DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

 
Aggiornamento delle indennità dei giudici di pace - Istituzione di nuove indennità

CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA - Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni - Prot. n. 88/2000/U dell’11 gennaio 2000, diretta ai Presidenti delle Corti di Appello.

Con riferimento a quanto in oggetto si rappresenta che l’art. 11 della legge n. 374/91, relativo alle indennità spettanti ai giudici di pace, è stato modificato rispettivamente dall’art. 12 della legge 24 novembre 1999, n. 468, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15  dicembre 1999, e dall’art. 5 della legge n. 479 del 16 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1999.
In particolare l’art. 12, comma 2, della legge n. 468/99 stabilisce che: « in materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta un’indennità di lire settantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il giudizio ovvero per ogni verbale di conciliazione ».
Conseguentemente, alla luce delle nuove disposizioni legislative, a far data dal decorso 30 dicembre 1999, ai giudici di pace dovrà essere corrisposta l’indennità di lire settantamila per ogni giorno di udienza, per non più di dieci udienze al mese, e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione.
Con riferimento al compenso spettante per le sentenze, a fronte di lessico normativo suscettibile di letture diversificate, poiché non è  recepibile un’interpretazione tale da ritenere che la legge abbia inteso favorire negligenze o ritardi nel deposito delle decisioni, si rappresenta che l’indennità aggiornata andrà liquidata per le sentenze rispetto alle quali il termine di 15 giorni previsto per il deposito dall’art. 321 c.p.c. non risulti ancora decorso alla data del 30 dicembre 1999.
L’art. 5, comma 1, della legge n. 479/99 inserisce il comma 3 bis nell’art. 11 della legge n. 374/91 che recita: « in materia civile è corrisposta altresì un’indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186 ter del codice di procedura civile; l’indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato ».
L’art. 5, comma 3, della legge n. 479/99 inserisce il comma 2 bis nell’art. 15 della legge n. 374/91 che recita: « al coordinatore spetta un’indennità di presenza mensile per l’effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici, di lire 750.000 per tutti gli altri uffici ».
Conseguentemente, a decorrere dal 2 gennaio 2000 (cfr. art. 5, comma 4, legge cit.), ai giudici di pace dovrà essere liquidata l’indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessa,  rispettivamente ai sensi degli artt. 641 e 186 ter c.p.c., ovvero per ogni domanda di ingiunzione rigettata.
Ai coordinatori, parimenti, spetterà l’indennità di presenza mensile variabile in relazione all’organico dell’ufficio, a decorrere dal 2 gennaio 2000.
Si prega di diramare la presente circolare a tutti gli uffici del Distretto interessati.

Il Direttore Generale
Fabrizio Hinna Danesi
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CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA - Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni - Prot. n. 297/2000/U del 27 gennaio 2000, diretta ai Presidenti delle Corti di Appello.

Si fa seguito alla circolare prot. n. 88/2000/U di data 11 gennaio c.a. relativa all’oggetto.
Da una rimeditata valutazione del testo dell’art. 11 della L. 21-11-1991 n. 374, come modificato dall’art. 12 della L. 24-11-1999 n. 468, si desume che l’aumento del compenso previsto per i giudici di pace è ancorato alla
« sentenza » e non al momento in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
Interpretativamente, pertanto, appare più esatto ritenere che il legislatore abbia inteso fare riferimento al momento in cui la sentenza assume giuridica esistenza.
Tale momento coincide con la sottoscrizione ed il deposito del documento in cancelleria (artt. 64 e 119 disp. att. c.p.c.).
Pertanto l’emolumento di lire centodiecimila di cui all’art. 11 citato andrà corrisposto facendo esclusivo riferimento alla data di deposito della sentenza in cancelleria.
Si prega di voler diramare le presenti istruzioni ai rispettivi uffici periferici.
Si ringrazia.

Il Direttore Generale
Fabrizio Hinna Danesi