Non è necessaria l'osservanza del principio del contraddittorio nel procedimento di rettificazione dell'atto di stato civile

 

Il D.P.R. del 3-11-2000 n. 396, entrato in vigore il 30-3-2001, che ha dato attuazione alla norma di cui all'art. 2, comma 12, della L. n. 127/97, c.d. Bassanini due, ha dato luogo alla riforma dell'ordinamento dello stato civile. Il legislatore ha, con il nuovo regolamento, ripulito il vecchio sistema dello stato civile abrogando, completamente, le vecchie norme del Regio Decreto n. 1238/1939, divenute oramai obsolete per il nuovo sistema amministrativo, basato, in teoria, su procedure più celeri e snelle, ed ha previsto, rispetto al passato, le seguenti novità: la delega di funzioni dello stato civile attribuita dal sindaco ai dipendenti comunali ed a soggetti diversi che non siano né segretari comunali né dipendenti dell'Ente; l'introduzione dell'archivio informatico in sostituzione dei registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio, di morte; l'introduzione di procedimenti più semplificati per soddisfare le richieste di rilascio di atti da parte dei cittadini; la previsione dell'obbligo da parte dell'Ufficiale di stato civile di motivare per iscritto il suo rifiuto a soddisfare una richiesta dell'interessato; l'introduzione della ripartizione delle competenze tra autorità amministrativa e giurisdizionale in ordine alle procedure di cambiamento di nomi e cognomi, di rettificazioni e correzioni degli atti dello stato civile.

In queste note ci occupiamo, più da vicino, della procedura giudiziale inerente la rettificazione degli atti dello stato civile (artt. 95 e 96 del D.P.R. n. 396) ed, in particolare, del problema dell'osservanza del contraddittorio nel procedimento di rettificazione alla luce del decreto emesso dal collegio del Tribunale di S. Maria C.V. in data 18-3-2003.

In prima analisi, va ricordato che, secondo la previsione dell'art. 95 del citato regolamento, il procedimento in questione viene promosso con ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento da chi ha interesse a chiedere: 1) la rettificazione di un atto dello stato civile quando in esso vi è un errore (che non sia però errore materiale di scritture per la correzione del quale è prevista la procedura di cui all'art. 98 del Regolamento) o la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito o 2) la formazione di un atto omesso quando questo non è stato redatto dall'Ufficiale di stato civile entro i termini di legge o 3) la cancellazione di un atto indebitamente registrato negli archivi dello stato civile. L'istante può, altresì, proporre l'opposizione ad un rifiuto dell'ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un'annotazione o altro adempimento.

Dopo che il ricorrente ha depositato il ricorso in cancelleria «il Tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale di stato civile» (art. 96 I comma). «Il Tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare» (art. 96 II comma). Infine sull'istanza «il Tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato» (art. 96 III comma). Il terzo comma dell'art. 96 prevede per il procedimento in camera di consiglio l'applicazione, in quanto compatibili, degli artt. 737 e ss. del codice di procedura civile nonché dell'art. 455 del c.c. per quanto concerne i soggetti ai quali non può essere opposto il decreto di rettificazione e cioè quelli che non hanno concorso alla proposizione della domanda di rettificazione o che non sono stati parti del giudizio o che non sono stati regolarmente citati.

Esaminate, brevemente, le norme sulla disciplina del procedimento di rettificazione, occorre chiarire, ora, se tale procedimento ha natura contenziosa con attuazione piena del contraddittorio oppure ha natura di giurisdizione volontaria con attenuazione delle garanzie del contraddittorio.

E' opportuno, prima, chiarire che i procedimenti contenziosi sono quelli che si svolgono nell'ambito di un processo in cui una delle parti, contro cui è proposta la domanda, deve essere posta in condizione di uguaglianza formale e di difendersi, se lo vuole, rispetto a colui che propone la domanda. La funzione principale di questi procedimenti è quella di attuare concretamente i diritti e di pervenire generalmente all'accertamento di essi attraverso un provvedimento giurisdizionale che assume la forma dell'incontrovertibilità propria del giudicato.

I procedimenti di giurisdizione volontaria disciplinati negli artt. 737 e ss. del c.p.c. (disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio), invece, hanno una funzione diversa da quella della tutela giurisdizionale in quanto, come sostenuto da autorevole Dottrina (1),             «non mirano ad attuare diritti ma ad integrare o realizzare la fattispecie costitutiva di uno stato personale o familiare (adozione di persone maggiori d'età che si attua con l'adozione di un decreto del tribunale in camera di consiglio) o di un determinato potere (autorizzazione del giudice tutelare che consente l'alienazione di beni appartenenti al minore) o della vicenda costitutiva, modificativa o estintiva di una persona giuridica o di altre situazioni simili». L'autorità giurisdizionale svolge un'attività di tipo amministrativo che sfocia, generalmente, nella pronuncia, in camera di consiglio, di un provvedimento (decreto) che non è idoneo al giudicato e, quindi, non ha la forma di una sentenza, ma che è caratterizzato dalla revocabilità e dalla modificabilità.

La disciplina dei procedimenti di volontaria giurisdizione viene integrata eventualmente dalla disciplina dettata, specificamente, per i singoli procedimenti e si applica interamente, o nella misura risultante dalle singole norme di richiamo, a procedimenti che, di solito, hanno ad oggetto materie (anche non di famiglia o di stato delle persone) diverse dai diritti o che, pur incidendo su diritti, non risolvono posizioni di contrasto né assolvono ad esigenze di tutela e che, in relazione a ciò, possono tollerare, per la maggiore speditezza del procedimento, l'attenuazione delle garanzie del contraddittorio e delle prove (2).

Chiarito ciò, va ora stabilito se il procedimento di cui all'art. 96 del Regolamento in questione va inserito nell'ambito delle norme che disciplinano i procedimenti di giurisdizione volontaria e se viene, in ogni caso, osservato il principio del contraddittorio come sembra prevedere, tassativamente, il comma due del citato articolo.

Ebbene, dalla lettura della citata norma, nella parte in cui essa prevede che «… si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile... », si desume che il procedimento in questione segue quel gruppo di norme che costituiscono il nucleo della disciplina unitaria dei procedimenti riconducibili alle caratteristiche proprie della giurisdizione volontaria sopra evidenziate.

Dalla lettura, invece, del secondo comma dell'art. 96, dove è scritto «… il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati… », emerge che, in ogni caso, debba essere instaurato obbligatoriamente il contraddittorio nei confronti degli interessati dopo l'intervento ex lege in giudizio del P.M. Esaminando attentamente il tenore letterale del predetto comma due, non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che l'obbligo del rispetto del principio del contraddittorio deve essere sempre osservato in tutte quelle ipotesi elencate nel precedente art. 95 sopra menzionate e, in caso di mancata instaurazione del predetto contraddittorio, sembra che tutto il procedimento sia affetto da nullità assoluta. In concreto e dal punto di vista tecnico-procedurale, il contraddittorio si realizza, pienamente, quando, dopo che le parti hanno provveduto a depositare il ricorso in cancelleria, questo, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti, viene, a cura dell'Ufficio, notificato e/o comunicato al P.M. ed agli interessati.

Anche la Giurisprudenza in passato, anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento, aveva più volte affermato che in materia di procedimento di rettificazione di un atto dello stato civile «è nullo il procedimento senza la previa instaurazione del contraddittorio nei confronti del soggetto il cui atto è oggetto della richiesta rettifica» e che «va sempre garantito, a pena di nullità, il diritto alla difesa, mediante il rispetto del menzionato principio, che impone che le domande del P.M. siano portate a conoscenza delle parti interessate» (3).

Una recente applicazione degli artt. 95 e 96 del D.P.R. n. 396/2000 è stata fatta dai Giudici del Tribunale di S. Maria C.V. (CE) a seguito dell'istanza proposta da due coniugi al fine di ottenere la rettificazione dell'atto di nascita del loro figlio minore.

Per la precisione i coniugi N.V. e S.R., in qualità di genitori esercenti la potestà sul loro figlio minore, avevano chiesto al Tribunale di S. Maria C.V. di rettificare l'atto di nascita del figlio Giuseppe Costantino, nella parte in cui in esso era scritto «Giuseppe Costantino», e di separare il predetto nome con l'apposizione del segno della virgola e, quindi, di attribuire al proprio figlio il solo nome di «Giuseppe» distinto da quello di «Costantino». Il Tribunale si pronunciava sull'istanza dei ricorrenti e, previo parere favorevole del P.M., ordinava all'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza del minore la rettificazione dell'atto di nascita nella parte in cui, dove era scritto «Giuseppe Costantino», si doveva leggere ed intendere «Giuseppe, Costantino». Il decreto n. 521, depositato in data 18-3-2003 (che viene riportato alla fine di questo commento - n.d.r.),  veniva pronunciato senza che i giudici ritenessero necessario sentire i coniugi interessati come, invece, previsto dalla normativa vigente.

A questo punto, va osservato, alla luce di questa nuova pronuncia, che i Giudici del Foro sammaritano non hanno applicato «alla lettera» l'art. 96, secondo comma, del Regolamento e non hanno tenuto presente che, anche con l'entrata in vigore della nuova normativa, è obbligatoria l'audizione, oltreché del P.M., anche degli interessati.

A mio avviso, la norma in questione non deve essere riferita alla generalità dei casi che si sottopongono all'attenzione dell'Autorità giurisdizionale ma deve essere ricondotta sempre alla particolarità del caso concreto da esaminare. Da questa osservazione si giunge alla conclusione che anche il contraddittorio in alcuni casi deve essere tassativamente osservato, in altri no.

Infine, per non creare confusione, bisogna distinguere le seguenti ipotesi:

   1) Se si chiede la rettificazione di un atto dello stato civile (ad esempio la rettificazione del nome erroneamente trascritto nell'atto di nascita o in un atto di matrimonio o di morte; la separazione di nomi composti come avvenuto nel caso del Tribunale di S. Maria C.V.) o la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli interessati poiché non si verificherebbe un conflitto di interessi tra soggetti che contrastano sulla domanda della parte ricorrente. Infatti se gli interessati hanno chiaramente spiegato nell'atto introduttivo le ragioni della loro richiesta e se non vi sono incertezze sull'identificazione dei soggetti che hanno interesse alla pronuncia del decreto, è sufficiente per i giudici la sola lettura del predetto atto per integrare i presupposti della concessione del provvedimento chiesto.

   2) Se viene promosso il procedimento al fine di rimuovere un rifiuto dell'Ufficiale di stato civile di ricevere una dichiarazione o una trascrizione, annotazione o altro adempimento, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli interessati e dell'Ufficiale di stato civile in quanto in tale procedimento è possibile ravvisare un conflitto di interessi tra l'Ufficiale di Stato civile, che ha interesse a mantenere la regolare tenuta dei registri dello stato civile, e i soggetti che hanno l'interesse contrapposto a far eseguire una trascrizione o annotazione nei registri. In questo caso il provvedimento conclusivo potrebbe assumere, sostanzialmente, la forma di una sentenza.

 

Avv. Francesco Orabona

 

 

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         (1) Crisanto Mandrioli, Diritto processuale civile I, Giappichelli, 2003.

         (2) Arieta, Procedimenti in camera di consiglio, in Dig. Disc. Priv., sez. civ. XIV, Torino, 1996; Monteleone, Camera di consiglio (dir. proc. civ.), in Novissimo Dig. It. I, Torino, 1980; Crisanto Mandrioli, Diritto processuale civile III,  Giappichelli, XIII ed., pag. 402.

(3) C. App. Brescia, sent. del 19-1-1989, in Giust. Civ., 1989, I, 691; C. App. Brescia, sent. del 14-1-1988, in Dir. Famiglia, 1989, 113.

 

 

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 Il Tribunale di S.M. Capua Vetere, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

 

DECRETO

 

nel procedimento iscritto al n. 177/03 Ruolo Generale, avente ad oggetto il ricorso per la rettifica dell'atto di nascita di N. Giuseppe Costantino, promosso da:

N.V. e S.R., rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv.to F.O. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio.

 

SVOLGIMENTO  DEL  PROCESSO  E  MOTIVI  DELLA DECISIONE

 

Con ricorso depositato in data 13-2-2002, i coniugi N.V. e S.R., premettendo che in data 22-3-1986 veniva denunciata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Aversa la nascita di N. Giuseppe Costantino, proprio figlio legittimo;

che, per mero errore, il padre dichiarante gli imponeva il nome di Giuseppe Costantino mentre in realtà voleva imporre il nome di Giuseppe come prenome ed intervallare con la virgola quello successivo di Costantino;

che il ragazzo aveva usato ed era conosciuto solo con il nome di Giuseppe, mentre la trascrizione all'anagrafe dei due nomi senza il segno di interpunzione aveva creato non pochi problemi sia al figlio che ad essi ricorrenti tanto che spesso avevano dovuto farsi certificare che N. Giuseppe e N. Giuseppe Costantino erano in realtà la stessa persona.

Tanto premesso, chiedevano a questo Tribunale di ordinare la rettificazione dell'atto di nascita di N. Giuseppe Costantino, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Aversa al n. 378, parte I, serie A, anno 1986, nel senso che ove nel corpo dell'atto era scritto «dà i nomi di Giuseppe, Costantino», si doveva leggere ed intendere «dà il nome di Giuseppe».

Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole alla rettifica del predetto atto di nascita.

Orbene, non vi è dubbio che ricorra una delle ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 95 dell'Ordinamento dello stato civile, il Tribunale può rettificare, nella fattispecie, l'atto di nascita.

Invero, è sufficiente la lettura del ricorso per ritenere integrati i presupposti del provvedimento in quanto chi più dei genitori (tra l'altro, essendo il figlio minore, essi agiscono nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sullo stesso) può riferire sia in ordine alla reale volontà degli stessi di imporre un determinato nome al figlio, sia in ordine agli inconvenienti che può aver procurato la mancata interposizione tra un nome e l'altro del segno della virgola. E' più che plausibile, infatti, che il ragazzo abbia sempre e solo usato il primo nome impostogli di Giuseppe, senza sapere della necessità di utilizzare anche il secondo, stante la mancata apposizione della virgola, e che questa cosa non pochi inconvenienti gli abbia procurato in ordine alla sua corretta individuazione che, come si sa, viene fatta in base ai dati che risultano dalla dichiarazione ricevuta dall'Ufficiale dello stato civile ed annotata sull'atto di nascita  e che prevedeva il doppio prenome.

Poiché non vi è dubbio che si tratti della stessa persona e che la limitazione del prenome al solo Giuseppe non provochi incertezze sull'identificazione del soggetto portatore di quel nome.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale, visti gli artt. 29, 95 e 96 D.P.R. 396/2000, accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all'ufficiale dello stato civile di Aversa di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di N. Giuseppe Costantino, trascritto nei registri di nascita di quel Comune al numero 378, parte I, serie A, anno 1986, nel senso che ove nel corpo dell'atto è scritto, il dichiarante dà il nome di «Giuseppe Costantino», si debba leggere ed intendere «Giuseppe, Costantino».

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in S.M. Capua Vetere, nella camera di consiglio del 14-3-2003.

 

Il Presidente

Dott. Catello Marano

 

Il Giudice estensore

Dott. Massimo Urbano