
Non è necessaria l'osservanza del principio del contraddittorio nel
procedimento di rettificazione dell'atto di stato civile
Il D.P.R. del 3-11-2000 n.
396, entrato in vigore il 30-3-2001, che ha dato attuazione alla norma di cui
all'art. 2, comma 12, della L. n. 127/97, c.d. Bassanini due, ha dato luogo alla riforma dell'ordinamento
dello stato civile. Il legislatore ha, con il nuovo regolamento, ripulito il
vecchio sistema dello stato civile abrogando, completamente, le vecchie norme
del Regio Decreto n. 1238/1939, divenute oramai obsolete per il nuovo sistema
amministrativo, basato, in teoria, su procedure più celeri e snelle, ed ha
previsto, rispetto al passato, le seguenti novità: la delega di funzioni dello
stato civile attribuita dal sindaco ai dipendenti comunali ed a soggetti
diversi che non siano né segretari comunali né dipendenti dell'Ente;
l'introduzione dell'archivio informatico in sostituzione dei registri di
cittadinanza, di nascita, di matrimonio, di morte; l'introduzione di
procedimenti più semplificati per soddisfare le richieste di rilascio di atti
da parte dei cittadini; la previsione dell'obbligo da parte dell'Ufficiale di
stato civile di motivare per iscritto il suo rifiuto a soddisfare una richiesta
dell'interessato; l'introduzione della ripartizione delle competenze tra
autorità amministrativa e giurisdizionale in ordine alle procedure di
cambiamento di nomi e cognomi, di rettificazioni e correzioni degli atti dello
stato civile.
In queste note ci occupiamo,
più da vicino, della procedura giudiziale inerente la rettificazione degli atti
dello stato civile (artt. 95 e 96 del D.P.R. n. 396)
ed, in particolare, del problema dell'osservanza del contraddittorio nel
procedimento di rettificazione alla luce del decreto emesso dal collegio del
Tribunale di S. Maria C.V. in data 18-3-2003.
In prima analisi, va
ricordato che, secondo la previsione dell'art. 95 del citato regolamento, il
procedimento in questione viene promosso con ricorso al tribunale nel cui
circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato
l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito
l'adempimento da chi ha interesse a chiedere: 1) la rettificazione di un atto
dello stato civile quando in esso vi è un errore (che non sia però errore
materiale di scritture per la correzione del quale è prevista la procedura di
cui all'art. 98 del Regolamento) o la ricostruzione di un atto distrutto o
smarrito o 2) la formazione di un atto omesso quando questo non è stato redatto
dall'Ufficiale di stato civile entro i termini di legge o 3) la cancellazione
di un atto indebitamente registrato negli archivi dello stato civile. L'istante
può, altresì, proporre l'opposizione ad un rifiuto dell'ufficiale di stato
civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una
trascrizione, un'annotazione o altro adempimento.
Dopo che il ricorrente ha
depositato il ricorso in cancelleria «il Tribunale può, senza particolari
formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione
dell'ufficiale di stato civile» (art. 96 I comma). «Il Tribunale, prima di
provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e
richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare» (art. 96 II comma). Infine
sull'istanza «il Tribunale provvede in camera di consiglio con decreto
motivato» (art. 96 III comma). Il terzo comma dell'art. 96 prevede per il
procedimento in camera di consiglio l'applicazione, in quanto compatibili,
degli artt. 737 e ss. del codice di procedura civile
nonché dell'art. 455 del c.c. per quanto concerne i soggetti ai quali non può
essere opposto il decreto di rettificazione e cioè quelli che non hanno
concorso alla proposizione della domanda di rettificazione o che non sono stati
parti del giudizio o che non sono stati regolarmente citati.
Esaminate, brevemente, le
norme sulla disciplina del procedimento di rettificazione, occorre chiarire,
ora, se tale procedimento ha natura contenziosa con attuazione piena del
contraddittorio oppure ha natura di giurisdizione volontaria con attenuazione
delle garanzie del contraddittorio.
E' opportuno, prima,
chiarire che i procedimenti contenziosi sono quelli che si svolgono nell'ambito
di un processo in cui una delle parti, contro cui è proposta la domanda, deve
essere posta in condizione di uguaglianza formale e di difendersi, se lo vuole,
rispetto a colui che propone la domanda. La funzione principale di questi
procedimenti è quella di attuare concretamente i diritti e di pervenire
generalmente all'accertamento di essi attraverso un provvedimento
giurisdizionale che assume la forma dell'incontrovertibilità propria del
giudicato.
I procedimenti di
giurisdizione volontaria disciplinati negli artt. 737
e ss. del c.p.c. (disposizioni comuni ai procedimenti
in camera di consiglio), invece, hanno una funzione diversa da quella della
tutela giurisdizionale in quanto, come sostenuto da autorevole Dottrina
(1), «non mirano ad attuare
diritti ma ad integrare o realizzare la fattispecie costitutiva di uno stato
personale o familiare (adozione di persone maggiori d'età che si attua con
l'adozione di un decreto del tribunale in camera di consiglio) o di un
determinato potere (autorizzazione del giudice tutelare che consente
l'alienazione di beni appartenenti al minore) o della vicenda costitutiva,
modificativa o estintiva di una persona giuridica o
di altre situazioni simili». L'autorità giurisdizionale svolge un'attività di
tipo amministrativo che sfocia, generalmente, nella pronuncia, in camera di
consiglio, di un provvedimento (decreto) che non è idoneo al giudicato e,
quindi, non ha la forma di una sentenza, ma che è caratterizzato dalla
revocabilità e dalla modificabilità.
La disciplina dei
procedimenti di volontaria giurisdizione viene integrata eventualmente dalla
disciplina dettata, specificamente, per i singoli procedimenti e si applica
interamente, o nella misura risultante dalle singole norme di richiamo, a
procedimenti che, di solito, hanno ad oggetto materie (anche non di famiglia o
di stato delle persone) diverse dai diritti o che, pur incidendo su diritti,
non risolvono posizioni di contrasto né assolvono ad esigenze di tutela e che,
in relazione a ciò, possono tollerare, per la maggiore speditezza del
procedimento, l'attenuazione delle garanzie del contraddittorio e delle prove
(2).
Chiarito ciò, va ora
stabilito se il procedimento di cui all'art. 96 del Regolamento in questione va
inserito nell'ambito delle norme che disciplinano i procedimenti di
giurisdizione volontaria e se viene, in ogni caso, osservato il principio del
contraddittorio come sembra prevedere, tassativamente, il comma due del citato
articolo.
Ebbene, dalla lettura della
citata norma, nella parte in cui essa prevede che «… si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile... »,
si desume che il procedimento in questione segue quel gruppo di norme che
costituiscono il nucleo della disciplina unitaria dei procedimenti
riconducibili alle caratteristiche proprie della giurisdizione volontaria sopra
evidenziate.
Dalla lettura, invece, del
secondo comma dell'art. 96, dove è scritto «… il tribunale, prima di
provvedere, deve sentire il
procuratore della Repubblica e gli interessati… », emerge che, in ogni caso, debba
essere instaurato obbligatoriamente il contraddittorio nei confronti degli
interessati dopo l'intervento ex lege in giudizio del P.M. Esaminando attentamente il
tenore letterale del predetto comma due, non ci dovrebbero essere dubbi sul
fatto che l'obbligo del rispetto del principio del contraddittorio deve essere
sempre osservato in tutte quelle ipotesi elencate nel precedente art. 95 sopra
menzionate e, in caso di mancata instaurazione del predetto contraddittorio,
sembra che tutto il procedimento sia affetto da nullità assoluta. In concreto e
dal punto di vista tecnico-procedurale, il contraddittorio si realizza,
pienamente, quando, dopo che le parti hanno provveduto a depositare il ricorso
in cancelleria, questo, con il decreto di fissazione dell'udienza di
comparizione personale delle parti, viene, a cura dell'Ufficio, notificato e/o
comunicato al P.M. ed agli interessati.
Anche la Giurisprudenza in
passato, anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento, aveva più
volte affermato che in materia di procedimento di rettificazione di un atto
dello stato civile «è nullo il procedimento senza la previa instaurazione del
contraddittorio nei confronti del soggetto il cui atto è oggetto della
richiesta rettifica» e che «va sempre garantito, a pena di nullità, il diritto
alla difesa, mediante il rispetto del menzionato principio, che impone che le
domande del P.M. siano portate a conoscenza delle parti interessate» (3).
Una recente applicazione
degli artt. 95 e 96 del D.P.R. n. 396/2000 è stata fatta
dai Giudici del Tribunale di S. Maria C.V. (CE) a
seguito dell'istanza proposta da due coniugi al fine di ottenere la
rettificazione dell'atto di nascita del loro figlio minore.
Per la precisione i coniugi N.V. e S.R., in qualità di
genitori esercenti la potestà sul loro figlio minore, avevano chiesto al
Tribunale di S. Maria C.V. di rettificare l'atto di
nascita del figlio Giuseppe Costantino, nella parte in cui in esso era scritto
«Giuseppe Costantino», e di separare il predetto nome con l'apposizione del
segno della virgola e, quindi, di attribuire al proprio figlio il solo nome di
«Giuseppe» distinto da quello di «Costantino». Il Tribunale si pronunciava
sull'istanza dei ricorrenti e, previo parere favorevole del P.M.,
ordinava all'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza del minore la
rettificazione dell'atto di nascita nella parte in cui, dove era scritto
«Giuseppe Costantino», si doveva leggere ed intendere «Giuseppe, Costantino».
Il decreto n. 521, depositato in data 18-3-2003 (che viene riportato alla fine di questo commento - n.d.r.), veniva pronunciato senza che i giudici
ritenessero necessario sentire i coniugi interessati come, invece, previsto
dalla normativa vigente.
A questo punto, va
osservato, alla luce di questa nuova pronuncia, che i Giudici del Foro sammaritano non hanno applicato «alla lettera» l'art. 96,
secondo comma, del Regolamento e non hanno tenuto presente che, anche con
l'entrata in vigore della nuova normativa, è obbligatoria l'audizione, oltreché del P.M., anche degli
interessati.
A mio avviso, la norma in
questione non deve essere riferita alla generalità dei casi che si sottopongono
all'attenzione dell'Autorità giurisdizionale ma deve essere ricondotta sempre
alla particolarità del caso concreto da esaminare. Da questa osservazione si
giunge alla conclusione che anche il contraddittorio in alcuni casi deve essere
tassativamente osservato, in altri no.
Infine, per non creare
confusione, bisogna distinguere le seguenti ipotesi:
1) Se si chiede la rettificazione di un atto
dello stato civile (ad esempio la rettificazione del nome erroneamente
trascritto nell'atto di nascita o in un atto di matrimonio o di morte; la
separazione di nomi composti come avvenuto nel caso del Tribunale di S. Maria C.V.) o la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito o
la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente
registrato, non è necessario integrare il
contraddittorio nei confronti degli interessati poiché non si
verificherebbe un conflitto di interessi tra soggetti che contrastano sulla
domanda della parte ricorrente. Infatti se gli interessati hanno chiaramente
spiegato nell'atto introduttivo le ragioni della loro richiesta e se non vi
sono incertezze sull'identificazione dei soggetti che hanno interesse alla
pronuncia del decreto, è sufficiente per i giudici la sola lettura del predetto
atto per integrare i presupposti della concessione del provvedimento chiesto.
2) Se viene promosso il procedimento al fine
di rimuovere un rifiuto dell'Ufficiale di stato civile di ricevere una
dichiarazione o una trascrizione, annotazione o altro adempimento, è necessario
integrare il contraddittorio nei confronti degli interessati e dell'Ufficiale
di stato civile in quanto in tale procedimento è possibile ravvisare un
conflitto di interessi tra l'Ufficiale di Stato civile, che ha interesse a
mantenere la regolare tenuta dei registri dello stato civile, e i soggetti che
hanno l'interesse contrapposto a far eseguire una trascrizione o annotazione
nei registri. In questo caso il provvedimento conclusivo potrebbe assumere,
sostanzialmente, la forma di una sentenza.
Avv. Francesco
Orabona
---------------------------------------------------------------------
(1) Crisanto Mandrioli,
Diritto processuale civile I, Giappichelli, 2003.
(2) Arieta,
Procedimenti in camera di consiglio, in Dig. Disc. Priv., sez. civ. XIV, Torino, 1996; Monteleone,
Camera di consiglio (dir. proc. civ.), in Novissimo Dig. It. I, Torino, 1980; Crisanto Mandrioli,
Diritto processuale civile III, Giappichelli, XIII ed., pag. 402.
(3) C. App.
Brescia, sent. del 19-1-1989, in Giust.
Civ., 1989, I, 691; C. App.
Brescia, sent. del 14-1-1988, in Dir. Famiglia, 1989,
113.
*
Il Tribunale di S.M. Capua Vetere,
prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il
seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al
n. 177/03 Ruolo Generale, avente ad oggetto il ricorso per la rettifica
dell'atto di nascita di N. Giuseppe Costantino, promosso da:
N.V. e S.R.,
rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso introduttivo,
dall'avv.to F.O. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO E MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in
data 13-2-2002, i coniugi N.V. e S.R.,
premettendo che in data 22-3-1986 veniva denunciata all'Ufficiale dello stato
civile del Comune di Aversa la nascita di N. Giuseppe
Costantino, proprio figlio legittimo;
che, per mero errore, il
padre dichiarante gli imponeva il nome di Giuseppe Costantino mentre in realtà
voleva imporre il nome di Giuseppe come prenome ed intervallare con la virgola
quello successivo di Costantino;
che il ragazzo aveva usato
ed era conosciuto solo con il nome di Giuseppe, mentre la trascrizione all'anagrafe
dei due nomi senza il segno di interpunzione aveva creato non pochi problemi
sia al figlio che ad essi ricorrenti tanto che spesso avevano dovuto farsi
certificare che N. Giuseppe e N. Giuseppe Costantino erano in realtà la stessa
persona.
Tanto premesso, chiedevano a
questo Tribunale di ordinare la rettificazione dell'atto di nascita di N.
Giuseppe Costantino, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Aversa al n. 378, parte I, serie A, anno 1986, nel senso
che ove nel corpo dell'atto era scritto «dà i nomi di Giuseppe, Costantino», si
doveva leggere ed intendere «dà il nome di Giuseppe».
Il Pubblico Ministero
esprimeva parere favorevole alla rettifica del predetto atto di nascita.
Orbene, non vi è dubbio che ricorra
una delle ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 95 dell'Ordinamento dello stato
civile, il Tribunale può rettificare, nella fattispecie, l'atto di nascita.
Invero, è sufficiente la
lettura del ricorso per ritenere integrati i presupposti del provvedimento in
quanto chi più dei genitori (tra l'altro, essendo il figlio minore, essi
agiscono nella qualità di esercenti la potestà genitoriale
sullo stesso) può riferire sia in ordine alla reale volontà degli stessi di
imporre un determinato nome al figlio, sia in ordine agli inconvenienti che può
aver procurato la mancata interposizione tra un nome e l'altro del segno della
virgola. E' più che plausibile, infatti, che il ragazzo abbia sempre e solo
usato il primo nome impostogli di Giuseppe, senza sapere della necessità di
utilizzare anche il secondo, stante la mancata apposizione della virgola, e che
questa cosa non pochi inconvenienti gli abbia procurato in ordine alla sua
corretta individuazione che, come si sa, viene fatta in base ai dati che
risultano dalla dichiarazione ricevuta dall'Ufficiale dello stato civile ed
annotata sull'atto di nascita e che
prevedeva il doppio prenome.
Poiché non vi è dubbio che
si tratti della stessa persona e che la limitazione del prenome al solo
Giuseppe non provochi incertezze sull'identificazione del soggetto portatore di
quel nome.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 29, 95 e 96 D.P.R. 396/2000, accoglie il ricorso e,
per l'effetto, ordina all'ufficiale dello stato civile di Aversa
di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di N. Giuseppe Costantino,
trascritto nei registri di nascita di quel Comune al numero 378, parte I, serie
A, anno 1986, nel senso che ove nel corpo dell'atto è scritto, il dichiarante
dà il nome di «Giuseppe Costantino», si debba leggere ed intendere «Giuseppe,
Costantino».
Manda alla Cancelleria per
gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in S.M. Capua Vetere, nella camera di consiglio del 14-3-2003.
Il Presidente
Dott. Catello
Marano
Il Giudice estensore
Dott. Massimo
Urbano


