CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI  PENALI

 

Corruzione - Carattere discrezionale dell’atto d’ufficio - Non vale, di per sé, ad escludere la configurabilità della corruzione impropria in luogo di quella propria

(cod. pen.: artt. 318, 319)

 

— In tema di corruzione, il solo fatto che l’attività del pubblico ufficiale (o dell’incaricato di pubblico servizio) presenti margini più o meno ampi di discrezionalità non vale, di per sé, ad escludere la configurabilità della corruzione impropria in luogo di quella propria, ben potendo risultare che l’atto discrezionale compiuto o da compiere sia comunque idoneo alla migliore soddisfazione dell’interesse pubblico, nonostante che il suo compimento sia fatto dipendere dall’indebita retribuzione (Sent. n. 4177, Sez. I, del 4-2-2004).

 

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Elemento soggettivo

(cod. pen.: art. 483)

 

I1 dolo integratore del delitto di falsità ideologica di cui all’art. 483 cod. pen. è costituito dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (Sent. n. 47867, Sez. II, del 15-12-2003).

 

Misure cautelari personali - Valutazione dei gravi indizi di colpevolezza - In caso di dichiarazioni accusatorie del chiamante in correità

(cod. proc. pen.: artt. 273 co. I bis, 192 III e IV co.)

 

In tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti per l’adozione di misure cautelari personali, la disposizione dell’art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che rinvia ai criteri di valutazione della prova di cui all’art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., impone che le dichiarazioni accusatorie del chiamante in correità siano sottoposte ad una verifica attraverso riscontri parzialmente individualizzanti. Anche la valutazione complessiva di plurime chiamate in correità, munite del comune attributo della «vocazione individualizzante», rispetta tale «principio di individualizzazione» del riscontro (Sent. n. 36767, Sez. VI, del 25-9-2003).

 

Reato - Circostanze attenuanti comuni - Riparazione del danno - Concorrenti nel reato - Risarcimento effettuato da uno solo dei correi - Estensione dell’attenuante all’altro concorrente - Condizione

(cod. pen.: art. 62 n. 6)

 

— In tema di attenuante del risarcimento del danno, quando quest’ultimo sia stato cagionato da più persone concorrenti nel reato, la circostanza non può essere riconosciuta al singolo che non abbia contribuito all’adempimento. Ne deriva che se uno solo dei correi abbia provveduto, in modo integrale, al risarcimento stesso, l’altro concorrente, per fruire della menzionata attenuante, deve almeno dimostrare la sua concreta, tempestiva, volontà di riparazione del danno cagionato, non più direttamente verso la parte lesa — che non ha più titolo a ricevere altro — ma indirettamente, provando di avere, prima del giudizio, rimborsato al complice più diligente la propria quota (Sent. n. 4177, Sez. I, del 4-2-2004).

 

Ricettazione - Circostanza attenuante speciale ex art. 648 II co. cod. pen. e circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità - Concorso - Configurabilità - Limite

(cod. pen.: artt. 648 II co., 62 n. 4)

 

— In tema di ricettazione, pur essendo compatibile il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall’art. 648, comma secondo, cod. pen., con la concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., deve essere esclusa la riconoscibilità dell’attenuante comune nel caso in cui il valore della cosa ricettata assurga ad unico elemento di valutazione per il riconoscimento dell’ipotesi attenuata, onde evitare la duplicazione di circostanze favorevoli basate sulla considerazione del medesimo parametro. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. volto a contestare la concessione dell’attenuante speciale, basata sulla modestia dell’importo dalla somma ricettata, in luogo di quella comune) (Sent. n. 43394, Sez. II, del 12-11-2003).

 

Sentenza - Contrasto tra dispositivo e motivazione - Conseguenze

(cod. proc. pen.: artt. 546, 547, 130)

 

Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell’errore materiale in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la lamentata discordanza tra dispositivo e motivazione della sentenza riguardante il calcolo della pena finale) (Sent. n. 37392, Sez. VI, dell’1-10-2003).

 

* Sentenza - Dispositivo - Mancanza o incompletezza nei suoi elementi essenziali - Nullità della sentenza - Quando ricorre

(cod. proc. pen.: artt. 546, 130)

 

— In materia di requisiti della sentenza, la sanzione di nullità prevista se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo va riferita al solo caso in cui il dispositivo difetti totalmente e non anche al caso (di cui alla fattispecie) in cui il dispositivo esista e ne sia stata data regolare lettura. In tale ipotesi non v’è alcuna incertezza sul contenuto della decisione e nessun interesse delle parti viene leso, trattandosi di mera assenza grafica sanabile con la procedura di correzione degli errori materiali (Sent. n. 49485, Sez. IV, del 31-12-2003).

 

(Le massime il cui titolo è preceduto da un asterisco sono quelle il cui indirizzo è contrastato o minoritario; le massime senza asterisco sono quelle il cui indirizzo è unanime o largamente prevalente).