CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI  PENALI

 

Bancarotta fraudolenta per distrazione - Prestazione di garanzia cambiaria mediante l’emissione di cambiali da parte di una società poi dichiarata fallita, in favore di altra società con essa collegata, che le abbia portate allo sconto senza onorarle alla scadenza - Configurabilità del reato

(cod. civ.: art. 2740; R.D. 267/1942: art. 216 I co. n. 1)

 

— Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la prestazione di garanzia cambiaria mediante l’emissione di cambiali da parte di una società poi dichiarata fallita, in favore di altra società con essa collegata, che le abbia portate allo sconto senza onorarle alla scadenza, con conseguente esposizione della società emittente nei confronti dell’istituto bancario che aveva proceduto all’anzidetta operazione di sconto. Ciò in quanto la bancarotta fraudolenta è reato di pericolo per la cui configurazione non è richiesto un effettivo pregiudizio per i creditori, ma solo la messa in pericolo del loro interesse all’integrità della garanzia generica rappresentata dal patrimonio del debitore a norma dell’art. 2740 cod. civ. (Sent. n. 36629, Sez. V, del 24-9-2003).

 

Estorsione e turbata libertà degli incanti - Concorso formale - Possibilità - Ragione

(cod. pen.: artt. 629, 353)

 

I delitti di estorsione e turbata libertà degli incanti, previsti, rispettivamente, dagli artt. 629 e 353 cod. pen., possono concorrere formalmente, in quanto le due norme hanno diversa oggettività giuridica, tutelando la prima il patrimonio, attraverso la repressione di atti diretti a coartare la libertà di autodeterminazione del soggetto negli atti di disposizione patrimoniale, e la seconda la libera formazione delle offerte nei pubblici incanti e nelle licitazioni private (Sent. n. 45625, Sez. II, del 25-11-2003).

 

Favoreggiamento personale - Elemento soggettivo - Dolo generico - Sufficienza

(cod. pen.: art. 42, 378)

 

— Per la sussistenza dell’elemento soggettivo nel delitto di favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza dell’agente di fuorviare, con la propria condotta, le ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti del latitante, nella ragionevole consapevolezza dell’apprezzabilità del suo contributo di aiuto al detto soggetto, conoscendone il reato cosiddetto presupposto e al di fuori dei casi di concorso in esso (Sent. n. 44756, Sez. VI, del 20-11-2003).

 

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Quando si configurano

(cod. pen.: artt. 316 ter, 640 bis )

 

— Il reato di cui all’art. 316 ter cod. pen. si configura nell’ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche conseguita dal mero utilizzatore o presentatore di documenti o dichiarazioni falsi o contenenti attestazioni contra verum circa la presenza dei presupposti per la pubblica sovvenzione, dovendo invece l’agente rispondere del più grave reato di cui all’art. 640 bis cod. pen. laddove egli stesso sia anche l’artefice delle suddette falsità. (La Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata fatta rientrare nella previsione dell’art. 640 bis cod. pen., e non in quella di cui all’art. 316 ter cod. pen., la condotta consistita nella presentazione, a sostegno di una richiesta di contributo comunitario per l’abbandono di superfici vitate, di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’agente, dalla quale risultava una superficie maggiore di quella reale, previa iscrizione dei vigneti per tale superficie al catasto vitivinicolo) (Sent. n. 41480, Sez. V, del 31-10-2003).

 

Millantato credito ex art. 346 II co. cod. pen. e truffa - Differenze

(cod.. pen.: artt. 346 II co., 640)

 

— In tema di millantato credito, l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 346 cod. pen. — contenente la previsione di un titolo autonomo di reato rispetto alla fattispecie descritta nel primo comma della medesima disposizione — si differenzia dal delitto di truffa per la diversità della condotta, non essendo necessaria né la millanteria né una generica mediazione, nonché per l’oggetto della tutela penale, che, nella truffa, è il patrimonio mentre, nel millantato credito, è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione, con la conseguenza che unica parte offesa è quest’ultima e non colui che abbia versato somme al millantatore, che è semplice soggetto danneggiato (Sent. n. 17642, Sez. VI, del 14-4-2003).

 

Peculato - Elemento oggettivo - Possesso di denaro o di altra cosa mobile da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio - Criterio di sufficienza ai fini dell’incriminazione

(cod. pen.: art. 314)

 

In tema di peculato, il possesso di denaro o di altra cosa mobile da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, per acquisire rilevanza ai fini dell’incriminazione, non deve necessariamente rientrare nel novero delle specifiche competenze o attribuzioni connesse con la sua posizione gerarchica o funzionale, essendo sufficiente che esso sia frutto anche di occasionale coincidenza con la funzione esercitata o con il servizio prestato. (Fattispecie relativa ad un dipendente di un’impresa pubblica di trasporto, impossessatosi di una somma di denaro contenuta in un portafoglio smarrito, consegnatogli per la restituzione all’avente diritto) (Sent. n. 17920, Sez. VI, del 15-4-2003).

 

(Le massime il cui titolo è preceduto da un asterisco sono quelle il cui indirizzo è contrastato o minoritario; le massime senza asterisco sono quelle il cui indirizzo è unanime o largamente prevalente).