
TEMA SU ATTO TRA VIVI (1° giorno: 10 marzo 1999) - Tizio, cittadino
italiano, intende acquistare in Roma, luogo di residenza della sua famiglia,
un appartamento e due locali ad uso autorimessa in corso di costruzione
di proprietà della impresa costruttrice Alfa s.r.l., società
a responsabilità limitata con unico socio l'imprenditore Caio, con
sede in Roma Viale Regina Margherita n. 45, capitale sociale £. 20
milioni, rappresentata dall'amministratore unico Mevio.
Le parti si rivolgono al notaio Romolo Romani con studio in Roma, Via
Induno n. 1, e gli manifestano la volontà di stipulare un contratto
preliminare di vendita con le seguenti pattuizioni:
a) il trasferimento avverrà a corpo e non a misura
per il complessivo prezzo di £. 700 milioni, di cui £. 600
milioni per l'appartamento e £. 50 milioni per ciascun locale box;
b) il prezzo sarà pagato quanto a £. 300
milioni in sede di contratto preliminare e quanto a £. 400 milioni
al momento dell'atto definitivo di vendita;
c) al fine di garantire maggiormente la parte promittente
acquirente l'unico socio Caio dovrà prestare in favore di
Tizio fideiussione e corrispondere in caso di inadempimento della parte
promittente venditrice, a semplice richiesta dello stesso Tizio, anche
per il caso in cui l'obbligazione garantita risultasse invalida, quanto
dovuto dalla Società Alfa s.r.l. senza escussione del debitore garantito
ovvero dovrà cedere a scopo di garanzia a Tizio il credito da esso
vantato nei confronti dell'amico Filano;
d) il regolamento di condominio, con annesse tabelle millesimali,
dovrà essere redatto prima della stipula dell'atto definitivo di
vendita a cura e spese della parte promittente venditrice, che sarà
esonerata dal pagamento delle spese condominiali relative alle unità
immobiliari del complesso edilizio non vendute e non utilizzate;
e) la consegna dell'appartamento e dei due locali ad uso
autorimessa sarà effettuata entro e non oltre il dì 10 marzo
2000;
f) il pubblico atto definitivo di vendita dovrà
essere stipulato dopo l'ottenimento dell'abitabilità e agibilità
entro il 10 marzo 2001;
g) le spese condominiali faranno carico alla parte promittente
acquirente a far tempo dalla consegna;
h) l'amministrazione del condominio sarà affidata,
sino al predetto contratto definitivo, a persona indicata dalla Società
costruttrice.
Caio è rappresentato da Walter, noto intermediario inglese che
conosce la lingua italiana, per procura a lui conferita a Londra.
Tizio, già coniugato in regime di comunione legale, separato
legalmente dal coniuge, da poco riconciliatosi con la moglie Chantal, cittadina
francese, pure presente al ricevimento dell'atto, intende acquistare i
beni oggetto del contratto preliminare come beni personali, desiderando
impiegare per tale acquisto denaro proveniente dalla vendita di un immobile
donatogli dal defunto padre.
Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, rediga il
contratto preliminare di vendita e, in parte teorica, tratti, motivando
le scelte effettuate, anche con riferimento alla garanzia prescelta, gli
argomenti interessati e gli adempimenti successivi alla stipulazione dell'atto
di competenza del notaio.
TEMA SU ATTO DI ULTIMA VOLONTA' (2° giorno: 11 marzo 1999) - Tizio,
cittadino italiano stabilmente residente in Londra, vedovo, senza ascendenti
e discendenti, ma nei confronti del quale è in corso un procedimento
giudiziale teso al riconoscimento di una sua paternità naturale,
si reca nello studio del Notaio Romolo Romani intendendo istituire unico
erede il nipote ex fratre Caio.
Intende altresì legare a Sempronio, onerandone l'erede, un contratto
con cui l'erede si impegna ad assistere, e mantenere in caso di necessità,
lo stesso Sempronio, per tutta la durata della vita di quest'ultimo, dietro
rinuncia, da parte di Sempronio, ai diritti di usufrutto, in ragione di
1/30, che Sempronio vanta su un appartamento sito in Roma, Via del Corso,
per il resto di proprietà di Tizio e quindi facente parte del compendio
ereditario.
Al fine di assicurare il soddisfacimento di Sempronio, Tizio intende
predisporre nel testamento degli strumenti di tutela che rendano meno insicura
l'esecuzione del legato e la successiva prestazione, attraverso la predisposizione,
se consentita, di un obbligo per l'erede-onerato di costituire garanzie
reali a favore del legatario ovvero disponendo che, in caso di inadempimento,
l'appartamento sopracitato, posto in Roma, Via del Corso, sia automaticamente
devoluto a Sempronio.
Inoltre Tizio intende disporre a favore di Cornelia, sua convivente
"more uxorio", della proprietà dell'appartamento in Formia, già
intestato a Cornelia a titolo fiduciario, ove hanno a lungo convissuto
in piena armonia ed alla cura del quale Cornelia si è dedicata con
intenso impegno.
Intende ancora provvedere alla costituzione di una fudeiussione a favore
di Gracco, acquirente a titolo oneroso da Cornelia di un grande fabbricato
industriale, precedentemente donato da Tizio a Cornelia, onde garantire
Gracco dell'evizione in relazione al citato acquisto a titolo oneroso.
Tizio intende altresì disporre delle proprie quote di partecipazione
alla Alfa s.r.l., costituita in Italia con sede a Roma, di cui è
socio maggioritario, e dei locali ad uso uffici di rappresentanza, posti
in Londra e locati alla stessa Alfa s.r.l., a favore del proprio zio Mevio,
imprenditore di grande esperienza e capacità, ora settantenne, affinché
amministri tali beni nell'interesse del ventenne Tizietto, cittadino inglese
ed ivi residente, destinando a quest'ultimo i frutti dei citati beni e,
al raggiungimento da parte di Tizietto del trentesimo anno di età,
provveda a ritrasferire i citati beni a Tizietto stesso.
E' comunque desiderio di Tizio che, in caso di morte di Mevio
prima del raggiungimento da parte di Tizietto del trentesimo anno, i beni
citati si trasferiscano immediatamente a Tizietto.
Il candidato, assunto il nome di Romolo Romani, notaio in Roma, riceva
il testamento conformandolo alla legge ed alla volontà dell'interessato
ed, in parte teorica, motivi le soluzioni adottate, trattando particolarmente
del legato atipico e più specificatamente del legato di contratto,
della c.d. fiducia statica, dei limiti alla ammissibilità della
sostituzione fedecommissaria e dei possibili strumenti negoziali di tutela
degli aventi causa dal donatario.
TEMA SU RICORSO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE (3° giorno: 12 marzo
1999) - Tizio, in conformità a quanto statuito in sede di separazione
consensuale, omologata, dalla moglie Caia, intende trasferire al comune
figlio minore Tizietto la proprietà di un terreno edificabile posto
in Roma, Via Aurelia, denominato lotto A.
Contestualmente Tizietto intende trasferire a Filano, noto imprenditore
edile, la piena proprietà di un terreno edificabile denominato lotto
B, adiacente a quello sopraindicato e situato nella stessa zona urbanistica,
pervenuto al minore, a titolo di legato, per successione testamentaria
dello zio Mevio, deceduto 8 anni prima in Milano, ove risiedeva, persona
molto ricca ed oculata, tant'è che il suo unico erede Mevietto ha
accettato l'eredità puramente e semplicemente.
Inoltre Tizietto dovrà, a ciò non ostando gli strumenti
urbanistici del Comune di Roma, consentire a Filano lo sfruttamento, sul
lotto B, di tutti gli indici edificatori del lotto A, innanzi ricevuto
dal padre Tizio, affinché Filano possa procedere alla costruzione
di un fabbricato condominiale da destinare alla vendita nell'esercizio
della sua attività di impresa.
In corrispettivo Filano trasferirà in piena proprietà
a Tizietto la villetta in Roma, Via Appia, ove Filano vive, ormai da molto
tempo, con la propria famiglia ma che, essendo cresciuti i figli, non trova
più adatta alle proprie esigenze.
Filano intende, se possibile, prevedere che Tizietto rinunci
a qualsiasi garanzia per vizi della cosa, avendo frequentato la casa fino
a pochi anni prima con i suoi genitori.
Il candidato, assunto il nome di Romolo Romani, notaio in Roma ma di
prossimo trasferimento in Bolzano, incaricato dalle parti, tutte domiciliate
in Roma, della stipulazione dell'atto, rediga il ricorso di volontaria
giurisdizione e, in parte teorica, premessi brevi cenni sulla portata ed
i limiti dello "ius postulandi" del Notaio nell'ambito della volontaria
giurisdizione, motivando la soluzione adottata, qualifichi l'atto che si
intende far autorizzare e gli istituti in questione, con particolare riferimento
alla cessione di cubatura ed al problema dei limiti di applicabilità,
all'atto pubblico notarile, della disciplina relativa alle clausole vessatorie
nei contratti del consumatore.
