
CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA - Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni - Prot. n. 1/2000 del 6 marzo 2000, diretta al Presidente della Corte di Cassazione, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, al Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai Presidenti delle Corti di Appello, ai Procuratori Generali presso le Corti di Appello e al Procuratore Nazionale Antimafia.
Con riferimento alla problematica di cui all’oggetto, si rappresenta
che questa Direzione Generale, con la circolare n. 19 del 17-10-1994, aveva,
tra l’altro, affermato che la condanna al pagamento delle spese di giudizio
a seguito del rigetto della richiesta di riesame, di appello o di ricorso
per cassazione avverso una misura cautelare dovesse essere eseguita subito,
indipendentemente dall’esito del processo principale. Ciò in quanto
« la fase incidentale va considerata a sé stante e autonoma
rispetto al procedimento cui inerisce, di talché la sentenza di
assoluzione o quella che applica la pena su richiesta, ai sensi dell’art.
445 e seg. c.p.p., non privano d’efficacia la condanna alle spese relative
all’incidente ».
Tanto posto, si rileva che, recentemente, la Suprema Corte di Cassazione,
con sentenza n. 3399 del 27 gennaio 1999, ha dichiarato senza effetto un
atto di precetto intimato per il recupero delle spese processuali relative
ad un procedimento di riesame di un’ordinanza di sequestro conservativo.
Invero, la Suprema Corte rileva che « la condanna alle spese
processuali relative al procedimento incidentale di riesame non costituisce
titolo autonomo, suscettibile di immediata esecuzione, in quanto il recupero
di tali spese postula la definizione del procedimento principale, il cui
esito, in caso di condanna, determina l’attivazione della relativa (unitaria)
procedura ».
Tanto posto, questa Direzione Generale ritiene di dover modificare
l’anzidetta circolare, conformemente all’orientamento della Suprema Corte,
in relazione a cui non risultano altri precedenti.
Tale orientamento è, infatti, più coerente con il vigente
dettato normativo che all’art. 181, comma 1, disp. att. c.p.p. dispone
che la cancelleria del giudice dell’esecuzione « entro trenta giorni
dal passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna
provvede al recupero delle spese del procedimento nei confronti del condannato
».
Conseguentemente, la condanna al pagamento delle spese processuali,
inflitta a seguito del rigetto della richiesta di riesame o di appello
o di ricorso per cassazione avverso una misura cautelare, dovrà
essere eseguita soltanto al termine del procedimento principale conclusosi
con sentenza passata in giudicato di condanna alle spese.
Programmazione delle assunzioni (articolo 39 L. 449/1997 e successive modificazioni)
CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA - Direzione Generale Organizzazione Giudiziaria e Affari Generali - Segreteria - Prot. n. 1841/ S/BLS/1222 del 29 febbraio 2000, diretta ai direttori degli Uffici I, II, III, IV, V, VI, VII, Ufficio delle Statistiche e CEGRO della Direzione Generale Organizzazione Giudiziaria.
Si trasmette, per conoscenza e per gli ulteriori adempimenti di competenza, la circolare n. 2/2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica in data 10 febbraio 2000 prot. 47842/2000.
Il Capo della Segreteria
Emilio Malpica
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CIRCOLARE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica - n. 2/2000, prot. n. 47842/2000 del 10 febbraio 2000, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, al Consiglio di Stato - Segretariato Generale, alla Corte dei Conti - Segretariato Generale, all’Avvocatura Generale dello Stato - Segretariato Generale, al CNEL - Segretariato Generale, a tutti i Ministeri - Ufficio di Gabinetto e Direz. Gen. AA.GG.ePersonale, alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato, agli Enti pubblici non economici (ex art. 39 c. 20 L. 449/97) e, per conoscenza, alla Presidenza della Repubblica - Segretariato Generale e all’A.R.A.N.
L’articolo 20 della legge finanziaria per il 2000 introduce talune modificazioni
all’articolo 39 della legge n. 449/1997, già modificato dalla
legge n. 448/1998.
Alla luce della citata previsione, si ritiene utile sintetizzare le
principali novità apportate alla previgente disciplina, con particolare
riguardo alle modalità operative attraverso le quali si attua la
programmazione delle assunzioni.
Rilevazione del personale in servizio
La raccolta dei dati quantitativi relativi al personale in servizio
al 31-12-1999, già avviata dal Ministero del Tesoro e da questo
Dipartimento, darà conto dei risultati che il sistema della programmazione
delle assunzioni ha realizzato nel biennio appena trascorso in termini
di diminuzione del personale. E’ di tutta evidenza che i risultati quantitativi
raggiunti al termine del 1999 costituiranno il punto di riferimento per
le prossime deliberazioni del Governo sul reclutamento programmato, a seconda
del grado di raggiungimento dell’obiettivo dell’1,5% di riduzione del personale,
precedentemente fissato per il biennio trascorso.
Sulla base delle schede compilate già trasmesse da ciascuna
amministrazione, i Ministri per la funzione pubblica e del Tesoro riferiranno
al Consiglio dei Ministri.
Riduzione del personale in servizio
La progressiva riduzione del numero del personale complessivamente
in servizio continua nel corso del 2000 e del 2001.
Il nuovo obiettivo è fissato nella misura dell’1% per ciascuno
degli anni di riferimento, tenendo conto dei risultati raggiunti nei periodi
precedenti.
Istruttoria
La legge finanziaria rafforza fortemente la fase istruttoria della
programmazione, definendone gli obiettivi e le modalità operative.
Ogni Direzione del Personale dovrà verificare prioritariamente la
coerenza delle richieste di nuovo personale con gli obiettivi di riforma
organizzativa e di riqualificazione funzionale di ogni singola Amministrazione,
individuando le necessità operative da soddisfare, le corrispondenti
esigenze di introdurre nuove e specifiche professionalità, l’adozione
di iniziative di riqualificazione del personale in servizio, l’attivazione
di procedure di mobilità interna per razionalizzare la distribuzione
del personale e l’esperimento di procedure di mobilità infra ed
inter compartimentale.
Le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere necessariamente
corredate da una relazione illustrativa completa di tutti gli elementi
che consentano di riscontrare se le nuove assunzioni siano richieste per
le sedi di servizio che presentano maggiori carenze di personale e se siano
correlate ad effettive esigenze che non possano essere soddisfatte con
soluzioni alternative. La relazione è quindi strettamente collegata
alle priorità espresse nell’Atto triennale di Programmazione del
fabbisogno di personale che va aggiornato ad inizio di ogni anno e trasmesso
(anche su floppy disk) a questo Dipartimento. L’Atto di Programmazione
conterrà anche i fabbisogni relativi alla dirigenza e pertanto le
Amministrazioni dello Stato dovranno contestualmente trasmetterlo anche
all’Ufficio del ruolo unico dei dirigenti.
Obbligo di assumere a part time
Nel biennio 1998-1999 le Amministrazioni hanno avuto l’obbligo di effettuare
assunzioni con contratti a part time in numero non inferiore al 25% di
tutte le nuove assunzioni. A partire dall’anno 2000 la quota di nuove assunzioni
a part time salirà al 50%.
Sarà cura di ogni Ministero verificare il raggiungimento dell’obiettivo
del 25% relativo ai due anni trascorsi compensando eventuali scostamenti
tramite le assunzioni ancora da effettuare nel corso del 2000, ferma restando
ovviamente la nuova quota posta dalla finanziaria.
Per tale ragione permane la possibilità, per le Amministrazioni,
di superare il contingente complessivo precedentemente autorizzato — entro
la percentuale massima del 30% — procedendo ad assunzioni con contratto
a tempo parziale con orario non superiore al 50% di quello ordinario.
Alle Amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale
in servizio a part time pari almeno al 4% dei dipendenti, potranno essere
concesse esclusivamente autorizzazioni per assunzioni con contratti a tempo
parziale. E’ prevista una possibilità di deroga con criteri molto
restrittivi.
Personale già dipendente
La legge finanziaria prevede la soppressione dell’obbligo di sottoporre
ad autorizzazione del Consiglio dei Ministri anche le assunzioni di personale
già dipendente della stessa Amministrazione, affidando la materia
delle progressioni interne alla contrattazione collettiva integrativa.
Tutto il quadro delle previste progressioni di carriera, ovviamente, sarà
illustrato ai fini dell’istruttoria, in quanto esso fa parte integrante
delle modalità gestionali utilizzate per soddisfare i fabbisogni
interni ed è determinante per la quantificazione del contingente
di unità da reperire dall’esterno.
Si rammenta che i dipendenti che risultino vincitori di concorsi pubblici
possono essere assunti nella nuova posizione senza utilizzare autorizzazioni.
Dirigenti
Per quanto concerne l’accesso alla qualifica dirigenziale, l’operatività
del ruolo unico dei dirigenti impone che le Amministrazioni dello Stato
verifichino, prima di assumere candidati idonei in graduatorie concorsuali,
la presenza di eventuali dirigenti in disponibilità presso il ruolo
unico. L’autorizzazione ad assumere dirigenti va richiesta ed utilizzata
nei casi in cui i posti vengano ricoperti con unità che non siano
già dipendenti di ministeri o di enti pubblici non economici rientranti
nel sistema della programmazione.
Per quanto riguarda il reclutamento di nuove leve dirigenziali, l’imminente
emanazione del Regolamento previsto dall’art. 28 del decreto lgs. n. 29/1993
e successive modificazioni consentirà l’avvio di nuove procedure
concorsuali, attraverso i due canali d’accesso, tenendo conto delle indicazioni
formulate dall’Ufficio del ruolo unico dei dirigenti e nel rispetto delle
quote determinate nell’ambito della programmazione delle assunzioni.
Autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali
I Ministeri continueranno a richiedere l’autorizzazione all’avvio delle
procedure concorsuali per tutte le tipologie di reclutamento, comprese
quelle riservate a personale già dipendente. Da questa previsione
sono esclusi gli enti pubblici non economici.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che, una volta espletate
le procedure di concorso autorizzate, le amministrazioni non potranno comunque
procedere alle relative assunzioni senza prima richiedere la prevista autorizzazione
ad assumere.
Priorità e vincoli nelle assunzioni
Una volta definite, da parte del Consiglio dei Ministri, le priorità
complessive e le necessità operative da soddisfare, nei limiti numerici
dei contingenti autorizzati con la prima delibera semestrale, ciascuna
Amministrazione dovrà prioritariamente garantire l’immissione in
servizio dei vincitori dei concorsi con graduatorie approvate entro il
30 settembre 1999. La validità delle graduatorie concorsuali viene
elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31-12-2000. Fino a tale
data rimangono in vigore anche le graduatorie valide al 31-12-1998. Le
assunzioni dovranno in ogni caso avvenire esclusivamente presso le sedi
che presentano maggiori carenze di personale.
Resta confermato l’obbligo per le Amministrazioni e per gli Enti pubblici
interessati di comunicare a questo Dipartimento l’intendimento di assumere
idonei, per verificare la possibilità di esperire le procedure di
mobilità previste dal decreto lgs. n. 29/1993. Soltanto a verifica
avvenuta l’Amministrazione interessata potrà procedere alle assunzioni.
Si segnala che, allo scopo di incentivare il ricorso alla mobilità,
sia le assunzioni relative a passaggi diretti di personale tra Amministrazioni
che quelle relative ad assegnazioni di unità per mobilità
collettiva non graveranno sui contingenti autorizzati per le Amministrazioni
riceventi.
Fanno eccezione le assunzioni per mobilità relative ad unità
che non provengano da altre Amministrazioni statali o da Enti pubblici
non economici rientranti nel sistema della programmazione delle assunzioni.
In questi casi è necessario richiedere la preventiva autorizzazione,
in quanto si tratta di unità aggiuntive rispetto a quelle già
conteggiate in servizio.
