CORTE  DI  CASSAZIONE

 

SEZIONI  CIVILI

 

Appalto - Responsabilità dell’appaltatore per vizi dell’opera - Ambito

 

— In tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità per vizi dell’opera, l’appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell’arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente. Ne consegue che la responsabilità dell’appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori se egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto (Sent. n. 8813, Sez. II, del 30-5-2003).       

 

Appalto - Rovina e difetti di cose immobili - Difetto di costruzione - Nozione

 

— In tema di appalto, il «difetto di costruzione» che, a norma dell’art. 1669 cod. civ., legittima il committente all’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la «rovina» o il «pericolo di rovina»), bensì quegli elementi (accessori o secondari) che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo (Sent. n. 8811, Sez. II, del 30-5-2003).     

 

Appalto - Rovina e difetti di cose immobili - Responsabilità extracontrattuale - Soggetti su cui grava

 

— In tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. per rovina o difetti dell’opera, la natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell’edificio, che in quella di direzione dell’esecuzione dell’opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili ad un fatto loro imputabile. Ne consegue che la chiamata in causa del progettista e/o del direttore dei lavori da parte dell’appaltatore, convenuto in giudizio per rispondere, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., dell’esistenza di gravi difetti dell’opera, e la successiva chiamata in causa di chi ha effettuato i calcoli relativi alla struttura e statica dell’immobile da parte del progettista e/o del direttore dei lavori, effettuata non solo a fini di garanzia ma anche per rispondere della pretesa dell’attore, comporta, in virtù di quest’ultimo aspetto, che la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico (Sent. n. 8811, Sez. II, del 30-5-2003).       

 

Cessazione della materia del contendere - Poteri dei difensori delle parti

 

— In tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l’estinzione del processo per effetto della fine di ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia (Ord. n. 8822, Sez. I, del 30-5-2003).

 

Condominio - Parti comuni dell’edificio - Nozione di pari uso della cosa comune ex art. 1102 cod. civ. - Portata

 

— La nozione di pari uso della cosa comune cui fa riferimento l’art. 1102 cod. civ. — che in virtù del richiamo contenuto nell’art. 1139 cod. civ. è applicabile anche in materia di condominio negli edifici — non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione. Ne consegue che, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell’uso il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano voler accrescere il pari uso cui hanno diritto. Pertanto, raffigura un uso più ampio della cosa comune — ricompreso nelle facoltà attribuite ai condomini dall’art. 1102, primo comma, cod. civ. — l’apertura di un varco nella recinzione comune (con apposizione di un cancello) effettuata per mettere in comunicazione uno spazio condominiale con una strada aperta al passaggio pubblico, sia pedonale che meccanizzato (Sent. n. 8808, Sez. II, del 30-5-2003).

 

Condominio - Parti comuni dell’edificio - Vi rientra il vano ottenuto da uno dei condomini nell’area sottostante l’appartamento di sua proprietà esclusiva, realizzato abusivamente con svuotamento di volume ed asportazione del terreno e adibito a cantina - Ragione

 

— In tema di condominio negli edifici, salvo che il titolo contrattuale non disponga diversamente, devono considerarsi beni comuni non solo quelli espressamente indicati nell’art. 1117 cod. civ., ma anche quelli ad essi assimilabili in relazione alla destinazione al comune godimento o al servizio delle proprietà esclusive. Pertanto, correttamente il giudice di merito attribuisce qualità di bene comune — in quanto interessante le fondazioni, e comunque destinato al comune godimento dei condomini, quale sede ispezionabile delle stesse fondazioni e delle fognature — al vano ottenuto da uno dei condomini nell’area sottostante l’appartamento di sua proprietà esclusiva, realizzato abusivamente con svuotamento di volume ed asportazione del terreno e adibito a cantina (Sent. n. 8304, Sez. II, del 26-5-2003).

 

Condominio - Principio della «rappresentanza reciproca» - Portata e conseguenze

 

In tema di condominio, il principio della «rappresentanza reciproca», in forza del quale ciascun condomino può agire, anche in sede di impugnazione, a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi, in quanto l’interesse per il quale agisce è comune a tutti i condomini, comporta che colui che sia subentrato in corso di causa nella posizione di un condomino che non ha partecipato al giudizio di primo grado può impugnare la sentenza che abbia pronunziato su diritti comuni, dovendosi tale sentenza considerare emessa anche nei suoi confronti (Sent. n. 7827, Sez. II, del 19-5-2003).

 

Contratti agrari - Affitto - Indicazione della data di scadenza -Contenuta nella disdetta o nel ricorso introduttivo - Effetti - Poteri del giudice

 

— In tema di contratti agrari, l’indicazione della data di scadenza del rapporto di affitto, contenuta nella comunicazione di disdetta o nel ricorso introduttivo, non vincola il giudice e non gli impedisce di accertare, sulla base delle risultanze processuali e della normativa applicabile, la data effettiva di scadenza e di pronunciare il rilascio del fondo per quella diversa data, senza che ciò implichi violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Sent. n. 8778, Sez. III, del 30-5-2003).

 

Contratto - Clausola penale - Divieto di cumulo ex art. 1383 cod. civ. - Non esclude che le parti possano convenire una penale sia per l’ipotesi di inadempimento sia per l’ipotesi di ritardo nell’adempimento

 

— In tema di contratti, l’art. 1383 cod. civ. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l’inadempimento, ma non esclude che le parti possano, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, convenire, secondo la previsione dell’art. 1382 cod. civ., una penale sia per l’ipotesi di inadempimento sia per l’ipotesi di ritardo nell’adempimento, e quindi contemplare per lo stesso rapporto due diverse penali, anche cumulativamente tra loro per tali due ipotesi. In tal caso, in presenza cioè di richiesta di risarcimento per il ritardo e per l’inadempimento, il giudice ha il potere, esercitabile solo su istanza della parte interessata, di ridurre ad equità la penale, per manifesta eccessività o sopravvenuta onerosità (Sent. n. 8813, Sez. II, del 30-5-2003).

 

Contratto collettivo - Interpretazione - Criterio letterale - Sufficienza - Condizione - Conseguenza

 

— Nell’interpretazione dei contratti collettivi costituisce criterio primario quello dell’interpretazione letterale, il quale, ove consenta di accertare la comune volontà delle parti, è esaustivo. Ne consegue che è incensurabile in sede di legittimità per vizio di motivazione la sentenza che, ricostruita la comune volontà delle parti in base al criterio letterale, escluda la necessità del ricorso ad altri criteri di interpretazione, quale, in particolare, il comportamento successivo delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, sulla base dell’interpretazione letterale del contratto collettivo del 1988 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, aveva riconosciuto il diritto del dipendente al superiore inquadramento nella nona categoria quale dirigente coordinatore movimento, escludendo che la previsione del successivo contratto collettivo, consistente nella valorizzazione di quelle mansioni, potesse assumere retroattivamente effetti estintivi di diritti individuali già acquisiti) (Sent. n. 8471, Sez. lavoro, del 28-5-2003).

 

Contratto - Condizione - Avveramento - Mancanza per causa imputabile alla parte che vi aveva interesse contrario - Dolo o colpa di detta parte - Necessità - Fattispecie in tema di licenziamento disciplinare

 

— Nell’ipotesi di negozio condizionato, per l’operatività dell’art. 1359 cod. civ., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, è necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte, non riscontrabile nel caso di mero comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge. (Nella specie, un lavoratore subordinato aveva transatto con il datore di lavoro il giudizio di impugnazione del licenziamento disciplinare e le parti avevano previsto che il primo avrebbe accettato la risoluzione del rapporto, qualora fosse stato condannato con sentenza definitiva per il reato addotto dal datore di lavoro a giustificazione del licenziamento. Definito il processo penale con sentenza di proscioglimento per amnistia, il datore di lavoro aveva licenziato il lavoratore. La S.C., sulla scorta del succitato principio di diritto, ha affermato l’inapplicabilità dell’art. 1359 cod. civ., cassando la sentenza di merito che aveva invece rigettato l’impugnazione del licenziamento sul rilievo che la mancata rinuncia all’amnistia da parte del lavoratore, impedendo l’accertamento dei fatti, costituiva una condotta tale da far ritenere avverata la condizione) (Sent. n. 8363, Sez. lavoro, del 26-5-2003).

 

Contratto - Interpretazione contro l’autore della clausola - Applicabilità - Condizioni

 

— In tema di interpretazione del contratto, qualora, dopo aver fatto uso dei canoni ermeneutici principali della letteralità e sistematicità, rimanga dubbio il significato delle clausole, può farsi ricorso al criterio dettato dall’art. 1370 cod. civ. secondo il quale la clausola di dubbia interpretazione deve essere interpretata contro l’autore di essa, ma a tal fine occorre non solo che uno dei due contraenti abbia predisposto l’intero testo del contratto al quale l’altra parte abbia prestato adesione, ma anche che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano predisposte mediante moduli e formulari, al fine di poter essere utilizzate in una serie indefinita di rapporti (Sent. n. 8411, Sez. III, del 27-5-2003).

 

Contratto - Interpretazione secondo buona fede - Non è consentito farvi ricorso quando il giudice del merito abbia già accertato l’effettiva volontà delle parti - Ragione

 

— L’interpretazione del contratto secondo buona fede costituisce un mezzo ermeneutico sussidiario che presuppone la persistenza di un dubbio sul reale significato delle dichiarazioni contrattuali delle parti. Pertanto non è consentito farvi ricorso quando il giudice del merito — come nel caso di specie —, attraverso l’esame degli elementi di prova raccolti, abbia già accertato l’effettiva volontà delle parti (Sent. n. 8411, Sez. III, del 27-5-2003).

 

Contratto preliminare - Accordo delle parti sugli elementi essenziali - Sufficienza ai fini della sua validità - Conseguenze in caso di preliminare di compravendita immobiliare

 

— Ai fini della validità del contratto preliminare non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando per converso sufficiente l’accordo delle parti sugli elementi essenziali. In particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare, per il quale è richiesto ex lege l’atto scritto come per il definitivo, è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni ma idonei a consentirne l’identificazione in modo inequivoco, avere le parti inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o mancare del tutto, purché, appunto, l’intervenuta convergenza delle volontà sia comunque, anche aliunde o per relationem, logicamente ricostruibile (Sent. n. 8810, Sez. II, del 30-5-2003).

 

Contratto - Risoluzione per inadempimento - Caparra - La parte non inadempiente può trattenerla fino alla definitiva determinazione del risarcimento in sede di risoluzione - Diritto della controparte alla sua restituzione - Specifica domanda - Necessità

 

— Qualora la parte non inadempiente, anziché recedere dal contratto ritenendo la caparra, abbia invece agito chiedendone la risoluzione, la caparra — che perde la funzione di anticipata liquidazione del danno da determinare nei modi ordinari — può essere trattenuta fino alla definitiva determinazione del risarcimento, sicché il diritto della controparte alla sua restituzione, rientrando nell’ambito degli effetti restitutori derivanti dalla risoluzione, deve essere oggetto di specifica domanda da parte dell’interessato, non potendo il giudice provvedervi d’ufficio (Sent. n. 8310, Sez. II, del 26-5-2003).

 

Contratto - Risoluzione per inadempimento - Eccezione di inadempimento - Può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale

 

— In tema di risoluzione contrattuale ed in ipotesi di eccezione di inadempimento, poiché l’art. 1460 cod. civ. non pone alcuna limitazione temporale o modale all’esperibilità dell’eccezione, salva l’ipotesi di termini differenziati di adempimento, e poiché l’esercizio della facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della controparte, non è subordinato ad alcuna condizione e, in particolare, non alla previa intimazione di una diffida, né ad alcuna generica contestazione dell’inadempimento, l’eccezione stessa ben può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, pur ove non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l’adempimento chiesto ex adverso (Sent. n. 8314, Sez. II, del 26-5-2003).

 

Diritto sul sepolcro - Natura - Conseguenze

 

— Il diritto sul sepolcro già costruito è un diritto soggettivo perfetto, assimilabile al diritto di superficie, suscettibile di trasmissione inter vivos o di successione per causa di morte, e come tale opponibile agli altri privati, atteso che lo stesso nasce da una concessione amministrativa con natura traslativa — di un’area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale — che, in presenza di esigenze di ordine pubblico o del buon governo del cimitero, può essere revocata dalla P.A. nell’esercizio di un potere discrezionale che determina l’affievolimento del diritto soggettivo ad interesse legittimo (Sent. n. 8804, Sez. II, del 30-5-2003).

 

Giudicato - Interpretazione - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti

 

— In tema di interpretazione di precedenti decisioni giudiziali fra le parti, l’accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. (che — seppure dettati in materia di contratti — hanno portata generale), o per vizi di motivazione relativi alla loro applicazione (Sent. n. 8809, Sez. II, del 30-5-2003).

 

Processo del lavoro - Appello - Divieto di nuove eccezioni - Sussistenza - Condizione

 

— Nel rito del lavoro la preclusione in appello dell’eccezione nuova, relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d’ufficio, sussiste nel caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, introduce nel processo un nuovo tema di indagine che alteri i termini sostanziali della controversia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto preclusa l’eccezione con la quale, per la prima volta in appello, una società aveva motivato il diniego di assunzione di una lavoratrice invalida avviata al lavoro dall’U.P.L.M.O. adducendo l’insussistenza di attività compatibili con lo stato di invalidità, mentre in primo grado aveva eccepito che la posizione lavorativa alla quale ella avrebbe dovuto essere destinata era già occupata) (Sent. n. 8739, Sez. lavoro, del 30-5-2003).

 

Proprietà - Azione di regolamento di confini - Individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi - Indagine del giudice di merito - Oggetto

 

— In sede di regolamento di confini, per l’individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, la base primaria dell’indagine del giudice di merito è costituita dall’esame e dalla valutazione dei titoli d’acquisto delle rispettive proprietà, beninteso, quando essi vengano esibiti nel giudizio; solo la mancanza o l’insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Sent. n. 8814, Sez. II, del 30-5-2003).

 

Proprietà - Limitazioni legali - Distanze nelle costruzioni - Muro di cinta - Costruzione in appoggio o in aderenza ad esso - Condizioni  e differenze

 

— Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 878, secondo comma, cod. civ., il vicino può costruire in appoggio al muro di cinta rendendolo comune, purché non sia violata la distanza di tre metri dalla costruzione esistente al di là del muro, costituisce, in tale ipotesi, esercizio legittimo dei poteri inerenti al diritto di proprietà, che altrimenti verrebbe limitato dall’opera del vicino, costruire in aderenza al muro di cinta senza l’obbligo di renderlo comune, obbligo che non è previsto dalla citata norma. (Nella specie, la Corte, nel formulare il principio sopra richiamato, ha ritenuto legittima l’installazione di una parete in «ondolux» realizzata in aderenza al muro di recinzione della confinante proprietà edificato dal vicino) (Sent. n. 8807, Sez. II, del 30-5-2003).

 

Ricorso per cassazione - Motivi - Questioni nuove - Inammissibilità - Questione già proposta sulla quale il giudice di merito non si sia pronunciato - Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

 

— I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio. Qualora la questione sia stata già proposta, sia in primo grado che in appello, ed il giudice di merito non si sia pronunciato su di essa, essa può essere fatta valere non sotto il profilo della violazione di legge, ma solo come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., cioè sotto il profilo dell’omessa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Sent. n. 8247, Sez. III, del 24-5-2003).

 

Ricorso per cassazione - Motivi - Specificità - Oggetto - Fattispecie in tema di asserita omessa considerazione dell’operata contestazione di copie fotografiche di scritture

 

— In tema di ricorso per cassazione, nell’ipotesi in cui si denunzi violazione di legge in ordine alla validità delle prove poste dal giudice a quo alla base dell’impugnata sentenza e si alleghi allo scopo l’omessa considerazione dell’operata contestazione di copie fotografiche di scritture, deve risultare specificamente indicato nei motivi di ricorso, anche al fine di consentirne la relativa valutazione di rilevanza e tempestività, quale sia stato l’oggetto della contestazione (in particolare, se la scrittura sia conforme all’originale o la scrittura e/o la sottoscrizione siano autentiche, trovando nel caso applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 2719 cod. civ., 214 e 215 cod. proc. civ.), nonché gli esatti termini della censura e l’occasione della produzione del documento e della compiuta contestazione (Sent. n. 8810, Sez. II, del 30-5-2003).       

 

Risarcimento del danno - Consistente nelle spese di cura e di assistenza affrontate dai genitori di un minore nato cerebroleso e ridotto ad uno stato vegetativo - Liquidazione equitativa - Legittimità - Fondamento

 

— Le spese di cura e di assistenza affrontate dai genitori nei primi e già trascorsi anni di vita di un minore nato cerebroleso, e ridotto ad uno stato vegetativo, ben possono essere liquidate dal giudice con valutazione equitativa, essendo in re ipsa, per le stesse caratteristiche del caso, l’impossibilità ovvero la grande difficoltà (sufficiente ad integrare i presupposti di cui all’art. 1226 cod. civ.) per i genitori di provare nel loro preciso ammontare l’entità delle spese sostenute. Appartiene invero alle nozioni di comune esperienza che, in ipotesi siffatte, si impongono esborsi straordinari per soddisfare le più svariate esigenze, spaziandosi dai necessari adattamenti della casa di abitazione ai presidi sanitari, dagli accorgimenti particolari per l’alimentazione e l’igiene personale alla vigilanza costante ed alle cure, con inevitabile pervasione di ogni aspetto dell’esistenza di chi si occupi del soggetto, anche sotto il profilo strettamente economico; sicché la predisposizione delle «prove» delle spese si tradurrebbe nell’impossibile (o gravemente difficoltosa) contabilizzazione della vita stessa, inesigibile soprattutto da parte di chi abbia preoccupazioni ben più incombenti di quella costituita dall’imputazione di ogni singola erogazione di denaro, tra l’altro non sempre documentabile e non sempre univocamente collegabile alla situazione che l’abbia provocata (Sent. n. 8827, Sez. III, del 31-5-2003).

 

Risarcimento del danno non patrimoniale - In favore dei prossimi congiunti del soggetto che sia sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti - Spettanza

 

— Non sussiste alcun ostacolo alla risarcibilità del danno non patrimoniale in favore dei prossimi congiunti del soggetto che sia sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti (Sent. n. 8827, Sez. III, del 31-5-2003).

 

Risarcimento del danno non patrimoniale - Liquidazione equitativa - È l’unica possibile forma di liquidazione

 

— Unica possibile forma di liquidazione di ogni danno privo, come il danno biologico ed il danno morale, delle caratteristiche della patrimonialità è quella equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico. È dunque escluso che si possa far carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare — costituente la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ. —, giacché in tanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e dell’iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato (Sent. n. 8827, Sez. III, del 31-5-2003).

 

Risarcimento del danno non patrimoniale - Tale danno non si esaurisce nel danno morale soggettivo

 

— Nel vigente assetto dell’ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione — che, all’art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo —, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale soggettivo (Sent. n. 8827, Sez. III, del 31-5-2003).

 

Servitù di acquedotto - Titolarità - Presupposti - Conseguenza

 

— La titolarità della servitù attiva di acquedotto postula la proprietà degli impianti e della rete di distribuzione dell’acqua, sicché tale ius in re aliena non è configurabile sulla base dell’utenza del servizio di fornitura idrica (Sent. n. 8815, Sez. II, del 30-5-2003).

 

Servitù di passaggio coattivo - Esenzioni ex art. 1051 ult. co. cod. civ. - Applicabilità

 

— Il principio di cui all’ultimo comma dell’art. 1051 cod. civ., secondo cui sono esenti dalla servitù coattiva di passaggio le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, si applica quando già esiste un accesso al fondo ma non anche quando si è in presenza di fondi totalmente interclusi (Sent. n. 8303, Sez. II, del 26-5-2003).

 

Vendita immobiliare - Dichiarazione del venditore che il prezzo è stato pagato - Nullità del contratto per mancanza del requisito essenziale del prezzo - Esclusione - Ragioni

 

— In tema di contratto di compravendita immobiliare, nel caso in cui il venditore dichiari in sede di stipulazione del negozio che il prezzo è stato pagato, non si configura nullità per mancanza del requisito essenziale del prezzo, giacché l’esigenza della determinatezza o determinabilità di quest’ultimo è soddisfatta da tale dichiarazione, essendo in essa necessariamente implicito che l’oggetto dell’obbligazione assunta dal compratore è stato determinato, per accordi intercorsi tra le parti, non potendosi concepire il pagamento di un prezzo che non sia stato in concreto esattamente definito. In tale ipotesi, nemmeno qualora — per accordi inter partes — la dichiarazione d’avvenuto pagamento non sia rispondente al vero può escludersi che sia stato comunque pattuito un prezzo, il cui effettivo pagamento attiene al diverso piano dell’esecuzione del contratto (Sent. n. 8810, Sez. II, del 30-5-2003).   

 

(Le massime il cui titolo è preceduto da un asterisco sono quelle il cui indirizzo è contrastato o minoritario; le massime senza asterisco sono quelle il cui indirizzo è unanime o largamente prevalente).