
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI CIVILI
Appalto -
Responsabilità dell’appaltatore per vizi dell’opera - Ambito
— In tema di appalto ed in ipotesi di
responsabilità per vizi dell’opera, l’appaltatore, anche quando sia
chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le
regole dell’arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di
ingerenza del committente. Ne consegue che la responsabilità dell’appaltatore,
con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene
meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione
dei lavori se egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente
denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero
non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla
perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto (Sent. n. 8813, Sez. II, del 30-5-2003).
Appalto -
Rovina e difetti di cose immobili - Difetto di costruzione - Nozione
— In tema di appalto, il «difetto di
costruzione» che, a norma dell’art. 1669 cod. civ.,
legittima il committente all’azione di responsabilità extracontrattuale
nei confronti dell’appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione,
conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che,
pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone
la «rovina» o il «pericolo di rovina»), bensì quegli elementi (accessori o
secondari) che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata, incida
negativamente e in modo considerevole sul godimento dell’immobile
medesimo (Sent.
n. 8811, Sez. II, del 30-5-2003).
Appalto -
Rovina e difetti di cose immobili - Responsabilità extracontrattuale - Soggetti
su cui grava
— In tema di appalto ed in ipotesi di
responsabilità ex art. 1669 cod. civ. per rovina o difetti dell’opera, la
natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a
carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di
progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell’edificio, che in
quella di direzione dell’esecuzione dell’opera, qualora detta
rovina o detti difetti siano ricollegabili ad un fatto loro imputabile. Ne
consegue che la chiamata in causa del progettista e/o del direttore dei lavori
da parte dell’appaltatore, convenuto in giudizio per rispondere, ai sensi
dell’art. 1669 cod. civ., dell’esistenza
di gravi difetti dell’opera, e la successiva chiamata in causa di chi ha
effettuato i calcoli relativi alla struttura e statica dell’immobile da
parte del progettista e/o del direttore dei lavori, effettuata non solo a fini
di garanzia ma anche per rispondere della pretesa dell’attore, comporta,
in virtù di quest’ultimo aspetto, che la
domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si intende
automaticamente estesa al terzo, trattandosi di individuare il responsabile nel
quadro di un rapporto oggettivamente unico (Sent. n. 8811, Sez. II, del
30-5-2003).
Cessazione
della materia del contendere - Poteri dei difensori delle parti
— In tema di dichiarazione della cessazione
della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di
poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare
congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l’estinzione del
processo per effetto della fine di ogni controversia tra le parti e di
qualsiasi interesse alla pronuncia (Ord. n. 8822, Sez. I, del
30-5-2003).
Condominio -
Parti comuni dell’edificio - Nozione di pari uso della cosa comune ex
art. 1102 cod. civ. - Portata
— La nozione di pari uso della cosa comune cui
fa riferimento l’art. 1102 cod. civ. — che in virtù del richiamo
contenuto nell’art. 1139 cod. civ. è applicabile anche in materia di
condominio negli edifici — non va intesa nel senso di uso identico e
contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante
alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa
utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli
altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà,
il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di
tutti i partecipanti alla comunione. Ne consegue che, qualora sia prevedibile che
gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa
comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi
legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima
espansione dell’uso il limite al godimento di ciascuno dei condomini è
dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla
modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano voler
accrescere il pari uso cui hanno diritto. Pertanto, raffigura un uso più ampio
della cosa comune — ricompreso nelle facoltà
attribuite ai condomini dall’art. 1102, primo comma, cod. civ. —
l’apertura di un varco nella recinzione comune (con apposizione di un
cancello) effettuata per mettere in comunicazione uno spazio condominiale con
una strada aperta al passaggio pubblico, sia pedonale che meccanizzato (Sent. n. 8808, Sez. II, del 30-5-2003).
Condominio -
Parti comuni dell’edificio - Vi rientra il vano ottenuto da uno dei
condomini nell’area sottostante l’appartamento di sua proprietà
esclusiva, realizzato abusivamente con svuotamento di volume ed asportazione
del terreno e adibito a cantina - Ragione
— In tema di condominio negli edifici, salvo che
il titolo contrattuale non disponga diversamente, devono considerarsi beni
comuni non solo quelli espressamente indicati nell’art. 1117 cod. civ., ma anche quelli ad essi assimilabili in relazione
alla destinazione al comune godimento o al servizio delle proprietà esclusive.
Pertanto, correttamente il giudice di merito attribuisce qualità di bene comune
— in quanto interessante le fondazioni, e comunque destinato al comune
godimento dei condomini, quale sede ispezionabile delle stesse fondazioni e
delle fognature — al vano ottenuto da uno dei condomini nell’area
sottostante l’appartamento di sua proprietà esclusiva, realizzato
abusivamente con svuotamento di volume ed asportazione del terreno e adibito a
cantina (Sent.
n. 8304, Sez. II, del 26-5-2003).
Condominio - Principio
della «rappresentanza reciproca» - Portata e conseguenze
— In
tema di condominio, il principio della «rappresentanza reciproca», in forza del
quale ciascun condomino può agire, anche in sede di impugnazione, a tutela dei
diritti comuni nei confronti dei terzi, in quanto l’interesse per il
quale agisce è comune a tutti i condomini, comporta che colui che sia
subentrato in corso di causa nella posizione di un condomino che non ha
partecipato al giudizio di primo grado può impugnare la sentenza che abbia
pronunziato su diritti comuni, dovendosi tale sentenza considerare emessa anche
nei suoi confronti (Sent. n. 7827, Sez. II, del 19-5-2003).
Contratti
agrari - Affitto - Indicazione della data di scadenza -Contenuta nella disdetta
o nel ricorso introduttivo - Effetti - Poteri del giudice
— In tema di contratti agrari,
l’indicazione della data di scadenza del rapporto di affitto, contenuta
nella comunicazione di disdetta o nel ricorso introduttivo, non vincola il
giudice e non gli impedisce di accertare, sulla base delle risultanze processuali
e della normativa applicabile, la data effettiva di scadenza e di pronunciare
il rilascio del fondo per quella diversa data, senza che ciò implichi
violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Sent. n. 8778, Sez. III, del 30-5-2003).
Contratto -
Clausola penale - Divieto di cumulo ex art. 1383 cod. civ. - Non esclude che le
parti possano convenire una penale sia per l’ipotesi di inadempimento sia
per l’ipotesi di ritardo nell’adempimento
— In tema di contratti, l’art. 1383 cod. civ.
vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad
ottenere la penale per l’inadempimento, ma non esclude che le parti
possano, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, convenire,
secondo la previsione dell’art. 1382 cod. civ.,
una penale sia per l’ipotesi di inadempimento sia per l’ipotesi di
ritardo nell’adempimento, e quindi contemplare per lo stesso rapporto due
diverse penali, anche cumulativamente tra loro per tali due ipotesi. In tal
caso, in presenza cioè di richiesta di risarcimento per il ritardo e per
l’inadempimento, il giudice ha il potere, esercitabile
solo su istanza della parte interessata, di ridurre ad equità la penale, per
manifesta eccessività o sopravvenuta onerosità (Sent. n. 8813, Sez.
II, del 30-5-2003).
Contratto
collettivo - Interpretazione - Criterio letterale - Sufficienza - Condizione -
Conseguenza
— Nell’interpretazione dei contratti
collettivi costituisce criterio primario quello dell’interpretazione
letterale, il quale, ove consenta di accertare la comune volontà delle parti, è
esaustivo. Ne consegue che è incensurabile in sede di legittimità per vizio di
motivazione la sentenza che, ricostruita la comune volontà delle parti in base
al criterio letterale, escluda la necessità del ricorso ad altri criteri di
interpretazione, quale, in particolare, il comportamento successivo delle
parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, sulla
base dell’interpretazione letterale del contratto collettivo del 1988 per
i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, aveva riconosciuto il diritto del
dipendente al superiore inquadramento nella nona categoria quale dirigente
coordinatore movimento, escludendo che la previsione del successivo contratto
collettivo, consistente nella valorizzazione di quelle mansioni, potesse
assumere retroattivamente effetti estintivi di diritti individuali già
acquisiti) (Sent.
n. 8471, Sez. lavoro, del 28-5-2003).
Contratto -
Condizione - Avveramento - Mancanza per causa
imputabile alla parte che vi aveva interesse contrario - Dolo o colpa di detta
parte - Necessità - Fattispecie in tema di licenziamento disciplinare
— Nell’ipotesi di negozio condizionato,
per l’operatività dell’art. 1359 cod. civ.,
in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per
causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, è necessaria la sussistenza di una condotta
dolosa o colposa di detta parte, non riscontrabile nel caso di mero
comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un
obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge. (Nella specie, un
lavoratore subordinato aveva transatto con il datore di lavoro il giudizio di
impugnazione del licenziamento disciplinare e le parti avevano previsto che il
primo avrebbe accettato la risoluzione del rapporto, qualora fosse stato
condannato con sentenza definitiva per il reato addotto dal datore di lavoro a
giustificazione del licenziamento. Definito il processo penale con sentenza di
proscioglimento per amnistia, il datore di lavoro aveva licenziato il
lavoratore. La S.C., sulla scorta del succitato
principio di diritto, ha affermato l’inapplicabilità dell’art. 1359
cod. civ., cassando la sentenza di merito che aveva
invece rigettato l’impugnazione del licenziamento sul rilievo che la
mancata rinuncia all’amnistia da parte del lavoratore, impedendo
l’accertamento dei fatti, costituiva una condotta tale da far ritenere
avverata la condizione) (Sent. n. 8363, Sez. lavoro, del
26-5-2003).
Contratto -
Interpretazione contro l’autore della clausola - Applicabilità -
Condizioni
— In tema di interpretazione del contratto,
qualora, dopo aver fatto uso dei canoni ermeneutici
principali della letteralità e sistematicità, rimanga
dubbio il significato delle clausole, può farsi ricorso al criterio dettato
dall’art. 1370 cod. civ. secondo il quale la clausola di dubbia
interpretazione deve essere interpretata contro l’autore di essa, ma a
tal fine occorre non solo che uno dei due contraenti abbia predisposto
l’intero testo del contratto al quale l’altra parte abbia prestato
adesione, ma anche che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni
generali siano predisposte mediante moduli e formulari, al fine di poter essere
utilizzate in una serie indefinita di rapporti (Sent. n. 8411, Sez.
III, del 27-5-2003).
Contratto -
Interpretazione secondo buona fede - Non è consentito farvi ricorso quando il
giudice del merito abbia già accertato l’effettiva volontà delle parti -
Ragione
— L’interpretazione del contratto secondo
buona fede costituisce un mezzo ermeneutico
sussidiario che presuppone la persistenza di un dubbio sul reale significato
delle dichiarazioni contrattuali delle parti. Pertanto non è consentito farvi
ricorso quando il giudice del merito — come nel caso di specie —,
attraverso l’esame degli elementi di prova raccolti, abbia già accertato
l’effettiva volontà delle parti (Sent. n. 8411, Sez. III, del
27-5-2003).
Contratto
preliminare - Accordo delle parti sugli elementi essenziali - Sufficienza ai
fini della sua validità - Conseguenze in caso di preliminare di compravendita
immobiliare
— Ai fini della validità del contratto
preliminare non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti
gli elementi del futuro contratto, risultando per converso sufficiente
l’accordo delle parti sugli elementi essenziali. In particolare, nel
preliminare di compravendita immobiliare, per il quale è richiesto ex lege l’atto
scritto come per il definitivo, è sufficiente che dal documento risulti, anche
attraverso il riferimento ad elementi esterni ma idonei a consentirne
l’identificazione in modo inequivoco, avere le
parti inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque,
determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi
identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o
mancare del tutto, purché, appunto, l’intervenuta convergenza delle
volontà sia comunque, anche aliunde o per relationem,
logicamente ricostruibile (Sent. n. 8810, Sez. II, del
30-5-2003).
Contratto -
Risoluzione per inadempimento - Caparra -
La parte non inadempiente può
trattenerla fino alla definitiva determinazione del risarcimento in sede di
risoluzione - Diritto della controparte alla sua restituzione - Specifica
domanda - Necessità
— Qualora la parte non inadempiente, anziché
recedere dal contratto ritenendo la caparra, abbia invece agito chiedendone la
risoluzione, la caparra — che perde la funzione di anticipata
liquidazione del danno da determinare nei modi ordinari — può essere
trattenuta fino alla definitiva determinazione del risarcimento, sicché il
diritto della controparte alla sua restituzione, rientrando nell’ambito
degli effetti restitutori derivanti dalla
risoluzione, deve essere oggetto di specifica domanda da parte dell’interessato,
non potendo il giudice provvedervi d’ufficio (Sent. n. 8310, Sez.
II, del 26-5-2003).
Contratto -
Risoluzione per inadempimento - Eccezione di inadempimento - Può essere dedotta
per la prima volta in sede giudiziale
— In tema di risoluzione contrattuale ed in
ipotesi di eccezione di inadempimento, poiché l’art. 1460 cod. civ. non
pone alcuna limitazione temporale o modale all’esperibilità
dell’eccezione, salva l’ipotesi di termini differenziati di
adempimento, e poiché l’esercizio della facoltà di sospendere
l’esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della
controparte, non è subordinato ad alcuna condizione e, in particolare, non alla
previa intimazione di una diffida, né ad alcuna generica contestazione
dell’inadempimento, l’eccezione stessa ben può essere dedotta per
la prima volta in sede giudiziale, pur ove non sia stata sollevata in
precedenza per rifiutare motivatamente l’adempimento chiesto ex adverso (Sent. n. 8314, Sez. II, del
26-5-2003).
Diritto sul
sepolcro - Natura - Conseguenze
— Il diritto sul sepolcro già costruito è un
diritto soggettivo perfetto, assimilabile al diritto di superficie,
suscettibile di trasmissione inter vivos o di successione per causa di morte, e come tale
opponibile agli altri privati, atteso che lo stesso nasce da una concessione
amministrativa con natura traslativa — di un’area di terreno o di
una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale —
che, in presenza di esigenze di ordine pubblico o del buon governo del cimitero,
può essere revocata dalla P.A. nell’esercizio di un potere discrezionale
che determina l’affievolimento del diritto soggettivo ad interesse
legittimo (Sent.
n. 8804, Sez. II, del 30-5-2003).
Giudicato -
Interpretazione - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in
Cassazione - Limiti
— In tema di interpretazione di precedenti
decisioni giudiziali fra le parti, l’accertamento al riguardo compiuto
dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto per
violazione dei criteri di ermeneutica di cui agli artt.
1362 e ss. cod. civ. (che — seppure dettati in materia di contratti
— hanno portata generale), o per vizi di motivazione relativi alla loro
applicazione (Sent.
n. 8809, Sez. II, del 30-5-2003).
Processo del
lavoro - Appello - Divieto di nuove eccezioni - Sussistenza - Condizione
— Nel rito del lavoro la preclusione in appello
dell’eccezione nuova, relativa a fatti impeditivi, modificativi o
estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d’ufficio,
sussiste nel caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze
non prospettati nel giudizio di primo grado, introduce nel processo un nuovo
tema di indagine che alteri i termini sostanziali della controversia. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto preclusa
l’eccezione con la quale, per la prima volta in appello, una società
aveva motivato il diniego di assunzione di una lavoratrice invalida avviata al
lavoro dall’U.P.L.M.O. adducendo
l’insussistenza di attività compatibili con lo stato di invalidità,
mentre in primo grado aveva eccepito che la posizione lavorativa alla quale
ella avrebbe dovuto essere destinata era già occupata) (Sent. n. 8739, Sez.
lavoro, del 30-5-2003).
Proprietà -
Azione di regolamento di confini - Individuazione della linea di separazione
fra fondi limitrofi - Indagine del giudice di merito - Oggetto
— In sede di regolamento di confini, per
l’individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, la base
primaria dell’indagine del giudice di merito è costituita
dall’esame e dalla valutazione dei titoli d’acquisto delle
rispettive proprietà, beninteso, quando essi vengano esibiti nel giudizio; solo
la mancanza o l’insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai
titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi
di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Sent. n. 8814, Sez.
II, del 30-5-2003).
Proprietà -
Limitazioni legali - Distanze nelle costruzioni - Muro di cinta - Costruzione
in appoggio o in aderenza ad esso - Condizioni
e differenze
— Tenuto conto che, ai sensi dell’art.
878, secondo comma, cod. civ., il vicino può
costruire in appoggio al muro di cinta rendendolo comune, purché non sia
violata la distanza di tre metri dalla costruzione esistente al di là del muro,
costituisce, in tale ipotesi, esercizio legittimo dei poteri inerenti al
diritto di proprietà, che altrimenti verrebbe limitato dall’opera del
vicino, costruire in aderenza al muro di cinta senza l’obbligo di
renderlo comune, obbligo che non è previsto dalla citata norma. (Nella specie,
la Corte, nel formulare il principio sopra richiamato, ha ritenuto legittima
l’installazione di una parete in «ondolux»
realizzata in aderenza al muro di recinzione della confinante proprietà
edificato dal vicino) (Sent. n. 8807, Sez. II, del
30-5-2003).
Ricorso per cassazione - Motivi - Questioni nuove - Inammissibilità -
Questione già proposta sulla quale il giudice di merito non si sia pronunciato
- Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
— I motivi del ricorso per cassazione devono
investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema
del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima
volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati
nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio. Qualora la questione
sia stata già proposta, sia in primo grado che in appello, ed il giudice di
merito non si sia pronunciato su di essa, essa può essere fatta valere non
sotto il profilo della violazione di legge, ma solo come violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ.,
cioè sotto il profilo dell’omessa corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato (Sent.
n. 8247, Sez. III, del 24-5-2003).
Ricorso per
cassazione - Motivi - Specificità - Oggetto - Fattispecie in tema di asserita
omessa considerazione dell’operata contestazione di copie fotografiche di
scritture
— In tema di ricorso per cassazione,
nell’ipotesi in cui si denunzi violazione di legge in ordine alla
validità delle prove poste dal giudice a
quo alla base dell’impugnata sentenza e si alleghi allo scopo
l’omessa considerazione dell’operata contestazione di copie
fotografiche di scritture, deve risultare specificamente indicato nei motivi di
ricorso, anche al fine di consentirne la relativa valutazione di rilevanza e
tempestività, quale sia stato l’oggetto della contestazione (in
particolare, se la scrittura sia conforme all’originale o la scrittura
e/o la sottoscrizione siano autentiche, trovando nel caso applicazione il
combinato disposto di cui agli artt. 2719 cod. civ., 214 e 215 cod. proc. civ.),
nonché gli esatti termini della censura e l’occasione della produzione
del documento e della compiuta contestazione (Sent. n. 8810, Sez.
II, del 30-5-2003).
Risarcimento
del danno - Consistente nelle spese di cura e di assistenza affrontate dai
genitori di un minore nato cerebroleso e ridotto ad
uno stato vegetativo - Liquidazione equitativa -
Legittimità - Fondamento
— Le spese di cura e di assistenza affrontate
dai genitori nei primi e già trascorsi anni di vita di un minore nato cerebroleso, e ridotto ad uno stato vegetativo, ben possono
essere liquidate dal giudice con valutazione equitativa,
essendo in re ipsa,
per le stesse caratteristiche del caso, l’impossibilità ovvero la grande
difficoltà (sufficiente ad integrare i presupposti di cui all’art. 1226
cod. civ.) per i genitori di provare nel loro preciso ammontare l’entità
delle spese sostenute. Appartiene invero alle nozioni di comune esperienza che,
in ipotesi siffatte, si impongono esborsi straordinari per soddisfare le più
svariate esigenze, spaziandosi dai necessari adattamenti della casa di
abitazione ai presidi sanitari, dagli accorgimenti particolari per
l’alimentazione e l’igiene personale alla vigilanza costante ed
alle cure, con inevitabile pervasione di ogni aspetto
dell’esistenza di chi si occupi del soggetto, anche sotto il profilo
strettamente economico; sicché la predisposizione delle «prove» delle spese si
tradurrebbe nell’impossibile (o gravemente difficoltosa) contabilizzazione della vita stessa, inesigibile
soprattutto da parte di chi abbia preoccupazioni ben più incombenti di quella
costituita dall’imputazione di ogni singola erogazione di denaro, tra
l’altro non sempre documentabile e non sempre univocamente collegabile
alla situazione che l’abbia provocata (Sent. n. 8827, Sez. III, del
31-5-2003).
Risarcimento
del danno non patrimoniale - In favore dei prossimi congiunti del soggetto che
sia sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti - Spettanza
— Non sussiste alcun ostacolo alla risarcibilità del danno non patrimoniale in favore dei
prossimi congiunti del soggetto che sia sopravvissuto a lesioni seriamente
invalidanti (Sent.
n. 8827, Sez. III, del 31-5-2003).
Risarcimento
del danno non patrimoniale - Liquidazione equitativa
- È l’unica possibile forma di liquidazione
— Unica possibile forma di liquidazione di ogni
danno privo, come il danno biologico ed il danno morale, delle caratteristiche
della patrimonialità è quella equitativa,
sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale
danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una
somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma
compensativa di un pregiudizio non economico. È dunque escluso che si possa far
carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può
essere provato nel suo preciso ammontare — costituente la condizione per
il ricorso alla valutazione equitativa di cui
all’art. 1226 cod. civ. —, giacché in tanto una precisa
quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri
normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale
non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando il dovere
del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel
compimento della valutazione equitativa e
dell’iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato (Sent. n. 8827, Sez. III, del 31-5-2003).
Risarcimento
del danno non patrimoniale - Tale danno non si esaurisce nel danno morale
soggettivo
— Nel vigente assetto dell’ordinamento,
nel quale assume posizione preminente la Costituzione — che, all’art.
2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo —, il
danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di
ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi
esso nel danno morale soggettivo (Sent. n. 8827, Sez. III, del
31-5-2003).
Servitù di
acquedotto - Titolarità - Presupposti - Conseguenza
— La titolarità della servitù attiva di
acquedotto postula la proprietà degli impianti e della rete di distribuzione
dell’acqua, sicché tale ius in re aliena non è configurabile sulla base
dell’utenza del servizio di fornitura idrica (Sent. n. 8815, Sez.
II, del 30-5-2003).
Servitù di
passaggio coattivo - Esenzioni ex art. 1051 ult. co. cod. civ. - Applicabilità
— Il principio di cui all’ultimo comma
dell’art. 1051 cod. civ., secondo cui sono
esenti dalla servitù coattiva di passaggio le case, i cortili, i giardini e le
aie ad esse attinenti, si applica quando già esiste un accesso al fondo ma non
anche quando si è in presenza di fondi totalmente interclusi (Sent. n. 8303, Sez. II, del 26-5-2003).
Vendita
immobiliare - Dichiarazione del venditore che il prezzo è stato pagato -
Nullità del contratto per mancanza del requisito essenziale del prezzo -
Esclusione - Ragioni
— In tema di contratto di compravendita
immobiliare, nel caso in cui il venditore dichiari in sede di stipulazione del
negozio che il prezzo è stato pagato, non si configura nullità per mancanza del
requisito essenziale del prezzo, giacché l’esigenza della determinatezza
o determinabilità di quest’ultimo è soddisfatta
da tale dichiarazione, essendo in essa necessariamente implicito che
l’oggetto dell’obbligazione assunta dal compratore è stato
determinato, per accordi intercorsi tra le parti, non potendosi concepire il
pagamento di un prezzo che non sia stato in concreto esattamente definito. In
tale ipotesi, nemmeno qualora — per accordi inter partes — la dichiarazione
d’avvenuto pagamento non sia rispondente al vero può escludersi che sia
stato comunque pattuito un prezzo, il cui effettivo pagamento attiene al
diverso piano dell’esecuzione del contratto (Sent. n. 8810, Sez.
II, del 30-5-2003).
(Le
massime il cui titolo è preceduto da un asterisco sono quelle il cui indirizzo
è contrastato o minoritario; le massime senza asterisco sono quelle il cui
indirizzo è unanime o largamente prevalente).

