
Sanità - Erogazione gratuita dei farmaci
indispensabili e insostituibili
Sono a carico del Servizio sanitario nazionale tutti i farmaci indispensabili e insostituibili, fra i quali anche i vaccini antiallergici, per il trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata, e ciò anche qualora tali farmaci non siano compresi nel Prontuario terapeutico nazionale
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE n. 1665, Sez. lavoro, del 25 maggio 1999, dep. 14 febbraio 2000 - Pres. Lanni; Rel. Castiglione; P.M. Fedeli; De Matteis Alessandra c. A.U.S.L./1 Lecce e U.S.L./1 Lecce.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Confermando la decisione del 7 ottobre 1996 del Pretore della stessa
città, il Tribunale di Lecce —con la sentenza ora denunciata — negava
il diritto di Alessandra De Matteis, quale utente del servizio sanitario
nazionale (in prosieguo: S.S.N.), ad ottenere dall’Azienda U.S.L. Le/1
il rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto di vaccino antiallergico
per la cura di allergopatia, in quanto non incluso nel prontuario farmaceutico.
Osservava, infatti, il giudice d’appello che la normativa in materia
di assistenza farmaceutica ha previsto che i farmaci prescrivibili a carico
del S.S.N. debbano essere inseriti in appositi elenchi, approvati dal Ministero
della Sanità all’esito di una selezione sulla base dei criteri di
efficacia terapeutica ed economicità, e che, nella complessa articolazione
delle prestazioni farmaceutiche predisposte secondo il vigente sistema
normativo, a fronte del fondamentale diritto alla salute garantito dall’art.
32 Cost., la tutela assicurata dallo Stato non è senza limiti, ma
è variamente condizionata in relazione alle esigenze di pubblico
interesse, di organizzazione e di spesa del S.S.N. Pertanto, l’acquisto
del farmaco antiallergico, non inserito nel prontuario farmaceutico, non
può essere posto a carico del S.S.N., poiché non si tratta
di farmaco per il quale « sia imposta — in dipendenza della forma
morbosa che ne risulti trattata — la generale esenzione oggettiva della
compartecipazione alla spesa », posto che l’allergopatia da cui è
affetta l’assicurata — pur esigendo terapia di lunga durata — non costituisce
condizione o sindrome morbosa connotata da gravità.
Avverso la sentenza di appello del 1° luglio 1997, Alessandra De
Matteis propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
Le intimate AUSL Le/1 e USL Le/1 non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi, che, per la loro intima connessione, debbono essere
esaminati congiuntamente, la ricorrente, denunciando violazione della legge
regionale n. 17 del 1995 (primo motivo) e violazione della normativa in
materia sotto diverso profilo (secondo motivo), sostiene che:
a) la legge 12 aprile 1995 n. 17 della Regione Puglia, nel riconoscere
(art. 1) le allergopatie come malattie di particolare interesse, pone a
carico delle U.S.L. l’erogazione diretta delle prestazioni diagnostiche,
per tale dovendosi intendere proprio l’erogazione diretta dei vaccini antiallergici;
b) è irrilevante la circostanza che il vaccino non sia compreso
nel Prontuario nazionale, atteso che quest’ultimo non può escluderne
l’erogazione, in quanto il vaccino desensibilizzante è l’unica terapia
valida per la guarigione dell’allergopatia, da cui è affetta essa
ricorrente;
c) il Tribunale ha, peraltro, trascurato di prendere in considerazione
le risultanze della C.T.U., disposta in primo grado, che aveva
« concluso per l’accoglimento della domanda di rimborso proposta
dalla ricorrente ».
Le censure sono fondate.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis: Cass. n.
8661/96 ed altre), il diritto dei cittadini all’assistenza sanitaria (nelle
sue varie articolazioni) trova il suo basilare fondamento nella norma dell’art.
32, comma 1, Cost., che, ribadendo il principio della tutela della salute
pubblica (già esistente nel diritto positivo), ha esplicitamente
enunciato quello della tutela della salute quale « fondamentale diritto
dell’individuo », come tale rientrante fra i diritti inviolabili
della persona umana (art. 2 Cost. ) ed oggetto, pertanto, di primaria
e completa protezione (Cass. S.U. n. 12218/90).
Il diritto alla salute, nel solco di un indirizzo della Corte Costituzionale
(che aveva formalizzato, già con la sentenza n. 184 del 1986, l’opinione
con la quale è stata superata l’originaria lettura dell’art. 32
in chiave esclusivamente pubblicistica, riconoscendosi alla salute una
posizione soggettiva autonoma, spiegantesi anche nei rapporti tra privati:
Corte Cost. n. 559 del 1987), viene a configurarsi, dunque, come un diritto
primario fondamentale che impone piena ed esaustiva tutela (Corte Cost.
n. 992 del 1988); la norma acquista così una diretta operatività,
indipendentemente dall’intervento del legislatore ordinario.
Questa tutela piena ed esaustiva emerge sia sotto il profilo del valore
dell’art. 32, che sotto quello dell’efficacia dello stesso: da un lato,
« diritto primario ed assoluto » da ricomprendere — come precisato
— nella categoria generale dei diritti inviolabili, anche perché
soltanto per il diritto alla salute la Costituzione, non a caso, usa l’espressione
« diritto fondamentale »; dall’altro, diritto soggettivo perfetto,
direttamente tutelabile di fronte al giudice ordinario.
E’ evidente, però, che, in considerazione dell’espansione della
portata del diritto e, di conseguenza, delle implicazioni che tale dilatazione
comporta, la norma di cui all’art. 32 Cost. deve sempre essere interpretata
in aderenza al complessivo disegno costituzionale, in perfetta armonia
con gli altri principi fondamentali. La stessa Corte Costituzionale, più
volte, ha avvertito l’esigenza di marcare che la tutela del diritto alla
salute può, ove necessario, incontrare limiti oggettivi e non soltanto
nella stessa organizzazione dei servizi sanitari, bensì anche nell’esigenza
della concomitante tutela di altri interessi, del pari costituzionalmente
protetti (così, ad es., Corte Cost. n. 212 del 1983).
L’art. 32 Cost. configura indubbiamente un autentico diritto soggettivo
inviolabile, che, tuttavia, trova nell’ordinamento una duplice differente
valenza, sia per il suo carattere intrinseco, sia per la reale esigenza
di applicarlo in conformità con altri fondamentali interessi, del
pari costituzionalmente protetti.
Va, però, osservato al riguardo che la configurazione della
salute individuale quale bene meritevole di immediata tutela (e, perciò,
integrante un diritto soggettivo perfetto), stante la collocazione del
suddetto art. 32 nel titolo II della parte I della Carta Costituzionale
e data, altresì, la sua stessa formulazione con l’attribuzione del
dovere di tutela alla « Repubblica », al complesso, cioè,
dell’ordinamento giuridico e della comunità organizzata, non significa
che un tale dovere sia stato tradotto in un adempimento cui sia sempre
tenuta, e sotto tutti i profili, la pubblica amministrazione attraverso
gli organi del servizio sanitario (Cass. S.U. n. 12218/90; Cass. n. 8661/96).
Il dettato costituzionale acquista sì operatività immediata
e non limitata dall’organizzazione predisposta per l’attuazione del diritto
alla salute, ma restano affidate al legislatore l’ampiezza e le modalità
della tutela della salute attraverso anche la determinazione dell’entità
dello sforzo finanziario, che la collettività deve sostenere a questo
fine, limitando il citato art. 32 l’erogazione delle cure gratuite a favore
dei soli indigenti (così: Cass. n. 3870/94; n. 5593/94; n. 8661/96).
E’ lo stesso giudice delle leggi che, pur dichiarandosi in linea con
la decisione n. 992 del 1988, ha ribadito che « considerato sotto
il profilo del diritto a trattamenti sanitari, il diritto alla salute è
soggetto alla determinazione degli strumenti, dei tempi e dei modi di attuazione
della relativa tutela da parte del legislatore ordinario » (Corte
Cost. n. 455 del 1990).
Per quanto attiene a controversie come quelle in esame, è sufficiente
considerare che l’ordinamento ha affidato, conseguentemente, alla pubblica
amministrazione, in base a un complesso di norme che nella legge 23 dicembre
1978 n. 833 (istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale) hanno trovato
completa espressione, uno specifico compito di tutela concernente la salute
fisica e psichica degli individui ed estrinsecantesi nell’ambito di una
più ampia attività di ordine sociale afferente ai diversi
ambiti di vita e alle diverse situazioni nell’assistenza sanitaria (preventiva
e terapeutica medico-generica, pediatrica, specialistica, infermieristica
ed ospedaliera nonché farmaceutica), a favore di tutti i cittadini
indistintamente (Cass. S.U. n. 1221/90; n. 1003/93).
L’effettuazione delle relative prestazioni è stata, pertanto,
affidata ad una rete completa di Unità Sanitarie Locali articolate,
sull’intero territorio nazionale, in presidi, uffici e servizi (artt. 10
e segg. L. n. 833/78) che operano in attuazione di norme legislative emanate
dallo Stato e dalle Regioni, nonché attraverso una complessa attività
giuridica che investe distinte competenze e comporta, tra l’altro, l’emanazione
di direttive e la stipulazione di convenzioni. Le Sezioni Unite di questa
Corte, con la decisione n. 12218 del 1990, hanno specificato e chiarito
che la legge n. 833 del 1978 e le sue successive modificazioni e integrazioni,
nonché gli atti regolamentari, amministrativi e negoziali posti
in essere in attuazione delle relative norme « sono le fonti
che concretamente determinano le prestazioni di assistenza sanitaria che
tutti i cittadini hanno il diritto soggettivo di ricevere ».
Si tratta, quindi, di una tutela non illimitata in relazione a tutte
le possibili esigenze preventive e terapeutiche dell’individuo, ma circoscritta
a quella che la normativa vigente (peraltro in larga misura) prevede,
stabilendo « quali prestazioni le strutture sanitarie pubbliche sono
tenute a garantire ». E’ evidente, dunque, che, nell’attività
di tali strutture, vi siano necessariamente dei « limiti »
definiti dalla giurisprudenza di legittimità « limiti esterni
», oltre i quali, cioè, l’interesse individuale del cittadino
cessa di essere direttamente garantito, il che va detto, in particolare,
per le prestazioni farmaceutiche limitate alla somministrazione di medicinali
prevista dal prontuario terapeutico. E tale è l’ipotesi che le stesse
Sezioni Unite (seguite da questa Sezione Lavoro: Cass. n. 8661/96) hanno
già esaminato (con la sentenza n. 1504 del 1985 in materia di richiesta
di rimborso del prezzo dei medicinali esclusi dal prontuario). Esse, dopo
avere considerato che, nell’ambito delle norme di azione, è configurabile
— per il cittadino — soltanto un interesse legittimo (al corretto uso dei
pubblici poteri), che non consente all’utente una pretesa incondizionata
alle prestazioni del S.S.N., l’ottenimento delle quali è assoggettato
all’esercizio di un potere discrezionale della P.A. (Cass. S.U. n.
347/82), hanno peraltro affermato:
« di fronte ad un’eventuale insopprimibile esigenza, rispetto
alla quale le strutture organizzative del Servizio Sanitario Nazionale
non offrono rimedi alternativi, il diritto fondamentale dell’individuo
alla salute si impone nella sua integrità ed assolutezza senza limiti
e condizionamenti di sorta » (v. anche Cass. n. 1747/86).
Tale impostazione giuridica, che deve, in questa sede, essere ribadita,
ha recentemente trovato ulteriori specificazioni. E’ stato infatti osservato
che, se è vero che il diritto all’assistenza farmaceutica comprende
la somministrazione gratuita di farmaci che —sebbene non inclusi nel prontuario
terapeutico (contestualmente qualificato, talora, atto amministrativo di
mero accertamento) —risultano tuttavia indispensabili e insostituibili,
è, altresì, vero che la limitazione dell’assistenza farmaceutica
(che, in forza di disposizioni legislative — quali l’art. 10 D.L. n. 463
del 1983, convertito in legge n. 638/83 e successive modifiche e integrazioni
—, è legittima, per cui i farmaci prescrivibili a carico del S.S.N.
sono quelli indicati nel prontuario terapeutico in base al criterio dell’efficacia
terapeutica e dell’economicità del prodotto) è stata ritenuta
costituzionalmente legittima (Corte Cost. ord. n. 396/90). Sicché
(Cass. n. 5593/94; 3370/94) risulta affidata alla discrezionalità
del Ministro della Sanità — deputato all’approvazione del
prontuario terapeutico — l’individuazione dei farmaci prescrivibili a carico
del Servizio Sanitario Nazionale in base ai suddetti due criteri: efficacia
terapeutica ed economicità del prodotto.
Con la precisazione che il « criterio della economicità
non può escludere la generale esenzione alla compartecipazione alla
spesa (restando vincolata, nel prontuario terapeutico, almeno parzialmente,
la formazione dell’elenco di farmaci per i quali non è dovuta alcuna
quota di partecipazione: art. 10, comma 2, D.L. n. 463 convertito in legge
n. 638 del 1983, cit.), ove il farmaco risulti indispensabile ed insostituibile
per il trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di
lunga durata (o di altre forme morbose gravi, parimenti contemplate dall’art.
10, comma 2). Pertanto, il farmaco stesso —ancorché non compreso
nel prontuario terapeutico — va posto a carico del servizio sanitario nazionale,
previa disapplicazione (art. 5 legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo)
del prontuario terapeutico, nella parte in cui non comprende farmaci indispensabili,
in quanto contrasta con la norma vincolante di legge in senso contrario:
art. 10, comma 2 » (Cass. n. 3870/94; n. 5593/94; n. 8661 del 1996
ed altre).
Alla luce dei principi di diritto enunciati nella fattispecie, il giudice
d’appello doveva, dunque, accertare se la spesa, per l’acquisto del farmaco
(vaccino antiallergico) non compreso nel prontuario farmaceutico, poteva
o meno essere posta a carico del Servizio Sanitario Nazionale; e se, nella
specie, ricorreva alcuno dei vizi di legittimità nell’esercizio
del potere discrezionale — inficiante l’esclusione di detto farmaco dal
prontuario terapeutico — in base al criterio dell’efficacia terapeutica
(ove il farmaco stesso risulti indispensabile ed insostituibile).
La sentenza impugnata, pur essendosi asseritamente uniformata, almeno
in parte, ai suddetti principi di diritto, risulta, tuttavia, viziata nell’iter
logico-giuridico ed argomentativo.
Nella fattispecie, infatti, la domanda dell’attuale ricorrente si basava
sulla deduzione della sussistenza di una situazione di indispensabilità
e insostituibilità del vaccino antiallergico, vaccino, però,
non inserito nel prontuario terapeutico nazionale e, quindi, non erogabile
dal S.S.N.
E, nonostante — come dedotto dalla ricorrente —fosse stata disposta,
in primo grado, una C.T.U., i cui accertamenti avevano evidenziato come
la terapia iposensibilizzante de qua era indispensabile ed insostituibile
per la cura della malattia (allergopatia) ed i farmaci inseriti nel prontuario
terapeutico non avevano efficacia terapeutica, né il Pretore (prima),
né il Tribunale (poi) avevano adottato le conseguenti statuizioni.
In particolare, la sentenza d’appello ha totalmente trascurato l’accertamento
del perito d’ufficio, meritando le dedotte censure, atteso che essa non
soltanto ha trascurato una circostanza obiettiva decisiva, ma non si è
neppure posta il problema dell’eventuale disapplicazione, ai sensi dell’art.
5 legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo, del prontuario
terapeutico, in quanto atto amministrativo.
Il ricorso va, perciò, accolto e la decisione impugnata cassata
con rinvio della causa, per un nuovo esame, ad altro giudice di appello,
che si designa nel Tribunale di Brindisi, il quale si atterrà ai
suddetti principi e provvederà anche in ordine alle spese di questo
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Brindisi.
Risarcimento del danno biologico derivante da eccesso di lavoro
Il datore di lavoro non può esimersi dall'adottare tutte le misure necessarie, compreso l'adeguamento dell'organico, a tutelare la salute dei lavoratori. Pertanto, l'accettazione da parte del lavoratore di un lavoro straordinario continuativo, ancorchè contenuto nel c. d. monte ore contrattuale massimo, o la rinuncia a un periodo di ferie effettivamente rigenerativo dell'impegno lavorativo non possono esimere il datore di lavoro dall'adottare tutte le misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore. Né l'eventuale concorso di colpa del lavoratore (che, ad esempio, fumi 15 sigarette al giorno) ha efficacia esimente per il datore di lavoro, salvo che il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità, dell'inopinabilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE n. 1307, Sez. lavoro, dell’8 luglio 1999, dep. 5 febbraio 2000 - Pres. Sommella; Rel. Capitanio; P.M. Cinque;Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari c. Lavenuta Pasquale e Lavenuta Pasquale c. Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 ottobre 1987 il dott. Pasquale Lavenuta
conveniva in giudizio davanti al Pretore di Bari l’Ente Autonomo Fiera
del Levante di Bari, di cui era dipendente, chiedendone la condanna al
risarcimento del danno biologico, da quantificarsi nell’importo di L. 50.000.000,
o nella somma ritenuta superiore o inferiore, oltre interessi e danni da
svalutazione monetaria e il tutto con il favore delle spese.
Il Lavenuta, a giustificazione della sua richiesta risarcitoria, deduceva
che a partire dal gennaio 1979 era divenuto capo-ufficio addetto all’organizzazione
della esposizione delle circa duemila aziende partecipanti alla Fiera Campionaria,
con un organico dell’Ente Fiera previsto per un totale di quattordici unità
complessive, divise nei due uffici operativi in misura di cinque o sei
unità operative per ciascuno di essi, con evidente sproporzione
tra il personale addetto e la quantità di lavoro prevista.
Esponeva che a causa di tale sproporzione, aggravatasi con il lungo
periodo di assenza per maternità ottenuto dal vice-capo reparto,
Maria Teresa Camardella, della quale s’era accollato le incombenze lavorative,
era stato costretto a un’assidua quanto estenuante attività lavorativa
non soltanto nelle ore normali di servizio, ma anche mediante espletamento,
per far fronte alle esigenze dell’ufficio, di lavoro supplementare, straordinario,
feriale e festivo anche presso la propria abitazione, con una media di
circa sessanta ore di lavoro settimanale.
A causa dell’estenuante attività lavorativa, perdurata per diversi
anni con esiguità di personale e senza accoglimento delle sue richieste
di aumento, era stato colpito da infarto e ricoverato al Policlinico di
Bari in data 24 marzo 1986, rimanendo assente dal lavoro sino all’agosto
dello stesso anno.
Dopo l’infarto, trasferito all’altro dei due uffici, in sostituzione
del dott. Francesco Riccardi, aveva ivi svolto un’attività lavorativa
più normale e meno intensa.
Il dott. Riccardi, trasferito all’ufficio da lui ricoperto, era stato,
anche lui, ricoverato in ospedale, colpito da paresi, nonostante in precedenza
avesse goduto di ottima salute.
Da ciò la richiesta di condanna dell’Ente Fiera al risarcimento
del danno biologico provocato con la deliberata mancata integrazione dell’organico
e il conseguente sovraccarico di lavoro in danno del dipendente.
Si costituiva l’Ente Fiera chiedendo il rigetto della domanda, perché
il Lavenuta aveva lavorato trentasei ore settimanali con espletamento del
lavoro straordinario entro i limiti consentiti e con fruizione delle ferie
e delle festività soppresse.
Dopo l’espletamento di consulenza tecnica e di prova testimoniale,
con sentenza in data 12 giugno 1991 il Pretore adito rigettava la domanda
compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
Tale sentenza, appellata dal lavoratore, veniva confermata dal Tribunale
di Bari con sentenza in data 3 marzo 1994.
Su ricorso del Lavvenuta questa Corte, con sentenza del 14 febbraio
1997 n. 8267, cassava con rinvio la sentenza del Tribunale di Bari, designando
il Tribunale di Foggia per il nuovo giudizio e per la liquidazione delle
spese del giudizio di cassazione.
Al giudice di rinvio assegnava il compito di applicare il principio
di diritto secondo cui il potere imprenditoriale, volto alla massimizzazione
della produzione, incontra un imprescindibile limite nella necessità
di non arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità
umana e nel far sì che nell’attività di collaborazione richiesta
ai dipendenti venga predisposta una serie di misure, oltre quelle legali,
che appaiono utili a impedire l’insorgere o l’ulteriore deteriorarsi di
situazioni patologiche idonee a causare effetti dannosi alla salute del
lavoratore ai sensi dell’art. 41 secondo comma Cost. e dell’art. 2087 c.c.
Con sentenza in data 12 novembre - 12 dicembre 1998 il Tribunale di
Foggia, premettendo di volersi uniformare a tale principio, accoglieva
la domanda del Lavenuta, ritenendo provata la sussistenza delle condizioni
di superlavoro in cui aveva operato il dipendente nell’indifferenza dell’Ente
datore di lavoro, sollecitato a ovviare all’insufficienza dell’organico.
Il giudice del rinvio, altresì, sulla base della consulenza
tecnica medico-legale disposta dal pretore, riteneva che l’infarto subìto
dal Lavenuta, nonostante la sussistenza di altri fattori di rischio, quali
la familiarità ipertensiva, il fumo di 15 sigarette al giorno e
la vita sedentaria, era da attribuire in via causale all’attività
lavorativa intensa svolta dal lavoratore in concomitanza con l’omessa predisposizione
da parte del datore di lavoro di misure idonee atte ad evitare tale effetto
dannoso.
Sulla base di tale premessa il Tribunale di Foggia riconosceva la risarcibilità
del danno biologico e ne determinava la misura nella complessiva somma
di L. 300.000.000, oltre svalutazione monetaria e interessi quantificati
nel 4% sulla somma rivalutata dal giorno dell’evento dannoso sino al saldo.
Condannava, infine, l’Ente convenuto alle spese dell’intero giudizio.
Contro la suindicata sentenza l’Ente Autonomo Fiera del Levante propone
ricorso principale per cassazione sostenuto da tre motivi illustrati da
memoria.
Resiste il Lavenuta con controricorso e ricorso incidentale sostenuto
da due motivi e contro il quale l’Ente Autonomo Fiera del Levante ha resistito
con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A norma dell’art. 335 c.p.c. vanno, intanto, riuniti il ricorso principale
e quello incidentale.
Con il primo motivo del ricorso principale l’Ente Autonomo Fiera si
duole che il Tribunale non abbia compiuto un’adeguata indagine al fine
di accertare, in attuazione del compito delegatogli da questa Corte e,
quindi, in violazione dell’art. 384 primo comma c.p.c., se nella specie
fosse stata superata nell’adempimento della prestazione lavorativa quella
soglia di normale tollerabilità indicata da questa Corte, anche
con riguardo alla posizione autonoma assunta dal lavoratore in seno all’azienda
per la sua qualità di « quadro » e in relazione alle
indagini istruttorie già acquisite.
Il dedotto motivo è infondato.
Con l’entrata in vigore dei Codici Rocco cessò la funzione limitativa
nei confronti dell’art. 1151 dell’allora vigente Codice Civile in ordine
alla risarcibilità dei danni non patrimoniali, che il Codice Penale
del 1889 e l’art. 7 del Codice di Procedura Penale del 1913 avevano limitato,
mediante l’istituto della
« riparazione pecuniaria », ad alcuni tipi di reato.
L’art. 185 secondo comma del Codice Penale tuttora vigente previde,
infatti, che il colpevole di qualsiasi reato fosse tenuto a risarcire alla
persona offesa non solo i danni patrimoniali ma anche quelli non patrimoniali.
L’art. 598 secondo comma dello stesso Codice previde, inoltre, la risarcibilità
dei danni non patrimoniali anche per le offese contenute negli scritti
difensivi concernenti l’oggetto della causa e per le quali il primo comma
escludeva la punibilità oggettiva e, quindi, la sussistenza del
reato per mancanza di uno dei suoi tre elementi essenziali (fatto, colpevolezza
e punibilità oggettiva).
Il vigente art. 2043 c.c. potrebbe ricomprendere nei danni risarcibili
sia quelli patrimoniali che quelli non patrimoniali, potendosi attribuire
agli uni e agli altri il carattere dell’ingiustizia richiesto ai fini risarcitori.
L’art. 2059 c.c., però, pur essendo stato accompagnato da una
relazione ministeriale che intendeva limitare la risarcibilità dei
danni non patrimoniali solo in quanto previsti dalla legge attribuendo
alla locuzione « danni non patrimoniali » solo il significato
più ristretto di danni morali causati dal reato, di fatto, però,
ha adoperato un’espressione omnicomprensiva di qualsiasi tipo di danno
non patrimoniale.
D’altra parte, al momento dell’entrata in vigore (21 aprile 1942) dell’art.
2059 c.c. la risarcibilità dei danni non patrimoniali non causati
dal reato era prevista non solo dal ricordato art. 598 secondo comma c.p.,
ma anche dagli artt. 89 e 120 del Codice di Procedura Civile, entrato in
vigore contestualmente al Codice Civile, non riferibili, anch’essi, a danni
derivati da reato.
In particolare l’art. 89 attribuiva al giudice — e tuttora l’attribuisce
— la facoltà di assegnare alla parte che sia stata offesa da espressioni
offensive o semplicemente sconvenienti una somma a titolo di risarcimento
del danno non patrimoniale.
L’art. 120, invece, prevedeva — e tuttora prevede — la risarcibilità
dei danni non riparati dagli effetti della sentenza civile e, quindi, i
danni non patrimoniali non prodotti da reato mediante pubblicità
eseguita a spese dell’autore dell’illecito civile.
Con l’entrata in vigore (1° gennaio 1948) della nostra Costituzione,
di tipo non flessibile ma rigido (essendo prevista per la sua revisione
o per l’abrogazione di sue norme una procedura rinforzata ex art. 138 Cost.),
si è realizzato nel nostro ordinamento giuridico un insieme di norme
superprimarie, le leggi costituzionali, rispetto a quelle primarie, costituite
dalle leggi ordinarie, e rispetto a quelle secondarie, costituite dai regolamenti.
E’ sorto, allora, il problema della configurabilità di un diritto,
come quello alla salute, che, pur essendo tutelato da una norma costituzionale
(art. 32 Cost.) e, perciò, da una norma superprimaria, non potesse,
tuttavia, trovare tutela risarcitoria ex artt. 2043 e 2059 c.c. se interpretati
in senso restrittivo, tenuto, però, presente che tali ultime norme,
in quanto primarie, erano pur sempre subordinate a quelle superprimarie
della Costituzione.
Deve attribuirsi, in giurisprudenza, al Tribunale di Genova (sentenza
del 25 maggio 1974, in Giurisprudenza Italiana, 1975, 1, 2, 54) il merito
di avere per primo prospettata la risarcibilità del danno alla salute
o danno biologico, in quanto fondata sull’art. 32 Cost.
Parte della giurisprudenza, però, aveva individuato in tale
prospettata risarcibilità un ostacolo ermeneutico nel combinato
disposto di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., che poteva essere rimosso
soltanto dalla Corte Costituzionale.
Quest’ultima, all’uopo sollecitata, in un primo tempo con sentenza
in data 26 luglio 1979 n. 88 dichiarava non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2043 c.c. per la mancata previsione di risarcibilità
del danno alla salute, rilevando che esso, quale danno non patrimoniale,
al pari del danno morale puro, andava risarcito ex artt. 2059 c.c. e 185
c.p. come conseguenza lesiva di un fatto costituente reato.
In un secondo tempo, con sentenza 14 luglio 1986 n. 184, pur dichiarando
ancora non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale
in relazione alla limitata risarcibilità del danno alla salute previsto
dall’art. 2059 c.c. soltanto in funzione dell’art. 185 c.p., rilevava,
però, che tale ultima norma era riferibile soltanto ai danni morali
puri o con ripercussioni economiche (secondo una distinzione che era stata
per la prima volta prospettata da questa Corte con la sentenza del 27 ottobre
1924 pubblicata sulla Giurisprudenza Italiana, 1924, 1, 952).
Da ciò, in riferimento ai fatti non costituenti reato, stabiliva
il principio in base al quale era conforme alla Costituzione l’interpretazione,
secondo diritto vivente (in proposito vanno ricordate soprattutto la citata
sentenza del Tribunale di Genova e quella di questa Corte n. 3675 del 6-6-1981),
che considerava non limitata dall’art. 2059 cit. la risarcibilità
del danno non patrimoniale, anche se tale risarcibilità non è
stata esplicitamente prevista dalla legge, qualora essa sia conseguenza
della lesione di un diritto costituzionalmente garantito come quello alla
salute, previsto dall’art. 32 Cost.
Il principio è stato subito accolto dalla giurisprudenza che
lo ha esteso dalla responsabilità extracontrattuale, alla quale
la Corte Costituzionale aveva fatto riferimento nell’enunciare il principio,
anche alla responsabilità contrattuale.
Per quest’ultima, infatti, preesistendo un obbligo giuridico tra le
parti in relazione all’esecuzione del contratto nascente dall’accordo dei
contraenti o dalla legge, la diversità di disciplina rispetto alla
responsabilità aquiliana si sostanzia soltanto nell’onere della
prova sulla colpa dell’autore dell’illecito, per il solo fatto che l’inadempimento,
una volta provato, fa presumerla.
Tuttavia, non essendo applicabile l’art. 2059 alla responsabilità
contrattuale ed essendo improntato tutto il sistema della responsabilità
contrattuale al risarcimento del danno patrimoniale, riguardato o come
lucro cessante o come danno emergente, costituente conseguenza diretta
e immediata dell’inadempimento (v. art. 1223 c.c.), il danno alla salute
o danno biologico per tale tipo di responsabilità poteva discendere
o come esplicita previsione dell’inadempimento operata dalla legge ordinaria
ovvero come conseguenza collegata all’inadempimento di un obbligo costituzionalmente
previsto, anche se non sanzionato dal risarcimento, essendo la previsione
delle sanzioni esclusa dalla tecnica della normativa costituzionale.
Questa Corte, perciò, ha ritenuto sussistente il danno biologico
del lavoratore in relazione all’inosservanza dell’obbligo del datore di
lavoro di non dequalificare il lavoratore con offesa della sua dignità
(art. 41, secondo comma, Cost.), in quanto, insieme alla lesione del diritto
alla salute (art. 32, primo comma, Cost.), conseguenza diretta e immediata
della dequalificazione (v. Cass. 24 gennaio 1990 n. 411).
Ha, altresì, ritenuto (Cass. 23 giugno 1992 n. 7663), in tema
di infortuni sul lavoro, sussistente la responsabilità del datore
di lavoro per il danno biologico, inteso come menomazione dell’integrità
psico-fisica, subita dal lavoratore e valutabile monetariamente in modo
autonomo rispetto al danno morale e alla vita di relazione causati dal
reato (v. Cass. 4 ottobre 1994 n. 8054; Cass. 1996 n. 3510 e n. 7636).
Infine questa Corte con la sentenza del 14-2-1997 n. 8267, a seguito
della quale è stata pronunciata l’impugnata sentenza di rinvio,
ha enunciato il seguente principio di diritto: « In ottemperanza
al precetto costituzionale di cui all’art. 41, secondo comma, Cost. il
datore di lavoro non può esimersi dall’adottare tutte le misure
necessarie, compreso l’adeguamento dell’organico, volte ad assicurare livelli
compensativi di produttività, senza, tuttavia, compromettere l’integrità
psico-fisica dei lavoratori soggetti al suo potere organizzativo di dimensionamento
delle strutture aziendali. Pertanto l’accettazione da parte del lavoratore
di un lavoro straordinario continuativo, ancorché contenuto nel
c.d. “monte ore contrattuale massimo”, o la rinuncia a un periodo feriale
effettivamente rigenerativo dell’impegno lavorativo non possono esimere
il datore di lavoro dall’adottare tutte le misure idonee a tutelare l’integrità
psico-fisica del lavoratore, comprese quelle intese ad evitare eccessività
di impegno da parte di un soggetto che è in condizioni di subordinazione
socio-economica.
L’eventuale concorso di colpa del lavoratore non ha efficacia esimente
per il datore di lavoro che abbia omesso le misure atte ad impedire l’evento
lesivo, restando egli esonerato da ogni responsabilità soltanto
quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità,
dell’inopinabilità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo
e alle direttive ricevute ».
Il giudice del merito, pertanto, sulla base dei suesposti principi,
è stato chiamato ad accertare se fosse o no fondata la richiesta
di risarcimento del danno biologico avanzata dal lavoratore nei confronti
del datore di lavoro.
Va, però, precisato che nella specie si verte in materia di
responsabilità contrattuale nascente dall’inosservanza di un obbligo
preesistente del datore di lavoro, previsto dalla Costituzione come limite
al diritto di libertà all’iniziativa privata nell’esercizio dell’impresa
(art. 41, primo e secondo comma, Cost.).
Tale limite si sostanzia nell’obbligo di non recare danno alla sicurezza,
alla libertà e alla dignità umana e, posto in relazione all’art.
32 primo comma Cost. e all’art. 2087 c.c., nell’obbligo del datore di lavoro,
costituzionalmente imposto, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare
l’integrità fisiopsichica del lavoratore.
L’inadempimento di tale obbligo deve essere dimostrato dal lavoratore
che chiede il risarcimento del danno biologico.
Una volta, però, dimostrata la sussistenza dell’inadempimento,
non occorre, a norma dell’art. 1218 c.c., che il lavoratore dimostri, come
invece nella responsabilità aquiliana, anche la sussistenza della
colpa del datore di lavoro inadempiente.
Su quest’ultimo, infatti, incombe l’onere di provare che l’evento lesivo
dipenda da un fatto a lui non imputabile e cioè da un fatto
che presenti i caratteri dell’abnormità, dell’inopinabilità
e dell’esorbitanza in relazione al procedimento lavorativo e alle direttive
impartite.
Come nella responsabilità aquiliana, anche nell’ipotesi della
responsabilità contrattuale il lavoratore deve dimostrare la sussistenza
del danno alla salute.
Tenendo, tuttavia, presente che attività lavorative comportanti
per il lavoratore meri disagi fisici o psichici, perché espletate
in giorni festivi od oltre il monte-ore settimanale massimo previsto contrattualmente
o per legge, non sono risarcibili a titolo di danno alla salute o biologico,
ma possono essere compensate, caso mai, con remunerazioni supplementari
contrattualmente previste o con somme risarcitorie equitativamente determinate
dal giudice.
E’ necessario, comunque, che sussista un nesso eziologico tra l’attività
lavorativa prestata dal lavoratore in condizione di subordinazione socio-economica
e il danno alla salute denunziato e che di tale nesso il lavoratore offra
idonea prova, sottoposta alla insindacabile valutazione del giudice di
merito, se sorretta da congrua motivazione.
Uniformandosi a tali principi, non contestati dall’Ente ricorrente,
il Tribunale di Foggia, sulla base della deposizione resa da Maria Laddaga,
e ancor più, essendo la prima coniuge del Lavenuta, sulla base delle
deposizioni rese dalla Camardella e dalla Lances, impiegate presso l’Ente
Fiera, aveva accertato che quanto lamentato dal Lavenuta con il ricorso
introduttivo del giudizio era conforme a verità, in quanto il lavoratore
si era dovuto accollare per considerevoli periodi di tempo le incombenze
lavorative della Camardella, non sostituita durante il periodo di assenza
dal lavoro.
Inoltre era stato costretto a svolgere lavoro straordinario e lavoro
festivo e a rinunciare alle ferie, tanto che la teste Lances aveva affermato
che si poteva sostenere che il Lavenuta vivesse in fiera.
Era evidente, perciò, aveva concluso il Tribunale, che tale
superlavoro avesse determinato un danno alla salute, avendo il consulente
tecnico d’ufficio nominato dal pretore precisato che l’infarto subìto
potesse essere messo in relazione con il superlavoro a cui il dipendente
era stato sottoposto anziché con altri fattori di rischio, quali
le 15 sigarette al giorno fumate o l’ipertensione della madre; mentre la
vita sedentaria non poteva considerarsi un fattore di rischio ma l’effetto
della stessa attività lavorativa.
Infine l’Ente ricorrente deduce che non vi sarebbe stata la subordinazione
socio-economica del Lavenuta il quale, perciò, esclusivamente per
sua libera scelta si sarebbe sottoposto al superlavoro.
Lo stesso Ente ricorrente, però, smentisce la sua tesi, rilevando
che il Lavenuta non era un
« dirigente » ma un « quadro » e cioè
che apparteneva a quei dipendenti che, ponendosi in una via di mezzo tra
i dirigenti e gli impiegati, di questi ultimi, tuttavia, conservano la
caratteristica fondamentale della subordinazione socio-economica al datore
di lavoro.
Il primo motivo di ricorso va, perciò, respinto.
Con il secondo motivo l’Ente Autonomo Fiera denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 1226 e/o dell’art. 2056 c.c., nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia, avendo il Tribunale omesso di considerare, ai fini della
minore quantificazione del danno, che la consulenza tecnica da esso condivisa
aveva posto in luce la sussistenza di concause dell’evento morboso sotto
l’aspetto di altri fattori di rischio costituiti dalla familiarità
ipertensiva, dal fumo di quindici sigarette al giorno e dalla vita sedentaria.
Ciò perché, pur non potendosi disconoscere che le concause
non hanno valore esimente della responsabilità del datore di lavoro,
devono, però, avere un qualche effetto ai fini dell’attenuazione
del danno da porre a carico del medesimo.
Inoltre il Tribunale, pur condividendo l’assunto del C.T.U., secondo
cui il tipo di malattia subito dal Lavenuta era inquadrabile nel quarto
gruppo di classificazione del Melennec, ove si inserisce l’infarto esteso,
con una invalidità che va dal 30% al 60%, aveva, tuttavia, ritenuto
di ridurre soltanto del 10% tale percentuale di invalidità sulla
base di congetture astratte e presunzioni semplici non confortate da alcun
riscontro probatorio.
Inoltre, aggiunge l’Ente ricorrente, il giudice di merito nella quantificazione
del danno biologico non aveva tenuto conto della sua peculiare caratteristica
che lo differenzia dal danno alla vita di relazione con il quale, a seconda
dei casi, può coincidere a seconda della sua ampiezza e qualità.
Il dedotto motivo del ricorso principale va esaminato congiuntamente
al primo motivo di quello incidentale, con il quale il Lavenuta si duole,
a sua volta, della decurtazione della percentuale di invalidità
in misura di dieci punti, rispetto a quella massima del 60% indicata dal
consulente tecnico d’ufficio.
Sia il secondo motivo del ricorso principale come il primo motivo del
ricorso incidentale vanno respinti in quanto diretti a ottenere un riesame
della valutazione del danno eseguita dal giudice di merito con motivazione
congrua e immune da vizi logici, partendo, come premessa, da un corretto
concetto di danno biologico tenuto ben distinto da quello alla vita di
relazione, costituente il riflesso economico del danno morale liquidabile
per un fatto costituente reato ai sensi dell’art. 185 c.p.
L’art. 2087 c.c., il quale fa carico al datore di lavoro di adottare
le misure necessarie a tutelare l’integrità fisico-psichica del
lavoratore, introduce un dovere che trova fonte immediata e diretta nel
rapporto di lavoro e nei limiti costituzionalmente imposti all’imprenditore
per il libero esercizio del potere imprenditoriale (art. 41, primo e secondo
comma, Cost.).
La violazione di tale dovere può atteggiarsi sia mediante fatti
commissivi e sia mediante atti omissivi e può estrinsecarsi sia
nell’omissione di misure tassativamente previste dalla legge a tutela della
sicurezza del lavoratore e sia in omissioni non tassativamente previste
dalla legge, ma egualmente esigibili nell’esecuzione del rapporto di lavoro
secondo regole di correttezza e buona fede.
Tale violazione, ove sia stata causa di danno biologico ossia di menomazione
dell’integrità psico-fisica del lavoratore, può essere fatta
valere dal dipendente, come si è rilevato, con azione contrattuale
indipendentemente dal fatto che la violazione integri gli estremi del reato.
Sotto tale profilo il Tribunale ha ben individuato il concetto di danno
biologico tenendolo ben distinto sia dal danno morale sia dal danno alla
vita di relazione e sia da qualsiasi altro danno di natura patrimoniale
che possa influire sulla capacità di guadagno o di lavoro.
Sulla base della disposta consulenza tecnica, poi, con adeguata motivazione
ha valutato equitativamente il danno biologico subito dal lavoratore, operando
nell’ambito della percentuale di invalidità indicata dal C.T.U.
una riduzione di dieci punti rispetto al massimo di essa, che era stata
individuata dallo stesso C.T.U. nella misura del 60%.
Con congrua motivazione, infine, il Tribunale di Foggia ha ritenuto
irrilevanti, ai fini di una maggiore riduzione del danno, i fattori che
avrebbero potuto presentarsi come concausa dell’infarto e che, invece,
secondo il giudice di merito, tale veste non avevano assunto.
L’ipertensione familiare, infatti, secondo il Tribunale, non aveva
determinato, essendo la madre ancora vivente all’età di 80 anni
circa, effetti negativi sulla salute del lavoratore; mentre il fumo delle
sigarette, mantenuto nell’ordine di quindici al giorno, non avrebbe potuto
avere, secondo il condiviso parere del C.T.U., un peso determinante per
la malattia cardiovascolare del Lavenuta.
Inoltre la vita sedentaria, anch’essa indicata come concomitante fattore
di rischio, si identificava nella stessa attività lavorativa di
natura impiegatizia espletata dal lavoratore e da questo denunziata come
causa del sofferto danno biologico.
Pertanto vanno dichiarati infondati e, in quanto tali, non accolti
il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo di quello
incidentale.
Con il terzo motivo del ricorso principale l’Ente Autonomo Fiera del
Levante denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. e/o
dell’art. 2056 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione in quanto era emerso nel corso del giudizio di merito che il
Lavenuta, nella sua qualità di capo ufficio, eseguisse a proprio
piacimento il lavoro feriale e festivo, dandone comunicazione alla Direzione;
e che le modalità di fruizione delle ferie non fossero da attribuire
a decisioni imposte dal datore di lavoro.
Il Tribunale, perciò, avrebbe dovuto ridurre l’ammontare del
danno, in quanto era concorso a determinarlo il fatto colposo del lavoratore,
creditore dell’obbligo risarcitorio.
Anche tale terzo e ultimo motivo va respinto, avendo lo stesso Ente
ricorrente affermato, anche con la prodotta memoria, che il Lavenuta apparteneva
ai « quadri » e non già ai « dirigenti ».
Pertanto, costituendo, come è noto, il « quadro »
una qualifica intermedia tra il dirigente e l’impiegato, mantenendo di
quest’ultima qualifica la subordinazione socio-economica al datore di lavoro,
il Lavenuta, proprio per tale qualità di
« quadro », non aveva la facoltà, riservata ai soli
dirigenti, di scegliere autonomamente il metodo di lavoro e la fruizione
delle ferie.
Infine con il secondo e ultimo motivo del ricorso incidentale il Lavenuta
denunzia violazione degli artt. 1224 e 1284 c.c., quest’ultimo come novellato
dall’art. 1 della legge n. 353/90 e dall’art. 2, comma 183, della legge
n. 662 del 1996 in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
In particolare il Lavenuta si duole del fatto che il Tribunale abbia
liquidato sull’ammontare del risarcimento del danno gli interessi nella
misura del 4%, in considerazione del rendimento medio del denaro, anziché
nella misura del tasso legale spettante dal marzo 1986 al novembre del
1998, in tal modo riducendo del 42,66% l’ammontare degli interessi compensativi
dovuti.
Il dedotto motivo è infondato.
Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito contrattuale
o extracontrattuale sia effettuata in via equitativa o per equivalente
e il valore venga espresso in termini monetari con riferimento alla svalutazione
intervenuta fino alla decisione definitiva, è dovuto al danneggiato
anche il risarcimento del mancato guadagno che questi provi essergli stato
cagionato dal ritardato pagamento.
Tale prova può essere offerta e riconosciuta dal giudice mediante
criteri presuntivi ed equitativi, quale l’attribuzione degli interessi
ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive
del caso.
In siffatta ultima ipotesi gli interessi non possono essere calcolati
dalla data dell’illecito sulla somma liquidata a titolo di capitale, definitivamente
rivalutata.
E’, invece, possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti
da stabilirsi in concreto secondo le circostanze del caso.
Rispetto a tali momenti la somma equivalente del bene perduto si incrementa
nominalmente in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria o in
base a un indice medio (v. Cass. Sezioni Unite 17-2-1995 n. 1712).
La liquidazione degli interessi al 4% sul capitale di L. 300.000.000
liquidato a titolo di danno biologico sulla somma via via rivalutata dal
giorno dell’evento dannoso sino al saldo e in considerazione del rendimento
medio del danaro, appare in linea con tale recente orientamento giurisprudenziale
espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la richiamata sentenza
e con lo stesso art. 2, comma 183, della legge n. 662 del 1996, il quale
per la modifica futura del tasso legale esplicitamente fa riferimento al
rendimento medio annuo del denaro.
Anche il secondo motivo del ricorso incidentale va, pertanto, respinto.
In conclusione vanno integralmente rigettati sia il ricorso principale
e sia il ricorso incidentale.
Ricorrono giusti motivi ex art. 92 c.p.c., costituiti dalla reciproca
soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese di questo
giudizio di legittimità.
La Corte, riuniti il ricorso principale e quello incidentale, li rigetta
entrambi.
Compensa le spese del presente giudizio.
