
DISPOSIZIONI UFFICIALI
Concorso, per esame teorico - pratico, a 8 posti di avvocato dello Stato
DECRETO AVVOCATO GENERALE DELLO STATO 26 febbraio 2000, in Gazz. Uff. 31-3-2000 n. 26.
Art. 1. — E’ indetto un concorso, per esame teorico-pratico, ad otto
posti di avvocato dello Stato.
Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di regolare condotta
civile e morale in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto
ed appartenenti alle seguenti categorie:
a) procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio;
b) magistrati dell’ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina
a magistrato di tribunale;
c) magistrati della giustizia militare che abbiano la qualifica equiparata
a quella di magistrato di tribunale della magistratura ordinaria;
d) magistrati amministrativi;
e) avvocati attualmente iscritti all’albo con l’anzianità di
iscrizione non inferiore a sei anni;
f) dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle ex carriere direttive
o alle corrispondenti ex qualifiche funzionali di cui alla legge n. 312/1980,
con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato
l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
g) professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati
e assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo
ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato;
h) dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti
pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi con
almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale
legale, che abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato.
Il possesso delle condizioni richieste per l’ammissione al concorso
deve sussistere alla data di scadenza del termine stabilito dall’art. 2
per la presentazione delle domande.
Art. 2. — Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far
pervenire all’Avvocatura generale dello Stato la relativa domanda in carta
libera entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale. La data di arrivo delle domande è stabilita
dal timbro a data apposto dall’Avvocatura generale dello Stato.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare l’appartenenza ad una delle
categorie ammesse a partecipare al concorso, e deve indicare il proprio
domicilio nonché il numero telefonico.
Gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare
la domanda per il tramite dell’ufficio (vedi schema di domanda contenuto
nell’allegato A).
I magistrati dell’ordine giudiziario, quelli della giustizia militare
ed i magistrati amministrativi debbono allegare alla domanda la copia conforme
all’originale dello stato di servizio, rilasciata in data non anteriore
a quella di pubblicazione del presente decreto (vedi schema di domanda
contenuto nell’allegato B).
Gli avvocati debbono dichiarare nella domanda (vedi schema di domanda
contenuto nell’allegato C):
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti
penali pendenti;
il possesso della laurea in giurisprudenza;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Gli avvocati dovranno inoltre allegare alla domanda il certificato
dell’ordine degli avvocati in data non anteriore a quella di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale che comprovi la iscrizione
in atto dell’aspirante nell’albo degli avvocati da almeno sei anni.
I dipendenti dello Stato appartenenti al ruolo delle ex carriere direttive
debbono allegare alla domanda la copia conforme all’originale dello stato
di servizio, rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione
del presente decreto (vedi schema di domanda contenuto nell’allegato D).
I professori universitari e gli assistenti universitari debbono allegare
alla domanda la copia conforme all’originale dello stato di servizio, rilasciata
in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto (vedi
schema di domanda contenuto nell’allegato D).
I dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali e degli enti
pubblici debbono allegare alla domanda la copia conforme all’originale
dello stato di servizio o documentazione equivalente di data non anteriore
a quella di pubblicazione del presente decreto da cui risulti che la loro
assunzione avvenne mediante pubblico concorso (vedi schema di domanda contenuto
nell’allegato D).
I dipendenti dello Stato, i professori universitari e gli assistenti
universitari, i dipendenti delle regioni, degli enti locali, degli enti
pubblici, dovranno altresì allegare alla domanda il certificato
di superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato.
Gli aspiranti appartenenti alle categorie indicate nei precedenti commi
sesto e undicesimo che siano residenti all’estero ovvero richiamati alle
armi potranno far pervenire almeno dieci giorni prima della data fissata
per l’inizio delle prove scritte la documentazione di cui ai precedenti
commi, purché nel termine previsto dal presente decreto facciano
pervenire la domanda di ammissione al concorso con allegata la documentazione
da cui risulti che sono residenti all’estero ovvero che sono richiamati
alle armi.
Gli aspiranti appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere
b), c), d), e), f), g) e h) potranno, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, produrre in luogo dei suddetti documenti
apposita dichiarazione sostitutiva contenuta nei rispettivi schemi di domanda
(allegati B, C e D).
Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre il termine
stabilito o non regolarmente documentate.
Art. 3. — I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono
far pervenire all’Avvocatura generale dello Stato, entro il termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all’espletamento di
detta prova, i sottoindicati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti
il possesso degli eventuali titoli, previsti dall’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che diano diritto a
preferenza nella nomina:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo potrà
essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione
o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero della difesa;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualità
potrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di
concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata,
ovvero l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione
della invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla
competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra. Tale qualità
potrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di
concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata,
ovvero l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione
della invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla
competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato.
Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione
di copia autentica del provvedimento con il quale l’amministrazione statale
o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto una
mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui
alla tabella A annessa alla
legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero
mediante un attestato dell’I.N.A.I.L. circa la natura dell’invalidità
e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa che non
deve essere inferiore ad un terzo;
5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una certificazione
della iscrizione nell’elenco generale da tenersi a cura dei comitati provinciali
dell’Opera nazionale orfani di guerra (ora le prefetture) o della autorità
consolare, nella rispettiva giurisdizione ai sensi dell’art. 8 della legge
13 marzo 1958, n. 365;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra. Tale qualità potrà
essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della
pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero con
l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione
della invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla
competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra o dalla prefettura
competente;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato.
Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione
di copia autentica del provvedimento con il quale l’amministrazione statale
o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al
genitore una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie
di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica o una dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto
di filiazione ovvero da una certificazione rilasciata dall’amministrazione
dalla quale dipendeva il genitore, ovvero mediante una dichiarazione dell’I.N.A.I.L.
attestante che il genitore è deceduto per causa di lavoro unitamente
ad una certificazione anagrafica o una dichiarazione sostitutiva ai sensi
della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione;
8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare mediante
la produzione di copia del foglio matricolare dello stato di servizio o
da altra attestazione rilasciata dal Ministero della difesa dalla quale
risulti la circostanza;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa: il primo
titolo potrà essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento
di concessione o idonea certificazione rilasciata dal Ministero della difesa;
il secondo con certificato di famiglia;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.
Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica
del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l’estratto del referto
medico collegiale da cui risulti la descrizione della invalidità,
ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale
per gli invalidi di guerra, unitamente ad una certificazione anagrafica
attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata
dalla direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome
del candidato;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra. Tale
qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica
del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la
categoria della pensione assegnata, ovvero mediante l’estratto del referto
medico collegiale da cui risulti la descrizione della invalidità
ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale
per gli invalidi di guerra, unitamente ad una certificazione anagrafica
attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata
dalla direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome
del candidato;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato. Tale qualità potrà essere comprovata
mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l’amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali
abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermità ascrivibili
ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio
1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione
anagrafica o una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968,
da cui risulti il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione
rilasciata dall’amministrazione dalla quale dipendeva il genitore ovvero
mediante la produzione di una dichiarazione dell’I.N.P.S. circa la natura
dell’invalidità ed il grado di riduzione della capacità lavorativa,
unitamente ad una certificazione anagrafica od una dichiarazione sostitutiva
ai sensi della legge n. 15/1968 dalla quale risulti il rapporto di filiazione;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti in guerra. Tale condizione potrà risultare
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore
da cui risulti la categoria di pensione assegnata ovvero da una certificazione
rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi
a nome del candidato, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante
il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti per fatto di guerra. Tale condizione potrà
risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione
al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da
una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di
guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una certificazione
anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale
qualità potrà essere comprovata mediante la produzione di
copia autentica del provvedimento con il quale l’amministrazione statale
o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al
genitore una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie
di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata dall’amministrazione
dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad una certificazione anagrafica
attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto o una
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, da cui risulti
il detto rapporto ovvero da una certificazione rilasciata dall’amministrazione
dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una
dichiarazione dell’I.N.P.S. attestante che il coniuge o il fratello è
deceduto per causa di lavoro nonché di una certificazione anagrafica
attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto, o una
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 dalla quale risulti
il rapporto;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.
Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione dello stato matricolare
da cui risultino le campagne di guerra;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,
per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso,
da comprovarsi mediante specifica attestazione dell’Avvocatura dello Stato;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante certificazione anagrafica
dalla quale risulti la data del matrimonio e quella della nascita dei figli
ovvero mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data della
nascita dei figli che, per essere valutate, devono essere antecedenti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande del presente
concorso;
19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere comprovato
mediante la produzione di una certificazione o del provvedimento dal quale
risulti che la commissione sanitaria provinciale abbia accertato l’esistenza
di minorazioni tali da determinare una riduzione della capacità
lavorativa non inferiore ad un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potrà essere
comprovata mediante la produzione della copia conforme all’originale dello
stato di servizio militare o del foglio matricolare di congedo illimitato.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
Art. 4. — La graduatoria è approvata dall’avvocato generale dello
Stato sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione
all’impiego.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno
nominati avvocati dello Stato alla prima classe di stipendio ed immessi
in servizio secondo l’ordine della graduatoria stessa.
Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati
entro il termine che sarà stabilito.
Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte
dei competenti organi di controllo.
Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione
del visto saranno comunque compensate.
I nuovi assunti che abbiano preso parte al concorso in quanto appartenenti
ad una delle categorie di cui alle lettere e), g), h), dell’art. 1 del
presente decreto dovranno far pervenire all’Avvocatura generale dello Stato,
entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:
1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza
conseguita in una università italiana (in bollo);
2) estratto dell’atto di nascita (in carta semplice);
3) certificato di cittadinanza italiana (in carta semplice);
4) certificato generale del casellario giudiziale (in carta semplice);
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici (in bollo);
6) certificato rilasciato dall’ufficiale sanitario del comune di residenza
o da un medico militare o dalla competente unità sanitaria locale,
dal quale risulti espressamente dichiarato che l’aspirante è di
sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali
o da difetti particolarmente dell’udito e della favella, che impediscano
od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato
e dal quale risulti, ai sensi dell’art. 7 della legge 25 luglio 1956, n.
837, l’eseguito accertamento sierologico del sangue (in bollo);
7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare
ovvero certificato di esito di leva (in bollo).
I documenti debbono essere redatti in lingua italiana; quelli indicati
nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore di sei
mesi al termine fissato nel sesto comma del presente articolo.
I nuovi assunti che abbiano preso parte al concorso in quanto appartenenti
ad una delle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), f), dell’art.
1 del presente decreto debbono presentare, nel termine indicato nel sesto
comma del presente articolo, il certificato di cui al punto 6).
I nuovi assunti che abbiano preso parte al concorso in quanto appartenenti
alla categoria di cui alla lettera e) dell’art. 1 del presente decreto
debbono presentare, nello stesso termine di cui al sesto comma del presente
articolo, il certificato dell’ordine degli avvocati, che comprovi l’iscrizione
dei medesimi nell’albo degli avvocati da almeno sei anni alla data di scadenza
del bando di concorso.
I dipendenti dello Stato, i professori universitari e gli assistenti
universitari, i dipendenti delle regioni, degli enti locali, degli enti
pubblici debbono presentare, nello stesso termine di cui al sesto comma
del presente articolo, il certificato di superamento dell’esame di abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato.
Tutti coloro che siano chiamati in servizio in qualità di vincitori
del concorso o ad altro titolo sono tenuti a regolarizzare in bollo la
domanda di partecipazione al concorso e tutti i documenti già presentati
e richiesti dal bando.
Nel caso che la documentazione prodotta risulti incompleta o affetta
da vizi sanabili, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla nel
termine di trenta giorni, a pena di decadenza.
Ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
i candidati potranno produrre in luogo dei richiesti documenti apposita
dichiarazione sostitutiva così come previsto dalla legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione;
nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano
le sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
L’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art.
11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 5. — L’avvocato generale dello Stato può disporre che gli
aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell’amministrazione
per l’accertamento dell’idoneità fisica di servizio.
L’avvocato generale dello Stato giudica definitivamente, a norma dell’art.
11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612,
dell’ammissibilità al concorso per gli aspiranti. Ciascun aspirante
sarà avvertito dell’esito della sua domanda prima della data fissata
per l’inizio degli esami.
Art. 6. — L’esame consta di quattro prove scritte e di due orali.
Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla
dettatura del tema e consistono:
a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;
b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile
con riferimento al diritto romano;
c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un
tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in
diritto amministrativo o tributario;
d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un
tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in
diritto e procedura penale.
Le prove orali consistono:
a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile,
diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale, diritto delle
Comunità europee, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale,
diritto ecclesiastico, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità
di Stato, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;
b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale il
cui tema deve essere dato al candidato almeno ventiquattro ore prima.
Le due prove si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.
Con apposito avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 16 giugno 2000 - 4ª serie speciale -
saranno resi noti il luogo, i giorni e l’ora in cui si svolgeranno le prove
scritte.
Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione giudicatrice.
Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell’esame
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 24, da 27
a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612,
e successive modifiche.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno
essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata,
con firma autentica dell’aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d’armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d’identità;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un’amministrazione dello
Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,
n. 851.
Art. 7. — La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
è composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio,
con funzioni di presidente, e da un avvocato dello Stato alla terza classe
di stipendio, nonché da un magistrato della Corte di cassazione,
da un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle
giurisdizioni superiori, da un professore ordinario o straordinario in
materie giuridiche nelle università, designati rispettivamente dal
primo presidente della Corte di cassazione, dal presidente del Consiglio
nazionale forense, dal competente rettore, entro il termine di trenta giorni
dalla data della richiesta.
Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni,
anche i componenti estranei all’Avvocatura dello Stato sono scelti dall’avvocato
generale.
Un avvocato dello Stato alla seconda o alla prima classe di stipendio
disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali
delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte
e orali.
Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei commissari
costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.
Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non
meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in
ciascuna di esse.
Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali hanno conseguito
non meno di otto punti in ciascuna prova.
La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato
dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612, ed 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.
A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei
sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; di tale pubblicazione si dà
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione
dei risultati del concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l’avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione
esaminatrice, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 30 del regolamento approvato
con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dell’art. 3 del decreto legislativo
2 marzo 1948, n. 155.
Art. 8. — I primi graduati entro il limite dei posti messi a concorso sono nominati avvocati dello Stato ed è loro attribuita la prima classe di stipendio pari a L. 66.234.985 annue lorde oltre le integrazioni di legge, nonché gli emolumenti di cui all’art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103.
Art. 9. — Ai sensi dell’art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Avvocatura generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e personale,
per le finalità del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso o alla posizione giuridico economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Avvocatura
generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e personale, via dei
Portoghesi n. 12 - Roma, titolare del trattamento.
Art. 10. — Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ALLEGATO A
Schema di domanda
All’Avvocatura generale dello Stato
- Via dei Portoghesi n. 12 -
00186 ROMA
Il sottoscritto dottor ................. (1), nato a ........................
il ........................ residente a ............... in via/piazza .......................
n. ...... c.a.p. ......... tel. .......................... procuratore
dello Stato alla seconda classe di stipendio, in servizio presso l’Avvocatura
................................. chiede di essere ammesso a partecipare
al concorso, per esame teorico-pratico, ad otto posti di avvocato dello
Stato indetto con decreto dell’Avvocato generale dello Stato in data ........
2000.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che intende ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso al seguente indirizzo: via/piazza ............................
n. ........ città ...... c.a.p. ............ tel. ..........................
e si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire.
ALLEGATO B
Schema di domanda
All’Avvocatura generale dello Stato
- Via dei Portoghesi n. 12 -
00186 ROMA
Il sottoscritto dottor ................... (1), nato a .............................
il ................ residente a
......... in via/piazza ............... n. ..... c.a.p. ..........
tel. ................ magistrato ...................................
(specificare se appartiene alla categoria b), c) o d) dell’art. 1 del bando
di concorso) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esame
teorico-pratico, ad otto posti di avvocato dello Stato indetto con decreto
dell’Avvocato generale dello Stato in data ........ 2000.
Il sottoscritto allega, a tal uopo, copia conforme all’originale dello
stato di servizio emessa in data ............, non anteriore alla data
di pubblicazione del bando.
Ovvero, il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art.
26 della legge n. 15/1968, sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e sotto la propria responsabilità
dichiara:
di essere magistrato (specificare se appartiene alla categoria b),
c) o d) dell’art. 1 del bando di concorso) ...........;
appartenente ai ruoli del Ministero ................ dal .............;
di aver conseguito la nomina a magistrato di tribunale in data ...............................
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che intende ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso al seguente indirizzo: via/piazza ...............
n. .................. città ...... c.a.p. ........... tel.
.................. e si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse
successivamente intervenire.
ALLEGATO C
Schema di domanda
All’Avvocatura generale dello Stato
- Via dei Portoghesi n. 12 -
00186 ROMA
Il sottoscritto avvocato .................................. (1) chiede
di essere ammesso a partecipare al concorso, per esame teorico-pratico,
ad otto posti di avvocato dello Stato indetto con decreto dell’Avvocato
generale dello Stato in data ......... 2000.
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della legge
n. 15/1968, sulla responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998 e sotto la propria responsabilità,
dichiara che:
a) è nato il ............... a ..............................;
b) è iscritto nell’albo degli avvocati di ....................
dal ....... (ovvero allega relativo certificato dell’ordine degli avvocati,
rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del bando);
c) è cittadino italiano;
d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............
(2);
e) non ha riportato condanne e non ha in corso procedimenti penali
od amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione,
né risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del codice di procedura penale
(3);
f) ha conseguito la laurea in giurisprudenza in data .............
presso l’Università degli studi di ............................;
g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la
seguente (4);
h) non è stato dichiarato dispensato o decaduto dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni, nonché ha prestato i seguenti
servizi: ...................... (5);
i) intende ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso al
seguente indirizzo:
via/piazza ............................ n. ................. città
.................. c.a.p. ................ tel. ............. e si impegna
a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire.
ALLEGATO D
Schema di domanda
All’Avvocatura generale dello Stato
- Via dei Portoghesi n. 12 -
00186 ROMA
Il sottoscritto dott./prof. ..................... (1), nato a
........................... il ................residente a ................
in via/piazza .............................. n. ... c.a.p. ......................
tel. .................... chiede di essere ammesso a partecipare al concorso,
per esame teorico-pratico, ad otto posti di avvocato dello Stato indetto
con decreto dell’Avvocato generale dello Stato in data ......... 2000,
in quanto appartenente alla categoria .............................................
(indicare l’appartenenza ad una delle categorie indicate ai punti f), g)
od h) dell’art. 1 del bando di concorso).
Allega, a tal fine, copia conforme all’originale dello stato di servizio
di data non anteriore alla pubblicazione del bando nonché certificato
di superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato.
Ovvero, il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art.
26 della legge n. 15/1968, sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e sotto la propria responsabilità,
dichiara:
di essere dipendente del ............................... con la qualifica
di ............. a decorrere dal ....................a seguito di superamento
del pubblico concorso, indetto con ............... in data .........;
di aver superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato in data .......... presso ...................
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che intende ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso al seguente indirizzo: via/piazza ............. n.
....................... città ........................ c.a.p. ..................
tel. ....................... e si impegna a comunicare ogni variazione
che dovesse successivamente intervenire.
(1) Deve essere indicato il nome di battesimo, così come dichiarato
dall’ufficiale di stato civile, avendo cura di omettere tutti quelli che
siano disgiunti dal primo mediante virgole o altri segni di interpunzione.
(2) In caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste stesse,
dovrà essere indicata la causa.
(3) Gli aspiranti che abbiano riportato condanne o abbiano in corso
procedimenti penali od amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza
o di prevenzione devono indicare le sentenze o i provvedimenti di condanna
o di applicazione dei provvedimenti di prevenzione, ovvero la natura del
procedimento pendente e il reato ascritto.
(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente
inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l’infermità
o l’imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.
(5) Devono essere indicati i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
TEMI NOTAIO, TEMI UDITORE GIUDIZIARIO,
