
SEZIONI PENALI
Bancarotta fraudolenta per distrazione -
Prestazione di garanzia cambiaria mediante l’emissione di cambiali da
parte di una società poi dichiarata fallita, in favore di altra
società con essa collegata, che le abbia portate allo sconto senza onorarle
alla scadenza - Configurabilità del reato
(cod.
civ.: art. 2740; R.D. 267/1942: art. 216 I co. n. 1)
— Integra il reato di bancarotta fraudolenta per
distrazione la prestazione di garanzia cambiaria mediante l’emissione di
cambiali da parte di una società poi dichiarata fallita, in favore di altra società con essa collegata, che le abbia portate
allo sconto senza onorarle alla scadenza, con conseguente esposizione della
società emittente nei confronti dell’istituto bancario che aveva
proceduto all’anzidetta operazione di sconto. Ciò in quanto la bancarotta
fraudolenta è reato di pericolo per la cui configurazione non
è richiesto un effettivo pregiudizio per i creditori, ma solo la messa
in pericolo del loro interesse all’integrità della garanzia generica
rappresentata dal patrimonio del debitore a norma dell’art. 2740 cod.
civ. (Sent. n. 36629, Sez. V, del 24-9-2003).
Estorsione e
turbata libertà degli incanti - Concorso
formale - Possibilità - Ragione
(cod. pen.: artt. 629,
353)
— I delitti di estorsione e turbata libertà
degli incanti, previsti, rispettivamente, dagli artt.
629 e 353 cod. pen., possono
concorrere formalmente, in quanto le due norme hanno diversa oggettività
giuridica, tutelando la prima il patrimonio, attraverso la repressione di atti
diretti a coartare la libertà di autodeterminazione del soggetto negli atti di
disposizione patrimoniale, e la seconda la libera formazione delle offerte nei
pubblici incanti e nelle licitazioni private (Sent. n. 45625, Sez. II,
del 25-11-2003).
Favoreggiamento personale - Elemento
soggettivo - Dolo generico - Sufficienza
(cod. pen.: art. 42, 378)
— Per la sussistenza dell’elemento
soggettivo nel delitto di favoreggiamento personale è sufficiente il dolo
generico, che consiste nella consapevolezza dell’agente di fuorviare, con
la propria condotta, le ricerche poste in essere dalla
competente autorità nei confronti del latitante, nella ragionevole
consapevolezza dell’apprezzabilità del suo contributo di aiuto al detto
soggetto, conoscendone il reato cosiddetto presupposto e al di fuori dei casi
di concorso in esso (Sent.
n. 44756, Sez. VI, del 20-11-2003).
Indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento
di erogazioni pubbliche - Quando si configurano
(cod. pen.: artt.
316 ter, 640 bis )
— Il reato di cui all’art. 316 ter cod. pen. si configura nell’ipotesi
di indebita percezione di erogazioni pubbliche conseguita dal mero utilizzatore
o presentatore di documenti o dichiarazioni falsi o contenenti attestazioni contra verum circa
la presenza dei presupposti per la pubblica sovvenzione, dovendo invece l’agente
rispondere del più grave reato di cui all’art. 640 bis cod. pen. laddove
egli stesso sia anche l’artefice delle suddette falsità. (La Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata fatta
rientrare nella previsione dell’art. 640 bis cod. pen., e non in quella di cui all’art.
316 ter
cod. pen., la condotta consistita nella
presentazione, a sostegno di una richiesta di contributo comunitario per l’abbandono
di superfici vitate, di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà rilasciata dall’agente, dalla quale risultava una superficie
maggiore di quella reale, previa iscrizione dei vigneti per tale superficie al
catasto vitivinicolo) (Sent. n. 41480, Sez. V, del 31-10-2003).
Millantato credito ex art. 346 II co. cod. pen. e truffa - Differenze
(cod.. pen.: artt. 346 II co., 640)
— In tema di millantato
credito, l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 346 cod. pen. — contenente la
previsione di un titolo autonomo di reato rispetto alla fattispecie descritta
nel primo comma della medesima disposizione — si differenzia dal delitto
di truffa per la diversità della condotta, non essendo necessaria né la
millanteria né una generica mediazione, nonché per l’oggetto
della tutela penale, che, nella truffa, è il patrimonio mentre, nel millantato
credito, è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione, con la
conseguenza che unica parte offesa è quest’ultima
e non colui che abbia versato somme al millantatore, che è semplice soggetto
danneggiato (Sent.
n. 17642, Sez. VI, del 14-4-2003).
Peculato - Elemento oggettivo - Possesso
di denaro o di altra cosa mobile da parte del pubblico
ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio - Criterio di
sufficienza ai fini dell’incriminazione
(cod. pen.: art. 314)
— In tema di peculato, il possesso di denaro o di altra cosa mobile da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato
di pubblico servizio, per acquisire rilevanza ai fini dell’incriminazione,
non deve necessariamente rientrare nel novero delle specifiche competenze o
attribuzioni connesse con la sua posizione gerarchica o funzionale, essendo
sufficiente che esso sia frutto anche di occasionale coincidenza con la
funzione esercitata o con il servizio prestato. (Fattispecie
relativa ad un dipendente di un’impresa pubblica di trasporto,
impossessatosi di una somma di denaro contenuta in un portafoglio smarrito,
consegnatogli per la restituzione all’avente diritto) (Sent. n. 17920, Sez. VI, del 15-4-2003).
(Le massime il cui titolo è preceduto da un
asterisco sono quelle il cui indirizzo è contrastato o minoritario; le massime
senza asterisco sono quelle il cui indirizzo è unanime o largamente
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