
Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura
Titolo I — RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA
Art. 1. — Aumento del ruolo organico - 1. Il ruolo organico del
personale della magistratura è aumentato complessivamente di mille
unità, delle quali trecento da destinare alla trattazione delle
controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533.
2. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295 è sostituita
dalla tabella allegata alla presente legge.
3. Salvo quanto previsto nell’articolo 2, con separati decreti del
Ministro della giustizia, da emanarsi, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei
concorsi banditi ai sensi degli articoli 14 e 15, sono incrementate complessivamente
di settecentoventisei posti le piante organiche degli uffici giudiziari
in relazione al numero di posti messi a concorso e in considerazione delle
indicazioni di cui al comma 1.
Art. 2. — Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte
di Cassazione ed alla Procura generale presso la medesima Corte - 1.
Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore
della magistratura, nella pianta organica della Corte di Cassazione sono
inseriti 30 magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato
di appello e 22 magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato
di tribunale, destinati a prestare servizio presso l’ufficio del massimario
e del ruolo. Con decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione
i magistrati di appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio,
ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di Cassazione.
2. Con il decreto di cui al comma 1, nella pianta organica della Procura
generale presso la Corte di Cassazione sono inseriti 22 magistrati di merito
con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore
generale, i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio,
ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte
di Cassazione.
3. I posti dei magistrati di appello e di tribunale destinati alla
Corte di Cassazione ed alla Procura generale sono messi a concorso con
le procedure ordinarie.
4. I magistrati che, alla data del decreto di cui al comma 1, sono
applicati alla Corte di Cassazione o alla Procura generale sono destinati,
nei rispettivi uffici, a coprire i posti delle piante organiche indicate
nei commi 1 e 2.
5. Sono abrogate le leggi 21 maggio 1956, n. 489, 29 novembre 1971,
n. 1050 e 30 luglio 1985, n. 405.
Art. 3. — Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie - 1.
Nel ruolo organico della magistratura sono istituiti duecento posti di
magistrati di merito o di legittimità, nonché di equiparati
ai medesimi, con esclusione degli uditori giudiziari, da destinare, in
ossequio alle vigenti disposizioni di legge, presso gli organismi di seguito
indicati:
a) Ministero della giustizia;
b) Consiglio superiore della magistratura;
c) Ispettorato Generale del Ministero della giustizia;
d) Corte Costituzionale e altri organi costituzionali, Commissioni
parlamentari di inchiesta, amministrazioni pubbliche, organismi imparziali
di garanzia, organismi comunitari, internazionali o sovranazionali.
2. Cessata la destinazione presso gli organismi di cui al comma 1,
i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza,
con le precedenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le
successive vacanze.
Titolo II — SOSTITUZIONE DEI MAGISTRATI ASSENTI DAL SERVIZIO
Art. 4. —Magistrati distrettuali - 1. Con i decreti di cui al
comma 3 dell’articolo 1, il Ministro della giustizia provvede alla formazione
presso ogni Corte di appello della pianta organica dei magistrati distrettuali,
costituita dai magistrati di corte di appello, magistrati di tribunale
ed equiparati, da destinare alla sostituzione dei magistrati del distretto.
Le funzioni del magistrato distrettuale sono equiparate ad ogni effetto
alle funzioni di magistrato di tribunale, anche nell’ipotesi di sostituzione
di magistrati con funzioni di appello.
2. La consistenza numerica di ciascuna pianta organica va determinata
con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore
della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei
magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti
all’entrata in vigore della legge.
3. Il numero dei magistrati distrettuali è soggetto a revisione
biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore
della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei
magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei due anni precedenti.
4. Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 2 e 3, devono distinguersi
i magistrati distrettuali destinati alla sostituzione di magistrati cui
sono attribuite funzioni giudicanti da quelli destinati alla sostituzione
di magistrati cui sono attribuite funzioni requirenti.
5. Il capoluogo del distretto di Corte d’appello ove il magistrato
distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio
ad ogni effetto di legge.
Art. 5. — Compiti dei magistrati distrettuali - 1. I magistrati
distrettuali sono chiamati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza
dall’ufficio:
a) aspettativa per malattia o per altra causa;
b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza
o maternità;
c) tramutamento non contestuale all’ese-
cuzione del provvedimento di trasferimento
di altro magistrato nel posto lasciato scoper-
to;
d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale
o disciplinare.
2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati
con funzioni direttive o semidirettive.
Art. 6. — Designazione dei magistrati in sostituzione - 1. In
presenza di alcuna delle situazioni previste nell’articolo 5, il consiglio
giudiziario provvede alla sostituzione del magistrato assente designando
uno dei magistrati ricompresi nella pianta organica di cui all’articolo
4 sulla base dei criteri predeterminati al momento della formazione delle
tabelle.
2. I provvedimenti di designazione sono comunicati al Consiglio superiore
della magistratura.
Art. 7. — Ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali
- 1. Quando non sussistono i presupposti per la sostituzione di magistrati
assenti dal servizio, i magistrati distrettuali possono essere applicati
negli uffici giudiziari del distretto secondo le disposizioni previste
dagli articoli 110 e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.
2. Quando non sussiste necessità di applicazione, i magistrati
distrettuali sono utilizzati dai consigli giudiziari per le attività
preparatorie ed attuative delle loro deliberazioni.
Art. 8. — Destinazione alle funzioni di magistrato distrettuale - 1. I posti destinati ai magistrati distrettuali sono messi a concorso con le procedure ordinarie.
Titolo III —DISCIPLINA DEL CONCORSO ORDINARIO PER UDITORE GIUDIZIARIO
Art. 9. — Modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario
- 1. Gli articoli 123, 123-bis e 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, come da ultimo sostituiti ed introdotti dagli articoli 1,
2 e 3 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che, in attuazione
della delega contenuta nell’articolo 17, commi 113 e 114 della legge 15
maggio 1997, n. 127, ha realizzato la semplificazione delle modalità
di svolgimento del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria,
sono sostituiti dai seguenti:
« Art. 123. — (Concorso per uditore giudiziario) - 1.
La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.
2. L’esame consiste:
a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell’articolo
123-ter, comma 1;
b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell’articolo
123-ter, comma 2.
123-bis. — (Prova preliminare) - 1. La prova preliminare è
diretta a selezionare i candidati da ammettere alla prova scritta nella
misura di cui al comma 2.
2. Salvo quanto disposto dal comma 3, sono ammessi alle prove scritte,
previo superamento della prova preliminare, candidati in misura pari a
cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è stato
bandito.
3. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato
lo stesso punteggio dell’ultimo dei candidati ammesso ai sensi del comma
2.
4. La prova preliminare ha luogo a Roma o in sedi decentrate anche
per gruppi di candidati da individuarsi, per ogni concorso, con decreto
del Ministro della giustizia. Essa verte sulle materie di cui all’articolo
123-ter, lettere a) e b) e consiste in una serie di domande, formulate
ed assegnate con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo
123-quinquies, alle quali il candidato risponde scegliendo una delle risposte
prefissate. Le domande sono predisposte con esclusivo riguardo a testi
normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali
e dottrinali. Ad ogni candidato è assegnato un uguale numero di
domande. Presiede allo svolgimento della prova, in ciascuna delle sedi
in cui essa ha luogo, un comitato di vigilanza nominato con decreto del
Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della
magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica
non inferiore a magistrato di appello con funzioni di presidente, coadiuvati
da personale amministrativo di area C con funzioni di segreteria. Il comitato
svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno
di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è
sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai magistrati
di cui sopra la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali
prevista dall’articolo 125-ter, commi 5 e 6, limitatamente alla durata
dell’attività del comitato.
5. Dell’ammissione alla prova scritta è data notizia mediante
pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
6. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta,
oltre i limiti di cui al comma 2:
a) i magistrati militari, amministrativi e contabili;
b) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
c) coloro che hanno conseguito la idoneità in uno degli ultimi
tre concorsi espletati in precedenza;
d) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le
professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza
prima dell’anno accademico 1998/1999.
7. Il mancato superamento della prova preliminare non dà luogo
ad inidoneità ai fini di cui all’articolo 126, primo comma.
123-ter. — (Prove concorsuali) - 1. La prova scritta verte su
ciascuna delle seguenti
materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo.
2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi
di materie:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
g) diritto comunitario;
h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell’Unione
europea.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punto in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono
la idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 nelle materie
della prova orale di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) e
comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale
sulla materia di cui alla lettera i), non inferiore a novantotto punti.
Non sono ammesse frazioni di punto.
4. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso
la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del
Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della
magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati
componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue
indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così
nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero
di una o entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove
orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto
sulla conoscenza della lingua straniera si aggiunge a quello complessivo
ottenuto dal candidato ai sensi del comma 3 ».
2. L’articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è
così modificato:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
« Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta »;
b) al comma 1 le parole « Salvo quanto previsto dall’articolo
3 della legge 3 febbraio 1949, n. 26, » sono sostituite dalle parole
« Salvo quanto previsto dal comma 4 »;
c) al comma 2, dopo le parole « da mettere a concorso »
sono aggiunte le parole « ai sensi degli articoli 122 e 123 »;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
« 3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della
giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura che
determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della
giustizia, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono determinati
il luogo ed il calendario di svolgimento della prova preliminare e della
prova scritta. »;
e) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
« 4. In considerazione del numero dei posti messi a concorso,
la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in
altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione con
le diverse sedi.
5. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più
sedi, la commissione espleta presso la sede di svolgimento della prova
in Roma le operazioni inerenti la formulazione, la scelta dei temi ed il
sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni
della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono
attribuite ad un comitato di vigilanza costituito a norma dell’articolo
123-bis, comma 4. »
3. L’articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è
così modificato:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
« 1. La commissione esaminatrice è nominata nei dieci
giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del
Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della
magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato
idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede,
da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato
idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato
di cassazione con funzioni di vicepresidente, da ventidue magistrati con
qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonché
da otto docenti universitari di materie giuridiche. Non può essere
nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno dei tre
concorsi precedentemente banditi. »;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
« 1-bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore
della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati
e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed
altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente,
si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l’espletamento
della prova scritta e prima che si dia inizio all’esame degli elaborati.
1-ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la
commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti
e delle prove orali dei candidati »;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché
ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività
in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente,
dei quali almeno uno docente universitario. In caso di parità di
voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei
lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile,
la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei
collegi di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398. »;
d) al comma 6 le parole « per tutta la durata della procedura
concorsuale » sono sostituite dalle seguenti: « dall’insediamento
del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.
»;
e) al comma 8 le parole « funzionari amministrativi di qualifica
funzionale non inferiore alla ottava » sono sostituite dalle parole
« personale amministrativo di area C ».
4. All’articolo 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
introdotto dall’articolo 10 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
« 4. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate
ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di trecentoventi
candidati ed esegue l’esame orale di non meno di ottanta candidati. La
commissione forma la graduatoria entro il tempo occorrente per l’esame
di tutti i candidati con le cadenze predette, aumentato di un mese.
5. Il termine per la formazione della graduatoria, come determinato
ai sensi del comma 4, è prorogabile con decreto del Ministro della
giustizia su motivata richiesta del presidente della commissione.
6. Il mancato rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma
4 può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente
o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura.
7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate
le indennità spettanti ai docenti universitari componenti della
commissione. ».
5. L’articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
è sostituito dal seguente:
« Art. 14. — Sottocommissioni - 1. Se i candidati che
hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il
presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle
quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati
da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente
e dal vicepresidente, sostituiti dal commissario magistrato più
anziano in caso di assenza o impedimento, ed assistite da un segretario.
2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola
ciascuna sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presieduti
dal presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato più
anziano ed assistiti da un segretario. In caso di parità di voti,
prevale quello del presidente. Ciascun collegio esamina gli elaborati di
una delle materie oggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione
si applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le sottocommissioni
e la commissione, dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925,
n. 1860.
3. Ciascuna sottocommissione procede all’esame orale dei candidati
ed all’attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925,
n. 1860.
4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza
delle sottocommissioni.
5. Prima di procedere all’esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento
della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione.
»
Art. 10. — Norme di coordinamento - 1. Nell’articolo 123-quinquies,
comma 3, lettera b), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto
dall’articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, prima
delle parole
« nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti
riferentisi a tutti i libri dei codici », sono inserite le parole
« i quesiti devono concernere argomenti oggetto di disposizioni codicistiche
ovvero di altri testi normativi; ».
2. Nell’articolo 124, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, le parole « alla data di pubblicazione
del bando di concorso » sono sostituite dalle parole « alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda ».
3. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398, le parole « comma 4 dell’articolo 123-bis » sono sostituite
dalle parole « comma 2 dell’articolo 123-bis del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 ».
4. L’articolo 20 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
è così modificato:
a) le parole « 123, comma 1, lettera a) » sono soppresse;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo:
« Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza che,
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino
di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta,
soddisfino alle condizioni previste dall’articolo 8 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi
vigenti ».
5. Salvo quanto disposto dal comma 1, restano ferme le disposizioni
degli articoli 123-quater e 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, introdotte dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398.
6. All’articolo 6, settimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925,
n. 1860, le parole
« due membri » sono sostituite dalle parole
« un membro ».
Art. 11. — Norma di interpretazione autentica - 1. Il combinato disposto dell’articolo 12, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall’articolo 13 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dell’articolo 125, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è interpretato nel senso che si procede alle nomine nei limiti delle effettive vacanze dei posti del ruolo organico e nell’ordine in cui queste si verificano, seguendo la graduatoria finale di merito dei vincitori.
Titolo IV —AMMISSIONE DI AVVOCATI ALL’UFFICIO DI MAGISTRATO DI TRIBUNALE
Art. 12. — Concorso per magistrato di tribunale - 1. L’articolo
122 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dai seguenti:
« Art. 122. — Concorso per magistrato di tribunale - 1.
Gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione
ed un’età inferiore a quarantacinque anni conseguono la nomina a
magistrato di tribunale mediante concorso per esame, in numero non superiore
ad un decimo dei posti del ruolo organico del personale della magistratura.
2. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello
per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo
di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.
3. L’esame consiste:
a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi
di materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui
ai numeri 1 e 2:
1) diritto civile e diritto processuale civile;
2) diritto penale e diritto processuale penale;
3) diritto amministrativo.
b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma 2
dell’articolo 123-ter.
4. Sono ammessi alla prova scritta, previo superamento della prova
preliminare disciplinata dall’articolo 123-bis, candidati in misura pari
a cinque volte il numero di posti messi a concorso.
5. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dettate per il concorso per uditore giudiziario.
Art. 122-bis. — Collocazione nel ruolo. Trattamento economico e previdenziale.
Assegnazione di sede - 1. I magistrati di tribunale nominati ai sensi dell’articolo
122 prendono posto, nell’ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo
di anzianità della magistratura subito dopo l’ultimo dei magistrati
di tribunale ed è ad essi attribuito il trattamento economico complessivo
annuo spettante al magistrato di tribunale con due anni di anzianità
complessiva.
2. Ai magistrati di tribunale nominati ai sensi dell’articolo 122 è
attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati
ordinari. Per il periodo di pregressa attività forense si applicano
le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.
3. La circoscrizione territoriale dell’ufficio giudiziario assegnato
come prima sede ai magistrati di tribunale nominati ai sensi dell’articolo
122 non deve coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del tribunale
nel quale hanno esercitato la professione forense ».
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito
il Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le necessarie
disposizioni di attuazione.
3. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, le disposizioni
di cui agli articoli 122 e 122-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, introdotte dal presente articolo, non si applicano ai concorsi riservati
per la provincia di Bolzano.
Art. 13. — Tirocinio - 1. All’articolo 121 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, le parole
« , salvo quanto è disposto nell’articolo seguente »
sono sostituite dalle parole « ovvero, in qualità di magistrato
di tribunale e per un periodo di tempo minore, per i magistrati reclutati
ai sensi dell’articolo 122 ».
Titolo V — NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 14. — Reclutamento di uditori giudiziari - 1. Il reclutamento
di uditori giudiziari per la copertura del novanta per cento di tutti i
posti vacanti nell’organico della magistratura alla data dell’entrata in
vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall’aumento di
cui all’articolo 1, avviene mediante tre concorsi, banditi con unico decreto,
le cui prove preliminari si svolgono, in periodi successivi, entro un anno
dalla data predetta.
2. I candidati possono presentare domanda di partecipazione ad uno
solo dei concorsi di cui al comma 1, nel termine rispettivamente previsto
per ciascun concorso. In presenza di domande che indichino più di
un concorso, ovvero non ne indichino alcuno, il Consiglio superiore della
magistratura assegna d’ufficio i candidati ad uno dei tre concorsi, in
maniera da equilibrare, per quanto possibile, il numero dei partecipanti
a ciascuno e destinando i candidati più anziani ai concorsi più
prossimi.
Art. 15. — Reclutamento di magistrati di tribunale - 1. La copertura del dieci per cento dei posti vacanti nell’organico della magistratura alla data di cui all’articolo 14, comma 1, avviene mediante concorso disciplinato dal titolo IV bandito entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 16. — Copertura finanziaria - 1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, valutato in lire 13.136 milioni per l’anno 2001 e
in lire 103.011 milioni a decorrere dall’anno 2002 e a regime, si provvede
mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno 2000, all’uopo parzialmente utilizzando
gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio
.
Art. 17. — Disciplina transitoria - 1. Le disposizioni della
presente legge riguardanti la disciplina dei concorsi per l’accesso in
magistratura, ad eccezione di quelle dettate dall’articolo 11, si applicano
ai concorsi banditi successivamente all’entrata in vigore di essa.
TABELLA B
(prevista dall’articolo 1, comma 2)
Primo presidente
1
Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, presidente aggiunto
alla Corte di Cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque
pubbliche 3
Presidenti di sezione della Corte di Cassazione ed equiparati
112
Consiglieri della Corte di Cassazione ed equiparati 642
Magistrati di corte d’appello, magistrati di tribunale ed equiparati
8.821
Uditori giudiziari 330
Magistrati di merito e di legittimità, ed equiparati, esclusi
gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie
200
TOTALE 10.109
