
SEZIONI PENALI
Abuso d’ufficio - Elemento
oggettivo - Danno ingiusto - Nozione
(cod. pen.: art. 323)
— In tema di abuso d’ufficio,
realizza l’evento del danno ingiusto ogni comportamento che determini un’aggressione
ingiusta alla sfera della personalità, per come tutelata dai principi
costituzionali. (Fattispecie in cui il pubblico
ufficiale aveva emesso un ordine di servizio con cui revocava ogni incarico ad
una dipendente, in modo indebito e come ritorsione per aver testimoniato contro
di lui, determinandole oltre che un danno economico derivante dalla perdita
dell’incremento dello straordinario, conseguente ai turni di disponibilità,
anche una perdita di prestigio e decoro nei confronti dei colleghi di lavoro) (Sent. n. 4945, Sez. VI, del 6-2-2004).
Appello - Motivi - Specificità - Nozione
- Conseguenza in caso di genericità dei motivi - Inammissibilità dell’appello
(cod. proc. pen.: artt. 581 I co. lett. c, 591 I co. lett. c)
— Per l’appello, come
per ogni altro gravame, il combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591, comma primo, lett. c), del codice di rito comporta
l’inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei
relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l’atto
individui il «punto» che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla
motivazione della sentenza impugnata e specificando tanto i motivi di dissenso
dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione
sollecitata presso il giudice del gravame. (Nella
fattispecie è stata giudicata inammissibile l’impugnazione del pubblico
ministero in quanto l’atto d’appello, pur mirato a dimostrare la
presunta rilevanza penale della condotta ascritta agli imputati, non conteneva
riferimento alcuno ai motivi per i quali, in concreto, il giudice di primo
grado aveva ritenuto l’insussistenza del fatto illecito) (Sent. n. 13261, Sez. VI, del 23-3-2003).
Corruzione - Configurabilità
- Criterio di sufficienza
(cod. pen.: artt. 318, 319)
— Ai fini della configurabilità
del reato di corruzione, tanto impropria quanto propria, non è determinante il fatto che l’atto d’ufficio o
contrario ai doveri d’ufficio sia ricompreso
nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o
dell’incaricato di pubblico servizio, essendo necessario e sufficiente
che si tratti di atto rientrante nelle competenze dell’ufficio cui il
soggetto appartiene ed in relazione al quale egli abbia o possa avere una
qualche possibilità di ingerenza, sia pure di mero fatto (Sent. n. 4177, Sez. I, del
4-2-2004).
Estorsione e violenza o minaccia per
costringere a commettere un reato -
Elemento oggettivo comune e differenze
(cod. pen.: artt. 629, 611)
— L’elemento
oggettivo comune della
fattispecie di estorsione e di quella di violenza o
minaccia per costringere a commettere un reato è l’uso della violenza o minaccia come strumento di coartazione
dell’altrui volere. Tuttavia,
nel delitto di estorsione, l’autore mira a che la
vittima compia una condotta «innominata» — ossia generica come quella
della fattispecie di violenza
privata — che procuri all’autore stesso o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno; invece, nel
reato di cui all’art. 611 cod. pen. l’autore
mira a che la vittima compia una condotta qualificata da un elemento specializzante, ossia una
condotta integrante
gli elementi costitutivi di un reato. Ne consegue che il delitto di cui all’art. 611 cod. pen.
è integrato senza la sussistenza del «profitto» per l’autore e del correlativo
«danno» per la vittima, elementi che possono,
semmai, riferirsi alla struttura del fatto
tipico dello specifico reato-fine che, rappresentando
l’obiettivo dell’autore della violenza
o della minaccia, la vittima di
essa può «strumentalmente» realizzare. (Nel caso di specie, la
Corte ha riqualificato
l’originaria imputazione
di estorsione
nell’ipotesi di cui all’art.
611 cod. pen. in relazione alla condotta di minaccia
grave con l’uso delle armi e
di violenza,
posta in essere nei confronti di un soggetto per costringerlo ad impossessarsi di numerose schede telefoniche prepagate, sottraendole alla società della quale
egli era dipendente) (Sent. n. 42789, Sez. II, del 10-11-2003).
Misure cautelari reali - Sequestro
preventivo - «Periculum in mora» - Attualità -
Necessità - Conseguenza
(cod. proc. pen.:
art. 321)
— Il periculum in mora che, a norma dell’art. 321 cod. proc. pen.,
legittima il sequestro preventivo e consiste nella necessità di evitare che la
libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa provocare
l’aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze di esso deve essere
attuale, con la conseguenza che qualora, anche per fatti sopravvenuti, le
esigenze di cautela vengano meno, deve farsi luogo alla revoca ex art. 321, comma
terzo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa alla compravendita di
autovettura in cui il primo venditore lamentava la commissione del reato di
truffa a suo danno e in cui il terzo acquirente in buona fede non poteva essere
considerato titolare a non domino, proprio
a seguito dell’intervenuto trasferimento del bene attraverso una serie di
passaggi formalmente corretti) (Sent. n. 25996, Sez. II, del 17-6-2003).
Reato - Cause di giustificazione -
Legittima difesa - Configurabilità - Non è di per sé
esclusa dalla volontaria accettazione di una situazione di pericolo ma solo
dalla già prevista necessità di dover fronteggiare quel pericolo mediante la
commissione di un reato
(cod. pen.: art. 52)
— La configurabilità
della legittima difesa, a differenza di quanto avviene con riguardo allo stato
di necessità, non è di per sé esclusa dalla volontaria accettazione di una
situazione di pericolo ma solo dalla già prevista necessità di dover
fronteggiare quel pericolo mediante la commissione di un reato, come si verifica nel caso dell’accettazione di una vera e
propria «sfida» — comportando questa, per sua natura, un inevitabile
pericolo per la propria incolumità personale, fronteggiabile solo con la
lesione dell’incolumità altrui —, mentre non si verifica quando ci
si limiti semplicemente ad esporsi a possibili (ma non assolutamente certe)
iniziative aggressive altrui, senza essere a propria volta animati da alcun
intento aggressivo (Sent.
n. 9606, Sez. I, del 2-3-2004).
(Le massime il cui titolo è preceduto da un
asterisco sono quelle il cui indirizzo è contrastato o minoritario; le massime
senza asterisco sono quelle il cui indirizzo è unanime o largamente
prevalente).

