
SEZIONI PENALI
Abuso d’ufficio - Elemento
oggettivo - Vantaggio patrimoniale - Nozione
(cod. pen.: art. 323)
— In tema di abuso d’ufficio,
il vantaggio patrimoniale, considerato tra gli elementi essenziali della
fattispecie di cui all’art. 323 cod. pen., va
riferito al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale e quindi
non solo quando l’abuso sia volto a procurare beni materiali o altro, ma
anche quando sia volto a creare un accrescimento della situazione giuridica
soggettiva. (Fattispecie relativa al rilascio di una
concessione edilizia a costruire un manufatto industriale in zona agricola con
realizzazione di un vantaggio patrimoniale a prescindere dall’effettiva costruzione
del bene) (Sent.
n. 49554, Sez. VI, del 31-12-2003).
Concussione - Promessa di una
prestazione, nei confronti del pubblico ufficiale, all’unico scopo di
favorire la prosecuzione delle indagini scaturite dalla sua pregressa denuncia
- È tentativo di concussione - Ragione
(cod. pen.: artt. 56, 317)
— In tema di concussione, deve qualificarsi come
delitto solo tentato la fattispecie nella quale il soggetto passivo effettua la promessa di una prestazione, nei confronti del
pubblico ufficiale, all’unico scopo di favorire la prosecuzione delle
indagini scaturite dalla sua pregressa denuncia, poiché in tal caso non si
perfeziona la sequenza che dovrebbe collegare la promessa, e dunque la
consumazione del reato, al metus provocato dalla condotta dell’agente. (In motivazione la Corte ha chiarito come risulti invece
irrilevante la sollecitazione, dopo l’effettuazione della promessa, di un
intervento della polizia giudiziaria, poiché la relativa richiesta è
successiva, in tal caso, al perfezionamento del reato) (Sent. n. 11384, Sez. VI,
del 11-3-2003).
Frode
processuale - Nozione di «procedimento civile» - Vi rientrano anche i
procedimenti cautelari che servono a predisporre ed a garantire i mezzi probatori del processo
definitivo
(cod.
pen.: art. 374 I co.; cod. proc. civ.:
art. 696)
— Ai fini della configurabilità
del reato di cui all’art. 374, primo comma, cod. pen. (frode
processuale), nella nozione di «procedimento civile» vanno compresi non solo il
procedimento di cognizione e quello di esecuzione, ma anche i procedimenti
cautelari che servono a predisporre ed a garantire i mezzi probatori del
processo definitivo. (In applicazione di tale
principio la Corte ha ritenuto corretta la configurazione del reato de quo in
un caso in cui era stato immutato artificiosamente lo stato dei luoghi di uno
stabile in costruzione prima dell’espletamento dell’accertamento
tecnico disposto dal presidente del tribunale ex art. 696 cod. proc. civ.) (Sent. n. 41931, Sez. VI, del 4-11-2003).
Misure cautelari personali - Procedura incidentale «de libertate» concernente un provvedimento
privativo della libertà personale ancora pendente al momento in cui diviene
definitiva una pronunzia di condanna - Automatica caducazione
per effetto dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza -
Esclusione - Ragione
(cod. proc. pen.:
artt. 310, 284, 285, 656)
— In tema di misure cautelari personali, la
procedura incidentale de libertate, concernente un provvedimento privativo della
libertà personale, ancora pendente al momento in cui diviene
definitiva una pronunzia di condanna, non viene automaticamente caducata per effetto dell’intervenuto passaggio in
giudicato della sentenza, in quanto la diversa tipologia della misura in corso
rileva ai fini della concedibilità o meno della
sospensione dell’esecuzione della pena a norma dell’art. 656 cod. proc. pen.
(Fattispecie relativa ad una pronunzia di sostituzione della custodia cautelare
in carcere con gli arresti domiciliari, adottata dal Tribunale competente ex
art. 310 cod. proc. pen. nelle more del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna) (Sent. n. 17317, Sez. VI, dell’11-4-2003).
Prova - Valutazione - Massime di comune
esperienza e mere congetture - Criterio di distinzione
(cod. proc. pen.:
art. 192)
— Le cosiddette massime di comune esperienza si
distinguono dalle mere congetture in quanto sono regole giuridiche preesistenti
al giudizio poiché il dato in esse contenuto è già
stato, o viene comunque, sottoposto a verifica empirica, sicché la regola viene
formulata sulla scorta dell’id quod
plerumque accidit, rivestendo
i caratteri della regola d’esperienza tratta dal contesto storico-geografico generalmente riconosciuta ed accettata. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la
condotta tenuta da due soggetti rinvenuti nei pressi di un esercizio
commerciale, già oggetto di minacce, in possesso di due cartucce per fucile e
con un bidone di liquido infiammabile avesse, in base ad una massima d’esperienza,
un carattere inequivocamente estorsivo ai danni del
commerciante) (Sent.
n. 39985, Sez. II, del 22-10-2003).
Reato - Estinzione - Morte del reo prima
della condanna - Conseguenze sull’azione civile
(cod.
pen.: art. 150; cod. proc. pen.: artt.
568, 100)
— La morte dell’imputato, se determina il
difetto di legittimazione del difensore a proporre impugnazione, determina
anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche
e, quindi, il venir meno sia dell’interesse
degli eredi dell’imputato a farle eliminare, sia l’interesse della
parte civile a vederle riaffermate. (Affermando il
principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile
contro la sentenza erroneamente resa dal giudice di appello di estinzione del
reato per morte del reo, quantunque il gravame avrebbe dovuto essere dichiarato
inammissibile per essere intervenuta la morte dell’imputato, con conseguente
estinzione della procura al difensore e cessazione del rapporto processuale) (Sent. n. 49457, Sez. IV, del 31-12-2003).
(Le massime il cui titolo è preceduto da un
asterisco sono quelle il cui indirizzo è contrastato o minoritario; le massime
senza asterisco sono quelle il cui indirizzo è unanime o largamente
prevalente).

