
SEZIONI
PENALI
Abuso d’ufficio - Concorso del privato - Condizioni per
la sussistenza
(cod. pen.: artt. 110, 323)
— Nel reato di abuso
d’ufficio, la sussistenza del concorso del privato non può essere dedotta
dalla mera coincidenza tra la richiesta ed il provvedimento emesso dal pubblico
ufficiale, essendo necessario, invece, che il contesto fattuale
dimostri che la presentazione della domanda sia stata preceduta, accompagnata o
seguita da un’intesa col pubblico funzionario o da sollecitazioni. (Fattispecie in cui il privato ha accompagnato la richiesta
con documentazione giustificativa non idonea e tale da dimostrare la
consapevolezza di non aver maturato alcun diritto al rilascio della concessione
edilizia, palesemente contrastante con un precedente parere degli uffici
tecnici e inseritasi in una procedura amministrativa illegittima) (Sent. n. 43020, Sez. VI, del 11-11-2003).
Associazione di tipo mafioso - Appartenenza
ad un organismo di vertice di un’organizzazione criminale che ha la
competenza a deliberare sugli omicidi «eccellenti» - Indizio
- Quando assume il requisito della gravità
(cod. pen.: artt. 416 bis, 110)
— L’appartenenza ad un
organismo di vertice di un’organizzazione criminale che ha la competenza
a deliberare sugli omicidi «eccellenti» costituisce un indizio che assume il
requisito della gravità nel momento in cui viene
dimostrata l’effettiva partecipazione di ogni agente alla decisione di
eseguire il singolo omicidio (Sent. n. 552, Sez. V, del 12-1-2004).
Autocalunnia - «Ritrattazione»
dell’incolpazione - Idoneità ad elidere il
carattere lesivo della condotta autocalunniatrice - Condizione
(cod.
pen.: artt. 369, 376, 49 II
co.)
— Nel delitto di autocalunnia la «ritrattazione» dell’incolpazione è idonea ad elidere l’offensività dell’azione solo se interviene senza
soluzione di continuità con la presentazione della falsa denuncia e nel
medesimo contesto, prima cioè che l’amministrazione della giustizia sia
in qualche modo sviata od ostacolata. In tal caso, viene meno il carattere
lesivo della stessa condotta autocalunniatrice per
inidoneità dell’azione a norma dell’art. 49, comma secondo, cod. pen. (Sent. n. 37016, Sez. VI, del 26-9-2003).
Bancarotta fraudolenta - Concorso da
parte di consulenti commercialisti o esercenti la professione legale - Condizioni
(cod. pen.: art. 110; R.D. 267/1942: art. 216)
— In tema di reati fallimentari, i consulenti
commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di
bancarotta fraudolenta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell’imprenditore
o degli amministratori della società, forniscano
consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai
creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora
svolgano attività dirette a garantire l’impunità o a favorire o
rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui
proposito criminoso (Sent.
n. 569, Sez. V, del 12-1-2004).
Corruzione
impropria - Quando sussiste
(cod. pen.: artt. 318)
— Sussiste la fattispecie di corruzione impropria prevista
dall’art. 318 cod. pen. quando
l’atto amministrativo è adottato nell’esclusivo interesse della
pubblica amministrazione, tanto è vero che, se non fosse corrisposta la somma
di denaro da parte del privato, il comportamento del pubblico ufficiale non
sarebbe suscettibile di sanzioni né sotto il profilo penale né sotto quello
disciplinare. (Fattispecie relativa a funzionario
della motorizzazione civile che percepiva dai privati somme di denaro per
accelerare le pratiche di collaudo di automezzi, incrementando il numero dei
collaudi rispetto a quello previsto per ogni singola seduta da un ordine di
servizio) (Sent.
n. 44787, Sez. VI, del 20-11-2003).
Danneggiamento - Circostanza aggravante
speciale del fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia - Quando sussiste
(cod.
pen.: art. 635 II co. n. 1)
— In tema di danneggiamento, l’aggravante
speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona o con
minaccia (art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen.)
sussiste in ogni caso nel quale vi sia stata contestualità tra l’azione di danneggiamento e la
condotta violenta o minacciosa, anche quando la seconda non risulti strumentale
alla realizzazione della prima. (In motivazione la
Corte ha osservato che la ratio dell’aumento
di pena e della procedibilità d’ufficio, che si connettono all’integrazione
della circostanza, risiede nella maggiore pericolosità manifestata dall’agente
nell’esecuzione del reato) (Sent. n. 49382, Sez. II, del 24-12-2003).
Danneggiamento
- Elemento oggettivo
(cod. pen.: art. 635)
— Sussiste il reato di cui
all’art. 635 cod. pen. quando
l’azione di danneggiamento colpisce una cosa che per destinazione
funzionale deve essere ritenuta in comproprietà con le persone offese che di
fatto ne avevano il possesso ed il godimento. (Fattispecie
relativa al danneggiamento di un portone d’ingresso che consentiva
l’accesso in un androne di cui le persone offese avevano il possesso ed
il godimento) (Sent.
n. 36366, Sez. VI, del 22-9-2003).
Interruzione di un ufficio o servizio
pubblico o di un servizio di pubblica necessità - Elemento soggettivo -
Criterio di sufficienza
(cod. pen.: art. 340)
— Ai fini dell’integrazione
del reato di cui all’art. 340 cod. pen. non è necessario il dolo
intenzionale, essendo sufficiente che l’agente operi con la
consapevolezza che il proprio comportamento, anche in via di mera possibilità,
determini l’interruzione o il turbamento di un pubblico servizio o di un
servizio di pubblica necessità. (Nella specie, la
Corte ha ritenuto che non sussistesse l’elemento psicologico richiesto,
in quanto l’imputato si era premurato di avvertire il reparto presso in cui
lavorava affinché fossero adottate le opportune determinazioni per sostituirlo,
sicché difettava in lui la consapevolezza, anche solo a livello di mera
possibilità, che il servizio sarebbe stato turbato) (Sent. n. 36354, Sez. VI,
del 22-9-2003).
* Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - «Comportamenti» o «atti» concreti sulla base dei
quali deve essere condotto il giudizio sulla personalità del soggetto sottoposto ad
indagini o dell’imputato - Vi
possono essere ricomprese anche le «specifiche
modalità e circostanze del fatto»
(cod. proc. pen.:
art. 274 lett. c)
— In tema di esigenze
cautelari, fra i «comportamenti» o «atti» concreti sulla base dei quali deve
essere condotto il giudizio sulla personalità del soggetto sottoposto ad
indagini o dell’imputato ai fini della verifica, a norma dell’art.
274 lett. c) cod. proc.
pen., del pericolo di
reiterazione del reato, possono essere ricomprese
anche le «specifiche modalità e circostanze del fatto» a cui fa riferimento la
prima parte della medesima disposizione (Sent. n. 37374, Sez. II, del 30-9-2003).
Molestia o disturbo alle persone -
Elemento soggettivo
(cod. pen.: art. 660)
— In tema di molestia e disturbo alle persone, l’elemento
soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta
nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto
passivo, senza che possa rilevare, in quanto pertinente alla sfera dei motivi,
l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine non
biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non
legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Sent. n. 4053, Sez. I, del
3-2-2004).
Peculato - Pubblico
ufficiale che emette mandati di pagamento, supponendo in buona fede che il
denaro sia destinato a coprire spese effettivamente sostenute dal proprio
ufficio - Concorso nel reato di peculato con il proprio dipendente che lo abbia
sollecitato ad emettere i relativi mandati col pretesto di eseguire il
pagamento, appropriandosi delle somme relative - Esclusione
(cod. pen.: artt. 314, 110)
— Il pubblico ufficiale che emette
mandati di pagamento, supponendo in buona fede che il denaro sia destinato a
coprire spese effettivamente sostenute dal proprio ufficio, non concorre nel
reato di peculato con il proprio dipendente, il quale, prospettando fittiziamente tali spese, lo abbia
sollecitato ad emettere i relativi mandati col pretesto di eseguire il
pagamento, appropriandosi delle somme relative (Sent. n. 37030, Sez. VI,
del 26-9-2003).
Querela - Ha natura processuale -
Conseguenze in caso di remissione con accettazione da parte del querelato
(cod.
pen.: art. 152; cod. proc. pen.: artt.
129,
178)
— La querela, configurandosi come condizione di
procedibilità dell’azione penale, ha natura processuale. Pertanto, la
remissione della stessa, una volta intervenuta l’accettazione da parte
del querelato, non solo estingue il potere punitivo dello Stato, ma paralizza
anche la perseguibilità del reato, con la conseguenza che la relativa
declaratoria non rende più rilevabile alcuna causa di nullità del procedimento.
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto
legittimamente emessa la sentenza di non doversi procedere per intervenuta
remissione di querela, in un caso nel quale, essendo stata quest’ultima
accettata, all’udienza per la quale il P.M. aveva autorizzato la polizia
giudiziaria a citare il querelato dinanzi al giudice
di pace, questi, pur in assenza della citazione, aveva proceduto egualmente al
giudizio) (Sent.
n. 581, Sez. V, del 12-1-2004).
Reato - Nesso di causalità - Quando è configurabile
(cod. pen.: artt. 40, 41)
— Il rapporto di causalità tra una condotta (commissiva
od omissiva) ed un determinato evento è configurabile non solo
quando, secondo un giudizio di alta probabilità logica, l’evento
stesso non avrebbe avuto luogo se il comportamento considerato non fosse stato
tenuto, ma anche nei casi in cui risulti, con elevato grado di credibilità
razionale, che detto evento si sarebbe realizzato in epoca significativamente
posteriore, o con minore intensità lesiva. (Fattispecie
relativa al decesso di lavoratori in conseguenza dell’inalazione di
polveri di amianto, ove è stata assegnata rilevanza causale alla condotta di
soggetti responsabili della gestione aziendale per una parte soltanto del
periodo di esposizione a rischio delle persone offese, sul presupposto che tale
condotta avesse ridotto i tempi di latenza della malattia, nel caso di
patologie già insorte, oppure accelerato i tempi di insorgenza, nel caso di
affezioni insorte successivamente) (Sent. n. 988, Sez. IV, del
14-1-2003).
Violenza sessuale in danno di persona
che si trovi in stato di inferiorità fisica o psichica
- Nozione di induzione
(cod. pen.: art. 609 bis)
— In tema di violenza sessuale in
danno di persona che si trovi in stato di inferiorità
fisica o psichica, si ha induzione punibile quando la condotta configuri una
vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima che soggiace al volere
del soggetto attivo, il quale la riduce a strumento di soddisfazione. (Fattispecie relativa a persona offesa che aveva bevuto una
quantità di bevande alcooliche tale da determinare un
evidente indebolimento psichico, di cui era pienamente consapevole il soggetto
attivo per essere stato presente all’assunzione delle bevande per tutta
la sera) (Sent.
n. 2646, Sez. III, del 27-1-2004).
(Le massime il cui titolo è preceduto da un
asterisco sono quelle il cui indirizzo è contrastato o minoritario; le massime
senza asterisco sono quelle il cui indirizzo è unanime o largamente
prevalente).

