
LEGGE 19 aprile 2002 n. 72, in Gazz. Uff. 24-4-2002 n. 96.
Art. 1. — 1. Il ricorso per cassazione presentato, prima del 4 maggio 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per il quale è stata applicata la sola pena della multa o contro sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a delitti puniti con la sola pena della multa o con pena alternativa, si converte in appello, ai sensi dell’articolo 580 del codice di procedura penale, su richiesta della parte che lo ha presentato.
2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata, anche a mezzo telefax, almeno cinque giorni prima della data della prima udienza successiva all’entrata in vigore della presente legge, per la quale vi sia stata regolare notifica a tutte le parti.
3. Nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti possono essere presentati nuovi motivi di merito.
LEGGE 5 giugno 2000 n. 144, in Gazz. Uff. 7-6-2000 n. 131.
Art. 1. — 1. Il decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni
alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TESTO DEL D.L. 7-4-2000 n. 82 (in Gazz. Uff. 8-4-2000 n. 83), COORDINATO
CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 5-6-2000 n. 144.
(Riportiamo in corsivo le modifiche apportate dalla legge di conversione).
Art. 1. — 1. Il comma 1 dell’articolo 303 del codice di procedura penale
è così modificato:
a) nella lettera a) le parole: « dall’inizio della sua esecuzione
sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento
che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle
sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563: »
sono sostituite dalle seguenti: « dall’inizio della sua esecuzione
sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento
che dispone il giudizio o l’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio
abbreviato ai sensi dell’articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata
la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: »;
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) dall’emissione dell’ordinanza con cui il giudice dispone
il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono
decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di
condanna ai sensi dell’articolo 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni,
salvo quanto previsto nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione superiore
nel massimo a venti anni; ».
Art. 2. — 1. L’articolo 304 del codice di procedura penale è
così modificato:
a) nel comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l’udienza
è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere
a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall’articolo 544, commi
2 e 3. »;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. I termini previsti dall’articolo 303 possono essere altresì
sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell’articolo 407,
comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente
complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera
la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
»;
c) nel comma 5, le parole: « Le disposizioni di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Le
disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite
al giudizio abbreviato, ».
1-bis. Al comma 2 dell’articolo 305 del codice di procedura
penale, dopo le parole: « in rapporto ad accertamenti particolarmente
complessi » sono inserite le seguenti: « o a nuove indagini
disposte ai sensi dell’articolo 415-bis, comma 4 ».
Art. 2-bis. — 1. Al comma 2 dell’articolo 33-bis del codice di procedura
penale, dopo le parole: « I delitti puniti con la pena della reclusione
superiore nel massimo a dieci anni », sono inserite le seguenti:
« , anche nell’ipotesi del tentati-
vo ».
Art. 2-ter. — 1. Al comma 1 dell’articolo 33-ter del codice di procedura penale, le parole: « commi 1, 3 e 4 » sono soppresse.
Art. 2-quater. — 1. All’articolo 34 del codice di procedura penale
dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
« 2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano
inoltre al giudice che abbia provveduto all’assunzione dell’incidente probatorio
o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro
quinto ».
Art. 2-quinquies. — 1. Al comma 1 dell’articolo 419 del codice di procedura penale, dopo le parole: « pubblico ministero » sono aggiunte le seguenti: « e con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia ».
Art. 2-sexies. — 1. Al comma 4 dell’articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: « l’applicazione di una misura di sicurezza » sono aggiunte le seguenti: « diversa dalla confisca ».
Art. 2-septies. — 1. Il comma 4 dell’articolo 429 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
« 4. Il decreto è notificato all’imputato contumace
nonché all’imputato e alla persona offesa comunque non presenti
alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 424 almeno
venti giorni prima della data fissata per il giudizio ».
Art. 2-octies. —1. Dopo l’articolo 441 del codice di procedura penale
è inserito il seguente:
« Art. 441-bis (Provvedimenti del giudice a seguito di nuove
contestazioni sul giudizio abbreviato). — 1. Se, nei casi disciplinati
dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede
alle contestazioni previste dall’articolo 423, comma 1, l’imputato può
chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
2. La volontà dell’imputato è espressa nelle forme
previste dall’articolo 438, comma 3.
3. Il giudice, su istanza dell’imputato o del difensore, assegna
un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta
di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l’integrazione della difesa, e sospende
il giudizio per il tempo corrispondente.
4. Se l’imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme
ordinarie, il giudice revoca l’ordinanza con cui era stato disposto il
giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione.
Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5,
hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell’articolo 422.
La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta.
5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato,
l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove, in relazione
alle contestazioni ai sensi dell’articolo 423, anche oltre i limiti previsti
dall’articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere
l’ammissione di prova contraria ».
Art. 2-nonies. — 1. All’articolo 452, comma 2, del codice di procedura
penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi
3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma
4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio
abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio direttissimo ».
2. All’articolo 458, comma 2, del codice di procedura penale, l’ultimo
periodo è sostituito dal seguente: « Nel giudizio si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5,
441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4,
il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio
abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato ».
3. All’articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, al
secondo periodo, le parole da: « al giudizio » fino alla fine
del periodo, sono sostituite dalle seguente: « nel giudizio si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5,
441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4,
il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio
abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio conseguente all’opposizione
».
4. All’articolo 556, comma 2, del codice di procedura penale, è
aggiunto il seguente periodo: « Si osserva altresì,
in quanto applicabile, la disposizione dell’articolo 441-bis; nel caso
di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l’ordinanza con
cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio
».
Art. 2-decies. — 1. Al comma 2 dell’articolo 460 del codice di procedura
penale, le parole: « e la non menzione della condanna nel certificato
penale spedito a richiesta di privati » sono soppresse.
Art. 2-undecies. — 1. Al comma 1 dell’articolo 521 del codice di
procedura penale, le parole: « ovvero non risulti tra quelli per
i quali è prevista l’udienza preliminare e questa non si sia tenuta
» sono soppresse.
Art. 2-duodecies. —1. Al comma 1 dell’articolo 550 del codice di
procedura penale, le parole: « , anche congiunta a pena pecuniaria
» sono sostituite dalle seguenti: « o con la multa, sola o
congiunta alla predetta pena detentiva ».
Art. 2-terdecies. — 1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge 16
dicembre 1999, n. 479, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti
dall’articolo 550 del codice di procedura penale ».
Art. 2-quattuordecies. — 1. Il settimo comma dell’articolo 162-bis
del codice penale, introdotto dall’articolo 9 della legge 16 dicembre 1999,
n. 479, è abrogato.
Art. 3. — 1. Nel comma 4 dell’articolo 13 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: « di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 ».
Art. 3-bis. — 1. Al terzo comma dell’articolo 43-bis dell’ordinamento
giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini
preliminari e di giudice dell’udienza preliminare, nonché la trattazione
di procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del codice
di procedura penale ».
Art. 4. — 1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 si applicano
anche ai giudizi abbreviati in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sempre che la custodia cautelare non abbia già
perso efficacia.
2. Nei casi previsti dal comma 1, i termini stabiliti dall’articolo
1, comma 1, lettera b), decorrono dalla data dell’emissione dell’ordinanza
con cui il giudice ha disposto il giudizio abbreviato o dalla data in cui
ha avuto esecuzione la custodia cautelare, se successiva alla medesima
ordinanza.
Art. 4-bis. — 1. La disposizione dell’articolo 328, comma 1-bis,
del codice di procedura penale deve essere interpretata nel senso
che quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, anche le funzioni di giudice
per l’udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale
del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
Art. 4-ter. — 1. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni
di cui agli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale come
modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, si applicano
ai processi nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposizione
della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l’istruzione
dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
2. Nei processi penali per reati puniti con la pena dell’ergastolo,
in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e nei quali prima della data di entrata in vigore della
legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione
della richiesta di giudizio abbreviato, l’imputato, nella prima udienza
utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, può chiedere che il processo, ai fini di cui
all’articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, sia immediatamente
definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo
416, comma 2, del medesimo codice.
3. La richiesta di cui al comma 2 è ammessa se è presentata:
a) nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell’istruzione
dibattimentale;
b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione
dell’istruzione ai sensi dell’articolo 603 del codice di procedura penale,
prima della conclusione dell’istruzione stessa;
c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle
lettere a) e b).
4. La volontà dell’imputato è espressa personalmente
o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata
nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3, del codice di procedura
penale.
5. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, disponendo
l’acquisizione del fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2, del codice
di procedura penale.
6. Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza, oltre agli
atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5, le prove assunte in precedenza.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 441, escluso il comma 3, e 442 del codice
di procedura penale, nonché l’articolo 443 del medesimo codice se
la sentenza è pronunciata nel giudizio di primo grado.
Art. 5. — 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante: « Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche
LEGGE 26 maggio 2000 n. 137, in Gazz. Uff. 27-5-2000 n. 122.
Art. 1. — 1. Il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni
urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TESTO DEL D.L. 28-3-2000 n. 70 (in Gazz. Uff. 28-3-2000 n. 73), COORDINATO
CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 26-5-2000 n. 137.
(Riportiamo in corsivo le modifiche apportate dalla legge di conversione).
Art. 1. — (Soppresso).
Art. 2. — Misure per il contenimento dell’inflazione nel settore
assicurativo - 1. (Soppresso).
2. Per i contratti dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
rinnovati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
nelle
formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al
verificarsi o meno di sinistri, le imprese di assicurazione non possono
applicare nessun aumento di tariffa ai contraenti a carico dei quali
non risultino nell’ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai
conducenti. Per i contratti stipulati entro un anno da tale data
nelle
formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al
verificarsi o meno di sinistri si applicano le tariffe esistenti alla
medesima data.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per autovetture, ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui all’articolo 12 delle legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché ai contratti offerti per telefono o per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdettati dall’impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore.
3. Le imprese di assicurazione non possono modificare il numero delle classi di merito, i coefficienti di determinazione del premio, nonché le relative regole evolutive delle proprie formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All’articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Le imprese esercenti il ramo dell’assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono obbligate, su richiesta del contraente, a stipulare contratti anche nella formula tariffaria bonus-malus con franchigia assoluta, non opponibile al terzo danneggiato, per un importo non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire un milione. La scelta tra la formula tariffaria bonus-malus con franchigia, nonché la scelta degli importi della franchigia stessa, spetta unicamente all’assicurato ».
5. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi quelli connessi all’applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, l’assicurato può risolvere il contratto mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell’impresa o all’agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza. In questo caso non si applica a favore dell’assicurato il termine di tolleranza previsto dall’articolo 1901, secondo comma, del codice civile.
5-bis. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini dell’osservanza, da parte delle imprese di assicurazione, di quanto disposto dal presente articolo.
5-ter. Le imprese di assicurazione che non osservano le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 sono assoggettate, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.
5-quater. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l’ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L’ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all’ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati con cadenza trimestrale secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati sono definite dall’ISVAP, sentite le compagnie di assicurazione. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell’ISVAP.
5-quinquies. L’inosservanza degli obblighi di comunicazione all’ISVAP dei dati richiesti comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: a) da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato invio dei dati; b) da lire un milione a lire tre milioni in caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati. Le predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per cento, in ogni caso di reiterazione dell’inosservanza dei suddetti obblighi.
Art. 3. — (Soppresso).
Art. 4. — (Soppresso).
Art. 5. — (Soppresso).
Art. 6. — (Soppresso).
Art. 7. — Entrata in vigore - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
LEGGE 20 aprile 2000 n. 97, in Gazz. Uff. 22-4-2000 n. 95.
Art. 1. —1. Il decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TESTO DEL D.L. 25-2-2000 n. 32 (in Gazz. Uff. 25-2-2000 n. 46) COORDINATO
CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 20-4-2000 n. 97.
(Riportiamo in corsivo le modifiche apportate dalla legge
di conversione).
Art. 1. — 1. Il termine dilatorio di cui all’articolo 6, comma 5, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, non può comunque essere inferiore
a nove mesi, fermo restando il limite massimo di diciotto mesi di cui
al medesimo articolo 6, comma 5.
2. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio già emessi ai
sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è
differita di nove mesi a partire dal 1° gennaio 2000.
3. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo
7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpretano nel senso che
la dimostrazione dell’esistenza delle condizioni ivi indicate deve essere
effettuata anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in
data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge. Ai
fini dell’esecuzione di tali provvedimenti di rilascio, il locatore
dell’immobile rende, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, apposita dichiarazione in carta libera, contenente gli elementi
conoscitivi di cui al predetto articolo 7, che deve essere notificata all’intimato
e consegnata all’ufficiale giudiziario, il quale la allega al precetto.
4. I contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione,
a valere sulle risorse attribuite al Fondo nazionale di cui all’articolo
11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati prioritariamente
ai conduttori in possesso dei requisiti individuati con il decreto emanato
ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 11, nei confronti dei quali
risulti emesso provvedimento di rilascio dell’immobile e che abbiano proceduto,
o
che procedano entro il 15 maggio 2000, a stipulare nuovo contratto
di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla stessa
legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tale fine i comuni, acquisite le risorse
dalle regioni sulla base del segnalato fabbisogno finanziario per soddisfare
i conduttori in possesso dei richiamati requisiti, provvedono ad assegnare
i contributi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Sono fatte salve le procedure già
avviate dalle regioni ai sensi dell’articolo 11 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, che comunque consentano l’attribuzione delle risorse ai comuni
entro il 30 giugno 2000.
5. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi
giorni, previsti rispettivamente dall’articolo 11, comma 2, e dall’articolo
12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è differita al
31
ottobre 2000.
Art. 2. — 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato
DECRETO-LEGGE 7 aprile 2000 n. 82, in Gazz. Uff. 8-4-2000 n. 83.
Art. 1. —1. Il comma 1 dell’articolo 303 del codice di
procedura penale è così modificato:
a) nella lettera a) le parole: « dall’inizio della
sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso
il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata
una delle sentenze previste dagli articoli 442,
448, comma 1, 561 e 563: » sono sostituite dalle
seguenti:
« dall’inizio della sua esecuzione sono decorsi
i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone
il giudizio o l’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato
ai sensi dell’articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti: »;
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) dall’emissione dell’ordinanza con cui
il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione
della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata
sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo
a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo
a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione
superiore nel massimo a venti anni; ».
Art. 2. — 1. L’articolo 304 del codice di procedura penale
è così modificato:
a) nel comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta
la seguente:
« c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo
in cui l’udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati
nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall’articolo
544, commi 2 e 3. »;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. I termini previsti dall’articolo 303 possono
essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati
nell’articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi
abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute
le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel
giudizio sulle impugnazioni. »;
c) nel comma 5, le parole: « Le disposizioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti:
« Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche
se riferite al giudizio abbreviato, ».
Art. 3. — 1. Nel comma 4 dell’articolo 13 della legge
16 dicembre 1999, n. 479, le parole: « di cui al comma 2 »
sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 ».
Art. 4. — 1. Le disposizioni contenute negli articoli
1 e 2 si applicano anche ai giudizi abbreviati in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, sempre che la custodia cautelare non abbia
già perso efficacia.
2. Nei casi previsti dal comma 1, i termini stabiliti
dall’articolo 1, comma 1, lettera b), decorrono dalla data dell’emissione
dell’ordinanza con cui il giudice ha disposto il giudizio abbreviato
o dalla data in cui ha avuto esecuzione la custodia cautelare, se successiva
alla medesima ordinanza.
Art. 5. — 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000 n. 74, in Gazz. Uff. 31-3-2000 n. 76.
Titolo I — DEFINIZIONI
Art. 1. — Definizioni - 1. Ai fini del presente decreto legislativo:
a) per « fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
» si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio
analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non
realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi
o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero
che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
b) per « elementi attivi o passivi » si intendono le componenti,
espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione
del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione
delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
c) per « dichiarazioni » si intendono anche le dichiarazioni
presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante
di società, enti o persone fisiche;
d) il « fine di evadere le imposte » e il « fine
di consentire a terzi l’evasione » si intendono comprensivi, rispettivamente,
anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di
un inesistente credito d’imposta, e del fine di consentirli a terzi;
e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore,
liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche,
il « fine di evadere le imposte » ed il « fine di sottrarsi
al pagamento » si intendono riferiti alla società, all’ente
o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
f) per « imposta evasa » si intende la differenza tra l’imposta
effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera
imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate
dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque
in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione
o della scadenza del relativo termine;
g) le soglie di punibilità riferite all’imposta evasa si intendono
estese anche all’ammontare dell’indebito rimborso richiesto o dell’inesistente
credito di imposta esposto nella dichiarazione.
TITOLO II —DELITTI
Capo I —DELITTI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE
Art. 2. — Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti - 1. E’ punito con la reclusione
da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative
a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati
nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova
nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
3. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore
a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 3. — Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- 1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione
da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione
nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti
idonei ad ostacolarne l’accertamento, indica in una delle dichiarazioni
annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore
a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle
singole imposte, a lire centocinquanta milioni;
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione,
anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore
al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati
in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi.
Art. 4. — Dichiarazione infedele - 1. Fuori dei casi previsti
dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi
fittizi, quando, congiuntamente:
a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle
singole imposte, a lire duecento milioni;
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione,
anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore
al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati
in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire quattro miliardi.
Art. 5. — Omessa dichiarazione - 1. E’ punito con la reclusione
da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni
annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore,
con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni.
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera
omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza
del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al
modello prescritto.
Art. 6. —Tentativo - 1. I delitti previsti dagli articoli 2,
3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.
Art. 7. — Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio
- 1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni
nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri
di determinazione dell’esercizio di competenza ma sulla base di metodi
costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni
estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati
comunque indicati nel bilancio.
2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli
3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono
in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi
compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento
delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b),
dei medesimi articoli.
Capo II — DELITTI IN MATERIA DI DOCUMENTI E PAGAMENTO DI IMPOSTE
Art. 8. — Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- 1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque,
al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti.
2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma
1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni
inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come
un solo reato.
3. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei
documenti è inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta,
si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 9. — Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - 1. In deroga
all’articolo 110 del codice penale:
a) l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso
nel reato previsto dall’articolo 2;
b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso
nel reato previsto dall’articolo 8.
Art. 10. — Occultamento o distruzione di documenti contabili
- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione
a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili
o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da
non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Art. 11. — Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte -
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi
al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi
o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo
superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in
parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
TITOLO III —DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 12. — Pene accessorie - 1. La condanna per taluno dei delitti
previsti dal presente decreto importa:
a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a
tre anni;
b) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
c) l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in
materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore
a cinque anni;
d) l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione
tributaria;
e) la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36 del codice
penale.
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3
e 8 importa altresì l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo
non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano
le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.
Art. 13. — Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario
- 1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite
fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo
12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi
sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure
conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.
2. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative
previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili
all’imputato a norma dell’articolo 19, comma 1.
3. Della diminuzione di pena prevista dal comma 1 non si tiene conto
ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria
a norma dell’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 14. — Circostanza attenuante. Riparazione dell’offesa nel caso
di estinzione per prescrizione del debito tributario - 1. Se i debiti
indicati nell’articolo 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza,
l’imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può
chiedere di essere ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di
equa riparazione dell’offesa recata all’interesse pubblico tutelato dalla
norma violata.
2. La somma, commisurata alla gravità dell’offesa, non può
essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell’articolo
135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato.
3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la
somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per
il pagamento.
4. Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è
diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate
nell’articolo 12. Si osserva la disposizione prevista dal comma 3 dell’articolo
13.
5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è
restituita.
Art. 15. —Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie
-
1. Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a
norma dell’articolo 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo
a fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme tributarie
dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul
loro ambito di applicazione.
Art. 16. —Adeguamento al parere del Comitato per l’applicazione
delle norme antielusive - 1. Non dà luogo a fatto punibile a
norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura
stabilita dall’articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, si è uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o
del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive previsti
dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell’istanza
sulla quale si è formato il silenzio-assenso.
Art. 17. — Interruzione della prescrizione - 1. Il corso della
prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto,
oltre che dagli atti indicati nell’articolo 160 del codice penale, dal
verbale di constatazione o dall’atto di accertamento delle relative violazioni.
Art. 18. — Competenza per territorio - 1. Salvo quanto previsto
dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti
dal presente decreto non può essere determinata a norma dell’articolo
8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo
di accertamento del reato.
2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera
consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se
il domicilio fiscale è all’estero è competente il giudice
del luogo di accertamento del reato.
3. Nel caso previsto dal comma 2 dell’articolo 8, se le fatture o gli
altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati
in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice
di uno di tali luoghi in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che
ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto
dall’articolo 335 del codice di procedura penale.
Titolo IV —RAPPORTI CON IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO E FRA PROCEDIMENTI
Art. 19. — Principio di specialità - 1. Quando uno stesso
fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una
disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione
speciale.
2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione
amministrativa dei soggetti indicati nell’articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti
nel reato.
Art. 20. — Rapporti tra procedimento penale e processo tributario
- 1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario
non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente
ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende
la relativa definizione.
Art. 21. — Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente
rilevanti - 1. L’ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative
relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.
2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi
da quelli indicati dall’articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento
penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile
di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza
penale del fatto. In quest’ultimo caso, i termini per la riscossione decorrono
dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono
comunicati all’ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria
del giudice che li ha emessi.
3. Nei casi di irrogazione di un’unica sanzione amministrativa per
più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro,
a norma dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma
2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente
quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente
rilevanti.
TITOLO V —DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI
Art. 22. — Modalità di documentazione dell’avvenuta estinzione
dei debiti tributari - 1. Con decreto del Ministero delle finanze,
emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabilite
le modalità di documentazione dell’avvenuta estinzione dei debiti
tributari indicati nell’articolo 13 e di versamento delle somme indicate
nell’articolo 14, comma 3.
Art. 23. — Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da parte
della Guardia di finanza - 1. Nell’articolo 63, primo comma, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e nell’articolo 33, terzo comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «
previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria in relazione alle
norme che disciplinano il segreto » sono sostituite dalle seguenti:
« previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che può
essere concessa anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura
penale ».
Art. 24. — Modifica dell’articolo 2 della legge 26 gennaio 1983,
n. 18 - 1. L’ottavo comma dell’articolo 2 della legge 26 gennaio 1983,
n. 18, è sostituito dal seguente:
« Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o
comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell’articolo 1 o fa
uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente
che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente
legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è punito,
salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma
in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti
indicati nell’articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne
faccia uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione,
fa uso degli stessi stampati, documenti o registri. ».
Art. 25. — Abrogazioni - 1. Sono abrogati:
a) l’articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
b) l’articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249;
c) l’articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1978, n. 627;
d) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;
e) l’articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649;
f) l’articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983,
n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1984, n.
17;
g) l’articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28
novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio
1985, n. 60;
h) l’articolo 2, commi 27 e 28, e l’articolo 3, comma 14, del decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17;
i) l’articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
l) l’articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
m) l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. E’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente
decreto.
Aumento del tasso ufficiale di riferimento
PROVVEDIMENTO GOVERNATORE BANCA D'ITALIA 18 marzo 2000, in Gazz. Uff. 21-3-2000 n. 67.
A decorrere dal 22 marzo 2000 il tasso ufficiale di riferimento è aumentato dal 3,25 al 3,50 per cento.
Disposizioni per il sostegno della maternità
e della paternità, per il diritto alla cura
e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle città
LEGGE 8 marzo 2000 n. 53, in Gazz. Uff. 13-3-2000 n. 60.
CAPO I — PRINCIPI GENERALI
Art. 1. — (Finalità). - 1. La presente legge promuove un equilibrio
tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:
a) l’istituzione dei congedi dei genitori e l’estensione del sostegno
ai genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l’istituzione del congedo per la formazione continua e l’estensione
dei congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e
la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
Art. 2. — (Campagne informative). - 1. Al fine di diffondere la conoscenza
delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la solidarietà
sociale è autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.
CAPO II — CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Art. 3. — (Congedi dei genitori). - 1. All’articolo 1 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
« Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all’articolo 7, ed
il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l’altro genitore
non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 e
al comma 2 dell’articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge
29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1°
gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1
dell’articolo 7 e dal comma 2 dell’articolo 15 spettano limitatamente ad
un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino ».
2. L’articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito
dal seguente:
« Art. 7. - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori
non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo
il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’ambito del predetto
limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria
di cui all’articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per
un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera
b) del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle
astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente
elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore
è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare
il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai
contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore
a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì,
di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore
a otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest’ultimo
caso nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore,
dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia
del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso
del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati
nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie
e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini
della fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore
sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l’altro genitore non
sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo
».
3. All’articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
« Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di
riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal comma
2, lettera b), dell’articolo 15.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le
ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente
articolo possono essere utilizzate anche dal padre ».
4. L’articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito
dal seguente:
« Art. 15. - 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità
giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo
di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della
presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra
indennità spettante per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all’articolo 7, comma
1, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari
al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo
tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto,
è coperto da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell’ottavo
anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione
facoltativa, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione,
nell’ipotesi in cui il reddito individuale dell’interessato sia inferiore
a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da contribuzione
figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200
per cento del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi
di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato,
con riscatto ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità
della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui all’articolo
7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione
figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento
dell’ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalità
previste dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è determinato
secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione
al minimo.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte
con gli stessi criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie dall’ente assicuratore della malattia presso
il quale la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono
subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità
assicurativa ».
5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche
nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all’atto dell’adozione
o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra sei e dodici
anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del
presente articolo, può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso
del minore nel nucleo familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio
e delle addette ai servizi domestici e familiari, le disposizioni dell’articolo
15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del
presente articolo, si applicano limitatamente al comma 1.
Art. 4. —(Congedi per eventi e cause particolari). - 1. La lavoratrice
e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi
all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del
coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché
la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione
anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità,
il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro
diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere,
per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate
ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato,
non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il
posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere
alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato
nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore
può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi,
calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione
agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l’attività
lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto,
di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei
criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all’individuazione
delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione
dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni
di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.
Art. 5. —(Congedi per la formazione). - 1. Ferme restando le vigenti
disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici
o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio
presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione
del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non
superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera
vita lavorativa.
2. Per « congedo per la formazione » si intende quello
finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento
del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea,
alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste
in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva
il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non
è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile
con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata
infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo
decreto di cui all’articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo
di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro,
dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo
per la formazione ovvero può differirne l’accoglimento nel caso
di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono
le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali
massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi
di differimento o di diniego all’esercizio di tale facoltà e fissano
i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a
trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui
al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati
secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Art. 6. — (Congedi per la formazione continua). - 1. I lavoratori,
occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione
per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un’offerta formativa
articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo
le disposizioni dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L’offerta
formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti
come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può
corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta
dall’azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati
tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo
17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata,
definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo,
i criteri per l’individuazione dei lavoratori e le modalità di orario
e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali
di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale
per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato
articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori
che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell’orario
di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente
dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata
una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l’occupazione di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente,
con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 7. —(Anticipazione del trattamento di fine rapporto). - 1. Oltre
che nelle ipotesi di cui all’articolo 2120, ottavo comma, del codice civile,
il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle
spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’articolo
7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall’articolo
3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente
legge. L’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione
relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesime
disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità
equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti
a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono
prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell’articolo 7,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un’anticipazione
delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione
dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale,
sono definite le modalità applicative delle disposizioni del comma
1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 8. — (Prolungamento dell’età pensionabile). - 1. I soggetti
che usufruiscono dei congedi previsti dall’articolo 5, comma 1, possono,
a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente,
anche in deroga alle disposizioni concernenti l’età di pensionamento
obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con
un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il
pensionamento.
CAPO III —FLESSIBILITA’ DI ORARIO
Art. 9. —(Misure a sostegno della flessibilità di orario). -
1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione
lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell’ambito del
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, è destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue
a decorrere dall’anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno
il 50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore
di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive
per la flessibilità, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore
padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando
abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari
forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro,
tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità
sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano
bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di
affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo
il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa
o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria
o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e per le pari
opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi di cui al comma 1.
CAPO IV —ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA’ E DELLA
PATERNITA’
Art. 10. —(Sostituzione di lavoratori in astensione). - 1. L’assunzione
di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione
obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire
anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell’astensione,
salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico
del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato
in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4,
5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente
legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le
disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento
di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore
in astensione e per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge
29 dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità
delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età
del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento,
all’assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo
di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.
Art. 11. —(Parti prematuri). - 1. All’articolo 4 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto
vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il
certificato attestante la data del parto ».
Art. 12. —(Flessibilità dell’astensione obbligatoria). - 1.
Dopo l’articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito
il seguente:
« Art. 4-bis. - 1. Ferma restando la durata complessiva dell’astensione
dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro
a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro
mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai
fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino
che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro ».
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite
le parti sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’elenco dei lavori
ai quali non si applicano le disposizioni dell’articolo 4-bis della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, provvede,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad
aggiornare l’elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui
all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1976, n. 1026.
Art. 13. —(Astensione dal lavoro del padre lavoratore). - 1. Dopo l’articolo
6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti:
« Art. 6-bis. - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi
dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte
o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché
in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al
comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni
ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione
ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli articoli
6 e 15, commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni.
4. Al padre lavoratore si applicano altresì le disposizioni
di cui all’articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma
1 del presente articolo e fino al compimento di un anno di età del
bambino.
Art. 6-ter. - 1. I periodi di riposo di cui all’articolo 10 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti
economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente ».
Art. 14. — (Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici
madri). - 1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell’articolo
13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata
in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti
ai corpi di polizia municipale.
Art. 15. — (Testo unico). - 1. Al fine di conferire organicità
e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato
ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente,
da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando,
nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire
la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare
e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo
unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate,
con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le
disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato
dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con apposita relazione
cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti
Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque
giorni dall’assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princìpi
e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità
di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.
Art. 16. — (Statistiche ufficiali sui tempi di vita). - 1. L’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale
sull’organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione
sull’uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per età.
Art. 17. —(Disposizioni diverse). - 1. Nei casi di astensione dal lavoro
disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno
diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente
vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano
occupati al momento della richiesta di astensione o di congedo o in altra
ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti
alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. All’articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
« Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto
dall’articolo 4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo
che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità
produttiva ove erano occupate all’inizio del periodo di gestazione o in
altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di
un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere
adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti ».
3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di
maggior favore rispetto a quelle previste dalla presente legge.
4. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con la presente
legge ed in particolare l’articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 18. —(Disposizioni in materia di recesso). - 1. Il licenziamento
causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli
3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge è nullo.
2. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore
durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza
del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio
ispezione della direzione provinciale del lavoro.
CAPO V —MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Art. 19. —(Permessi per l’assistenza a portatori di handicap). - 1.
All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: « permesso mensile » sono
inserite le seguenti: « coperti da contribuzione figurativa »;
b) al comma 5, le parole: « , con lui convivente, » sono
soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole: « può usufruire »
è inserita la seguente: « alternativamente ».
Art. 20. —(Estensione delle agevolazioni per l’assistenza a portatori
di handicap). - 1. Le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificato dall’articolo 19 della presente legge, si
applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché
ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico
o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente
o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché
non convivente.
CAPO VI —NORME FINANZIARIE
Art. 21. —(Copertura finanziaria). - 1. All’onere derivante dall’attuazione
delle disposizioni degli articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9,
della presente legge, valutato in lire 298 miliardi annue a decorrere dall’anno
2000, si provvede, quanto a lire 273 miliardi annue a decorrere dall’anno
2000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo
per l’occupazione; quanto a lire 25 miliardi annue a decorrere dall’anno
2000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
CAPO VII —TEMPI DELLE CITTA’
Art. 22. —(Compiti delle regioni). - 1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge le regioni definiscono, con proprie
leggi, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, qualora non vi abbiano già provveduto,
norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi
commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni
pubbliche, nonché per la promozione dell’uso del tempo per fini
di solidarietà sociale, secondo i principi del presente capo.
2. Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso
l’utilizzo delle risorse del Fondo di cui all’articolo 28, ai fini della
predisposizione e dell’attuazione dei piani territoriali degli orari di
cui all’articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi di cui
all’articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti
in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione
sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi in ordine al
coordinamento degli orari delle città e per la valutazione degli
effetti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari.
4. Nell’ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale,
le regioni promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione del personale
impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei
progetti di riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari
di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della
pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici,
delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti;
b) i criteri per l’adozione dei piani territoriali degli orari;
c) criteri e modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti
per l’adozione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione
di banche dei tempi, con priorità per le iniziative congiunte dei
comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze.
Art. 23. —(Compiti dei comuni). - 1. I comuni con popolazione superiore
a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o in forma associata, le disposizioni
dell’articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, secondo le modalità stabilite dal presente capo,
nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui all’articolo 22, comma
1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 1, il presidente
della giunta regionale nomina un commissario ad acta.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono
attuare le disposizioni del presente capo in forma associata.
Art.24. — (Piano territoriale degli orari). - 1. Il piano territoriale
degli orari, di seguito denominato « piano », realizza le finalità
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ed è strumento unitario
per finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali,
relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani
e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti
ad individuare un responsabile cui è assegnata la competenza in
materia di tempi ed orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti,
ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono
istituire l’ufficio di cui al comma 2 in forma associata.
4. Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tale fine attua forme
di consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti sociali, nonché
le associazioni previste dall’articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, e le associazioni delle famiglie.
5. Nell’elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul traffico,
sull’inquinamento e sulla qualità della vita cittadina degli orari
di lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei servizi
pubblici e privati, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche,
delle attività commerciali, ferme restando le disposizioni degli
articoli da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché
delle istituzioni formative, culturali e del tempo libero.
6. Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta del
sindaco ed è vincolante per l’amministrazione comunale, che deve
adeguare l’azione dei singoli assessorati alle scelte in esso contenute.
Il piano è attuato con ordinanze del sindaco.
Art. 25. — (Tavolo di concertazione). - 1. Per l’attuazione e la verifica
dei progetti contenuti nel piano di cui all’articolo 24, il sindaco istituisce
un tavolo di concertazione, cui partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all’articolo
24, comma 2;
b) il prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo rappresentante;
d) i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti;
e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali
coinvolte nel piano;
f) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media
e piccola impresa, del commercio, dei servizi, dell’artigianato e dell’agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università
presenti nel territorio;
i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani,
nonché i rappresentanti delle aziende ferroviarie.
2. Per l’attuazione del piano di cui all’articolo 24, il sindaco promuove
accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell’utenza
o di gravi problemi connessi al traffico e all’inquinamento, il sindaco
può emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.
4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad
adeguare gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui
al comma 3.
5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni
limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale
degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente
della provincia.
Art. 26. — (Orari della pubblica amministrazione). - 1. Le articolazioni
e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica
amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono,
lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
2. Il piano di cui all’articolo 24, ai sensi del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, può prevedere
modalità ed articolazioni differenziate degli orari di apertura
al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso l’informatizzazione dei
relativi servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante
gli orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione
delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più
brevi e percorsi più semplici per l’accesso ai servizi.
Art. 27. — (Banche dei tempi). - 1. Per favorire lo scambio di servizi
di vicinato, per facilitare l’utilizzo dei servizi della città e
il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l’estensione
della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare
le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni
ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di
reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere
e promuovere la costituzione di associazioni denominate « banche
dei tempi ».
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono
disporre a loro favore l’utilizzo di locali e di servizi e organizzare
attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì
aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano
scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli
cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere
compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono
costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali
degli enti locali.
Art. 28. — (Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città).
- 1. Nell’elaborare le linee guida del piano di cui all’articolo 24, il
sindaco prevede misure per l’armonizzazione degli orari che contribuiscano,
in linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni
di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l’approvazione da parte
del consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono
al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone,
ai soli fini del presente articolo, l’ordine di priorità.
2. Per le finalità del presente articolo è istituito
un Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città, nel limite
massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall’anno 2001. Alla ripartizione
delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo
di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie,
da utilizzare per spese destinate ad agevolare l’attuazione dei progetti
inclusi nel piano di cui all’articolo 24 e degli interventi di cui all’articolo
27.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento
e cooperazione con altri enti locali per l’attuazione di specifici piani
di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui all’articolo 25, comma
2.
5. La Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, è convocata ogni anno, entro il mese di
febbraio, per l’esame dei risultati conseguiti attraverso l’impiego delle
risorse del Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di
intervento futuro. Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà sociale, per
la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione e dell’ambiente,
il presidente della società Ferrovie dello Stato spa, nonché
i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del volontariato, delle
organizzazioni sindacali e di categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei
lavori della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione
sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.
7. All’onere derivante dall’istituzione del Fondo di cui al comma 2
si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 8,
comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l’attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado
DECRETO-LEGGE 10 marzo 2000 n. 54, in Gazz. Uff. 13-3-2000 n. 60.
Art. 1. — 1. Per far fronte alla necessità e all’urgenza di garantire
la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo
del giudice unico di primo grado, il Ministero della giustizia può
provvedere, alla data di scadenza dei progetti in corso, alla stipulazione
di contratti a tempo determinato per 18 mesi, fino ad un massimo di 1.850
per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero
della giustizia ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ovvero con lavoratori impegnati
in progetti di utilità collettiva realizzati dalle corti d’appello
della Sicilia, su autorizzazione del Ministero della giustizia in forza
dell’articolo 12 della legge della regione siciliana 21 dicembre 1995,
n. 85, e successive modificazioni. Con la stipulazione dei suddetti contratti
i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti
dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997.
Art. 2. — 1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, valutato
in lire 34.663 milioni per l’anno 2000, in lire 83.385 milioni per l’anno
2001 e in lire 11.133 milioni per l’anno 2002, si provvede:
a) quanto a lire 23.878 milioni per l’anno 2000, a lire 83.385 milioni
per l’anno 2001 e a lire 11.133 milioni per l’anno 2002, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
« Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000
allo scopo utilizzando: l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia
per lire 16.878 milioni, per lire 83.385 milioni e per lire 11.133 milioni
rispettivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002; l’accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione e quello relativo al Ministero delle
finanze rispettivamente per lire 2.000 milioni e per lire 5.000 milioni
per l’anno 2000;
b) quanto a lire 10.785 milioni per l’anno 2000 mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 3. — 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
