DISEGNI DI LEGGE

Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura


 Pubblichiamo il disegno di legge approvato il 22 marzo 2000 dal Consiglio dei Ministri e avente ad oggetto « Aumento del ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura ». Nel prossimo numero pubblicheremo la relazione.

Titolo I — RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Art. 1. — Aumento del ruolo organico - 1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di mille unità, delle quali trecento da destinare alla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533.
2. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295 è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
3. Salvo quanto previsto nell’articolo 2, con separati decreti del Ministro della giustizia, da emanarsi, sentito il Consiglio superiore della magistratura, prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi banditi ai sensi degli articoli 14 e 15, sono incrementate complessivamente di settecentoventisei posti le piante organiche degli uffici giudiziari in relazione al numero di posti messi a concorso e in considerazione delle indicazioni di cui al comma 1.

Art. 2. — Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di Cassazione ed alla Procura generale presso la medesima Corte - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, nella pianta organica della Corte di Cassazione sono inseriti 30 magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello e 22 magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo. Con decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione i magistrati di appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di Cassazione.
2. Con il decreto di cui al comma 1, nella pianta organica della Procura generale presso la Corte di Cassazione sono inseriti 22 magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale, i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione.
3. I posti dei magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di Cassazione ed alla Procura generale sono messi a concorso con le procedure ordinarie.
4. I magistrati che, alla data del decreto di cui al comma 1, sono applicati alla Corte di Cassazione o alla Procura generale sono destinati, nei rispettivi uffici, a coprire i posti delle piante organiche indicate nei commi 1 e 2.
5. Sono abrogate le leggi 21 maggio 1956, n. 489, 29 novembre 1971, n. 1050 e 30 luglio 1985, n. 405.

Art. 3. — Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie - 1. Nel ruolo organico della magistratura sono istituiti duecento posti di magistrati di merito o di legittimità, nonché di equiparati ai medesimi, con esclusione degli uditori giudiziari, da destinare, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, presso gli organismi di seguito indicati:
a)  Ministero della giustizia;
b) Consiglio superiore della magistratura;
c) Ispettorato Generale del Ministero della giustizia;
d) Corte Costituzionale e altri organi costituzionali, Commissioni parlamentari di inchiesta, amministrazioni pubbliche, organismi imparziali di garanzia, organismi comunitari, internazionali o sovranazionali.
2. Cessata la destinazione presso gli organismi di cui al comma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

Titolo II — SOSTITUZIONE DEI MAGISTRATI ASSENTI DAL SERVIZIO

Art. 4. —Magistrati distrettuali - 1. Con i decreti di cui al comma 3 dell’articolo 1, il Ministro della giustizia provvede alla formazione presso ogni Corte di appello della pianta organica dei magistrati distrettuali, costituita dai magistrati di corte di appello, magistrati di tribunale ed equiparati, da destinare alla sostituzione dei magistrati del distretto. Le funzioni del magistrato distrettuale sono equiparate ad ogni effetto alle funzioni di magistrato di tribunale, anche nell’ipotesi di sostituzione di magistrati con funzioni di appello.
2. La consistenza numerica di ciascuna pianta organica va determinata con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti all’entrata in vigore della legge.
3. Il numero dei magistrati distrettuali è soggetto a revisione biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei due anni precedenti.
4. Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 2 e 3, devono distinguersi i magistrati distrettuali destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni requirenti.
5. Il capoluogo del distretto di Corte d’appello ove il magistrato distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.

Art. 5. — Compiti dei magistrati distrettuali - 1. I magistrati distrettuali sono chiamati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall’ufficio:
a) aspettativa per malattia o per altra causa;
b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità;
c) tramutamento non contestuale all’ese-
cuzione del provvedimento di trasferimento
di altro magistrato nel posto lasciato scoper-
to;
d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare.
2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.

Art. 6. — Designazione dei magistrati in sostituzione - 1. In presenza di alcuna delle situazioni previste nell’articolo 5, il consiglio giudiziario provvede alla sostituzione del magistrato assente designando uno dei magistrati ricompresi nella pianta organica di cui all’articolo 4 sulla base dei criteri predeterminati al momento della formazione delle tabelle.
2. I provvedimenti di designazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 7. — Ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali - 1. Quando non sussistono i presupposti per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, i magistrati distrettuali possono essere applicati negli uffici giudiziari del distretto secondo le disposizioni previste dagli articoli 110 e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.
2. Quando non sussiste necessità di applicazione, i magistrati distrettuali sono utilizzati dai consigli giudiziari per le attività preparatorie ed attuative delle loro deliberazioni.

Art. 8. — Destinazione alle funzioni di magistrato distrettuale - 1. I posti destinati ai magistrati distrettuali sono messi a concorso con le procedure ordinarie.

Titolo III —DISCIPLINA DEL CONCORSO ORDINARIO PER UDITORE GIUDIZIARIO

Art. 9. — Modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario - 1. Gli articoli 123, 123-bis e 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12, come da ultimo sostituiti ed introdotti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 17, commi 113 e 114 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha realizzato la semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, sono sostituiti dai seguenti:
« Art. 123. — (Concorso per uditore giudiziario) - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.
2. L’esame consiste:
a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell’articolo 123-ter, comma 1;
b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell’articolo 123-ter, comma 2.
123-bis. — (Prova preliminare) - 1. La prova preliminare è diretta a selezionare i candidati da ammettere alla prova scritta nella misura di cui al comma 2.
2. Salvo quanto disposto dal comma 3, sono ammessi alle prove scritte, previo superamento della prova preliminare, candidati in misura pari a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è stato bandito.
3. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell’ultimo dei candidati ammesso ai sensi del comma 2.
4. La prova preliminare ha luogo a Roma o in sedi decentrate anche per gruppi di candidati da individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro della giustizia. Essa verte sulle materie di cui all’articolo 123-ter, lettere a) e b) e consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 123-quinquies, alle quali il candidato risponde scegliendo una delle risposte prefissate. Le domande sono predisposte con esclusivo riguardo a testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Ad ogni candidato è assegnato un uguale numero di domande. Presiede allo svolgimento della prova, in ciascuna delle sedi in cui essa ha luogo, un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica non inferiore a magistrato di appello con funzioni di presidente, coadiuvati da personale amministrativo di area C con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai magistrati di cui sopra la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali prevista dall’articolo 125-ter, commi 5 e 6, limitatamente alla durata dell’attività del comitato.
5. Dell’ammissione alla prova scritta è data notizia mediante pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
6. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di cui al comma 2:
a) i magistrati militari, amministrativi e contabili;
b) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
c) coloro che hanno conseguito la idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;
d) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell’anno accademico 1998/1999.
7. Il mancato superamento della prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini di cui all’articolo 126, primo comma.
123-ter. — (Prove concorsuali) - 1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti
materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo.
2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
g) diritto comunitario;
h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell’Unione europea.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punto in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 nelle materie della prova orale di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera i), non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
4. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 3 ».
2. L’articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
« Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta »;
b) al comma 1 le parole « Salvo quanto previsto dall’articolo 3 della legge 3 febbraio 1949, n. 26, » sono sostituite dalle parole
« Salvo quanto previsto dal comma 4 »;
c) al comma 2, dopo le parole « da mettere a concorso » sono aggiunte le parole « ai sensi degli articoli 122 e 123 »;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
« 3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta. »;
e) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
« 4. In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione con le diverse sedi.
5. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti la formulazione, la scelta dei temi ed il sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza costituito a norma dell’articolo 123-bis, comma 4. »
3. L’articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è così modificato:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
« 1. La commissione esaminatrice è nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da ventidue magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti universitari di materie giuridiche. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedentemente banditi. »;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
« 1-bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l’espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all’esame degli elaborati.
1-ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati »;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno docente universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. »;
d) al comma 6 le parole « per tutta la durata della procedura concorsuale » sono sostituite dalle seguenti: « dall’insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati. »;
e) al comma 8 le parole « funzionari amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla ottava » sono sostituite dalle parole « personale amministrativo di area C ».
4. All’articolo 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 10 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
« 4. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di trecentoventi candidati ed esegue l’esame orale di non meno di ottanta candidati. La commissione forma la graduatoria entro il tempo occorrente per l’esame di tutti i candidati con le cadenze predette, aumentato di un mese.
5. Il termine per la formazione della graduatoria, come determinato ai sensi del comma 4, è prorogabile con decreto del Ministro della giustizia su motivata richiesta del presidente della commissione.
6. Il mancato rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma 4 può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura.
7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le indennità spettanti ai docenti universitari componenti della commissione. ».
5. L’articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:
« Art. 14. — Sottocommissioni - 1. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal vicepresidente, sostituiti dal commissario magistrato più anziano in caso di assenza o impedimento, ed assistite da un segretario.
2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola ciascuna sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presieduti dal presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato più anziano ed assistiti da un segretario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ciascun collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione, dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
3. Ciascuna sottocommissione procede all’esame orale dei candidati ed all’attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni.
5. Prima di procedere all’esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione. »

Art. 10. — Norme di coordinamento - 1. Nell’articolo 123-quinquies, comma 3, lettera b), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12, introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, prima delle parole
« nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici », sono inserite le parole « i quesiti devono concernere argomenti oggetto di disposizioni codicistiche ovvero di altri testi normativi; ».
2. Nell’articolo 124, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12, come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, le parole « alla data di pubblicazione del bando di concorso » sono sostituite dalle parole « alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda ».
3. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, le parole « comma 4 dell’articolo 123-bis » sono sostituite dalle parole « comma 2 dell’articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».
4. L’articolo 20 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è così modificato:
a) le parole « 123, comma 1, lettera a) » sono soppresse;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo:
« Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall’articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti ».
5. Salvo quanto disposto dal comma 1, restano ferme le disposizioni degli articoli 123-quater e 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12, introdotte dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
6. All’articolo 6, settimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n.  1860, le parole
« due membri » sono sostituite dalle parole
« un membro ».

Art. 11. — Norma di interpretazione autentica - 1. Il combinato disposto dell’articolo 12, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n.  195, come modificato dall’articolo 13 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dell’articolo 125, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è interpretato nel senso che si procede alle nomine nei limiti delle effettive vacanze dei posti del ruolo organico e nell’ordine in cui queste si verificano, seguendo la graduatoria finale di merito dei vincitori.

Titolo IV —AMMISSIONE DI AVVOCATI ALL’UFFICIO DI MAGISTRATO DI TRIBUNALE

Art. 12. — Concorso per magistrato di tribunale - 1. L’articolo 122 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dai seguenti:
« Art. 122. — Concorso per magistrato di tribunale - 1. Gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione ed un’età inferiore a quarantacinque anni conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, in numero non superiore ad un decimo dei posti del ruolo organico del personale della magistratura.
2. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.
3. L’esame consiste:
a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai numeri 1 e 2:
1) diritto civile e diritto processuale civile;
2) diritto penale e diritto processuale penale;
3) diritto amministrativo.
b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma 2 dell’articolo 123-ter.
4. Sono ammessi alla prova scritta, previo superamento della prova preliminare disciplinata dall’articolo 123-bis, candidati in misura pari a cinque volte il numero di posti messi a concorso.
5. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per uditore giudiziario.
Art. 122-bis. — Collocazione nel ruolo. Trattamento economico e previdenziale. Assegnazione di sede - 1. I magistrati di tribunale nominati ai sensi dell’articolo 122 prendono posto, nell’ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianità della magistratura subito dopo l’ultimo dei magistrati di tribunale ed è ad essi attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante al magistrato di tribunale con due anni di anzianità complessiva.
2. Ai magistrati di tribunale nominati ai sensi dell’articolo 122 è attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari. Per il periodo di pregressa attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.
3. La circoscrizione territoriale dell’ufficio giudiziario assegnato come prima sede ai magistrati di tribunale nominati ai sensi dell’articolo 122 non deve coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del tribunale nel quale hanno esercitato la professione forense ».
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le necessarie disposizioni di attuazione.
3. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, le disposizioni di cui agli articoli 122 e 122-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotte dal presente articolo, non si applicano ai concorsi riservati per la provincia di Bolzano.
Art. 13. — Tirocinio - 1. All’articolo 121 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole
« , salvo quanto è disposto nell’articolo seguente » sono sostituite dalle parole « ovvero, in qualità di magistrato di tribunale e per un periodo di tempo minore, per i magistrati reclutati ai sensi dell’articolo 122 ».

Titolo V — NORME TRANSITORIE E FINALI
 
Art. 14. — Reclutamento di uditori giudiziari - 1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura del novanta per cento di tutti i posti vacanti nell’organico della magistratura alla data dell’entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall’aumento di cui all’articolo 1, avviene mediante tre concorsi, banditi con unico decreto, le cui prove preliminari si svolgono, in periodi successivi, entro un anno dalla data predetta.
2. I candidati possono presentare domanda di partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui al comma 1, nel termine rispettivamente previsto per ciascun concorso. In presenza di domande che indichino più di un concorso, ovvero non ne indichino alcuno, il Consiglio superiore della magistratura assegna d’ufficio i candidati ad uno dei tre concorsi, in maniera da equilibrare, per quanto possibile, il numero dei partecipanti a ciascuno e destinando i candidati più anziani ai concorsi più prossimi.

Art. 15. — Reclutamento di magistrati di tribunale - 1. La copertura del dieci per cento dei posti vacanti nell’organico della magistratura alla data di cui all’articolo 14, comma 1, avviene mediante concorso disciplinato dal titolo IV bandito entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 16. — Copertura finanziaria - 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 13.136 milioni per l’anno 2001 e in lire 103.011 milioni a decorrere dall’anno 2002 e a regime, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 2000, all’uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
.
Art. 17. — Disciplina transitoria - 1. Le disposizioni della presente legge riguardanti la disciplina dei concorsi per l’accesso in magistratura, ad eccezione di quelle dettate dall’articolo 11, si applicano ai concorsi banditi successivamente all’entrata in vigore di essa.

TABELLA B
(prevista dall’articolo 1, comma 2)

Primo presidente               1
Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, presidente aggiunto alla Corte di Cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche   3
Presidenti di sezione della Corte di Cassazione ed equiparati    112
Consiglieri della Corte di Cassazione ed equiparati   642
Magistrati di corte d’appello, magistrati di tribunale ed equiparati    8.821
Uditori giudiziari    330
Magistrati di merito e di legittimità, ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie    200

TOTALE   10.109