
DISPOSIZIONI MINISTERIALI
Esami di avvocato cassazionista per il 2000
DECRETO DIRETTORE GENERALE AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI 23 febbraio 2000, in Gazz. Uff. 3-3-2000 n. 18.
Art. 1 1. È indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 2000.
Art. 2 1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:
a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato
la professione per almeno cinque anni dinanzi ai tribunali ed alle corti
di appello o per almeno un anno qualora già iscritti all'albo degli
avvocati al momento dell'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997,
n. 27;
b) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni
presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio
davanti alla Corte di cassazione.
2. Ai fini del termine di cui sopra l'esercizio della professione di
procuratore si considera equipollente all'esercizio della professione di
avvocato.
3. I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio
1997, n. 27 erano iscritti all'albo degli avvocati da almeno un anno, dovranno
aver compiuto lodevole e proficua pratica di un anno relativamente ai giudizi
per cassazione, frequentando lo studio di un avvocato che presti abitualmente
il suo patrocinio dinanzi la Corte di cassazione.
4. Il direttore generale delibera sulle domande di ammissione e forma
l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici
giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria
della commissione esaminatrice.
5. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione
agli esami, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà
presentarsi per sostenere le prove.
Art. 3 - 1. Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da
bollo, corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno
pervenire, improrogabilmente, al Ministero della giustizia - Direzione
generale affari civili e libere professioni, ufficio VII - Via Arenula,
70, 00186 Roma, non oltre il 17 aprile 2000.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente
comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti
conformi alle
prescrizioni delle leggi sul bollo:
a) certificato del presidente del competente Consiglio dell'Ordine
dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli
avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato
ha esercitato per cinque anni almeno, ovvero per almeno un anno per coloro
che si trovino nella condizione di cui all'art. 2 comma 3, la professione
davanti ai tribunali ed alle corti d'appello;
b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio
davanti alla Corte di cassazione, il quale:
1.attesti l'esercizio abituale del patrocinio davanti alla Corte di
cassazione di sé stesso;
2.dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica
di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i soggetti di cui all'art.
2 comma 3, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato
stesso.
Tale certificato deve recare il visto del competente consiglio dell'ordine
forense;
c) ricevuta della tassa di L. 40.000 per l'iscrizione agli esami da
versarsi presso una banca abilitata alla riscossione del tributo (modulario
F/23);
I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 1 lettera
a) decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (autocertificazione)
limitatamente alla certificazione dell'attuale iscrizione nell'albo degli
avvocati e dell'anzianità di essa.
Dovranno invece produrre certificazione per quanto concerne l'attestazione
dell'esercizio della professione dinanzi ai tribunali e corti di appello
nonché per quanto previsto dalla lettera b) del presente articolo.
4. I candidati che presentassero, entro il termine stabilito, domande
prive della richiesta documentazione, o con documentazione incompleta ovvero
non corretta, risulteranno non ammessi all'esame;
Art. 4 -1. Le prove dell'esame sono scritte e orali.
2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione
di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale e amministrativa.
La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso
al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.
3. Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo
i casi, il testo di pronunzie giurisdizionali o di atti amministrativi
avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente
comma.
4. La scelta delle pronunzie giurisdizionali o degli atti amministrativi
da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal
Presidente della commissione.
5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto
delle prove sono assegnate sette ore.
6. È inoltre facoltà della commissione di consentire
nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente
e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni
e le riviste che essi richiederanno e che la Commissione abbia la possibilità
di procurarsi.
Art. 5 - 1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei
nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente
il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora
della prova orale.
2. La mancata presentazione alle prove sarà considerata come
rinuncia all'esame.
Art. 6 - 1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente
per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri
la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori.
2. Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.
3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta
minuti per ciascun candidato.
Art. 7 - 1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media
di otto decimi nelle prove scritte e in quella orale, avendo riportato
non meno di sette decimi in ciascuna di esse.
2. Ultimate le prove orali la Commissione forma l'elenco dei candidati
che hanno riportato l'idoneità.
Art. 8 - 1. Le prove scritte si terranno in Roma nel luogo che verrà
comunicato a ciascuno dei candidati con raccomandata di questo ufficio,
nei seguenti giorni:
19 giugno 2000:
ricorso in materia civile;
21 giugno 2000:
ricorso in materia penale;
23 giugno 2000:
ricorso in materia amministrativa.
2. La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero della
giustizia nei giorni fissati dal Presidente, a norma del precedente art.
5.
3. Si osservano le norme stabilite dagli art. 19, 20, 21, 22, 23, 24
e 30 del regio decreto 22
gennaio 1934 n. 37.
Art. 9.- 1. I candidati portatori di handicap debbono indicare
nella domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap, nonché
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art.
20 della legge 5.2.1992, n. 104.
Art. 10 - 1. Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.
