
SEZIONI PENALI
Corruzione - Carattere discrezionale
dell’atto d’ufficio - Non vale, di per sé, ad escludere la configurabilità della corruzione impropria in luogo di
quella propria
(cod. pen.: artt. 318, 319)
— In tema di corruzione, il solo
fatto che l’attività del pubblico ufficiale (o dell’incaricato di
pubblico servizio) presenti margini più o meno ampi di discrezionalità non
vale, di per sé, ad escludere la configurabilità
della corruzione impropria in luogo di quella propria, ben potendo risultare che
l’atto discrezionale compiuto o da compiere sia comunque
idoneo alla migliore soddisfazione dell’interesse pubblico, nonostante
che il suo compimento sia fatto dipendere dall’indebita retribuzione (Sent. n. 4177, Sez. I, del 4-2-2004).
Falsità ideologica commessa dal privato
in atto pubblico - Elemento soggettivo
(cod. pen.: art. 483)
— I1 dolo integratore
del delitto di falsità ideologica di cui all’art. 483 cod. pen. è costituito dalla volontà cosciente e non coartata di
compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di
dichiarare il vero (Sent. n. 47867, Sez. II, del 15-12-2003).
Misure
cautelari personali - Valutazione dei
gravi indizi di colpevolezza - In caso di dichiarazioni accusatorie del
chiamante in correità
(cod. proc. pen.: artt. 273 co. I bis, 192 III e IV co.)
— In tema di valutazione dei gravi indizi di
colpevolezza, richiesti per l’adozione di misure cautelari personali, la
disposizione dell’art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen.,
che rinvia ai criteri di valutazione della prova di cui all’art. 192,
commi terzo e quarto, cod. proc. pen., impone che le dichiarazioni accusatorie del
chiamante in correità siano sottoposte ad una verifica attraverso riscontri
parzialmente individualizzanti. Anche la valutazione complessiva di plurime
chiamate in correità, munite del comune attributo della «vocazione
individualizzante», rispetta tale «principio di individualizzazione»
del riscontro (Sent. n. 36767, Sez. VI, del 25-9-2003).
Reato - Circostanze attenuanti comuni -
Riparazione del danno - Concorrenti nel reato - Risarcimento effettuato da uno
solo dei correi - Estensione dell’attenuante all’altro concorrente
- Condizione
(cod. pen.: art. 62 n. 6)
— In tema di attenuante
del risarcimento del danno, quando quest’ultimo
sia stato cagionato da più persone concorrenti nel reato, la circostanza non può
essere riconosciuta al singolo che non abbia contribuito all’adempimento.
Ne deriva che se uno solo dei correi abbia provveduto,
in modo integrale, al risarcimento stesso, l’altro concorrente, per
fruire della menzionata attenuante, deve almeno dimostrare la sua concreta,
tempestiva, volontà di riparazione del danno cagionato, non più direttamente
verso la parte lesa — che non ha più titolo a ricevere altro — ma
indirettamente, provando di avere, prima del giudizio, rimborsato al complice
più diligente la propria quota (Sent. n. 4177, Sez. I, del 4-2-2004).
Ricettazione - Circostanza attenuante
speciale ex art. 648 II co.
cod. pen. e circostanza
attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità - Concorso - Configurabilità - Limite
(cod.
pen.: artt. 648 II co., 62
n. 4)
— In tema di ricettazione, pur
essendo compatibile il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di
ricettazione prevista dall’art. 648, comma secondo, cod. pen., con la concessione della
circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all’art.
62 n. 4 cod. pen., deve essere esclusa la riconoscibilità dell’attenuante comune nel caso in
cui il valore della cosa ricettata assurga ad unico elemento di valutazione per
il riconoscimento dell’ipotesi attenuata, onde evitare la duplicazione di
circostanze favorevoli basate sulla considerazione del medesimo parametro. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il
ricorso del P.M. volto a contestare la concessione dell’attenuante
speciale, basata sulla modestia dell’importo dalla somma ricettata, in
luogo di quella comune) (Sent. n. 43394, Sez. II, del 12-11-2003).
Sentenza - Contrasto
tra dispositivo e motivazione - Conseguenze
(cod. proc. pen.:
artt. 546, 547, 130)
— Il contrasto tra
dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve
con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello
giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla
semplice correzione dell’errore materiale in base al combinato disposto
degli artt. 547 e 130 cod. proc.
pen. (Nella specie, la Corte
ha dichiarato inammissibile il ricorso per la lamentata discordanza tra
dispositivo e motivazione della sentenza riguardante il calcolo della pena
finale) (Sent.
n. 37392, Sez. VI, dell’1-10-2003).
* Sentenza - Dispositivo - Mancanza o
incompletezza nei suoi elementi essenziali - Nullità della sentenza - Quando ricorre
(cod. proc. pen.:
artt. 546, 130)
— In materia di requisiti della sentenza, la
sanzione di nullità prevista se manca o è incompleto nei suoi elementi
essenziali il dispositivo va riferita al solo caso in cui il
dispositivo difetti totalmente e non anche al caso (di cui alla
fattispecie) in cui il dispositivo esista e ne sia stata data regolare lettura.
In tale ipotesi non v’è alcuna incertezza sul
contenuto della decisione e nessun interesse delle parti viene leso,
trattandosi di mera assenza grafica sanabile con la procedura di correzione
degli errori materiali (Sent. n. 49485, Sez. IV, del 31-12-2003).
(Le massime il cui titolo è preceduto da un
asterisco sono quelle il cui indirizzo è contrastato o minoritario; le massime
senza asterisco sono quelle il cui indirizzo è unanime o largamente prevalente).

