DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

 
Riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive. Recupero delle spese processuali

CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA - Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni - Prot. n. 1/2000 del 6 marzo 2000, diretta al Presidente della Corte di Cassazione, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, al Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai Presidenti delle Corti di Appello, ai Procuratori Generali presso le Corti di Appello e al Procuratore Nazionale Antimafia.

Con riferimento alla problematica di cui all’oggetto, si rappresenta che questa Direzione Generale, con la circolare n. 19 del 17-10-1994, aveva, tra l’altro, affermato che la condanna al pagamento delle spese di giudizio a seguito del rigetto della richiesta di riesame, di appello o di ricorso per cassazione avverso una misura cautelare dovesse essere eseguita subito, indipendentemente dall’esito del processo principale. Ciò in quanto « la fase incidentale va considerata a sé stante e autonoma rispetto al procedimento cui inerisce, di talché la sentenza di assoluzione o quella che applica la pena su richiesta, ai sensi dell’art. 445 e seg. c.p.p., non privano d’efficacia la condanna alle spese relative all’incidente ».
Tanto posto, si rileva che, recentemente, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 3399 del 27 gennaio 1999, ha dichiarato senza effetto un atto di precetto intimato per il recupero delle spese processuali relative ad un procedimento di riesame di un’ordinanza di sequestro conservativo.
Invero, la Suprema Corte rileva che « la condanna alle spese processuali relative al procedimento incidentale di riesame non costituisce titolo autonomo, suscettibile di immediata esecuzione, in quanto il recupero di tali spese postula la definizione del procedimento principale, il cui esito, in caso di condanna, determina l’attivazione della relativa (unitaria) procedura ».
Tanto posto, questa Direzione Generale ritiene di dover modificare l’anzidetta circolare, conformemente all’orientamento della Suprema Corte, in relazione a cui non risultano altri precedenti.
Tale orientamento è, infatti, più coerente con il vigente dettato normativo che all’art. 181, comma 1, disp. att. c.p.p. dispone che la cancelleria del giudice dell’esecuzione « entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna provvede al recupero delle spese del procedimento nei confronti del condannato ».
Conseguentemente, la condanna al pagamento delle spese processuali, inflitta a seguito del rigetto della richiesta di riesame o di appello o di ricorso per cassazione avverso una misura cautelare, dovrà essere eseguita soltanto al termine del procedimento principale conclusosi con sentenza passata in giudicato di condanna alle spese.

Il Direttore Generale
Fabrizio Hinna Danesi

Programmazione delle assunzioni (articolo 39 L. 449/1997 e successive modificazioni)

CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA - Direzione Generale Organizzazione Giudiziaria e Affari Generali - Segreteria - Prot. n. 1841/ S/BLS/1222 del 29 febbraio 2000, diretta ai direttori degli Uffici I, II, III, IV, V, VI, VII, Ufficio delle Statistiche e CEGRO della Direzione Generale Organizzazione Giudiziaria.

Si trasmette, per conoscenza e per gli ulteriori adempimenti di competenza, la circolare n. 2/2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica in data 10 febbraio 2000 prot. 47842/2000.

Il Capo della Segreteria
Emilio Malpica

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CIRCOLARE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica - n. 2/2000, prot. n. 47842/2000 del 10 febbraio 2000, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, al Consiglio di Stato - Segretariato Generale, alla Corte dei Conti - Segretariato Generale, all’Avvocatura Generale dello Stato - Segretariato Generale, al CNEL - Segretariato Generale, a tutti i Ministeri - Ufficio di Gabinetto e Direz. Gen. AA.GG.ePersonale, alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato, agli Enti pubblici non economici (ex art. 39 c. 20 L. 449/97) e, per conoscenza, alla Presidenza della Repubblica - Segretariato Generale e all’A.R.A.N.

L’articolo 20 della legge finanziaria per il 2000 introduce talune modificazioni all’articolo 39 della legge n.  449/1997, già modificato dalla legge n. 448/1998.
Alla luce della citata previsione, si ritiene utile sintetizzare le principali novità apportate alla previgente disciplina, con particolare riguardo alle modalità operative attraverso le quali si attua la programmazione delle assunzioni.

Rilevazione del personale in servizio
La raccolta dei dati quantitativi relativi al personale in servizio al 31-12-1999, già avviata dal Ministero del Tesoro e da questo Dipartimento, darà conto dei risultati che il sistema della programmazione delle assunzioni ha realizzato nel biennio appena trascorso in termini di diminuzione del personale. E’ di tutta evidenza che i risultati quantitativi raggiunti al termine del 1999 costituiranno il punto di riferimento per le prossime deliberazioni del Governo sul reclutamento programmato, a seconda del grado di raggiungimento dell’obiettivo dell’1,5% di riduzione del personale, precedentemente fissato per il biennio trascorso.
Sulla base delle schede compilate già trasmesse da ciascuna amministrazione, i Ministri per la funzione pubblica e del Tesoro riferiranno al Consiglio dei Ministri.

Riduzione del personale in servizio
La progressiva riduzione del numero del personale complessivamente in servizio continua nel corso del 2000 e del 2001.
Il nuovo obiettivo è fissato nella misura dell’1% per ciascuno degli anni di riferimento, tenendo conto dei risultati raggiunti nei periodi precedenti.

Istruttoria
La legge finanziaria rafforza fortemente la fase istruttoria della programmazione, definendone gli obiettivi e le modalità operative. Ogni Direzione del Personale dovrà verificare prioritariamente la coerenza delle richieste di nuovo personale con gli obiettivi di riforma organizzativa e di riqualificazione funzionale di ogni singola Amministrazione, individuando le necessità operative da soddisfare, le corrispondenti esigenze di introdurre nuove e specifiche professionalità, l’adozione di iniziative di riqualificazione del personale in servizio, l’attivazione di procedure di mobilità interna per razionalizzare la distribuzione del personale e l’esperimento di procedure di mobilità infra ed inter compartimentale.
Le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere necessariamente corredate da una relazione illustrativa completa di tutti gli elementi che consentano di riscontrare se le nuove assunzioni siano richieste per le sedi di servizio che presentano maggiori carenze di personale e se siano correlate ad effettive esigenze che non possano essere soddisfatte con soluzioni alternative. La relazione è quindi strettamente collegata alle priorità espresse nell’Atto triennale di Programmazione del fabbisogno di personale che va aggiornato ad inizio di ogni anno e trasmesso (anche su floppy disk) a questo Dipartimento. L’Atto di Programmazione conterrà anche i fabbisogni relativi alla dirigenza e pertanto le Amministrazioni dello Stato dovranno contestualmente trasmetterlo anche all’Ufficio del ruolo unico dei dirigenti.

Obbligo di assumere a part time
Nel biennio 1998-1999 le Amministrazioni hanno avuto l’obbligo di effettuare assunzioni con contratti a part time in numero non inferiore al 25% di tutte le nuove assunzioni. A partire dall’anno 2000 la quota di nuove assunzioni a part time salirà al 50%.
Sarà cura di ogni Ministero verificare il raggiungimento dell’obiettivo del 25% relativo ai due anni trascorsi compensando eventuali scostamenti tramite le assunzioni ancora da effettuare nel corso del 2000, ferma restando ovviamente la nuova quota posta dalla finanziaria.
Per tale ragione permane la possibilità, per le Amministrazioni, di superare il contingente complessivo precedentemente autorizzato — entro la percentuale massima del 30% — procedendo ad assunzioni con contratto a tempo parziale con orario non superiore al 50% di quello ordinario.
Alle Amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale in servizio a part time pari almeno al 4% dei dipendenti, potranno essere concesse esclusivamente autorizzazioni per assunzioni con contratti a tempo parziale. E’ prevista una possibilità di deroga con criteri molto restrittivi.

Personale già dipendente
La legge finanziaria prevede la soppressione dell’obbligo di sottoporre ad autorizzazione del Consiglio dei Ministri anche le assunzioni di personale già dipendente della stessa Amministrazione, affidando la materia delle progressioni interne alla contrattazione collettiva integrativa. Tutto il quadro delle previste progressioni di carriera, ovviamente, sarà illustrato ai fini dell’istruttoria, in quanto esso fa parte integrante delle modalità gestionali utilizzate per soddisfare i fabbisogni interni ed è determinante per la quantificazione del contingente di unità da reperire dall’esterno.
Si rammenta che i dipendenti che risultino vincitori di concorsi pubblici possono essere assunti nella nuova posizione senza utilizzare autorizzazioni.

Dirigenti
Per quanto concerne l’accesso alla qualifica dirigenziale, l’operatività del ruolo unico dei dirigenti impone che le Amministrazioni dello Stato verifichino, prima di assumere candidati idonei in graduatorie concorsuali, la presenza di eventuali dirigenti in disponibilità presso il ruolo unico. L’autorizzazione ad assumere dirigenti va richiesta ed utilizzata nei casi in cui i posti vengano ricoperti con unità che non siano già dipendenti di ministeri o di enti pubblici non economici rientranti nel sistema della programmazione.
Per quanto riguarda il reclutamento di nuove leve dirigenziali, l’imminente emanazione del Regolamento previsto dall’art. 28 del decreto lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni consentirà l’avvio di nuove procedure concorsuali, attraverso i due canali d’accesso, tenendo conto delle indicazioni formulate dall’Ufficio del ruolo unico dei dirigenti e nel rispetto delle quote determinate nell’ambito della programmazione delle assunzioni.

Autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali
I Ministeri continueranno a richiedere l’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali per tutte le tipologie di reclutamento, comprese quelle riservate a personale già dipendente. Da questa previsione sono esclusi gli enti pubblici non economici.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che, una volta espletate le procedure di concorso autorizzate, le amministrazioni non potranno comunque procedere alle relative assunzioni senza prima richiedere la prevista autorizzazione ad assumere.

Priorità e vincoli nelle assunzioni
Una volta definite, da parte del Consiglio dei Ministri, le priorità complessive e le necessità operative da soddisfare, nei limiti numerici dei contingenti autorizzati con la prima delibera semestrale, ciascuna Amministrazione dovrà prioritariamente garantire l’immissione in servizio dei vincitori dei concorsi con graduatorie approvate entro il 30 settembre 1999. La validità delle graduatorie concorsuali viene elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31-12-2000. Fino a tale data rimangono in vigore anche le graduatorie valide al 31-12-1998. Le assunzioni dovranno in ogni caso avvenire esclusivamente presso le sedi che presentano maggiori carenze di personale.
Resta confermato l’obbligo per le Amministrazioni e per gli Enti pubblici interessati di comunicare a questo Dipartimento l’intendimento di assumere idonei, per verificare la possibilità di esperire le procedure di mobilità previste dal decreto lgs. n. 29/1993. Soltanto a verifica avvenuta l’Amministrazione interessata potrà procedere alle assunzioni.
Si segnala che, allo scopo di incentivare il ricorso alla mobilità, sia le assunzioni relative a passaggi diretti di personale tra Amministrazioni che quelle relative ad assegnazioni di unità per mobilità collettiva non graveranno sui contingenti autorizzati per le Amministrazioni riceventi.
Fanno eccezione le assunzioni per mobilità relative ad unità che non provengano da altre Amministrazioni statali o da Enti pubblici non economici rientranti nel sistema della programmazione delle assunzioni. In questi casi è necessario richiedere la preventiva autorizzazione, in quanto si tratta di unità aggiuntive rispetto a quelle già conteggiate in servizio.

Il Ministro
Bassanini