CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI  PENALI

 

Abuso d’ufficio - Concorso del privato - Condizioni per la sussistenza

(cod. pen.: artt. 110, 323)

 

— Nel reato di abuso d’ufficio, la sussistenza del concorso del privato non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta ed il provvedimento emesso dal pubblico ufficiale, essendo necessario, invece, che il contesto fattuale dimostri che la presentazione della domanda sia stata preceduta, accompagnata o seguita da un’intesa col pubblico funzionario o da sollecitazioni. (Fattispecie in cui il privato ha accompagnato la richiesta con documentazione giustificativa non idonea e tale da dimostrare la consapevolezza di non aver maturato alcun diritto al rilascio della concessione edilizia, palesemente contrastante con un precedente parere degli uffici tecnici e inseritasi in una procedura amministrativa illegittima) (Sent. n. 43020, Sez. VI, del 11-11-2003).

 

Associazione di tipo mafioso - Appartenenza ad un organismo di vertice di un’organizzazione criminale che ha la competenza a deliberare sugli omicidi «eccellenti» - Indizio - Quando assume il requisito della gravità

(cod. pen.: artt. 416 bis, 110)

 

— L’appartenenza ad un organismo di vertice di un’organizzazione criminale che ha la competenza a deliberare sugli omicidi «eccellenti» costituisce un indizio che assume il requisito della gravità nel momento in cui viene dimostrata l’effettiva partecipazione di ogni agente alla decisione di eseguire il singolo omicidio (Sent. n. 552, Sez. V, del 12-1-2004).

 

Autocalunnia - «Ritrattazione» dell’incolpazione - Idoneità ad elidere il carattere lesivo della condotta autocalunniatrice - Condizione

(cod. pen.: artt. 369, 376, 49 II co.)

 

— Nel delitto di autocalunnia la «ritrattazione» dell’incolpazione è idonea ad elidere l’offensività dell’azione solo se interviene senza soluzione di continuità con la presentazione della falsa denuncia e nel medesimo contesto, prima cioè che l’amministrazione della giustizia sia in qualche modo sviata od ostacolata. In tal caso, viene meno il carattere lesivo della stessa condotta autocalunniatrice per inidoneità dell’azione a norma dell’art. 49, comma secondo, cod. pen. (Sent. n. 37016, Sez. VI, del 26-9-2003).

 

Bancarotta fraudolenta - Concorso da parte di consulenti commercialisti o esercenti la professione legale - Condizioni

(cod. pen.: art. 110; R.D. 267/1942: art. 216)

 

— In tema di reati fallimentari, i consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta fraudolenta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell’imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l’impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui proposito criminoso (Sent. n. 569, Sez. V, del 12-1-2004).

 

Corruzione impropria - Quando sussiste

(cod. pen.: artt. 318)

 

Sussiste la fattispecie di corruzione impropria prevista dall’art. 318 cod. pen. quando l’atto amministrativo è adottato nell’esclusivo interesse della pubblica amministrazione, tanto è vero che, se non fosse corrisposta la somma di denaro da parte del privato, il comportamento del pubblico ufficiale non sarebbe suscettibile di sanzioni né sotto il profilo penale né sotto quello disciplinare. (Fattispecie relativa a funzionario della motorizzazione civile che percepiva dai privati somme di denaro per accelerare le pratiche di collaudo di automezzi, incrementando il numero dei collaudi rispetto a quello previsto per ogni singola seduta da un ordine di servizio) (Sent. n. 44787, Sez. VI, del 20-11-2003).

 

Danneggiamento - Circostanza aggravante speciale del fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia - Quando sussiste

(cod. pen.: art. 635 II co. n. 1)

 

— In tema di danneggiamento, l’aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen.) sussiste in ogni caso nel quale vi sia stata contestualità tra l’azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa, anche quando la seconda non risulti strumentale alla realizzazione della prima. (In motivazione la Corte ha osservato che la ratio dell’aumento di pena e della procedibilità d’ufficio, che si connettono all’integrazione della circostanza, risiede nella maggiore pericolosità manifestata dall’agente nell’esecuzione del reato) (Sent. n. 49382, Sez. II, del 24-12-2003).

 

Danneggiamento - Elemento oggettivo

(cod. pen.: art. 635)

 

— Sussiste il reato di cui all’art. 635 cod. pen. quando l’azione di danneggiamento colpisce una cosa che per destinazione funzionale deve essere ritenuta in comproprietà con le persone offese che di fatto ne avevano il possesso ed il godimento. (Fattispecie relativa al danneggiamento di un portone d’ingresso che consentiva l’accesso in un androne di cui le persone offese avevano il possesso ed il godimento) (Sent. n. 36366, Sez. VI, del 22-9-2003).

 

Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità - Elemento soggettivo - Criterio di sufficienza

(cod. pen.: art. 340)

 

— Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 340 cod. pen. non è necessario il dolo intenzionale, essendo sufficiente che l’agente operi con la consapevolezza che il proprio comportamento, anche in via di mera possibilità, determini l’interruzione o il turbamento di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che non sussistesse l’elemento psicologico richiesto, in quanto l’imputato si era premurato di avvertire il reparto presso in cui lavorava affinché fossero adottate le opportune determinazioni per sostituirlo, sicché difettava in lui la consapevolezza, anche solo a livello di mera possibilità, che il servizio sarebbe stato turbato) (Sent. n. 36354, Sez. VI, del 22-9-2003).

 

* Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - «Comportamenti» o «atti» concreti sulla base dei quali deve essere condotto il giudizio sulla personalità del soggetto sottoposto ad indagini o dell’imputato - Vi possono essere ricomprese anche le «specifiche modalità e circostanze del fatto»

(cod. proc. pen.: art. 274 lett. c)

 

— In tema di esigenze cautelari, fra i «comportamenti» o «atti» concreti sulla base dei quali deve essere condotto il giudizio sulla personalità del soggetto sottoposto ad indagini o dell’imputato ai fini della verifica, a norma dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., del pericolo di reiterazione del reato, possono essere ricomprese anche le «specifiche modalità e circostanze del fatto» a cui fa riferimento la prima parte della medesima disposizione (Sent. n. 37374, Sez. II, del 30-9-2003).

 

 

Molestia o disturbo alle persone - Elemento soggettivo

(cod. pen.: art. 660)

 

In tema di molestia e disturbo alle persone, l’elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare, in quanto pertinente alla sfera dei motivi, l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Sent. n. 4053, Sez. I, del 3-2-2004).

 

Peculato - Pubblico ufficiale che emette mandati di pagamento, supponendo in buona fede che il denaro sia destinato a coprire spese effettivamente sostenute dal proprio ufficio - Concorso nel reato di peculato con il proprio dipendente che lo abbia sollecitato ad emettere i relativi mandati col pretesto di eseguire il pagamento, appropriandosi delle somme relative - Esclusione

(cod. pen.: artt. 314, 110)

 

— Il pubblico ufficiale che emette mandati di pagamento, supponendo in buona fede che il denaro sia destinato a coprire spese effettivamente sostenute dal proprio ufficio, non concorre nel reato di peculato con il proprio dipendente, il quale, prospettando fittiziamente tali spese, lo abbia sollecitato ad emettere i relativi mandati col pretesto di eseguire il pagamento, appropriandosi delle somme relative (Sent. n. 37030, Sez. VI, del 26-9-2003).

 

Querela - Ha natura processuale - Conseguenze in caso di remissione con accettazione da parte del querelato

(cod. pen.: art. 152; cod. proc. pen.: artt. 129, 178)

 

— La querela, configurandosi come condizione di procedibilità dell’azione penale, ha natura processuale. Pertanto, la remissione della stessa, una volta intervenuta l’accettazione da parte del querelato, non solo estingue il potere punitivo dello Stato, ma paralizza anche la perseguibilità del reato, con la conseguenza che la relativa declaratoria non rende più rilevabile alcuna causa di nullità del procedimento. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimamente emessa la sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela, in un caso nel quale, essendo stata quest’ultima accettata, all’udienza per la quale il P.M. aveva autorizzato la polizia giudiziaria a citare il querelato dinanzi al giudice di pace, questi, pur in assenza della citazione, aveva proceduto egualmente al giudizio) (Sent. n. 581, Sez. V, del 12-1-2004).

 

Reato - Nesso di causalità - Quando è configurabile

(cod. pen.: artt. 40, 41)

 

Il rapporto di causalità tra una condotta (commissiva od omissiva) ed un determinato evento è configurabile non solo quando, secondo un giudizio di alta probabilità logica, l’evento stesso non avrebbe avuto luogo se il comportamento considerato non fosse stato tenuto, ma anche nei casi in cui risulti, con elevato grado di credibilità razionale, che detto evento si sarebbe realizzato in epoca significativamente posteriore, o con minore intensità lesiva. (Fattispecie relativa al decesso di lavoratori in conseguenza dell’inalazione di polveri di amianto, ove è stata assegnata rilevanza causale alla condotta di soggetti responsabili della gestione aziendale per una parte soltanto del periodo di esposizione a rischio delle persone offese, sul presupposto che tale condotta avesse ridotto i tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie già insorte, oppure accelerato i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente) (Sent. n. 988, Sez. IV, del 14-1-2003).

 

Violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità fisica o psichica - Nozione di induzione

(cod. pen.: art. 609 bis)

 

— In tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità fisica o psichica, si ha induzione punibile quando la condotta configuri una vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima che soggiace al volere del soggetto attivo, il quale la riduce a strumento di soddisfazione. (Fattispecie relativa a persona offesa che aveva bevuto una quantità di bevande alcooliche tale da determinare un evidente indebolimento psichico, di cui era pienamente consapevole il soggetto attivo per essere stato presente all’assunzione delle bevande per tutta la sera) (Sent. n. 2646, Sez. III, del 27-1-2004).

 

(Le massime il cui titolo è preceduto da un asterisco sono quelle il cui indirizzo è contrastato o minoritario; le massime senza asterisco sono quelle il cui indirizzo è unanime o largamente prevalente).