
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n. 37 del 3 febbraio 2000, dep. 7 febbraio 2000 (Pres. Vassalli; Rel. Onida), nel giudizio per l’ammissibilità della richiesta di referendum popolare — La Corte Costituzionale dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione delle seguenti disposizioni o parti di disposizioni del R.D. 30-1-1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni: art. 190 II co.: « Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell’interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione »; art. 191; art. 192 VI co., limitatamente alle parole « , salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura »; art. 198, limitatamente alle parole « Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato. »; richiesta dichiarata legittima dall’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
In diritto — 1. - La richiesta di referendum investe quattro disposizioni
dell’ordinamento giudiziario di cui al R.D. n. 12 del 1941, e precisamente:
a) il comma 2 dell’art. 190 (Passaggio dalle funzioni requirenti alle
giudicanti e viceversa), che, nel testo sostituito dall’art. 29 del D.P.R.
22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l’adeguamento dell’ordinamento
giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati
minorenni), facendo seguito all’affermazione del comma 1 secondo cui «
la magistratura, unificata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e
nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni
giudicanti e requirenti », stabilisce che il passaggio dalle funzioni
giudicanti alle requirenti o viceversa « può essere disposto,
a domanda dell’interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura,
previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza
di attitudini alla nuova funzione ». Può ricordarsi che il
testo originario dell’art. 190 disciplinava a sua volta il passaggio dei
magistrati dalle funzioni requirenti alle giudicanti o da queste a quelle,
a domanda dell’interessato o per esigenze di servizio, sottoponendo tale
passaggio, durante la permanenza del magistrato nel medesimo grado, ad
alcune condizioni procedurali, in particolare al parere conforme del Consiglio
superiore della magistratura (allora organo consultivo), e ad alcuni limiti
sostanziali, fra cui, nel caso di passaggio dalle funzioni giudicanti alle
requirenti, la sussistenza di
« speciali attitudini alle funzioni del pubblico ministero »
(quinto comma);
b) l’intero articolo 191 (Anzianità in caso di cambio di funzioni),
il quale dispone che « i magistrati che, per la speciale loro idoneità
alle funzioni requirenti, ottengono la promozione nel pubblico ministero
con anticipazione sui loro colleghi parimenti classificati promossi nella
magistratura giudicante, se successivamente fanno passaggio alle funzioni
giudicanti, perdono l’anzianità derivante dalla promozione anticipata
ed è ad essi attribuita quella che sarebbe loro spettata se fossero
stati promossi nella magistratura giudicante. Se non è giunto il
loro turno per tale promozione, essi non possono ottenere che il richiamo
alle funzioni e al grado anteriore alla promozione, ferma in ogni caso
la classifica per effetto della quale conseguirono l’anticipata promozione
»;
c) un inciso contenuto nel sesto comma dell’articolo 192 (Assegnazione
delle sedi per tramutamento), il cui testo recita: « Non sono ammesse
domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti
o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del
Consiglio superiore della magistratura ». Il quesito propone l’abrogazione
del solo inciso
« salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del
Consiglio superiore della magistratura », tendendo dunque a lasciare
in vita un disposto che si limiti a sancire la non ammissione di domande
di tramutamento con passaggio dalle une alle altre funzioni;
d) il secondo periodo dell’art. 198 (Ricollocamento in ruolo di magistrati
già destinati al Ministero): l’articolo prevede che « i magistrati
addetti con funzioni amministrative al Ministero di grazia e giustizia
possono, anche di ufficio, essere ricollocati nel ruolo organico della
magistratura e destinati agli uffici giudiziari per esercitarvi le funzioni
del loro grado »; il secondo periodo, del quale si chiede l’abrogazione,
prosegue stabilendo che « tali destinazioni possono avvenire, a giudizio
del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti,
indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato ».
2. - Le disposizioni oggetto del quesito sono del tutto estranee alle
categorie di leggi per le quali l’art. 75, secondo comma, della Costituzione
preclude il ricorso all’abrogazione referendaria: onde, sotto questo profilo,
non sussistono ostacoli all’ammissibilità del quesito.
3. - La proposta di abrogazione concerne, come si è visto, alcune
disposizioni o parti di disposizioni, in tema di passaggio dei magistrati
dalle funzioni giudicanti alle requirenti o da queste a quelle, che disciplinano
tale passaggio, in particolare in sede di
« tramutamento » a domanda, stabilendone modalità
e condizioni; l’art. 191 dell’ordinamento giudiziario, di cui si chiede
l’abrogazione totale, a sua volta disciplina un aspetto particolare, concernente
l’ordine di anzianità dei magistrati nel ruolo, nei casi di passaggio
alle funzioni giudicanti di magistrato già promosso anticipatamente
nella magistratura requirente. Si può pertanto riconoscere nel quesito
— in base ai criteri adottati nella pregressa giurisprudenza di questa
Corte (ad esempio, sentenze n. 41 del 1997, n. 13 del 1999) — un carattere
effettivamente abrogativo e non « introduttivo ». Parimenti
si può convenire sulla sussistenza di una « matrice razionalmente
unitaria » che caratterizza il quesito, consentendo di ritenerlo
conforme, sotto questo aspetto, alla logica del referendum abrogativo come
« strumento di genuina manifestazione della sovranità popolare
» (cfr. sentenza n. 16 del 1978).
4. - Ciò non significa, peraltro, che l’eventuale abrogazione,
che discenderebbe dall’approvazione del quesito referendario, appaia in
grado di realizzare, tanto meno in modo esaustivo, un ordinamento caratterizzato
da una vera e propria « separazione delle carriere » dei magistrati
addetti alle funzioni giudicanti e rispettivamente a quelle requirenti,
obiettivo, questo, che richiederebbe una nuova organica disciplina, suscettibile
di essere introdotta solo attraverso una complessa operazione legislativa,
e non attraverso la semplice abrogazione di alcune disposizioni vigenti.
A questo riguardo, la Corte non può non rilevare che il titolo attribuito
al quesito dall’Ufficio centrale per il referendum — « Ordinamento
giudiziario: separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti
» — appare non del tutto adeguato, e in sostanza eccedente, rispetto
alla oggettiva portata delle abrogazioni proposte, concernenti piuttosto,
come si è detto, l’attuale disciplina sostanziale e procedimentale
dei passaggi dall’una all’altra funzione in occasione dei trasferimenti
dei magistrati a domanda.
Restano, in particolare, di per sé estranei al quesito il tema
dei criteri per l’iniziale assegnazione del magistrato, vincitore dell’unico
concorso, e a seguito dell’unico tirocinio, alle une o alle altre funzioni,
nonché quello delle assegnazioni di funzioni che avvengano, nei
casi in cui ciò è consentito, d’ufficio (cfr., ad esempio,
artt. 4 e 5 della legge 25 luglio 1966, n. 570, sulla destinazione dei
magistrati di Corte d’appello e rispettivamente sul conferimento a detti
magistrati di uffici direttivi; art. 10 della legge 20 dicembre 1973, n.
831, sul conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione; art.
19 della stessa legge, sul conferimento degli uffici direttivi superiori;
art. 37, comma 4, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sulla
destinazione d’ufficio dei magistrati già titolari dei posti soppressi
a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado: ancorché
poi il comma 5 stabilisca che le eventuali nuove destinazioni « sono
considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti »; artt.
2 e 21, sesto comma, del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, sui trasferimenti
d’ufficio disposti, rispettivamente, per incompatibilità o per soppressione
di posti, e con provvedimento disciplinare).
Tuttavia è la descritta portata oggettiva del quesito, e non
già la corrispondenza ad essa del titolo attribuito, che costituisce
elemento decisivo per ritenere, da tale punto di vista, l’ammissibilità
della richiesta di referendum: ancorché debba auspicarsi — nell’ambito
della tante volte invocata revisione della legge di attuazione del referendum
— un’attenta considerazione anche di siffatti aspetti.
5. - Non può dirsi che il quesito investa disposizioni il cui
contenuto normativo essenziale sia costituzionalmente vincolato, così
da violare sostanzialmente il divieto di sottoporre a referendum abrogativo
norme della Costituzione o di altre leggi costituzionali (cfr. ancora sentenza
n. 16 del 1978, nonché, da ultimo, ad esempio, sentenze n. 18 e
n. 19 del 1997). La Costituzione, infatti, pur considerando la magistratura
come un unico
« ordine », soggetto ai poteri dell’unico Consiglio superiore
(art. 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda
la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati
addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti,
o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente
il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle
une alle altre funzioni. Mentre ogni altra considerazione, pur attendibile,
sull’esigenza che, a seguito dell’eventuale abrogazione referendaria, si
pongano in essere gli interventi legislativi necessari per rivedere organicamente
la normativa « di risulta », eliminandone disarmonie o incongruità
eventualmente discendenti dalla parzialità dell’intervento abrogativo
o dall’assenza di discipline transitorie e conseguenziali, non è
tale da pregiudicare l’ammissibilità del referendum.
6. - Non ostandovi alcuna ragione di ordine costituzionale, la richiesta
di referendum deve dunque essere giudicata ammissibile.
