CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI  PENALI

 

Abuso d’ufficio - Elemento oggettivo - Vantaggio patrimoniale - Nozione

(cod. pen.: art. 323)

 

In tema di abuso d’ufficio, il vantaggio patrimoniale, considerato tra gli elementi essenziali della fattispecie di cui all’art. 323 cod. pen., va riferito al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale e quindi non solo quando l’abuso sia volto a procurare beni materiali o altro, ma anche quando sia volto a creare un accrescimento della situazione giuridica soggettiva. (Fattispecie relativa al rilascio di una concessione edilizia a costruire un manufatto industriale in zona agricola con realizzazione di un vantaggio patrimoniale a prescindere dall’effettiva costruzione del bene) (Sent. n. 49554, Sez. VI, del 31-12-2003).

 

Concussione - Promessa di una prestazione, nei confronti del pubblico ufficiale, all’unico scopo di favorire la prosecuzione delle indagini scaturite dalla sua pregressa denuncia - È tentativo di concussione - Ragione

(cod. pen.: artt. 56, 317)

 

— In tema di concussione, deve qualificarsi come delitto solo tentato la fattispecie nella quale il soggetto passivo effettua la promessa di una prestazione, nei confronti del pubblico ufficiale, all’unico scopo di favorire la prosecuzione delle indagini scaturite dalla sua pregressa denuncia, poiché in tal caso non si perfeziona la sequenza che dovrebbe collegare la promessa, e dunque la consumazione del reato, al metus provocato dalla condotta dell’agente. (In motivazione la Corte ha chiarito come risulti invece irrilevante la sollecitazione, dopo l’effettuazione della promessa, di un intervento della polizia giudiziaria, poiché la relativa richiesta è successiva, in tal caso, al perfezionamento del reato) (Sent. n. 11384, Sez. VI, del 11-3-2003).

 

Frode processuale - Nozione di «procedimento civile» - Vi rientrano anche i procedimenti cautelari che servono a predisporre ed a garantire i mezzi probatori del processo definitivo

(cod. pen.: art. 374 I co.; cod. proc. civ.: art. 696)

 

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 374, primo comma, cod. pen. (frode processuale), nella nozione di «procedimento civile» vanno compresi non solo il procedimento di cognizione e quello di esecuzione, ma anche i procedimenti cautelari che servono a predisporre ed a garantire i mezzi probatori del processo definitivo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la configurazione del reato de quo in un caso in cui era stato immutato artificiosamente lo stato dei luoghi di uno stabile in costruzione prima dell’espletamento dell’accertamento tecnico disposto dal presidente del tribunale ex art. 696 cod. proc. civ.) (Sent. n. 41931, Sez. VI, del 4-11-2003).

 

Misure cautelari personali - Procedura incidentale «de libertate» concernente un provvedimento privativo della libertà personale ancora pendente al momento in cui diviene definitiva una pronunzia di condanna - Automatica caducazione per effetto dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza - Esclusione - Ragione

(cod. proc. pen.: artt. 310, 284, 285, 656)

 

— In tema di misure cautelari personali, la procedura incidentale de libertate, concernente un provvedimento privativo della libertà personale, ancora pendente al momento in cui diviene definitiva una pronunzia di condanna, non viene automaticamente caducata per effetto dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, in quanto la diversa tipologia della misura in corso rileva ai fini della concedibilità o meno della sospensione dell’esecuzione della pena a norma dell’art. 656 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad una pronunzia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, adottata dal Tribunale competente ex art. 310 cod. proc. pen. nelle more del passaggio in giudicato della sentenza di condanna) (Sent. n. 17317, Sez. VI, dell’11-4-2003).

 

Prova - Valutazione - Massime di comune esperienza e mere congetture - Criterio di distinzione

(cod. proc. pen.: art. 192)

 

— Le cosiddette massime di comune esperienza si distinguono dalle mere congetture in quanto sono regole giuridiche preesistenti al giudizio poiché il dato in esse contenuto è già stato, o viene comunque, sottoposto a verifica empirica, sicché la regola viene formulata sulla scorta dell’id quod plerumque accidit, rivestendo i caratteri della regola d’esperienza tratta dal contesto storico-geografico generalmente riconosciuta ed accettata. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la condotta tenuta da due soggetti rinvenuti nei pressi di un esercizio commerciale, già oggetto di minacce, in possesso di due cartucce per fucile e con un bidone di liquido infiammabile avesse, in base ad una massima d’esperienza, un carattere inequivocamente estorsivo ai danni del commerciante) (Sent. n. 39985, Sez. II, del 22-10-2003).

 

Reato - Estinzione - Morte del reo prima della condanna - Conseguenze sull’azione civile

(cod. pen.: art. 150; cod. proc. pen.: artt. 568, 100)

 

— La morte dell’imputato, se determina il difetto di legittimazione del difensore a proporre impugnazione, determina anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche e, quindi, il venir meno sia dell’interesse degli eredi dell’imputato a farle eliminare, sia l’interesse della parte civile a vederle riaffermate. (Affermando il principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile contro la sentenza erroneamente resa dal giudice di appello di estinzione del reato per morte del reo, quantunque il gravame avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per essere intervenuta la morte dell’imputato, con conseguente estinzione della procura al difensore e cessazione del rapporto processuale) (Sent. n. 49457, Sez. IV, del 31-12-2003).

 

(Le massime il cui titolo è preceduto da un asterisco sono quelle il cui indirizzo è contrastato o minoritario; le massime senza asterisco sono quelle il cui indirizzo è unanime o largamente prevalente).