
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI CIVILI
Appello -
Forma - Onere dell’esposizione sommaria dei fatti - Inosservanza
- Nullità dell’atto di appello - Sanatoria -
Condizione
(cod. proc. civ.:
artt. 342, 156)
— L’inosservanza
dell’onere dell’esposizione sommaria dei fatti di cui
all’art. 342 cod. proc. civ. produce la nullità
dell’atto di appello ove non consenta all’atto stesso il
raggiungimento dello scopo cui è diretto. Pertanto l’eventuale nullità
rimane sanata per effetto della costituzione dell’appellato (Sent. n. 6323, Sez. lavoro, del
30-3-2004).
— L’atto processuale è inesistente
solamente se privo degli elementi necessari alla sua qualificazione come atto
inquadrabile e riconoscibile in un’astratta fattispecie giuridica, nel
qual caso si considera tamquam non esset e,
pertanto, insuscettibile di sanatoria. È viceversa
nullo, e come tale sanabile ex art. 156, ultimo comma,
cod. proc. civ.,
qualora sia soltanto privo di un elemento (o inficiato da un vizio) essenziale
ai fini della produzione di effetti processuali. (Nell’affermare
il suindicato principio, la S.C. ha considerato
affetto da nullità sanabile, e non già inesistente, il decreto ingiuntivo
opposto — chiaramente identificabile come tale — non recante
l’avvertimento che entro l’indicato termine di pagamento
l’ingiunto avrebbe potuto fare opposizione, nel difetto della quale si
sarebbe proceduto ad esecuzione forzata, osservando che il detto avvertimento è
finalizzato a rendere l’ingiunto consapevole delle sue facoltà difensive
e delle conseguenze della sua eventuale inerzia, al fine di metterlo in grado
di proporre tempestiva opposizione in alternativa al pagamento, e che, essendo
stata l’opposizione ritualmente proposta, tale
scopo risultava nel caso raggiunto) (Sent. n. 6194, Sez.
III, del 29-3-2004).
Condominio - Parti comuni
dell’edificio - Ascensore - Interventi di adeguamento
alla normativa CEE - Finalità e natura
(cod. civ.: artt. 1117, 1123)
— Gli interventi di adeguamento
dell’ascensore alla normativa CEE, essendo diretti al conseguimento di
obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, onde
proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, attengono all’aspetto
funzionale dello stesso, ancorché riguardino l’esecuzione di opere nuove,
l’aggiunta di nuovi dispositivi, l’introduzione di nuovi elementi
strutturali. (In applicazione di tale principio, la
Corte ha cassato la sentenza di merito che — con una motivazione carente
— aveva considerato le spese per l’adeguamento dell’ascensore
come spese di ricostruzione, senza spiegare quale fosse, e in che cosa
consistesse, l’elemento strutturale e costruttivo nuovo) (Sent. n. 5975, Sez. II, del 25-3-2004).
— Nell’interpretazione dei contratti gli
strumenti dell’interpretazione letterale (art. 1362, comma primo, cod.
civ.), del coordinamento delle varie clausole e dell’individuazione del
senso che emerge dal complesso dell’atto (art. 1363 cod.
civ.) sono legati da un rapporto di necessità ed interdipendenza (diversamente
dallo strumento di cui all’art. 1362, secondo comma, cod. civ., che ha rilievo solo eventuale) ed assumono funzione
fondamentale. Di conseguenza, non è possibile isolare frammenti letterali della
clausola da interpretare, ma è necessario considerare il testo nella sua
complessità, raffrontare e coordinare tra loro frasi e parole, onde ricondurle
ad armonica unità e concordanza. (Nella specie, la
S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, nell’interpretare
l’art. 17 dell’accordo interprovinciale degli operai edili della
Provincia di Udine, aveva ritenuto sussistente l’obbligo del servizio
mensa o del convenzionamento con strutture di ristoro
solo in presenza di almeno trenta lavoratori interessati, esaminando
esclusivamente il terzo comma del suddetto articolo, ma tralasciando di
valutare gli elementi emergenti dagli altri commi dello stesso) (Sent. n. 6233, Sez. lavoro, del
29-3-2004).
Contratto - Nullità - Principio della rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del
giudizio - Coordinamento con il carattere dispositivo del gravame, con il
principio di disponibilità della prova e con la regola della corrispondenza tra
chiesto e pronunciato - Necessità - Conseguenze
(cod. civ.: art. 1421; cod. proc. civ.:
artt. 99, 112)
— Il principio della rilevabilità
d’ufficio della nullità del contratto in ogni stato e grado del giudizio,
contenuto nell’art. 1421 cod. civ., va necessariamente coordinato sia con il carattere
dispositivo del gravame, sia con il principio di disponibilità della prova e
sia con la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ne consegue
che il giudice dell’impugnazione non può dichiarare d’ufficio la
nullità di un atto negoziale per un motivo basato su fatti diversi e nuovi
rispetto a quelli dedotti da colui che ha proposto
impugnazione, e quindi estranei alla materia del contendere. (Nella
specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello in quanto, a fronte di
un’impugnazione del contratto per inefficacia, aveva sollevato
d’ufficio la questione della nullità di esso per mancanza dei requisiti
essenziali e della forma convenzionale, giungendo a dichiararne la nullità per
l’impossibilità di individuarne l’oggetto sulla base del testo
scritto, introducendo in tal modo nel processo due fatti nuovi) (Sent. n. 6191, Sez. III, del 29-3-2004).
Contratto - Risoluzione per
inadempimento - Domanda di risarcimento introdotta in
corso di causa in luogo di quella (iniziale) di adempimento - Inammissibilità
(cod.
civ.: art. 1453; cod. proc. civ.:
artt. 183, 345)
— Il secondo comma dell’art. 1453 cod.
civ. deroga alle norme processuali che vietano la mutatio libelli nel corso del processo nel
senso di consentire la sostituzione della domanda di adempimento del contratto
con quella di risoluzione per inadempimento, non già anche con quella di
risarcimento del danno (fatto «salvo in ogni caso» dal primo comma), la quale
integra un’azione del tutto diversa per petitum dalle altre due, con la
conseguenza che urta contro tale divieto, e quindi è inammissibile, la domanda risarcitoria introdotta in corso di causa in luogo di
quella (iniziale) di adempimento. (Fattispecie
relativa alla domanda di alcuni piloti di declaratoria della costituzione del
rapporto dalla data di ammissione al corso di addestramento, ovvero da quella
di sei mesi da essa, e di pagamento delle connesse differenze retributive,
mutata in corso di causa nella richiesta del risarcimento del danno per
l’incidenza della retrodatazione della costituzione del rapporto sull’anzianità
di servizio) (Sent.
n. 6161, Sez. lavoro, del
27-3-2004).
Lavoro subordinato e lavoro autonomo -
Elementi distintivi
(cod. civ.: artt. 2094, 2222, 2229)
— Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo
e lavoro subordinato, quando l’elemento dell’assoggettamento del
lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente
apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della
loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del
rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come
quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni,
dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse
di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività
lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro,
dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura
imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono
essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la Corte di
merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, qualificando come
di lavoro subordinato il rapporto intercorso tra un’insegnante di scuola
privata e l’istituto ove essa insegnava, attraverso
l’individuazione di rilevanti indici sintomatici, quali
l’assoggettamento del lavoratore al potere di coordinamento e
disciplinare del datore di lavoro, il suo inserimento nell’organizzazione
aziendale, la fissazione dell’orario di lavoro e degli orari delle
attività ausiliarie da parte del datore di lavoro ed il sistema retributivo,
commisurato alle ore di insegnamento effettivamente svolte, e la svalutazione,
invece, dell’importanza dell’espressione formale della volontà contrattuale,
riportata nella sottoscrizione di un modulo a stampa ove il rapporto veniva
definito come autonomo) (Sent. n. 6224, Sez.
lavoro, del 29-3-2004).
— Nel licenziamento per motivi disciplinari, il
principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito e
della tempestività del recesso datoriale, che si configura
quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve
essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un
intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la
valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale
maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa
dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso. In ogni
caso, la valutazione relativa alla tempestività
costituisce giudizio di merito, non sindacabile in Cassazione ove adeguatamente
motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che, motivando congruamente sulle circostanze di fatto, ha
ritenuto violato il principio dell’immediatezza per la contestazione
disciplinare intimata dopo tre mesi e mezzo dall’assenza ingiustificata
dal lavoro, cui aveva fatto seguito una nuova contestazione dopo ulteriori
quattro mesi ed il provvedimento di recesso a distanza di altri 20 giorni) (Sent. n. 6228, Sez. lavoro, del
29-3-2004).
— L’azione generale di arricchimento
ex art. 2041 cod. civ. ben può essere esperita
indipendentemente dalla circostanza che i fini, al cui perseguimento la
prestazione era diretta, siano stati realizzati da soggetto diverso da quello cui
la medesima era destinata, giacché il vantaggio goduto dall’arricchito
non deve necessariamente risolversi in un diretto ed immediato incremento
patrimoniale ma può consistere in qualsiasi forma di utilizzazione della
prestazione consapevolmente attuata (Sent. n. 6201, Sez.
III, del 29-3-2004).
Prescrizione - Quando si
interrompe in caso di domanda giudiziale proposta con ricorso
(cod. civ.: art. 2943)
— In caso di domanda giudiziale proposta con
ricorso, come nel processo del lavoro, la prescrizione è interrotta non dal
deposito del ricorso, ma dalla sua notifica (Sent. n. 6343, Sez.
lavoro, del 30-3-2004).
Ricorso per cassazione - Giudizio di
rinvio - Annullamento della decisione impugnata per violazione di norme di
diritto ed annullamento per vizi di motivazione - Rispettivi obblighi e poteri
del giudice di rinvio
(cod. proc. civ.:
artt. 383, 384, 394)
— La sentenza di cassazione vincola, in caso di annullamento della decisione impugnata per violazione di
norme di diritto, il giudice di rinvio al principio di diritto affermato,
mentre, in ipotesi di annullamento per vizi di motivazione, non esclude i
poteri dello stesso giudice di indagine e di valutazione della prova, non
essendo stato enunciato dalla sentenza alcun principio di diritto cui egli abbia
il dovere di conformarsi (Sent. n. 6208, Sez.
III, del 29-3-2004).
(Le massime il cui titolo è preceduto da un
asterisco sono quelle il cui indirizzo è contrastato o minoritario; le massime
senza asterisco sono quelle il cui indirizzo è unanime o largamente
prevalente).

