espletate, del numero di ore lavorate e delle circostanze della cessazione del rapporto, senza esaminare i documenti ed esercitare i poteri istruttori ex art. 421 cod. proc. civ.) (Sent. n. 66, Sez. lavoro, dell’8-1-2015).

 

Risarcimento del danno cagionato da cosa in custodia di proprietà condominiale – Soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055 I co. cod. civ. anche quando il danneggiato sia un condomino

(cod. civ.: artt. 2051, 2055 I co.)

— Il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall’art. 2051 c.c., non può essere imputata né al condominio, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini (Sent. n. 1674, Sez. II, del 29-1-2015).

 

Risarcimento del danno da insidia stradale – Quando è escluso

(cod. civ.: art. 2051)

— In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall’utente-danneggiato con l’adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, nel ravvisare la responsabilità dell’ente proprietario ex art. 2051 cod. civ., non aveva tenuto conto della natura interpoderale della strada, peraltro priva di pericoli nella fascia centrale della carreggiata, della velocità non moderata tenuta dal conducente del ciclomotore, in discesa e in corrispondenza di una strettoia e di una semicurva, nonché dell’avvenuto trasporto di un passeggero su ciclomotore omologato per una sola persona) (Sent. n. 287, Sez. III, del 13-1-2015).

 

Successione per rappresentazione – Legittimazione all’esercizio del retratto successorio

(cod. civ.: artt. 467, 732)

— In tema di successione per rappresentazione, il discendente legittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado dell’ascendente (rappresentato) — che non possa o non voglia accettare l’eredità —, succede direttamente al de cuius, sicché egli, in qualità di successore jure proprio nell’eredità, è legittimato all’esercizio del retratto successorio (Sent. n. 594, Sez. II, del 15-1-2015).

 

(Le massime il cui titolo è preceduto da un asterisco sono quelle il cui indirizzo è contrastato o minoritario; le massime senza asterisco sono quelle il cui indirizzo è unanime).