CORTE  DI  CASSAZIONE

 

SEZIONI  CIVILI

 

Appello - Forma - Onere dell’esposizione sommaria dei fatti - Inosservanza - Nullità dell’atto di appello - Sanatoria - Condizione

(cod. proc. civ.: artt. 342, 156)

 

— L’inosservanza dell’onere dell’esposizione sommaria dei fatti di cui all’art. 342 cod. proc. civ. produce la nullità dell’atto di appello ove non consenta all’atto stesso il raggiungimento dello scopo cui è diretto. Pertanto l’eventuale nullità rimane sanata per effetto della costituzione dell’appellato (Sent. n. 6323, Sez. lavoro, del 30-3-2004).

 

Atto processuale - Inesistenza e nullità - Rispettive nozioni - Fattispecie in tema di decreto ingiuntivo

(cod. proc. civ.: art. 156)

 

— L’atto processuale è inesistente solamente se privo degli elementi necessari alla sua qualificazione come atto inquadrabile e riconoscibile in un’astratta fattispecie giuridica, nel qual caso si considera tamquam non esset e, pertanto, insuscettibile di sanatoria. È viceversa nullo, e come tale sanabile ex art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ., qualora sia soltanto privo di un elemento (o inficiato da un vizio) essenziale ai fini della produzione di effetti processuali. (Nell’affermare il suindicato principio, la S.C. ha considerato affetto da nullità sanabile, e non già inesistente, il decreto ingiuntivo opposto — chiaramente identificabile come tale — non recante l’avvertimento che entro l’indicato termine di pagamento l’ingiunto avrebbe potuto fare opposizione, nel difetto della quale si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata, osservando che il detto avvertimento è finalizzato a rendere l’ingiunto consapevole delle sue facoltà difensive e delle conseguenze della sua eventuale inerzia, al fine di metterlo in grado di proporre tempestiva opposizione in alternativa al pagamento, e che, essendo stata l’opposizione ritualmente proposta, tale scopo risultava nel caso raggiunto) (Sent. n. 6194, Sez. III, del 29-3-2004).

 

Condominio - Parti comuni dell’edificio - Ascensore - Interventi di adeguamento alla normativa CEE - Finalità e natura

(cod. civ.: artt. 1117, 1123)

 

— Gli interventi di adeguamento dell’ascensore alla normativa CEE, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, attengono all’aspetto funzionale dello stesso, ancorché riguardino l’esecuzione di opere nuove, l’aggiunta di nuovi dispositivi, l’introduzione di nuovi elementi strutturali. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza di merito che — con una motivazione carente — aveva considerato le spese per l’adeguamento dell’ascensore come spese di ricostruzione, senza spiegare quale fosse, e in che cosa consistesse, l’elemento strutturale e costruttivo nuovo) (Sent. n. 5975, Sez. II, del 25-3-2004).

 

Contratto - Interpretazione letterale ed interpretazione complessiva delle clausole - Rapporto di necessità ed interdipendenza - Conseguenze

(cod. civ.: artt. 1362, 1363)

 

— Nell’interpretazione dei contratti gli strumenti dell’interpretazione letterale (art. 1362, comma primo, cod. civ.), del coordinamento delle varie clausole e dell’individuazione del senso che emerge dal complesso dell’atto (art. 1363 cod. civ.) sono legati da un rapporto di necessità ed interdipendenza (diversamente dallo strumento di cui all’art. 1362, secondo comma, cod. civ., che ha rilievo solo eventuale) ed assumono funzione fondamentale. Di conseguenza, non è possibile isolare frammenti letterali della clausola da interpretare, ma è necessario considerare il testo nella sua complessità, raffrontare e coordinare tra loro frasi e parole, onde ricondurle ad armonica unità e concordanza. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, nell’interpretare l’art. 17 dell’accordo interprovinciale degli operai edili della Provincia di Udine, aveva ritenuto sussistente l’obbligo del servizio mensa o del convenzionamento con strutture di ristoro solo in presenza di almeno trenta lavoratori interessati, esaminando esclusivamente il terzo comma del suddetto articolo, ma tralasciando di valutare gli elementi emergenti dagli altri commi dello stesso) (Sent. n. 6233, Sez. lavoro, del 29-3-2004).

 

Contratto - Nullità - Principio della rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Coordinamento con il carattere dispositivo del gravame, con il principio di disponibilità della prova e con la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Necessità - Conseguenze

(cod. civ.: art. 1421; cod. proc. civ.: artt. 99, 112)

 

— Il principio della rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto in ogni stato e grado del giudizio, contenuto nell’art. 1421 cod. civ., va necessariamente coordinato sia con il carattere dispositivo del gravame, sia con il principio di disponibilità della prova e sia con la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ne consegue che il giudice dell’impugnazione non può dichiarare d’ufficio la nullità di un atto negoziale per un motivo basato su fatti diversi e nuovi rispetto a quelli dedotti da colui che ha proposto impugnazione, e quindi estranei alla materia del contendere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello in quanto, a fronte di un’impugnazione del contratto per inefficacia, aveva sollevato d’ufficio la questione della nullità di esso per mancanza dei requisiti essenziali e della forma convenzionale, giungendo a dichiararne la nullità per l’impossibilità di individuarne l’oggetto sulla base del testo scritto, introducendo in tal modo nel processo due fatti nuovi) (Sent. n. 6191, Sez. III, del 29-3-2004).

 

Contratto - Risoluzione per inadempimento - Domanda di risarcimento introdotta in corso di causa in luogo di quella (iniziale) di adempimento - Inammissibilità

(cod. civ.: art. 1453; cod. proc. civ.: artt. 183, 345)

 

— Il secondo comma dell’art. 1453 cod. civ. deroga alle norme processuali che vietano la mutatio libelli nel corso del processo nel senso di consentire la sostituzione della domanda di adempimento del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, non già anche con quella di risarcimento del danno (fatto «salvo in ogni caso» dal primo comma), la quale integra un’azione del tutto diversa per petitum dalle altre due, con la conseguenza che urta contro tale divieto, e quindi è inammissibile, la domanda risarcitoria introdotta in corso di causa in luogo di quella (iniziale) di adempimento. (Fattispecie relativa alla domanda di alcuni piloti di declaratoria della costituzione del rapporto dalla data di ammissione al corso di addestramento, ovvero da quella di sei mesi da essa, e di pagamento delle connesse differenze retributive, mutata in corso di causa nella richiesta del risarcimento del danno per l’incidenza della retrodatazione della costituzione del rapporto sull’anzianità di servizio) (Sent. n. 6161, Sez. lavoro, del 27-3-2004).

 

Lavoro subordinato e lavoro autonomo - Elementi distintivi

(cod. civ.: artt. 2094, 2222, 2229)

 

— Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, quando l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la Corte di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, qualificando come di lavoro subordinato il rapporto intercorso tra un’insegnante di scuola privata e l’istituto ove essa insegnava, attraverso l’individuazione di rilevanti indici sintomatici, quali l’assoggettamento del lavoratore al potere di coordinamento e disciplinare del datore di lavoro, il suo inserimento nell’organizzazione aziendale, la fissazione dell’orario di lavoro e degli orari delle attività ausiliarie da parte del datore di lavoro ed il sistema retributivo, commisurato alle ore di insegnamento effettivamente svolte, e la svalutazione, invece, dell’importanza dell’espressione formale della volontà contrattuale, riportata nella sottoscrizione di un modulo a stampa ove il rapporto veniva definito come autonomo) (Sent. n. 6224, Sez. lavoro, del 29-3-2004).

 

Licenziamento disciplinare - Principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito e della tempestività del recesso datoriale - Carattere relativo

(L. 300/1970: art. 7)

 

— Nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito e della tempestività del recesso datoriale, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso. In ogni caso, la valutazione relativa alla tempestività costituisce giudizio di merito, non sindacabile in Cassazione ove adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, motivando congruamente sulle circostanze di fatto, ha ritenuto violato il principio dell’immediatezza per la contestazione disciplinare intimata dopo tre mesi e mezzo dall’assenza ingiustificata dal lavoro, cui aveva fatto seguito una nuova contestazione dopo ulteriori quattro mesi ed il provvedimento di recesso a distanza di altri 20 giorni) (Sent. n. 6228, Sez. lavoro, del 29-3-2004).

 

Obbligazioni - Arricchimento senza causa - Ipotesi in cui i fini, al cui perseguimento la prestazione era diretta, siano stati realizzati da soggetto diverso da quello cui la medesima era destinata - Esperibilità dell’azione generale di arricchimento - Ragione

(cod. civ.: art. 2041)

 

— L’azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. ben può essere esperita indipendentemente dalla circostanza che i fini, al cui perseguimento la prestazione era diretta, siano stati realizzati da soggetto diverso da quello cui la medesima era destinata, giacché il vantaggio goduto dall’arricchito non deve necessariamente risolversi in un diretto ed immediato incremento patrimoniale ma può consistere in qualsiasi forma di utilizzazione della prestazione consapevolmente attuata (Sent. n. 6201, Sez. III, del 29-3-2004).

 

Prescrizione - Quando si interrompe in caso di domanda giudiziale proposta con ricorso

(cod. civ.: art. 2943)

 

— In caso di domanda giudiziale proposta con ricorso, come nel processo del lavoro, la prescrizione è interrotta non dal deposito del ricorso, ma dalla sua notifica (Sent. n. 6343, Sez. lavoro, del 30-3-2004).

 

Ricorso per cassazione - Giudizio di rinvio - Annullamento della decisione impugnata per violazione di norme di diritto ed annullamento per vizi di motivazione - Rispettivi obblighi e poteri del giudice di rinvio

(cod. proc. civ.: artt. 383, 384, 394)

 

— La sentenza di cassazione vincola, in caso di annullamento della decisione impugnata per violazione di norme di diritto, il giudice di rinvio al principio di diritto affermato, mentre, in ipotesi di annullamento per vizi di motivazione, non esclude i poteri dello stesso giudice di indagine e di valutazione della prova, non essendo stato enunciato dalla sentenza alcun principio di diritto cui egli abbia il dovere di conformarsi (Sent. n. 6208, Sez. III, del 29-3-2004).

 

(Le massime il cui titolo è preceduto da un asterisco sono quelle il cui indirizzo è contrastato o minoritario; le massime senza asterisco sono quelle il cui indirizzo è unanime o largamente prevalente).