
CORTE DI
CASSAZIONE
SEZIONI CIVILI
Appalto -
Responsabilità dell’appaltatore per vizi dell’opera - Ambito
— In tema di appalto ed
in ipotesi di responsabilità per vizi dell’opera, l’appaltatore,
anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a
rispettare le regole dell’arte ed è soggetto a responsabilità anche in
caso di ingerenza del committente. Ne consegue che la responsabilità
dell’appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio,
non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o
direzione dei lavori se egli, accortosi del vizio, non lo abbia
tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il
proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo
riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui
esigibili nel caso concreto (Sent. n. 8813, Sez.
II, del 30-5-2003).
Appalto -
Rovina e difetti di cose immobili - Difetto di costruzione - Nozione
— In tema di appalto,
il «difetto di costruzione» che, a norma dell’art. 1669 cod. civ., legittima il committente all’azione di
responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’appaltatore può
consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad
un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non
riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la
«rovina» o il «pericolo di rovina»), bensì quegli elementi (accessori o
secondari) che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata, incida
negativamente e in modo considerevole sul godimento dell’immobile
medesimo (Sent.
n. 8811, Sez. II, del
30-5-2003).
Appalto -
Rovina e difetti di cose immobili - Responsabilità extracontrattuale - Soggetti
su cui grava
— In tema di appalto ed
in ipotesi di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. per
rovina o difetti dell’opera, la natura extracontrattuale di tale
responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano
collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli
relativi alla statica dell’edificio, che in quella di direzione
dell’esecuzione dell’opera, qualora detta rovina o detti difetti
siano ricollegabili ad un fatto loro imputabile. Ne consegue che la chiamata in
causa del progettista e/o del direttore dei lavori da parte
dell’appaltatore, convenuto in giudizio per rispondere, ai sensi
dell’art. 1669 cod. civ.,
dell’esistenza di gravi difetti dell’opera, e la successiva
chiamata in causa di chi ha effettuato i calcoli relativi alla struttura e
statica dell’immobile da parte del progettista e/o del direttore dei
lavori, effettuata non solo a fini di garanzia ma anche per rispondere della
pretesa dell’attore, comporta, in virtù di quest’ultimo
aspetto, che la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si
intende automaticamente estesa al terzo, trattandosi di individuare il
responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico (Sent. n. 8811, Sez. II, del 30-5-2003).
Cessazione
della materia del contendere - Poteri dei difensori delle parti
— In tema di dichiarazione della cessazione
della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di
poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare
congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l’estinzione del
processo per effetto della fine di ogni controversia
tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia (Ord. n. 8822, Sez. I, del 30-5-2003).
Condominio -
Parti comuni dell’edificio - Nozione di pari uso della cosa comune ex
art. 1102 cod. civ. - Portata
— La nozione di pari uso della
cosa comune cui fa riferimento l’art. 1102 cod. civ. — che in virtù del
richiamo contenuto nell’art. 1139 cod. civ. è
applicabile anche in materia di condominio negli edifici — non va intesa
nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla
legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa
comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile
con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al
principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le
esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione. Ne consegue
che, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non
faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal
condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è
prevista la massima espansione dell’uso il
limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i
quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole
prevedere che i loro titolari possano voler accrescere il pari uso cui hanno
diritto. Pertanto, raffigura un uso più ampio della cosa comune — ricompreso nelle facoltà attribuite ai condomini
dall’art. 1102, primo comma, cod. civ. —
l’apertura di un varco nella recinzione comune (con apposizione di un
cancello) effettuata per mettere in comunicazione uno
spazio condominiale con una strada aperta al passaggio pubblico, sia pedonale
che meccanizzato (Sent.
n. 8808, Sez. II, del
30-5-2003).
Condominio -
Parti comuni dell’edificio - Vi rientra il vano ottenuto da uno dei
condomini nell’area sottostante l’appartamento di sua proprietà
esclusiva, realizzato abusivamente con svuotamento di volume ed asportazione
del terreno e adibito a cantina - Ragione
— In tema di condominio negli edifici, salvo che
il titolo contrattuale non disponga diversamente, devono considerarsi beni
comuni non solo quelli espressamente indicati nell’art. 1117 cod. civ., ma anche quelli ad essi
assimilabili in relazione alla destinazione al comune godimento o al servizio
delle proprietà esclusive. Pertanto, correttamente il giudice di merito
attribuisce qualità di bene comune — in quanto interessante le
fondazioni, e comunque destinato al comune godimento
dei condomini, quale sede ispezionabile delle stesse fondazioni e delle
fognature — al vano ottenuto da uno dei condomini nell’area
sottostante l’appartamento di sua proprietà esclusiva, realizzato
abusivamente con svuotamento di volume ed asportazione del terreno e adibito a
cantina (Sent. n. 8304, Sez. II, del 26-5-2003).
Condominio - Principio
della «rappresentanza reciproca» - Portata e conseguenze
— In
tema di condominio, il principio della «rappresentanza reciproca», in forza del
quale ciascun condomino può agire, anche in sede di impugnazione,
a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi, in quanto
l’interesse per il quale agisce è comune a tutti i condomini, comporta
che colui che sia subentrato in corso di causa nella posizione di un condomino
che non ha partecipato al giudizio di primo grado può impugnare la sentenza che
abbia pronunziato su diritti comuni, dovendosi tale sentenza considerare emessa
anche nei suoi confronti (Sent. n.
7827, Sez. II, del 19-5-2003).
Contratti
agrari - Affitto - Indicazione della data di scadenza -Contenuta nella disdetta
o nel ricorso introduttivo - Effetti - Poteri del giudice
— In tema di contratti agrari,
l’indicazione della data di scadenza del rapporto di affitto,
contenuta nella comunicazione di disdetta o nel ricorso introduttivo, non
vincola il giudice e non gli impedisce di accertare, sulla base delle
risultanze processuali e della normativa applicabile, la data effettiva di
scadenza e di pronunciare il rilascio del fondo per quella diversa data, senza
che ciò implichi violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e
pronunciato (Sent.
n. 8778, Sez. III, del
30-5-2003).
Contratto -
Clausola penale - Divieto di cumulo ex art. 1383 cod. civ. - Non esclude che le
parti possano convenire una penale sia per l’ipotesi di
inadempimento sia per l’ipotesi di ritardo nell’adempimento
— In tema di contratti, l’art. 1383 cod.
civ. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione
principale e quella diretta ad ottenere la penale per l’inadempimento, ma
non esclude che le parti possano, nell’ambito della loro autonomia
contrattuale, convenire, secondo la previsione dell’art. 1382 cod. civ., una penale sia per l’ipotesi di inadempimento
sia per l’ipotesi di ritardo nell’adempimento, e quindi contemplare
per lo stesso rapporto due diverse penali, anche cumulativamente tra loro per
tali due ipotesi. In tal caso, in presenza cioè di
richiesta di risarcimento per il ritardo e per l’inadempimento, il
giudice ha il potere, esercitabile solo su istanza
della parte interessata, di ridurre ad equità la penale, per manifesta
eccessività o sopravvenuta onerosità (Sent. n. 8813, Sez.
II, del 30-5-2003).
Contratto
collettivo - Interpretazione - Criterio letterale - Sufficienza - Condizione - Conseguenza
— Nell’interpretazione dei contratti
collettivi costituisce criterio primario quello dell’interpretazione
letterale, il quale, ove consenta di accertare la comune volontà delle parti, è
esaustivo. Ne consegue che è incensurabile in sede di legittimità per vizio di
motivazione la sentenza che, ricostruita la comune volontà delle parti in base
al criterio letterale, escluda la necessità del ricorso ad altri criteri di interpretazione, quale, in particolare, il comportamento
successivo delle parti. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza impugnata che, sulla base dell’interpretazione
letterale del contratto collettivo del 1988 per i dipendenti delle Ferrovie
dello Stato, aveva riconosciuto il diritto del dipendente al superiore
inquadramento nella nona categoria quale dirigente coordinatore movimento,
escludendo che la previsione del successivo contratto collettivo, consistente
nella valorizzazione di quelle mansioni, potesse assumere retroattivamente
effetti estintivi di diritti individuali già acquisiti) (Sent. n. 8471, Sez. lavoro, del 28-5-2003).
Contratto -
Condizione - Avveramento - Mancanza per causa
imputabile alla parte che vi aveva interesse contrario - Dolo o colpa di detta
parte - Necessità - Fattispecie in tema di licenziamento disciplinare
— Nell’ipotesi di negozio condizionato,
per l’operatività dell’art. 1359 cod. civ., in virtù del quale la condizione si considera avverata
qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse
contrario al suo avveramento, è necessaria la
sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte, non riscontrabile
nel caso di mero comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca
violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge. (Nella specie, un lavoratore subordinato aveva transatto con
il datore di lavoro il giudizio di impugnazione del licenziamento disciplinare
e le parti avevano previsto che il primo avrebbe accettato la risoluzione del
rapporto, qualora fosse stato condannato con sentenza definitiva per il reato
addotto dal datore di lavoro a giustificazione del licenziamento. Definito il
processo penale con sentenza di proscioglimento per amnistia, il datore di
lavoro aveva licenziato il lavoratore. La S.C.,
sulla scorta del succitato principio di diritto, ha affermato
l’inapplicabilità dell’art. 1359 cod. civ.,
cassando la sentenza di merito che aveva invece rigettato l’impugnazione
del licenziamento sul rilievo che la mancata rinuncia all’amnistia da
parte del lavoratore, impedendo l’accertamento dei fatti, costituiva una
condotta tale da far ritenere avverata la condizione) (Sent. n. 8363, Sez. lavoro, del 26-5-2003).
Contratto -
Interpretazione contro l’autore della clausola - Applicabilità - Condizioni
— In tema di interpretazione
del contratto, qualora, dopo aver fatto uso dei canoni ermeneutici
principali della letteralità e sistematicità, rimanga
dubbio il significato delle clausole, può farsi ricorso al criterio dettato
dall’art. 1370 cod. civ. secondo il quale la
clausola di dubbia interpretazione deve essere interpretata contro
l’autore di essa, ma a tal fine occorre non solo che uno dei due
contraenti abbia predisposto l’intero testo del contratto al quale
l’altra parte abbia prestato adesione, ma anche che lo schema negoziale
sia precostituito e le condizioni generali siano predisposte mediante moduli e
formulari, al fine di poter essere utilizzate in una serie indefinita di
rapporti (Sent.
n. 8411, Sez. III, del
27-5-2003).
Contratto -
Interpretazione secondo buona fede - Non è consentito farvi ricorso
quando il giudice del merito abbia già accertato l’effettiva
volontà delle parti - Ragione
— L’interpretazione del contratto secondo
buona fede costituisce un mezzo ermeneutico
sussidiario che presuppone la persistenza di un dubbio sul reale significato
delle dichiarazioni contrattuali delle parti. Pertanto non è consentito farvi
ricorso quando il giudice del merito — come nel caso di specie —,
attraverso l’esame degli elementi di prova raccolti, abbia
già accertato l’effettiva volontà delle parti (Sent. n. 8411, Sez. III, del 27-5-2003).
Contratto
preliminare - Accordo delle parti sugli elementi essenziali - Sufficienza ai
fini della sua validità - Conseguenze in caso di preliminare di compravendita immobiliare
— Ai fini della validità del contratto
preliminare non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti
gli elementi del futuro contratto, risultando per
converso sufficiente l’accordo delle parti sugli elementi essenziali. In
particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare, per il quale è richiesto ex lege l’atto scritto come per il definitivo, è
sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad
elementi esterni ma idonei a consentirne l’identificazione in modo inequivoco, avere le parti inteso fare riferimento ad un
bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto,
attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo,
può anche essere incompleta o mancare del tutto, purché, appunto,
l’intervenuta convergenza delle volontà sia comunque, anche aliunde o per
relationem, logicamente ricostruibile (Sent. n. 8810, Sez. II, del 30-5-2003).
Contratto -
Risoluzione per inadempimento - Caparra -
La parte non inadempiente può
trattenerla fino alla definitiva determinazione del risarcimento in sede di risoluzione
- Diritto della controparte alla sua restituzione - Specifica domanda - Necessità
— Qualora la parte non inadempiente, anziché
recedere dal contratto ritenendo la caparra, abbia invece agito chiedendone la
risoluzione, la caparra — che perde la funzione di anticipata
liquidazione del danno da determinare nei modi ordinari — può essere
trattenuta fino alla definitiva determinazione del risarcimento, sicché il
diritto della controparte alla sua restituzione, rientrando nell’ambito
degli effetti restitutori derivanti dalla
risoluzione, deve essere oggetto di specifica domanda da parte
dell’interessato, non potendo il giudice provvedervi d’ufficio (Sent. n. 8310, Sez. II, del 26-5-2003).
Contratto -
Risoluzione per inadempimento - Eccezione di inadempimento
- Può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale
— In tema di risoluzione contrattuale ed in
ipotesi di eccezione di inadempimento, poiché
l’art. 1460 cod. civ. non pone alcuna
limitazione temporale o modale all’esperibilità
dell’eccezione, salva l’ipotesi di termini differenziati di
adempimento, e poiché l’esercizio della facoltà di sospendere
l’esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della
controparte, non è subordinato ad alcuna condizione e, in particolare, non alla
previa intimazione di una diffida, né ad alcuna generica contestazione
dell’inadempimento, l’eccezione stessa ben può essere dedotta per
la prima volta in sede giudiziale, pur ove non sia stata sollevata in
precedenza per rifiutare motivatamente l’adempimento chiesto ex adverso (Sent. n. 8314, Sez.
II, del 26-5-2003).
Diritto sul
sepolcro - Natura - Conseguenze
— Il diritto sul sepolcro già costruito è un
diritto soggettivo perfetto, assimilabile al diritto di superficie,
suscettibile di trasmissione inter vivos o di successione per causa di morte, e come tale
opponibile agli altri privati, atteso che lo stesso nasce da una concessione
amministrativa con natura traslativa — di un’area di terreno o di
una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere
demaniale — che, in presenza di esigenze di ordine pubblico o del buon
governo del cimitero, può essere revocata dalla P.A. nell’esercizio di un
potere discrezionale che determina l’affievolimento del diritto
soggettivo ad interesse legittimo (Sent. n. 8804, Sez.
II, del 30-5-2003).
Giudicato -
Interpretazione - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in
Cassazione - Limiti
— In tema di interpretazione
di precedenti decisioni giudiziali fra le parti, l’accertamento al
riguardo compiuto dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità
soltanto per violazione dei criteri di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. (che
— seppure dettati in materia di contratti — hanno portata
generale), o per vizi di motivazione relativi alla loro applicazione (Sent. n. 8809, Sez. II, del 30-5-2003).
Processo del
lavoro - Appello - Divieto di nuove eccezioni - Sussistenza - Condizione
— Nel rito del lavoro la preclusione in appello
dell’eccezione nuova, relativa a fatti impeditivi, modificativi o
estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d’ufficio,
sussiste nel caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze
non prospettati nel giudizio di primo grado, introduce nel processo un nuovo
tema di indagine che alteri i termini sostanziali
della controversia. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto preclusa l’eccezione
con la quale, per la prima volta in appello, una società aveva motivato il
diniego di assunzione di una lavoratrice invalida avviata al lavoro dall’U.P.L.M.O. adducendo l’insussistenza di attività
compatibili con lo stato di invalidità, mentre in primo grado aveva eccepito
che la posizione lavorativa alla quale ella avrebbe dovuto essere destinata era
già occupata) (Sent.
n. 8739, Sez. lavoro, del
30-5-2003).
Proprietà -
Azione di regolamento di confini - Individuazione della linea di separazione
fra fondi limitrofi - Indagine del giudice di merito - Oggetto
— In sede di regolamento di confini, per
l’individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, la base
primaria dell’indagine del giudice di merito è costituita
dall’esame e dalla valutazione dei titoli d’acquisto delle
rispettive proprietà, beninteso, quando essi vengano
esibiti nel giudizio; solo la mancanza o l’insufficienza di indicazioni
sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione,
giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle
mappe catastali (Sent.
n. 8814, Sez. II, del
30-5-2003).
Proprietà -
Limitazioni legali - Distanze nelle costruzioni - Muro di cinta - Costruzione
in appoggio o in aderenza ad esso - Condizioni e differenze
— Tenuto conto che, ai sensi dell’art.
878, secondo comma, cod. civ.,
il vicino può costruire in appoggio al muro di cinta rendendolo comune, purché
non sia violata la distanza di tre metri dalla costruzione esistente al di là
del muro, costituisce, in tale ipotesi, esercizio legittimo dei poteri inerenti
al diritto di proprietà, che altrimenti verrebbe limitato dall’opera del
vicino, costruire in aderenza al muro di cinta senza l’obbligo di
renderlo comune, obbligo che non è previsto dalla citata norma. (Nella specie, la Corte, nel formulare il principio sopra
richiamato, ha ritenuto legittima l’installazione di una parete in «ondolux» realizzata in aderenza al muro di recinzione della
confinante proprietà edificato dal vicino) (Sent. n. 8807, Sez.
II, del 30-5-2003).
Ricorso per cassazione - Motivi - Questioni nuove - Inammissibilità -
Questione già proposta sulla quale il giudice di merito non si sia pronunciato
- Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
— I motivi del ricorso per cassazione devono
investire, a pena di inammissibilità, questioni che
siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo
prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di
contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio.
Qualora la questione sia stata già proposta, sia in primo grado che in appello,
ed il giudice di merito non si sia pronunciato su di essa,
essa può essere fatta valere non sotto il profilo della violazione di legge, ma
solo come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., cioè sotto il profilo
dell’omessa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Sent. n. 8247, Sez. III, del 24-5-2003).
Ricorso per
cassazione - Motivi - Specificità - Oggetto - Fattispecie in tema di asserita omessa considerazione dell’operata
contestazione di copie fotografiche di scritture
— In tema di ricorso per cassazione,
nell’ipotesi in cui si denunzi violazione di legge in
ordine alla validità delle prove poste dal giudice a quo alla base dell’impugnata sentenza e si alleghi allo scopo
l’omessa considerazione dell’operata contestazione di copie
fotografiche di scritture, deve risultare specificamente indicato nei motivi di
ricorso, anche al fine di consentirne la relativa valutazione di rilevanza e
tempestività, quale sia stato l’oggetto della contestazione (in
particolare, se la scrittura sia conforme all’originale o la scrittura
e/o la sottoscrizione siano autentiche, trovando nel caso applicazione il
combinato disposto di cui agli artt. 2719 cod. civ., 214 e 215 cod. proc. civ.), nonché gli esatti
termini della censura e l’occasione della produzione del documento e
della compiuta contestazione (Sent. n. 8810, Sez.
II, del 30-5-2003).
Risarcimento
del danno - Consistente nelle spese di cura e di assistenza
affrontate dai genitori di un minore nato cerebroleso
e ridotto ad uno stato vegetativo - Liquidazione equitativa
- Legittimità - Fondamento
— Le spese di cura e di assistenza
affrontate dai genitori nei primi e già trascorsi anni di vita di un minore
nato cerebroleso, e ridotto ad uno stato vegetativo,
ben possono essere liquidate dal giudice con valutazione equitativa,
essendo in re ipsa,
per le stesse caratteristiche del caso, l’impossibilità ovvero la grande
difficoltà (sufficiente ad integrare i presupposti di cui all’art. 1226
cod. civ.) per i genitori di provare nel loro preciso ammontare l’entità
delle spese sostenute. Appartiene invero alle nozioni di comune esperienza che,
in ipotesi siffatte, si impongono esborsi straordinari
per soddisfare le più svariate esigenze, spaziandosi dai necessari adattamenti
della casa di abitazione ai presidi sanitari, dagli accorgimenti particolari
per l’alimentazione e l’igiene personale alla vigilanza costante ed
alle cure, con inevitabile pervasione di ogni aspetto
dell’esistenza di chi si occupi del soggetto, anche sotto il profilo
strettamente economico; sicché la predisposizione delle «prove» delle spese si
tradurrebbe nell’impossibile (o gravemente difficoltosa) contabilizzazione della vita stessa, inesigibile
soprattutto da parte di chi abbia preoccupazioni ben più incombenti di quella
costituita dall’imputazione di ogni singola erogazione di denaro, tra
l’altro non sempre documentabile e non sempre univocamente collegabile
alla situazione che l’abbia provocata (Sent. n. 8827, Sez.
III, del 31-5-2003).
Risarcimento
del danno non patrimoniale - In favore dei prossimi congiunti del soggetto che
sia sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti - Spettanza
— Non sussiste alcun ostacolo alla risarcibilità del danno non patrimoniale in favore dei
prossimi congiunti del soggetto che sia sopravvissuto
a lesioni seriamente invalidanti (Sent. n. 8827, Sez.
III, del 31-5-2003).
Risarcimento
del danno non patrimoniale - Liquidazione equitativa
- È l’unica possibile forma di liquidazione
— Unica possibile forma di liquidazione di ogni danno privo, come il danno biologico ed il danno
morale, delle caratteristiche della patrimonialità è
quella equitativa, sicché la ragione del ricorso a
tale criterio è insita nella natura di tale danno e nella funzione del
risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è
reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un
pregiudizio non economico. È dunque escluso che si possa far carico al giudice
di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato
nel suo preciso ammontare — costituente la condizione per il ricorso alla
valutazione equitativa di cui all’art. 1226
cod. civ. —, giacché in tanto una precisa
quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri
normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale
non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando il dovere
del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel
compimento della valutazione equitativa e
dell’iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato (Sent. n. 8827, Sez. III, del 31-5-2003).
Risarcimento
del danno non patrimoniale - Tale danno non si esaurisce nel danno morale soggettivo
— Nel vigente assetto dell’ordinamento,
nel quale assume posizione preminente la Costituzione — che,
all’art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo
—, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva
di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente
alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale soggettivo (Sent. n. 8827, Sez. III, del 31-5-2003).
Servitù di acquedotto - Titolarità - Presupposti - Conseguenza
— La titolarità della servitù attiva di acquedotto postula la proprietà degli impianti e della
rete di distribuzione dell’acqua, sicché tale ius in re aliena non è
configurabile sulla base dell’utenza del servizio di fornitura idrica (Sent. n. 8815, Sez. II, del 30-5-2003).
Servitù di
passaggio coattivo - Esenzioni ex art. 1051 ult. co. cod. civ.
- Applicabilità
— Il principio di cui all’ultimo comma
dell’art. 1051 cod. civ.,
secondo cui sono esenti dalla servitù coattiva di passaggio le case, i cortili,
i giardini e le aie ad esse attinenti, si applica quando già esiste un accesso
al fondo ma non anche quando si è in presenza di fondi totalmente interclusi (Sent. n. 8303, Sez. II, del 26-5-2003).
Vendita
immobiliare - Dichiarazione del venditore che il prezzo è stato pagato - Nullità
del contratto per mancanza del requisito essenziale del prezzo - Esclusione - Ragioni
— In tema di contratto di compravendita
immobiliare, nel caso in cui il venditore dichiari in sede di stipulazione del
negozio che il prezzo è stato pagato, non si configura nullità per mancanza del
requisito essenziale del prezzo, giacché l’esigenza della determinatezza
o determinabilità di quest’ultimo è soddisfatta
da tale dichiarazione, essendo in essa necessariamente
implicito che l’oggetto dell’obbligazione assunta dal compratore è
stato determinato, per accordi intercorsi tra le parti, non potendosi concepire
il pagamento di un prezzo che non sia stato in concreto esattamente definito.
In tale ipotesi, nemmeno qualora — per accordi inter partes — la dichiarazione
d’avvenuto pagamento non sia rispondente al vero può escludersi che sia
stato comunque pattuito un prezzo, il cui effettivo
pagamento attiene al diverso piano dell’esecuzione del contratto (Sent. n. 8810, Sez. II, del 30-5-2003).
(Le massime il cui titolo è preceduto da un
asterisco sono quelle il cui indirizzo è contrastato o minoritario; le massime
senza asterisco sono quelle il cui indirizzo è unanime o largamente
prevalente).

