DISPOSIZIONI UFFICIALI

Concorso, per esame teorico - pratico, a 8 posti di avvocato dello Stato

DECRETO AVVOCATO GENERALE DELLO STATO 26 febbraio 2000, in Gazz. Uff. 31-3-2000 n. 26.

Art. 1. — E’ indetto un concorso, per esame teorico-pratico, ad otto posti di avvocato dello Stato.
Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di regolare condotta civile e morale in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto ed appartenenti alle seguenti categorie:
a) procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio;
b) magistrati dell’ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;
c) magistrati della giustizia militare che abbiano la qualifica equiparata a quella di magistrato di tribunale della magistratura ordinaria;
d) magistrati amministrativi;
e) avvocati attualmente iscritti all’albo con l’anzianità di iscrizione non inferiore a sei anni;
f) dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle ex carriere direttive o alle corrispondenti ex qualifiche funzionali di cui alla legge n. 312/1980, con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
g) professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
h) dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
Il possesso delle condizioni richieste per l’ammissione al concorso deve sussistere alla data di scadenza del termine stabilito dall’art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2. — Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all’Avvocatura generale dello Stato la relativa domanda in carta libera entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall’Avvocatura generale dello Stato.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare l’appartenenza ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, e deve indicare il proprio domicilio nonché il numero telefonico.
Gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite dell’ufficio (vedi schema di domanda contenuto nell’allegato A).
I magistrati dell’ordine giudiziario, quelli della giustizia militare ed i magistrati amministrativi debbono allegare alla domanda la copia conforme all’originale dello stato di servizio, rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto (vedi schema di domanda contenuto nell’allegato B).
Gli avvocati debbono dichiarare nella domanda (vedi schema di domanda contenuto nell’allegato C):
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
il possesso della laurea in giurisprudenza;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Gli avvocati dovranno inoltre allegare alla domanda il certificato dell’ordine degli avvocati in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale che comprovi la iscrizione in atto dell’aspirante nell’albo degli avvocati da almeno sei anni.
I dipendenti dello Stato appartenenti al ruolo delle ex carriere direttive debbono allegare alla domanda la copia conforme all’originale dello stato di servizio, rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto (vedi schema di domanda contenuto nell’allegato D).
I professori universitari e gli assistenti universitari debbono allegare alla domanda la copia conforme all’originale dello stato di servizio, rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto (vedi schema di domanda contenuto nell’allegato D).
I dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici debbono allegare alla domanda la copia conforme all’originale dello stato di servizio o documentazione equivalente di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto da cui risulti che la loro assunzione avvenne mediante pubblico concorso (vedi schema di domanda contenuto nell’allegato D).
I dipendenti dello Stato, i professori universitari e gli assistenti universitari, i dipendenti delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici, dovranno altresì allegare alla domanda il certificato di superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
Gli aspiranti appartenenti alle categorie indicate nei precedenti commi sesto e undicesimo che siano residenti all’estero ovvero richiamati alle armi potranno far pervenire almeno dieci giorni prima della data fissata per l’inizio delle prove scritte la documentazione di cui ai precedenti commi, purché nel termine previsto dal presente decreto facciano pervenire la domanda di ammissione al concorso con allegata la documentazione da cui risulti che sono residenti all’estero ovvero che sono richiamati alle armi.
Gli aspiranti appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) potranno, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, produrre in luogo dei suddetti documenti apposita dichiarazione sostitutiva contenuta nei rispettivi schemi di domanda (allegati B, C e D).
Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito o non regolarmente documentate.

Art. 3. — I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all’Avvocatura generale dello Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all’espletamento di detta prova, i sottoindicati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso degli eventuali titoli, previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che diano diritto a preferenza nella nomina:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo potrà essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero della difesa;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione della invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra. Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione della invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l’amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla
legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero mediante un attestato dell’I.N.A.I.L. circa la natura dell’invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una certificazione della iscrizione nell’elenco generale da tenersi a cura dei comitati provinciali dell’Opera nazionale orfani di guerra (ora le prefetture) o della autorità consolare, nella rispettiva giurisdizione ai sensi dell’art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra. Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero con l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione della invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra o dalla prefettura competente;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l’amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica o una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione rilasciata dall’amministrazione dalla quale dipendeva il genitore, ovvero mediante una dichiarazione dell’I.N.A.I.L. attestante che il genitore è deceduto per causa di lavoro unitamente ad una certificazione anagrafica o una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione;
8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare mediante la produzione di copia del foglio matricolare dello stato di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della difesa dalla quale risulti la circostanza;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa: il primo titolo potrà essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione della invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del candidato;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra. Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria della pensione assegnata, ovvero mediante l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione della invalidità ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del candidato;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l’amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica o una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, da cui risulti il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata dall’amministrazione dalla quale dipendeva il genitore ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell’I.N.P.S. circa la natura dell’invalidità ed il grado di riduzione della capacità lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica od una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 dalla quale risulti il rapporto di filiazione;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra. Tale condizione potrà risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata ovvero da una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra. Tale condizione potrà risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l’amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata dall’amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto o una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, da cui risulti il detto rapporto ovvero da una certificazione rilasciata dall’amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell’I.N.P.S. attestante che il coniuge o il fratello è deceduto per causa di lavoro nonché di una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto, o una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 dalla quale risulti il rapporto;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso, da comprovarsi mediante specifica attestazione dell’Avvocatura dello Stato;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio e quella della nascita dei figli ovvero mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data della nascita dei figli che, per essere valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande del presente concorso;
19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere comprovato mediante la produzione di una certificazione o del provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria provinciale abbia accertato l’esistenza di minorazioni tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potrà essere comprovata mediante la produzione della copia conforme all’originale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare di congedo illimitato.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.

Art. 4. — La graduatoria è approvata dall’avvocato generale dello Stato sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno nominati avvocati dello Stato alla prima classe di stipendio ed immessi in servizio secondo l’ordine della graduatoria stessa.
Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.
Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte dei competenti organi di controllo.
Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.
I nuovi assunti che abbiano preso parte al concorso in quanto appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere e), g), h), dell’art. 1 del presente decreto dovranno far pervenire all’Avvocatura generale dello Stato, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:
1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana (in bollo);
2) estratto dell’atto di nascita (in carta semplice);
3) certificato di cittadinanza italiana (in carta semplice);
4) certificato generale del casellario giudiziale (in carta semplice);
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici (in bollo);
6) certificato rilasciato dall’ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dalla competente unità sanitaria locale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l’aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell’udito e della favella, che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dell’art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l’eseguito accertamento sierologico del sangue (in bollo);
7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva (in bollo).
I documenti debbono essere redatti in lingua italiana; quelli indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore di sei mesi al termine fissato nel sesto comma del presente articolo.
I nuovi assunti che abbiano preso parte al concorso in quanto appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), f), dell’art. 1 del presente decreto debbono presentare, nel termine indicato nel sesto comma del presente articolo, il certificato di cui al punto 6).
I nuovi assunti che abbiano preso parte al concorso in quanto appartenenti alla categoria di cui alla lettera e) dell’art. 1 del presente decreto debbono presentare, nello stesso termine di cui al sesto comma del presente articolo, il certificato dell’ordine degli avvocati, che comprovi l’iscrizione dei medesimi nell’albo degli avvocati da almeno sei anni alla data di scadenza del bando di concorso.
I dipendenti dello Stato, i professori universitari e gli assistenti universitari, i dipendenti delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici debbono presentare, nello stesso termine di cui al sesto comma del presente articolo, il certificato di superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
Tutti coloro che siano chiamati in servizio in qualità di vincitori del concorso o ad altro titolo sono tenuti a regolarizzare in bollo la domanda di partecipazione al concorso e tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando.
Nel caso che la documentazione prodotta risulti incompleta o affetta da vizi sanabili, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza.
Ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, i candidati potranno produrre in luogo dei richiesti documenti apposita dichiarazione sostitutiva così come previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
L’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 5. — L’avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell’amministrazione per l’accertamento dell’idoneità fisica di servizio.
L’avvocato generale dello Stato giudica definitivamente, a norma dell’art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell’ammissibilità al concorso per gli aspiranti. Ciascun aspirante sarà avvertito dell’esito della sua domanda prima della data fissata per l’inizio degli esami.

Art. 6. — L’esame consta di quattro prove scritte e di due orali.
Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema e consistono:
a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;
b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;
c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;
d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.
Le prove orali consistono:
a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale, diritto delle Comunità europee, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;
b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale il cui tema deve essere dato al candidato almeno ventiquattro ore prima.
Le due prove si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.
Con apposito avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 giugno 2000 - 4ª serie speciale - saranno resi noti il luogo, i giorni e l’ora in cui si svolgeranno le prove scritte.
Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione giudicatrice.
Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell’esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modifiche.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autentica dell’aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d’armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d’identità;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un’amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7. — La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, con funzioni di presidente, e da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, nonché da un magistrato della Corte di cassazione, da un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, da un professore ordinario o straordinario in materie giuridiche nelle università, designati rispettivamente dal primo presidente della Corte di cassazione, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta.
Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all’Avvocatura dello Stato sono scelti dall’avvocato generale.
Un avvocato dello Stato alla seconda o alla prima classe di stipendio disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali.
Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei commissari costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.
Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.
Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali hanno conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.
La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, ed 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.
A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dell’art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 8. — I primi graduati entro il limite dei posti messi a concorso sono nominati avvocati dello Stato ed è loro attribuita la prima classe di stipendio pari a L. 66.234.985 annue lorde oltre le integrazioni di legge, nonché gli emolumenti di cui all’art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Art. 9. — Ai sensi dell’art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Avvocatura generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e personale, per le finalità del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Avvocatura generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e personale, via dei Portoghesi n. 12 - Roma, titolare del trattamento.

Art. 10. — Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ALLEGATO A
Schema di domanda
All’Avvocatura generale dello Stato
- Via dei Portoghesi n. 12 -
00186 ROMA
 Il sottoscritto dottor  ................. (1), nato a ........................ il ........................ residente a ............... in via/piazza ....................... n. ...... c.a.p. ......... tel. .......................... procuratore dello Stato alla seconda classe di stipendio, in servizio presso l’Avvocatura ................................. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esame teorico-pratico, ad otto posti di avvocato dello Stato indetto con decreto dell’Avvocato generale dello Stato in data ........ 2000.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che intende ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo: via/piazza ............................ n. ........ città ...... c.a.p. ............ tel. .......................... e si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire.

Data, ...........................
Firma ..........................

ALLEGATO B
Schema di domanda
All’Avvocatura generale dello Stato
- Via dei Portoghesi n. 12 -
00186 ROMA
Il sottoscritto dottor ................... (1), nato a ............................. il ................ residente a
......... in via/piazza ............... n.  ..... c.a.p. .......... tel. ................ magistrato  ................................... (specificare se appartiene alla categoria b), c) o d) dell’art. 1 del bando di concorso) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esame teorico-pratico, ad otto posti di avvocato dello Stato indetto con decreto dell’Avvocato generale dello Stato in data ........ 2000.
Il sottoscritto allega, a tal uopo, copia conforme all’originale dello stato di servizio emessa in data ............, non anteriore alla data di pubblicazione del bando.
Ovvero, il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della legge n. 15/1968, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e sotto la propria responsabilità dichiara:
di essere magistrato (specificare se appartiene alla categoria b), c) o d) dell’art. 1 del bando di concorso) ...........;
appartenente ai ruoli del Ministero ................ dal .............;
di aver conseguito la nomina a magistrato di tribunale in data ...............................
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che intende ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo: via/piazza ............... n. .................. città ...... c.a.p. ........... tel.  .................. e si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire.

Data, ...........................
Firma ..........................

ALLEGATO C
Schema di domanda
All’Avvocatura generale dello Stato
- Via dei Portoghesi n. 12 -
00186 ROMA
Il sottoscritto avvocato .................................. (1) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esame teorico-pratico, ad otto posti di avvocato dello Stato indetto con decreto dell’Avvocato generale dello Stato in data ......... 2000.
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della legge n. 15/1968, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e sotto la propria responsabilità, dichiara che:
a) è nato il ............... a ..............................;
b) è iscritto nell’albo degli avvocati di .................... dal ....... (ovvero allega relativo certificato dell’ordine degli avvocati, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del bando);
c) è cittadino italiano;
d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .............. (2);
e) non ha riportato condanne e non ha in corso procedimenti penali od amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del codice di procedura penale (3);
f) ha conseguito la laurea in giurisprudenza in data ............. presso l’Università degli studi di ............................;
g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente (4);
h) non è stato dichiarato dispensato o decaduto dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, nonché ha prestato i seguenti servizi: ...................... (5);
i) intende ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo:
via/piazza ............................ n. ................. città .................. c.a.p. ................ tel. ............. e si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire.

Data, ...........................
Firma ..........................

ALLEGATO D
Schema di domanda
All’Avvocatura generale dello Stato
- Via dei Portoghesi n. 12 -
00186 ROMA
Il sottoscritto dott./prof. ..................... (1), nato a  ........................... il  ................residente a ................ in via/piazza .............................. n. ... c.a.p. ...................... tel. .................... chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esame teorico-pratico, ad otto posti di avvocato dello Stato indetto con decreto dell’Avvocato generale dello Stato in data ......... 2000, in quanto appartenente alla categoria ............................................. (indicare l’appartenenza ad una delle categorie indicate ai punti f), g) od h) dell’art. 1 del bando di concorso).
Allega, a tal fine, copia conforme all’originale dello stato di servizio di data non anteriore alla pubblicazione del bando nonché certificato di superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
Ovvero, il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della legge n. 15/1968, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e sotto la propria responsabilità, dichiara:
di essere dipendente del ............................... con la qualifica di ............. a decorrere dal ....................a seguito di superamento del pubblico concorso, indetto con ............... in data .........;
di aver superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato in data .......... presso  ...................
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che intende ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo: via/piazza ............. n. ....................... città ........................ c.a.p. .................. tel. ....................... e si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire.

Data, ...........................
Firma ..........................

(1) Deve essere indicato il nome di battesimo, così come dichiarato dall’ufficiale di stato civile, avendo cura di omettere tutti quelli che siano disgiunti dal primo mediante virgole o altri segni di interpunzione.
(2) In caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste stesse, dovrà essere indicata la causa.
(3) Gli aspiranti che abbiano riportato condanne o abbiano in corso procedimenti penali od amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione devono indicare le sentenze o i provvedimenti di condanna o di applicazione dei provvedimenti di prevenzione, ovvero la natura del procedimento pendente e il reato ascritto.
(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l’infermità o l’imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.
(5) Devono essere indicati i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.


TEMI NOTAIO, TEMI UDITORE GIUDIZIARIO,

TEMI AVVOCATO, TEMI UFFICIALE GIUDIZIARIO,

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