
Concorso, per titoli ed esami, a 18 posti di referendario del TAR del ruolo della magistratura amministrativa
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 16 marzo 2000, in Gazz. Uff. 31-3-2000 n. 26.
Art. 1. — E’ indetto un concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti
di referendario di tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura
amministrativa.
Al concorso possono partecipare:
1) i magistrati dell’ordine giudiziario, che abbiano conseguito la
nomina a magistrato di tribunale, ed i magistrati amministrativi e della
giustizia militare di qualifica equiparata;
2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda
classe di stipendio;
3) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza,
provenienti dalla ex carriera direttiva o appartenenti ad una delle qualifiche
funzionali dell’area C, secondo il nuovo sistema di classificazione del
personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
al comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001, con almeno
cinque anni di anzianità in una qualifica funzionale dell’area stessa;
4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche
con almeno cinque anni di servizio;
5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale
e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, assunti attraverso
concorsi pubblici ed appartenenti a carriere per l’accesso alle quali è
richiesto il possesso del titolo di laurea, con almeno cinque anni di anzianità
nella carriera stessa;
6) gli avvocati iscritti all’albo da otto anni;
7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea
in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque
anni o comunque per un intero mandato;
8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative,
muniti di laurea in giurisprudenza che abbiano esercitato le funzioni per
almeno cinque anni.
Art. 2. — Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, dipartimento
degli affari generali e del personale - Roma, via della Stamperia n. 7,
entro il termine di decadenza di giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di partecipazione
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
di cui al precedente comma.
Art. 3. — Nella domanda tutti i candidati debbono dichiarare la data
e il luogo di nascita, il recapito presso cui desiderano ricevere le comunicazioni
relative al concorso e l’appartenenza ad una delle categorie ammesse a
partecipare al concorso.
I candidati appartenenti alle categorie di cui ai numeri 6), 7) e 8)
dell’art. 1 debbono altresì dichiarare:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, o i motivi della
mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali
eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
4) la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari.
Art. 4. — Alla domanda deve essere allegato:
1) un curriculum recante l’indicazione degli studi compiuti, degli
esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni
altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata;
2) certificato rilasciato dalla competente università attestante
le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell’esame finale del
corso di laurea in giurisprudenza, nonché, per i candidati appartenenti
alle categorie indicate nell’art. 1, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), la copia
autentica dello stato matricolare e delle note di qualifica relative all’ultimo
quinquennio, ove prescritti dalle amministrazioni di appartenenza.
3) tutti i titoli utili ai fini della valutazione di cui al successivo
art. 10 del presente bando.
Art. 5. — I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.
Art. 6. — I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
eccettuato il requisito di appartenenza alle categorie indicate nell’art.
1 numeri 7) e 8) del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è
disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
Art. 7. — I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire
a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato
generale, dipartimento degli affari generali e del personale - Via della
Stamperia n. 7 - Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento
dell’apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli
stessi.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti
ad una delle categorie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell’art. 1
del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato generale, dipartimento
degli affari generali e del personale - Via della Stamperia n. 7 - Roma,
entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione,
sotto pena di decadenza:
1) un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale
o dall’ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato
è fisicamente idoneo ad esercitare l’ufficio cui aspira ed è
esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del
servizio, completo degli accertamenti sierologici ai sensi della legge
25 luglio 1956, n. 837;
2) diploma di laurea in giurisprudenza, in originale o in copia autenticata.
Art. 8. — I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti
ad una delle categorie di cui ai numeri 6), 7) e 8) dell’art. 1 del presente
decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Segretariato generale, dipartimento degli affari
generali e del personale - Via della Stamperia n. 7 - Roma, entro il termine
di cui all’art. 7, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:
1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell’ordine degli
avvocati, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell’albo professionale
degli avvocati, la data dell’iscrizione stessa, nonché l’inesistenza
di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico (solo per
la categoria di cui al n. 6 dell’art. 1 del presente decreto);
2) diploma di laurea in giurisprudenza, in originale o copia autenticata;
3) estratto dell’atto di nascita;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei
diritti politici;
6) certificato penale del casellario giudiziario;
7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare
militare, ovvero certificato di esito di leva;
8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all’art. 7;
9) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante che
il candidato ha rivestito o riveste la carica di consigliere regionale,
provinciale o comunale e che abbia esercitato tali funzioni per almeno
cinque anni o comunque per un intero mandato (solo per la categoria di
cui al n. 7 dell’art. 1 del presente decreto);
10) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante che
il candidato abbia fatto parte, in qualità di componente elettivo,
delle giunte provinciali amministrative e che abbia esercitato le relative
funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 8 dell’art.
1 del presente decreto).
I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6) e 8), ed al n. 1 dell’art.
7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento
dell’invito a produrli. Tutti i documenti debbono essere conformi alle
prescrizioni delle norme sul bollo.
Art. 9. — La commissione esaminatrice verrà nominata con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà composta
da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata,
che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di Tribunale
amministrativo regionale e da due docenti universitari.
Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione verrà
integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che
sono oggetto di esame.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente del
ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.
Art. 10. — La commissione esaminatrice procede, previa determinazione
dei criteri di massima, all’esame dei titoli di merito indicati nell’art.
4.
Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso
dei titoli. Non può partecipare alle prove di esame il candidato
che non abbia ottenuto un minimo di venticinque punti nella valutazione
del complesso dei titoli.
Art. 11. — Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova
orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre
teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:
1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova pratica).
Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone
di dieci punti per ciascuna prova.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto
una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte,
purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque
cinquantesimi.
La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte,
sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale
civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto
del lavoro, sull’economia politica.
Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.
Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di quaranta
cinquantesimi.
La valutazione complessiva è costituita dalla somma dei punti
ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna
delle prove scritte e dei punti della prova orale. Alla somma dei punti
riportati per i titoli e per le prove scritte ed orali la commissione aggiunge
non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente
dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.
Art. 12. — Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati
in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti
dalle disposizioni vigenti.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati
idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione
alla qualifica di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi
regionali.
Art. 13. — Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il dipartimento AA.GG. e personale e trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale. Le predette informazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interessati alla posizione giuridica del candidato.
Art. 14. — Il diario e la sede delle prove scritte verranno resi noti
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale - del 30 maggio 2000.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso
dovranno presentarsi per sostenere le prove, nei giorni d’esame, muniti
di valido documento di identità personale.
Concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti
DECRETO PRESIDENTE CORTE DEI CONTI 11 febbraio 2000, in Gazz. Uff. 25-2-2000 n. 16.
Art. 1. — E’ indetto il concorso, per titoli ed esami, a venticinque
posti di referendario, di cui cinque posti sono riservati ai candidati
appartenenti alla lettera e) del successivo art. 2, dotati di laurea in
scienze economiche o statistiche e attuariali, ai sensi del comma 8 dell’art.
3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
I posti riservati ai sensi del precedente comma, qualora non utilizzati,
saranno conferiti agli idonei.
I vincitori che conseguiranno la nomina dovranno permanere, inderogabilmente,
per almeno tre anni nell’ufficio di prima assegnazione.
Art. 2. — Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso
dei requisiti generali di cui all’art. 2 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
a) i magistrati dell’ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina
a magistrato di tribunale;
b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;
c) i magistrati militari di tribunale;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno
un anno;
e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli
dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche
o in scienze economiche o in scienze statistiche e attuariali, appartenenti
ai profili professionali per l’accesso ai quali è stato richiesto
il possesso del titolo di laurea, con almeno cinque anni di anzianità
nel profilo medesimo.
Art. 3. — I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
L’amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione
dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti
prescritti.
Art. 4. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice
e corredate dei documenti indicati al nono comma del presente articolo,
debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti - Segretariato
generale - Ufficio accessi e mobilità del personale amministrativo
e tecnico - via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, e presentate al Segretariato
generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
di cui al precedente comma.
Dalla domanda devono risultare l’appartenenza dell’aspirante ad una
delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l’ufficio presso il
quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio, nonché
il relativo numero telefonico.
I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della
Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione
delle domande, per quanto riguarda l’ufficio statale di prestazione del
servizio e il proprio domicilio.
I candidati indicati alla lettera d) dell’art. 2 devono dichiarare,
inoltre, nella domanda:
1) la data e il luogo di nascita;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali
eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.
I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa in
una o più delle lingue straniere, indicate nell’annesso programma,
sono tenuti a specificarlo nella domanda.
Tutti i candidati dovranno dichiarare di essere disposti in caso di
nomina a prestare servizio nell’ufficio di prima assegnazione per un periodo
non inferiore a tre anni.
La firma in calce alla domanda è esente dall’autentica, ai sensi
dell’art. 3, comma 5, della legge n. 127/1997.
Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato
dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui al successivo art.
10, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami
superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le funzioni svolte,
gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica,
pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:
certificato, rilasciato dalla competente università, attestante
le votazioni riportate nei singoli esami e nell’esame finale di laurea;
copia dello stato matricolare civile a data recente o certificato comprovante
l’iscrizione nell’albo professionale degli avvocati.
Nel caso di impossibilità dimostrata da parte dei candidati
a presentare copia dello stato matricolare, gli stessi possono temporaneamente
supplire presentando una dichiarazione che ne tenga luogo rilasciata dal
superiore abilitato.
Non saranno prese in considerazione le domande risultate carenti della
copia dello stato matricolare o del certificato di iscrizione nell’albo
degli avvocati, nonché di copia del certificato di laurea di cui
sopra, salvo comunque impossibilità dimostrata non imputabile al
candidato.
I suddetti documenti dovranno essere conformi alle norme sulle autentiche.
Verranno comunque prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
di certificazioni e di atto notorio previste dagli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I candidati indicati alle lettere a), b), c) e d) del precedente art.
2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati
di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che
ne attesti l’avvenuto deposito e nel rispetto delle disposizioni di cui
alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati indicati alla lettera e) del precedente art. 2 hanno facoltà
di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato,
corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell’amministrazione
di appartenenza, che ne attesti l’autenticità.
Le pubblicazioni che i candidati intendano esibire debbono essere in
regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni ed integrazioni. Non è ammessa la presentazione di
lavori che non rientrino nell’ambito dei due precedenti commi.
Art. 5. — I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono
far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire
a mezzo raccomandata alla Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio
accessi e mobilità del personale amministrativo e tecnico - via
Baiamonti, 25 - 00195 Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento
dell’apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli
stessi.
I vincitori del concorso saranno tenuti alla regolarizzazione in bollo
dei suddetti documenti.
Art. 6. — I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti
alle categorie di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell’art. 2 del presente
decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei
conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilità del personale
amministrativo e tecnico - via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, entro il termine
di venti giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione sotto pena
di decadenza, il relativo diploma di laurea in originale o in copia autenticata,
nonché il certificato rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente
per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è
fisicamente idoneo a svolgere le funzioni dell’impiego cui aspira ed è
esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del
servizio. Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella in cui il concorrente riceve l’invito a produrlo.
Art. 7. — I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengono
alla categoria di cui alla lettera d) dell’art. 2, debbono presentare o
spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei conti - Segretariato generale
- Ufficio accessi e mobilità del personale amministrativo e tecnico
- via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, entro il termine stabilito dal precedente
art. 6, a pena di decadenza, i seguenti documenti:
1) certificato rilasciato dal competente Consiglio dell’Ordine degli
avvocati, comprovante la regolare iscrizione nell’albo professionale degli
avvocati, la data dell’iscrizione stessa nonché l’inesistenza di
provvedimenti o procedimenti disciplinari a carico;
2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;
3) estratto dell’atto di nascita;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei
diritti politici;
6) certificato generale del casellario giudiziale;
7) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare
ovvero certificato di esito di leva o foglio di congedo illimitato;
8) certificato rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente
per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è
fisicamente idoneo ad esercitare l’impiego cui aspira ed è esente
da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.
Art. 8. — Non si terrà conto delle domande e dei documenti di
cui agli articoli 4 e 5 presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato
generale della Corte dei conti oltre i termini sopra indicati.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni di recapito
da parte del candidato o da mancata o da tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento
in caso di spedizione per raccomandata.
La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita
dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto al momento
della consegna, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo
raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6) e 8) del precedente art.
7 debbono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella in
cui il concorrente riceva l’invito a produrli.
I documenti di cui agli articoli 6 e 7, tranne quello indicato al n.
3), debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.
Art. 9. —La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
sarà composta ai sensi dell’art. 45, lettera a), del regolamento
per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato
con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall’art.
12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.
Per la prova di lingua straniera il giudizio è dato dalla commissione
con l’intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue
che sono materie di esame.
Art. 10. — Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati
meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrate, per
incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per
studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o
concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti.
A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato,
all’esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario
dispone di dieci punti.
Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in
detta valutazione non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione
del complesso dei titoli.
Art. 11. — L’esame consta, secondo il programma annesso al presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 30 giugno 2000
verrà data comunicazione dei giorni, dell’ora e della sede in cui
avranno luogo le prove scritte.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell’esclusione
dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non
aver raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli operata
dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e
nell’ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede
di esame per sostenere le prove scritte.
Durante le prove scritte sarà consentita ai candidati soltanto
la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti, il tutto in edizione
senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati inviati
preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno
messi a disposizione dei candidati dopo la verifica.
Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno consegnare
i testi che desiderino consultare, presso la sede in cui si svolgeranno
le prove scritte, alle ore 9 del giorno precedente l’inizio di dette prove,
curando che sulla copertina di ciascuno dei testi venga applicato, in maniera
da lasciare visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri leggibili,
l’indicazione del proprio nome e cognome.
I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia,
nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità
del candidato.
I candidati che conseguano l’ammissione alla prova orale riceveranno
la relativa comunicazione, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna
delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno
sostenere la detta prova.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno
esibire un idoneo documento di riconoscimento.
Si applicano le norme relative al concorso per l’accesso alla magistratura
ordinaria di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1965, n. 617, ed all’art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento
in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato,
l’esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l’assegnazione contemporanea
a ciascuno del singolo punteggio.
Art. 12. — Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato
una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte
purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque
cinquantesimi.
Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti.
Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di trentacinque
punti.
Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto
conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.
La somma dei punti ottenuti nella valutazione del complesso dei titoli,
della media complessiva delle prove scritte e dei punti ottenuti nella
prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo
in base al quale viene formata la graduatoria.
A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti.
Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito tenuto conto della riserva di posti prevista
dall’art. 1, comma primo.
Art. 13. —La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati
dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte
dei conti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sotto
condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione
alla magistratura della Corte.
Nel termine di dieci giorni dalla suddetta pubblicazione è ammesso,
per questioni di preferenza, ricorso al Presidente della Corte stessa,
il quale decide, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, con
provvedimento definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Art. 14. — I vincitori saranno nominati con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio di presidenza.
I vincitori, ai fini dell’assegnazione della sede, hanno diritto di
scelta, secondo l’ordine di graduatoria del concorso, fra i posti di funzione
disponibili, individuati dal Consiglio di presidenza.
Coloro che, al momento della nomina, risultino residenti da almeno
due anni in un comune della regione ove ha sede l’ufficio richiesto, con
esclusione della regione Lazio, e che siano disponibili a permanere nell’ufficio
per un periodo non inferiore a cinque anni, hanno la precedenza nell’assegnazione,
in deroga all’ordine di graduatoria.
Il presente decreto sarà comunicato al competente organo di
controllo per la registrazione.
PROGRAMMA D’ESAME
Prova orale:
L’esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre
seguenti:
a) diritto comunitario; b) diritto internazionale pubblico e privato;
c) elementi di diritto penale e processuale penale; d) diritto finanziario;
e) statistica economica; f) programmazione economica e controllo delle
aziende e delle amministrazioni pubbliche; g) prova facoltativa di lingue
straniere (francese, inglese, tedesco, spagnolo).
