DISPOSIZIONI UFFICIALI

Concorso, per titoli ed esami, a 18 posti di referendario del TAR del ruolo della magistratura amministrativa

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 16 marzo 2000, in Gazz. Uff. 31-3-2000 n. 26.

Art. 1. — E’ indetto un concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti di referendario di tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa.
Al concorso possono partecipare:
1) i magistrati dell’ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;
2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;
3) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza, provenienti dalla ex carriera direttiva o appartenenti ad una delle qualifiche funzionali dell’area C, secondo il nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001, con almeno cinque anni di anzianità in una qualifica funzionale dell’area stessa;
4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche con almeno cinque anni di servizio;
5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti a carriere per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del titolo di laurea, con almeno cinque anni di anzianità nella carriera stessa;
6) gli avvocati iscritti all’albo da otto anni;
7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni o comunque per un intero mandato;
8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.

Art. 2. — Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, dipartimento degli affari generali e del personale - Roma, via della Stamperia n. 7, entro il termine di decadenza di giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di partecipazione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Art. 3. — Nella domanda tutti i candidati debbono dichiarare la data e il luogo di nascita, il recapito presso cui desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso e l’appartenenza ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso.
I candidati appartenenti alle categorie di cui ai numeri 6), 7) e 8) dell’art. 1 debbono altresì dichiarare:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, o i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
4) la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari.

Art. 4. — Alla domanda deve essere allegato:
1) un curriculum recante l’indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata;
2) certificato rilasciato dalla competente università attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell’esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonché, per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell’art. 1, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), la copia autentica dello stato matricolare e delle note di qualifica relative all’ultimo quinquennio, ove prescritti dalle amministrazioni di appartenenza.
3) tutti i titoli utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 10 del presente bando.

Art. 5. — I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.

Art. 6. — I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande eccettuato il requisito di appartenenza alle categorie indicate nell’art. 1 numeri 7) e 8) del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Art. 7. — I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, dipartimento degli affari generali e del personale - Via della Stamperia n. 7 - Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell’art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato generale, dipartimento degli affari generali e del personale - Via della Stamperia n. 7 - Roma, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione, sotto pena di decadenza:
1) un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall’ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l’ufficio cui aspira ed è esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, completo degli accertamenti sierologici ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837;
2) diploma di laurea in giurisprudenza, in originale o in copia autenticata.

Art. 8. — I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 6), 7) e 8) dell’art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato generale, dipartimento degli affari generali e del personale - Via della Stamperia n. 7 - Roma, entro il termine di cui all’art. 7, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:
1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell’ordine degli avvocati, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell’albo professionale degli avvocati, la data dell’iscrizione stessa, nonché l’inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico (solo per la categoria di cui al n. 6 dell’art. 1 del presente decreto);
2) diploma di laurea in giurisprudenza, in originale o copia autenticata;
3) estratto dell’atto di nascita;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;
6) certificato penale del casellario giudiziario;
7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva;
8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all’art. 7;
9) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante che il candidato ha rivestito o riveste la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbia esercitato tali funzioni per almeno cinque anni o comunque per un intero mandato (solo per la categoria di cui al n. 7 dell’art. 1 del presente decreto);
10) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante che il candidato abbia fatto parte, in qualità di componente elettivo, delle giunte provinciali amministrative e che abbia esercitato le relative funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 8 dell’art. 1 del presente decreto).
I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6) e 8), ed al n. 1 dell’art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell’invito a produrli. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.

Art. 9. — La commissione esaminatrice verrà nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di Tribunale amministrativo regionale e da due docenti universitari.
Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione verrà integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.

Art. 10. — La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all’esame dei titoli di merito indicati nell’art. 4.
Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. Non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto un minimo di venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 11. — Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:
1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova pratica).
Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.
La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull’economia politica.
Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.
Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di quaranta cinquantesimi.
La valutazione complessiva è costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e dei punti della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orali la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

Art. 12. — Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione alla qualifica di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Art. 13. — Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il dipartimento AA.GG. e personale e trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale. Le predette informazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interessati alla posizione giuridica del candidato.

Art. 14. — Il diario e la sede delle prove scritte verranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - del 30 maggio 2000.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi per sostenere le prove, nei giorni d’esame, muniti di valido documento di identità personale.



Concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti


DECRETO PRESIDENTE CORTE DEI CONTI 11 febbraio 2000, in Gazz. Uff. 25-2-2000 n. 16.

Art. 1. — E’ indetto il concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di referendario, di cui cinque posti sono riservati ai candidati appartenenti alla lettera e) del successivo art. 2, dotati di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali, ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
I posti riservati ai sensi del precedente comma, qualora non utilizzati, saranno conferiti agli idonei.
I vincitori che conseguiranno la nomina dovranno permanere, inderogabilmente, per almeno tre anni nell’ufficio di prima assegnazione.

Art. 2. — Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
a) i magistrati dell’ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;
b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;
c) i magistrati militari di tribunale;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;
e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche o in scienze statistiche e attuariali, appartenenti ai profili professionali per l’accesso ai quali è stato richiesto il possesso del titolo di laurea, con almeno cinque anni di anzianità nel profilo medesimo.

Art. 3. — I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
L’amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate dei documenti indicati al nono comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilità del personale amministrativo e tecnico - via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.
Dalla domanda devono risultare l’appartenenza dell’aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l’ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio, nonché il relativo numero telefonico.
I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l’ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.
I candidati indicati alla lettera d) dell’art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:
1) la data e il luogo di nascita;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.
I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell’annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.
Tutti i candidati dovranno dichiarare di essere disposti in caso di nomina a prestare servizio nell’ufficio di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni.
La firma in calce alla domanda è esente dall’autentica, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge n. 127/1997.
Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui al successivo art. 10, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:
certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell’esame finale di laurea;
copia dello stato matricolare civile a data recente o certificato comprovante l’iscrizione nell’albo professionale degli avvocati.
Nel caso di impossibilità dimostrata da parte dei candidati a presentare copia dello stato matricolare, gli stessi possono temporaneamente supplire presentando una dichiarazione che ne tenga luogo rilasciata dal superiore abilitato.
Non saranno prese in considerazione le domande risultate carenti della copia dello stato matricolare o del certificato di iscrizione nell’albo degli avvocati, nonché di copia del certificato di laurea di cui sopra, salvo comunque impossibilità dimostrata non imputabile al candidato.
I suddetti documenti dovranno essere conformi alle norme sulle autentiche.
Verranno comunque prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I candidati indicati alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l’avvenuto deposito e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati indicati alla lettera e) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell’amministrazione di appartenenza, che ne attesti l’autenticità.
Le pubblicazioni che i candidati intendano esibire debbono essere in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni. Non è ammessa la presentazione di lavori che non rientrino nell’ambito dei due precedenti commi.

Art. 5. — I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilità del personale amministrativo e tecnico - via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.
I vincitori del concorso saranno tenuti alla regolarizzazione in bollo dei suddetti documenti.
Art. 6. — I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell’art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilità del personale amministrativo e tecnico - via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il relativo diploma di laurea in originale o in copia autenticata, nonché il certificato rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le funzioni dell’impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio. Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella in cui il concorrente riceve l’invito a produrlo.

Art. 7. — I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengono alla categoria di cui alla lettera d) dell’art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilità del personale amministrativo e tecnico - via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, entro il termine stabilito dal precedente art. 6, a pena di decadenza, i seguenti documenti:
1) certificato rilasciato dal competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati, comprovante la regolare iscrizione nell’albo professionale degli avvocati, la data dell’iscrizione stessa nonché l’inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari a carico;
2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;
3) estratto dell’atto di nascita;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;
6) certificato generale del casellario giudiziale;
7) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o foglio di congedo illimitato;
8) certificato rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l’impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

Art. 8. — Non si terrà conto delle domande e dei documenti di cui agli articoli 4 e 5 presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini sopra indicati.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato o da mancata o da tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto al momento della consegna, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6) e 8) del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella in cui il concorrente riceva l’invito a produrli.
I documenti di cui agli articoli 6 e 7, tranne quello indicato al n. 3), debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.

Art. 9. —La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell’art. 45, lettera a), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall’art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.
Per la prova di lingua straniera il giudizio è dato dalla commissione con l’intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 10. — Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrate, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti.
A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all’esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.
Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 11. — L’esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 30 giugno 2000 verrà data comunicazione dei giorni, dell’ora e della sede in cui avranno luogo le prove scritte.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell’esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell’ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.
Durante le prove scritte sarà consentita ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti, il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica.
Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno consegnare i testi che desiderino consultare, presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, alle ore 9 del giorno precedente l’inizio di dette prove, curando che sulla copertina di ciascuno dei testi venga applicato, in maniera da lasciare visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri leggibili, l’indicazione del proprio nome e cognome.
I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.
I candidati che conseguano l’ammissione alla prova orale riceveranno la relativa comunicazione, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.
Si applicano le norme relative al concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, ed all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l’esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l’assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

Art. 12. — Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.
Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di trentacinque punti.
Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.
La somma dei punti ottenuti nella valutazione del complesso dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e dei punti ottenuti nella prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.
A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.
Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto della riserva di posti prevista dall’art. 1, comma primo.

Art. 13. —La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione alla magistratura della Corte.
Nel termine di dieci giorni dalla suddetta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 14. — I vincitori saranno nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza.
I vincitori, ai fini dell’assegnazione della sede, hanno diritto di scelta, secondo l’ordine di graduatoria del concorso, fra i posti di funzione disponibili, individuati dal Consiglio di presidenza.
Coloro che, al momento della nomina, risultino residenti da almeno due anni in un comune della regione ove ha sede l’ufficio richiesto, con esclusione della regione Lazio, e che siano disponibili a permanere nell’ufficio per un periodo non inferiore a cinque anni, hanno la precedenza nell’assegnazione, in deroga all’ordine di graduatoria.
Il presente decreto sarà comunicato al competente organo di controllo per la registrazione.

PROGRAMMA D’ESAME

Prove scritte:
1) diritto civile e diritto commerciale e nozioni di diritto processuale civile;
2) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
3) a) contabilità pubblica e scienza delle finanze;
     b) economia ed organizzazione aziendale e politica economica.
E’ in facoltà del candidato, qualunque sia l’appartenenza alle categorie elencate nell’art. 2 del presente decreto, di sostenere la prova a) ovvero la prova b), estratte da due terne rispettivamente predisposte dalla commissione esaminatrice;
4) prova pratica di contabilità pubblica riferita alle funzioni della Corte dei conti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e giurisdizionali.

Prova orale:
L’esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:
a) diritto comunitario; b) diritto internazionale pubblico e privato; c) elementi di diritto penale e processuale penale; d) diritto finanziario; e) statistica economica; f) programmazione economica e controllo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche; g) prova facoltativa di lingue straniere (francese, inglese, tedesco, spagnolo).