
Personale UNEP con qualifica inferiore al sesto
livello. Obbligo
di timbratura elettronica
NOTA MINISTERO GIUSTIZIA - Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni - Ufficio V - Prot. n. 5/119/03-1/RG del 9 febbraio 2000, diretta alla Presidenza della Corte d’Appello di Catanzaro.
In risposta alla richiesta del Presidente del Tribunale di Lamezia Terme,
prot. n. 2842 del 18 dicembre 1999, di interpretazione delle locuzioni
« prescindendo dal tipo di attestazione di presenza » e «
diretto controllo del dirigente dell’ufficio e non del funzionario di cancelleria
», adottate da quest’Ufficio in precedenti note, si ribadisce il
contenuto sostanziale delle note richiamate prot. nn. 5/Q53/2020/03-1 dell’11
novembre 1996 e 5/937/03-1/AM del 29 ottobre 1999.
Le locuzioni sopra menzionate individuano nel Dirigente UNEP l’unico
responsabile della direzione e vigilanza sugli operatori UNEP; all’uopo
si precisa che viene insignito della nomina di Dirigente UNEP colui a cui
viene conferito l’incarico con formale provvedimento ai sensi degli artt.
47 e 48 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modifiche.
Pertanto, al fine di non creare situazioni sperequate tra personale
della pubblica amministrazione, la presenza in entrata ed in uscita dagli
uffici degli operatori UNEP potrà essere rilevata mediante gli orologi
elettronici in uso ed adoperati dal personale amministrativo degli uffici
di cancelleria, a condizione che gli Uffici UNEP siano ubicati nello stesso
edificio degli Uffici delle Cancellerie e che i tabulati mensili siano
trasmessi e sottoposti all’esame del Dirigente dell’Ufficio UNEP per il
personale a lui sottoposto.
per il Direttore dell’Ufficio
Il Magistrato addetto
Wanda Verusio
Riposo compensativo
dei collaboratori UNEP
NOTA MINISTERO GIUSTIZIA - Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni - UfficioV - Prot. n. 5/120/03-1/RG del 9 febbraio 2000, diretta alla Presidenza della Corte d’Appello di Palermo.
Si prega di comunicare ai collaboratori UNEP della Corte d’Appello di
Palermo quanto segue, in ordine al quesito proposto.
L’art. 1, 2° comma, del C.C.N.L. estende l’applicabilità
delle norme contrattuali valide per il personale del comparto Ministeri
a tutto il personale UNEP dell’Amministrazione giudiziaria. Ma l’estensibilità
delle norme non è automatica ed immediata; infatti, il legislatore
non ha sottovalutato l’esistenza per questa particolare categoria di lavoratori
di un Ordinamento speciale.
Di concerto l’art. 35, 2° comma, del C.C.N.L. prevede quanto segue:
« entro il 31-12-1999 le parti procederanno, altresì, ai sensi
dell’art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni,
alla piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro mediante il recupero
alla disciplina pattizia degli istituti non regolamentati dal precedente
CCNL ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare. Nelle
more le norme di legge e contrattuali che non sono espressamente abrogate
rimangono in vigore ».
Pertanto, sino a quando il legislatore non avrà espressamente
abrogato l’Ordinamento degli Ufficiali ed Aiutanti Ufficiali Giudiziari,
D.P.R. n. 1229/1959, il cui termine ultimo per la piena operatività
era fissato per il 31-12-1999, questa particolare categoria di lavoratori
rimane non vincolata da precisi limiti di orario e di conseguenza non può
ricorrere ai benefici del riposo compensativo.
per il Direttore dell’Ufficio
Il Magistrato addetto
Wanda Verusio
NOTA MINISTERO GIUSTIZIA - Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni - Ufficio V - Prot. n. 5/17/03-1 dell’11 gennaio 2000, diretta al Presidente del Tribunale di Velletri.
In relazione al quesito posto con nota 3488 del 30-9-1999 sulla competenza
del messo di conciliazione alla notifica degli avvisi di accertamento per
infrazione al codice della strada elevati dalla Polizia Municipale si osserva
che l’art. 201, comma 3°, del D.L.vo 30-4-1992, n. 285, nel definire
le modalità ed elencare il personale abilitato a tali incombenze,
anche in relazione all’art. 12 dello stesso codice, non menziona espressamente
il messo di conciliazione.
Si osserva, inoltre, che competono al messo di conciliazione le attività
di notifica degli atti di conciliazione, nonché degli atti del giudice
di pace in virtù del disposto dell’art. 13 della legge n. 374/1991,
così come modificato dalla legge n. 673/1994.
Permane altresì nella sua competenza la notifica e l’esecuzione
di atti richiesti dagli uffici del Registro o da altri Enti, ai sensi del
T.U. 14-4-1910 n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali e
quant’altro disposto dalla legge, beninteso nell’ambito territoriale del
comune, sede dell’ufficio di conciliazione di appartenenza.
NOTA MINISTERO GIUSTIZIA - Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni - Ufficio V - Prot. n. 5/95/03-1/RG del 3 febbraio 2000, diretta alla Presidenza della Corte d’Appello di Salerno.
L’Ufficiale Giudiziario Dirigente del Tribunale di Nocera Inferiore,
Sabatelli Adolfo, ha posto per via gerarchica il seguente quesito: se le
Cancellerie siano tenute all’osservanza del termine fissato, mediante decreto,
dal Presidente della Corte d’Appello per la ricezione degli atti, soprattutto
per gli atti penali urgenti o da notificarsi in die.
Ad avviso di questo Ministero la disposizione del 2° comma dell’art.
104 del D.P.R. 15-12-1959 n. 1229, secondo la quale le richieste degli
atti devono essere presentate all’ufficiale giudiziario durante l’orario
di ufficio, trova la limitazione nel 4° comma dello stesso articolo,
il quale stabilisce la disciplina, secondo le esigenze di servizio, di
un orario per l’accettazione degli atti.
Solo entro i limiti dell’orario stabilito per ciascun ufficio del distretto
dal Presidente della Corte di Appello, l’ufficiale giudiziario è
tenuto ad accettare le richieste di esecuzione e di notificazione.
Tale parere trova conferma, ad avviso di questo Ministero, nella disposizione
del 5° comma del medesimo articolo di legge, il quale stabilisce che
la richiesta pervenuta per posta fuori dell’orario di ufficio deve essere
considerata a tutti gli effetti come se fosse pervenuta entro il successivo
orario utile.
Tale limite è stato imposto dal legislatore per consentire di
organizzare il lavoro, trattandosi di compiti che devono essere svolti
all’esterno dell’Ufficio, per cui sono indispensabili tempi materiali per
il raggiungimento dei luoghi laddove dev’essere effettuata la notifica
o l’esecuzione.
NOTA MINISTERO GIUSTIZIA - Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni - Ufficio V - Prot. n. 5/123/03-1/RG del 9 febbraio 2000, diretta alla Presidenza della Corte d’Appello di Palermo.
A seguito della sentenza n. 1695/98 del T.A.R. Sicilia, sez. II Palermo,
che riconosce il diritto dei ricorrenti alla percentuale di cui all’art.
122, 2° comma, del D.P.R. n. 1229/59, per le somme oggetto di confisca
penale, il Dirigente dell’Ufficio UNEP di Palermo ha investito quest’Ufficio
affinché siano date disposizioni circa le modalità di distribuzione,
delle somme attribuite all’Ufficio, ai singoli dipendenti.
Il ricorso al T.A.R. non è stato proposto unanimemente da tutti
i componenti dell’Ufficio UNEP interessato e i non ricorrenti, a seguito
di pronuncia favorevole del Tribunale amministrativo, rivendicano la loro
quota di partecipazione alle somme attribuite all’Ufficio, invocando l’applicazione
dell’art. 122 dell’Ordinamento.
L’estensione ai benefici riconosciuti in sentenza, si rileva, non è
consentita ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 144/1999, per il triennio
1999-2001, per il quale i giudicati nella materia del pubblico impiego
non sono estensibili ai non ricorrenti in giudizio, anche se gli istanti
rivestono la medesima posizione giuridica dei firmatari del ricorso.
Occorre precisare che la pretesa a percepire il richiesto compenso
relativo alle somme oggetto di confisca penale è stata ritenuta
dal T.A.R. giuridicamente legittima in quanto rientrante nella fattispecie
prevista dall’art. 122 dell’Ordinamento, che attribuisce al personale UNEP
la percentuale del 15% sui crediti recuperati dall’Erario, sui campioni
civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall’Erario per
effetto della vendita dei corpi di reato.
Nella stessa sentenza si legge: « Ritiene il Collegio che la
pretesa possa trovare accoglimento solo in relazione alle somme oggetto
di confisca, disposta in esito a processo penale, in quanto costituenti
esse stesse corpo di reato ».
Tali somme costituiscono « elementi della retribuzione »
e pertanto sono attribuite non ad personam ma a tutti i dipendenti dell’Ufficio.
Nella volontà del legislatore la limitazione all’estensione
dei giudicati ai soli ricorrenti, ai sensi dell’art. 24 della legge n.
144/1999, era dettata dall’esigenza di dover limitare la spesa pubblica
a seguito di giudicati negativi per l’amministrazione.
Nel caso in esame, tuttavia, le somme elargite all’Ufficio sono fisse
e determinate a fortiori, mentre sono da determinare esclusivamente i partecipanti
alla suddivisione.
Occorre, pertanto, riconoscere la piena vigenza dell’art. 122 dell’Ordinamento;
l’unico criterio scriminante è quello dettato dall’art. 140 dell’Ordinamento,
che vincola l’attribuzione della percentuale alla presenza effettiva in
Ufficio l’ultimo giorno del bimestre a cui la percentuale stessa si riferisce.
I ricorrenti potranno chiedere ai non aderenti al ricorso ab origine
una partecipazione alle spese legali sostenute, ma non una esclusione dalla
suddivisione delle somme riconosciute con sentenza del T.A.R. e da ripartirsi
ai sensi dell’art. 122 dell’Ordinamento.
