
LEGGI E DECRETI
Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso interno, per titoli ed esami, per la nomina alla qualifica di ispettore superiore nel Corpo della polizia penitenziaria
DECRETO MINISTRO GIUSTIZIA 1° febbraio 2000 n. 52, in Gazz. Uff. 10-3-2000 n. 58.
Art. 1. — Requisiti di partecipazione - 1. Al concorso annuale, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all’articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è ammesso a partecipare il personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo ed è in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore.
Art. 2. — Bando di concorso - 1. Il concorso è indetto
con decreto del direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria.
Il bando di concorso deve indicare:
a) il numero dei posti complessivi messi a concorso;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi
attribuibili a ciascuna di esse;
e) le materie oggetto delle prove d’esame;
f) la votazione minima da conseguire nella prova scritta e nel colloquio;
g) ogni altra prescrizione o notizia utile all’espletamento del concorso.
Art. 3. — Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso interno
- 1. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di ammissione
prescritti alla data del 31 dicembre dell’anno nel quale si sono verificate
le vacanze.
2. E’ escluso dal concorso, a norma degli articoli 93 e 205 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso
cautelarmente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente
ha riportato un giudizio complessivo inferiore a
« buono ».
3. L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è
disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del direttore generale
dell’Amministrazione penitenziaria.
Art. 4. — Domande di partecipazione - 1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, dirette al competente ufficio del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, devono essere presentate, alle direzioni di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data della pubblicazione del bando di concorso.
Art. 5. — Commissione esaminatrice - 1. La commissione esaminatrice
per lo svolgimento delle prove d’esame è composta da un presidente,
scelto tra i funzionari dell’Amministrazione penitenziaria con qualifica
dirigenziale, e da altri quattro membri, scelti tra i funzionari dell’Amministrazione
penitenziaria con qualifica non inferiore alla nona.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell’Amministrazione
penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava, in servizio presso
il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti di uno
dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista
la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione
della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
4. La commissione è nominata con decreto del direttore generale
dell’Amministrazione penitenziaria.
Art. 6. — Prove d’esame - 1. Le prove d’esame del concorso consistono
in una prova scritta ed un colloquio.
2. La prova scritta concerne la trattazione di un elaborato vertente
su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale, con particolare
riferimento alle norme concernenti l’attività di polizia giudiziaria
e di diritto penitenziario.
3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta, anche su elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto
amministrativo ed elementi di diritto civile, nelle parti concernenti le
persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei
diritti.
4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella
prova scritta una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi.
5. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato
la votazione di ventuno/trentesimi.
6. L’ammissione al colloquio, con l’indicazione del punteggio riportato
nella prova scritta, è comunicata al candidato almeno venti giorni
prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.
Art. 7. — Titoli di servizio - 1. Sono ammessi a valutazione
i titoli di servizio posseduti nel triennio precedente la data di decorrenza
della promozione ad eccezione di quelli previsti dalle lettere d) e g)
del successivo comma, per i quali si prescinde da ogni limite di tempo.
2. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono stabiliti
come segue:
a) giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 15;
b) qualità delle funzioni svolte, come dedotte dai rapporti
informativi, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale
dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione
alla sede di servizio: fino a punti 6;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento
dell’Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e
presuppongano una particolare competenza professionale: fino a punti 3;
d) diploma di laurea: punti da 2 a 5;
e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale
del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali:
fino a punti 3;
f) speciali riconoscimenti: fino a punti 2;
g) anzianità nella qualifica di ispettore capo: punti 2 per
ciascun anno. Si valuta come anno intero la frazione residua superiore
a sei mesi.
3. Nell’ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice
determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione
degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina,
altresì, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in
considerazione. Tali operazioni vengono riportate nei verbali del concorso.
4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi
punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti,
che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.
5. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono
divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al
cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è
quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce
il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
6. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte
e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Art. 8. — Graduatoria - 1. La votazione complessiva di ciascun
candidato è data dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame
e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione.
2. Sulla base del punteggio finale, la commissione forma la graduatoria
di merito.
3. Con decreto del direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria,
riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata
la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
Art. 9. — Decorrenza della promozione - 1. La nomina alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria decorre, ai sensi dell’articolo 30-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
Art. 10. — Rinvio - 1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
