
SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Responsabilità dell'assistente ospedaliero
L'assistente ospedaliero (cioè il medico appartenente alla posizione iniziale) che non condivida le scelte terapeutiche del primario e ritenga che il trattamento terapeutico da questi disposto comporti un rischio per il paziente è tenuto a segnalare al primario, che può peraltro esercitare il suo potere di avocazione, quando rientra nelle sue conoscenze, esprimendo il proprio dissenso; altrimenti, l'assistente potrà essere ritenuto responsabile dell'esito negativo del trattamento terapeutico
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE n. 556, Sez. IV penale, del 17 novembre 1999, dep. 18 gennaio 2000 - Pres. Viola; Rel. Brusco; P.M. Matera; Imp. Zanda Giuseppe e Comunale Giuseppe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 22 febbraio 1992 si verificava un incidente stradale sulla strada
statale n. 640 che collega Agrigento a Caltanissetta. Un’autovettura condotta
da Maisano Silvestro finiva fuori strada e nell’incidente subiva gravi
lesioni la trasportata Lo Muto Anna che veniva ricoverata presso l’ospedale
di Canicattì. In considerazione della gravità delle sue condizioni
la predetta, il giorno successivo, veniva ricoverata presso il reparto
di rianimazione dell’ospedale di Caltanissetta. Migliorate le sue condizioni,
ne veniva successivamente (il 25 febbraio 1992) disposto il trasferimento
presso la divisione di traumatologia e ortopedia del medesimo ospedale.
Le prime diagnosi parlano di trauma cranico, frattura esposta alla
gamba destra, metrorragia, shock. Dopo il ricovero presso la divisione
di ortopedia fu constatata anche la presenza di fratture multiple del bacino
con rottura dei vasi sanguigni. Nei giorni successivi al trasferimento
presso il reparto di traumatologia e ortopedia insorgeva una grave forma
di sepsi che interessava la fossa ischio rettale destra e la regione pelvica
con lacerazione della parete laterale vaginale.
Le condizioni generali della Lo Muto si andavano, sia pure con brevi
periodi di remissione, via via aggravando fino al decesso, avvenuto il
22 maggio 1992, a seguito dell’instaurarsi di una broncopolmonite e di
una patologia cardiocircolatoria.
La Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Caltanissetta,
informata del decesso, disponeva l’autopsia sul cadavere della deceduta
e, a seguito di consulenza tecnica — eseguita dai dott. Maneschi, Milisenna
e Termini (i quali concludevano ravvisando varie ipotesi di responsabilità
professionale da parte dei sanitari che avevano trattato il caso ritenendo
che i trattamenti terapeutici adottati non fossero adeguati) — sottoponeva
a indagini il Maisano, conducente del veicolo la cui fuoriuscita di strada
aveva provocato le iniziali lesioni della persona offesa; il dott. Zanda
Giuseppe e il dott. Comunale Giuseppe, rispettivamente primario e assistente
del reparto di traumatologia e ortopedia indicato; il dott. Raso Vincenzo,
ginecologo che aveva assistito gli altri medici per gli aspetti riguardanti
la sua specializzazione.
Disposto il rinvio a giudizio delle persone indicate, nel corso dell’istruzione
dibattimentale davanti al Pretore di Caltanissetta venivano, tra l’altro,
esaminati i consulenti del P.M. e quelli della difesa. Il Pretore, all’esito,
disponeva una perizia incaricando delle operazioni il prof. Milano e il
perito concludeva le sue indagini affermando che l’evoluzione della malattia
e il decesso erano derivati da una grave forma di immunodepressione che
aveva reso inutili i trattamenti terapeutici somministrati che riteneva
adeguati.
Con sentenza in data 27 ottobre 1995 il Pretore di Caltanissetta dichiarava
responsabili del reato di omicidio colposo, condannandoli alle pene ritenute
eque, Maisano, Zanda e Comunale, mentre assolveva il Raso ritenendo che
il ginecologo avesse svolto adeguatamente la sua opera di consulenza segnalando
ai medici responsabili del reparto la gravità della situazione;
riteneva inoltre il Pretore che l’unico intervento inadeguato eseguito
dal ginecologo (la suturazione di una fistola vaginale senza che l’infezione
fosse stata eliminata) non avesse avuto alcuna efficacia causale perché
la sutura si era subito lacerata.
Il Pretore affermava di condividere le valutazioni espresse dai consulenti
tecnici del P.M., nel mentre giudicava inattendibili le conclusioni del
perito d’ufficio e, soprattutto, dei consulenti della difesa.
La Corte d’Appello di Caltanissetta, adita dai soli Zanda e Comunale,
confermava, con sentenza in data 1° giugno 1999, la decisione di primo
grado.
Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati.
Il dott. Zanda ha prodotto due atti di ricorso: con il primo si deduce
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all’omessa
motivazione sulla richiesta di rinnovazione della perizia in una situazione
di contrasto di pareri tecnici che rendevano necessaria la rinnovazione
dell’atto e in relazione all’omesso esame della problematica relativa all’efficacia
causale dell’immunodepressione. Nel secondo ricorso si deduce violazione
dell’art. 606 c.p.p. in relazione agli artt. 113 e 589 cod. pen. perché
la Corte d’Appello avrebbe da una lato riconosciuto l’esistenza dell’immunodepressione
e dall’altro avrebbe ricollegato il decesso all’inadeguato trattamento
sanitario.
Il dott. Comunale lamenta invece, nel ricorso proposto, mancanza di
motivazione (ritenuta apparente) sotto il profilo che la Corte non avrebbe
preso posizione sulla possibilità che l’immunodepressione potesse
aver causato da sola, in un soggetto le cui condizioni erano gravemente
compromesse a seguito dell’incidente, il decesso della persona offesa.
Deduce ancora violazione di legge (art. 63 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761)
e manifesta illogicità della motivazione avendo la Corte ritenuto
che, malgrado egli svolgesse funzioni di assistente ospedaliero, avrebbe
potuto contrastare le scelte terapeutiche del dott. Zanda primario ospedaliero
al quale soltanto competono le scelte terapeutiche.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo il
rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e devono conseguentemente essere rigettati.
I giudici di appello e il giudice di primo grado hanno fondato il loro
giudizio sull’esito della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero
nel corso delle indagini preliminari, le cui conclusioni sono state ribadite
nel corso dell’istruzione dibattimentale e poste a confronto con quelle
dei consulenti degli imputati e del perito d’ufficio nominato dal pretore.
Trattandosi di prove tutte legalmente acquisite al processo, rientrava
nel potere discrezionale del giudice di merito scegliere la soluzione più
convincente e aderente ai fatti di causa accertati purché di questa
scelta venisse data congrua motivazione e tale motivazione fosse esente
da vizi logico-giuridici idonei a inficiarne la intrinseca coerenza.
La sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta (così come
quella di primo grado pronunziata dal Pretore della medesima città)
ha fatto buon uso di queste regole e non è incorsa in alcuno dei
vizi denunziati.
In punto di fatto i giudici di appello — dopo aver dato atto di condividere
il giudizio dei consulenti in merito all’adeguatezza del trattamento terapeutico
fino alla data del 16 marzo 1992 — hanno fondato il loro giudizio di colpevolezza
degli imputati fondamentalmente sui seguenti comportamenti ritenuti negligenti
e imperiti:
a) insorto il grave stato di sepsi che aveva colpito la Lo Muto i sanitari
avrebbero continuato a somministrare alla predetta antibiotici ad ampio
spettro, malgrado la loro inefficacia, e avrebbero negligentemente omesso
di eseguire un antibiogramma che avrebbe consentito di individuare la natura
dell’infezione e di somministrare un antibiotico specifico;
b) avrebbero inspiegabilmente disposto la sospensione anche di questo
pur scarsamente efficace trattamento per alcuni giorni verso la fine del
marzo 1992;
c) avrebbero eseguito in modo inadeguato il drenaggio dell’ascesso
che si era formato nella fossa ischio rettale destra;
d) non avrebbero contrastato adeguatamente, con un idoneo regime alimentare,
il maggior consumo energetico provocato dallo stato di sepsi;
e) non avrebbero preso in considerazione l’esecuzione di una revisione
chirurgica del tratto fistoloso.
I ricorsi degli imputati — che, nella parte che li accomuna, possono
essere esaminati congiuntamente — non esprimono censure particolari sui
criteri logico-giuridici utilizzati dai giudici di merito per ritenere
fondati gli accertamenti e le valutazioni dei consulenti tecnici del pubblico
ministero in ordine all’esistenza delle rilevate negligenze e imperizie
e neppure si rifanno alle conclusioni dei consulenti tecnici della difesa
efficacemente criticate dal primo giudice e già ignorate nei motivi
di appello. Sostengono invece che la Corte d’Appello e il Pretore non avrebbero
adeguatamente motivato sulla circostanza, parimenti emersa nel processo
a seguito della perizia disposta dal primo giudice, secondo cui — indipendentemente
dall’adeguatezza dei trattamenti terapeutici adottati dai sanitari — il
decesso della persona offesa era da ritenersi causalmente ricollegato ad
un grave stato di immunodepressione che, da solo, era stato sufficiente
a causare l’esito infausto. Stato immunodepressivo che sarebbe stato fin
dall’inizio del ricovero ospedaliero adeguatamente contrastato ma senza
successo.
Le critiche rivolte alla sentenza impugnata non sono fondate.
Dopo aver adeguatamente motivato sulle negligenze e imperizie in precedenza
riferite ed aver esposto ampiamente le ragioni di critica rivolte nei confronti
della prima sentenza, la Corte di Appello di Caltanissetta affronta, con
ricchezza di argomentazioni e completezza di indagine critica, proprio
l’aspetto fondamentale del presente processo: se l’immunodepressione ritenuta
dal perito nominato dal Pretore causa unica della morte esistesse, se fosse
stata efficacemente contrastata, se possa essere considerata causa unica
ed esclusiva del decesso della Lo Muto successivamente verificatosi.
A ciascuno di questi interrogativi la Corte fornisce una motivata risposta
esente dai vizi di illogicità denunziati.
In particolare la Corte (che non esclude l’esistenza dello stato di
immunodeficienza) rileva che il medesimo perito d’ufficio — alle cui conclusioni
gli imputati si richiamano — non afferma in alcuna parte del suo elaborato
che l’immunodeficienza sia stata la causa unica ed esclusiva del decesso,
tanto che, nelle sue conclusioni, si esprime affermando che all’impossibilità
di dominare l’infezione ha certamente « contribuito » il suo
stato di immunodepressione. E anche nell’esame dibattimentale il perito
non ha reso affermazioni con quel grado di certezza che la difesa propone.
Di più: i giudici di appello hanno posto in luce come in nessuna
parte della sua relazione il perito abbia affermato che lo stato di immunodepressione
fosse incurabile o intrattabile e come non sia evidenziato alcun trattamento
terapeutico (se non l’episodica somministrazione di gammaglobuline) volto
a combattere lo stato indicato che, secondo il giudizio del perito, emergeva
dai risultati delle analisi eseguite.
Nel ricorso Comunale si contesta questa affermazione della Corte e
si riportano alcuni passi della perizia dai quali si evincerebbe, secondo
la tesi della difesa, che il perito ha individuato come causa unica ed
esclusiva del decesso l’immunodepressione. Ma è sufficiente la lettura
dei passi riportati nei motivi di ricorso per constatare come l’affermazione
netta che si vorrebbe far esprimere al perito non esiste.
Del resto lo stesso perito ha condiviso la valutazione dei consulenti
tecnici dell’accusa sul comportamento negligente dei sanitari in relazione
all’omessa effettuazione dell’antibiogramma al fine di individuare l’antibiotico
specifico per quel tipo di infezione. Anche se poi non ne ha tratto alcuna
conclusione precisa in termini di efficienza causale omissiva al fine di
verificare se l’accertamento in questione avrebbe potuto consentire di
individuare la terapia appropriata per contrastare l’infezione; l’omissione,
secondo il perito, « non è stata molto rilevante dato che
la nuova terapia antibiotica... è stata abbastanza efficace »
e la Corte mette in luce la palese contraddittorietà di tale affermazione
con quella secondo cui l’immunodepressione rendeva inutili le cure praticate.
Se infatti un antibiotico non specifico aveva avuto una sia pur limitata
efficacia terapeutica se ne trae la conseguenza che l’immunodepressione
era contrastabile con la somministrazione di un medicinale mirato.
Ancora: la Corte si sofferma a lungo sulla « benevolenza e superficialità
del giudizio del perito » laddove pone in evidenza come si siano,
da parte del medesimo, ritenute adeguate terapie delle quali nella cartella
clinica non era neppure indicata la natura (vi si legge infatti più
volte la dizione « terapia medica » senza alcuna specificazione),
così come, il medesimo perito, ritiene adeguata l’alimentazione
somministrata senza che sia indicato in cartella clinica se un’alimentazione
particolare sia stata effettivamente somministrata, e di quale natura,
e se le scelte operate fossero compatibili con le condizioni organiche
della paziente.
Del resto la sentenza dà conto di tutta una serie di affermazioni
del perito contraddittorie o contrastanti con obiettivi elementi di valutazione.
In particolare dimostra, richiamando i dati contenuti nella cartella clinica,
come contrasti con il vero l’affermazione del perito (fondamentale ai fini
dell’affermazione dell’iniziale esistenza dell’immunodepressione) che i
globuli bianchi si mantenevano sempre al di sotto della norma e analoghe
considerazioni vengono svolte in merito alla contraddizione tra la tesi
della (grave) immunodepressione e la giustificazione del trattamento terapeutico
che solo episodicamente (con la somministrazione di gammaglobuline) è
volto a contrastarla. D’altra parte i consulenti del pubblico ministero
avevano evidenziato una sottovalutazione del quadro disprotidemico che
pur emergeva dalle analisi effettuate e che, se non contenuto, nella migliore
delle ipotesi è idoneo ad allungare i tempi di guarigione in un
paziente politraumatizzato.
In conclusione: i giudici di merito, posti di fronte alle diverse opinioni
e valutazioni espresse da perito e consulenti tecnici delle parti, hanno
motivatamente e logicamente optato per le conclusioni dei consulenti del
pubblico ministero, peraltro non accolte acriticamente ma sottoposte a
vaglio accurato e approfondito come è reso manifesto anche dall’assoluzione
del ginecologo dott. Raso, pur ampiamente coinvolto nel trattamento terapeutico
e nei cui confronti i consulenti dell’accusa avevano ravvisato elementi
di responsabilità professionale; hanno posto in evidenza le lacune
e contraddizioni in cui è caduto il perito d’ufficio (le conclusioni
dei consulenti degli imputati non sono state neppure richiamate, come si
è già detto, negli atti di appello) e comunque hanno evidenziato
come, al di là delle conclusioni, ritenute apodittiche e immotivate,
nel testo della relazione del perito d’ufficio potessero agevolmente rinvenirsi
elementi sufficienti a pervenire ad un giudizio di colpevolezza.
In sintesi gli elementi di colpa ravvisati dalla sentenza d’appello
sono costituiti da sottovalutazione del quadro patologico instaurato; trattamenti
terapeutici inadeguati; omissione di accertamenti fondamentali; omissione
dell’intervento chirurgico di revisione stante l’inefficacia dei farmaci
somministrati. Tutti elementi di colpa ampiamente sufficienti a giustificare
il giudizio di colpevolezza fondato su motivazione congrua ed esente da
vizi logico- giuridici.
Da quanto si è in precedenza esposto discende inevitabilmente
l’infondatezza del motivo di ricorso (peraltro non prospettato sotto il
profilo della violazione dell’art. 606 comma 1° lett. d) del dott.
Zanda nella parte in cui ritiene immotivata la valutazione del giudice
d’appello di rinnovazione del dibattimento per l’effettuazione di una nuova
perizia. All’esito della completa istruzione dibattimentale non residuava
infatti alcun settore di indagine che non fosse stato ancora esplorato;
esisteva un contrasto di valutazioni che il giudice di merito ha (incensurabilmente
in questa sede) risolto dando motivatamente atto delle ragioni che lo inducevano
ad accogliere una delle tesi in discussione.
I giudici di merito non si sono neppure sottratti ad una valutazione
sull’adeguatezza causale dei comportamenti colposi rilevati, motivando
adeguatamente, sulla scorta delle considerazioni svolte dal perito d’ufficio
e dai consulenti tecnici dell’accusa, sull’esistenza di un’elevata probabilità
(se non della quasi certezza) di successo di adeguate terapie nel contrasto
del processo morboso che ha condotto a morte la Lo Muto.
Resta da esaminare il motivo proposto dal ricorrente dott. Comunale
il quale ha dedotto violazione dell’art. 63 D.P.R. 20 dicembre 1979 n.
761. Secondo il ricorrente la sua posizione di assistente ospedaliero non
gli avrebbe consentito di disattendere le direttive del primario dott.
Zanda al quale soltanto competevano le scelte terapeutiche del caso.
Anche questo motivo è infondato.
Il dato normativo di partenza è costituito dal citato art. 63
del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle
unità sanitarie locali).
In base a tale norma (comma 3°) il medico appartenente alla posizione
iniziale (l’assistente ospedaliero, appunto) « ha la responsabilità
per le attività professionali a lui direttamente affidate e per
le istruzioni e direttive impartite nonché per i risultati conseguiti.
La sua attività è soggetta a controllo e gode di autonomia
vincolata alle direttive ricevute ».
Il medico appartenente alla posizione apicale (primario), precisa poi
il medesimo articolo:
- « esercita funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni
di diagnosi e cura, nel rispetto dell’autonomia professionale operativa
del personale dell’unità assegnatagli, impartendo all’uopo istruzioni
e direttive ed esercitando la verifica inerente all’attuazione di esse
» (comma 5°);
- « assegna a sé e agli altri medici i pazienti ricoverati
e può avocare casi alla sua diretta responsabilità, fermo
restando l’obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente
alle altre posizioni funzionali » (comma 6°).
La prima considerazione da fare, nella ricostruzione di questo complesso
sistema, è che la normativa in esame non configura affatto la posizione
dell’assistente come quella di un mero esecutore di ordini. Questa conclusione
la si trae chiaramente dalla prima norma richiamata — nella parte in cui
fa riferimento alla responsabilità per le attività professionali
a lui direttamente affidate — e, in negativo, dalla seconda e terza laddove
per un verso prevede che il primario debba rispettare l’autonomia professionale
operativa del personale dell’unità assegnatagli; per altro verso
consente al primario di avocare il caso alla sua diretta responsabilità
(evidentemente sottraendolo alla responsabilità del medico appartenente
ad una posizione inferiore).
Quando la norma in esame parla di « autonomia vincolata alle
direttive ricevute » non intende quindi riferirsi ad una subordinazione
gerarchica che non consente scelte diverse (questa semmai è la posizione
del personale paramedico che è obbligato a somministrare i trattamenti
terapeutici disposti dal personale medico) ma ad una autonomia limitata
dalla possibilità, prevista per il medico in posizione superiore,
di imporre le proprie scelte terapeutiche quando esse contrastino con quelle
del medico cui è assegnato il caso.
Se dunque primario e assistente condividono le scelte terapeutiche
entrambi ne assumono la responsabilità. Del resto questa ricostruzione
è connaturata alle caratteristiche della scienza medica (come a
quelle di qualsiasi altra scienza che comporti la soluzione di complessi
problemi spesso con elevati livelli di discrezionalità tecnica)
non essendo accettabile che la tutela della salute umana possa essere ricollegata
a scelte discrezionali (o ad omissioni) incensurabili. Ed è connaturata
anche alla dignità professionale del medico che, sia pure inserito
nella posizione iniziale, vedrebbe svilita la sua posizione nell’ambito
ospedaliero da un’interpretazione che lo riducesse ad un mero esecutore
di ordini.
Il problema si presenta di meno agevole soluzione nel caso in cui l’assistente
(o l’aiuto) non condivida le scelte terapeutiche del primario che non eserciti
il suo potere di avocazione. In questo caso il medico in posizione inferiore
che ritenga che il trattamento terapeutico disposto dal superiore comporti
un rischio per il paziente è tenuto a segnalare quanto rientra nelle
sue conoscenze, esprimendo il proprio dissenso con le scelte dei medici
in posizione superiore (Cass., sez. IV, 28 giugno 1996, Cortellaro); diversamente
egli potrà essere ritenuto responsabile dell’esito negativo del
trattamento terapeutico non avendo compiuto quanto in suo potere per impedire
l’evento (art. 40 comma 2° cod. pen.).
Ma nel caso in esame la problematica cui si è fatto cenno non
viene in considerazione. I giudici di merito hanno infatti accertato in
modo definitivo — e questo accertamento non è censurabile in questa
sede ma neppure è stato contestato dal ricorrente — che il caso
era stato affidato dal primario al dott. Comunale; che il dott. Zanda e
il dott. Comunale hanno sempre condiviso le scelte terapeutiche; che il
primario mai ha avocato il caso alla sua diretta responsabilità;
che mai il dott. Comunale ha espresso (al primario o ad altri) critiche
o perplessità sui trattamenti sanitari praticati (e neppure ne ha
suggeriti, come era ben possibile, di diversi).
Del resto la più parte dei comportamenti colposi contestati
agli imputati riguardano fatti omissivi e, almeno per quanto riguarda gli
interventi di minor rilievo (per es. l’esecuzione dell’antibiogramma e
la prescrizione di un regime dietetico particolare; se non l’intervento
chirurgico di revisione), non si vede quale ostacolo vi fosse ad una autonoma
determinazione da parte dell’assistente anche se nessuna direttiva in proposito
era stata impartita dal primario trattandosi di mere integrazioni del trattamento
sanitario concordato con il primario.
Per le ragioni in precedenza esposte i ricorsi devono essere rigettati.
Consegue la condanna degli imputati al pagamento delle spese del presente
grado di giudizio e alla rifusione delle spese e competenze della parte
civile che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese e competenze in favore delle parti civili liquidate in complessive lire 3.000.000.
