
Notai - llleciti disciplinari
Configura illecito disciplinare il comportamento del notaio che riceva l'atto costitutivo di una società senza che sia stato versato l'intero capitale sociale. Nè il versamento successivo della somma mancante sana tale illecito, potendo configurare soltanto un'attenuante
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE n. 4657, Sez. III civile,
del 16 febbraio 2000, dep. 12 aprile 2000 - Pres. Longo; Rel. Sabatini;
P.M. Russo; Ric. Clemente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 29 giugno 1996 il notaio Michelarcangelo Clemente rogò l’atto
costitutivo della società unipersonale a responsabilità limitata
Ital Nolo.
In sede di omologa il tribunale di Milano rilevò che del capitale
sociale di lire venti milioni risultavano versate soltanto lire sei milioni
e lo segnalò al notaio. Effettuato in data 19 luglio 1994 il versamento
delle residue lire quattordici milioni ed intervenuto il 22 successivo
il conseguente atto di rettifica, seguirono omologazione ed iscrizione
nel registro delle imprese. In sede disciplinare al notaio fu addebitata
la violazione degli articoli 26 e 138 legge notarile, in relazione al secondo
comma dell’articolo 2476 c.c., per aver ricevuto il suddetto atto costitutivo
senza che fosse stato versato l’intero capitale sociale.
Con sentenza del 4 maggio 1998 lo stesso tribunale mandò assolto
l’incolpato con il rilievo che il successivo versamento dei decimi mancanti
aveva sanato il vizio.
In accoglimento dell’impugnazione proposta dal P.M. avverso la suindicata
decisione, con la sentenza ora gravata la Corte di appello ha invece affermato
la responsabilità del notaio, che ha condannato, concesse le
circostanze attenuanti, alla sanzione di lire quattromila di ammenda.
La Corte, premesso che il divieto posto dall’articolo 28 primo comma
legge notarile si riferisce ai soli vizi che diano luogo alla nullità
assoluta dell’atto per contrarietà a norme imperative, ha affermato
che, ai sensi degli articoli 2476.2 e 2329.1 n. 2 c.c., è affetto
da tale vizio l’atto costitutivo di società unipersonale non preceduto
dal versamento dell’intero capitale sociale.
Escluso quindi che l’ultimo comma dell’articolo 2332 c.c. costituisca
« ratifica o convalida o conferma », ha aggiunto che «
a ben vedere... è la stessa griglia categoriale della nullità/annullabilità
dell’atto che mostra nel presente caso tutta la sua inadeguatezza ».
Il mancato versamento dell’intero capitale sociale, nel caso previsto dall’articolo
2476.2 c.c. (o dei tre decimi negli altri casi), integra infatti un vizio
del complesso procedimento configurato dalla legge per la costituzione
della società di capitali, ed avente termine con l’acquisto della
personalità giuridica, con la conseguenza che, ai fini della responsabilità
disciplinare del notaio ex articolo 28 legge notarile, era decisivo accertare
se egli avesse ricevuto un atto espressamente proibito dalla legge: come
in effetti nella specie era avvenuto dato il carattere imperativo della
norma di cui al citato articolo 2476.2.
Per la cassazione di tale decisione l’incolpato ha personalmente proposto
ricorso, affidato ad un unico complesso motivo, poi illustrato con memoria.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, ancorché sottoscritto personalmente dal notaio
interessato, è nondimeno ammissibile, giacché nel procedimento
disciplinare notarile tale facoltà è riconosciuta alla parte
dall’articolo 153 legge notarile, cui rinvia il capoverso del successivo
articolo 156 (Cass. 2703/1970 nonché, implicitamente, Cass. 6786/1990).
2. Con l’unico complesso motivo del ricorso il ricorrente deduce la
falsa applicazione dell’articolo 28 legge notarile, ed a sostegno di esso
afferma, richiamando adesivamente la sentenza assolutoria di primo grado,
che il mancato versamento dell’intero capitale sociale configura un’ipotesi
di nullità relativa, come tale non sanzionabile disciplinarmente;
sostiene che, se fossero esatte le argomentazioni svolte dalla decisione
impugnata, « anche un piccolo errore materiale » che venga
successivamente sanato e rettificato dovrebbe rientrare nella categoria
degli atti espressamente proibiti — mentre sono tali soltanto quelli «
affetti da nullità assoluta e non anche quelli che possono essere
e sono stati modificati e sanati » —; osserva che la sentenza 7665/1998
di questa Corte Suprema non è applicabile nella specie riferendosi
essa al diverso caso di atto non sanato prima dell’iscrizione della società
nel registro delle imprese; e richiama infine uno studio elaborato dal
Consiglio nazionale del notariato.
Il ricorso è infondato.
Come questa Corte Suprema ha affermato, in tema di responsabilità
disciplinare dei notai il divieto imposto dall’articolo 28.1 n. 1 legge
89/1913 — sanzionato con la sospensione a norma del successivo articolo
138.2 — di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge attiene ad
ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell’atto, con
esclusione, quindi, dei vizi che comportano l’annullabilità o l’inefficacia
dell’atto, ovvero la stessa nullità relativa (Cass. 11071/1998 e
11128/1997).
Tale indirizzo è stato adesivamente richiamato dalla sentenza
impugnata e lo stesso ricorrente mostra a sua volta di condividerlo, pur
contestando che sia affetto da nullità assoluta — come invece la
stessa sentenza ha anche affermato — l’atto da lui rogato, costitutivo,
com’è incontroverso, di società unipersonale a responsabilità
personale, per la quale, in violazione dell’articolo 2476.2 c.c., non era
stato versato l’intero capitale sociale.
Passando, pertanto, ad esaminare tale questione, e rilevato che, diversamente
da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale non ha affatto
affermato che « ogni piccolo errore » dà luogo a responsabilità
disciplinare ex articolo 28.1 n. 1 legge notarile, ma soltanto quello che
comporta la nullità assoluta dell’atto o si traduce nella violazione
di norma imperativa, deve rilevarsi che nello stesso senso, ed in analoga
fattispecie, si è già pronunciata questa Corte Suprema con
sentenza 7665/1998, anch’essa puntualmente richiamata dalla sentenza impugnata.
Tanto premesso e precisato, deve rilevarsi che — a sostegno della tesi
della nullità relativa dell’atto e, pertanto, della irresponsabilità
disciplinare del notaio — il ricorrente richiama sia la sentenza assolutoria
di primo grado che il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2332 c.c.,
in forza del quale la nullità della società non può
essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata per
effetto di una modificazione dell’atto costitutivo iscritta nel registro
delle imprese.
Tali censure non meritano accoglimento.
La nozione di nullità relativa, la cui stessa configurabilità
è posta in dubbio da parte autorevole della dottrina, appare infatti
ravvisabile, secondo la previsione della prima parte dell’articolo 1421
c.c., nei soli casi in cui la nullità — in deroga alla regola generale
per la quale essa può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse
e può essere rilevata d’ufficio dal giudice — può essere
invece addotta soltanto da determinati soggetti (ad es. il solo acquirente
in buona fede nel caso deciso dalla sentenza 4926/1993 di questa Corte
Suprema).
Orbene, stante il modo di disporre del combinato disposto degli articoli
2476.2, 2329 n. 2 e 2332.1 n. 6 c.c., non par dubbio che, una volta verificatasi
— come espressamente previsto da quest’ultima norma, e dopo avvenuta l’iscrizione
nel registro delle imprese — la nullità della società, essa
possa essere fatta valere da ogni interessato, e debba come tale qualificarsi
assoluta e non già relativa.
In tal senso ha, come accennato, già deciso questa Corte Suprema
con la menzionata sentenza 7665/98, che lo stesso ricorrente mostra di
condividere per il caso in cui, violato l’articolo 2476.2 c.c., non sia
sopravvenuta la modificazione contemplata dall’ultimo comma del precedente
articolo 2332.
Nella specie sono invece avvenuti il versamento dei residui decimi
e la conseguente rettifica dell’atto costitutivo e, tuttavia, la sopravvenuta
eliminazione della causa di nullità non spiega rilevanza agli effetti
della responsabilità disciplinare del notaio ma, semmai, giustifica
la concessione di attenuanti ai sensi dell’articolo 144 della legge notarile,
come nella specie è infatti avvenuto.
La tesi del ricorrente — secondo la quale, una volta sopravvenuta tale
eliminazione, vien meno anche retroattivamente la responsabilità
del notaio — non appare condivisibile: se essa fosse esatta, dovrebbe infatti
anche ammettersi che perfino rogare un atto costitutivo di società
avente un oggetto sociale illecito o contrario all’ordine pubblico, secondo
la previsione di cui al n. 4 dello stesso articolo 2332.1, renderebbe irresponsabile
il notaio una volta intervenuta la modifica dell’atto, il che appare in
manifesto contrasto con il disposto dell’articolo 28.1 n. 1 legge notarile.
Tale norma configura infatti la responsabilità disciplinare
del notaio con riferimento ad una condotta propria di esso, condotta che,
una volta realizzata, segna il momento consumativo dell’illecito e sulla
quale non possono pertanto spiegare rilevanza retroattiva comportamenti
altrui, futuri ed eventuali, quali configurati dall’ultimo comma del citato
articolo 2332, salvo a voler interpretare tale disposizione nel senso che
essa abbia inteso introdurre una condizione di non punibilità, il
che non è però consentito dalla lettera e dalla ratio della
norma che appare unicamente ispirata al favor societatis senza riflessi
sugli obblighi, e sulle sanzioni, previsti dalla legge a carico del notaio.
Il primo comma dello stesso articolo 2332 accomuna in realtà
— quali cause di nullità della società — cause di nullità
del contratto, di annullabilità e vizi procedimentali, come questa
Corte Suprema ha affermato (in motivazione sentenza 5735/1992), ma, una
volta accertato il carattere imperativo dell’articolo 2476.2 c.c., non
è seriamente contestabile la responsabilità disciplinare
del notaio che ad esso contravvenga, responsabilità che permane
pur nell’ipotesi prevista dall’ultimo comma del citato articolo 2332.
3. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, essendo
gli intimati vittoriosi parti di esso in senso solo formale e non avendo
comunque essi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Notai - Illecita concorrenza tramite recapito
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE n. 19, Sez. III civile, del 12 novembre 1999, dep. 4 gennaio 2000 - Pres. Fiduccia; Rel. Segreto; P.M. Fedeli; Morello Rosario c. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 27 marzo 1998 il notaio Rosario Morello proponeva
appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa del 18-2-1998, che
gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione per mesi
due per aver violato la norma sub B-1) paragrafo a.2.2. del codice deontologico
del notariato, perseguibile a norma dell’art. 147 L. n. 89/1913, per aver
mantenuto un recapito in Pozzallo, sua precedente sede.
Assumeva l’appellante che aveva errato il Tribunale nel ritenerlo responsabile
dell’illecito disciplinare detto, perché egli aveva trasformato,
a seguito di sentenza della Cassazione, il precedente studio in Pozzallo
in semplice recapito e perché la sede precedente a quella attuale
di Ragusa non era Pozzallo, ma Comiso, donde era giunto a seguito di trasferimento
da Pozzallo.
La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata l’8-3-1999,
rigettava l’appello.
Riteneva la Corte di merito che il fatto che il notaio Morello avesse
trasformato, a seguito di sentenza della Cassazione n. 3816/1995
in precedente procedimento disciplinare, il suo studio di Pozzallo in recapito,
non faceva venir meno l’illecito contestato, in quanto era risultato che
il Morello esercitava con continuità la professione presso il recapito
da quando aveva lasciato la sede di Pozzallo nel 1957; che risultava integrato
l’illecito disciplinare contestato, in quanto il recapito doveva ritenersi
mantenuto nella sede precedente, essendo stato il recapito tenuto ininterrottamente
fin da quando aveva lasciato Pozzallo, e che il nesso di continuità
non era venuto meno neppure negli anni 1967-68, quando aveva ceduto i locali
attrezzati al notaio Sabbatini; che, per effetto di questo comportamento
concorrenziale, il notaio Sciacca, titolare della sede di Pozzallo, aveva
dovuto trasferire il suo studio, posto nello stesso immobile del recapito
del notaio Morello, in altro immobile, per evitare lo sviamento della clientela;
che tale comportamento integrava l’ipotesi di illecita concorrenza tramite
recapito in « precedente sede di titolarità », vietato
dal par. a.2.2. B-1) del codice deontologico del notariato del 1994.
Riteneva la Corte che non sussistevano ragioni per la concessione delle
attenuanti di cui all’art. 144 L. not.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il notaio
Morello, che ha anche presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione
e falsa applicazione degli artt. 26, c. 2°, e 147 L. 19-2-1913, n.
89; 14, c. 1, R.D.L. 14-7-1937, n. 1666; e B-1) del codice deontologico
notarile, nonché l’omessa, insufficiente motivazione su un punto
decisivo della controversia.
Assume il ricorrente che la sentenza impugnata presenta gravi errori
di diritto, poiché ha ritenuto che la norma deontologica invocata
vieta l’apertura del recapito in tutte le sedi precedentemente ricoperte
dal notaio (il ricorrente notaio passò da Pozzallo a Comiso e poi
a Ragusa) mentre il divieto attiene solo alla sede immediatamente precedente.
Inoltre, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata, ritenendo che
il notaio Morello aveva mantenuto un recapito senza soluzione di continuità
in Pozzallo fin da quando aveva lasciato detta sede nell’anno 1957 (mentre
ciò non corrispondeva al vero, poiché negli anni 1967-1968
aveva ceduto la struttura al notaio Sabbatini), aveva elevato il «
nesso di continuità » ad elemento dell’illecito.
Osserva, ancora, il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata
riteneva che l’illecita concorrenza era anche determinata dal fatto che
il recapito del Morello si trovava nello stesso stabile dove era lo studio
del notaio in carica per la sede di Pozzallo, poiché non vi era
alcuna norma che vietasse di aprire il recapito nello stesso immobile in
cui si trovasse lo studio del titolare della sede.
Infine, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata ha errato nell’applicare
una norma del codice deontologico del 1994, che sanziona i fatti successivi
a tale data di emanazione, non potendo far considerare illeciti i fatti
precedenti (nella fattispecie, comportamenti tenuti tra il 1957 ed il 1994).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta ancora
la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 147 L. not. (quest’ultimo
come modificato dall’art. 14 R.D.L. n. 1666/1937), nonché dell’art.
2 L. n. 287/1990.
Secondo il ricorrente è erroneo il ritenere che le norme suddette
vogliano tutelare una fascia certa di clientela al titolare della sede,
nonché la concorrenza da parte di altro notaio, mentre ciò
che è sanzionato è solo la concorrenza illecita.
Pertanto non integra un’ipotesi di illecita concorrenza il fatto di
aprire un recapito nella sede precedentemente ricoperta, nonostante la
diversa prescrizione del codice deontologico, in quanto il giudice non
è tenuto ad accettarle acriticamente, quando le stesse appaiano
in contrasto con le norme di legge.
La disposizione in questione del codice deontologico dimostra il diverso
obiettivo di garantire al notaio subentrante una « nicchia di mercato
» al riparo della concorrenza.
Questo principio non solo non trova riscontro nella legge notarile,
che riconosce la concorrenza lecita tra notai, ma anche con i principi
fissati dalla legge antitrust, n. 287/1990, e segnatamente dall’art. 2
della stessa legge.
2.1. I predetti due motivi, essendo stret-
tamente connessi, vanno esaminati congiun-
tamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
E’ noto che le sedi notarili per ciascun distretto vengono determinate
con decreto del Capo dello Stato (art. 4 L. n. 89/1913) e che ad ogni notaio
è assegnata una determinata sede, in cui lo stesso è tenuto,
a norma dell’art. 24 stessa legge, ad « aprire l’ufficio ».
A norma del 2° c. dell’art. 26 « il notaro potrà recarsi,
per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto in
cui trovasi la sua sede notarile, sempreché ne sia richiesto ».
L’art. 48 del regolamento, approvato con R.D. n. 1326/1914, stabilisce
le tabelle e l’avviso che il notaio deve tenere all’esterno « del
suo studio », relativo ai giorni ed alle ore di apertura, nonché
relativo al
« luogo in cui, negli altri giorni e nelle altre ore, le parti
possono fargli pervenire le loro comunicazioni ».
Detto luogo è individuato dalla dottrina e dalla giurisprudenza
come il recapito, con caratteristica di accessorietà rispetto allo
studio (Cass. 12-11-1997, n. 11168).
Nella fattispecie è pacifico che allo stato attuale la struttura
tenuta dal Morello in Pozzallo integri un recapito.
La contravvenzione alle disposizioni dell’art. 26 è punita con
la pena dell’ammenda (che, nonostante il termine, costituisce una sanzione
disciplinare).
Una più grave violazione è quella contemplata dall’art.
147 L. not., per il quale : « il notaro che in qualunque modo compro-
metta con la sua condotta nella vita pubblica o privata la sua dignità
e reputazione ed il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzione
degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza,
è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno e nei
casi più gravi con la destituzione ».
Il divieto di concorrenza illecita trova il suo completamento nell’art.
14 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666, che recita testualmente al c. 1°:
« fermo il disposto dell’art. 147 della legge 16 febbraio 1913, n.
89, è vietato al notaro di fare concorrenza ai colleghi avvalendosi
dell’opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicità,
o di qualunque mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe
notarile ».
2.2. Ai fini della contravvenzione punita dagli artt. 147 L. n. 89/1913
e 14 R.D. n. 1666/1934 non è sufficiente che un notaio abbia un
ufficio o un recapito in località diversa dalla propria sede, ma
è necessario che egli si sia servito di mezzi di illecita concorrenza.
La norma dell’art. 26 cit., la cui violazione è sanzionata
disciplinarmente, ha un proprio momento autonomo precettivo, rispetto alle
norme che sanzionano la concorrenza, e che non può essere limitato
al dovere di tenere lo
« studio aperto » (comma primo) e di non assentarsi se
non con le modalità e nei termini prescritti (commi tre e seguenti).
Infatti la concorrenza illecita è sanzionata in modo autonomo
dai suddetti artt. 147 L. not. e 14 L. n. 1666/1937, mentre la violazione
dell’art. 26 è sanzionata dal II c. dell’art. 137 L. not., senza
esclusione di alcuna delle fattispecie previste nei vari commi dell’articolo
in questione (in particolare non è corretta la tesi di parte della
dottrina per cui proprio il secondo comma dell’art. 26 sarebbe privo di
sanzione non comportando alcun obbligo per il notaio, ma solo la facoltà
di rogare fuori sede).
2.3. Non può, quindi, condividersi la tesi secondo cui la semplice
apertura di un ufficio o di un recapito, indipendentemente da ogni particolare
caratteristica, integri la fattispecie di illecita concorrenza (punita
a norma degli artt. 14 L. n. 1666/1937 e 147 L. not.), perché esso
è un mezzo di richiamo per il pubblico che la legge gli vieta.
La tesi, seguita da parte della giurisprudenza di merito e da qualche
sentenza della S.C. (Cass. 17-10-1959, n. 2910; Cass. 25-10-1965, n. 2251;
Cass. 10-8-1963, n. 2274), muove da una petizione di principio che è
ancora tutta da dimostrare, e che cioè la legge vieti sia un secondo
ufficio notarile sia un recapito, perché solo in questo modo la
concorrenza esercitata tramite questi mezzi è illecita, e giunge
ad una conclusione che è anch’essa inaccettabile sulla base dell’attuale
testo legislativo e cioè all’assimilazione di due figure disciplinari
distinte.
Infatti le fattispecie dell’ufficio-studio fuori sede e della concorrenza
illecita hanno condotte diverse (e quindi costituiscono violazione di diversi
precetti) e sono punite con sanzioni disciplinari diverse.
2.4. In senso opposto altre pronunce ritengono che l’istituzione di
un recapito, ove il notaio, sempre nell’ambito del distretto, roghi atti
notarili, costituisca violazione dell’art. 26 L. not., punita ai sensi
dell’art. 137 della stessa legge (ma non come atto di concorrenza illecita
ai sensi dell’art. 147), se detto recapito è aperto in ore e giorni
prefissati e non occasionalmente a seguito di specifica richiesta delle
parti.
La tesi, che risale negli anni (Cass. 23-7-1936, n. 1685), ma che ha
avuto anche adesioni più recenti (Cass. 11-2-1967, n. 355; Cass.
15-7-1971, n. 2309; Cass. 19-2-1985, n. 1451), oltre che l’adesione di
parte della dottrina, si fonda sul rilievo che, a norma dell’art. 26, c.
II, il notaio può esercitare le sue funzioni fuori dalla sede solo
se le parti abbiano fatto specifica richiesta che costui si rechi in altro
comune del distretto, per cui ove il notaio, nell’ambito del distretto,
istituisca recapiti stabili nei quali si rechi periodicamente, in determinati
ore e giorni prefissati, in realtà maliziosamente tenta di eludere
il disposto dell’art. 26 capoverso, con l’offrire la propria opera al pubblico
fuori sede, evitandogli così la richiesta di trasferta, mentre l’art.
26, 1° e 2° c., fa espresso divieto al notaio di avere uno studio
o ramo di esso al di fuori della sede assegnatagli, atteso, tra l’altro,
l’interesse privato dei notai, coincidente con quello pubblico, che nell’ambito
di ciascuna residenza l’attività sia svolta prevalentemente dai
notai della sede. Sempre secondo il predetto orientamento, il notaio il
quale, in una sede diversa da quella assegnatagli, apra non un recapito,
caratterizzato dall’assenza di una stabile organizzazione, in quanto destinato
ad una presenza non continua né con orari prestabiliti, ma meramente
occasionale, dà luogo all’infrazione della disposizione di cui all’art.
26 L. not.
Questa tesi è solo in parte da condividere.
Infatti, come si è visto, perché il notaio si rechi fuori
dalla sua sede, per ragione delle sue funzioni, è necessario che
il notaio « ne sia richiesto », e, poiché la liceità
del recapito trova riscontro nella legge, non è assolutamente irrazionale
che il notaio svolga l’attività richiesta presso il suo recapito,
piuttosto che in altro luogo fuori dal suo ufficio.
Il limite della tesi, però, è quello di aver valutato
tutta la problematica del recapito alla sola luce del disposto dell’art.
26, c. 2°, L. not., senza considerare che un comportamento illecito
(quale è quello previsto dagli artt. 147 L. not. e 14 R.D. n. 1666/1937)
può essere tenuto anche adottando « mezzi astrattamente leciti
».
2.5. Secondo l’orientamento attualmente prevalente (Cass. 19-2-1985,
n. 1451; Cass. 21- 6-1989, n. 2947; Cass. 12-11-1997, n. 11168) ed a cui
questa Corte ritiene di dover aderire, la liceità del recapito dipende
dalle sue dimensioni, dal tipo di organizzazione, dall’ubicazione e dalla
quantità di lavoro ivi svolta. A questo orientamento in parte fanno
capo anche i principi di deontologia professionale ( « Del recapito
»), approvati dal Consiglio nazionale del notariato il 24 febbraio
1994, pubblicati sul supplemento alla G.U. n. 105 del 16-7-1994, a norma
dell’art. 16 della L. 27 giugno 1991, n. 220, che nel distinguere l’ufficio
dal recapito fa riferimento ai carat-
teri dell’accessorietà funzionale e della secondarietà
economica che il recapito deve avere rispetto all’ufficio. Un recapito
che abbia caratteristiche eccedenti rispetto a detti limiti integra un
secondo ufficio-studio del notaio, e quindi viola il precetto dell’art.
26 L. not. sull’unicità dell’ufficio-studio.
E’ ben vero che per aversi la violazione dell’art. 147 stessa legge
e dell’art. 14 del R.D. 14 luglio 1937 n. 1666 occorre un plus di comportamento,
caratterizzato da attività disdicevole, consistente nel ricorso
a mezzi di pubblicità o di richiamo, all’ausilio di procacciatori,
a riduzione di tariffe o altri espedienti tali da risultare lesivi della
dignità e reputazione dello stesso professionista e del decoro e
del prestigio della classe notarile. Sennonché il solo fatto della
liceità del recapito, in sé considerato, mentre non dà
luogo alla violazione dell’art. 26 cit., non esclude che, ove esso concorra
con uno di questi « espedienti » (che possono consistere anche
in un approfittamento di specificate situazioni di tempi e di luoghi),
si perfezioni una condotta complessa che dia luogo all’illecita concorrenza
di cui all’art. 147 L. not.
2.6. Nel caso in esame la sentenza impugnata non contesta che la struttura
realizzata dal Morello in Pozzallo, a seguito della sentenza emessa nei
suoi confronti dalla S.C. (n. 3816/1995), sia stata ridimensionata a mero
recapito. Né il Morello è stato ritenuto responsabile della
violazione di cui all’art. 26 cit., per cui appaiono irrilevanti in questa
sede le censure attinenti alla violazione e falsa applicazione della detta
norma.
3.1. L’art. 147 L. not. individua con chiarezza l’interesse meritevole
di tutela (ossia la salvaguardia della dignità e reputazione del
notaio, nonché il decoro ed il prestigio della classe notarile)
e determina la condotta punibile in quella idonea a compromettere l’interesse
tutelato; condotta il cui contenuto, non individuato nel suo specifico
atteggiarsi, è integrato dalle norme di etica professionale, e,
quindi, dal complesso di quei principi di deontologia che sono oggettivamente
enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico, nonché
dai principi di deontologia professionale dei notai emanati dal Consiglio
nazionale del notariato in data 24-2-1994 (G.U. 16-7-1994, n. 165).
3.2. In proposito vanno effettuate due osservazioni: il divieto di
concorrenza illecita da parte del notaio, inserito nell’art. 147 cit.,
individua una forma tipica di comportamento che lede il decoro ed il prestigio
della classe notarile.
La norma in questione non pone quindi una limitazione della concorrenza
tra i notai, che anzi implicitamente riconosce, nel momento stesso che
ne vieta solo le forme illecite.
Inoltre la norma in questione prevede che la concorrenza illecita fra
notai può concretizzarsi in una serie di comportamenti a loro volta
tipici (e precisamente riduzione di onorari e diritti accessori, procacciatori
di clienti, pubblicità) o atipici (utilizzo di qualunque altro mezzo
non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile).
In particolare, quest’ultima fattispecie (concorrenza illecita atipica)
ricorre allorché il notaio cerchi di procurarsi la clientela mercé
l’utilizzo di mezzi illeciti o scorretti (compromettendo in tal modo il
decoro o il prestigio dell’intera classe).
Poiché, come si è detto, la concorrenza illecita è
sanzionata non in sé, ma quale forma di lesione del bene protetto
del decoro e del prestigio della classe, anche l’individuazione delle fattispecie
di concorrenza illecita atipica è integrata dai principi di deontologia
professionale.
3.3. Infatti la fissazione di norme interne, individuatrici di comportamenti
contrari al decoro professionale, ancorché non integranti abusi
o mancanze, configura legittimo esercizio dei poteri affidati agli ordini
professionali, con la conseguenziale irrogabilità, in caso di inosservanza,
di sanzione disciplinare (Cass. S.U. 9-7-1991, principio affermato in tema
di responsabilità disciplinare degli architetti).
Infatti gli ordini professionali hanno il potere, nell’esercizio delle
proprie attribuzioni di autoregolamentazione, di emanare norme interne
di deontologia, vincolanti per gli iscritti (Cass. S.U. 12-12-1995, n.
12723; Cass. S.U. 13-6-1989, n. 2844; Cass. S.U. 24-5-1975, n. 2104).
Con riguardo ai notai dette regole di condotta sono volte a conformare
il comportamento del notaio alle norme dell’etica professionale,
la cui enunciazione è istituzionalmente rimessa all’autonomia del
Consiglio Notarile (organo al quale risulta espressamente affidato, con
legge 27-6-1991, n. 220, il compito dell’elaborazione di tali principi).
3.4. Pertanto l’indicazione cogente di regole, in relazione ai casi
in cui attraverso il recapito si esercita una concorrenza illecita, non
è diretta a trasformare in illecito uno strumento operativo ritenuto
lecito dalla legge, ma solo ad individuare delle fattispecie complesse
in cui la contestuale presenza del recapito e di elementi ulteriori (per
il caso che ci riguarda: la precedente permanenza in quella sede del notaio)
si pone come sintomatica di una condotta ritenuta dal Consiglio come non
conforme alla deontologia professionale, in quanto costituente concorrenza
illecita.
Ne consegue che non sussiste la lamentata violazione o falsa
applicazione dell’art. 147 L. not. da parte della sentenza impugnata che
ha ritenuto che costituisca un’ipotesi di concorrenza illecita atipica
del notaio l’aver tenuto il suo recapito ubicato nella stessa sede di titolarità
precedentemente ricoperta, tenuto conto che tale è considerata dal
par. B-1) del codice di deontologia emanato dal Consiglio notarile.
4. Infondata è anche la censura del ricorrente di violazione
della legge antitrust, n. 287/1990, e, più in generale, dei principi
enucleati dalla giurisprudenza comunitaria sulla concorrenza.
Dette norme e principi, infatti, tutelano la libertà di concorrenza,
ma non le ipotesi di concorrenza illecita.
Anzi proprio il sanzionamento della concorrenza illecita, effettuata
da un notaio, costituisce una delle forme di tutela della concorrenza lecita.
5.1. Inammissibile è la censura con cui il ricorrente lamenta
la violazione e la falsa applicazione del par. B-1) del codice deontologico
professionale da parte del giudice di merito, relativamente all’interpretazione
della locuzione « sede precedente » ed all’elevazione del «
nesso di continuità » ad elemento dell’illecito.
5.2. Infatti le regole deontologiche poste dagli ordini professionali
costituiscono norme extragiuridiche o norme interne alla categoria e non
invece norme dell’ordinamento giuridico. Conseguentemente, nei giudizi
disciplinari l’indicazione delle regole della deontologia professionale
e la loro applicazione alla valutazione degli addebiti attengono al merito
del procedimento e sono insindacabili in sede di legittimità, salvo
i ristretti limiti di cui si dirà in seguito, in quanto si riferiscono
a precetti extragiuridici ovvero a regole interne della categoria, non
già ad attività normativa (Cass. S.U. 23-12-1996, n. 11488;
Cass. 17-2-1997, n. 122; Cass. 12-12-1995, n. 12723).
6.1. Quanto alla censura di omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione della sentenza impugnata, contenuta nel primo motivo di ricorso,
in merito all’interpretazione della locuzione « precedente sede »
adottata dal codice deontologico nonché al punto che non era stato
il notaio Morello a porre il recapito nell’immobile in cui vi era lo studio
del notaio Sciacca, ma viceversa, la stessa va esaminata congiuntamente
ai motivi terzo e quarto, stante la stretta connessione.
6.2. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione
su un punto decisivo della sentenza ove si afferma che il codice deontologico
andrebbe interpretato nel senso che per « precedente sede »
deve intendersi anche quella in cui il notaio abbia continuato a svolgere
ininterrottamente la sua attività dopo il trasferimento, seppure
non immediatamente precedente.
6.3. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione
su un punto decisivo della sentenza, ove si afferma che il ricorrente avrebbe
continuato a svolgere ininterrottamente la sua attività in Pozzallo
dopo il trasferimento, mentre dalla dichiarazione del notaio Sabbatini
emergeva che il Morello aveva a questi ceduto la struttura in Pozzallo
dal 1967 al 1968.
7.1. Le suddette censure sono inammissibili.
Va effettuata un’osservazione preliminare (che vale anche per i successivi
motivi di ricorso nella parte attinente a vizi motivazionali).
Poiché l’art. 156 L. 2 febbraio 1913 n. 89 prevede il ricorso
per cassazione avverso le sentenze disciplinari della Corte di appello
nei confronti del notaio solo per incompetenza e violazione (o falsa applicazione)
di legge, il vizio di motivazione è deducibile, a norma dell’art.
111 Cost., solo in ipotesi di mancanza di motivazione o di cosiddetta motivazione
apparente, cioè motivazione non idonea a rivelare la ratio decidendi
(Cass. S.U. 23-12-1996, n. 1148, in merito alla ricorribilità ex
art. 111 Cost.), ovvero in caso di argomentazioni fra loro logicamente
inconciliabili od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi
vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità
in detta previsione di una verifica della sufficienza e razionalità
della motivazione medesima in raffronto alle risultanze probatorie
(Cass. S.U. 16-2-1992, n. 5888).
7.2. Nella fattispecie, nonostante che il ricorrente faccia riferimento
all’omessa motivazione, le censure proposte non attengono ad un’omissione
di motivazione ma ad una non correttezza o congruità della stessa,
secondo quanto ritenuto nel ricorso.
Infatti nella fattispecie sussiste la motivazione, avendo la Corte
di merito ritenuto che il Morello aveva sempre tenuto in Pozzallo una struttura
per l’attività professionale, nonostante il suo trasferimento in
altra sede di titolarità, avendo continuato a tenere, senza soluzione
di continuità, in detta sede prima uno studio, e, a seguito di procedimento
disciplinare, un recapito, per cui risultava integrata la fattispecie di
recapito nella « sede precedente »; che il nesso di continuità
non era stato interrotto dalla cessione al notaio Sabbatini dei locali
e delle attrezzature, perché non risultava provato che il Morello
avesse abbandonato il suo recapito in quello stabile, anche tenuto conto
che nel 1978 il Morello cedette proprio al notaio Sciacca lo studio attrezzato
posto al piano sottostante all’appartamento, che nel precedente giudizio
era stato considerato studio aperto; che il trasferimento dello studio
da parte del notaio Sciacca fu conseguenza di detta illecita concorrenza,
comportante sviamento di clientela.
7.3. Quanto alla censura secondo cui la sentenza impugnata avrebbe
erroneamente non considerato che la fattispecie di illecita concorrenza
tramite recapito prevista dal codice di deontologia del 1994 non può
operare che per il periodo successivo alla sua emanazione, va osservato
che essa afferma un principio esatto, ma che lo stesso non trova
smentita nella sentenza impugnata.
Infatti la fattispecie di illecito disciplinare tramite recapito non
è di natura istantanea, cioè relativa al momento in cui detto
recapito è stato aperto, ma di natura permanente, per cui la consumazione
dura finché permane il recapito.
Ne consegue che il fatto che il recapito fosse stato istituito prima
dell’anno 1994, e quindi in epoca in cui non esisteva il paragrafo B-1)
del codice deontologico, comporta solo che fino a quella data il recapito
non era illecito.
Né la sentenza impugnata ha ritenuto l’illiceità del
recapito per quel periodo antecedente al codice deontologico.
Il periodo antecedente è stato valutato solo per qualificare
il recapito come posto, senza soluzione di continuità, nella stessa
sede di Pozzallo, cioè per valutare il requisito
« spaziale » del recapito.
Questa caratteristica del recapito rendeva lo stesso illecito, sotto
il profilo dell’illecita concorrenza tramite recapito, solo successivamente
all’entrata in vigore del codice deontologico del 1994, e la sentenza in
questione si è limitata a ritenere che il recapito, conseguente
alla trasformazione dello studio del notaio Morello per effetto della sentenza
della Cassazione n. 3816 del 1995, integrava la fattispecie di illecita
concorrenza mediante recapito, individuata dal codice deontologico.
8. Infondato è il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente
lamenta l’omessa motivazione della sentenza, ove si afferma l’inesistenza
in capo al ricorrente delle attenuanti per la commutazione della sanzione.
9.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
Osserva questa Corte che, pur risultando la legge notarile anteriore
all’introduzione nel nostro ordinamento della norma di cui all’art. 62
bis c.p., la disposizione di cui all’art. 144 L. n. 89/1913 può
del tutto legittimamente interpretarsi alla luce di tale ricordata disposizione
penale, con riferimento a circostanze « innominate » tali da
attenuare la gravità dell’addebito in relazione alla sanzione da
applicare, integrando la disposizione di cui al cit. art. 144 una fattispecie
normativa cosiddetta in bonam partem, dotata di propria autonomia concettuale
e giuridica, ed idonea ad integrarsi con la sussunzione di circostanze
socialmente rilevanti e tali da corrispondere, di fatto, alle circostanze
attenuanti generiche del diritto penale, senza che tale procedimento penale
realizzi gli estremi della c.d. integrazione analogica.
Sennonché, nel procedimento disciplinare a carico del notaio,
la concessione delle attenuanti è rimessa alla discrezionale valutazione
del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della sua
scelta con adeguata motivazione (Cass. 18-5-1994, n. 4866).
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine
al diniego della concessione delle attenuanti, il giudice non è
tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’incolpato,
essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale
conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla
concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (egualmente
è stato statuito in sede penale in tema di diniego delle attenuanti
generiche: Cass. pen. 31-3-1994, Spallina).
9.2. Nella fattispecie, pertanto, la sentenza impugnata non ha omesso
la motivazione nel diniego delle attenuanti, rilevando che non emergevano
elementi valutabili positivamente, deponendo, anzi, sfavorevolmente la
reiterazione dei comportamenti censurati dopo l’applicazione di diverse
sanzioni disciplinari.
10. Infondato è anche l’ultimo motivo di ricorso, con cui il
ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.,
per avere la sentenza di appello, sulla base dell’erroneo presupposto della
soccombenza del notaio Morello, posto a suo carico le spese del procedimento.
Infatti correttamente la sentenza impugnata, in applicazione del principio
fissato dall’art. 91 c.p.c., ha posto a carico del soccombente
le spese processuali, rimanendo la compensazione delle stesse una facoltà
discrezionale del giudice, non sindacabile in Cassazione, se risulta rispettato
il principio che le stesse non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa
(Cass. 14-3-1995, n. 2949).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Esistono giusti motivi per ritenere che il ricorrente non è
tenuto al pagamento delle spese sostenute dall’Erario per questo giudizio
di legittimità.
Rigetta il ricorso.
Dichiara non tenuto il ricorrente al pagamento delle spese sostenute
dall’Erario per questo giudizio di legittimità.
