SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Notai - llleciti disciplinari

Configura illecito disciplinare il comportamento del notaio che riceva l'atto costitutivo di una società senza che sia stato versato l'intero capitale sociale. Nè il versamento successivo della somma mancante sana tale illecito, potendo configurare soltanto un'attenuante


SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE n. 4657, Sez. III civile, del 16 febbraio 2000, dep. 12 aprile 2000 - Pres. Longo; Rel. Sabatini; P.M. Russo; Ric. Clemente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 29 giugno 1996 il notaio Michelarcangelo Clemente rogò l’atto costitutivo della società unipersonale a responsabilità limitata Ital Nolo.
In sede di omologa il tribunale di Milano rilevò che del capitale sociale di lire venti milioni risultavano versate soltanto lire sei milioni e lo segnalò al notaio. Effettuato in data 19 luglio 1994 il versamento delle residue lire quattordici milioni ed intervenuto il 22 successivo il conseguente atto di rettifica, seguirono omologazione ed iscrizione nel registro delle imprese. In sede disciplinare al notaio fu addebitata la violazione degli articoli 26 e 138 legge notarile, in relazione al secondo comma dell’articolo 2476 c.c., per aver ricevuto il suddetto atto costitutivo senza che fosse stato versato l’intero capitale sociale.
Con sentenza del 4 maggio 1998 lo stesso tribunale mandò assolto l’incolpato con il rilievo che il successivo versamento dei decimi mancanti aveva sanato il vizio.
In accoglimento dell’impugnazione proposta dal P.M. avverso la suindicata decisione, con la sentenza ora gravata la Corte di appello ha invece affermato la responsabilità del notaio, che ha condannato, concesse le  circostanze attenuanti, alla sanzione di lire quattromila di ammenda.
La Corte, premesso che il divieto posto dall’articolo 28 primo comma legge notarile si riferisce ai soli vizi che diano luogo alla nullità assoluta dell’atto per contrarietà a norme imperative, ha affermato che, ai sensi degli articoli 2476.2 e 2329.1 n. 2 c.c., è affetto da tale vizio l’atto costitutivo di società unipersonale non preceduto dal versamento dell’intero capitale sociale.
Escluso quindi che l’ultimo comma dell’articolo 2332 c.c. costituisca « ratifica o convalida o conferma », ha aggiunto che « a ben vedere... è la stessa griglia categoriale della nullità/annullabilità dell’atto che mostra nel presente caso tutta la sua inadeguatezza ». Il mancato versamento dell’intero capitale sociale, nel caso previsto dall’articolo 2476.2 c.c. (o dei tre decimi negli altri casi), integra infatti un vizio del complesso procedimento configurato dalla legge per la costituzione della società di capitali, ed avente termine con l’acquisto della personalità giuridica, con la conseguenza che, ai fini della responsabilità disciplinare del notaio ex articolo 28 legge notarile, era decisivo accertare se egli avesse ricevuto un atto espressamente proibito dalla legge: come in effetti nella specie era avvenuto dato il carattere imperativo della norma di cui al citato articolo 2476.2.
Per la cassazione di tale decisione l’incolpato ha personalmente proposto ricorso, affidato ad un unico complesso motivo, poi illustrato con memoria.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, ancorché sottoscritto personalmente dal notaio interessato, è nondimeno ammissibile, giacché nel procedimento disciplinare notarile tale facoltà è riconosciuta alla parte dall’articolo 153 legge notarile, cui rinvia il capoverso del successivo articolo 156 (Cass. 2703/1970 nonché, implicitamente, Cass. 6786/1990).
2. Con l’unico complesso motivo del ricorso il ricorrente deduce la falsa applicazione dell’articolo 28 legge notarile, ed a sostegno di esso afferma, richiamando adesivamente la sentenza assolutoria di primo grado, che il mancato versamento dell’intero capitale sociale configura un’ipotesi di nullità relativa, come tale non sanzionabile disciplinarmente; sostiene che, se fossero esatte le argomentazioni svolte dalla decisione impugnata, « anche un piccolo errore materiale » che venga successivamente sanato e rettificato dovrebbe rientrare nella categoria degli atti espressamente proibiti — mentre sono tali soltanto quelli « affetti da nullità assoluta e non anche quelli che possono essere e sono stati modificati e sanati » —; osserva che la sentenza 7665/1998 di questa Corte Suprema non è applicabile nella specie riferendosi essa al diverso caso di atto non sanato prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese; e richiama infine uno studio elaborato dal Consiglio nazionale del notariato.
Il ricorso è infondato.
Come questa Corte Suprema ha affermato, in tema di responsabilità disciplinare dei notai il divieto imposto dall’articolo 28.1 n. 1 legge 89/1913 — sanzionato con la sospensione a norma del successivo articolo 138.2 — di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge attiene ad ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell’atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportano l’annullabilità o l’inefficacia dell’atto, ovvero la stessa nullità relativa (Cass. 11071/1998 e 11128/1997).
Tale indirizzo è stato adesivamente richiamato dalla sentenza impugnata e lo stesso ricorrente mostra a sua volta di condividerlo, pur contestando che sia affetto da nullità assoluta — come invece la stessa sentenza ha anche affermato — l’atto da lui rogato, costitutivo, com’è incontroverso, di società unipersonale a responsabilità personale, per la quale, in violazione dell’articolo 2476.2 c.c., non era stato versato l’intero capitale sociale.
Passando, pertanto, ad esaminare tale questione, e rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale non ha affatto affermato che « ogni piccolo errore » dà luogo a responsabilità disciplinare ex articolo 28.1 n. 1 legge notarile, ma soltanto quello che comporta la nullità assoluta dell’atto o si traduce nella violazione di norma imperativa, deve rilevarsi che nello stesso senso, ed in analoga fattispecie, si è già pronunciata questa Corte Suprema con sentenza 7665/1998, anch’essa puntualmente richiamata dalla sentenza impugnata.
Tanto premesso e precisato, deve rilevarsi che — a sostegno della tesi della nullità relativa dell’atto e, pertanto, della irresponsabilità disciplinare del notaio — il ricorrente richiama sia la sentenza assolutoria di primo grado che il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2332 c.c., in forza del quale la nullità della società non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell’atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese.
Tali censure non meritano accoglimento.
La nozione di nullità relativa, la cui stessa configurabilità è posta in dubbio da parte autorevole della dottrina, appare infatti ravvisabile, secondo la previsione della prima parte dell’articolo 1421 c.c., nei soli casi in cui la nullità — in deroga alla regola generale per la quale essa può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice — può essere invece addotta soltanto da determinati soggetti (ad es. il solo acquirente in buona fede nel caso deciso dalla sentenza 4926/1993 di questa Corte Suprema).
Orbene, stante il modo di disporre del combinato disposto degli articoli 2476.2, 2329 n. 2 e 2332.1 n. 6 c.c., non par dubbio che, una volta verificatasi — come espressamente previsto da quest’ultima norma, e dopo avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese — la nullità della società, essa possa essere fatta valere da ogni interessato, e debba come tale qualificarsi assoluta e non già relativa.
In tal senso ha, come accennato, già deciso questa Corte Suprema con la menzionata sentenza 7665/98, che lo stesso ricorrente mostra di condividere per il caso in cui, violato l’articolo 2476.2 c.c., non sia sopravvenuta la modificazione contemplata dall’ultimo comma del precedente articolo 2332.
Nella specie sono invece avvenuti il versamento dei residui decimi e la conseguente rettifica dell’atto costitutivo e, tuttavia, la sopravvenuta eliminazione della causa di nullità non spiega rilevanza agli effetti della responsabilità disciplinare del notaio ma, semmai, giustifica la concessione di attenuanti ai sensi dell’articolo 144 della legge notarile, come nella specie è infatti avvenuto.
La tesi del ricorrente — secondo la quale, una volta sopravvenuta tale eliminazione, vien meno anche retroattivamente la responsabilità del notaio — non appare condivisibile: se essa fosse esatta, dovrebbe infatti anche ammettersi che perfino rogare un atto costitutivo di società avente un oggetto sociale illecito o contrario all’ordine pubblico, secondo la previsione di cui al n. 4 dello stesso articolo 2332.1, renderebbe irresponsabile il notaio una volta intervenuta la modifica dell’atto, il che appare in manifesto contrasto con il disposto dell’articolo 28.1 n. 1 legge notarile.
Tale norma configura infatti la responsabilità disciplinare del notaio con riferimento ad una condotta propria di esso, condotta che, una volta realizzata, segna il momento consumativo dell’illecito e sulla quale non possono pertanto spiegare rilevanza retroattiva comportamenti altrui, futuri ed eventuali, quali configurati dall’ultimo comma del citato articolo 2332, salvo a voler interpretare tale disposizione nel senso che essa abbia inteso introdurre una condizione di non punibilità, il che non è però consentito dalla lettera e dalla ratio della norma che appare unicamente ispirata al favor societatis senza riflessi sugli obblighi, e sulle sanzioni, previsti dalla legge a carico del notaio.
Il primo comma dello stesso articolo 2332 accomuna in realtà — quali cause di nullità della società — cause di nullità del contratto, di annullabilità e vizi procedimentali, come questa Corte Suprema ha affermato (in motivazione sentenza 5735/1992), ma, una volta accertato il carattere imperativo dell’articolo 2476.2 c.c., non è seriamente contestabile la responsabilità disciplinare del notaio che ad esso contravvenga, responsabilità che permane pur nell’ipotesi prevista dall’ultimo comma del citato articolo 2332.
3. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, essendo gli intimati vittoriosi parti di esso in senso solo formale e non avendo comunque essi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.


Notai - Illecita concorrenza tramite recapito

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE n. 19, Sez. III civile, del 12 novembre 1999, dep. 4 gennaio 2000 - Pres. Fiduccia; Rel. Segreto; P.M. Fedeli;  Morello Rosario c. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania.

SVOLGIMENTO  DEL  PROCESSO

Con atto notificato il 27 marzo 1998 il notaio Rosario Morello proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa del 18-2-1998, che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione per mesi due per aver violato la norma sub B-1) paragrafo a.2.2. del codice deontologico del notariato, perseguibile a norma dell’art. 147 L. n. 89/1913, per aver mantenuto un recapito in Pozzallo, sua precedente sede.
Assumeva l’appellante che aveva errato il Tribunale nel ritenerlo responsabile dell’illecito disciplinare detto, perché egli aveva trasformato, a seguito di sentenza della Cassazione, il precedente studio in Pozzallo in semplice recapito e perché la sede precedente a quella attuale di Ragusa non era Pozzallo, ma Comiso, donde era giunto a seguito di trasferimento da Pozzallo.
La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata l’8-3-1999, rigettava l’appello.
Riteneva la Corte di merito che il fatto che il notaio Morello avesse trasformato, a seguito di sentenza della Cassazione n. 3816/1995  in precedente procedimento disciplinare, il suo studio di Pozzallo in recapito, non faceva venir meno l’illecito contestato, in quanto era risultato che il Morello esercitava con continuità la professione presso il recapito da quando aveva lasciato la sede di Pozzallo nel 1957; che risultava integrato l’illecito disciplinare contestato, in quanto il recapito doveva ritenersi mantenuto nella sede precedente, essendo stato il recapito tenuto ininterrottamente fin da quando aveva lasciato Pozzallo, e che il nesso di continuità non era venuto meno neppure negli anni 1967-68, quando aveva ceduto i locali attrezzati al notaio Sabbatini; che, per effetto di questo comportamento concorrenziale, il notaio Sciacca, titolare della sede di Pozzallo, aveva dovuto trasferire il suo studio, posto nello stesso immobile del recapito del notaio Morello, in altro immobile, per evitare lo sviamento della clientela; che tale comportamento integrava l’ipotesi di illecita concorrenza tramite recapito in « precedente sede di titolarità », vietato dal par. a.2.2. B-1) del codice deontologico del notariato del 1994.
Riteneva la Corte che non sussistevano ragioni per la concessione delle attenuanti di cui all’art. 144 L. not.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il notaio Morello, che ha anche presentato memoria.

MOTIVI  DELLA  DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, c. 2°, e 147 L. 19-2-1913, n. 89; 14, c. 1, R.D.L. 14-7-1937, n. 1666; e B-1) del codice deontologico notarile, nonché l’omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Assume il ricorrente che la sentenza impugnata presenta gravi errori di diritto, poiché ha ritenuto che la norma deontologica invocata vieta l’apertura del recapito in tutte le sedi precedentemente ricoperte dal notaio (il ricorrente notaio passò da Pozzallo a Comiso e poi a Ragusa) mentre il divieto attiene solo alla sede immediatamente precedente.
Inoltre, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata, ritenendo che il notaio Morello aveva mantenuto un recapito senza soluzione di continuità in Pozzallo fin da quando aveva lasciato detta sede nell’anno 1957 (mentre ciò non corrispondeva al vero, poiché negli anni 1967-1968 aveva ceduto la struttura al notaio Sabbatini), aveva elevato il « nesso di continuità » ad elemento dell’illecito.
Osserva, ancora, il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata riteneva che l’illecita concorrenza era anche determinata dal fatto che il recapito del Morello si trovava nello stesso stabile dove era lo studio del notaio in carica per la sede di Pozzallo, poiché non vi era alcuna norma che vietasse di aprire il recapito nello stesso immobile in cui si trovasse lo studio del titolare della sede.
Infine, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata ha errato nell’applicare una norma del codice deontologico del 1994, che sanziona i fatti successivi a tale data di emanazione, non potendo far considerare illeciti i fatti precedenti (nella fattispecie, comportamenti tenuti tra il 1957 ed il 1994).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta ancora la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 147 L. not. (quest’ultimo come modificato dall’art. 14 R.D.L. n. 1666/1937), nonché dell’art. 2 L. n. 287/1990.
Secondo il ricorrente è erroneo il ritenere che le norme suddette vogliano tutelare una fascia certa di clientela al titolare della sede, nonché la concorrenza da parte di altro notaio, mentre ciò che è sanzionato è solo la concorrenza illecita.
Pertanto non integra un’ipotesi di illecita concorrenza il fatto di aprire un recapito nella sede precedentemente ricoperta, nonostante la diversa prescrizione del codice deontologico, in quanto il giudice non è tenuto ad accettarle acriticamente, quando le stesse appaiano in contrasto con le norme di legge.
La disposizione in questione del codice deontologico dimostra il diverso obiettivo di garantire al notaio subentrante una « nicchia di mercato » al riparo della concorrenza.
Questo principio non solo non trova riscontro nella legge notarile, che riconosce la concorrenza lecita tra notai, ma anche con i principi fissati dalla legge antitrust, n. 287/1990, e segnatamente dall’art. 2 della stessa legge.
2.1. I predetti due motivi, essendo stret-
tamente connessi, vanno esaminati congiun-
tamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
E’ noto che le sedi notarili per ciascun distretto vengono determinate con decreto del Capo dello Stato (art. 4 L. n. 89/1913) e che ad ogni notaio è assegnata una determinata sede, in cui lo stesso è tenuto, a norma dell’art. 24 stessa legge, ad « aprire l’ufficio ».
A norma del 2° c. dell’art. 26 « il notaro potrà recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto in cui trovasi la sua sede notarile, sempreché ne sia richiesto ». L’art. 48 del regolamento, approvato con R.D. n. 1326/1914, stabilisce le tabelle e l’avviso che il notaio deve tenere all’esterno « del suo studio », relativo ai giorni ed alle ore di apertura, nonché relativo al
« luogo in cui, negli altri giorni e nelle altre ore, le parti possono fargli pervenire le loro comunicazioni ».
Detto luogo è individuato dalla dottrina e dalla giurisprudenza come il recapito, con caratteristica di accessorietà rispetto allo studio (Cass. 12-11-1997, n. 11168).
Nella fattispecie è pacifico che allo stato attuale la struttura tenuta dal Morello in Pozzallo integri un recapito.
La contravvenzione alle disposizioni dell’art. 26 è punita con la pena dell’ammenda (che, nonostante il termine, costituisce una sanzione disciplinare).
Una più grave violazione è quella contemplata dall’art. 147 L. not., per il quale : « il notaro che in qualunque modo compro-
metta con la sua condotta nella vita pubblica o privata la sua dignità e reputazione ed il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzione degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno e nei casi più gravi con la destituzione ».
Il divieto di concorrenza illecita trova il suo completamento nell’art. 14 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666, che recita testualmente al c. 1°: « fermo il disposto dell’art. 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è vietato al notaro di fare concorrenza ai colleghi avvalendosi dell’opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicità, o di qualunque mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile ».
2.2. Ai fini della contravvenzione punita dagli artt. 147 L. n. 89/1913 e 14 R.D. n. 1666/1934 non è sufficiente che un notaio abbia un ufficio o un recapito in località diversa dalla propria sede, ma è necessario che egli si sia servito di mezzi di illecita concorrenza.
La norma dell’art. 26 cit.,  la cui violazione è sanzionata disciplinarmente, ha un proprio momento autonomo precettivo, rispetto alle norme che sanzionano la concorrenza, e che non può essere limitato al dovere di tenere lo
« studio aperto » (comma primo) e di non assentarsi se non con le modalità e nei termini prescritti (commi tre e seguenti).
Infatti la concorrenza illecita è sanzionata in modo autonomo dai suddetti artt. 147 L. not. e 14 L. n. 1666/1937, mentre la violazione dell’art. 26 è sanzionata dal II c. dell’art. 137 L. not., senza esclusione di alcuna delle fattispecie previste nei vari commi dell’articolo in questione (in particolare non è corretta la tesi di parte della dottrina per cui proprio il secondo comma dell’art. 26 sarebbe privo di sanzione non comportando alcun obbligo per il notaio, ma solo la facoltà di rogare fuori sede).
2.3. Non può, quindi, condividersi la tesi secondo cui la semplice apertura di un ufficio o di un recapito, indipendentemente da ogni particolare caratteristica, integri la fattispecie di illecita concorrenza (punita a norma degli artt. 14 L. n. 1666/1937 e 147 L. not.), perché esso è un mezzo di richiamo per il pubblico che la legge gli vieta.
La tesi, seguita da parte della giurisprudenza di merito e da qualche sentenza della S.C. (Cass. 17-10-1959, n. 2910; Cass. 25-10-1965, n. 2251; Cass. 10-8-1963, n. 2274), muove da una petizione di principio che è ancora tutta da dimostrare, e che cioè la legge vieti sia un secondo ufficio notarile sia un recapito, perché solo in questo modo la concorrenza esercitata tramite questi mezzi è illecita, e giunge ad una conclusione che è anch’essa inaccettabile sulla base dell’attuale testo legislativo e cioè all’assimilazione di due figure disciplinari distinte.
Infatti le fattispecie dell’ufficio-studio fuori sede e della concorrenza illecita hanno condotte diverse (e quindi costituiscono violazione di diversi precetti) e sono punite con sanzioni disciplinari diverse.
2.4. In senso opposto altre pronunce ritengono che l’istituzione di un recapito, ove il notaio, sempre nell’ambito del distretto, roghi atti notarili, costituisca violazione dell’art. 26 L. not., punita ai sensi dell’art. 137 della stessa legge (ma non come atto di concorrenza illecita ai sensi dell’art. 147), se detto recapito è aperto in ore e giorni prefissati e non occasionalmente a seguito di specifica richiesta delle parti.
La tesi, che risale negli anni (Cass. 23-7-1936, n. 1685), ma che ha avuto anche adesioni più recenti (Cass. 11-2-1967, n. 355; Cass. 15-7-1971, n. 2309; Cass. 19-2-1985, n. 1451), oltre che l’adesione di parte della dottrina, si fonda sul rilievo che, a norma dell’art. 26, c. II, il notaio può esercitare le sue funzioni fuori dalla sede solo se le parti abbiano fatto specifica richiesta che costui si rechi in altro comune del distretto, per cui ove il notaio, nell’ambito del distretto, istituisca recapiti stabili nei quali si rechi periodicamente, in determinati ore e giorni prefissati, in realtà maliziosamente tenta di eludere il disposto dell’art. 26 capoverso, con l’offrire la propria opera al pubblico fuori sede, evitandogli così la richiesta di trasferta, mentre l’art. 26, 1° e 2° c., fa espresso divieto al notaio di avere uno studio o ramo di esso al di fuori della sede assegnatagli, atteso, tra l’altro, l’interesse privato dei notai, coincidente con quello pubblico, che nell’ambito di ciascuna residenza l’attività sia svolta prevalentemente dai notai della sede. Sempre secondo il predetto orientamento, il notaio il quale, in una sede diversa da quella assegnatagli, apra non un recapito, caratterizzato dall’assenza di una stabile organizzazione, in quanto destinato ad una presenza non continua né con orari prestabiliti, ma meramente occasionale, dà luogo all’infrazione della disposizione di cui all’art. 26 L. not.
Questa tesi è solo in parte da condividere.
Infatti, come si è visto, perché il notaio si rechi fuori dalla sua sede, per ragione delle sue funzioni, è necessario che il notaio « ne sia richiesto », e, poiché la liceità del recapito trova riscontro nella legge, non è assolutamente irrazionale che il notaio svolga l’attività richiesta presso il suo recapito, piuttosto che in altro luogo fuori dal suo ufficio.
Il  limite della tesi, però, è quello di aver valutato tutta la problematica del recapito alla sola luce del disposto dell’art. 26, c. 2°, L. not., senza considerare che un comportamento illecito (quale è quello previsto dagli artt. 147 L. not. e 14 R.D. n. 1666/1937) può essere tenuto anche adottando « mezzi astrattamente leciti ».
2.5. Secondo l’orientamento attualmente prevalente (Cass. 19-2-1985, n. 1451; Cass. 21- 6-1989, n. 2947; Cass. 12-11-1997, n. 11168) ed a cui questa Corte ritiene di dover aderire, la liceità del recapito dipende dalle sue dimensioni, dal tipo di organizzazione, dall’ubicazione e dalla quantità di lavoro ivi svolta. A questo orientamento in parte fanno capo anche i principi di deontologia professionale ( « Del recapito »), approvati dal Consiglio nazionale del notariato il 24 febbraio 1994, pubblicati sul supplemento alla G.U. n. 105 del 16-7-1994, a norma dell’art. 16 della L. 27 giugno 1991, n. 220, che nel distinguere l’ufficio dal recapito fa riferimento ai carat-
teri dell’accessorietà funzionale e della secondarietà economica che il recapito deve avere rispetto all’ufficio. Un recapito che abbia caratteristiche eccedenti rispetto a detti limiti integra un secondo ufficio-studio del notaio, e quindi viola il precetto dell’art. 26 L. not. sull’unicità dell’ufficio-studio.
E’ ben vero che per aversi la violazione dell’art. 147 stessa legge e dell’art. 14 del R.D. 14 luglio 1937 n. 1666 occorre un plus di comportamento, caratterizzato da attività disdicevole, consistente nel ricorso a mezzi di pubblicità o di richiamo, all’ausilio di procacciatori, a riduzione di tariffe o altri espedienti tali da risultare lesivi della dignità e reputazione dello stesso professionista e del decoro e del prestigio della classe notarile. Sennonché il solo fatto della liceità del recapito, in sé considerato, mentre non dà luogo alla violazione dell’art. 26 cit., non esclude che, ove esso concorra con uno di questi « espedienti » (che possono consistere anche in un approfittamento di specificate situazioni di tempi e di luoghi), si perfezioni una condotta complessa che dia luogo all’illecita concorrenza di cui all’art. 147 L. not.
2.6. Nel caso in esame la sentenza impugnata non contesta che la struttura realizzata dal Morello in Pozzallo, a seguito della sentenza emessa nei suoi confronti dalla S.C. (n. 3816/1995), sia stata ridimensionata a mero recapito. Né il Morello è stato ritenuto responsabile della violazione di cui all’art. 26 cit., per cui appaiono irrilevanti in questa sede le censure attinenti alla violazione e falsa applicazione della detta norma.
3.1. L’art. 147 L. not. individua con chiarezza l’interesse meritevole di tutela (ossia la salvaguardia della dignità e reputazione del notaio, nonché il decoro ed il prestigio della classe notarile) e determina la condotta punibile in quella idonea a compromettere l’interesse tutelato; condotta il cui contenuto, non individuato nel suo specifico atteggiarsi, è integrato dalle norme di etica professionale, e, quindi, dal complesso di quei principi di deontologia che sono oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico, nonché dai principi di deontologia professionale dei notai emanati dal Consiglio nazionale del notariato in data 24-2-1994 (G.U. 16-7-1994, n. 165).
3.2. In proposito vanno effettuate due osservazioni: il divieto di concorrenza illecita da parte del notaio, inserito nell’art. 147 cit., individua una forma tipica di comportamento che lede il decoro ed il prestigio della classe notarile.
La norma in questione non pone quindi una limitazione della concorrenza tra i notai, che anzi implicitamente riconosce, nel momento stesso che ne vieta solo le forme illecite.
Inoltre la norma in questione prevede che la concorrenza illecita fra notai può concretizzarsi in una serie di comportamenti a loro volta tipici (e precisamente riduzione di onorari e diritti accessori, procacciatori di clienti, pubblicità) o atipici (utilizzo di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile).
In particolare, quest’ultima fattispecie (concorrenza illecita atipica) ricorre allorché il notaio cerchi di procurarsi la clientela mercé l’utilizzo di mezzi illeciti o scorretti (compromettendo in tal modo il decoro o il prestigio dell’intera classe).
Poiché, come si è detto, la concorrenza illecita è sanzionata non in sé, ma quale forma di lesione del bene protetto del decoro e del prestigio della classe, anche l’individuazione delle fattispecie di concorrenza illecita atipica è integrata dai principi di deontologia professionale.
3.3. Infatti la fissazione di norme interne, individuatrici di comportamenti contrari al decoro professionale, ancorché non integranti abusi o mancanze, configura legittimo esercizio dei poteri affidati agli ordini professionali, con la conseguenziale irrogabilità, in caso di inosservanza, di sanzione disciplinare (Cass. S.U. 9-7-1991, principio affermato in tema di responsabilità disciplinare degli architetti).
Infatti gli ordini professionali hanno il potere, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, di emanare norme interne di deontologia, vincolanti per gli iscritti (Cass. S.U. 12-12-1995, n. 12723; Cass. S.U. 13-6-1989, n. 2844; Cass. S.U. 24-5-1975, n. 2104).
Con riguardo ai notai dette regole di condotta sono volte a conformare il comportamento del notaio alle norme dell’etica  professionale, la cui enunciazione è istituzionalmente rimessa all’autonomia del Consiglio Notarile (organo al quale risulta espressamente affidato, con legge 27-6-1991, n. 220, il compito dell’elaborazione di tali principi).
3.4. Pertanto l’indicazione cogente di regole, in relazione ai casi in cui attraverso il recapito si esercita una concorrenza illecita, non è diretta a trasformare in illecito uno strumento operativo ritenuto lecito dalla legge, ma solo ad individuare delle fattispecie complesse in cui la contestuale presenza del recapito e di elementi ulteriori (per il caso che ci riguarda: la precedente permanenza in quella sede del notaio) si pone come sintomatica di una condotta ritenuta dal Consiglio come non conforme alla deontologia professionale, in quanto costituente concorrenza illecita.
 Ne consegue che non sussiste la lamentata violazione o falsa applicazione dell’art. 147 L. not. da parte della sentenza impugnata che ha ritenuto che costituisca un’ipotesi di concorrenza illecita atipica del notaio l’aver tenuto il suo recapito ubicato nella stessa sede di titolarità precedentemente ricoperta, tenuto conto che tale è considerata dal par. B-1) del codice di deontologia emanato dal Consiglio notarile.
4. Infondata è anche la censura del ricorrente di violazione della legge antitrust, n. 287/1990, e, più in generale, dei principi enucleati dalla giurisprudenza comunitaria sulla concorrenza.
Dette norme e principi, infatti, tutelano la libertà di concorrenza, ma non le ipotesi di concorrenza illecita.
Anzi proprio il sanzionamento della concorrenza illecita, effettuata da un notaio, costituisce una delle forme di tutela della concorrenza lecita.
5.1. Inammissibile è la censura con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del par. B-1) del codice deontologico professionale da parte del giudice di merito, relativamente all’interpretazione della locuzione « sede precedente » ed all’elevazione del « nesso di continuità » ad elemento dell’illecito.
5.2. Infatti le regole deontologiche poste dagli ordini professionali costituiscono norme extragiuridiche o norme interne alla categoria e non invece norme dell’ordinamento giuridico. Conseguentemente, nei giudizi disciplinari l’indicazione delle regole della deontologia professionale e la loro applicazione alla valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e sono insindacabili in sede di legittimità, salvo i ristretti limiti di cui si dirà in seguito, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici ovvero a regole interne della categoria, non  già ad attività normativa (Cass. S.U. 23-12-1996, n. 11488; Cass. 17-2-1997, n. 122; Cass. 12-12-1995, n. 12723).
6.1. Quanto alla censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, contenuta nel primo motivo di ricorso, in merito all’interpretazione della locuzione « precedente sede » adottata dal codice deontologico nonché al punto che non era stato il notaio Morello a porre il recapito nell’immobile in cui vi era lo studio del notaio Sciacca, ma viceversa, la stessa va esaminata congiuntamente ai motivi terzo e quarto, stante la stretta connessione.
6.2. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione su un punto decisivo della sentenza ove si afferma che il codice deontologico andrebbe interpretato nel senso che per « precedente sede » deve intendersi anche quella in cui il notaio abbia continuato a svolgere ininterrottamente la sua attività dopo il trasferimento, seppure non immediatamente precedente.
6.3. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione su un punto decisivo della sentenza, ove si afferma che il ricorrente avrebbe continuato a svolgere ininterrottamente la sua attività in Pozzallo dopo il trasferimento, mentre dalla dichiarazione del notaio Sabbatini emergeva che il Morello aveva a questi ceduto la struttura in Pozzallo dal 1967 al 1968.
7.1. Le suddette censure sono inammissibili.
Va effettuata un’osservazione preliminare (che vale anche per i successivi motivi di ricorso nella parte attinente a vizi motivazionali).
Poiché l’art. 156 L. 2 febbraio 1913 n. 89 prevede il ricorso per  cassazione avverso le sentenze disciplinari della Corte di appello nei confronti del notaio solo per incompetenza e violazione (o falsa applicazione) di legge, il vizio di motivazione è deducibile, a norma dell’art. 111 Cost., solo in ipotesi di mancanza di motivazione o di cosiddetta motivazione apparente, cioè motivazione non idonea a rivelare la ratio decidendi (Cass. S.U. 23-12-1996, n. 1148, in merito alla ricorribilità ex art. 111 Cost.), ovvero in caso di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica della sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto alle risultanze probatorie  (Cass. S.U. 16-2-1992, n. 5888).
7.2. Nella fattispecie, nonostante che il ricorrente faccia riferimento all’omessa motivazione, le censure proposte non attengono ad un’omissione di motivazione ma ad una non correttezza o congruità della stessa, secondo quanto ritenuto nel ricorso.
Infatti nella fattispecie sussiste la motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto che il Morello aveva sempre tenuto in Pozzallo una struttura per l’attività professionale, nonostante il suo trasferimento in altra sede di titolarità, avendo continuato a tenere, senza soluzione di continuità, in detta sede prima uno studio, e, a seguito di procedimento disciplinare, un recapito, per cui risultava integrata la fattispecie di recapito nella « sede precedente »; che il nesso di continuità non era stato interrotto dalla cessione al notaio Sabbatini dei locali e delle attrezzature, perché non risultava provato che il Morello avesse abbandonato il suo recapito in quello stabile, anche tenuto conto che nel 1978 il Morello cedette proprio al notaio Sciacca lo studio attrezzato posto al piano sottostante all’appartamento, che nel precedente giudizio era stato considerato studio aperto; che il trasferimento dello studio da parte del notaio Sciacca fu conseguenza di detta illecita concorrenza, comportante sviamento di clientela.
7.3. Quanto alla censura secondo cui la sentenza impugnata avrebbe erroneamente non considerato che la fattispecie di illecita concorrenza tramite recapito prevista dal codice di deontologia del 1994 non può operare che per il periodo successivo alla sua emanazione, va osservato che essa afferma un principio esatto, ma che lo stesso non trova  smentita nella sentenza impugnata.
Infatti la fattispecie di illecito disciplinare tramite recapito non è di natura istantanea, cioè relativa al momento in cui detto recapito è stato aperto, ma di natura permanente, per cui la consumazione dura finché permane il recapito.
Ne consegue che il fatto che il recapito fosse stato istituito prima dell’anno 1994, e quindi in epoca in cui non esisteva il paragrafo B-1) del codice deontologico, comporta solo che fino a quella data il recapito non era illecito.
Né la sentenza impugnata ha ritenuto l’illiceità del recapito per quel periodo antecedente al codice deontologico.
Il periodo antecedente è stato valutato solo per qualificare il recapito come posto, senza soluzione di continuità, nella stessa sede di Pozzallo, cioè per valutare il requisito
« spaziale » del recapito.
Questa caratteristica del recapito rendeva lo stesso illecito, sotto il profilo dell’illecita concorrenza tramite recapito, solo successivamente all’entrata in vigore del codice deontologico del 1994, e la sentenza in questione si è limitata a ritenere che il recapito, conseguente alla trasformazione dello studio del notaio Morello per effetto della sentenza della Cassazione n. 3816 del 1995, integrava la fattispecie di illecita concorrenza mediante recapito, individuata dal codice deontologico.
8. Infondato è il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l’omessa motivazione della sentenza, ove si afferma l’inesistenza in capo al ricorrente delle attenuanti per la commutazione della sanzione.
9.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
Osserva questa Corte che, pur risultando la legge notarile anteriore all’introduzione nel nostro ordinamento della norma di cui all’art. 62 bis c.p., la disposizione di cui all’art. 144 L. n. 89/1913 può del tutto legittimamente interpretarsi alla luce di tale ricordata disposizione penale, con riferimento a circostanze « innominate » tali da attenuare la gravità dell’addebito in relazione alla sanzione da applicare, integrando la disposizione di cui al cit. art. 144 una fattispecie normativa cosiddetta in bonam partem, dotata di propria autonomia concettuale e giuridica, ed idonea ad integrarsi con la sussunzione di circostanze socialmente rilevanti e tali da corrispondere, di fatto, alle circostanze attenuanti generiche del diritto penale, senza che tale procedimento penale realizzi gli estremi della c.d. integrazione analogica.
Sennonché, nel procedimento disciplinare a carico del notaio, la concessione delle attenuanti è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della sua scelta con adeguata motivazione (Cass. 18-5-1994, n. 4866).
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’incolpato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (egualmente è stato statuito in sede penale in tema di diniego delle attenuanti generiche: Cass. pen. 31-3-1994, Spallina).
9.2. Nella fattispecie, pertanto, la sentenza impugnata non ha omesso la motivazione nel diniego delle attenuanti, rilevando che non emergevano elementi valutabili positivamente, deponendo, anzi, sfavorevolmente la reiterazione dei comportamenti censurati dopo l’applicazione di diverse sanzioni disciplinari.
10. Infondato è anche l’ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per avere la sentenza di appello, sulla base dell’erroneo presupposto della soccombenza del notaio Morello, posto a suo carico le spese del procedimento.
Infatti correttamente la sentenza impugnata, in applicazione del principio fissato dall’art. 91 c.p.c., ha posto a carico del soccombente
le spese processuali, rimanendo la compensazione delle stesse una facoltà discrezionale del giudice, non sindacabile in Cassazione, se risulta rispettato il principio che le stesse non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa (Cass. 14-3-1995, n. 2949).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Esistono giusti motivi per ritenere che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese sostenute dall’Erario per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Dichiara non tenuto il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dall’Erario per questo giudizio di legittimità.