CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI  PENALI

 

Abuso d’ufficio - Elemento oggettivo - Danno ingiusto - Nozione

(cod. pen.: art. 323)

 

In tema di abuso d’ufficio, realizza l’evento del danno ingiusto ogni comportamento che determini un’aggressione ingiusta alla sfera della personalità, per come tutelata dai principi costituzionali. (Fattispecie in cui il pubblico ufficiale aveva emesso un ordine di servizio con cui revocava ogni incarico ad una dipendente, in modo indebito e come ritorsione per aver testimoniato contro di lui, determinandole oltre che un danno economico derivante dalla perdita dell’incremento dello straordinario, conseguente ai turni di disponibilità, anche una perdita di prestigio e decoro nei confronti dei colleghi di lavoro) (Sent. n. 4945, Sez. VI, del 6-2-2004).

 

Appello - Motivi - Specificità - Nozione - Conseguenza in caso di genericità dei motivi - Inammissibilità dell’appello

(cod. proc. pen.: artt. 581 I co. lett. c, 591 I co. lett. c)

 

— Per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591, comma primo, lett. c), del codice di rito comporta l’inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il «punto» che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame. (Nella fattispecie è stata giudicata inammissibile l’impugnazione del pubblico ministero in quanto l’atto d’appello, pur mirato a dimostrare la presunta rilevanza penale della condotta ascritta agli imputati, non conteneva riferimento alcuno ai motivi per i quali, in concreto, il giudice di primo grado aveva ritenuto l’insussistenza del fatto illecito) (Sent. n. 13261, Sez. VI, del 23-3-2003).

 

Corruzione - Configurabilità - Criterio di sufficienza

(cod. pen.: artt. 318, 319)

 

— Ai fini della configurabilità del reato di corruzione, tanto impropria quanto propria, non è determinante il fatto che l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio sia ricompreso nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, essendo necessario e sufficiente che si tratti di atto rientrante nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli abbia o possa avere una qualche possibilità di ingerenza, sia pure di mero fatto (Sent. n. 4177, Sez. I, del 4-2-2004).

 

Estorsione e violenza o minaccia per costringere a commettere un reato - Elemento oggettivo comune e differenze

(cod. pen.: artt. 629, 611)

 

L’elemento oggettivo comune della fattispecie di estorsione e di quella di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato è l’uso della violenza o minaccia come strumento di coartazione dell’altrui volere. Tutta­via, nel delitto di estorsione, l’autore mira a che la vittima compia una condotta «innominata» — ossia generica come quella della fattispecie di vio­lenza privata che procuri all’autore stesso o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno; invece, nel reato di cui all’art. 611 cod. pen. l’au­tore mira a che la vittima compia una condotta qualificata da un elemento specializzante, ossia una condotta integrante gli elementi costitutivi di un reato. Ne consegue che il delitto di cui all’art. 611 cod. pen. è integrato senza la sussistenza del «profitto» per l’autore e del correlativo «danno» per la vittima, elementi che possono, semmai, riferirsi alla struttura del fatto tipico dello specifico reato-fine che, rappresentando l’obiettivo dell’autore della violenza o della minaccia, la vittima di essa può «strumentalmente» realizzare. (Nel caso di specie, la Corte ha riqualificato l’ori­ginaria imputazione di estorsione nell’ipotesi di cui all’art. 611 cod. pen. in relazione alla condotta di minaccia grave con l’uso delle armi e di vio­lenza, posta in essere nei confronti di un soggetto per costringerlo ad im­possessarsi di numerose schede telefoniche prepagate, sottraendole alla so­cietà della quale egli era dipendente) (Sent. n. 42789, Sez. II, del 10-11-2003).

 

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - «Periculum in mora» - Attualità - Necessità - Conseguenza

(cod. proc. pen.: art. 321)

 

— Il periculum in mora che, a norma dell’art. 321 cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo e consiste nella necessità di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa provocare l’aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze di esso deve essere attuale, con la conseguenza che qualora, anche per fatti sopravvenuti, le esigenze di cautela vengano meno, deve farsi luogo alla revoca ex art. 321, comma terzo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa alla compravendita di autovettura in cui il primo venditore lamentava la commissione del reato di truffa a suo danno e in cui il terzo acquirente in buona fede non poteva essere considerato titolare a non domino, proprio a seguito dell’intervenuto trasferimento del bene attraverso una serie di passaggi formalmente corretti) (Sent. n. 25996, Sez. II, del 17-6-2003).

 

 

Reato - Cause di giustificazione - Legittima difesa - Configurabilità - Non è di per sé esclusa dalla volontaria accettazione di una situazione di pericolo ma solo dalla già prevista necessità di dover fronteggiare quel pericolo mediante la commissione di un reato

(cod. pen.: art. 52)

 

— La configurabilità della legittima difesa, a differenza di quanto avviene con riguardo allo stato di necessità, non è di per sé esclusa dalla volontaria accettazione di una situazione di pericolo ma solo dalla già prevista necessità di dover fronteggiare quel pericolo mediante la commissione di un reato, come si verifica nel caso dell’accettazione di una vera e propria «sfida» — comportando questa, per sua natura, un inevitabile pericolo per la propria incolumità personale, fronteggiabile solo con la lesione dell’incolumità altrui —, mentre non si verifica quando ci si limiti semplicemente ad esporsi a possibili (ma non assolutamente certe) iniziative aggressive altrui, senza essere a propria volta animati da alcun intento aggressivo (Sent. n. 9606, Sez. I, del 2-3-2004).

 

(Le massime il cui titolo è preceduto da un asterisco sono quelle il cui indirizzo è contrastato o minoritario; le massime senza asterisco sono quelle il cui indirizzo è unanime o largamente prevalente).