Massime penali della Cassazione di maggio 2013

Accesso abusivo ad un sistema informatico – Fattispecie

(cod. pen.: art. 615 ter)

— Integra il reato di accesso abusivo al sistema informatico la condotta del pubblico dipendente, impiegato dell’Agenzia delle entrate, che effettui interrogazioni sul sistema centrale dell’anagrafe tributaria sulla posizione di contribuenti non rientranti, in ragione del loro domicilio fiscale, nella competenza del proprio ufficio (Sent. n. 22024, Sez. V, del 22-5-2013).

 

Bancarotta fraudolenta documentale – Quando è configurabile

(R.D. 267/1942: art. 216 I co. n. 2)

— Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale è configurabile non soltanto quando la ricostruzione del patrimonio sia impossibile per le modalità con cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sent. n. 23772, Sez. V, del 31-5-2013).

 

Calunnia – Dolo – Criterio di necessità

(cod. pen.: art. 368)

— Perché si realizzi il dolo nel reato di calunnia è necessario che chi formula la falsa accusa abbia certezza dell’innocenza dell’incolpato. L’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude, quindi, l’elemento soggettivo. Tale esclusione opera solo se il convincimento dell’accusatore si basi su elementi seri e concreti e non su semplici supposizioni. Più precisamente, se l’erroneo convincimento sulla colpevolezza dell’accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o comunque di corretta rappresentazione nella denuncia, l’omissione di tale verifica o rappresentazione determina effettivamente la dolosità di un’accusa espressa in termini perentori. L’ingiustificata attribuzione come fatto vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone infatti la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all’incolpato (Sent. n. 22922, Sez. VI, del 27-5-2013).

 

Calunnia – Elemento oggettivo

(cod. pen.: art. 368)

— La calunnia è un reato di pericolo che si realizza con una condotta tale da creare il concreto rischio di inizio di un’indagine, sia che venga realizzata con una falsa denuncia che con simulazione di tracce del reato. (Nella specie, è stata esclusa la configurabilità del reato nella condotta dell’imputato che aveva contestato il verbale di infrazione riferendo ai vigili di non aver commesso il fatto e con motivazione falsa, commettendo abuso di potere, poiché non era riscontrabile il dolo richiesto dalla fattispecie, data la genericità e l’atecnicità della breve espressione, compatibile con una stizzita protesta per la sanzione applicata) (Sent. n. 21204, Sez. VI, del 17-5-2013).

 

Circolazione stradale – Prescrizioni attinenti ai limiti di velocità – Finalità

(cod. strad.: art. 142)

— Le prescrizioni attinenti ai limiti di velocità sono preordinate, oltre che al fine di non creare pericolo nel normale andamento della circolazione, anche al fine di consentire al conducente di prevenire e porre rimedio alle imprudenze altrui che si dovessero presentare: ogni conducente ha, tra gli altri, anche l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (Sent. n. 19384, Sez. IV, del 6-5-2013).

 

Circolazione stradale – Sospensione della patente di guida – Fattispecie in tema di guida sotto l’influenza dell’alcool

(cod. strad.: artt. 186, 222)

— La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. (Fattispecie relativa a contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica commessa alla guida di un velocipede per la cui circolazione non era richiesta la patente) (Sent. n. 19413, Sez. IV, del 6-5-2013).

 

Circonvenzione di persone incapaci – Soggetto passivo

(cod. pen.: artt. 643, 649 II co.; cod. proc. pen.: art. 321; cod. civ.: art. 2043)

— Il soggetto passivo del delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 cod. pen.), titolare del diritto di querela nei casi previsti dall’art. 649, comma 2, cod. pen. (fatti commessi a danno di congiunti), è soltanto l’incapace — ossia il soggetto che abbia subito la circonvenzione — quale portatore dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice, e non anche il terzo che abbia subìto danni in conseguenza degli atti dispositivi posti in essere dall’incapace medesimo; il terzo, infatti, riveste solo la qualità di persona danneggiata dal reato ed è pertanto, come tale, legittimato solamente ad esercitare l’azione civile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. Pertanto, poiché dagli atti acquisiti risulta che la denunzia-querela dalla quale ha tratto origine il procedimento è stata presentata da soggetti diversi dalla persona offesa, l’atto in questione non integra, per difetto di legittimazione dei proponenti, una valida querela, con la conseguenza che devono essere nella specie annullati tanto l’ordinanza impugnata che il provvedimento di sequestro preventivo, con la correlativa restituzione dei beni all’avente diritto (Sent. n. 19180, Sez. II, del 3-5-2013).

 

Concussione – Tentativo – Fattispecie

(cod. pen.: artt. 56, 317)

— Configura il reato di tentata concussione, ai sensi dell’art. 56 cod. pen. e del nuovo art. 317 cod. pen., la condotta dell’agente che, nell’abusare della sua qualità di pubblico ufficiale, avendo mostrato ad una prostituta il tesserino di poliziotto, e nel pretendere che la donna salisse in macchina per consumare con lui un rapporto sessuale, prospettando tale soluzione come il modo «per non crearle in seguito problemi», senza indicare l’esercizio lecito di alcun potere ovvero il compimento di uno specifico atto doveroso, si limitò a minacciare alla destinataria un generico male ingiusto derivante dall’esercizio contra ius dei poteri riconosciutigli in ragione della pubblica funzione esercitata: dunque, il suo fu un tentativo di costrizione e non di induzione indebita, sia perché posto in essere con modalità molto dirette, idonee a cagionare nella vittima una forte pressione psichica, sia perché realizzato con la prospettazione di un male ingiusto, senza che fosse anche solo prospettata la possibilità del conseguimento di un indebito vantaggio da parte della donna, la quale avrebbe agito — cosa che concretamente non fece, scegliendo di interrompere, con la presentazione di una denuncia, l’iter criminoso — esclusivamente per evitare quel danno (Sent. n. 20428, Sez. VI, del 13-5-2013).

 

Danneggiamento aggravato ai sensi dell’art. 635 II co. n. 3 cod. pen. – Manomissione del contatore di energia elettrica – Non vi rientra

(cod. pen.: art. 635 II co. n. 3)

— Non integra il delitto di danneggiamento aggravato ai sensi dell’art. 635, comma 2, n. 3, c.p., la manomissione del contatore di energia elettrica poiché quest’ultimo, essendo destinato a misurare l’effettivo consumo di energia nell’interesse esclusivo della compagnia elettrica e dell’utente, non può essere considerato una cosa destinata al pubblico servizio o alla pubblica utilità, in quanto non soddisfa un’esigenza generale della collettività (Sent. n. 19371, Sez. V, del 6-5-2013).

 

Dichiarazione infedele dei redditi – Elemento oggettivo – Fattispecie

(D.P.R. 600/1973: art. 37 bis; D.Lgs. 74/2000: art. 4)

— Il reato di dichiarazione infedele dei redditi può essere integrato anche dai comportamenti elusivi posti in essere dal contribuente per trarre indebiti vantaggi dall’utilizzo in modo distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale in mancanza di ragioni economicamente apprezzabili che possano giustificare l’operazione. (Fattispecie relativa alla cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’immagine di un attore ad una società appositamente costituita, nella quale le quote erano ripartite dall’indagato con la sorella, il ruolo di procuratrice era svolto dalla moglie e le funzioni di amministratore unico erano esercitate da un’altra sorella, con il fine di ottenere la riduzione della base imponibile mediante trasformazione dei guadagni costituenti poste attive in costi deducibili come poste passive) (Sent. n. 19100, Sez. III, del 3-5-2013).

 

Favoreggiamento personale – Dolo generico – Sufficienza

(cod. pen.: art. 378)

— Il reato di favoreggiamento consiste in una condotta «mirata» ad impedire/ostacolare le indagini, rispetto alla quale è sufficiente il dolo generico (Sent. n. 21979, Sez. VI, del 22-5-2013).

 

Getto pericoloso di cose – Molestia – Superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 I co. cod. civ. – Sufficienza

(cod. pen.: art. 674; cod. civ.: art. 844 I co.)

— Nella contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. l’evento consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente che sia stato superato il limite della normale tollerabilità previsto dall’art. 844 c.c. Qualora manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con strumenti adeguati, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specialmente se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti. (Nella specie, è stata confermata la condanna dell’imputato, poiché il superamento della normale tollerabilità degli odori provenienti da un capanno per il ricovero di animali era stato attestato in dibattimento dal denunziante, proprietario di un immobile contiguo, nonché confermato dal sopralluogo eseguito dai funzionari della ASL e dell’Ufficio Ecologia e Sanità del Comune) (Sent. n. 20748, Sez. III, del 14-5-2013).

 

Guida sotto l’influenza dell’alcool – Sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità

(cod. strad.: art. 186 IX co. bis; L. 120/2010: art. 33 I co. lett. d; cod. pen.: art. 2 IV co.)

— In tema di reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria — irrogata per il predetto reato — con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma nono bis, C.d.S. — introdotto dall’art. 33, comma primo, lett. d), legge n. 120 del 2010 — è applicabile, in virtù dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., anche ai fatti commessi anteriormente alla predetta novella, a condizione, però, che non sia passata in giudicato la sentenza di condanna (Sent. n. 20025, Sez. I, del 9-5-2013).

 

Impugnazione – Rinuncia – Fattispecie in cui non è configurabile

(cod. proc. pen.: art. 589)

— Non costituisce rinuncia all’impugnazione la formulazione, da parte del Procuratore generale di udienza, di conclusioni contrarie all’appello precedentemente proposto da un altro ufficio del P.M. (Fattispecie relativa ad una richiesta di parziale rigetto dell’appello) (Sent. n. 19762, Sez. VI, dell’8-5-2013).

 

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – Elementi distintivi

(cod. pen.: artt. 316 ter, 640 bis)

— La condotta descritta dall’art. 316 ter c.p. si distingue dalla figura delineata dall’art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere «fatto» strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l’assenza di induzione in errore (Sent. n. 22428, Sez. II, del 24-5-2013).

 

Induzione indebita a dare o promettere utilità – Nozione di induzione

(cod. pen.: artt. 317, 319 quater; L. 190/2012: art. 1 LXXV co. lett. i)

— L’induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall’art. 319 quater cod. pen. (così come introdotto dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012), necessita di una pressione psichica posta in essere dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio che si caratterizza, a differenza della costrizione, che integra il delitto di concussione di cui all’art. 317 cod. pen., per la conservazione, da parte del destinatario di essa, di un significativo margine di autodeterminazione o perché la pretesa gli è stata rivolta con un’aggressione più tenue o in maniera solo suggestiva ovvero perché egli è interessato a soddisfare la pretesa del pubblico ufficiale, per conseguire un indebito beneficio. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la condanna per tentata concussione di un agente di polizia che, avendo mostrato ad una prostituta, straniera e priva di permesso di soggiorno, il proprio tesserino, pretendeva che essa salisse in macchina per consumare con lui un rapporto sessuale, prospettando tale soluzione come il modo «per non crearle problemi») (Sent. n. 20428, Sez. VI, del 13-5-2013).

 

Ingiuria – Idoneità dell’espressione utilizzata a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice – Criterio di riferimento

(cod. pen.: art. 594)

— In tema di tutela penale dell’onore, al fine di accertare se l’espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 594 cod. pen., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell’offeso e dell’offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l’espressione «sei un rompiballe» adoperata all’interno di un’assemblea condominiale, caratterizzata da una pur minima animosità scaturente dall’annosa questione che le parti cercavano di risolvere, fosse priva di reale offensività della personalità del destinatario) (Sent. n. 22887, Sez. V, del 27-5-2013).

 

Latitanza – Dichiarazione – Reiterazione delle ricerche dell’imputato – Necessità – Esclusione

(cod. proc. pen.: artt. 165, 296)

— Non è necessaria la reiterazione delle ricerche dell’imputato, ai fini della dichiarazione di latitanza, in ogni fase o grado del giudizio; una volta che le ricerche siano state effettuate con esito negativo nelle forme di cui all’art. 165 cod. proc. pen., le stesse non devono infatti essere ripetute in assenza di elementi indicativi della cessazione della latitanza (Sent. n. 23536, Sez. V, del 30-5-2013).

 

Legittima difesa putativa e legittima difesa reale – Elemento distintivo

(cod. pen.: artt. 52, 59 IV co.)

— La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall’agente sulla base di un errore scusabile nell’apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un’offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l’esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d’animo dell’agente (Sent. n. 22015, Sez. V, del 22-5-2013).

 

Misure cautelari personali – Appello proposto dal P.M. – Luogo di presentazione

(cod. proc. pen.: artt. 310, 582)

— In tema di misure cautelari personali, l’appello proposto dal P.M. può essere presentato presso la cancelleria del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte d’appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza, senza la necessità di presentare l’atto di impugnazione presso la cancelleria della sezione del riesame dello stesso Tribunale, in quanto la ripartizione interna dell’ufficio giudiziario non può dare luogo all’attribuzione di distinte competenze. (Fattispecie in cui l’appello del P.M. è stato presentato presso la cancelleria dell’ufficio del G.I.P., anziché presso la cancelleria della sezione del riesame dello stesso Tribunale) (Sent. n. 19784, Sez. VI, dell’8-5-2013).

 

Misure cautelari personali – Ordinanza di custodia cautelare disposta a seguito di dichiarazione di incompetenza del g.i.p. che aveva emesso originariamente il titolo custodiale – Obbligo di traduzione nei confronti del cittadino straniero che non conosca la lingua italiana – Sussistenza

(cod. proc. pen.: artt. 27, 143, 292)

— L’obbligo di traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del cittadino straniero che non conosca la lingua italiana sussiste anche nel caso di ordinanza cautelare disposta a seguito di dichiarazione di incompetenza del g.i.p. che aveva emesso originariamente il titolo custodiale. (Nella specie, la S.C. ha precisato che l’omessa traduzione comporta la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento non tradotto, ai fini della traduzione e della sua notifica all’indagato) (Sent. n. 23579, Sez. V, del 30-5-2013).

 

Misure cautelari personali – Riesame – Atto di impugnazione – Deposito presso il tribunale individuato dallart. 309 VII co. cod. proc. pen. – Sufficienza – Ragione e conseguenza

(cod. proc. pen.: art. 309 VII co.)

— Il c.d. tribunale della libertà è una sezione del tribunale presso cui è costituito, sicché l’atto di impugnazione non deve essere presentato necessariamente presso la cancelleria dell’apposita sezione del riesame, ma è sufficiente che venga depositato presso il tribunale individuato dall’art. 309, comma 7, c.p.p. perché in questo modo è comunque soddisfatto l’obbligo previsto dalla legge, il cui scopo è quello di assicurare la massima speditezza processuale alla trattazione delle impugnazioni cautelari. Ne consegue che l’obbligo di presentazione dell’atto di appello, da parte del procuratore della Repubblica, presso la cancelleria del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte d’appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza, deve essere ritenuto soddisfatto con il deposito presso questo stesso tribunale, senza che vi sia necessità di una specifica presentazione presso la cancelleria della sezione del riesame, come ritenuto nell’ordinanza impugnata (Sent. n. 19784, Sez. VI, dell’8-5-2013).

 

Molestia o disturbo alle persone – Bene tutelato precipuamente: tranquillità pubblica

(cod. pen.: art. 660)

— La contravvenzione di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) rileva non già e soltanto in termini di protezione della sfera intima dei privati, quanto e soprattutto per l’incidenza che il turbamento ha sull’ordine pubblico: infatti, il bene precipuo che l’ordinamento vuole proteggere è la tranquillità pubblica, e non l’altrui vita privata e l’altrui vita di relazione. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso proposto da un genero per aver compiuto l’ascritto reato, mediante ripetute telefonate effettuate nell’ambito di un medesimo disegno criminoso, nei confronti del suocero, al preteso fine di esercitare un proprio diritto, a seguito del volontario abbandono della casa coniugale da parte della moglie e della figlia (Sent. n. 22055, Sez. I, del 23-5-2013).

 

Omicidio preterintenzionale – Caso in cui è configurabile

(cod. pen.: art. 584)

— La fattispecie dell’omicidio preterintenzionale è configurabile unicamente nel caso in cui possa ritenersi esclusa in capo all’agente ogni forma di volizione, anche eventuale o indiretta, ed ogni forma di accettazione del rischio di verificazione dell’evento mortale (Sent. n. 22060, Sez. I, del 23-5-2013).

 

Provvedimento del giudice che, disponendo l’applicazione della misura degli arresti domiciliari, impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, in difetto di una previa corrispondente richiesta del pubblico ministero – Nullità assoluta

(cod. proc. pen.: artt. 178 lett. b, 179, 284, 291)

— È affetto da nullità assoluta a norma degli artt. 178, lett. b), e 179 cod. proc. pen. il provvedimento del giudice che, disponendo l’applicazione della misura degli arresti domiciliari, impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, in difetto di una previa corrispondente richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie in cui il P.M. aveva formulato istanza di mera applicazione degli arresti domiciliari senza compiere alcun riferimento all’imposizione di ulteriori limiti o divieti) (Sent. n. 19759, Sez. VI, dell’8-5-2013).

 

Reati fallimentari – «Continuazione fallimentare» – Circostanza aggravante – Configurabilità – Conseguenza

(R.D. 267/1942: artt. 216, 217, 218, 219 II co. n. 1; cod. pen.: art. 69)

— La configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare, di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., quale circostanza aggravante, ne comporta l’assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (Sent. n. 21036, Sez. V, del 15-5-2013).

 

Reato – Circostanza attenuante comune della speciale tenuità del danno patrimoniale – Applicabilità ai reati contro la fede pubblica – Esclusione

(cod. pen.: artt. 62 n. 4, 455)

— La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale (art. 62, comma 1, n. 4, c.p.) non è applicabile ai reati contro la fede pubblica (nella specie, si trattava di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate) (Sent. n. 23812, Sez. V, del 31-5-2013).

 

Ricettazione – Fattispecie

(cod. pen.: art. 648)

— Integra un unico reato di ricettazione la ricezione di un blocchetto contenente più moduli di assegno pur se gli stessi siano stati spesi, falsificati o comunque utilizzati anche in luoghi diversi. (In applicazione di questo principio, la Corte ha annullato la sentenza del giudice dell’esecuzione che, pur reputando che gli assegni ricevuti si trovassero riuniti in un medesimo blocchetto e in assenza di elementi che inducessero a ritenere che la ricezione avesse riguardato singoli moduli già da altri estratti dal medesimo carnet, aveva ritenuto i singoli assegni come beni a sé stanti, ravvisando riguardo ad ognuno di essi altrettanti reati di ricettazione) (Sent. n. 19372, Sez. V, del 6-5-2013).

 

Rifiuto di atti d’ufficio – Fattispecie

(cod. pen.: art. 328 I co.)

— Integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del medico preposto al servizio «118» che non eserciti la propria valutazione discrezionale del requisito dell’urgenza dell’atto, omettendo di formulare la diagnosi mediante i parametri informatici previsti dal protocollo dell’azienda ospedaliera (c.d. «Triage») e di inviare la richiesta autoambulanza, secondo quanto stabilito nelle procedure operative previste per il relativo servizio (Sent. n. 19759, Sez. VI, dell’8-5-2013).

 

Sequestro conservativo – Avviso della fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta dall’imputato

(cod. proc. pen.: artt. 74, 316, 318, 324)

— In tema di sequestro conservativo, l’avviso della fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta dall’imputato deve essere dato anche alla parte civile che ha richiesto ed ottenuto l’emissione del relativo provvedimento (Ord. n. 22113, Sez. VI, del 23-5-2013).

 

Sequestro di persona a scopo di estorsione commesso avvalendosi delle condizioni ex art. 416 bis cod. pen. – Circostanza attenuante speciale della dissociazione del concorrente

(cod. pen.: artt. 416 bis, 630 V co.; D.L. 152/1991: art. 8; L. 203/1991)

— In caso di dissociazione del concorrente nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis cod. pen., deve essere riconosciuta, in forza del principio di specialità, esclusivamente l’attenuante prevista dal quinto comma dell’art. 630 cod. pen. e non anche quella di cui all’art. 8 del D.L. n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, nella L. n. 203 del 1991 (Sent. n. 19250, Sez. V, del 3-5-2013).

 

Sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato – Obbligo del giudice di nominare un curatore speciale

(cod. proc. pen.: art. 178 lett. c)

— In tema di sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato, l’obbligo del giudice di nominare un curatore speciale è previsto per garantire la necessaria tutela al soggetto incapace. Ne consegue che la sua inosservanza, dando luogo alla violazione dell’integrità e pienezza del contraddittorio, integra una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 c.p.p. (Sent. n. 21112, Sez. VI, del 16-5-2013).

 

Testimonianza di un minore persona offesa di reati sessuali – Valutazione – Presupposto

(cod. proc. pen.: artt. 192, 194)

— La valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore persona offesa di reati sessuali presuppone un esame della sua credibilità in senso onnicomprensivo, dovendo tenersi conto a tal riguardo dell’attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, della capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, delle condizioni emozionali che modulano i rapporti col mondo esterno, della qualità e natura delle dinamiche familiari e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni (Sent. n. 23065, Sez. III, del 29-5-2013).

 

Truffa ai danni dello Stato – Fattispecie

(cod. pen.: art. 640 II co. n. 1)

— Si configura l’ipotesi di truffa ai danni dello Stato nella condotta dell’autista comunale che si reca regolarmente, durante l’orario di lavoro, presso l’edicola di giornali della moglie, aiutandola nell’attività, senza segnalare ciò al proprio datore di lavoro e timbrando il proprio cartellino soltanto due volte (all’inizio ed alla fine della giornata di lavoro) omettendo così di segnalare le sue assenze intermedie, poiché, operando in tal modo, l’indagato si sottrae ai suoi doveri fruendo di una retribuzione computata anche in considerazione delle ore invece trascorse presso l’edicola della moglie (Sent. n. 21661, Sez. II, del 21-5-2013).

 

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche

(D.Lgs. 81/2008)

— In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, il quale ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali. (Fattispecie nella quale la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare di una ditta subappaltatrice che aveva omesso di recintare l’area in cui si trovava una gru a rotazione bassa) (Sent. n. 19505, Sez. III, del 7-5-2013).

 

Violenza sessuale – Elemento soggettivo – Dolo generico – Sufficienza

(cod. pen.: art. 609 bis)

— In tema di violenza sessuale, l’elemento soggettivo del delitto è costituito dal dolo generico e, dunque, dalla coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente, essendo quindi irrilevante l’eventuale scopo ulteriore prefissatosi dal soggetto agente. (Nella specie, relativa alla condotta dell’imputato, che si era finto ginecologo, la Corte ha ritenuto che l’ispezione in vagina compiuta dall’imputato nei confronti delle persone offese con il dito della mano nuda integrasse la fattispecie criminosa di cui alla contestazione, essendo in re ipsa anche l’elemento volitivo che la caratterizzava) (Sent. n. 20754, Sez. IV, del 14-5-2013).